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RS 2020 6605; FF 2020 1845

Traduzione

Accordo commerciale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Concluso l'11 febbraio 2019
Approvato dall'Assemblea federale il 19 giugno 20201
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2021

(Stato 31 dicembre 2024)

1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 19 giu. 2020 (RU 2020 6603).

La Confederazione Svizzera
(«Svizzera»)
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(«Regno Unito»),
congiuntamente denominati «Parti»;

in considerazione del fatto che gli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non saranno più validi per il Regno Unito da quando questo cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea o al termine di un qualsiasi periodo transitorio o attuativo, nel corso del quale i diritti e gli obblighi posti in essere da tali accordi continueranno ad applicarsi al Regno Unito;

nell'ottica di garantire la continuità dei diritti e degli obblighi vigenti tra loro come posti in essere dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Inserimento degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea

1. Le disposizioni dei seguenti accordi («accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea»), in vigore immediatamente prima che cessino di essere applicabili al Regno Unito, sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Accordo in forma di scambi di lettere del 22 luglio 19722 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera su taluni prodotti dell'agricoltura e della pesca, come successivamente modificato dagli ulteriori accordi del 5 febbraio 19813, 14 luglio 19864 e 18 gennaio 1996 («Scambi di lettere sull'agricoltura e la pesca»);
(b)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 19725 («Accordo di libero scambio»);
(c)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19996 («Accordo sugli appalti pubblici»);
(d)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19997 («Accordo sul reciproco riconoscimento»);
(e)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 19998 («Accordo agricolo»);
(f)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e ciascuno dei Paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco), concluso a Bruxelles il 14 dicembre 20009 («SPG-scambio di lettere»);
(g)
Accordo di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 200410 («Accordo antifrode»); e
(h)
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, concluso a Bruxelles il 25 giugno 200911 («Accordo sulla sicurezza doganale»).

2. Le seguenti disposizioni non si applicano salvo diversa decisione del rispettivo comitato misto ai sensi del paragrafo 3:

(a)
allegati 4-6, 9 e 11 dell'Accordo agricolo incorporato;
(b)
capitoli 1-11, 13 e 16-20 dell'allegato 1 all'Accordo sul reciproco riconoscimento incorporato; e
(c)
Accordo sulla sicurezza doganale incorporato.

3. All'entrata in vigore del presente Accordo le Parti esaminano, in seno al comitato misto competente, la materia di cui alle disposizioni del paragrafo 2 e, a fronte degli sviluppi relativi agli accordi tra ciascuna Parte e le Parti terze, valutano il grado di divergenza o conformità tra le proprie legislazioni nazionali nei settori coperti da tale materia allo scopo di garantire la massima continuità degli accordi commerciali tra le Parti. Il comitato misto competente può decidere di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2, mutatis mutandis, con o senza ulteriori modifiche, oppure di sostituirle.

2 RS 0.632.401

3 RS 0.632.290.15

4 RS 0.632.401.813

5 RS 0.632.401. A scanso di equivoci, il Prot. aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è parte integrante dell'Acc. di libero scambio.

6 RS 0.172.052.68

7 RS 0.946.526.81

8 RS 0.916.026.81

9 RS 0.632.401.021

10 RS 0.351.926.81

11 RS 0.631.242.05

Art. 2 Definizioni e interpretazioni

1. Nel presente Strumento per:

(a)
«mutatis mutandis» s'intende le modifiche tecniche necessarie all'applicazione degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l'oggetto e il fine del presente Accordo;
(b)
«accordi incorporati» s'intendono le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate;
(c)
«presente Strumento» s'intende i presenti articoli 1-9 e le disposizioni di cui agli allegati che modificano gli accordi incorporati; e
(d)
«presente Accordo» s'intende il presente Strumento e gli accordi incorporati.

2. In un accordo incorporato per «presente Accordo» s'intende l'accordo incorporato.

Art. 3 Obiettivo

Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti conformemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e l'ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.

Art. 4 Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l'estero quest'ultimo è responsabile, dall'altra, nella misura e alle condizioni previste dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito:

(a)
Gibilterra;
(b)
Isole del Canale e Isola di Man; e
(c)
Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro12.

12 Tenuto conto delle disposizioni menzionate nello Scambio di lettere dell'8 lug. 2019, annesso a questo Acc., il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applicano l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

Art. 5 Mantenimento dei termini

1. Salvo altrimenti disposto dal presente Strumento:

(a)
la parte rimanente di un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea non ancora scaduto deve essere incorporata nel presente Accordo; e
(b)
se un termine previsto dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea è scaduto, le Parti continuano ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.

2. In deroga al paragrafo 1, rimane impregiudicato ogni riferimento a un termine di cui agli accordi incorporati, in relazione a una procedura o ad altra materia amministrativa come un riesame, una procedura del Comitato misto o una notifica.

Art. 6 Comitati misti

1. Un comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito di un accordo incorporato deve, in particolare, garantire il corretto funzionamento dell'accordo incorporato al cessare dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea.

2. Il comitato misto istituito dalle Parti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio incorporato, oltre alla sua funzione di cui al paragrafo 1, deve garantire il corretto funzionamento del presente Strumento.

3. A scanso di equivoci qualsiasi decisione adottata da un comitato misto istituito nell'ambito di un accordo commerciale tra Svizzera e Unione europea e in vigore immediatamente prima della cessazione della sua applicabilità al Regno unito, nella misura in cui concerna le Parti del presente Accordo, deve essere considerata come adottata, mutatis mutandis, dal comitato misto istituito dal rispettivo accordo incorporato.

Art. 7 Emendamenti

1. Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Eventuali emendamenti ai sensi del presente articolo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o a un'altra data concordata dalle Parti.

2. In deroga al paragrafo 1, un comitato misto istituito conformemente a un accordo incorporato può decidere di modificare un allegato, un'appendice, un protocollo o una nota di quell'accordo incorporato, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo incorporato in questione.

Art. 8 Riesame

Al fine di mantenere e sviluppare le strette relazioni commerciali ed economiche esistenti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti devono condurre consultazioni esplorative allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare il presente Accordo. Le Parti possono tenere in considerazione:

(a)
sviluppi nelle relazioni tra le Parti nonché tra ciascuna delle Parti e Parti terze;
(b)
sviluppi all'interno di forum internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); e
(c)
ulteriori settori, come quello dell'agevolazione degli scambi, del commercio di servizi, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell'ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.
Art. 9 Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

1. Fatti salvi i casi in cui prevedono eventuali termini di preavviso che precedono la denuncia o la cessazione, le disposizioni degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea che consentono l'autenticazione dei testi, l'entrata in vigore, l'applicazione provvisoria, la durata, la denuncia o la cessazione non sono incorporate nel presente Accordo.

2. Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure nazionali.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, a condizione che entro quella data le Parti abbiano notificato reciprocamente che hanno espletato le rispettive procedure nazionali. Diversamente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica delle Parti dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti applicano, conformemente alle rispettive condizioni e procedure interne, il presente Accordo in via provvisoria a partire dalla cessazione dell'applicabilità al Regno Unito degli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea. Ciascuna Parte può porre fine all'applicazione provvisoria del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. Durante l'applicazione provvisoria del presente Accordo l'espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si intende riferita alla data a partire dalla quale l'applicazione provvisoria ha effetto.

5. Ciascuna Parte può porre fine al presente Accordo o a qualsiasi accordo incorporato mediante notifica scritta all'altra Parte della propria intenzione. Il presente Accordo o l'accordo incorporato al quale la Parte intende porre fine cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la ricezione della notifica, salvo altrimenti disposto dall'accordo cui si intende porre fine.

Firme

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari originali in inglese e tedesco, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il
Governo della Confederazione
Svizzera:

Guy Parmelin

Per il
Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Liam Fox

Allegato 113

13 Aggiornato dalla Dec. n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito del 16 lug. 2021, applicata provvisoriamente dal 1° set. 2021, entrata in vigore il 1° ott. 2022 (RU 2021 546; 2022 549).

