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Traduzione1

Costituzione
del Cantone di Zugo

del 31 gennaio 1894 (Stato 22 marzo 2019)2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Titolo I: Principi

§ 1

1 Il Cantone di Zugo è un libero Stato democratico.

2 In quanto tale, per quanto la sovranità cantonale non sia limitata dalla Costituzione federale3, è uno Stato confederato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

§ 2

La sovranità poggia sul Popolo intero.

§ 3

La libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto sono garantiti conformemente agli articoli 49-53 della Costituzione federale del 29 maggio 18744.

4 [RS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 7, 15, 72 e 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

§ 4

1 Il Cantone, con il sostegno dei Comuni, provvede all'istruzione pubblica nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione federale5.

2 L'istituzione di scuole private e d'istituti d'insegnamento privati è garantita; per quanto concerne l'istruzione primaria, rimangono salve le disposizioni dell'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione federale6.

5 [CS 1 3; RU 1985 1648]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 15, 19, 41, 62 e 63 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

6 A queste disp. corrispondono ora gli art. 19, 41 e 62 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

§ 6

1 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e legalmente precostituito. Non si possono introdurre tribunali d'eccezione.8

2 I tribunali arbitrali sono ammessi.

8 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

§ 7

La gratuità della procedura e il gratuito patrocinio sono garantiti in caso di comprovata indigenza. Le condizioni e l'organizzazione sono determinate dalla legge.

§ 8

1 La libertà personale è garantita.

2 Ogni accusato è presunto innocente fintanto che una sentenza non l'abbia dichiarato colpevole.

3 Nessuno può essere arrestato se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge. Di regola, ogni arrestato dev'essere interrogato immediatamente.

4 Lo Stato deve una riparazione morale e un'indennità adeguata a chi illegalmente o senza sua colpa sia stato posto in stato di arresto.

5 Non sono ammessi mezzi coercitivi per ottenere una confessione.

§ 10

La libertà di espressione con la parola e lo scritto, nonché il diritto di petizione, di associazione e di riunione sono garantiti. L'abuso di questi diritti sottostà alle disposizioni della legge penale10.

10 Ora: Codice penale (RS 311.0)

§ 11

1 La proprietà dei privati, delle corporazioni ecclesiastiche e laiche e dei Comuni è inviolabile. Sotto l'alta vigilanza dello Stato, i Comuni e le corporazioni ecclesiastiche e laiche possono gestire il loro patrimonio e disporre dei redditi del medesimo nei limiti fissati dalla legge e dagli statuti.

2 L'istituzione di nuove corporazioni richiede l'approvazione del Gran Consiglio.

3 L'esproprio di beni fondiari a fini pubblici può essere imposto unicamente per considerazioni di benessere generale dello Stato o dei Comuni, e verso piena indennità.

§ 12

La trasparenza dell'intera gestione finanziaria dello Stato è garantita; a nessun avente diritto di voto del Cantone può essere negato di prenderne visione.

§ 13

La libertà di commercio e d'industria è riconosciuta. Nei limiti fissati dalla Costituzione federale11, la legge prevede le disposizioni restrittive richieste dal bene comune.

§ 1412

Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici sono assicurati contro i danni causati dagli incendi e dagli elementi naturali presso l'assicurazione immobiliare cantonale.

12 Accettato in votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 15

1 I contribuenti partecipano a far fronte agli oneri dello Stato e dei Comuni proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono.13

2 Sono esenti dalle imposte lo Stato, i Comuni politici, i Comuni patriziali e le parrocchie, i beni e benefici ecclesiastici e i loro redditi, nonché i patrimoni e redditi destinati esclusivamente a scopi di utilità pubblica. La legge può concedere ulteriori diritti a esenzioni o agevolazioni fiscali.14

3 Il diritto di voto comporta l'obbligo di fornire un contributo modico e generalizzato agli oneri pubblici.

4 Lo Stato ha facoltà di introdurre, oltre alle imposte esistenti, nuove imposte indirette. Fa pervenire ai Comuni politici le quote di gettito attualmente loro assegnate, nonché le quote, pure stabilite dalla legge, delle nuove imposte indirette.

5 Lo Stato riscuote un'imposta sulle successioni la cui progressività aumenta secondo la lontananza del grado di parentela e l'entità dell'asse ereditario. La legge determina i gradi di parentela e gli importi minimi che ne sono esenti. Essa disciplina inoltre la ripartizione delle imposte fra il Cantone e i Comuni politici, fermo stante che almeno la metà dell'imposta sulle successioni spetta ai Comuni politici.15

6 La legislazione emana disposizioni che consentano di determinare più esattamente la capacità fiscale.

13 Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell'AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.).

14 Accettato nella votazione popolare del 14 lug. 1946, in vigore dal 14 lug. 1946 (GS 15 413 414). Garanzia dell'AF del 10 ott. 1946 (RU 62 900; FF 1946 II 1241 ediz. ted. 1202 ediz. franc.).

15 Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF dell'11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 3 4365).

§ 17

1 Ogni avente diritto di voto è tenuto a presenziare alle Assemblee comunali e a partecipare alle deliberazioni.

2 La corruzione elettorale e l'intimidazione elettorale sono vietate. La legge penale correzionale determina la pena per queste infrazioni.

§ 1817

All'inizio di ogni periodo amministrativo, le autorità cantonali e i funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché le autorità comunali e i funzionari comunali eletti dal Popolo, giurano o promettono solennemente di osservare la Costituzione e le leggi.

17 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).

§ 19

1 Lo Stato e i Comuni, nonché le loro autorità e i loro funzionari rispondono dei loro atti nei limiti fissati dalla legge.18

2 Lo stesso vale per gli altri enti e istituti di diritto pubblico.19

320

18 Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639 art. 1 n. 4 259).

19 Accettato nella votazione popolare del 20 mag. 1979, in vigore del 20 mag. 1979. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1980 (FF 1980 II 639 art. 1 n. 4 259).

20 Abrogato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).

§ 19bis 21

1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale dʼappello e del Tribunale amministrativo non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato oralmente o per scritto nei dibattiti del Gran Consiglio e delle commissioni parlamentari.

2 In caso di abuso, il Gran Consiglio può togliere l'immunità.

21 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

§ 20

1 Non possono essere simultaneamente membri di un'autorità giudiziaria o esecutiva:22

a.
due persone unite in matrimonio oppure conviventi in unione domestica registrata o in stabile comunione di vita;
b.23
parenti e affini in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale;
c.
due persone i cui coniugi o partner registrati siano fratelli o sorelle.24

2 Lo stesso vale tra i membri e il segretario o il cancelliere di una tale autorità.25

22 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

23 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

24 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

25 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

§ 2126

1 I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi. Nessuno di questi poteri può intromettersi nel campo di attività degli altri stabilito dalla Costituzione o dalla legge.

