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07.09.2020 - 27.02.2022
02.06.2020 - 06.09.2020
04.05.2020 - 01.06.2020
01.06.2015 - 03.05.2020
01.03.2014 - 31.05.2015
25.11.2013 - 28.02.2014
05.12.2011 - 24.11.2013
01.04.2008 - 04.12.2011
01.12.2003 - 31.03.2008
01.01.2000 - 30.11.2003
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171.14

Regolamento del Consiglio degli Stati

(RCS)

del 20 giugno 2003 (Stato 3 marzo 2025)

Il Consiglio degli Stati,

visto l'articolo 36 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli
Stati del 31 marzo 20032,

decreta:

Capitolo 1: Entrata nel Consiglio degli Stati

Art. 1 Comunicazioni dei Cantoni

La Camera del Consiglio degli Stati (Camera) prende atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri.

Art. 2 Giuramento o promessa solenne

1 Dopo che la Camera ha preso atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri, i neoeletti prestano giuramento o promessa solenne. I deputati rieletti senza interruzione del mandato sono dispensati dal giuramento o dalla promessa.

2 All'atto del giuramento tutti i presenti in aula e sulle tribune si alzano.

3 Il presidente invita il segretario della Camera a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

4 Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

Capitolo 2: Organi

Sezione 1: Elezione del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio

Art. 3

1 I membri del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio sono eletti singolarmente dalla Camera all'inizio di ogni sessione invernale.

2 La rielezione immediata alla stessa carica è esclusa, tranne per la funzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d.

3 Se un seggio in seno all'Ufficio diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.

Sezione 2: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 4

1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

a.
dirige i dibattiti della Camera;
b.
salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito della programma della sessione elaborato dall'Ufficio;
c.
dirige il Consiglio di presidenza e l'Ufficio della Camera;
d.
rappresenta la Camera verso l'esterno.

2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

3 Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da:

a.
un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d'uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
b.
il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

4 I due vicepresidenti:

a.
assistono il presidente;
b.
svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

Sezione 3: Ufficio

Art. 5 Composizione e procedura

1 L'Ufficio consta:

a.
dei tre membri del Consiglio di presidenza;
b.
di uno scrutatore;
c.
di uno scrutatore supplente;
d.
di un altro membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio secondo le lettere a-c.

2 In seno all'Ufficio si applicano le norme procedurali previste per le commissioni.

Art. 6 Compiti

1 L'Ufficio ha i compiti seguenti:

a.
pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione;
b.
determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali;
c.
assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente;
d.
provvede a coordinare le attività delle commissioni;
e.
su proposta della Commissione delle finanze esamina se occorra incaricare una commissione di merito di procurarsi il preavviso della Commissione delle finanze secondo l'articolo 49 capoverso 5 LParl;
f.
stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni;
g.
elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge;
h.
accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;
i.
esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;
j.
tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

2 Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed f, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

3 Se un deputato contesta entro tre giorni un'elezione secondo il capoverso 1 lettera g e propone di eleggere un altro deputato, la questione è sottoposta per decisione alla Camera.

Sezione 4: Commissioni e delegazioni

Art. 7 Commissioni permanenti

1 La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

1.
Commissione delle finanze (CdF);
2.
Commissione della gestione (CdG);
3.
Commissione della politica estera (CPE);
4.
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC);
5.
Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS);
6.
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE);
7.
Commissione della politica di sicurezza (CPS);
8.
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT);
9.
Commissione dell'economia e dei tributi (CET);
10.
Commissione delle istituzioni politiche (CIP);
11.
Commissione degli affari giuridici (CAG);
123.
...

2 Le commissioni permanenti constano di 13 membri.4

3 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).

4 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).

Art. 8 Commissioni speciali

In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 9 Delegazioni

Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.

Art. 11 Sottocommissioni

1 Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.5

2 La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.

5 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 30 set. 2022 (Istituzione di sottocommissioni), in vigore dal 28 nov. 2022 (RU 2022 677; FF 2022 301, 433).

Art. 12 Direzione dei lavori

1 Il presidente della commissione:

a.
pianifica i lavori della commissione;
b.
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa disposizione della commissione;
c.
dirige le deliberazioni della commissione;
d.
rappresenta la commissione verso l'esterno.

