(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
1 Se i figli non risiedono nel luogo d'impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:144
- a.
- fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età;
- b.
- una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto il 25° anno d'età.
2 Invece del viaggio di cui al capoverso 1, un genitore che vive nel luogo d'impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.145
3 Le spese di viaggio di cui al capoverso 1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l'impiegato nel luogo d'impiego e si recano in visita dall'altro genitore che non risiede nel luogo d'impiego.146
4 Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d'impiego dell'impiegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite l'anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego dell'impiegato o da quest'ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento. Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate complessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l'anno.147
4bis Le spese di viaggio di cui ai capoversi 1, 2 e 4 possono essere rimborsate, nel caso di una separazione temporanea delle economie domestiche ai sensi dell'articolo 93, anche se l'impiegato è in servizio in Svizzera.148
5 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall'insorgere dello stesso.149
6 Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.150