1 I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.
2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'esercizio della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità.
3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
4 Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. Per i giudici non di carriera tale divieto si applica soltanto dinanzi al Tribunale penale federale.35
5 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.