Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1 La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti:
- a.
- dell'Assemblea federale;
- b.
- del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché delle formazioni dell'esercito;
- c.
- delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero;
- d.4
- del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;
- e.
- degli istituti federali autonomi;
- f.
- della Banca nazionale svizzera;
- g.
- delle commissioni extraparlamentari;
- h.
- di altre persone di diritto pubblico o privato, ad eccezione dei Cantoni, per quanto esse adempiano compiti federali d'esecuzione a loro affidati;
- i.
- di servizi federali che sono stati sciolti.
2 La presente legge si applica inoltre all'utilizzazione degli archivi della Confederazione da parte di organi della Confederazione stessa e da parte di terzi.
3 Il Tribunale federale disciplina l'archiviazione dei suoi documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l'Archivio federale.5
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
5 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).