Art. 1
1 Il Cantone di Berna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
2 Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
131.212
Traduzione1
del 6 giugno 1993 (Stato 18 settembre 2024)3
1Accettata nella votazione popolare del 6 giu. 1993. Garanzia dell'AF del 22 set. 1994 (FF 1994 I 361, III 1688). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nelle ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.
2 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
Nell'intento di tutelare la libertà e il diritto, nonché di forgiare una collettività solidale in cui tutti vivano consapevoli della loro responsabilità verso il creato,
il Popolo del Cantone di Berna si è dato la presente Costituzione:
1 Il Cantone di Berna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
2 Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
1 Il Cantone di Berna è uno Stato della Confederazione Svizzera.
2 Esso coopera con la Confederazione e con gli altri Cantoni e si pone come tramite tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca.
1 Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione.
2 Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni.4
3 Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali.
4 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
1 I bisogni delle minoranze linguistiche, culturali e regionali vanno debitamente considerati.
2 A tal fine, a tali minoranze possono essere conferite particolari attribuzioni.
1 Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.5
2 Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone.
5 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
1 Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone.
2 Le lingue ufficiali sono:
3 Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono:
4 Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.8
5 Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.9
6 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
7 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
8 Originario cpv. 3.
9 Originario cpv. 4.
1 L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10
2 La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.
3 Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi:
4 Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12
10 Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 1, 2014 7845).
11 Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 1, 2014 7845).
12 Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 1, 2014 7845).
1 Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legislazione su di essa fondata.
2 Oltre ad essere responsabile di se stesso, ognuno è responsabile verso gli altri e corresponsabile nel far sì che il diritto all'autodeterminazione sia preservato anche per le generazioni future.
La dignità umana va rispettata e protetta.
1 L'uguaglianza giuridica è garantita. È in ogni caso inammissibile qualsivoglia discriminazione, segnatamente in base alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla lingua, all'origine, al modo di vita o alle convinzioni politiche o religiose.
2 Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
3 Il Cantone e i Comuni promuovono l'effettiva parità dei sessi.
1 Ognuno ha diritto alla protezione dall'arbitrarietà dei poteri pubblici.
2 La tutela della buona fede è garantita.
1 La libertà personale, segnatamente il diritto all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, è garantita.
2 La tortura, nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti sono in ogni caso inammissibili.
3 Ognuno ha diritto al rispetto della sfera privata, dell'abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.
1 Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.
2 La libera scelta di una diversa forma di convivenza è garantita.
1 La libertà di credo e di coscienza ed il suo esercizio sono garantiti.
2 È in ogni caso inammissibile costringere qualcuno a un atto religioso o a una professione di fede, filosofica o religiosa.
La libertà di lingua è garantita.
La libera scelta del luogo di domicilio e del luogo di dimora è garantita.
1 Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l'immagine o in altro modo.
2 Salvo nell'ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile.
3 Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.
1 Ognuno ha il diritto di consultare i dati che lo concernono e di esigere che quelli errati vengano rettificati e quelli inadeguati o superflui, distrutti.
2 Le autorità possono trattare dati personali soltanto se ve n'è una base legale e soltanto se i dati sono adeguati e necessari per l'adempimento dei loro compiti.
3 Esse si assicurano che i dati trattati siano corretti e provvedono affinché questi dati non possano essere oggetto di un impiego abusivo.
1 Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni o associazioni.
2 Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se risulta assicurato uno svolgimento ordinato e se l'incomodo arrecato agli altri utenti sembra ragionevolmente sopportabile.
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine senza che gliene derivi un pregiudizio.
2 Il diritto di presentare petizioni individuali non può essere limitato in nessun caso.
3 L'autorità competente esamina la petizione e vi risponde nel termine di un anno.
1 L'accesso all'insegnamento e la libertà della ricerca e dell'insegnamento sono garantiti.
2 Chi opera nell'ambito della scienza, della ricerca e dell'insegnamento assume la sua parte di responsabilità per l'integrità della vita umana, animale e vegetale e delle corrispondenti basi vitali.
La libertà dell'espressione artistica è garantita.
1 La libera scelta della professione e del posto di lavoro, la libera attività economica e il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.
2 L'istituto della libertà contrattuale è intangibile.
1 La proprietà è garantita e, in quanto istituto, è intangibile.
2 In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
3 Il Cantone e i Comuni creano condizioni propizie per un'ampia ripartizione della proprietà fondiaria, segnatamente ai fini di un'utilizzazione diretta e autogestita.