2 La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 4 capoversi 2 e 3.

3 Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 13 Durata del mandato

1 La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. La rielezione è possibile.

2 La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

3 La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

4 In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.

Art. 14 Supplenza

1 Un membro di una commissione può farsi sostituire a una seduta o a singoli giorni di seduta.

2 Se un membro di una commissione lascia il Consiglio degli Stati, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, i sostituti e i subentranti vanno annunciati senza indugio alla segreteria della commissione.

4 I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

5 Un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un membro della commissione plenaria.

Art. 15 Informazione del pubblico

1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

2 L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

3 I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.

Art. 16 Relazione alla Camera

1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte.

2 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile.

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 17 Esame preliminare

1 Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:

a.
gli interventi parlamentari dei deputati;
b.
le candidature;
c.
le mozioni d'ordine;
d.
le dichiarazioni del Consiglio federale;
e.
gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.

2 Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all'applicabilità degli atti legislativi dell'Assemblea federale.

3 Un intervento parlamentare è sottoposto ad esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.

4 ...6

6 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

Art. 18 Assegnazione

1 I nuovi oggetti in deliberazione sono assegnati appena possibile per esame preliminare a una commissione.

2 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Art. 19 Verifica della legalità formale

1 Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.

2 Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio nazionale.

3 Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.

Art. 20 Trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare

1 I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera, ma in ogni caso almeno una settimana prima dell'inizio della sessione; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).

2 Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Art. 20a7

7 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1605; FF 2020 3911).

Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione

a. Iniziative parlamentari e interventi

Art. 21 Presentazione

Un deputato può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

Art. 22 Motivazione

1 Il testo stesso dell'iniziativa, della mozione o del postulato non deve contenere una motivazione.

2 Il deputato che presenta un'iniziativa, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.8

8 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

Art. 23 Risposta agli interventi

Il destinatario di un intervento parlamentare vi risponde per scritto per la sessione ordinaria successiva. Se, eccezionalmente, non è in grado di rispettare questo termine, ne informa l'Ufficio e l'autore, indicandone il motivo.

Art. 24 Trattazione nella Camera

1 Le mozioni, i postulati e le interpellanze sono di norma trattati nella sessione ordinaria successiva a quella in cui sono stati presentati.

2 L'intervento parlamentare materialmente connesso a un oggetto pendente dinanzi alla Camera può essere trattato con esso.

3 L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale.

Art. 25 Cofirmatari

1 Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario.

1bis ...9

2 L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.

9 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1605; FF 2020 3911).

Art. 26 Trattazione urgente

1 Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

2 La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

3 Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.10

4 L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.11

10 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

11 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

b. Dichiarazioni

Art. 2712 Dichiarazioni del Consiglio degli Stati

1 Su proposta scritta di un deputato o di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2 Ogni deputato può presentare proposte volte a modificare una proposta di dichiarazione.

3 La Camera decide dapprima se procedere a una deliberazione. Se decide di non deliberare, le proposte sono liquidate. Se decide di deliberare, esse sono sottoposte al voto conformemente agli articoli 78 e 79 LParl. La Camera accetta o respinge il progetto di dichiarazione messo a punto.

4 Se decide di deliberare, la Camera può sottoporre le proposte all'esame preliminare della commissione competente. Se la commissione non presenta proposte entro l'inizio della sessione ordinaria successiva, la Camera decide se deliberare sulle proposte o se toglierle dal ruolo.

12 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 20 dic. 2024 (Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento), in vigore dal 3 mar. 2025 (RU 2024 794).

Art. 28 Dichiarazioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2 Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.

c.13 Soppressione dell'immunità

13 Introdotto dalla cifra I I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

Art. 28a

La Commissione degli affari giuridici è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 29 Ordine del giorno

1 L'ordine del giorno è comunicato:

a.
per la prima seduta della sessione: assieme all'invio del programma della sessione;
b.
per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

2 L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione.

3 Durante la seduta, il presidente può eccezionalmente completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti la cui deliberazione è stata differita.