2 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.

3 I capi di uffici e divisioni secondo la legge sull'organizzazione dell'amministrazione dello Stato, le persone con funzione di pubblico ministero e i cancellieri dei tribunali nonché il cancelliere dello Stato non possono essere membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un tribunale.27

4 La legge può prevedere altre incompatibilità.28

5 Il capoverso 3 non si applica alla nomina di cancellieri di tribunali quali membri supplenti straordinari di un tribunale ai sensi del § 41 lettera l numero 5.29

26 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

27 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

28 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

29 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010.Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

§ 22

1 Ogni cittadino del Cantone fruisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, del diritto di stabilirsi liberamente in qualsivoglia Comune.

2 Il domicilio dei cittadini svizzeri è retto dalle prescrizioni federali e quello degli stranieri dai trattati internazionali in vigore.

§ 23

1 La cittadinanza cantonale può essere conferita soltanto a chi sia in possesso della cittadinanza di un Comune. La cittadinanza comunale ottenuta decade se la cittadinanza cantonale non è conseguita nel termine di un anno.

2 I particolari sono disciplinati dalla legge.

Titolo II: Suddivisione del Cantone e status politico dei cittadini

§ 24

1 Il Cantone di Zugo è composto degli undici Comuni politici di Zugo, Oberägeri, Unterägeri, Menzingen, Baar, Cham, Hünenberg, Steinhausen, Risch, Walchwil e Neuheim.30

2 La città di Zugo è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.

30 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

§ 25

La capacità di voto è triplice in quanto si esplica:

a.
in materia federale;
b.
in materia cantonale; e
c.
in materia comunale.
§ 26

Il diritto di voto per quanto concerne le elezioni e votazioni federali è retto dalla legislazione federale; è esercitato nel Comune di residenza, ossia nel Comune in cui l'avente diritto dimora abitualmente.

§ 27

1 Il diritto di voto per le elezioni e votazioni cantonali è esercitato esclusivamente nel Comune di domicilio.

2 Hanno diritto di votare e di eleggere e sono eleggibili: tutte le persone che possiedono la cittadinanza cantonale, nonché gli Svizzeri d'ambo i sessi legalmente stabiliti nel Cantone, che hanno compiuto i 18 anni e non si trovano in una delle situazioni eccezionali menzionate qui appresso.31

3 Le persone che, a causa di una prolungata incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale non hanno diritto di voto.32

4 e 533

31 Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1980, in vigore dal 1° ago. 1981. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

32 Accettato in votazione popolare del 10 giu. 2018, in vigore dal 23 giu. 2018. Garanzia dell'AF del 22 mar. 2019 (FF 2019 2487 art. 2, 2018 6535).

33 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

§ 2935

La legge disciplina l'organizzazione dei cataloghi elettorali e la procedura in materia di elezioni e votazioni.

35 Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1954, in vigore dal 1° lug. 1955 (GS 17 192 193). Garanzia dell'AF del 25 mar. 1955 (FF 1955 I 567 131 ediz. ted. 224 126 ediz. franc.).

Titolo III: Poteri pubblici

Sezione I: Potere sovrano

§ 30

Il Popolo sovrano esercita i suoi diritti di sovranità in parte direttamente e in parte indirettamente, delegandone l'esercizio a suoi rappresentanti.

§ 31

I diritti costituzionali sono esercitati dal Popolo mediante:

a.
l'accettazione o il rifiuto della Costituzione e delle sue modifiche;
b.
l'approvazione o il rifiuto delle leggi;
c.
il diritto di proposta (iniziativa);
d.
l'elezione delle seguenti autorità e dei seguenti funzionari:
1.
i due deputati al Consiglio degli Stati, per un quadriennio,
2.
i membri del Gran Consiglio,
3.
i membri del Consiglio di Stato,
4.36
i membri e i membri supplenti del Tribunale cantonale, del Tribunale penale, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo; è fatta salva l'elezione dei membri supplenti straordinari da parte del Gran Consiglio conformemente al § 41 lettera 1,
5.
tutte le altre autorità e tutti gli altri funzionari e impiegati la cui elezione competa al Popolo in virtù della Costituzione o di leggi federali e cantonali.

36 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

§ 32

1 Ogni modifica della Costituzione federale37 dev'essere sottoposta al Popolo per l'accettazione o il rifiuto.

2 L'esito della votazione è considerato nel contempo come voto del Cantone (art. 121 della Costituzione federale38).

37 RS 101

38 [CS 1 3; RU 1977 2230]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 136, 139, 140, 192 e 194 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

§ 3440

1 Le leggi e i decreti di obbligatorietà generale del Gran Consiglio, come anche le decisioni vertenti su una nuova spesa unica di oltre 500 000 franchi o su una nuova spesa ricorrente di oltre 50 000 franchi annui sono sottoposti al voto del Popolo su domanda firmata di almeno 1500 aventi diritto di voto (referendum).

2 Il termine di referendum è di 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto del Gran Consiglio.

3 Il diritto di voto dei firmatari dev'essere attestato ufficialmente dal Comune.

4 La votazione popolare può inoltre essere decisa da un terzo dei membri del Gran Consiglio, immediatamente dopo il voto finale (referendum delle autorità).

5 La votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal deposito delle firme presso la Cancelleria dello Stato, rispettivamente dal giorno della decisione del Gran Consiglio. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sul referendum può anch'essa essere indetta per tale occasione.

6 Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre al voto del Popolo una legge o un decreto nella sua totalità o nelle sue singole parti.

40 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 3541

1 2000 aventi diritto di voto possono chiedere, con domanda firmata, l'emanazione, l'abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto del Gran Consiglio (iniziativa legislativa) o il deposito di un'iniziativa cantonale in sede federale. Sono eccettuati i decreti di competenza esclusiva del Gran Consiglio.

2 Tali domande possono rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato. Devono riferirsi esclusivamente a un settore specifico uniforme (unità della materia). Devono altresì contenere una clausola di ritiro.

3 Il diritto di voto dei firmatari dev'essere attestato ufficialmente dal Comune.

4 Il Gran Consiglio prende atto dell'iniziativa nella sua prima seduta dopo il deposito delle firme. Deve trattarla definitivamente nel termine di un anno; eccezionalmente, può prorogare questo termine di sei mesi al massimo in base a un rapporto intermedio della commissione incaricata dell'esame preliminare.

5 Il Gran Consiglio deve decidere se intenda dare seguito o no all'iniziativa. Se decide di non darle seguito, la votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal voto finale. Se una votazione federale o cantonale alle urne è prevista nei tre mesi dopo la scadenza di tale termine, la votazione popolare sull'iniziativa può anch'essa essere indetta per tale occasione.

