131.218
Traduzione1
Costituzione
del Cantone di Zugo
del 31 gennaio (Stato 27 settembre 2024)2
1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.
Titolo I: Principi
§ 2
La sovranità poggia sul Popolo intero.
§ 3
§ 4
1 Il Cantone, con il sostegno dei Comuni, provvede all'istruzione pubblica nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione federale5.
2 L'istituzione di scuole private e d'istituti d'insegnamento privati è garantita; per quanto concerne l'istruzione primaria, rimangono salve le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione federale6.
5 [CS 1 3; RU 1985 1648]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 15, 19, 41, 62 e 63 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
6 A queste disp. corrispondono ora gli art. 19, 41 e 62 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
§ 57
1 Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
2 Il Cantone promuove l'effettiva parità dei sessi.
7 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 6
1 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e legalmente precostituito. Non si possono introdurre tribunali d'eccezione.8
2 I tribunali arbitrali sono ammessi.
8 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 7
La gratuità della procedura e il gratuito patrocinio sono garantiti in caso di comprovata indigenza. Le condizioni e l'organizzazione sono determinate dalla legge.
§ 8
1 La libertà personale è garantita.
2 Ogni accusato è presunto innocente fintanto che una sentenza non l'abbia dichiarato colpevole.
3 Nessuno può essere arrestato se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Di regola, ogni arrestato dev'essere interrogato immediatamente.
4 Lo Stato deve una riparazione morale e un'indennità adeguata a chi illegalmente o senza sua colpa sia stato posto in stato di arresto.
5 Non sono ammessi mezzi coercitivi per ottenere una confessione.
§ 99
La sfera domiciliare è inviolabile. Sono fatti salvi i casi disciplinati dalla legge a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante.
9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 10
§ 11
1 La proprietà dei privati, delle corporazioni ecclesiastiche e laiche e dei Comuni è inviolabile. Sotto l'alta vigilanza dello Stato, i Comuni e le corporazioni ecclesiastiche e laiche possono gestire il loro patrimonio e disporre dei redditi del medesimo nei limiti fissati dalla legge e dagli statuti.
2 L'istituzione di nuove corporazioni richiede l'approvazione del Gran Consiglio.
3 L'esproprio di beni fondiari a fini pubblici può essere imposto unicamente per considerazioni di benessere generale dello Stato o dei Comuni, e verso piena indennità.
§ 12
La trasparenza dell'intera gestione finanziaria dello Stato è garantita; a nessun avente diritto di voto del Cantone può essere negato di prenderne visione.
§ 13
§ 1412
Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici sono assicurati contro i danni causati dagli incendi e dagli elementi naturali presso l'assicurazione immobiliare cantonale.
12 Accettato in votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 15
1 I contribuenti partecipano a far fronte agli oneri dello Stato e dei Comuni proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono.13
2 Sono esenti dalle imposte lo Stato, i Comuni politici, i Comuni patriziali e le parrocchie, i beni e benefici ecclesiastici e i loro redditi, nonché i patrimoni e redditi destinati esclusivamente a scopi di utilità pubblica. La legge può concedere ulteriori diritti a esenzioni o agevolazioni fiscali.14
3 Il diritto di voto comporta l'obbligo di fornire un contributo modico e generalizzato agli oneri pubblici.
4 Lo Stato ha facoltà di introdurre, oltre alle imposte esistenti, nuove imposte indirette. Fa pervenire ai Comuni politici le quote di gettito attualmente loro assegnate, nonché le quote, pure stabilite dalla legge, delle nuove imposte indirette.
5 Lo Stato riscuote un'imposta sulle successioni la cui progressività aumenta secondo la lontananza del grado di parentela e l'entità dell'asse ereditario. La legge determina i gradi di parentela e gli importi minimi che ne sono esenti. Essa disciplina inoltre la ripartizione delle imposte fra il Cantone e i Comuni politici, fermo stante che almeno la metà dell'imposta sulle successioni spetta ai Comuni politici.15
6 La legislazione emana disposizioni che consentano di determinare più esattamente la capacità fiscale.
13 Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell'AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.).
14 Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell'AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.).
15 Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF dell'11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 3 4365).