Modifiche all'Accordo di libero scambio

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo di libero scambio14 incorporato è modificato come segue:

1. all'articolo 33, dopo «Allegati» è aggiunto «, le Note».

2. Nel Protocollo n. 215 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati:

(a)
all'articolo 1 paragrafo 2 «né concedere restituzioni all'esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente» non è incorporato.
(b)
L'articolo 1 paragrafo 3 non è incorporato.
(c)
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti da quanto segue:

«Art. 2Applicazione di misure di compensazione del prezzo

Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l'Accordo non impedisce l'applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo sotto forma di prelievo di componenti agricole all'importazione.

Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all'importazione

1. È consentito alle Parti il prelievo di componenti agricole all'importazione per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole di cui alla tabella III.

2. La componente agricola applicata dalla Svizzera in relazione ai prodotti originari del Regno Unito elencati alla tabella I non deve eccedere la componente agricola applicata dalla Svizzera in base al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio in relazione agli stessi prodotti originari dell'Unione europea. Per i prodotti elencati alla tabella IV i dazi doganali imposti dalla Svizzera sui prodotti originari del Regno Unito devono essere pari a zero.

3. Se il prezzo interno svizzero di riferimento delle materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio è inferiore al prezzo interno di riferimento del Regno Unito per quella materia prima agricola, quest'ultimo può applicare le misure di compensazione del prezzo sui prodotti che contengono quella materia prima agricola come stabilito dall'articolo 2. In questo caso il Regno Unito notifica alla Svizzera il prezzo interno di tale materia prima. La componente agricola imposta dal Regno Unito sui prodotti originari della Svizzera non deve eccedere la componente agricola dell'Unione europea applicata ai sensi del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio per prodotti originari della Svizzera.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, nei casi in cui i prezzi interni delle materie prime agricole nel Regno Unito si discostano in modo significativo dal prezzo interno di riferimento dell'Unione europea di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, una Parte può richiedere l'avvio di consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi del presente Accordo per eventuali adeguamenti delle norme che disciplinano il prelievo della componente agricola ai sensi del presente Protocollo.

Art. 4 Prezzi di riferimento

La Svizzera comunica al Regno Unito i prezzi di riferimento interni di Svizzera e Unione europea per le materie prime agricole di cui al Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riesame dei prezzi

Il comitato misto, su richiesta di una delle Parti, deve sottoporre a riesame i prezzi comunicati dalle Parti ai sensi degli articoli 3 paragrafo 3 e 4.»

(d)
All'articolo 7 paragrafo 1 «le appendici delle tabelle» non è incorporato.
(e)
La tabella III è sostituita da:

Tabella III

Materie prime agricole rilevanti ai fini dell'applicazione
di misure di compensazione del prezzo

Materia prima agricola

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Granoturco

Farina di frumento tenero

Latte intero in polvere

Latte scremato in polvere

Burro

Zucchero bianco

Uova

Patate fresche

Grasso vegetale

(f)
La tabella IV è sostituita da:

Tabella IV

Regime d'importazione svizzero

Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera SA 2012

Osservazioni

1901.9099

1904.9020

1905.9040

2103.2000

ex
2103.9000

Diverse dal «chutney» di mango, liquido

2104.1000

2106.9010

2106.9024

2106.9029

2106.9030

2106.9040

2106.9099

ex
2202.9090

Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402

2208.9010

2208.9021

2208.9022

2208.9099

3. Il Protocollo n. 316 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo dell'appendice.

4. In relazione al Protocollo aggiuntivo17 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, la Dichiarazione comune delle Parti al Protocollo aggiuntivo, la quale istituisce un gruppo di lavoro per l'assistenza nella gestione del Protocollo aggiuntivo, si applica, mutatis mutandis, alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

Appendice all'Allegato 1

Protocollo n. 3

concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Art. 5 Norma di tolleranza

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Art. 7 Cumulo dell'origine

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Art. 9 Unità da prendere in considerazione

Art. 10 Assortimenti

Art. 11 Elementi neutri

Art. 12 Separazione contabile

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio della territorialità

Art. 14 Non modificazione

Art. 15 Esposizioni

Titolo IV Restituzione o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

Titolo V Prova dell'origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Art. 19 Esportatore autorizzato

Art. 20 Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Art. 20bis Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente

Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Art. 23 Validità della prova dell'origine

Art. 24 Zone franche

Art. 25 Requisiti per l'importazione

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

Art. 28 Discordanze ed errori formali

Art. 29 Dichiarazione del fornitore

Art. 30 Importi espressi in euro

Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali

Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei
documenti giustificativi

Art. 32 Composizione delle controversie

Titolo VII Cooperazione amministrativa

Art. 33 Notifica e cooperazione

Art. 34 Controllo delle prove dell'origine

Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Art. 36 Sanzioni

Titolo VIII Applicazione del Protocollo n. 3

Art. 37 Spazio economico europeo

Art. 38 Liechtenstein

Art. 39 Repubblica di San Marino

Art. 40 Principato di Andorra

Art. 41 Ceuta e Melilla

Art. 42 Prodotti in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III Testo della dichiarazione di origine

Allegato IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1
e domanda di certificato EUR.1

Allegato V Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

Allegato VI Dichiarazione del fornitore

Allegato VII Dichiarazione a lungo termine del fornitore

Allegato VIII Elenco dei Paesi

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a)
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
b)
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
c)
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
i)
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, oppure
ii)
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
d)
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana)18;
e)
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella Parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
f)
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
g)
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
h)
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
i)
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
j)
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
k)
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
l)
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una Parte;
m)
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;
n)
per «valore dei materiali non originari» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

18 RS 0.632.20 allegato 1A.8

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si considerano prodotti originari di una Parte:

a)
i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3;
b)
i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale Parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.
Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

1. sono considerati interamente ottenuti in una Parte:

a)
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
b)
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c)
gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d)
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e)
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
f)
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
g)
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
h)
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i)
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
j)
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
k)
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
l)
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
m)
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)
che sono immatricolate nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice;
b)
che battono bandiera della Parte esportatrice o della Parte importatrice;
c)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
i)
appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte esportatrice o della Parte importatrice o di uno Stato membro dell'Unione europea o, oppure
ii)
appartengono a società:
-
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice o in uno Stato membro dell'Unione europea, e
-
appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, alla Parte esportatrice o alla Parte importatrice o a uno Stato membro dell'Unione europea oppure a enti pubblici o a cittadini di dette Parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, per quanto riguarda la Svizzera i termini «Parte esportatrice» e «Parte importatrice» comprendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una Parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una Parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle Parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente articolo, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella Parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Art. 5 Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a)
il 15 per cento del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
b)
il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b)
la scomposizione e la composizione di confezioni;
c)
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d)
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e)
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f)
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
g)
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
h)
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i)
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j)
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
k)
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l)
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m)
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
n)
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
o)
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
p)
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
q)
la macellazione degli animali;
r)
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Parte esportatrice su quel prodotto.

Art. 7 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della Parte esportatrice quando sono esportati nell'altra Parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di quell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII è considerato originario della Parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Parte esportatrice.

3. Fatto salvo l'articolo 2, con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte diversa dalla Parte esportatrice o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale Parte esportatrice.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le Parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte importatrice si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale Parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola zona di cumulo.

5. Ogni Parte può decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63.

6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi 3 e 4, i prodotti originari sono considerati originari della Parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari delle Parti o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati nell'altra Parte.

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a)
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che partecipa all'acquisizione del carattere originario e qualsiasi Parte; e
b)
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente Protocollo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato alle merci che hanno acquisito il carattere originario mediante applicazione di norme di origine conformemente all'appendice I e alle disposizioni pertinenti dell'appendice II della Convenzione PEM o di altre norme di origine eventualmente concordate successivamente dalle Parti19.

3. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati in una pubblicazione ufficiale di ogni Parte, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

4. La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome inglese della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

5. Le Parti possono convenire di derogare all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui paragrafo 420.

6. Le Parti convengono di riesaminare periodicamente la possibilità di estendere il cumulo ai Paesi con cui ciascuna di esse ha concluso un accordo di libero scambio. Il primo riesame si svolge entro due anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera

19 Le parti convengono che il paragrafo si applica all'Acc. commerciale e di cooperazione del 24 dic. 2020 tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e all'Accordo di libero scambio del 29 dic. 2020 tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Turchia a partire dall'applicazione provvisoria della Decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera.