6 Se non approva l'iniziativa, il Gran Consiglio deve proporre al Popolo di respingerla o contrapporle un controprogetto in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

7 Se il Popolo accetta l'iniziativa o il controprogetto formulati come proposta generica, l'atto corrispondente dev'essere messo in vigore nei tre anni dopo la votazione, fatto salvo il referendum. Eccezionalmente, il Gran Consiglio può prorogare questo termine di un anno al massimo in base a un rapporto intermedio.

41 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 36

1 Le votazioni popolari sulla Costituzione e sulle leggi, sulle proposte d'iniziativa e sulle decisioni del Gran Consiglio si svolgono a scrutinio segreto e alle urne.

2 I particolari della procedura sono disciplinati dalla legislazione nel senso di agevolare quanto possibile l'espressione del voto.

3 In tutte le votazioni popolari decide la maggioranza assoluta dei votanti.

§ 37

Tutte le domande popolari di referendum o d'iniziativa sono esenti dalla tassa di bollo. Nessun emolumento è riscosso per l'attestazione del diritto di voto.

Sezione II: Potere legislativo e di vigilanza

§ 3842

1 Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo e di vigilanza. Si compone di 80 membri.

2 Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale.

3 I circondari sono i Comuni politici. Il numero di seggi in seno al Gran Consiglio attribuito ai circondari è stabilito mediante decreto semplice del Gran Consiglio in funzione della statistica aggiornata della popolazione (popolazione residente permanente secondo le cifre pubblicate dalla Confederazione nell'anno precedente). Ad ogni circondario sono attribuiti almeno due seggi.

4 I seggi sono dapprima attribuiti ai partiti e ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone. I seggi ottenuti dai partiti e dai gruppi politici sono in seguito ripartiti fra i circondari, in funzione del numero di seggi spettante agli stessi secondo il capoverso 3 (metodo di ripartizione bi-proporzionale).

42 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

§ 3943

43 Abrogato nella votazione popolare dellʼ8 giu. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 15 giu. 1998 (FF 1998 2862 art. 1 n. 3, 3).

§ 40

1 Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri, a scrutinio segreto e per un biennio, i propri presidente e vicepresidente e due scrutatori.

244

44 Abrogato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 41

Il Gran Consiglio ha le seguenti incombenze: 45

a.
verifica dei poteri dei suoi membri;
b.
diritto esclusivo di legiferare, fatte salve le disposizioni dei §§ 3346, 34 e 35;
c.
alta vigilanza sulle autorità, nonché sulla salvaguardia e sull'esecuzione della Costituzione e delle leggi;
d.
alta vigilanza sulle finanze dello Stato;
e.
determinazione delle rimunerazioni e degli emolumenti ufficiali;
f.
diritto di grazia e diritto di amnistia per crimini e delitti politici;
g.47
delibera sui rapporti di attività del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo nonché sul conto di Stato che il Consiglio di Stato è tenuto a presentare ogni anno;
h.48
delibera sui preventivi e sui crediti aggiuntivi nonché approvazione dei mandati di prestazione;
i.
approvazione di tutti i trattati con gli altri Cantoni, fatta salva la competenza federale, nonché degli accordi sulle forniture di sale;
k.
trattazione di petizioni e ricorsi;
l. 1.49 determinazione del numero dei membri e dei membri supplenti del Tribunale cantonale e del Tribunale penale, per una durata di sei anni,
2.50
determinazione del numero dei giudici di carriera per ogni tribunale, nonché loro elezione tra i membri del singolo tribunale,
3.51
elezione del presidente del Tribunale cantonale e del presidente del Tribunale penale tra i membri di questi stessi tribunali,
4.52
elezione del presidente del Tribunale d'appello e del Tribunale amministrativo tra i membri di questi tribunali,
5.53
elezione dei membri supplenti straordinari dei tribunali; i particolari sono disciplinati dalla legge;
[tab]
il tutto, fatto salvo il numero 1, per una durata di quattro anni;
m.54
elezione del cancelliere dello Stato;
n.55
ratifica delle nomine, effettuate dal Consiglio di Stato, dei membri del Consiglio di banca e dell'ufficio di revisione della Banca cantonale zughese che devono essere designati dal Cantone;
o.56
risoluzione dei conflitti di competenza fra potere esecutivo e potere giudiziario;
p.57
q.58
esercizio di tutti gli altri diritti di sovranità, per quanto non espressamente limitati dalle Costituzioni federale e cantonale in vigore; e
r.59
esercizio dei diritti di partecipazione che la Costituzione federale60 accorda ai Cantoni in ambito federale (convocazione dell'Assemblea federale, referendum, iniziativa cantonale).

45 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

46 Questa disp. è abrogata.

47 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

48 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

49 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 3, 2000 4567).

50 Originario n. 1.

51 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

52 Originario n. 3.

53 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

54 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

55 Accettata nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).

56 Originaria lett. p. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

57 Originaria lett. q. Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009. Garanzia dell'AF dell'8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 2 1905).

58 Originaria lett. r. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

59 Originaria lett. s. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

60 RS 101

§ 42

I membri del Gran Consiglio sono indennizzati dal Cantone.

§ 43

1 Il Gran Consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e quando il Consiglio di Stato o un quarto dei deputati ne facciano richiesta scritta specificandone le ragioni.

2 Le sedute del Gran Consiglio sono di regola pubbliche.

§ 44

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio. Nessuna proposta di legge può essere adottata definitivamente prima di una seconda lettura, da tenersi dopo almeno due mesi dalla prima. I particolari sono precisati nel regolamento.

Sezione III: Potere amministrativo ed esecutivo

§ 46

Il Gran Consiglio elegge per un biennio il presidente del Consiglio di Stato (landamano) e il suo vice fra i membri del Consiglio di Stato medesimo. Se il landamano o il suo vice è impedito, la funzione presidenziale è assunta dal membro più anziano del Consiglio di Stato.

§ 47

1 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti nonché dell'amministrazione dello Stato e della tenuta generale dei conti. In particolare, ha le seguenti attribuzioni e incombenze:

a.
cura degli affari interni ed esterni;
b.
misure preventive per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici;
c.
vigilanza e direzione di tutti i settori dell'amministrazione;
d.63
emanazione delle ordinanze necessarie;
e.
presentazione al Gran Consiglio di disegni di legge e di decisioni;
f.
presentazione del rapporto di gestione, del conto di Stato e del bilancio di previsione (budget) per l'anno contabile successivo;
g.64
presentazione di candidature per le nomine di autorità e funzionari che devono essere ratificate dal Gran Consiglio;
h.65
vigilanza sulle autorità amministrative inferiori e potere decisionale in merito ai reclami e ricorsi contro le stesse, fatta salva la competenza del Tribunale amministrativo;
i.66
esecuzione delle sentenze penali passate in giudicato, salvo che la legge disponga altrimenti;
k.67
nomine di competenza del Cantone che la Costituzione o la legge non affidano a un'altra autorità o al Popolo.