§ 1616
16 Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 17
1 Ogni avente diritto di voto è tenuto a presenziare alle Assemblee comunali e a partecipare alle deliberazioni.
2 La corruzione elettorale e l'intimidazione elettorale sono vietate. La legge penale correzionale determina la pena per queste infrazioni.
§ 1817
All'inizio di ogni periodo amministrativo, le autorità cantonali e i funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché le autorità comunali e i funzionari comunali eletti dal Popolo, giurano o promettono solennemente di osservare la Costituzione e le leggi.
17 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).
§ 19
1 Lo Stato e i Comuni, nonché le loro autorità e i loro funzionari rispondono dei loro atti nei limiti fissati dalla legge.18
2 Lo stesso vale per gli altri enti e istituti di diritto pubblico.19
3 …20
18 Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639 art. 1 n. 4 259).
19 Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639 art. 1 n. 4 259).
20 Abrogato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).
§ 19bis 21
1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale dʼappello e del Tribunale amministrativo non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato oralmente o per scritto nei dibattiti del Gran Consiglio e delle commissioni parlamentari.
2 In caso di abuso, il Gran Consiglio può togliere l'immunità.
21 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 20
1 Non possono essere simultaneamente membri di un'autorità giudiziaria o esecutiva:22
- a.
- due persone unite in matrimonio oppure conviventi in unione domestica registrata o in stabile comunione di vita;
- b.23
- parenti e affini in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale;
- c.
- due persone i cui coniugi o partner registrati siano fratelli o sorelle.24
2 Lo stesso vale tra i membri e il segretario o il cancelliere di una tale autorità.25
22 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
23 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
24 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
25 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
§ 2126
1 I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi. Nessuno di questi poteri può intromettersi nel campo di attività degli altri stabilito dalla Costituzione o dalla legge.
2 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.
3 I capi di uffici e divisioni secondo la legge sull'organizzazione dell'amministrazione dello Stato, le persone con funzione di pubblico ministero e i cancellieri dei tribunali nonché il cancelliere dello Stato non possono essere membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.27
4 La legge può prevedere altre incompatibilità.28
5 Il capoverso 3 non si applica alla nomina di cancellieri di tribunali quali membri supplenti straordinari di un tribunale ai sensi del § 41 lettera l numero 5.29
26 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
27 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
28 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
29 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010.Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 22
1 Ogni cittadino del Cantone fruisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, del diritto di stabilirsi liberamente in qualsivoglia Comune.
2 Il domicilio dei cittadini svizzeri è retto dalle prescrizioni federali e quello degli stranieri dai trattati internazionali in vigore.
§ 23
1 La cittadinanza cantonale può essere conferita soltanto a chi sia in possesso della cittadinanza di un Comune. La cittadinanza comunale ottenuta decade se la cittadinanza cantonale non è conseguita nel termine di un anno.
2 I particolari sono disciplinati dalla legge.
Titolo II: Suddivisione del Cantone e status politico dei cittadini
§ 24
1 Il Cantone di Zugo è composto degli undici Comuni politici di Zugo, Oberägeri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Risch, Walchwil e Neuheim.30
2 La città di Zugo è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.
30 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
§ 25
La capacità di voto è triplice in quanto si esplica:
- a.
- in materia federale;
- b.
- in materia cantonale; e
- c.
- in materia comunale.
§ 26
Il diritto di voto per quanto concerne le elezioni e votazioni federali è retto dalla legislazione federale; è esercitato nel Comune di residenza, ossia nel Comune in cui l'avente diritto dimora abitualmente.
§ 27
1 Il diritto di voto per le elezioni e votazioni cantonali è esercitato esclusivamente nel Comune di domicilio.
2 Hanno diritto di votare e di eleggere e sono eleggibili: tutte le persone che possiedono la cittadinanza cantonale, nonché gli Svizzeri d'ambo i sessi legalmente stabiliti nel Cantone, che hanno compiuto i 18 anni e non si trovano in una delle situazioni eccezionali menzionate qui appresso.31
3 Le persone che, a causa di una prolungata incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale non hanno diritto di voto.32
4 e 5 …33
31 Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1980, in vigore dal 1° ago. 1981. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
32 Accettato in votazione popolare del 10 giu. 2018, in vigore dal 23 giu. 2018. Garanzia dell'AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487 art. 2, 2018 6535).