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
2 Chiunque sia privato della libertà dev'essere senza indugio informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di esigere che i suoi congiunti siano avvisati appena possibile.
3 Chiunque sia arrestato dalla polizia in quanto sospettato di aver commesso un reato dev'essere sentito quanto prima da un'autorità giudiziaria, che si pronuncerà sul mantenimento o meno dell'arresto. Se l'arresto è mantenuto, l'arrestato ha il diritto di essere giudicato entro congruo termine o altrimenti di essere rimesso in libertà.
4 Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di:
5 Se la privazione della libertà si rivela illegale o ingiustificata, l'ente pubblico deve all'arrestato pieno risarcimento del danno patito ed eventualmente un'indennità a titolo di riparazione morale.
6 Qualsivoglia limitazione delle garanzie di cui ai capoversi da 1 a 3 è in ogni caso inammissibile.
1 Ognuno ha un diritto intangibile a giudici indipendenti, imparziali e previsti dalla legge.
2 In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di prendere visione degli atti, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.
3 I non abbienti hanno diritto al gratuito patrocinio.
4 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell'imputato.
5 La condanna per un'azione o omissione che non era punibile al tempo dei fatti è in ogni caso inammissibile.
1 I diritti fondamentali hanno valenza nell'intero ordinamento giuridico.
2 Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali e contribuisce ad attuarli.
3 I diritti fondamentali valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.
4 Se capaci di discernimento, i minori e gli interdetti possono far valere autonomamente i diritti inerenti alla loro personalità.
1 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili.
2 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi.
3 Qualsivoglia limitazione dev'essere commisurata allo scopo.
4 L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni.
1 Nel bisogno, chiunque ha diritto a un alloggio, ai mezzi necessari per un'esistenza umanamente degna, nonché alle cure mediche di base.
2 Ogni bambino ha diritto d'essere protetto, assistito e curato, nonché di ricevere un'istruzione scolastica gratuita e conforme alle sue attitudini.
3 Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.
1 Il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché:
2 Il Cantone e i Comuni perseguono questi obiettivi in complemento all'iniziativa e alla responsabilità dei privati, nonché nei limiti dei mezzi disponibili.
13 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2021, in vigore dal 26 set. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 1, 1203).
1 L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.
2 Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.
3 Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti
dell'ingegneria genetica.
4 Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi.
5 I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.
1 Il Cantone e i Comuni si impegnano attivamente a circoscrivere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti.
2 Fanno il necessario, nell'ambito delle loro competenze, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adeguarsi agli effetti nefasti del cambiamento climatico.
3 Le misure di protezione del clima hanno lo scopo di rafforzare nel complesso l'economia e devono essere accettabili sia sotto il profilo sociale che sotto quello ambientale. Prevedono segnatamente strumenti di promozione dell'innovazione e della tecnologia.
4 Il Cantone e i Comuni orientano nel complesso i flussi finanziari pubblici verso uno sviluppo neutro dal punto di vista climatico e resiliente al cambiamento climatico.
14 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2021, in vigore dal 26 set. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 1, 1203).
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, prendono provvedimenti per conservare i paesaggi e siti degni di protezione, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.
1 Il Cantone e i Comuni assicurano un'utilizzazione parsimoniosa del suolo, un ordinato insediamento del territorio e la conservazione di spazi ricreativi.
2 L'assetto territoriale ed edilizio s'impronta all'auspicato sviluppo del Cantone. Esso tiene in debito conto i diversi bisogni della popolazione e dell'economia, nonché le esigenze della protezione dell'ambiente.
3 Il Cantone provvede a conservare superfici coltive agricole sufficienti.
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia.
2 Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente.
3 Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato.
4 Nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull'evoluzione del traffico.
1 Il Cantone e i Comuni assicurano l'approvvigionamento idrico.
2 Essi prendono provvedimenti affinché l'approvvigionamento energetico sia rispettoso dell'ambiente, economico e sufficiente. Promuovono l'utilizzazione di energie rinnovabili.
3 Il Cantone e i Comuni si impegnano per un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua e dell'energia.
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per ridurre gli interventi nocivi alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride rispettosa dell'ambiente.
2 Essi prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli. I rifiuti non riciclabili vanno eliminati in modo rispettoso dell'ambiente.
Il Cantone e i Comuni provvedono all'ordine pubblico e alla sicurezza.