2 I membri del Consiglio di Stato hanno voto consultivo in Gran Consiglio e il diritto di presentare proposte in merito a tutti gli oggetti in deliberazione.68

63 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).

64 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).

65 Accettata nella votazione popolare del 13 giu. 1976, in vigore dal 13 giu. 1976. Garanzia dell'AF del 17 dic. 1976 (FF 1976 III 1539 art. 1 n. 3 1051).

66 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).

67 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

68 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 48

Il regolamento interno del Consiglio di Stato è elaborato dal Gran Consiglio.

Sezione IV:69 Potere giudiziario70

69 Accettata nella votazione popolare del 22 set. 1940, in vigore dal 1° gen. 1941 (GS 14 379 384). Garanzia dell'AF del 26 mar. 1941 (RU 57 347; FF 1940 1257 ediz. ted. 1281 ediz. franc.).

70 Accettato nella votazione popolare del 13 giu. 1976, in vigore dal 13 giu. 1976. Garanzia dell'AF del 17 dic. 1976 (FF 1976 III 1539 art. 1 n. 3 1051).

A. Giudice di pace

§ 4971

1 Lʼautorità di conciliazione ordinaria è il giudice di pace.

2 Ogni Comune elegge un giudice di pace e il numero di supplenti determinato dalla legge.

3 La legge può prevedere che due o più Comuni istituiscano un giudice di pace comune.

71 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

B. Tribunale cantonale

C. Tribunale penale

D. Tribunale d'appello

§ 5477

1 Il Tribunale d'appello si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.78

2 Il Tribunale d'appello è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia civile e penale ed esercita la vigilanza sull'insieme della giustizia civile e penale - eccettuati il Comando della polizia e le autorità penali comunali competenti in materia di contravvenzioni - come anche sull'Ufficio dei fallimenti e sugli uffici d'esecuzione per debiti.79

3 In questo settore, esso può proporre al Gran Consiglio l'emanazione di leggi e decreti.

77 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

78 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

79 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

E.80 Tribunale amministrativo

80 Originaria lett. D.bis. Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 55

1 Il Tribunale amministrativo si compone del presidente e del numero di membri e membri supplenti previsto dalla legge.81

2 Il Tribunale amministrativo è l'autorità giudiziaria cantonale suprema in materia amministrativa.

3 Nel settore della giurisdizione amministrativa, esso può proporre al Gran Consiglio l'emanazione di leggi e decreti.

81 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

F.82 Giurisdizione minorile

82 Originaria lett. E.

G.84

84 Originaria lett. F.

H.86 Disposizioni generali

86 Originaria lett. G.

§ 5887

1 La legge determina l'organizzazione e la competenza delle autorità giudiziarie.

2 All'interno dei tribunali possono essere istituite sezioni con competenze speciali e ai loro presidenti e a singoli giudici possono essere conferiti determinati poteri decisionali.

87 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

§ 61

I tribunali e le loro sezioni pronunciano validamente se è presente il numero di giudici prescritto.

§ 6391

1 L'amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali. La legge disciplina i particolari.

2 Le controversie risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale d'appello sono decise dal Tribunale amministrativo. Quelle risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale amministrativo sono decise dal Tribunale d'appello.92

91 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

92 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).

§§ 64 a 69

Abrogati

Sezione V: Comuni

A. Comune politico

§ 70

1 Il Comune politico comprende tutte le persone residenti nel Comune.93

2 Gli affari del Comune politico sono sbrigati dal Municipio, conformemente alla Costituzione e alla legge.94

3 a 695

93 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

94 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

95 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

B. Comune patriziale

C. Parrocchia

§ 72

1 La parrocchia comprende le persone di una stessa confessione residenti sul suo territorio.97

2 Sono fatti salvi i diritti ecclesiastici di collazione, che possono però essere riscattati a profitto della parrocchia.98

3 a 599

97 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

98 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

99 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

D. Comune corporativo

§ 73100

1 I partecipanti a un bene corporativo costituiscono un Comune corporativo.

2 Il bene corporativo dev'essere conservato nella sua consistenza come bene indivisibile; sono fatte salve le liberalità a fini di utilità pubblica.

100 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

E. Disposizioni comuni101

101 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

§ 74102

1 I Comuni, eccettuati quelli corporativi, riscuotono imposte se i loro introiti non bastano per l'adempimento dei loro compiti.

2 La legge disciplina la perequazione finanziaria fra i Comuni.

102 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

§ 75

Nessuno è tenuto a pagare imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto di una comunità religiosa di cui non fa parte (art. 49 della Costituzione federale103).

103 [RS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 15 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

Titolo IV: Durata del mandato e modo di elezione delle autorità

§ 77106

1 La durata del mandato delle autorità e dei funzionari cantonali eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio, nonché delle autorità e dei funzionari comunali eletti dal Popolo è di quattro anni.

2 La durata del mandato dei membri e dei membri supplenti dei tribunali come anche delle autorità di conciliazione è di sei anni. Le elezioni suppletorie e complementari sono effettuate per la durata residua del mandato.107

106 Accettato nella votazione popolare del 4 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995. Garanzia dell'AF del 14 mar. 1996 (FF 1996 I 1159 art. 1 n. 4, 1995 III 1241).

107 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 2, 2011 7145).

§ 78

1 Sono eletti alle urne:

a.
i due deputati al Consiglio degli Stati;
b.108
per quanto concerne le autorità cantonali: i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Tribunale d'appello, del Tribunale cantonale, del Tribunale penale e del Tribunale amministrativo;
c.109
per quanto concerne le autorità del Comune politico: i membri del Consiglio comunale, del Municipio e della Commissione di verifica dei conti, nonché del suo presidente, e il giudice di pace.110

2 Nelle elezioni di membri del Gran Consiglio e del Consiglio comunale, appena che in un circondario debbano essere eletti più di due membri nella stessa autorità, dev'essere applicato il sistema proporzionale.111

2a Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran Consiglio si svolgono secondo il sistema proporzionale ai sensi del § 38.112

3 Le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.113

4 e 5114

108 Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

109 Accettata nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

110 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 1980, in vigore dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

111 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

112 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 2 nov. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

113 Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 2013, in vigore dal 15 giu. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 3 3183).

114 Abrogati nella votazione popolare del 30 nov. 1980, con effetto dal 1° gen. 1982. Garanzia dell'AF del 19 giu. 1981 (FF 1981 II 598 art. 1 n. 2 309).