Art. 30 Processo verbale

1 Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:

a.
gli oggetti in deliberazione trattati;
b.
le proposte;
c.
il risultato di votazioni ed elezioni;
d.
i nomi dei deputati scusati.14

2 Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.

14 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

Art. 31 Numero legale

Il presidente accerta se la Camera è in numero legale:

a.
prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali nonché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale15;
b.
a richiesta di un deputato.
Art. 32 Presenza

1 Il presidente apre la seduta. Dopo di che, si procede all'appello nominale.

2 I deputati impediti di partecipare alla seduta ne informano possibilmente in anticipo il segretario della Camera.

Art. 34 Richiamo all'ordine

1 Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che:

a.
si esprimono in modo offensivo o fuori tema o violano altre norme procedurali;
b.
con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

2 Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.

3 Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

Sezione 4: Deliberazioni nella Camera

Art. 35 Domanda e concessione della parola

1 Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

2 Chi intende prendere la parola si annuncia al presidente.

3 Il presidente dà la parola nell'ordine seguente:

a.
al relatore della commissione;
b.
ai membri della commissione;
c.
ai deputati.

4 Ai deputati la parola è data di norma nell'ordine in cui è stata chiesta.

5 I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

6 I deputati ricevono la parola indipendentemente dall'ordine in cui è stata chiesta allorché intendono presentare una mozione d'ordine o fare una dichiarazione personale.

Art. 36 Dichiarazioni personali

Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Art. 37 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio

1 La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.

Art. 38 Proposte

1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

1bis ...16

2 Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

3 Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito se la Camera lo decide.

16 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (RU 2020 1605; FF 2020 3911).

Art. 39 Mozioni d'ordine

1 Di norma, le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

2 Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

3 Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.

Art. 41 Messa a punto del testo

1 Se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

2 Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.

Sezione 5: Votazioni

Art. 42 Formulazione dei quesiti

Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.

Art. 43 Astensione dal voto e motivazione del voto

1 Nessun deputato è obbligato a votare.

2 Prima di una votazione sul complesso o di una votazione finale su un progetto o disegno di atto legislativo, nonché prima di una votazione in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale17, ogni deputato può motivare brevemente il suo voto o la sua astensione.

Art. 4418 Espressione del voto

1 Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.

2 In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.

18 Nuovo testo giusta la cifra n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

Art. 44a19 Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.

2 I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

3 Il presidente comunica il risultato della votazione.

4 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.20

5 Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:

a.
ha votato «sì»;
b.
ha votato «no»;
c.
si è astenuto;
d.
non ha partecipato al voto; o
e.
è scusato.

6 È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.21

6bis Il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per una parte della giornata a causa di un mandato conferitogli da un organo parlamentare è considerato scusato per quella parte della giornata.22

7 ...23

19 Introdotto dalla cifra. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

20 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), in vigore dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696).

21 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 20 dic. 2024 (Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento), in vigore dal 3 mar. 2025 (RU 2024 794).

22 Introdotto dalla cifra I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell'elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 2015 1889).

23 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), con effetto dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696).

Art. 45 Votazione per alzata di mano24

1 Nelle votazioni per alzata di mano di cui all'articolo 44 capoverso 2 si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.25

2 I voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso:

a.
nelle votazioni sul complesso;
b.
nelle votazioni finali;
c.
nelle votazioni in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale26.

24 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

25 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

26 RS 101

Art. 4627 Votazione per appello nominale

1 Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d'ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati.

2 Nelle votazioni per appello nominale il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

3 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.

4 Dopo ogni risposta, il segretario della Camera comunica il risultato intermedio.

5 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete.

27 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 47 Accesso all'aula della Camera e alle sale laterali

1 Durante le sessioni hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali:

a.
i membri delle Camere federali;
b.
i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione;
c.
il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl;
d.
i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro funzione;
e.
i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;
f.
i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

2 Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 LParl.

3 Per il pubblico è a disposizione un'apposita tribuna; per i giornalisti accreditati, la tribuna per la stampa.

4 In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d. Le tribune vengono fatte sgombrare.

5 Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.

6 Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.

Art. 48 Comportamento di terzi nell'aula della Camera

1 Il pubblico sulla tribuna assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.

2 Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.

3 Il presidente fa allontanare dall'aula o dalla tribuna del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

4 Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 50 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.