172.010.31
Legge federale
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale
della proprietà intellettuale
(LIPI)
del 24 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19943,
decreta:
1 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)4 è uno stabilimento di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
2 L'IPI è autonomo a livello di organizzazione e gestione; esso tiene una contabilità propria.
3 L'IPI è gestito in base a principi economico-aziendali.
1 L'IPI adempie i seguenti compiti:
- a.5
- cura la preparazione e l'esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione di design, i diritti d'autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;
- b.
- esegue, in base alla legislazione speciale, gli atti di cui alla lettera a nonché i trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale;
- c.
- offre la sua consulenza al Consiglio federale e alle altre autorità federali su questioni economiche generali per quanto riguarda la proprietà intellettuale;
- d.
- rappresenta la Svizzera, se necessario d'intesa con altre unità amministrative della Confederazione, nell'ambito di organizzazioni o accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale;
- e.
- collabora nell'ambito della rappresentanza della Svizzera presso altre organizzazioni o altri accordi internazionali, sempre che questi riguardino la proprietà intellettuale;
- f.
- partecipa alla cooperazione tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale;
- g.
- fornisce, nel suo settore di competenze, prestazioni di servizi sulla base del diritto privato; in particolare diffonde informazioni sui sistemi di protezione dei beni immateriali e sullo stato della tecnica.
2 Il Consiglio federale può assegnare altri compiti all'IPI; gli articoli 13 e 14 sono applicabili.6
3 L'IPI collabora con l'Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni svizzere ed estere.
3bis Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l'IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.7
4 Esso può avvalersi, dietro compenso, di prestazioni di servizi di altre unità amministrative della Confederazione.
1 Gli organi dell'IPI sono:
- a.
- il Consiglio d'Istituto;
- b.
- il direttore;
- c.
- l'organo di revisione.
2 Essi vengono designati dal Consiglio federale.
1 Il Consiglio d'Istituto si compone del presidente e di otto altri membri.
2 Approva il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo dell'IPI.
3 Presenta al Consiglio federale una domanda d'approvazione riguardante il regolamento delle tasse.8
4 Determina la composizione della direzione.
5 L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.10
1 Nell'esecuzione dei compiti derivanti dalla sovranità, il direttore è vincolato alle direttive del Consiglio federale o del Dipartimento competente; sono salvi l'articolo 1 capoverso 2 e la legislazione speciale.
2 Il direttore, a capo della direzione, fornisce all'autorità di vigilanza un rapporto annuale sull'attività dell'IPI.
L'organo di revisione verifica la contabilità e redige un rapporto all'attenzione del Consiglio d'Istituto.
1 La direzione è responsabile della gestione dell'IPI sempre che, conformemente agli articoli 4 o 8 capoverso 3, ciò non sia espressamente di competenza del Consiglio d'Istituto.
2 Essa allestisce ogni anno il rapporto di gestione, il conto d'esercizio e il preventivo.
1 L'IPI assume il suo personale in base a norme di diritto pubblico; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.
2 Nell'assunzione del personale l'IPI gode di ampie competenze.
3 Le condizioni d'assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d'Istituto. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale si applica per analogia.12
1 L'IPI è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Sono salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento sull'amministrazione.
La pianificazione dell'IPI per quanto riguarda l'esercizio e l'evoluzione ha luogo segnatamente con i seguenti strumenti:
- a.
- il piano direttivo;
- b.
- una pianificazione quadriennale permanente;
- c.
- il preventivo annuale.
1 L'IPI dispone di un conto corrente presso la Confederazione.
2 La Confederazione accorda all'IPI prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità.
3 L'IPI investe il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d'interesse di mercato.
I mezzi d'esercizio dell'IPI sono composti dalle tasse riscosse per l'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla sovranità dello Stato, nonché dalle rimunerazioni per prestazioni di servizi.
1 L'IPI riscuote tasse in relazione al rilascio e al mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali, alla tenuta e all'edizione di registri, al rilascio di autorizzazioni e alla sorveglianza sulle società di gestione nonché alle pubblicazioni prescritte legalmente.
2 …14
3 Il regolamento delle tasse dell'IPI sottostà all'approvazione del Consiglio federale.
Le rimunerazioni per prestazioni di servizi dell'IPI sono fissate secondo il mercato; l'IPI rende note, di volta in volta, le tariffe valide.
1 L'utile dell'IPI viene utilizzato per costituire le riserve.
2 Le riserve servono all'IPI per finanziare investimenti futuri; esse non devono superare un importo adeguato alle esigenze dell'IPI.
1 L'IPI gode dell'esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
2 È salvo il diritto federale in materia di:
- a.
- imposta sul valore aggiunto su rimunerazioni di cui all'articolo 14;
- b.
- imposta preventiva e tasse di bollo.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore:19 1° gennaio 1996
art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 4: 15 novembre 1995
art. 4 cpv. 3 e 13 cpv. 3: 1° gennaio 1997