1 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno.
2 Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale.
3 Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.
1 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali.
2 Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro.
3 Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi.
4 Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali.
Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d'abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata.
1 Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Provvedono affinché l'assistenza medica e paramedica della popolazione sia sufficiente e economicamente sopportabile e approntano a tal fine le strutture necessarie.
2 Il Cantone assicura l'impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche facendo capo alla pianificazione e a un sistema di finanziamento appropriato. Assicura il coordinamento con le istituzioni private.
3 Il Cantone e i Comuni promuovono l'aiuto e le cure a domicilio. Sostengono misure efficaci volte a prevenire la tossicodipendenza.
4 Il Cantone promuove i metodi di cura naturali.
5 Esso vigila sulle istituzioni pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.
1 Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l'ambiente.
2 Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell'educazione e nella formazione dei figli.
1 Il Cantone e i Comuni dispongono di propri asili infantili e di proprie scuole. L'insegnamento è aconfessionale e apolitico.
2 Il Cantone e i Comuni possono assegnare sussidi alle scuole private che adempiono compiti pubblici.
3 Il Cantone disciplina la vigilanza sulle scuole private e sull'insegnamento privato.
1 Il Cantone dispone di una propria università e di proprie scuole universitarie professionali. Questa università e queste scuole svolgono i loro compiti al servizio della collettività.
2 Esse contribuiscono a sviluppare le conoscenze scientifiche mediante l'insegnamento e la ricerca e forniscono servizi.
1 Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione degli adulti, professionale e non.
2 Il Cantone agevola la formazione con sussidi o altre misure volte a promuovere pari opportunità per tutti.
3 Esso s'impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo.
Il Cantone sostiene l'indipendenza e la pluralità delle informazioni. La legge disciplina il segreto redazionale per gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale.
La domenica e i giorni festivi riconosciuti dalla legge sono giorni di riposo pubblici.
1 Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali.
2 In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone.
Il Cantone e i Comuni sostengono l'organizzazione sensata del tempo libero e i provvedimenti volti a promuovere lo sport e le attività ristoratrici.
1 Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente, strutturalmente e regionalmente equilibrata.
2 Essi si adoperano per mantenere piccole e medie imprese vitali e una rete capillare di commerci al minuto.
1 Il Cantone prende provvedimenti per un'agricoltura e una silvicoltura efficienti e rispettose dell'ambiente.
2 Esso sostiene le aziende contadine familiari, favorisce la coltivazione diretta e promuove metodi di coltura agricola quanto possibile in sintonia con la natura.
3 Assicura la conservazione dei boschi in quanto aree protettive, produttive e fonti di benessere sociale.
1 Sono regalìe del Cantone:
2 Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.
3 Le regalìe conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati.
Il Cantone gestisce una banca onde promuovere lo sviluppo economico e sociale. La banca sostiene il Cantone e i Comuni nell'adempimento dei loro compiti.
1 Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa.
2 Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo.
1 Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d'ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.
2 La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento.
1 Il Popolo elegge:
2 I membri bernesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.
1 30 000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. Il neoeletto Consiglio porta a termine il periodo amministrativo del Consiglio uscente.
2 La domanda è sottoposta al voto del Popolo entro tre mesi dal suo deposito. Se il Popolo l'accetta, sono indette senza indugio nuove elezioni.
1 Con un'iniziativa si può chiedere:
2 L'iniziativa è considerata formalmente riuscita se entro sei mesi è firmata da 15 000 aventi diritto di voto. Per la domanda di revisione totale della Costituzione occorrono 30 000 firme.
3 L'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica oppure, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione o l'elaborazione di un testo normativo da parte del Gran Consiglio, la forma di progetto elaborato.
1 Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.
2 Le iniziative devono essere dichiarate interamente o parzialmente nulle se:
3 Per le iniziative generiche il Gran Consiglio determina definitivamente la forma giuridica in cui sarà elaborato il progetto.
4 Le iniziative sono trattate senza indugio.
1 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch'esso ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica.
2 La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati.
1 Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:
2 I progetti sottostanti a votazione popolare facoltativa sono sottoposti a votazione popolare obbligatoria se 100 membri del Gran Consiglio lo richiedono.15
15 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 1 2908).
1 Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum:
2 Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare.
16 Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
1 Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone.
2 Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.17
3 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.18
4 La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto.
17 Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 2, 1495).
18 Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 2, 1495).