20 Le parti convengono di derogare all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'art. 8, para. 4.

Art. 9 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a)
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b)
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno Parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

1. Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)
energia e combustibile;
b)
impianti e attrezzature;
c)
macchine e utensili;
d)
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Art. 12 Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.

2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.

3. La Parte esportatrice può chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della Parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della Parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Parte interessata.

2. I prodotti originari esportati da una Parte verso un altro Paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e
b)
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a)
tali materiali siano interamente ottenuti nella Parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
b)
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i)
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e
ii)
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale Parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 14 Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano il presente Protocollo e dichiarati per l'importazione in una Parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla Parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della Parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel Paese o nei Paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di transito.

3. Fatto salvo il titolo V del Protocollo, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di frazionamento.

4. In caso di dubbio la Parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a)
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
b)
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
c)
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali dei Paesi di transito o di frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nei Paesi di transito o di frazionamento; oppure
d)
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Art. 15 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte beneficiano, all'importazione, del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)
un esportatore ha inviato detti prodotti da una Parte verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b)
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'altra Parte;
c)
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
d)
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V del presente Protocollo, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzioni o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una Parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V del presente Protocollo, non sono soggetti, nella Parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi tra le Parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

Titolo V Prova dell'origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di una delle Parti importati nell'altra Parte beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a)
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV del presente Protocollo;
b)
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III del presente Protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle Parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata tra le Parti, tra una Parte e qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII o tra questi Paesi non osta all'uso del cumulo con una Parte o qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII.

4. Ai fini dell'articolo 7, qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore in una Parte che rilascia una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine cui era stata concessa la deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed è pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti.

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19; oppure
b)
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III del presente Protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. Le Parti accettano che le dichiarazioni di origine siano trasmesse per via elettronica e direttamente dall'esportatore di una Parte all'importatore dell'altra. Tale approccio ammette l'uso di firme elettroniche o di codici di identificazione

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della Parte esportatrice dei prodotti.

Art. 19 Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale Parte (l'«esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV dell'appendice A. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte e in conformità con le disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo.

4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della Parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 20bis Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente

1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, le Parti accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo 3.

2. Le Parti si informano reciprocamente sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione elettronici EUR.1 e su tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico).

3. Ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'allegato IV, bensì quanto segue:

a)
i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti per convalidare i certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici;
b)
le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali;
c)
le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice;
d)
i certificati di circolazione devono recare un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e
e)
i certificati di circolazione sono rilasciati in una delle lingue ufficiali delle Parti o in inglese.
Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
b)
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
c)
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
d)
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della Convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente Protocollo. L'esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente Protocollo; oppure
e)
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, è richiesta all'importazione in un'altra Parte contraente applicatrice.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. In deroga all'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY»

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. In deroga all'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 deve recare la seguente dicitura: «DUPLICATE»

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella Parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Zone franche

1. Le Parti prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte o di un Paese menzionato nell'allegato VIII importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 25 Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Parte.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)
le importazioni presentano un carattere occasionale;
b)
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; e
c)
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Art. 29 Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una Parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'altra Parte o da un Paese menzionato nell'allegato VIII, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali Parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente Protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della Parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 30 Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali di una Parte equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da tale Parte.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla Parte interessata.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti si comunicano reciprocamente gli importi in questione.

4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Una Parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI Principi di cooperazione e prove documentali

Art. 31 Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine
e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.

2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a)
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte o nel Paese menzionato nell'allegato VIII interessato, conformemente al suo diritto interno;
c)
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte o nel Paese menzionato nell'allegato VIII interessato, compilati o rilasciati in tale Parte o Paese, conformemente al diritto interno;
d)
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte in conformità del presente Protocollo;
e)
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle Parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali della Parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII i materiali utilizzati, compilate in tale Parte o Paese, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale Parte o Paese menzionato nell'allegato VIII e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente Protocollo.

Art. 32 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione del presente Protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale Paese.

Titolo VII Cooperazione amministrativa

Art. 33 Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 34 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una Parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali dell'altra Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Art. 36 Sanzioni

Ciascuna Parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente Protocollo.

Titolo VIII Applicazione del Protocollo n. 3

Art. 37 Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo n. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, concluso il 17 marzo 1993 a Bruxelles, sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (le «Parti contraenti dello SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Svizzera, a condizione che gli accordi commerciali preferenziali di cui all'articolo 8 siano applicabili tra ogni Parte e le Parti contraenti dello SEE.

Art. 38 Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Art. 39 Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Art. 40 Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Art. 41 Ceuta e Melilla

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati21. Le Parti riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

21 GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

Art. 42 Prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente allegato possono essere applicate ai prodotti che, alla data dell'applicazione provvisoria o, se anteriore, a quella dell'entrata in vigore della decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Regno Unito‒Svizzera si trovano in transito o sotto sorveglianza doganale in un deposito doganale o in una zona franca. Per tali prodotti la prova dell'origine può essere fornita retroattivamente fino a due anni dopo la data dell'applicazione provvisoria di tale decisione, purché siano state rispettate le disposizioni del presente Protocollo e in particolare l'articolo 14.

Allegato I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1 - Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II del presente Protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a)
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
b)
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
c)
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
d)
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

2.1.
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2.
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3.
Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4.
Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

3.1.
L'articolo 4 del titolo II del presente Protocollo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte.
3.2.
In conformità all'articolo 6 del titolo II del presente Protocollo, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II del presente Protocollo, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 per cento del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3.
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
3.4.
Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5.
Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6.
Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.
I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una Parte sono considerati originari del territorio di tale Parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2.
Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 - Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.
Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2.
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
5.3.
Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4.
Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
5.5.
Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6.
Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1.
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2.
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
-
seta;
-
lana;
-
peli grossolani di animali;
-
peli fini di animali;
-
crine di cavallo;
-
cotone;
-
carta e materiali per la produzione della carta;
-
lino;
-
canapa;
-
iuta e altre fibre tessili liberiane;
-
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
-
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
-
filamenti sintetici di polipropilene;
-
filamenti sintetici di poliestere;
-
filamenti sintetici di poliammide;
-
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
-
filamenti sintetici di poliimmide;
-
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
-
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
-
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
-
altri filamenti sintetici;
-
filamenti artificiali di viscosa;
-
altri filamenti artificiali;
-
filamenti conduttori elettrici;
-
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
-
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
-
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
-
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
-
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
-
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
-
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
-
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
-
altre fibre sintetiche in fiocco;
-
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
-
altre fibre artificiali in fiocco;
-
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
-
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
-
altri prodotti della voce 5605;
-
fibre di vetro;
-
fibre di metallo;
-
fibre minerali.
6.3.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
6.4.
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.
Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2.
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3.
Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
distillazione sotto vuoto;
b)
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c)
cracking;
d)
reforming;
e)
estrazione mediante solventi selettivi;
f)
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
polimerizzazione;
h)
alchilazione;
i)
isomerizzazione.
8.2.
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a)
distillazione sotto vuoto;
b)
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c)
cracking;
d)
reforming;
e)
estrazione mediante solventi selettivi;
f)
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g)
polimerizzazione;
h)
alchilazione;
i)
isomerizzazione;
j)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
k)
solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
l)
solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
m)
solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
n)
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
o)
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3.
Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati
in relazione ad alcuni prodotti

9.1.
I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una Parte con colture cellulari sono considerati originari di tale Parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2.
I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una Parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale Parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3.
Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
-
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
-
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
-
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
-
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le Parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a)
la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 per cento del tenore di impurità esistenti; oppure
b)
la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
i)
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari,
ii)
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio,
iii)
elementi e componenti per l'uso in microelettronica,
iv)
usi ottici specializzati,
v)
uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore),
vi)
vettori usati in processi di separazione, oppure
vii)
usi di tipo nucleare.
-
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
-
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
-
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Voce

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

1)

2)

