(art. 20, 22 LTF)
1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.
2 Per la designazione dei membri del collegio giudicante, il presidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
- a.
- equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;
- b.
- lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
- c.
- partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
- d.
- conoscenze specifiche in un determinato campo;
- e.
- partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
- f.
- assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.
3 Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell'istruzione, incaricato della stesura del rapporto.
4 Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.
5 In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.
6 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 2 LTF.
7 Se un membro di una corte deve sedere con un'altra corte, il presidente di quest'ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l'accordo del presidente della corte a cui appartiene.
8 Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.