Art. 1 Comunicazioni dei Cantoni
La Camera del Consiglio degli Stati (Camera) prende atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri.
171.14
del 20 giugno 2003 (Stato 3 marzo 2025)
La Camera del Consiglio degli Stati (Camera) prende atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri.
1 Dopo che la Camera ha preso atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri, i neoeletti prestano giuramento o promessa solenne. I deputati rieletti senza interruzione del mandato sono dispensati dal giuramento o dalla promessa.
2 All'atto del giuramento tutti i presenti in aula e sulle tribune si alzano.
3 Il presidente invita il segretario della Camera a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.
4 Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».
1 I membri del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio sono eletti singolarmente dalla Camera all'inizio di ogni sessione invernale.
2 La rielezione immediata alla stessa carica è esclusa, tranne per la funzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d.
3 Se un seggio in seno all'Ufficio diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.
1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:
2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.
3 Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da:
4 I due vicepresidenti:
5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.
1 L'Ufficio consta:
2 In seno all'Ufficio si applicano le norme procedurali previste per le commissioni.
1 L'Ufficio ha i compiti seguenti:
2 Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed f, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.
3 Se un deputato contesta entro tre giorni un'elezione secondo il capoverso 1 lettera g e propone di eleggere un altro deputato, la questione è sottoposta per decisione alla Camera.
1 La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:
2 Le commissioni permanenti constano di 13 membri.4
3 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).
4 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1215; FF 2008 1585 1587).
In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.
Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.
Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura.
1 Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.5
2 La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.
5 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 30 set. 2022 (Istituzione di sottocommissioni), in vigore dal 28 nov. 2022 (RU 2022 677; FF 2022 301, 433).
1 Il presidente della commissione:
2 La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 4 capoversi 2 e 3.
3 Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.
1 La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. La rielezione è possibile.
2 La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.
3 La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.
4 In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.
1 Un membro di una commissione può farsi sostituire a una seduta o a singoli giorni di seduta.
2 Se un membro di una commissione lascia il Consiglio degli Stati, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.
3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, i sostituti e i subentranti vanno annunciati senza indugio alla segreteria della commissione.
4 I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.
5 Un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un membro della commissione plenaria.
1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.
2 L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.
3 I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.
4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.
1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte.
2 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile.
1 Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:
2 Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all'applicabilità degli atti legislativi dell'Assemblea federale.
3 Un intervento parlamentare è sottoposto ad esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.
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6 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).
1 I nuovi oggetti in deliberazione sono assegnati appena possibile per esame preliminare a una commissione.
2 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.
1 Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.
2 Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio nazionale.
3 Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.
1 I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera, ma in ogni caso almeno una settimana prima dell'inizio della sessione; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).
2 Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.
7 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1605; FF 2020 3911).
Un deputato può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.
1 Il testo stesso dell'iniziativa, della mozione o del postulato non deve contenere una motivazione.
2 Il deputato che presenta un'iniziativa, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.8
8 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).
Il destinatario di un intervento parlamentare vi risponde per scritto per la sessione ordinaria successiva. Se, eccezionalmente, non è in grado di rispettare questo termine, ne informa l'Ufficio e l'autore, indicandone il motivo.
1 Le mozioni, i postulati e le interpellanze sono di norma trattati nella sessione ordinaria successiva a quella in cui sono stati presentati.
2 L'intervento parlamentare materialmente connesso a un oggetto pendente dinanzi alla Camera può essere trattato con esso.
3 L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale.
1 Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario.
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2 L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.
9 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1605; FF 2020 3911).
1 Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.
2 La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.
3 Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.10
4 L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.11
10 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).
11 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).
1 Su proposta scritta di un deputato o di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.
2 Ogni deputato può presentare proposte volte a modificare una proposta di dichiarazione.
3 La Camera decide dapprima se procedere a una deliberazione. Se decide di non deliberare, le proposte sono liquidate. Se decide di deliberare, esse sono sottoposte al voto conformemente agli articoli 78 e 79 LParl. La Camera accetta o respinge il progetto di dichiarazione messo a punto.
4 Se decide di deliberare, la Camera può sottoporre le proposte all'esame preliminare della commissione competente. Se la commissione non presenta proposte entro l'inizio della sessione ordinaria successiva, la Camera decide se deliberare sulle proposte o se toglierle dal ruolo.
12 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 20 dic. 2024 (Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento), in vigore dal 3 mar. 2025 (RU 2024 794).
1 Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.
2 Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.
13 Introdotto dalla cifra I I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).
La Commissione degli affari giuridici è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.
1 L'ordine del giorno è comunicato:
2 L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione.
3 Durante la seduta, il presidente può eccezionalmente completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti la cui deliberazione è stata differita.
1 Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:
2 Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.
14 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
Il presidente accerta se la Camera è in numero legale:
1 Il presidente apre la seduta. Dopo di che, si procede all'appello nominale.
2 I deputati impediti di partecipare alla seduta ne informano possibilmente in anticipo il segretario della Camera.
Le persone presenti in aula vestono in modo decoroso.
1 Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che:
2 Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.
3 Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.
1 Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.
2 Chi intende prendere la parola si annuncia al presidente.
3 Il presidente dà la parola nell'ordine seguente:
4 Ai deputati la parola è data di norma nell'ordine in cui è stata chiesta.
5 I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.
6 I deputati ricevono la parola indipendentemente dall'ordine in cui è stata chiesta allorché intendono presentare una mozione d'ordine o fare una dichiarazione personale.
Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.
1 La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.
2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.
1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.
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2 Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.
3 Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito se la Camera lo decide.
16 Introdotto dalla cifra I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (RU 2020 1605; FF 2020 3911).
1 Di norma, le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.
2 Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.
3 Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.
Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola.
1 Se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.
2 Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.
Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.
1 Nessun deputato è obbligato a votare.
2 Prima di una votazione sul complesso o di una votazione finale su un progetto o disegno di atto legislativo, nonché prima di una votazione in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale17, ogni deputato può motivare brevemente il suo voto o la sua astensione.
1 Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.
2 In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
18 Nuovo testo giusta la cifra n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.
2 I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
3 Il presidente comunica il risultato della votazione.
4 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.20
5 Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:
6 È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.21
6bis Il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per una parte della giornata a causa di un mandato conferitogli da un organo parlamentare è considerato scusato per quella parte della giornata.22
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19 Introdotto dalla cifra. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
20 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), in vigore dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696).
21 Nuovo testo giusta la cifra I della D del CS del 20 dic. 2024 (Procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento), in vigore dal 3 mar. 2025 (RU 2024 794).
22 Introdotto dalla cifra I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell'elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 2015 1889).
23 Abrogato dalla cifra I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), con effetto dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696).
1 Nelle votazioni per alzata di mano di cui all'articolo 44 capoverso 2 si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.25
2 I voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso:
24 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
25 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
1 Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d'ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati.
2 Nelle votazioni per appello nominale il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.
3 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.
4 Dopo ogni risposta, il segretario della Camera comunica il risultato intermedio.
5 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete.
27 Nuovo testo giusta la cifra I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).
1 Durante le sessioni hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali:
2 Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 LParl.
3 Per il pubblico è a disposizione un'apposita tribuna; per i giornalisti accreditati, la tribuna per la stampa.
4 In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d. Le tribune vengono fatte sgombrare.
5 Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.
6 Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.
1 Il pubblico sulla tribuna assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.
2 Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.
3 Il presidente fa allontanare dall'aula o dalla tribuna del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.
4 Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.