3)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze
di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex 1512

Oli di girasole e loro frazioni:

-
per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

-
altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex 1516

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e
16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

-
maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

-
altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 per cento del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

-
il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

oppure

-
il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

-
il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

oppure

-
il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 per cento, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 per cento, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

-
estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

-
altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 per cento del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

-
il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale e
-
il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa
la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es.: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

-
il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale e
-
il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio
o di altre parti di piante; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto
o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre
parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

ex 2008

Prodotti diversi da:

-
frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
-
burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco
-
Frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

-
preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

-
farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

-
il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

e

-
il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 per cento del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 per cento vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

-
tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,
-
il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale,
-
il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale e
-
il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 per cento del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 per cento del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex 2402

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 per cento in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex 2403

Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 per cento in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte
(sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 per cento del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 per cento o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare
o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti
ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

-
additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio
o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Trattamento/i specifico/i (4)

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4012

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti
da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi
il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

-
tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli
da pellicceria conciate o preparate, non riunite

-
altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli
da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi
il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

-
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

-
Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio basketware and wickerwork

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi
il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi
il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da ex 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme
alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme
alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

((2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

((2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

-
feltri all'ago

(2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

-
i filati di polipropilene della voce 5402,
-
le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o
-
i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

-
altri

(2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto,

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte
o stratificate

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte
o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

-
filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

oppure

-
sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte
o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

-
fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

e/o

-
filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

-
fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti
di materie tessili

-
altri

(2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

(2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

(2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme
alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura
o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati
di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

(2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme
alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura
o al «tufting»

oppure

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura,
alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (p. es. a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura,
alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità
di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

-
contenenti, in peso, non più del 90 per cento di materie tessili

Tessitura

-
altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura,
alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

(2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione
o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

-
impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

-
altri

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

-
tessuti a maglia

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione
a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega),
a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

-
altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 per cento di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

-
altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

-
reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

-
altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

Spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 60

Stoffe a maglia

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione
a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

- ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

(2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio
del tessuto

-
altri

(2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione
a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

(2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 ed
ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

(3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6210 ed
ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

(2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa

ex 6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura
o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate
o realizzate direttamente nella forma voluta

(2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

-
ricamati

(2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

-
altri

(2) (3))

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

-
ricamati

(3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

-
equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

(3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa

-
tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

-
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
-
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

-
altri

(3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

-
in feltro, non tessuti

(2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

-
altri:

-
ricamati

(2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

-
altri

(2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni,
per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

-
non tessuti

(2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

-
altri

(2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

-
greggi

-
semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche
(ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (p. es.: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

-
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
-
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione:

-
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
-
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

-
a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e
-
in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

-
A partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e
-
in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (p. es.: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento,
lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine ed apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519, 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non Parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

-
finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali
-
rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
2)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
3)
Cfr. nota introduttiva 7.
4)
Cfr. nota introduttiva 9.

Allegato III

Testo della dichiarazione di origine

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere redatta secondo le note a piè di pagina. Queste note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No……… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………….. (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ……… (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …………….. (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……… (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …………….. (2) Ursprungswaren sind.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …………….. (2).

(Luogo e data) (3)

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)

________________

()
Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2)
Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3)
Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.
(4)
Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Certificato di circolazione delle merci Eur. 1

Note

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

Domanda di certificato di circolazione delle merci EUR. 1

Allegato IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1
e domanda di certificato EUR.1

Istruzioni per la stampa

1.
Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2.
Le autorità pubbliche delle Parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Dichiarazione dell'esportatore

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

Dichiara che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

Precisa le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

Presenta i seguenti documenti giustificativi(1):

Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

Chiede il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

_

(1)
Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

Allegato V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

Articolo unico

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 dell'appendice A, si considerano:

1)
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a)
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b)
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo, oppure
ii)
che tali prodotti siano originari di una delle Parti contraenti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
2)
prodotti originari di una delle Parti contraenti:
a)
i prodotti interamente ottenuti in una delle Parti contraenti;
b)
i prodotti ottenuti in una delle Parti contraenti nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in una delle Parti contraenti, a condizione:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo, oppure
ii)
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della Parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente Protocollo a Ceuta e a Melilla.

Allegato VI

Dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'altra Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

Valore totale

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell'allegato VIII];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti applicatrici interessate] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e Parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e](4)

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore;
si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio:
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi:
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali non originari» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(4)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

Allegato VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'altra Parte o in un Paese menzionato nell'allegato VIII senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (1) ……………. dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Designazione delle merci fornite (2)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (3)

Valore dei materiali non originari utilizzati (3) (4)

Valore totale

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell'allegato VIII];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] in conformità dell'articolo 13 del presente Protocollo, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata](5)

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da ……………………………………………..........

a ………………………………………………(6)

Mi impegno ad informare immediatamente ……………………………..(1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

1)
Nome e indirizzo del cliente.
2)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio:
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(3)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi:
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(4)
Per «valore dei materiali non originari» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(5)
Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(6)
Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

Allegato VIII

Elenco dei Paesi

1.
Repubblica Algerina Democratica e Popolare
2.
Repubblica Araba d'Egitto
3.
Unione europea
4.
Islanda
5.
Stato d'Israele
6.
Regno Hascemita di Giordania
7.
Repubblica Libanese
8.
Regno del Marocco
9.
Regno di Norvegia
10.
Organizzazione per la Liberazione della Palestina a favore dell'Autorità Nazionale Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
11.
Repubblica Araba Siriana
12.
Repubblica Tunisina
13.
Repubblica di Turchia
14.
Repubblica d'Albania
15.
Bosnia ed Erzegovina
16.
Repubblica di Macedonia del Nord
17.
Montenegro
18.
Repubblica di Serbia
19.
Repubblica del Kosovo
20.
Regno di Danimarca relativamente alle Isole Fær Øer
21.
Repubblica di Moldova
22.
Georgia
23.
Ucraina

Allegato 2

Modifiche all'accordo sugli appalti pubblici

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sugli appalti pubblici22 incorporato è modificato come segue:

1. il paragrafo 2 del preambolo non è incorporato;

2. all'articolo 6 paragrafo 4:

(a)
«processo d'integrazione proprio della CE e dalla realizzazione e del funzionamento del mercato interno, nonché dallo» non è incorporato; e
(b)
«svizzero» è sostituito da «di ciascuna Parte».

3. Le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti dell'Accordo sugli appalti pubblici si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune sulle procedure di aggiudicazione degli appalti e di contestazione; e
(b)
Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza.

4. Nella Dichiarazione comune sulle autorità di vigilanza per «la Commissione delle CE o l'autorità nazionale indipendente di uno Stato membro, senza che nessuna di queste abbia una competenza esclusiva ad intervenire in forza del presente Accordo» si intende «un'autorità nazionale per l'insieme del territorio o un'autorità decentralizzata per i propri settori di competenza».

5. Il seguente allegato XI è inserito dopo l'allegato X:

«Allegato XI

Norme transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, fino a che il Regno Unito non aderisce in qualità di singolo Stato all'Accordo sugli appalti pubblici come modificato dal Protocollo che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012 («Protocollo»):

(a)
le disposizioni dell'Accordo sugli appalti pubblici sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis; e
(b)
i diritti e gli obblighi posti in essere dall'Accordo sugli appalti pubblici e vigenti tra Svizzera e Unione europea fino a quando il Regno Unito non cessa di essere uno Stato membro dell'Unione europea continuano a essere applicati, mutatis mutandis, ai sensi del presente Accordo.

2. Se il Protocollo entra in vigore in Svizzera prima dell'adesione del Regno Unito, fino all'avvenuta adesione di quest'ultimo:

(a)
le disposizioni del Protocollo sono incorporate nel presente Accordo e ne diventano parte integrante mutatis mutandis;
(b)
ai sensi del presente Accordo, fatto salvo il paragrafo 2 lettera c si applicano, mutatis mutandis, i diritti e gli obblighi che si sarebbero applicati tra Svizzera e Unione europea se il Protocollo fosse stato ancora applicabile al Regno Unito quale Stato membro dell'Unione europea; e
(c)
gli obblighi indicati come in capo all'Unione europea ai sensi del presente paragrafo sono gli stessi posti in essere dal Protocollo fino a che il Regno Unito non ha cessato di essere uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Ai fini del presente allegato per «mutatis mutandis» si intendono le modifiche tecniche necessarie all'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici o del Protocollo come se fossero stati conclusi unicamente dalla Svizzera e dal Regno Unito.»