33 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
§ 2834
La legge determina per ogni tipo di Comune la cerchia degli aventi diritto di voto.
34 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
§ 2935
La legge disciplina l'organizzazione dei cataloghi elettorali e la procedura in materia di elezioni e votazioni.
35 Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1954, in vigore dal 1° lug. 1955 (GS 17 192 193). Garanzia dell'AF del 25 mar. 1955 (FF 1955 I 567 131 ediz. ted. 224 126 ediz. franc.).
§ 29a36
1 La trasparenza della politica è garantita tramite:
- a.
- la comunicazione da parte dei partiti rappresentati in seno al Gran Consiglio in merito al loro finanziamento;
- b.
- la comunicazione del finanziamento delle campagne importanti in vista delle elezioni o votazioni cantonali;
- c.
- la comunicazione delle relazioni d'interesse delle persone elette a funzioni pubbliche cantonali.
2 La legge disciplina i dettagli.
36 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2024, in vigore dal 27 set. 2024. Garanzia dell'AF del 22 set. 2025 (FF 2025 2770 art. 2, 1707).
Titolo III: Poteri pubblici
Sezione I: Potere sovrano
§ 30
Il Popolo sovrano esercita i suoi diritti di sovranità in parte direttamente e in parte indirettamente, delegandone l'esercizio a suoi rappresentanti.
§ 31
I diritti costituzionali sono esercitati dal Popolo mediante:
- a.
- l'accettazione o il rifiuto della Costituzione e delle sue modifiche;
- b.
- l'approvazione o il rifiuto delle leggi;
- c.
- il diritto di proposta (iniziativa);
- d.
- l'elezione delle seguenti autorità e dei seguenti funzionari:
- 1.
- i due deputati al Consiglio degli Stati, per un quadriennio,
- 2.
- i membri del Gran Consiglio,
- 3.
- i membri del Consiglio di Stato,
- 4.37
- i membri e i membri supplenti del Tribunale cantonale, del Tribunale penale, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo; è fatta salva l'elezione dei membri supplenti straordinari da parte del Gran Consiglio conformemente al § 41 lettera 1,
- 5.
- tutte le altre autorità e tutti gli altri funzionari e impiegati la cui elezione competa al Popolo in virtù della Costituzione o di leggi federali e cantonali.
37 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
§ 32
1 Ogni modifica della Costituzione federale38 dev'essere sottoposta al Popolo per l'accettazione o il rifiuto.
2 L'esito della votazione è considerato nel contempo come voto del Cantone (art. 121 della Costituzione federale39).
39 [CS 1 3; RU 1977 2230]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 136, 139, 140, 192 e 194 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
§ 3340
40 Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 3441
1 Le leggi e i decreti di obbligatorietà generale del Gran Consiglio, come anche le decisioni vertenti su una nuova spesa unica di oltre 500 000 franchi o su una nuova spesa ricorrente di oltre 50 000 franchi annui sono sottoposti al voto del Popolo su domanda firmata di almeno 1500 aventi diritto di voto (referendum).
2 Il termine di referendum è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto del Gran Consiglio.
3 Il diritto di voto dei firmatari dev'essere attestato ufficialmente dal Comune.
4 La votazione popolare può inoltre essere decisa da un terzo dei membri del Gran Consiglio, immediatamente dopo il voto finale (referendum delle autorità).
5 La votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal deposito delle firme presso la Cancelleria dello Stato, rispettivamente dal giorno della decisione del Gran Consiglio. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sul referendum può anch'essa essere indetta per tale occasione.
6 Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre al voto del Popolo una legge o un decreto nella sua totalità o nelle sue singole parti.
41 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 3542
1 2000 aventi diritto di voto possono chiedere, con domanda firmata, l'emanazione, l'abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto del Gran Consiglio (iniziativa legislativa) o il deposito di un'iniziativa cantonale in sede federale. Sono eccettuati i decreti di competenza esclusiva del Gran Consiglio.
2 Tali domande possono rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. Devono riferirsi esclusivamente a un settore specifico uniforme (unità della materia). Devono altresì contenere una clausola di ritiro.
