152.3
Legge federale
sul principio di trasparenza dell'amministrazione
(Legge sulla trasparenza, LTras)
del 17 dicembre 2004 (Stato 1° novembre 2023)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20032,
decreta:
La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.
1 La presente legge si applica:
- a.
- all'amministrazione federale;
- b.
- alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;
- c.
- ai Servizi del Parlamento.
2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.4
3 Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:
- a.
- è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
- b.
- l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
- c.
- i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.
1 La presente legge non si applica:
- a.
- all'accesso a documenti ufficiali concernenti
- 1.
- procedimenti civili,
- 2.
- procedimenti penali,
- 3.
- procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
- 4.
- procedure internazionali di composizione delle controversie,
- 5.
- procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
- 6.
- procedimenti arbitrali;
- b.
- al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.
2 L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati (LPD).6
Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:
- a.
- dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b.
- prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.
1 Per documento ufficiale si intende ogni informazione:
- a.
- registrata su un supporto qualsiasi;
- b.
- in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
- c.
- concernente l'adempimento di un compito pubblico.
2 Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
3 Non sono considerati ufficiali i documenti:
- a.
- utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b.
- la cui elaborazione non è terminata; o
- c.
- destinati all'uso personale.
1 Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.
2 Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.
3 Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.
1 Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
- a.
- ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
- b.
- perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c.
- compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d.
- compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- e.
- compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- f.
- compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- g.
- comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- h.
- far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.
2 Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.
1 Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.
2 I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.
3 Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.
4 L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.
5 L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.
1 I documenti ufficiali che contengono dati personali o dati concernenti persone giuridiche devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.
2 Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, ai dati personali si applica l'articolo 36 LPD8 e ai dati concernenti persone giuridiche l'articolo 57s della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.
1 La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.
2 Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.
3 La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.
4 Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:
- a.
- tiene conto dei bisogni particolari dei media;
- b.
- può prevedere altre modalità di accesso allorquando un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
- c.
- può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.
1 Se prevede di accordare l'accesso a documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'autorità consulta il terzo interessato e gli dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
2 Informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.
1 L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.
2 Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.11
3 Se la domanda concerne documenti ufficiali la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.12
4 L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.
1 Può presentare una domanda di mediazione la persona:13
- a.
- il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b.
- sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o
- c.
- che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.
2 La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.14
3 Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.
Se la mediazione non ha successo, l'IFPDT15 emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.
1 Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
2 Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:
- a.
- intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
- b.17
- intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale la cui consultazione potrebbe ledere la sfera privata di terzi.
3 La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.
1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.
1 Nella procedura per l'accesso a documenti ufficiali non sono riscossi emolumenti.20
2 Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se la domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'autorità. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Se intende riscuotere un emolumento, l'autorità ne informa previamente il richiedente, indicandogliene l'ammontare.21
3 Nella procedura di mediazione (art. 13) e nella procedura di decisione (art. 15) non sono mai riscossi emolumenti.22
4 Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.
Secondo la presente legge, l'IFPDT ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:23
- a.
- dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
- b.
- d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
- c.
- si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.
1 L'IFPDT valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.
2 Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.
3 I rapporti dell'IFPDT sono pubblicati.
1 Nell'ambito della procedura di mediazione, l'IFPDT ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.
2 L'IFPDT sottostà al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consulta i documenti ufficiali o da cui ottiene informazioni.24
Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:
- a.
- la gestione dei documenti ufficiali;
- b.
- l'informazione sui documenti ufficiali;
- c.
- la pubblicazione dei documenti ufficiali.
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.
Alle domande di accesso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2022 si applica il diritto anteriore.
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 200626
(art. 22)
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
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