Allegato 3

Modifiche all'accordo sul reciproco riconoscimento

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo sul reciproco riconoscimento23 incorporato è modificato come segue:

1. all'articolo 10, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Ai sensi del paragrafo 5, il Comitato valuta l'equivalenza dei regolamenti tecnici delle Parti nei settori contemplati nell'Accordo sul reciproco riconoscimento e decide se rientrano nel paragrafo 1 o 2 dell'articolo 1 o se non rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo. Il Comitato valuta le ripercussioni della propria decisione e stabilisce se includere nuovi settori di prodotti all'Allegato 1.»;

2. l'articolo 12 è sostituito da:

«Art. 12Scambio di informazioni

1. Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1.

2. Ciascuna Parte informa l'altra Parte degli attesi scostamenti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'Allegato 1 rispetto alle corrispondenti disposizioni dell'Accordo sul reciproco riconoscimento, dandone comunicazione il prima possibile e non oltre 60 giorni prima della loro efficacia. Simili scostamenti si possono verificare quando la legislazione di una Parte non è più considerata equivalente in base agli atti giuridici summenzionati.

3. Ciascuna Parte fornisce, su richiesta dell'altra Parte, ulteriori informazioni a motivazione degli scostamenti. L'altra Parte può inoltrare la questione al Comitato, che procede a valutarne le ripercussioni sull'Accordo e decide come procedere.

4. Se la legislazione di una delle Parti stabilisce che una determinata informazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti da una persona stabilita sul suo territorio, dette autorità competenti possono rivolgersi anche alle autorità competenti dell'altra Parte o direttamente al fabbricante oppure, se del caso, al suo mandatario sul territorio dell'altra Parte per ottenere tale informazione.

5. Ciascuna Parte informa immediatamente l'altra Parte delle misure di salvaguardia adottate sul suo territorio.

6. Ciascuna Parte informa per scritto l'altra Parte di eventuali modifiche alle proprie autorità designatrici e autorità competenti.»;

3. al capitolo 12 (Veicoli a motore) dell'Allegato 1:

(a)
la sezione V.1 non è incorporata;
(b)
l'ultimo periodo della sezione V.3 è sostituito da:

«Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate da una Parte viene sospeso qualora quella Parte non adegui la propria legislazione a tutta la legislazione dell'Unione europea in vigore in materia di omologazione. Il riconoscimento delle omologazioni dei veicoli a motore nazionali prodotti in piccole serie rilasciate da una Parte può essere sospeso sulla base di prevalenti interessi pubblici, come la sicurezza o problematiche ambientali.»;

(c)
la sezione V.4.1.2 è sostituita da:

«2. Le Parti avviano consultazioni il prima possibile e, in particolare, consultano le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione. Il Comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione.»;

4. al capitolo 14 (Buona pratica di laboratorio - BPL) dell'Allegato 1:

(a)
alla sezione III (Autorità designatrici), i contatti delle «autorità di controllo» BPL per l'Unione europea e per la Svizzera sono sostituiti da:

«Per il Regno Unito:

www.gov.uk/guidance/good-laboratory-practice-glp-forsafety-tests-on-chemicals

Per la Svizzera:

www.glp.admin.ch»

(b)
la sezione V.1 è sostituita da:

«Conformemente all'articolo 12 del presente Accordo, le Parti si forniscono in particolare, almeno una volta l'anno, un elenco dei centri di saggio che, alla luce dei risultati delle ispezioni e delle revisioni degli studi, risultano conformi alla buona pratica di laboratorio nonché delle date di ispezione o verifica delle revisioni e della loro situazione dal punto di vista della conformità, sempreché tali informazioni non siano fornite attraverso il Gruppo di lavoro sulla buona pratica di laboratorio dell'OCSE.

Le Parti si forniscono reciprocamente ogni ulteriore informazione su un'ispezione di un centro di saggio o una revisione di uno studio in risposta ad una ragionevole richiesta dell'altra Parte.»;

5. al capitolo 15 (Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali) dell'Allegato 1:

(a)
il paragrafo che segue il titolo «Rilascio ufficiale delle partite» è sostituito da:

«Nei casi in cui si applica una procedura di rilascio ufficiale delle partite, i rilasci ufficiali delle partite effettuati da un'autorità della Parte esportatrice (elencata nella sezione II) sono riconosciuti dall'altra Parte sulla base degli standard dell'Official Control Authority Batch Release Network. In aggiunta all'articolo 12 del presente Accordo, ciascuna Parte informa l'altra Parte qualora ritenga che i suoi requisiti per i prodotti debbano divergere dagli standard dell'Official Control Authority Batch Release Network. In questo caso, il riconoscimento ai sensi del presente paragrafo può essere sospeso e la materia può essere sottoposta al Comitato. In presenza di una prevalente problematica di salute pubblica, una Parte può testare un prodotto rientrante nel presente paragrafo a condizione che ne sia stata data informazione e giustificazione all'altra Parte. Il fabbricante fornisce il certificato di rilascio ufficiale della partita.»;

(b)
il primo paragrafo della sezione III.7 è sostituito da:

«Le autorità competenti delle Parti si scambiano informazioni sullo stato delle autorizzazioni dei fabbricanti e degli importatori e sui risultati delle ispezioni, in particolare inserendo in una banca dati pubblica oppure in una banca dati nazionale o internazionale accessibile all'altra Parte le autorizzazioni, i certificati BPF e le informazioni sulla non conformità alla BPF.»;

(c)
alla sezione III.11, il contatto dell'Unione europea è sostituito da:

«Per il Regno Unito:

i servizi ufficiali d'ispezione BPF indicati alla sezione II di cui sopra.»;

6. la Dichiarazione comune relativa al reciproco riconoscimento della buona prassi clinica e delle ispezioni si applica alle Parti del presente Accordo con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento.

Allegato 424

24 Aggiornato dalle Dec. n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l'agricoltura del 1° gen. 2021 (RU 2021 97), n. 1/2022 del Comitato misto Svizzera - Regno Unito per l'agricoltura del 21 giu. 2022 (RU 2022 712) e n. 1/2024 del Comitato misto Svizzera-Regno Unito per l'agricoltura del 17 dic. 2024, in vigore dal 31 dic. 2024 (RU 2024 793).

Modifiche all'Accordo agricolo

Ai fini del presente Accordo l'Accordo agricolo25 incorporato è modificato come segue:

1. l'allegato 1 è sostituito dal testo dell'appendice A;

2. l'allegato 2 è sostituito dal testo dell'appendice B;

3. nell'allegato 7:

(a)
l'articolo 7 è modificato come segue:
(i)
nel paragrafo 1 «i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione» non è incorporato;
(ii)
nel paragrafo 2 «protégée» è sostituito da «contrôlée»;
(iii)
dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«(3) Fatto salvo l'articolo 10, la Svizzera si riserva il diritto di utilizzare le diciture «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» con le rispettive traduzioni e sigle «DOP» e «IGP» di cui al paragrafo 1, dal momento in cui il sistema legislativo svizzero in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e vitivinicoli sia modificato di conseguenza.»;

(b)
l'articolo 8 paragrafo 10 non è incorporato;
(c)
all'articolo 24 paragrafo 1 «, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell'Unione» non è incorporato;
(d)
l'articolo 25 paragrafo 2 non è incorporato;
(e)
le denominazioni protette elencate nell'appendice 4 parte A relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono incorporate;

4. nell'allegato 8:

(a)
nell'articolo 4, dopo il paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«(3) La protezione delle denominazioni «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín» per prodotti originari dell'Irlanda del Nord non pregiudica la protezione delle stesse denominazioni per i prodotti originari della Repubblica d'Irlanda.»;