3 Il diritto di voto dei firmatari dev'essere attestato ufficialmente dal Comune.
4 Il Gran Consiglio prende atto dell'iniziativa nella sua prima seduta dopo il deposito delle firme. Deve trattarla definitivamente nel termine di un anno; eccezionalmente, può prorogare questo termine di sei mesi al massimo in base a un rapporto intermedio della commissione incaricata dell'esame preliminare.
5 Il Gran Consiglio deve decidere se intenda dare seguito o no all'iniziativa. Se decide di non darle seguito, la votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal voto finale. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sull'iniziativa può anch'essa essere indetta per tale occasione.
6 Se non approva l'iniziativa, il Gran Consiglio deve proporre al Popolo di respingerla o contrapporle un controprogetto in forma di proposta generica o di progetto elaborato.
7 Se il Popolo accetta l'iniziativa o il controprogetto formulati come proposta generica, l'atto corrispondente dev'essere messo in vigore nei tre anni dopo la votazione, fatto salvo il referendum. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può prorogare questo termine di un anno al massimo in base a un rapporto intermedio.
42 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 36
1 Le votazioni popolari sulla Costituzione e sulle leggi, sulle proposte d'iniziativa e sulle decisioni del Gran Consiglio si svolgono a scrutinio segreto e alle urne.
2 I particolari della procedura sono disciplinati dalla legislazione nel senso di agevolare quanto possibile l'espressione del voto.
3 In tutte le votazioni popolari decide la maggioranza assoluta dei votanti.
§ 37
Tutte le domande popolari di referendum o d'iniziativa sono esenti dalla tassa di bollo. Nessun emolumento è riscosso per l'attestazione del diritto di voto.
Sezione II: Potere legislativo e di vigilanza
§ 3843
1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo e di vigilanza. Si compone di 80 membri.
2 Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale.
3 I circondari sono i Comuni politici. Il numero di seggi in seno al Gran Consiglio attribuito ai circondari è stabilito mediante decreto semplice del Gran Consiglio in funzione della statistica aggiornata della popolazione (popolazione residente permanente secondo le cifre pubblicate dalla Confederazione nell'anno precedente). Ad ogni circondario sono attribuiti almeno due seggi.
4 I seggi sono dapprima attribuiti ai partiti e ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone. I seggi ottenuti dai partiti e dai gruppi politici sono in seguito ripartiti fra i circondari, in funzione del numero di seggi spettante agli stessi secondo il capoverso 3 (metodo di ripartizione bi-proporzionale).
43 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
§ 3944
44 Abrogato nella votazione popolare dellʼ8 giu. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 3, 3).
§ 40
1 Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto e per un biennio, i propri presidente e vicepresidente e due scrutatori.
2 …45
45 Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 41
Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: 46
- a.
- verifica dei poteri dei suoi membri;
- b.
- diritto esclusivo di legiferare, fatte salve le disposizioni dei §§ 3347, 34 e 35;
- c.
- alta vigilanza sulle autorità, nonché sulla salvaguardia e sull'esecuzione della Costituzione e delle leggi;
- d.
- alta vigilanza sulle finanze dello Stato;
- e.
- determinazione delle rimunerazioni e degli emolumenti ufficiali;
- f.
- diritto di grazia e diritto di amnistia per crimini e delitti politici;
- g.48
- delibera sui rapporti di attività del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo nonché sul conto di Stato che il Consiglio di Stato è tenuto a presentare ogni anno;
- h.49
- delibera sui preventivi e sui crediti aggiuntivi nonché approvazione dei mandati di prestazione;
- i.
- approvazione di tutti i trattati con gli altri Cantoni, fatta salva la competenza federale, nonché degli accordi sulle forniture di sale;
- k.