1 Tutti hanno il diritto di esprimersi, nell'ambito delle procedure di consultazione, sui disegni costituzionali e legislativi, nonché su altri progetti di portata generale.
2 I pareri espressi sono accessibili al pubblico.
1 I partiti contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà politiche.
2 Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito.
1 L'organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale.
2 Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione.
3 Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.
1 Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari.
2 La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale.
3 I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione.
1 Non possono essere simultaneamente membri del Gran Consiglio:
1a In casi motivati, la legge può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera c.22
2 Chi è membro di un'autorità giudiziaria cantonale o del Pubblico ministero non può essere simultaneamente membro del Consiglio di Stato, né appartenere all'amministrazione cantonale centrale o all'amministrazione cantonale decentralizzata.23
3 I membri del Consiglio di Stato non possono anche essere membri dell'Assemblea federale.
4 I membri delle autorità e il personale dell'amministrazione cantonale, delle autorità giudiziarie e del Pubblico ministero devono astenersi nelle questioni che li concernono direttamente.24
19 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
20 Accettata nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
21 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
22 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
23 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
24 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.
2 Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà.
4 Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su:
Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività.
1 Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane.
2 La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale.
3 La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente.
Il Gran Consiglio si compone di 160 membri eletti per quattro anni.
25 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 1 2908).
1 Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.
2 La legge designa i circondari elettorali.26
3 I mandati sono assegnati ai circondari elettorali proporzionalmente al numero di abitanti. Al circondario elettorale del Giura Bernese sono garantiti dodici mandati. Un'equa rappresentanza dev'essere garantita alla minoranza francofona del circondario elettorale di Biel/Bienne-Seeland.27
4 I seggi sono ripartiti tra le liste in funzione dei voti di partito ottenuti nei circondari elettorali.28
26 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 1 2908).
27 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 1 2908).
28 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF 2009 7985 art. 1 n. 1 5165).
1 Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto.
2 Il Gran Consiglio approva:
Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti.
29 Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
Il Gran Consiglio risolve su:
30 Accettata nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
31 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Il Gran Consiglio elegge:
2 La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.
32 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
33 Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza:
2 Esercita l'alta vigilanza sull'amministrazione e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.35
34 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
35 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Il Gran Consiglio:
2 La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni.
36 Abrogata nella votazione popolare del 25 set. 2005, con effetto dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF il 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 1 593).
1 Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato ha competenza decisionale esclusiva, il mandato ha valore di semplice direttiva.
2 Nell'ambito delle sue competenze il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.
1 Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni.
2 Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari.
3 Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste.
4 I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari.
1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. Fatto salvo il segreto professionale, devono rendere pubblici i legami che hanno con gruppi d'interesse.
2 Nell'esercizio del loro mandato, i membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente e possono essere chiamati a rispondere delle loro dichiarazioni soltanto nei casi previsti dalla legge.
3 Essi hanno il diritto di iniziativa parlamentare e il diritto di presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.
4 Di fronte all'amministrazione, dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni e di consultare documenti. Il presidente del Gran Consiglio può ognora consultare gli incartamenti del Consiglio di Stato.
1 Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre proposte al Gran Consiglio.
2 Esso partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.
3 Può farsi rappresentare dai suoi membri.
1 La Direzione amministrativa della magistratura ha il diritto di sottoporre al Gran Consiglio proposte concernenti gli affari previsti dalla legge.
2 Partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo in occasione del trattamento di tali affari.
3 La legge disciplina la partecipazione del Consiglio di Stato alla preparazione degli affari.
37 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.
2 Un seggio è garantito al Giura Bernese. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto francofoni residenti nei distretti di Courtelary, Moutier o La Neuveville.
1 I membri del Consiglio di Stato sono eletti secondo il sistema maggioritario simultaneamente alla rinnovazione totale ordinaria del Gran Consiglio e per lo stesso periodo.
2 Per l'elezione, l'insieme del territorio cantonale forma un solo circondario.
3 Fatto salvo il seggio garantito al Giura Bernese, sono eletti al Consiglio di Stato:
4 I suffragi ottenuti dai candidati del Giura Bernese sono conteggiati separatamente per l'intero Cantone e per il Giura Bernese. Per l'assegnazione del seggio garantito al Giura Bernese è determinante la media geometrica più elevata dei due risultati. L'elezione al primo turno richiede nel contempo la maggioranza assoluta dei suffragi nell'intero Cantone.
Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi dell'operato statale, fatte salve le competenze del Gran Consiglio. Pianifica e coordina le attività del Cantone.
1 Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione. Ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più Dipartimenti.
2 Il Consiglio di Stato organizza l'amministrazione in modo appropriato, nei limiti della Costituzione e della legge, e provvede affinché l'operato dell'amministrazione sia conforme al diritto, efficace e vicino al modo d'essere e alle esigenze degli amministrati.
3 Esso nomina le autorità che gli sono subordinate e il personale cantonale, sempre che la Costituzione o la legge non attribuisca questa competenza a un altro organo.
4 Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell'attività
dell'amministrazione, ogni anno od ogni qualvolta il Gran Consiglio gliene faccia richiesta.
1 Di regola, il Consiglio di Stato dirige la procedura legislativa preliminare.
2 Esso emana ordinanze nei limiti della Costituzione e della legislazione.
3 In caso d'urgenza può, mediante ordinanza, emanare le disposizioni necessarie all'applicazione di norme di rango superiore. Queste disposizioni urgenti sono sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.
4 Il Consiglio di Stato può concludere trattati intercantonali e internazionali, fatto salvo il diritto di ratifica da parte del Gran Consiglio. I trattati intercantonali denunciabili a breve termine sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato se rientrano nelle sue competenze regolamentari o se rivestono importanza secondaria.
1 Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio.38
2 Esso decide circa:
3 Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d'investimento.
4 Appronta i mezzi di finanziamento necessari.
38 Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
Il Consiglio di Stato, inoltre:
Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per parare a disordini già in atto o imminenti che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché a situazioni di emergenza sociale. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
1 L'amministrazione centrale del Cantone si articola in Dipartimenti.
2 La Cancelleria dello Stato funge da stato maggiore e da ufficio di collegamento tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.
3 Una quota adeguata del personale dev'essere di lingua francese.
1 Le regioni amministrative e i circondari amministrativi sono le unità amministrative decentrate ordinarie del Cantone. Sono designate dalla legge.
2 Gli aventi diritto di voto eleggono un prefetto per ciascun circondario amministrativo.
3 La legge stabilisce i compiti dei prefetti.
4 Essa determina quali altre autorità regionali o circondariali sono elette dagli aventi diritto di voto.
5 Essa designa i distretti.
39 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
La legge può prevedere che determinati compiti cantonali siano svolti a livello regionale.
1 Il Cantone può:
2 Devono essere in particolare disciplinate dalla legge:
3 Questi enti incaricati di compiti pubblici sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. La legge provvede a un'adeguata partecipazione del Gran Consiglio.
La legge può prevedere l'istituzione di un difensore civico.
40 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 I tribunali e il Pubblico ministero sono indipendenti nella loro attività giurisdizionale e di perseguimento penale e sottostanno soltanto al diritto.41
1a Si amministrano autonomamente, sempre che la legge non preveda altrimenti.42
2 Le udienze sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge determina le eccezioni.
3 La legge disciplina l'organizzazione e la competenza dei tribunali e del Pubblico ministero.43
41 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
42 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
43 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 La Direzione amministrativa della magistratura è l'organo congiunto di amministrazione autonoma della giustizia della Corte suprema, del Tribunale amministrativo e della Procura generale.
2 La legge disciplina la composizione e le competenze della Direzione amministrativa della magistratura.
3 La Direzione amministrativa della magistratura decide circa:
44 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 La giurisdizione civile è esercitata da:
2 La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.46
45 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
46 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 La giurisdizione penale è esercitata da:
1a La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.49
2 Competenze in materia di diritto penale amministrativo possono essere attribuite dalla legge anche alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il controllo in sede giudiziaria.50
47 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
48 Abrogate nella votazione popolare del 12 mar. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
49 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
50 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 Il Tribunale amministrativo giudica in ultima istanza le controversie amministrative che la legge non dichiari di competenza esclusiva di un'altra autorità.
2 La legge può istituire autorità giudiziarie speciali per giudicare determinate controversie amministrative.
Il Pubblico ministero adempie i compiti attribuitigli per legge nell'ambito del perseguimento penale.
51 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).
1 La gestione finanziaria dev'essere parsimoniosa ed economica, nonché consona all'andamento congiunturale e al principio di causalità. Le finanze devono essere equilibrate a medio termine.
2 Il Cantone pratica una pianificazione finanziaria globale e, per quanto possibile, l'armonizza con quella della Confederazione.