(b)
le indicazioni geografiche per le bevande spiritose elencate nell'appendice 1 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito e le denominazioni protette per le bevande aromatizzate che figurano nell'appendice 3 non sono incorporate;
(c)
fatto salvo il paragrafo 4 lettera b le indicazioni geografiche «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky», «Irish Cream» e «Irish Poteen/Irish Póitín», che comprendono bevande spiritose prodotte nella Repubblica d'Irlanda e in Irlanda del Nord, sono incorporate;

5. nell'allegato 12:

(a)
il termine «uniforme» non è incorporato nell'articolo 2 paragrafo 1;
(b)
l'articolo 8 è sostituito da:

«Art. 8Denominazioni omonime

(1) Se le indicazioni geografiche che figurano all'appendice I sono omonime, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che, nel rispetto delle condizioni pratiche d'uso fissate dalle Parti nell'ambito del comitato, sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati e i consumatori non siano indotti in errore;

(2) In caso di omonimia tra un'indicazione geografica presente nell'appendice I e un'indicazione geografica di un Paese terzo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 23 paragrafo 3 dell'Accordo ADPIC.»;

(c)
le indicazioni geografiche elencate nell'appendice I dell'allegato 12 relative a parti dell'Unione europea diverse dal Regno Unito non sono inserite;

6. le seguenti dichiarazioni comuni rese dalle Parti contraenti del presente Accordo agricolo si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta;
(b)
Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni;
(c)
Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero;
(d)
Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»; e
(e)
Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari.
[tab]
7. L'allegato 9 è sostituito dal testo nell'appendice C.

Appendice A all'allegato 4

«Allegato 1

Concessioni della Svizzera

La Svizzera accorda, per i prodotti originari del Regno Unito, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0101 90 95

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)

0

5 capi

0204 50 10

Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate

40

5

0207 14 81

Petti di galli e di galline, congelati

15

113

0207 14 91

Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

64

0207 27 81

Petti di tacchini e di tacchine, congelati

15

43

0207 27 91

Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati

15

32

0207 33 11

Anatre delle specie domestiche, intere, congelate

15

38

0207 36 91

Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi)

15

5

0208 10 00

Carni e frattaglie commestibili di conigli
o di lepri, fresche, refrigerate o congelate

11

91

0208 90 10

Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)

0

5

ex
0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati,
della specie suina (non di cinghiale), salati
o in salamoia, secchi o affumicati

esente

54

ex
0210 19 91

Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati

esente

0210 20 10

Carni secche della specie bovina

esente

11

ex
0407 00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

47

8

ex
0409 00 00

Miele naturale di acacia

8

11

ex
0409 00 00

Miele naturale diverso da quello di acacia

26

3

0602 10 00

Talee senza radici e marze

esente

illimitato

Piantimi in forma di portinnesto di frutta
a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

(1)

0602 20 11
-
innestati, con radici nude

0602 20 19
-
innestati, con zolla

0602 20 21
-
non innestati, con radici nude

0602 20 29
-
non innestati, con zolla

Piantimi in forma di portinnesto di frutta
a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

esente

(1)

0602 20 31
-
innestati, con radici nude

0602 20 39
-
innestati, con zolla

0602 20 41
-
non innestati, con radici nude

0602 20 49
-
non innestati, con zolla

Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:

esente

illimitato

0602 20 51
-
con radici nude

0602 20 59
-
altri

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:

esente

(1)

0602 20 71
-
di frutta a granella

0602 20 72
-
di frutta a nocciolo

0602 20 79
-
altri

esente

illimitato

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:

esente

(1)

0602 20 81
-
di frutta a granella

0602 20 82
-
di frutta a nocciolo

0602 20 89
-
altri

esente

illimitato

0602 30 00

Rododendri e azalee, anche innestati

esente

illimitato

Rosai, anche innestati:

esente

illimitato

0602 40 10
-
rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

altri:

0602 40 91
-
con radici nude

0602 40 99
-
altri, con zolla

Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):

esente

illimitato

0602 90 11
-
piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

0602 90 12
-
bianco di funghi (micelio)

0602 90 19
-
altri

Altre piante vive (comprese le loro radici):

esente

illimitato

0602 90 91
-
con radici nude

0602 90 99
-
altre, con zolla

0603 11 10

Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

esente

54

0603 12 10

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 13 10

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603 14 10

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio
al 25 ottobre:

0603 19 11
-
legnosi

0603 19 19
-
altri

0603 12 30

Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

esente

illimitato

0603 13 30

Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 14 30

Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

0603 19 30

Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile

Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:

esente

illimitato

0603 19 31
-
legnosi

0603 19 39
-
altri

Pomodori, freschi o refrigerati:

esente

537

-
pomodori ciliegia (cherry):

0702 00 10
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
pomodori peretti (di forma allungata):

0702 00 20
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702 00 30
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

-
altri:

0702 00 90
-
dal 21 ottobre al 30 aprile

Lattuga iceberg, senza corona:

esente

107

0705 11 11
-
dal 1° gennaio alla fine di febbraio

Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:

esente

107

0705 21 10
-
dal 21 maggio al 30 settembre

0707 00 10

Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre
al 14 aprile

5

11

0707 00 30

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile

5

5

0707 00 31

Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

5

113

0707 00 50

Cetriolini, freschi o refrigerati

3,5

43

Melanzane, fresche o refrigerate:

esente

54

0709 30 10
-
dal 16 ottobre al 31 maggio

0709 51 00
0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi

esente

illimitato

0709 60 11

Peperoni, freschi o refrigerati: dal 1° novembre al 31 marzo

2,5

illimitato

0709 60 12

Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre

5

70

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:

esente

107

0709 90 50
-
dal 31 ottobre al 19 aprile

ex
0710 80 90

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0711 90 90

Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

0

8

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0

5

0713 10 11

Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali

Riduzione di 0.90 sul dazio applicato

54

0713 10 19

Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)

0

54

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche:

esente

illimitato

0802 21 90
-
con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 22 90
-
sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli

0802 32 90

Noci

esente

5

ex
0802 90 90

Pinoli, freschi o secchi

esente

illimitato

0805 10 00

Arance, fresche o secche

esente

illimitato

0805 20 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi

esente

illimitato

0807 11 00

Cocomeri, freschi

esente

illimitato

0807 19 00

Meloni, freschi, diversi dai cocomeri

esente

illimitato

Albicocche, fresche, in imballaggio aperto:

esente

113

0809 10 11
-
dal 1° settembre al 30 giugno

in altro imballaggio:

0809 10 91
-
dal 1° settembre al 30 giugno

0809 40 13

Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre

0

32

0810 10 10

Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio

esente

537

0810 10 11

Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto

0

11

0810 20 11

Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre

0

13

0810 50 00

Kiwi, freschi

esente

illimitato

ex
0811 10 00

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, destinate alla lavorazione a scopi industriali

10

54

ex
0811 20 90

Lamponi, more di rovo o di gelso,
more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione a scopi industriali

10

64

0811 90 10

Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

11

0811 90 90

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-
lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)

0

54

0904 20 90

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati

0

8

0910 20 00

Zafferano

esente

illimitato

1001 90 60

Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.60 sul dazio applicato

2685

1005 90 30

Granturco per l'alimentazione animale

Riduzione di 0.50 sul dazio applicato

698

Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:

1509 10 91
-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60 (2)

illimitato

1509 10 99
-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti

86,70 (2)

illimitato

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:

1509 90 91
-
in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

60,60 (2)

illimitato

1509 90 99
-
in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l o in altri recipienti

86,70 (2)

illimitato

ex
0210 19 91

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

199

ex
0210 19 91

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

1601 00 11
1601 00 21

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex
0210 19 91
ex
1602 49 10

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:

2002 10 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2,50

illimitato

2002 10 20
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

4,50

illimitato

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:

esente

illimitato

2002 90 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2002 90 21

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg

esente

illimitato

2002 90 29

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:

esente

illimitato

-
in recipienti non eccedenti 5 kg

2003 10 00

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

0

91

Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex
2004 90 18
-
in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex
2004 90 49
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 60 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 60 90
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:

esente

illimitato

2005 70 10
-
in recipienti eccedenti 5 kg

2005 70 90
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

ex
2005 99 11
-
in recipienti eccedenti 5 kg

17,5

illimitato

ex
2005 99 41
-
in recipienti non eccedenti 5 kg

24,5

illimitato

2008 30 90

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

esente

illimitato

2008 50 10

Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

10

illimitato

2008 50 90

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

15

illimitato

2008 70 10

Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

2008 70 90

Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

illimitato

Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:

ex
2009 39 19
-
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

6

illimitato

ex
2009 39 20
-
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati

14

illimitato

Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:

2204 21 50
-
non eccedente 2 l (3)

8,5

illimitato

2204 29 50
-
eccedente 2 l (3)

8,5

illimitato

[tab]
2309 1021
[tab]
2309 1029

Prodotti per l'alimentazione di cani e gatti, in recipienti chiusi

esente

322

(1)
Entro i limiti di un contingente annuo globale di 3222 piante.
(2)
Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.
(3)
Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 all'Accordo.