- trattazione di petizioni e ricorsi;
- l. 1.50 determinazione del numero dei membri e dei membri supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale penale, per una durata di sei anni,
- 2.51
- determinazione del numero dei giudici di carriera per ogni tribunale, nonché loro elezione tra i membri del singolo tribunale,
- 3.52
- elezione del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale penale tra i membri di questi stessi tribunali,
- 4.53
- elezione del presidente del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo tra i membri di questi tribunali,
- 5.54
- elezione dei membri supplenti straordinari dei tribunali; i particolari sono disciplinati dalla legge;
- [tab]
- il tutto, fatto salvo il numero 1, per una durata di quattro anni;
- m.55
- elezione del cancelliere dello Stato;
- n.56
- ratifica delle nomine, effettuate dal Consiglio di Stato, dei membri del Consiglio di banca e dell'ufficio di revisione della Banca cantonale zughese che devono essere designati dal Cantone;
- o.57
- risoluzione dei conflitti di competenza fra potere esecutivo e potere giudiziario;
- p.58
- …
- q.59
- esercizio di tutti gli altri diritti di sovranità, per quanto non espressamente limitati dalle Costituzioni federale e cantonale in vigore; e
- r.60
- esercizio dei diritti di partecipazione che la Costituzione federale61 accorda ai Cantoni in ambito federale (convocazione dell'Assemblea federale, referendum, iniziativa cantonale).
46 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
47 Questa disp. è abrogata.
48 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
49 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
50 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 3, 2000 4567).
51 Originario n. 1.
52 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
53 Originario n. 3.
54 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
55 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
56 Accettata nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).
57 Originaria lett. p. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
58 Originaria lett. q. Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 2 1905).
59 Originaria lett. r. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
60 Originaria lett. s. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 42
I membri del Gran Consiglio sono indennizzati dal Cantone.
§ 43
1 Il Gran Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e quando il Consiglio di Stato o un quarto dei deputati ne facciano richiesta scritta specificandone le ragioni.
2 Le sedute del Gran Consiglio sono di regola pubbliche.
§ 44
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. Nessuna proposta di legge può essere adottata definitivamente prima di una seconda lettura, da tenersi dopo almeno due mesi dalla prima. I particolari sono precisati nel regolamento.
Sezione III: Potere amministrativo ed esecutivo
§ 45
1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.62
2 Nessun membro del Consiglio di Stato può far parte simultaneamente delle Camere federali.63
62 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
63 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
§ 46
Il Gran Consiglio elegge per un biennio il presidente del Consiglio di Stato (landamano) e il suo vice fra i membri del Consiglio di Stato medesimo. Se il landamano o il suo vice è impedito, la funzione presidenziale è assunta dal membro più anziano del Consiglio di Stato.
§ 47
1 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti nonché dell'amministrazione dello Stato e della tenuta generale dei conti. In particolare, ha le seguenti attribuzioni e incombenze:
- a.
- cura degli affari interni ed esterni;
- b.
- misure preventive per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- c.
- vigilanza e direzione di tutti i settori dell'amministrazione;
- d.64
- emanazione delle ordinanze necessarie;
- e.
- presentazione al Gran Consiglio di disegni di legge e di decisioni;
- f.
- presentazione del rapporto di gestione, del conto di Stato e del bilancio di previsione (budget) per l'anno contabile successivo;
- g.65
- presentazione di candidature per le nomine di autorità e funzionari che devono essere ratificate dal Gran Consiglio;
- h.66
- vigilanza sulle autorità amministrative inferiori e potere decisionale in merito ai reclami e ricorsi contro le stesse, fatta salva la competenza del Tribunale amministrativo;
- i.67
- esecuzione delle sentenze penali passate in giudicato, salvo che la legge disponga altrimenti;
- k.68
- nomine di competenza del Cantone che la Costituzione o la legge non affidano a un'altra autorità o al Popolo.
2 I membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo in Gran Consiglio e il diritto di presentare proposte in merito a tutti gli oggetti in deliberazione.69
64 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).
65 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).
66 Accettata nella votazione popolare del 13 giu. 1976, in vigore dal 13 giu. 1976. Garanzia dell'AF del 17 dic. 1976 (FF 1976 III 1539 art. 1 n. 3 1051).
67 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).
68 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
69 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 48
Il regolamento interno del Consiglio di Stato è elaborato dal Gran Consiglio.
Sezione IV:70 Potere giudiziario71
70 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).
71 Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976, in vigore dal 13 giu. 1976. Garanzia dell'AF del 17 dic. 1976 (FF 1976 III 1539 art. 1 n. 3 1051).
A. Giudice di pace
§ 4972
1 Lʼautorità di conciliazione ordinaria è il giudice di pace.
2 Ogni Comune elegge un giudice di pace e il numero di supplenti determinato dalla legge.
3 La legge può prevedere che due o più Comuni istituiscano un giudice di pace comune.
72 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 5073
Per determinate controversie la legge può prevedere speciali autorità di conciliazione.
73 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 5174
74 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
B. Tribunale cantonale
§ 5275
Il Tribunale cantonale si compone del presidente e di un numero di membri e membri supplenti stabilito dal Gran Consiglio.
75 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997. Garanzia dell'AF del 5 giu. 1997 (FF 1997 III 811 art. 1 n. 2 I 1268).
C. Tribunale penale
§ 53
1 Il Tribunale penale si compone del presidente e di un numero di membri e membri supplenti stabilito dal Gran Consiglio.76
2 …77
76 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 3, 2000 4567).
77 Abrogato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, con effetto dal 1° gen. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 3, 2000 4567).
D. Tribunale d'appello
§ 5478
1 Il Tribunale d'appello si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.79
2 Il Tribunale d'appello è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale ed esercita la vigilanza sull'insieme della giustizia civile e penale - eccettuati il Comando della polizia e le autorità penali comunali competenti in materia di contravvenzioni - come anche sull'Ufficio dei fallimenti e sugli uffici d'esecuzione per debiti.80
3 In questo settore, esso può proporre al Gran Consiglio l'emanazione di leggi e decreti.
78 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
79 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
80 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
E.81 Tribunale amministrativo
81 Originaria lett. D.bis. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 55
1 Il Tribunale amministrativo si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.82
2 Il Tribunale amministrativo è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia amministrativa.
3 Nel settore della giurisdizione amministrativa, esso può proporre al Gran Consiglio l'emanazione di leggi e decreti.
82 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
F.83 Giurisdizione minorile
83 Originaria lett. E.
§ 5684
La legge disciplina lʼorganizzazione della giustizia penale minorile. Può istituire appositi tribunali.
84 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
G.85 …
85 Originaria lett. F.
§ 5786
86 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
H.87 Disposizioni generali
87 Originaria lett. G.
§ 5888
1 La legge determina l'organizzazione e la competenza delle autorità giudiziarie.
2 All'interno dei tribunali possono essere istituite sezioni con competenze speciali e ai loro presidenti e a singoli giudici possono essere conferiti determinati poteri decisionali.
88 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 59
1 Le udienze dei tribunali sono pubbliche.89
2 La legge determina le eccezioni.
89 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 6090
90 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 61
I tribunali e le loro sezioni pronunciano validamente se è presente il numero di giudici prescritto.
§ 6291
91 Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 6392
1 L'amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali. La legge disciplina i particolari.
2 Le controversie risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale d'appello sono decise dal Tribunale amministrativo. Quelle risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale amministrativo sono decise dal Tribunale d'appello.93
92 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
93 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).
§§ 64 a 69
Abrogati
Sezione V: Comuni
A. Comune politico
§ 70
1 Il Comune politico comprende tutte le persone residenti nel Comune.94
2 Gli affari del Comune politico sono sbrigati dal Municipio, conformemente alla Costituzione e alla legge.95
3 a 6 …96
94 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
95 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
96 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
B. Comune patriziale
§ 7197
Il Comune patriziale comprende tutte le persone originarie di un dato Comune.
97 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
C. Parrocchia
§ 72
1 La parrocchia comprende le persone di una stessa confessione residenti sul suo territorio.98
2 Sono fatti salvi i diritti ecclesiastici di collazione, che possono però essere riscattati a profitto della parrocchia.99
3 a 5 …100
98 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
99 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
100 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
D. Comune corporativo
§ 73101
1 I partecipanti a un bene corporativo costituiscono un Comune corporativo.
2 Il bene corporativo dev'essere conservato nella sua consistenza come bene indivisibile; sono fatte salve le liberalità a fini di utilità pubblica.
101 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
E. Disposizioni comuni102
102 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
§ 74103
1 I Comuni, eccettuati quelli corporativi, riscuotono imposte se i loro introiti non bastano per l'adempimento dei loro compiti.
2 La legge disciplina la perequazione finanziaria fra i Comuni.
103 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
§ 75
§ 76
1 I dettagli dell'organizzazione e le attribuzioni dei Comuni sono disciplinati dalla legge.105
2 e 3 …106
105 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
106 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
Titolo IV: Durata del mandato e modo di elezione delle autorità
§ 77107
1 La durata del mandato delle autorità e dei funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché delle autorità e dei funzionari comunali eletti dal Popolo è di quattro anni.
2 La durata del mandato dei membri e dei membri supplenti dei tribunali come anche delle autorità di conciliazione è di sei anni. Le elezioni suppletorie e complementari sono effettuate per la durata residua del mandato.108
107 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).
108 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).
§ 78
1 Sono eletti alle urne:
- a.
- i due deputati al Consiglio degli Stati;
- b.109
- per quanto concerne le autorità cantonali: i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello, del Tribunale cantonale, del Tribunale penale e del Tribunale amministrativo;
- c.110
- per quanto concerne le autorità del Comune politico: i membri del Consiglio comunale, del Municipio e della Commissione di verifica dei conti, nonché del suo presidente, e il giudice di pace.111
2 Nelle elezioni di membri del Gran Consiglio e del Consiglio comunale, appena che in un circondario debbano essere eletti più di due membri nella stessa autorità, dev'essere applicato il sistema proporzionale.112
2a Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale ai sensi del § 38.113
3 Le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.114
4 e 5 …115
109 Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
110 Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
111 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
112 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
113 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
114 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).
115 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).
Titolo V: Disposizioni concernenti la revisione costituzionale
§ 79116
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
2 La revisione si svolge secondo la procedura legislativa. Se la revisione è chiesta dal Popolo (iniziativa costituzionale), si applicano le disposizioni relative all'iniziativa legislativa.
3 La revisione costituzionale è sottoposta obbligatoriamente al voto del Popolo.
4 Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre una revisione costituzionale al voto del Popolo nella sua totalità o nelle sue singole parti.
116 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§§ 80 a 83117
117 Abrogati nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
§ 84118
1 A tutela della popolazione, provvedimenti di emergenza vanno previsti in via legislativa per parare al pericolo immediato in caso di catastrofi, eventi bellici o altre situazioni estreme cui non si possa far fronte secondo la procedura prescritta e con i mezzi ordinari data la straordinaria urgenza materiale e di tempo.
2 Nella relativa legge, al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato possono essere conferiti temporaneamente poteri deroganti alla presente Costituzione. Le disposizioni e i provvedimenti presi nell'esercizio di tali poteri vanno abrogati appena le condizioni di cui al capoverso 1 non siano più adempite, eccetto che non siano prorogati in procedura ordinaria.
118 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).
Titolo VI: Disposizioni finali e transitorie
§ 1
Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev'essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.
§ 2
1 Le leggi e ordinanze esistenti, per quanto non contrarie alla presente Costituzione, rimangono in vigore fino alla loro modifica da parte dell'autorità competente.
2 Le leggi contrarie alla presente Costituzione devono essere immediatamente rivedute.
3 Per l'esame preliminare dei relativi disegni di legge il Gran Consiglio deve designare proprie commissioni.
§ 3119
Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.
119 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1971, in vigore dal 7 feb. 1971. Garanzia dell'AF del 10 giu. 1971 (FF 1971 I 1 188 1042).
§ 4120
120 Privo d'oggetto a seguito della procedura penale per il Canton Zugo del 3 ott. 1940.
§ 5
1 Immediatamente dopo l'accettazione della presente Costituzione, il Gran Consiglio stabilisce quando le autorità ivi previste debbano essere elette e determina la durata iniziale del mandato.
2 Le elezioni delle autorità politiche e giudiziarie non devono svolgersi contemporaneamente.
§ 6121
121 Privo d'oggetto a seguito della L del 17 apr. 1902 concernente la procedura per le elezioni e le votazioni.
§ 7122
La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all'inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.
122 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
§ 8123
I segretari comunali eletti alle urne prima dell'entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.
123 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).
Indice delle materie
I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione
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