3 Prima di assumere un nuovo compito, occorre esaminare come finanziarlo.
4 Ogni compito va controllato periodicamente al fine di verificarne la necessità e l'utilità, nonché esaminarne le ripercussioni finanziarie e la loro sopportabilità.
1 Il bilancio di previsione può presentare un'eccedenza di uscite soltanto se questa è coperta da un'eccedenza di bilancio.
2 Un'eccedenza di uscite esposta nel rapporto di gestione dev'essere ammortata entro un termine di due anni sempre che non sia coperta da un'eccedenza di bilancio.
3 Quando adotta il bilancio di previsione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 1 con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri. Per quanto concerne l'approvazione del rapporto di gestione, il capoverso 2 non è applicabile all'importo dell'eccedenza di uscite preventivata. L'eventuale disavanzo dev'essere ammortato nei cinque anni successivi.
4 Quando approva il rapporto di gestione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 2 con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, in una misura da determinarsi. L'eventuale disavanzo dev'essere ammortato nei cinque anni successivi.
5 Gli utili contabili e le rettifiche di valore effettuate sugli investimenti del patrimonio finanziario non sono considerati nell'applicazione dei capoversi 1 e 2.
52 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
1 L'autofinanziamento degli investimenti netti deve ammontare almeno al 100 per cento a medio termine.
2 Un grado preventivato di autofinanziamento degli investimenti netti inferiore al 100 per cento dev'essere compensato nella programmazione dei compiti e finanziaria sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti l'anno del bilancio di previsione.54
3 Un disavanzo di finanziamento esposto nel rapporto di gestione deve essere compensato entro cinque anni sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti il periodo di riferimento.55
4 Con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, il Gran Consiglio può decidere se protrarre a nove anni il termine di compensazione del disavanzo di finanziamento o rinunciare interamente alla compensazione.56
5 I capoversi da 1 a 4 si applicano allorché la quota dell'indebitamento netto, definita come debito netto I rapportato al prodotto interno lordo cantonale, eccede il sei per cento. È determinante la quota alla fine dell'anno civile precedente.57
53 Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
54 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
55 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
56 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
57 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF 2024 2375 art. 1, 1245).
Qualsiasi aumento dell'aliquota d'imposta da parte del Gran Consiglio, se comporta globalmente un aumento del gettito fiscale del Cantone, richiede l'approvazione della maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
58 Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455 art. 1 n. 1, 2008 5277).
Il Cantone trae le sue risorse segnatamente da:
1 Il Cantone riscuote:
2 Il Cantone riscuote inoltre un'imposta sulle successioni e sulle donazioni, un'imposta sui veicoli a motore e, per quanto la legislazione lo preveda, altre imposte su spese e transazioni.
1 Il regime fiscale s'impronta ai principi dell'universalità, dell'uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.
2 Le imposte delle persone fisiche sono calcolate in modo da risparmiare i contribuenti economicamente deboli, salvaguardare lo spirito d'iniziativa del singolo e promuovere la previdenza individuale.
3 Le imposte delle persone giuridiche sono calcolate in modo da preservare la competitività delle medesime e tener conto delle loro prestazioni sociali, nonché dei loro sforzi intesi a garantire la piena occupazione.
4 La sottrazione d'imposta e la frode fiscale vanno represse efficacemente.
Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un credito a preventivo e una decisione dell'organo competente.
1 La vigilanza finanziaria del Cantone è garantita da organi di controllo indipendenti.
2 La legislazione disciplina la vigilanza finanziaria sulle organizzazioni e persone che ricevono prestazioni cantonali.
1 I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
2 Nel Cantone di Berna vi sono i seguenti tipi di Comune:
3 Le sezioni e le associazioni di Comuni di diritto pubblico sono di massima assimilate ai Comuni. La legge può sottoporre al diritto comunale anche altri enti.
4 I compiti che la presente Costituzione attribuisce ai Comuni incombono ai Comuni politici e a quelli misti. Possono anche essere assunti da altri Comuni se il diritto cantonale lo consente.
1 L'esistenza, il territorio e il demanio dei Comuni sono garantiti.
2 Il Consiglio di Stato approva la creazione, la soppressione o la modifica del territorio dei Comuni nonché la loro fusione, se i Comuni direttamente interessati vi hanno acconsentito. Se nega l'approvazione, decide il Gran Consiglio.59
3 Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantonali. I Comuni direttamente interessati devono essere previamente sentiti.60
4 La legge disciplina i dettagli, in particolare le condizioni e la procedura per disporre una fusione tra Comuni contro la loro volontà.61
5 Il Cantone promuove la fusione di Comuni.62
59 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).
60 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).
61 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).
62 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).
1 L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.
2 Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile.
1 Il Cantone promuove la cooperazione intercomunale.
2 I Comuni possono associarsi con altri Comuni o con altre organizzazioni al fine di svolgere assieme certi compiti. La legge può obbligarli a farlo.
3 La legge determina che cosa deve figurare necessariamente nei regolamenti delle associazioni intercomunali.
4 I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere salvaguardati.
1 Il Cantone prevede speciali comunità comprensoriali per la cooperazione regionale vincolante dei Comuni.
2 La legislazione stabilisce i compiti e il territorio di tali comunità e ne disciplina l'organizzazione e la procedura.
3 La creazione e lo scioglimento di una comunità comprensoriale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e di quella dei Comuni direttamente interessati.
4 Gli aventi diritto di voto esprimono la loro volontà in votazioni regionali. Hanno diritto di voto i residenti nel territorio della comunità comprensoriale che hanno diritto di voto in materia cantonale.
63 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 1 1187).
1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale.
2 Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone.
1 I Comuni politici svolgono i compiti assegnati loro dalla Confederazione e dal Cantone.
2 Essi possono assumere altri compiti, purché la Confederazione, il Cantone o altre organizzazioni non ne abbiano la competenza esclusiva.
1 I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta.
2 Essi possono riscuotere altre imposte, sempre che la legge lo preveda.
3 Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d'imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.64
64 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).
Il diritto di voto in materia comunale spetta ad ogni persona che abbia diritto di voto in materia cantonale e risieda nel Comune da almeno tre mesi.
1 Gli aventi diritto di voto eleggono il Municipio e il Parlamento comunale, se il regolamento organizzativo ne prevede uno.
2 Nella costituzione delle autorità si avrà riguardo a che siano rappresentate le minoranze.
1 Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati.
2 La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto.
1 Il dieci per cento degli aventi diritto di voto può, con un'iniziativa, chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un regolamento o di una decisione di competenza degli aventi diritto di voto o del Parlamento comunale.
2 Il regolamento organizzativo può sottoporre altri oggetti al diritto di iniziativa e ridurre il numero di firme necessario.
3 Un'iniziativa dev'essere sottoposta agli aventi diritto di voto se concerne un oggetto che sottostà a votazione popolare obbligatoria o se non è condivisa dall'autorità comunale competente.
1 I Comuni politici possono costituire sezioni con il consenso del Consiglio di Stato e attribuire loro compiti permanenti.
2 Le sezioni possono assumere altri compiti per quanto il Comune non li adempia da sé.
1 I Comuni patriziali operano per il bene della collettività nei limiti dei mezzi di cui dispongono.
2 Essi svolgono i compiti che incombono loro per tradizione.
1 Il Comune misto nasce dalla fusione di un Comune politico con uno o più Comuni patriziali del luogo.
2 Esso sottostà alle stesse disposizioni del Comune politico di cui adempie i compiti.
3 Amministra i beni patriziali conformemente alla loro destinazione.
1 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone.
2 Esse sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
1 Le Chiese nazionali regolano autonomamente i loro affari interni nei limiti del diritto cantonale.
2 Esse regolano il diritto di voto dei loro membri nei loro propri affari e in quelli delle loro parrocchie.
3 Hanno un diritto di preavviso e di proposta negli affari cantonali e intercantonali che le concernono.
1 Le Chiese nazionali designano le loro autorità secondo principi democratici.
2 Esse si organizzano in parrocchie.
3 Sovvengono alle loro spese con i contributi delle parrocchie e con le prestazioni del Cantone designate dalla legge.
1 L'appartenenza a una Chiesa nazionale è retta dall'ordinamento interno della medesima.
2 L'uscita da una Chiesa nazionale è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
1 Ogni parrocchia è composta degli appartenenti alla rispettiva Chiesa nazionale residenti sul suo territorio.
2 Le parrocchie eleggono i propri ministri del culto.
3 Esse hanno il diritto di riscuotere un'imposta di culto.
1 Le comunità israelitiche sono riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina gli effetti di questo riconoscimento.