»

Appendice B all'allegato 4

«Allegato 2

Concessioni del Regno Unito

Il Regno Unito accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

0

247 capi

ex
0210 20 90

Carni della specie bovina, disossate, secche

esente

64

ex
0401 30

Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esente

107

0403 10

Iogurt

0402 29 11
ex
0404 90 83

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1)

43,8

illimitato

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

esente

illimitato

0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 19

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

esente

illimitato

0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate

esente

215

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

esente (2)

54

0703 10 19
0703 90 00

Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

esente

269

0704 10 00
0704 90

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

esente

295

0705

Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

esente

161

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esente

269

0706 90 10
0706 90 90

Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refrigerati

esente

161

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esente (2)

54

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati

esente

54

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

esente

27

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

esente

27

0709 51 00
0709 59

Funghi e tartufi, freschi o refrigerati

esente

illimitato

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

esente

54

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

esente

54

0709 90 20

Bietole da costa e cardi

esente

16

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

esente

54

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esente (2)

54

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

esente

54

0710 80 61
0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

esente

illimitato

0712 90

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi

esente

illimitato

ex
0808 10 80

Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esente (2)

161

0808 20

Pere e cotogne, fresche

esente (2)

161

0809 10 00

Albicocche, fresche

esente (2)

27

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

esente (3)

81

0809 40

Prugne e prugnole, fresche

esente (2)

54

0810 10 00

Fragole

esente

11

0810 20 10

Lamponi, freschi

esente

5

0810 20 90

More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche

esente

5

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

esente

27

1106 30 90

Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8

esente

illimitato

ex
0210 19 50

Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale

esente

102

ex
0210 19 81

Pezzo di cotoletta disossato, affumicato

ex
1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali

ex
0210 19 81
ex
1602 49 19

Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili

ex
2002 90 91
ex
2002 90 99

Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

2003 90 00

Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

esente

illimitato

0710 10 00

Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate

esente

161

2004 10 10
2004 10 99

Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi

2005 20 80

Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex
2005 91 00
ex
2005 99

Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 30

Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 40

Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 50

Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

2008 60

Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

esente

27

ex
0811 90 19
ex
0811 90 39

Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

0811 90 80

Ciliegie dolci, diverse dalle ciliegie amare (Prunus cerasus), anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

ex
2008 70

Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 80

Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2008 99

Fiocchi e polveri di altra frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (3)

esente

illimitato

ex
2009 19

Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 21 00
ex
2009 29

Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 31
ex
2009 39

Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 41
ex
2009 49

Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 71
ex
2009 79

Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

ex
2009 80

Polveri di succhi di altra frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

(1)
Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2)
Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(3)
Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

»

Appendice C all'allegato 4

«Allegato 9

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Scopo

Il presente allegato si applica ai:

a.
prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell'appendice I;
b.
prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera elencati nell'appendice II.
Art. 2 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dal Regno Unito

1. La Svizzera accetta l'importazione nel suo territorio e l'immissione in commercio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito elencati nell'appendice I, a condizione che uno degli enti di controllo di cui all'appendice III abbia certificato che tali prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti biologici di cui all'appendice IV parte 2.

2. Ogni prodotto importato in Svizzera dal Regno Unito conformemente al presente articolo deve essere munito del certificato di controllo redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16c e all'allegato 9 parte A dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181). Il certificato di controllo deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.

Art. 3 Importazione e commercializzazione di prodotti biologici dalla Svizzera

1. Il Regno Unito accetta l'importazione nel suo territorio e l'immissione in commercio quali prodotti biologici dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera elencati nell'appendice II, a condizione che tali prodotti siano conformi alla legislazione in materia di prodotti biologici di cui all'appendice IV parte 1.

2. Il presente articolo non impedisce al Regno Unito di esigere che un prodotto importato nel Regno Unito dalla Svizzera in virtù del presente articolo sia munito di un certificato di controllo. Le disposizioni relative alla notifica di cui all'articolo 8 paragrafo 2 del presente Accordo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Regno Unito che stabiliscono tali requisiti.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. Ciascuna Parte dà tempestivamente notifica per scritto all'altra Parte ogni qualvolta vi sia:

a.
un cambiamento relativo agli enti di controllo riconosciuti dalla Parte e al numero di codice di tali enti;
b.
una non conformità significativa alla propria legislazione sulla certificazione biologica.

2. Ai fini del paragrafo 1 lettera b, per «non conformità significativa» si intende ogni non conformità che altera concretamente l'integrità del prodotto biologico che potrebbe essere esportato verso l'altra Parte.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Parte trasmette all'altra Parte un rapporto annuale sull'attuazione e l'applicazione delle proprie misure di controllo biologico durante l'anno precedente.

Art. 5 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici («gruppo di lavoro») istituito a norma dell'articolo 6 paragrafo 7 del presente Accordo procede all'esame di ogni questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna Parte nei settori contemplati nel presente allegato.

Art. 6 Durata e riesame

1. Il presente allegato si applica per un periodo transitorio che scade alla data che si presenta prima tra le seguenti:

a.
la data in cui entra in vigore un accordo di libero scambio modernizzato che sostituisce l'Accordo commerciale e che tratta questioni di cui al presente allegato;
b.
la data in cui entra in vigore un altro accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che tratta questioni di cui al presente allegato e che sostituisce il presente allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, il Comitato misto, su raccomandazione del Gruppo di lavoro, può in qualsiasi momento variare il periodo transitorio e può decidere se il presente allegato debba continuare a essere applicato, con o senza modifiche, per un periodo transitorio alternativo oppure se debba essere sostituito.

3. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare la sua decisione di denunciare o di sospendere l'applicazione del presente allegato. La denuncia o la sospensione ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra parte.

4. Al fine di rafforzare la cooperazione in materia di equivalenza e allo scopo di mantenere e sviluppare le loro strette relazioni commerciali ed economiche, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di una procedura per il riconoscimento dell'equivalenza basata sulle pertinenti disposizioni della legislazione sui prodotti biologici, sulle norme di produzione e sui regimi di controllo. Tale procedura può comprendere, tra l'altro, il processo di consultazione, i requisiti in materia di informazione, le scadenze adeguate e le rispettive responsabilità delle parti importatrici ed esportatrici. Le Parti determinano la forma più appropriata di tale procedura.

Appendice I

Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dal Regno Unito di cui all'articolo 1 lettera a

Categoria di prodotti

Codice

Limitazioni

Prodotti vegetali
non trasformati

A

Animali vivi o prodotti
animali non trasformati

B

Ad eccezione dei conigli e dei relativi prodotti derivati non trasformati

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari

D

Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli.