Titolo V: Disposizioni concernenti la revisione costituzionale

§ 79115

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 La revisione si svolge secondo la procedura legislativa. Se la revisione è chiesta dal Popolo (iniziativa costituzionale), si applicano le disposizioni relative all'iniziativa legislativa.

3 La revisione costituzionale è sottoposta obbligatoriamente al voto del Popolo.

4 Il Gran Consiglio ha il diritto di sottoporre una revisione costituzionale al voto del Popolo nella sua totalità o nelle sue singole parti.

115 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§§ 80 a 83116

116 Abrogati nella votazione popolare del 2 dic. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

§ 84117

1 A tutela della popolazione, provvedimenti di emergenza vanno previsti in via legislativa per parare al pericolo immediato in caso di catastrofi, eventi bellici o altre situazioni estreme cui non si possa far fronte secondo la procedura prescritta e con i mezzi ordinari data la straordinaria urgenza materiale e di tempo.

2 Nella relativa legge, al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato possono essere conferiti temporaneamente poteri deroganti alla presente Costituzione. Le disposizioni e i provvedimenti presi nell'esercizio di tali poteri vanno abrogati appena le condizioni di cui al capoverso 1 non siano più adempite, eccetto che non siano prorogati in procedura ordinaria.

117 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991. Garanzia dell'AF del 9 ott. 1992 (FF 1992 VI 141 art. 1 n. 1, III 587).

Titolo VI: Disposizioni finali e transitorie

§ 1

Se accettata dalla maggioranza degli aventi diritto di voto partecipanti alla votazione, la presente Costituzione dev'essere pubblicata senza indugio ed entra immediatamente in vigore.

§ 2

1 Le leggi e ordinanze esistenti, per quanto non contrarie alla presente Costituzione, rimangono in vigore fino alla loro modifica da parte dell'autorità competente.

2 Le leggi contrarie alla presente Costituzione devono essere immediatamente rivedute.

3 Per l'esame preliminare dei relativi disegni di legge il Gran Consiglio deve designare proprie commissioni.

§ 3118

Laddove la Costituzione o una legge si riferisca a persone di sesso maschile, il riferimento vale anche per le persone di sesso femminile, eccetto che il contrario risulti dal contesto o dallo scopo della singola disposizione.

118 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1971, in vigore dal 7 feb. 1971. Garanzia dell'AF del 10 giu. 1971 (FF 1971 I 1 188 1042).

§ 4119

119 Privo d'oggetto a seguito della procedura penale per il Canton Zugo del 3 ott. 1940.

§ 5

1 Immediatamente dopo l'accettazione della presente Costituzione, il Gran Consiglio stabilisce quando le autorità ivi previste debbano essere elette e determina la durata iniziale del mandato.

2 Le elezioni delle autorità politiche e giudiziarie non devono svolgersi contemporaneamente.

§ 6120

120 Privo d'oggetto a seguito della L del 17 apr. 1902 concernente la procedura per le elezioni e le votazioni.

§ 7121

La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 è prorogata di un anno. Termina all'inizio della sessione invernale 2011 del Consiglio degli Stati.

121 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

§ 8122

I segretari comunali eletti alle urne prima dell'entrata in vigore della modifica del § 78 capoverso 1 lettera c della presente Costituzione rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso.

122 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 30 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 3, 2007 6913).

Indice delle materie

I numeri indicano i paragrafi e parti di paragrafo della Costituzione

Amministrazione

[tab]
- amministrazione dello 47
[tab]
- competenza dei tribunali della amministrazione giudiziaria 63
[tab]
- direzione del Consiglio di Stato di tutti i settori dell' 47
[tab]
- legge sull'organizzazione dell' 21
[tab]
- vigilanza del Consiglio di Stato di tutti i settori dell' 47

Attività

[tab]
- delibera del Gran Consiglio sui rapporti 41
[tab]
- intromissione nel campo di attività degli altri stabilito dalla
[tab]
- Costituzione 21
[tab]
- legge 21

Autorità

[tab]
- alta vigilanza del Gran Consiglio sulle 41
[tab]
- autorità
[tab]
- cantonali 18
[tab]
- comunali 18
[tab]
- competenza delle autorità giudiziarie 58
[tab]
- controversie risultanti dai rapporti di lavoro di
[tab]
- autorità e collaboratori 63
[tab]
- membri di 63
[tab]
- durata del mandato delle 77 ss
[tab]
- elezione di autorità 31
[tab]
- modo di elezione delle 77 ss
[tab]
- organizzazione delle autorità giudiziarie 58
[tab]
- presentazione del Consiglio di Stato di candidature per le nomine di 47
[tab]
- referendum
[tab]
- facoltativo 34
[tab]
- obbligatorio 79
[tab]
- sede delle 24
[tab]
- Tribunale d'appello autorità giudiziaria cantonale suprema in materia
[tab]
- amministrativa 55
[tab]
- civile 54
[tab]
- penale 54
[tab]
- vigilanza del Consiglio di Stato sulle autorità amministrative inferiori 47

Bilancio

[tab]
- delibera sul conto di Stato 41
[tab]
- presentazione del bilancio di previsione 47

Cancelleria dello Stato

[tab]
- elezione del cancelliere dello Stato 41
[tab]
- incompatibilità
[tab]
- dei cancellieri dei tribunali 21
[tab]
- votazione popolare da svolgersi entro sei mesi dal deposito delle firme presso la 34

Cantone/i

[tab]
- approvazione di tutti i trattati con gli altri 41
[tab]
- assicurazione immobiliare cantonale 14
[tab]
- capacità di voto in materia cantonale 25
[tab]
- capitale del 24
[tab]
- cittadinanza
[tab]
- cantonale 23
[tab]
- conferimento della 23
[tab]
- comuni politici del 24
[tab]
- deposito di un'iniziativa cantonale 35
[tab]
- diritto di
[tab]
- eleggere 27
[tab]
- stabilirsi liberamente in qualsivoglia Comune 22
[tab]
- voto 27
[tab]
- elezione alle urne
[tab]
- delle autorità del 78
[tab]
- dei membri e i membri supplenti del Tribunale cantonale 31
[tab]
- esercizio
[tab]
- dei diritti di partecipazione 41
[tab]
- del diritto di voto per le
- elezioni cantonali 27
- votazioni cantonali 27
[tab]
- indennizzazioni dei membri del Gran Consiglio da parte del 42
[tab]
- istruzione pubblica 4
[tab]
- libero Stato democratico 1
[tab]
- nomine dei membri
[tab]
- del Consiglio di banca 41
[tab]
- dell'ufficio di revisione della Banca cantonale 41
[tab]
- di competenza del 47
[tab]
- parità dei sessi 5
[tab]
- ripartizione delle imposte fra
[tab]
- Cantone 15
[tab]
- Comuni 15
[tab]
- sede delle autorità cantonali 24
[tab]
- solenne
[tab]
- giuramento 18
[tab]
- promessa 18
[tab]
- sovranità cantonale 1
[tab]
- suddivisione del 24 ss
[tab]
- trasparenza della gestione finanziaria 12
[tab]
- votazione popolare deve svolgersi entro sei mesi dal
[tab]
- deposito delle firme presso la Cancelleria dello Stato 34
[tab]
- giorno della decisione del Gran Consiglio 34
[tab]
- voto del Cantone 32

Capitale

[tab]
- del Cantone 24

Circondario elettorale 38

Cittadinanza

[tab]
- condizione per
[tab]
- avere diritto di voto 27
[tab]
- eleggere 27
[tab]
- essere eleggibili 27
[tab]
- conferimento della cittadinanza
[tab]
- cantonale 23
[tab]
- di un comune 23
[tab]
- decadimento della cittadinanza cantonale 23

Commissione (i)

[tab]
- commissione
[tab]
- del Gran Consiglio 2
[tab]
- incaricata dell'esame preliminare 35
[tab]
- responsabilità dei membri del Gran Consiglio 19bis

Compiti del Comune 74

Comune (i) 70 ss

[tab]
- attestazione ufficiale
[tab]
- dei firmatari 35
[tab]
- del diritto di voto 34
[tab]
- attribuzioni dei 76
[tab]
- bene comune 13
[tab]
- capacità di voto 25
[tab]
- cerchia degli aventi diritto di voto 28
[tab]
- cittadinanza di un 23
[tab]
- composizione del Canton Zugo 24
[tab]
- comune
[tab]
- corporativo 73
[tab]
- patriziale 71
[tab]
- politico 70
[tab]
- diritto di stabilirsi liberamente in qualsivoglia 22
[tab]
- durata del mandato
[tab]
- dei funzionari comunali eletti dal Popolo 77
[tab]
- delle autorità eletti dal Popolo 77
[tab]
- elezione alle urne
[tab]
- dei membri del
- Consiglio comunale 78
- Municipio 78
[tab]
- dei membri della Commissione di verifica dei conti 78
[tab]
- del un giudice di pace 49, 78
[tab]
- esenzione dalle imposte 15
[tab]
- esercizio del diritto di voto per quanto concerne le
[tab]
- elezioni
- cantonali 27
- federali 26
[tab]
- votazioni
- cantonali 27
- federali 26
[tab]
- esproprio di beni fondiari a fini pubblici 11
[tab]
- giuramento solennemente 18
[tab]
- imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto 75
[tab]
- inviolabilità della proprietà dei 11
[tab]
- istruzione pubblica 4
[tab]
- organizzazione dei 76
[tab]
- perequazione
[tab]
- finanziaria 15
[tab]
- finanziaria fra i 74
[tab]
- promessa solennemente 18
[tab]
- responsabilità dei 19
[tab]
- riscossione delle imposte 74

Comunità religiose

[tab]
- imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto 75

Consiglio di Stato

- dei membri del 31, 78

[tab]
- immunità dei membri del 19bis
[tab]
- incompatibilità dei membri del 21

Corporazioni

[tab]
- corporazioni
[tab]
- ecclesiastiche possono gestire il loro patrimonio 11
[tab]
- laiche possono gestire il loro patrimonio 11
[tab]
- inviolabilità della proprietà di corporazioni
[tab]
- ecclesiastiche 11
[tab]
- laiche 11
[tab]
- istituzione di nuove corporazioni 11

Costituzione

[tab]
- affari del Comune politico 70
[tab]
- campo di attività dei tre poteri 21
[tab]
- competenza delle autorità giudiziarie 58
[tab]
- Costituzione federale 1, 3, 4, 13, 21, 32, 75
[tab]
- diritti di partecipazione accordati dalla 41
[tab]
- esercizio dal Popolo dei diritti costituzionali 31
[tab]
- garanzia
[tab]
- del libero esercizio del culto 3
[tab]
- della libertà
- di coscienza 3
- di credo 3
[tab]
- giuramento solennemente di osservare la 18
[tab]
- imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto 75
[tab]
- istruzione pubblica 4
[tab]
- libertà
[tab]
- d'industria 13
[tab]
- di commercio 13
[tab]
- modifica della 32
[tab]
- nomine di competenza del Cantone 47
[tab]
- organizzazione delle autorità giudiziarie 58
[tab]
- poteri deroganti alla 84
[tab]
- promessa solennemente di osservare la 18
[tab]
- revisione della 79
[tab]
- votazioni popolari sulla 36
[tab]
- Zugo Stato confederato sovrano 1

Diritto (i)

[tab]
- attestazione del diritto di voto 37
[tab]
- avente diritto di voto 12, 17
[tab]
- certezza del 60
[tab]
- concessione legale di ulteriori 15
[tab]
- diritti
[tab]
- di partecipazione accordati ai Cantoni 41
[tab]
- di sovranità 41
[tab]
- ecclesiastici di collazione 72
[tab]
- diritto
[tab]
- di amnistia 41
[tab]
- di grazia 41
[tab]
- di eleggere 27
[tab]
- di presentare proposte 47
[tab]
- di proposta 31
[tab]
- di sottoporre una revisione costituzionale al voto del Popolo 79
[tab]
- di stabilirsi liberamente in qualsivoglia Comune 22
[tab]
- di votare 27
[tab]
- di voto 15, 27, 28
[tab]
- diritto
[tab]
- di voto per quanto concerne le
- elezioni cantonali 26
- votazioni cantonali 26
[tab]
- diritto di voto per quanto concerne le
- elezioni federali 26
- votazioni federali 26
[tab]
- esclusivo di legiferare 41
[tab]
- enti ed istituti di diritto pubblico 19
[tab]
- esercizio dei diritti
[tab]
- costituzionali 31
[tab]
- di sovranità 30
[tab]
- garanzia del diritto di
[tab]
- associazione 10
- abuso del 10
[tab]
- petizione 10
- abuso del 10
[tab]
- riunione 10
- abuso del 10
[tab]
- iniziativa
[tab]
- cantonale in sede federale 35
[tab]
- legislativa 35
[tab]
- interdizione 28
[tab]
- obbligo di
[tab]
- partecipare alle deliberazioni 17
[tab]
- presenziare alle Assemblee comunali 17
[tab]
- referendum
[tab]
- facoltativo 34
[tab]
- obbligatorio 79

Disposizioni finali e transitorie 1ss disp. fin. e trans.

Divisi dei poteri 21

Durata

[tab]
- del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati iniziata il 1° gennaio 2007 7 disp. fin. e trans.
[tab]
- iniziale del mandato 5 disp. fin. e trans.

Eleggibilità 27

Elezioni alle urne

[tab]
- dei deputati al Consiglio degli Stati 78
[tab]
- dei membri del
[tab]
- Consiglio di Stato 78
[tab]
- Gran Consiglio 78
[tab]
- Tribunale amministrativo 78
[tab]
- Tribunale cantonale 78
[tab]
- Tribunale d'appello 78
[tab]
- Tribunale penale 78

Elezioni e votazioni

[tab]
- diritto di voto per quanto concerne le
[tab]
- elezioni federali 26
[tab]
- votazioni federali 26
[tab]
- esercizio del diritto di voto per le
[tab]
- elezioni cantonali 27
[tab]
- votazioni cantonali 27
[tab]
- organizzazione
[tab]
- dei cataloghi elettorali 29
[tab]
- della procedura elettorale 29

Firme

[tab]
- iniziativa legislativa 35
[tab]
- referendum facoltativo 34

Gran Consiglio

[tab]
- candidature da ratificarsi dal 47
[tab]
- composizione 38
[tab]
- durata del mandato 77
[tab]
- elezione
[tab]
- degli scrutatori del 40
[tab]
- del presidente del 40, 46
[tab]
- del vicepresidente del 40
[tab]
- dei membri del 31, 78
[tab]
- giuramento solennemente 18
[tab]
- incombenze del 41
[tab]
- incompatibilità 21
[tab]
- indennizzazione dei membri del 42
[tab]
- iniziativa legislativa 35
[tab]
- istituzione di nuove corporazioni 11
[tab]
- levata dell'immunità 19bis
[tab]
- numero di seggi in seno al 38
[tab]
- presentazione
[tab]
- di decisioni al 47
[tab]
- disegni di legge al 47
[tab]
- promessa solennemente 18
[tab]
- potere
[tab]
- di vigilanza 38
[tab]
- legislativo 38
[tab]
- quorum di presenza necessario per la validità delle deliberazioni del 44
[tab]
- referendum facoltativo 34
[tab]
- regolamento interno del Consiglio di Stato 48
[tab]
- responsabilità del membri del 19bis
[tab]
- revisione costituzionale 79, 84
[tab]
- rinnovo integrale del 38
[tab]
- riunioni del 43
[tab]
- pubblicità delle 43
[tab]
- seggi in seno al 38
[tab]
- attribuzioni dei seggi in seno al 38
[tab]
- votazioni popolare sulle decisioni del Gran Consiglio 36
[tab]
- voto consultivo in 47

Gratuito patrocinio 7

Grazia

[tab]
- diritto di 41

Giudice

[tab]
- determinazione del numero dei 41
[tab]
- di pace 49 ss
[tab]
- compiti del 50
[tab]
- elezione alle urne del 49
[tab]
- elezione tra i membri del singolo tribunale 41
[tab]
- giudicatura di pace 51
[tab]
- giudice naturale 6
[tab]
- quorum prescritto per la pronuncia valevole 61

Giurisdizione

[tab]
- amministrativa 55
[tab]
- minorile 56

Immunità

[tab]
- dei membri del Consiglio di Stato 19bis
[tab]
- il Gran Consiglio può togliere l'immunità 19bis

Imposte

[tab]
- esenzioni dalle 15
[tab]
- imposte riscosse specificatamente per fini strettamente di culto di una comunità religiosa di cui non fa parte 75
[tab]
- introduzione di nuove imposte indirette 15
[tab]
- riscossione dell'imposta sulle successioni 15
[tab]
- riscossione di 74

Incompatibilità

[tab]
- dei cancellieri dei tribunali 21
[tab]
- dei membri del Consiglio di Stato 21
[tab]
- del cancelliere 20
[tab]
- di membri di autorità
[tab]
- esecutive 20
[tab]
- giudiziarie 20

Iniziativa

[tab]
- diritto di proposta 31
[tab]
- domande popolari d'iniziativa 37
[tab]
- iniziativa
[tab]
- cantonale 35
[tab]
- legislativa 35
[tab]
- iniziativa
[tab]
- cantonale 41
[tab]
- costituzionale 79
[tab]
- legislativa 79
[tab]
- votazioni popolari sulle proposte di 36

Istruzione

[tab]
- Cantone, con il sostegno dei Comuni, provvede all'istruzione pubblica 4
[tab]
- giurisdizione minorile 56
[tab]
- istruzione primaria 4

Libertà

[tab]
- garanzia della libertà
[tab]
- di espressione 10
[tab]
- di coscienza 3
[tab]
- di credo 3
[tab]
- personale 3, 8
[tab]
- riconoscimento della libertà
[tab]
- d'industria 13
[tab]
- di commercio 13

Municipio

[tab]
- Comune politico 70

Nomine

[tab]
- di competenza del Cantone 47
[tab]
- incompatibilità 21
[tab]
- nomine ratificate dal
[tab]
- Gran Consiglio 21
[tab]
- Consiglio di Stato 41
[tab]
- presentazione di candidature per le 47

Ordinanze

[tab]
- emanazione delle 47
[tab]
- esecuzione delle 47

Ordine

[tab]
- misure preventive per il mantenimento
[tab]
- dell'ordine 47
[tab]
- della sicurezza pubblici 47

Organizzazione

[tab]
- cataloghi elettorali 29
[tab]
- gratuità della procedura 7
[tab]
- gratuito patrocinio 7
[tab]
- legge sull' 21
[tab]
- organizzazione
[tab]
- dei Comuni 76
[tab]
- delle autorità giudiziarie 58
[tab]
- procedura in materia di
[tab]
- elezioni 29
[tab]
- votazioni 29

Perequazione finanziaria

[tab]
- fra i Comuni 74

Popolo

[tab]
- autorità
[tab]
- cantonali eletti dal 18
[tab]
- comunali eletti dal 18
[tab]
- durata del mandato dei funzionari
[tab]
- cantonali eletti dal Popolo 77
[tab]
- delle autorità eletti dal Popolo 77
[tab]
- durata del mandato
[tab]
- dei funzionari comunali eletti dal 77
[tab]
- delle autorità elette dal 77
[tab]
- elezione competente al 31
[tab]
- esercizio dei diritti costituzionali 31
[tab]
- funzionari
[tab]
- cantonali eletti dal 18
[tab]
- comunali eletti dal 18
[tab]
- modifica della Costituzione federale 32
[tab]
- nomine di competenza del Cantone non affidate al Popolo 47
[tab]
- referendum
[tab]
- facoltativo 34
[tab]
- obbligatorio 79
[tab]
- revisione
[tab]
- costituzionale chiesta dal 79
[tab]
- sottoposta al 79
[tab]
- sovranità 2, 30

Potere

[tab]
- del Gran Consiglio 38
[tab]
- di vigilanza 38
[tab]
- legislativo 38

Progetto elaborato 35

Promessa

[tab]
- solenne 18

Proporzionalità

[tab]
- partecipazione dei contribuenti 15

Proposta generica 35

Pubblicità delle deliberazioni

[tab]
- pubblicità delle
[tab]
- sedute del Gran Consiglio 43
[tab]
- udienze dei tribunali 59

Referendum

[tab]
- esenzione dalla tassa di bollo delle domande di 37
[tab]
- facoltativo 34
[tab]
- delle autorità 34
[tab]
- obbligatorio 32, 79

Regime transitorio 1 ss disp. fin. e trans.

Responsabilità

[tab]
- degli enti di diritto pubblico 19
[tab]
- degli istituti di diritto pubblico 19
[tab]
- dei comuni 19
[tab]
- delle autorità
[tab]
- dei Comuni 19
[tab]
- dello Stato 19
[tab]
- dello Stato 19

Revisione della Costituzione 79 ss

Ripartizione bi-proporzionale 38

Sedute

[tab]
- prima seduta del Gran Consiglio dopo il deposito delle firme 35
[tab]
- pubblicità delle sedute del Gran Consiglio 43

Sesso/i

[tab]
- diritto di
[tab]
- eleggere 27
[tab]
- votare 27
[tab]
- eleggibilità 27
[tab]
- parità dei 5
[tab]
- sesso maschile e femminile 3
[tab]
- svizzeri d'ambo i sessi 27

Sistema

[tab]
- maggioritario 78
[tab]
- proporzionale 38, 78

Stato

[tab]
- alta vigilanza dello 11
[tab]
- amministrazione dello 21, 47
[tab]
- arresto senza colpa 8
[tab]
- Consiglio di Stato 19bis, 21, 31, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 84
[tab]
- contribuenti
[tab]
- delibera su conto di 41
[tab]
- elezione da parte del Gran Consiglio del cancelliere dello 41
[tab]
- esenzione dalle imposte 15
[tab]
- esproprio di beni fondiari a fini pubblici 11
[tab]
- indennità adeguata 8
[tab]
- introduzione di nuove imposte indirette 15
[tab]
- presentazione del conto di 47
[tab]
- responsabilità
[tab]
- dei loro funzionari 19
[tab]
- delle autorità 19
[tab]
- dello 19
[tab]
- riparazione morale 8
[tab]
- riscossione di un'imposta sulle successioni 15
[tab]
- sei mesi dal deposito delle firme presso la Cancelleria dello 34
[tab]
- trasparenza dell'intera gestione finanziaria dello 12
[tab]
- vigilanza del Gran Consiglio sulle finanze dello 41

Territorio

[tab]
- parrocchie 72

Tribunale (i)

[tab]
- amministrazione giudiziaria 67
[tab]
- controversie risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale d'appello 63
[tab]
- delibera sui rapporti di attività del Tribunale
[tab]
- amministrativo 41
[tab]
- d'appello 41
[tab]
- durata del mandato dei membri
[tab]
- dei 77
[tab]
- supplenti dei 77
[tab]
- elezione dei membri supplenti straordinari del Tribunale
[tab]
- amministrativo 41
[tab]
- cantonale 41
[tab]
- d'appello 41
[tab]
- elezione del presidente del Tribunale
[tab]
- amministrativo 41
[tab]
- cantonale 41
[tab]
- d'appello 41
[tab]
- penale 41
[tab]
- elezione popolare dei membri dei Tribunale
[tab]
- amministrativo 31, 78
[tab]
- cantonale 31, 78
[tab]
- d'appello 31, 78
[tab]
- penale 31, 78
[tab]
- elezione
[tab]
- tra i membri del singolo tribunale 41
[tab]
- elezioni alle urne dei membri del Tribunale
[tab]
- penale 79
[tab]
- Giurisdizione minorile 56
[tab]
- incompatibilità 21
[tab]
- introduzione di tribunali d'eccezione 6
[tab]
- numero dei giudici di carriera per ogni tribunale 41
[tab]
- numero dei membri del Tribunale
[tab]
- cantonale 41
[tab]
- penale 41
[tab]
- procedura 51
[tab]
- quorum 61
[tab]
- sezioni dei 58
[tab]
- Tribunale
[tab]
- amministrativo 55
[tab]
- arbitrale 57
[tab]
- cantonale 52
[tab]
- d'appello 54
[tab]
- penale 53
[tab]
- speciale 56
[tab]
- Tribunale cantonale 41
[tab]
- tribunali arbitrali 6
[tab]
- udienze dei 59
[tab]
- vigilanza del Tribunale amministrativo 47

Vigilanza

[tab]
- alta vigilanza
[tab]
- del Gran Consiglio 41
[tab]
- sulle finanze dello Stato 41
[tab]
- dello Stato
- su Comuni 11
- corporazioni 11
[tab]
- controversie risultanti dai rapporti di lavoro di membri di autorità e collaboratori sottostanti alla vigilanza del Tribunale d'appello 63
[tab]
- del Consiglio di Stato 47
[tab]
- del Tribunale d'appello 54

Vita

[tab]
- comunione di 20

Votazioni

[tab]
- diritto di voto in elezioni
[tab]
- cantonali 27
[tab]
- federali 26
[tab]
- maggioranza assoluta dei votanti 36
[tab]
- procedura in materia di 29
[tab]
- votazioni popolari
[tab]
- sulla Costituzione 36
[tab]
- sulle decisioni del Gran Consiglio 36
[tab]
- sulle leggi 36
[tab]
- sulle proposte d'iniziativa 36

Voto

[tab]
- agevolazione dell'espressione del 36
[tab]
- attestazione del diritto di 37
[tab]
- aventi diritto di 28
[tab]
- capacità di voto in materia
[tab]
- federale 25
[tab]
- cantonale 25
[tab]
- comunale 25
[tab]
- diritto di voto 15
[tab]
- iniziativa legislativa 35
[tab]
- interdizione per
[tab]
- debolezza mentali 27
[tab]
- infermità mentale 27
[tab]
- obbligo di fornire un contributo modico agli oneri pubblici 15
[tab]
- obbligo di
[tab]
- partecipare alle deliberazioni delle Assemblee comunali 17
[tab]
- presenziare alle Assemblee comunali 17
[tab]
- possibilità di visionare l'intera gestione finanziaria dello Stato 12
[tab]
- referendum
[tab]
- facoltativo 34
[tab]
- obbligatorio 79
[tab]
- revisione costituzionale 79
[tab]
- votazioni cantonali espletate esclusivamente nel Comune di domicilio 27
[tab]
- votazioni federali rette dalla legislazione federale 26
[tab]
- voto consultivo in Gran Consiglio 47

Zugo

[tab]
- capitale del Cantone di 24
[tab]
- comuni del Cantone di 24
[tab]
- libero Stato democratico 1