2 Altre comunità religiose possono essere riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina le condizioni, la procedura e gli effetti di questo riconoscimento.
1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo totalmente o parzialmente.
2 Il progetto di revisione è sottoposto a due letture.
3 Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.
Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.
1 La decisione di procedere alla revisione totale è presa dal Popolo. Il Popolo decide inoltre se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
2 Se la preparazione della revisione totale è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni applicabili all'elezione del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.
3 Invece di una proposta subordinata ai sensi dell'articolo 63, il progetto costituzionale può contemplare anche varianti sulle quali si voterà separatamente, prima o nell'ambito della votazione sul testo integrale.
4 Se il Popolo respinge il progetto, l'organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se anche questo è respinto dal Popolo, la decisione di procedere alla revisione totale decade.
1 La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1995.
2 Le nuove competenze del Consiglio di Stato in materia di spese secondo l'articolo 89 capoverso 2 si applicano a partire dall'accettazione della presente Costituzione. Gli affari che il Consiglio di Stato ha già trasmesso al Gran Consiglio sono trattati secondo il diritto anteriore.
3 Le elezioni per la rinnovazione integrale del Consiglio di Stato si svolgeranno nel 1994 secondo le disposizioni della presente Costituzione.
4 Per i prefetti che operano nel contempo come presidenti di tribunale, l'articolo 68 capoverso 2 si applica soltanto a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in materia di organizzazione giudiziaria, ma il più tardi a partire dalla scadenza della durata ordinaria del loro mandato il 31 dicembre 1998.
5 L'articolo 117 sul diritto d'iniziativa nei Comuni si applica soltanto allorché saranno stati adeguati i pertinenti regolamenti comunali, ma il più tardi a partire dal 1° gennaio 1997.
1 La Costituzione del Cantone di Berna del 4 giugno 1893, l'Aggiunta costituzionale del 1° marzo 1970 relativa al Giura e la Base costituzionale per il Cantone di Berna nei suoi nuovi confini, del 5 dicembre 1976, sono abrogate.
2 Sono altresì abrogate le disposizioni del diritto vigente contrarie alla presente Costituzione.
1 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione.
2 L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge.
3 Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.
4 L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge.
1 Il nuovo diritto richiesto dalla presente Costituzione dev'essere emanato senza indugio.
2 Il Gran Consiglio stabilisce un pertinente programma legislativo.
1 Il diritto anteriore rimane determinante per le iniziative depositate prima del 1° gennaio 1995 e per i referendum contro progetti adottati prima di questa data.
2 Le iniziative per la revisione parziale della vecchia Costituzione depositate prima dell'accettazione della nuova Costituzione sono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione.
1 Alla separazione del distretto di Laufen/Laufon dal Cantone di Berna si applicano gli articoli da 105 a 108 della vecchia Costituzione.
2 La presente disposizione entra in vigore appena tale separazione sarà stata approvata nella relativa votazione popolare federale.
I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione
Amministrazione
Amnistia
Arresto
Associazione
Autorità
Banca cantonale 53
Bilancio
Cambiamento climatico 31a
Cantone
Chiesa (e)
Cittadinanza
Commissione (i)
Compiti
Comune (i) 107 ss
Comunità religiose 121 ss, 126 ss
Confederazione
Consiglio degli Stati
Consiglio di Stato 84 ss
Consiglio Nazionale
Costituente
Costituzione
Dignità umana
Direzione amministrativa della magistratura 76, 97a
Diritto (i)
Disposizioni transitorie 130 ss
Divisione dei poteri 66
Durata
Eleggibilità
Elezioni 56 ss
Espropriazione
Giudice/i
Garanzia
Gran Consiglio 72 ss
Imposta (e)
Indennità
Iniziativa 58 ss
Istruzione (i)
Interesse
Legge/i
Libertà
Lingua
Maggioritario
Municipio
Naturalizzazione 7
Nomine
Ordinanza/e
Ordine pubblico 37
Organizzazione/i
Partiti
Periodo amministrativo
Perequazione finanziaria
Petizione
Popolo
Progetti
Proposta generica
Proporzionale
Proprietà
Pubblico Ministero 97, 100a
Referendum
Regalie del cantone
Responsabilità 71
Revisione della Costituzione
Scuola (e)
Sesso
Sicurezza
Sistema
Stato
Territorio
Tribunale (i) 97 ss
Uguaglianza
Vigilanza
Votazione (i)
Voto