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali

E

Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura

F

Appendice II

Prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Svizzera di cui all'articolo 1 lettera b

Categoria di prodotti

Codice

Limitazioni

Prodotti vegetali
non trasformati

A

Ad eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione

Animali vivi o prodotti animali non trasformati

B

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari

D

Ad eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione

Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali

E

Ad eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione

Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura

F

Appendice III

Enti di controllo del Regno Unito

1 Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Telefono: 01939 291800

Fax: 01939 291250

E-mail: info@ofgorganic.org

Sito Internet: www.ofgorganic.org

2 Organic Food Federation (GB-ORG-04)

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk

PE37 7XD

Telefono: 01760 720444

Fax: 01760 720790

E-mail: info@orgfoodfed.com

Sito Internet: www.orgfoodfed.com

3 Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05)

Spear House

51 Victoria Street

Bristol

BS1 6AD

Sito Internet: www.soilassociation.org/certification/

Farmers and growers

Telefono: 0117 914 2412

Fax: 0117 314 5046

E-mail: prod.cert@soilassociation.org

Processors

Telefono: 0117 914 2411

Fax: 0117 314 5046

E-mail: proc.cert@soilassociation.org

4 Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06)

Painswick Inn Project

Gloucester Street

Stroud

GL5 1QG

Telefono e fax: 01453 766296

E-mail: certification@biodynamic.org.uk

Sito Internet: www.bdcertification.org.uk

5 Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13)

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2WB

Telefono: 01970 636688

Fax: 01970 624049

E-mail: info@wlbp.co.uk

Sito Internet: www.wlbp.co.uk

6 OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17)

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton

Shrewsbury

Shropshire

SY4 3AG

Telefono: 01939 291800

Fax: 01939 291250

E-mail: certification@sopa.org.uk

Sito Internet: www.ofgorganic.org

7 Irish Organic Association (GB-ORG-07)

Unit 13

Inish Carrig

Golden Island

Athlone

Co. Westmeath

Republic of Ireland

Telephone: (+353) 090 643 3680

Fax: (+353) 090 644 9005

Email: info@irishoa.ie

Website: www.irishorganicassociation.ie

8 Organic Trust Limited (GB-ORG-09)

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Republic of Ireland

Telephone: 00 353 185 30271

Fax: 00 353 185 30271

Email: organics@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

Appendice IV

Legislazione rilevante sull'agricoltura biologica

Parte 1

Ordinanza del 22 settembre 199726 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Ordinanza del DEFR del 22 settembre 199727 sull'agricoltura biologica, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Parte 2

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, in vigore immediatamente prima che gli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea cessino di essere applicabili al Regno Unito.

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, nella misura in cui si applica al Regno Unito rispetto all'Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord relativo all'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Allegato 5

Modifiche allo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze

Ai fini del presente Accordo, lo Scambio di lettere relativo al Sistema generalizzato di preferenze (SPG)28 incorporato è modificato come segue:

1. al paragrafo 1, «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia» è sostituito con «disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP, del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia»;

2. il paragrafo 2 è sostituito da:

«2. Il Regno Unito e la Svizzera riconoscono che i materiali originari del Regno Unito, dell'UE, della Svizzera o della Norvegia (ai sensi delle rispettive norme di origine del SGP) che sono stati sottoposti a lavorazione e incorporati in un prodotto originario di un Paese beneficiario del regime SGP vengono a essere considerati originari di quel Paese beneficiario.

Le autorità doganali del Regno Unito e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per i materiali di cui al primo comma. Le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutandis.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 1-24 del sistema armonizzato.»

Allegato 6

Modifiche all'Accordo antifrode

Ai fini del presente Accordo, l'Accordo antifrode29 incorporato è modificato come segue:

1. nell'articolo 39 paragrafo 3 «almeno una volta all'anno» non è incorporato;

2. nell'articolo 46 «almeno 6 mesi dopo la data della sua firma» è sostituito con «dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e ai reati già previsti dall'Accordo antifrode»;

3. l'articolo 47 non è incorporato;

4. la seguente Dichiarazione comune e il seguente Processo verbale approvato delle Parti dell'Accordo antifrode si applicano alle Parti con gli stessi effetti giuridici, mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni del presente Strumento:

(a)
Dichiarazione comune relativa al riciclaggio, e
(b)
Processo verbale approvato dei negoziati sull'Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («Processo verbale approvato»);

5. all'articolo 25 paragrafo 2 e All'articolo 43 del Processo verbale approvato non si applicano.

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine

Oltre al Protocollo n. 3 dell'Accordo commerciale incorporato, come stabilito nell'appendice dell'allegato 1 all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito sottoscritto in data odierna, la Svizzera e il Regno Unito hanno adottato la seguente dichiarazione:

Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine

1. Prima dell'avvio dei negoziati commerciali tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti all'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito riconoscono che un approccio trilaterale in materia di norme di origine che consenta di coinvolgere l'Unione europea è l'esito auspicabile per gli accordi commerciali tra le Parti e l'Unione europea. Tale approccio permetterebbe di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il riconoscimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario delle due Parti e dell'Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea.

2. A tale riguardo, i Governi delle Parti riconoscono che ogni accordo bilaterale tra le Parti rappresenta un primo passo per raggiungere l'esito auspicato. Qualora si dovesse arrivare a un accordo tra il Regno Unito e l'Unione europea, i Governi delle Parti riconoscono l'urgenza di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio integrato al fine di replicare un approccio trilaterale in materia di norme di origine in cui sia coinvolta anche l'Unione europea.

3. I Governi delle Parti riconoscono inoltre la necessità di adottare misure che consentano di emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio al fine di dare atto dell'esito del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, laddove queste siano concordate con le altre Parti alla Convenzione.

4. Quanto ai paragrafi 1 e 3 le misure necessarie saranno adottate in conformità con le procedure del Comitato misto di cui al Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato.

5. La presente Dichiarazione comune entra in vigore all'atto della firma e vi resterà finché non vi verrà posta fine da uno dei due Governi.

La presente Dichiarazione rappresenta quanto concordato dal Consiglio federale svizzero e dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito agli oggetti che vi sono trattati.

Fatto a Berna l'11 febbraio 2019 in due esemplari, in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Guy Parmelin

Per il
Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Liam Fox

Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente l'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Stefan Flückiger

Berna, 8 luglio 2019

Signora Jane Owen

Ambasciatrice
di S.M. Ambasciata Britannica

Thunstrasse 50

3005 Berna

Signora Ambasciatrice,

Le comunico di avere ricevuto la Sua lettera del 1° luglio 2019 relativa all'applicazione dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del seguente tenore:

Signor Ambasciatore,

Mi pregio fare riferimento all'Accordo commerciale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera («Accordo») e alle discussioni intrattenute dai nostri rispettivi Governi per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia («Aree delle Basi Sovrane»). All'articolo 4 lettera (c) dell'Accordo, relativo al suo campo di applicazione territoriale, vengono menzionate le Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio inoltre fare riferimento al Trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, fatto a Nicosia il 16 agosto 1960, e allo scambio di note (con dichiarazione) tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Cipro sull'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane di cui all'articolo I di detto Trattato («scambio di note del 1960»). Nella sezione 1 parte 1 dell'allegato F del Trattato, il Regno Unito e la Repubblica di Cipro riconoscono che l'istituzione di barriere doganali ai confini tra le Aree delle Basi Sovrane e il territorio della Repubblica di Cipro dovrebbe essere evitata e convengono di istituire appositi accordi doganali. Inoltre, nella dichiarazione allegata allo scambio di note del 1960 riguardante l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane («dichiarazione»), il Regno Unito dichiara la sua intenzione, tra l'altro, di non creare uffici doganali o altre barriere di frontiera tra le Aree delle Basi Sovrane e la Repubblica di Cipro e di non istituire porti marittimi o aeroporti commerciali o civili.

Il Governo del Regno Unito resta impegnato a rispettare gli accordi di cui sopra per quanto riguarda l'amministrazione delle Aree delle Basi Sovrane.

Mi pregio pertanto proporre che, alla luce di tali accordi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera non applichino l'Accordo alle Aree delle Basi Sovrane.

Se la Confederazione Svizzera dovesse accettare la suddetta proposta, propongo che la presente lettera, insieme alla risposta della Svizzera, costituisca un accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.»

Ho l'onore di confermarle che la suddetta proposta è accettabile per la Confederazione Svizzera e che la Sua lettera, insieme alla presente risposta, costituirà un accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sarà applicato in via provvisoria o entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo.

Voglia gradire, Signora Ambasciatrice,
l'espressione della mia alta considerazione.

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Stefan Flückiger
Ambasciatore
Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali