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0.810.1

1ru Traduzione

Costituzione
dell'Organizzazione mondiale della Sanità

Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946
Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 19462
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947
Entrata in vigore il 7 aprile 1948

(Stato 6 luglio 2020)

1 RU 1948 976; BBl 1946 III 703 ediz. ted., FF 1946 III 675 ediz. franc.

2 Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU 1948 975)

Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano,

conformemente alla Carta delle Nazioni Unite3, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:

La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d'infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale.

La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti.

La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti.

Lo sviluppo sano del fanciullo è d'importanza fondamentale; l'attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.

Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.

Un'opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d'importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.

I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.

Riconoscendo questi principi, ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti,

accettano la presente costituzione ed istituiscono con ciò l'Organizzazione mondiale della sanità, come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.

Capo I Del Fine

Art. 1

Il fine dell'Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.

Capo II Delle Funzioni

Art. 2

L'Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:

a)
Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale;
b)
Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero entrare in linea di conto;
c)
Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
d)
Fornisce l'assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l'aiuto necessario, se i governi lo domandano oppure se l'accettano;
e)
Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei territori sotto tutela;
f)
Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari, compresi i servizi d'epidemiologia e di statistica;
g)
Stimola e promuove lo sviluppo dell'azione intesa alla soppressione delle malattie epidemiche, endemiche ed altre;
h)
Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l'adozione delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
i)
Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento dell'alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle istallazioni sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di risposo, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori dell'igiene dell'ambiente;
j)
Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono al progresso sanitario;
k)
Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti all'Organizzazione e sono conformi al suo fine;
l)
Promuove lo sviluppo dell'azione in favore della sanità e del benessere della madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione;
m)
Favorisce ogni attività nel campo dell'igiene mentale, specialmente le attività che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
n)
Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
o)
Favorisce il miglioramento delle norme d'insegnamento e della formazione nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
p)
Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la tecnica amministrativa e sociale concernente l'igiene pubblica e le cure mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza sociale;
q)
Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
r)
Favorisce la formazione, tra i popoli, di un'opinione pubblica illuminata su tutti i problemi della sanità;
s)
Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d'igiene pubblica;
t)
Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
u)
Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l'adozione di norme internazionali concernenti gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
v)
In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine assegnato all'Organizzazione.

Capo III Dei membri e membri associati

Art. 3

Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione.

Art. 4

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali.

Art. 5

Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali, a condizione che la loro firma o la loro accettazione sia divenuta definitiva all'apertura della prima sessione dell'Assemblea della sanità.

Art. 6

Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di divenire membri ed essere ammessi come tali, se la loro domanda è approvata alla maggioranza semplice dall'Assemblea della sanità.

Art. 7

Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l'Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l'Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed i servizi di cui lo Stato Membro fruisce. L'Assemblea della sanità può ristabilire i privilegi che si riferiscono al diritto di voto e questi servizi.

Art. 8

Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall'Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi territori o gruppi di territori dallo Stato Membro o da un'altra autorità responsabile della direzione delle loro relazioni internazionali. I rappresentanti dei membri associati all'Assemblea della sanità dovrebbero essere qualificati per competenza tecnica nel campo sanitario ed essere scelti tra la popolazione indigena.

La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri associati saranno determinati dall'Assemblea della sanità.

Capo IV Degli organi

Art. 9

L'attività dell'Organizzazione è esercitata:

a)
Dall'Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea della sanità);
b)
Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
c)
Dal Segretariato.

Capo V Dell'Assemblea mondiale della sanità

Art. 10

L'Assemblea della sanità è formata dai delegati degli Stati Membri.

Art. 11

Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev'essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l'amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.

Art. 12

I delegati possono essere accompagnati da supplenti e consiglieri.

Art. 13

L'Assemblea della sanità si riunisce in sessione ordinaria annuale e, quando le circostanze lo esigono, in sessioni straordinarie. Le sessioni straordinarie sono convocate su domanda del Consiglio o della maggioranza degli Stati Membri.

Art. 14

L'Assemblea della sanità sceglie, durante ogni sessione annuale, il paese o la regione, dove terrà la prossima sessione annuale; il luogo è fissato ulteriormente dal Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo di convocazione d'ogni sessione straordinaria.

Art. 15

Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato il Segretario generale delle Nazioni Unite, la data d'ogni sessione annuale e di ogni sessione straordinaria.

Art. 16

L'Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell'ufficio all'inizio d'ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all'elezione dei loro successori.

Art. 17

L'Assemblea della sanità emana il proprio regolamento interno.

Art. 18

Le funzioni dell'Assemblea della sanità sono le seguenti:

a)
Stabilire la politica dell'Organizzazione;
b)
Eleggere gli Stati chiamati a designare un rappresentante nel Consiglio;
c)
Nominare il Direttore generale;
d)
Esaminare ed approvare i rapporti e l'attività del Consiglio e del Direttore generale, dare al Consiglio istruzioni nelle materie, dove determinate misure, determinati studi e ricerche, come pure la presentazione di rapporti apparissero desiderabili;
c)
Istituire le commissioni necessarie alle attività dell'Organizzazione;
f)
Controllare la politica finanziaria dell'Organizzazione, esaminare ed approvare il suo bilancio di previsione;
g)
Dare istruzioni al Consiglio ed al Direttore generale, affinché richiami l'attenzione degli Stati Membri e delle organizzazioni internazionali, governamentali o non governamentali, su qualsiasi questione sanitaria che l'Assemblea della sanità ritenga utile;
h)
Invitare tutte le organizzazioni internazionali o nazionali, governamentali o non governamentali, con responsabilità affini a quelle dell'Organizzazione, a nominare rappresentanti, i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alle sue sessioni o a quelle delle commissioni, ed alle conferenze da essa riunite, alle condizioni prescritte dall'Assemblea della sanità; tuttavia, se si tratta d'organizzazioni nazionali, gli inviti potranno essere spediti solo con il consenso del governo interessato;
i)
Studiare le raccomandazioni concernenti la sanità, fatte dall'Assemblea generale, dal Consiglio economico e sociale, dai Consigli di sicurezza o di tutela delle Nazioni Unite, e fare loro rapporto sulle misure prese dall'Organizzazione, in esecuzione di tali raccomandazioni;
j)
Fare rapporto al Consiglio economico e sociale, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite;
k)
Promuovere o dirigere tutti i lavori di ricerca nel campo sanitario, servendosi del personale dell'Organizzazione, fondando istituzioni proprie, o cooperando con istituzioni ufficiali o non ufficiali degli Stati Membri, con il consenso del loro governo;
l)
Fondare altre istituzioni ritenute utili;
m)
Prendere qualsiasi altra misura atta a favorire il raggiungimento del fine dell'Organizzazione.
Art. 19

L'Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell'Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.

Art. 20

Ogni Stato Membro s'impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi dall'approvazione d'una convenzione o di un accordo da parte dell'Assemblea della sanità, le misure relative all'accettazione di tale convenzione od accordo. Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se non accetta la convenzione o l'accordo nel termine prescritto, una dichiarazione motivata della mancata accettazione. In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.

Art. 21

L'Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:

a)
Le misure sanitarie e di quarantena o qualsiasi altro provvedimento, destinati ad impedire la propagazione delle malattie da un paese all'altro;
b)
La nomenclatura delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d'igiene pubblica;
c)
La designazione uniforme dei metodi di diagnosi valevoli nel campo internazionale;
d)
Le norme relative alla conformità, alla purezza ed all'attività dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale;
e)
Le condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale.
Art. 224

I regolamenti emanati in esecuzione dell'articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell'Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo quegli Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.

4 Il termine previsto da detto art. per presentare le dichiarazioni di non accettazione o delle riserve è di sei mesi a contare dalla data di notificazione, da parte del Direttore generale, dell'approvazione del presente Regolamento addizionale da parte dell'Assemblea mondiale della Sanità (art. II del Reg. addizionale che modifica il Reg. sanitario internazionale - RU 1982 1739).

Art. 23

L'Assemblea della sanità è autorizzata a fare raccomandazioni agli Stati Membri in qualsiasi materia di competenza dell'Organizzazione.

Capo VI Del Consiglio esecutivo

Art. 245

Il Consiglio è composto di trentaquattro persone designate da altrettanti Stati Membri. L'Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, restando inteso che almeno tre di questi Membri devono essere scelti fra ognuna delle organizzazioni regionali designate in applicazione dell'articolo 44. Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona tecnicamente qualificata nel settore della sanità che potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.

5 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU 2006 829).

Art. 256

I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia tra i Membri eletti durante la prima sessione dell'Assemblea della sanità che seguirà l'entrata in vigore dell'emendamento della presente costituzione che porta il numero dei Membri del Consiglio da trentadue a trentaquattro, il mandato del Membro supplementare eletto sarà, ove occorra, proporzionalmente ridotto per agevolare l'elezione annua di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale.

6 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU 2006 829).

Art. 26

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e fissa il luogo di ogni riunione.

Art. 27

Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed emana il proprio regolamento interno.

Art. 28

Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:

a)
Applicare le decisioni e le direttive dell'Assemblea della sanità;
b)
Agire come organo esecutivo dell'Assemblea della sanità;
c)
Esercitare ogni altra funzione che gli è affidata dall'Assemblea della sanità;
d)
Dare parere all'Assemblea della sanità in merito alle questioni che quest'organismo può sottoporgli, ed a quelle che sono deferite all'Organizzazione da convenzioni, accordi e regolamenti;
e)
Sottoporre all'Assemblea della sanità, mediante iniziativa propria, raccomandazioni o proposte;
f)
Preparare gli ordini del giorno per le riunioni dell'Assemblea della sanità;
g)
Sottoporre all'Assemblea della sanità, per esame ed approvazione, un programma generale di lavoro che abbracci un periodo determinato;
h)
Studiare tutti i problemi di sua competenza;
i)
Prendere, nei limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, qualsiasi misura di carattere urgente, in caso di eventi che esigono un'azione immediata.

In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all'esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d'una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.

Art. 29

Il Consiglio esercita, in nome di tutta l'Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.

Capo VII Del Segretariato

Art. 30

Il Segretariato comprende il Direttore generale ed il personale tecnico ed amministrativo necessario all'Organizzazione.

Art. 31

Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l'Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all'autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione.

Art. 32

Il Direttore generale è di diritto Segretario dell'Assemblea della sanità, del Consiglio, di tutte le commissioni e di tutti i comitati della Organizzazione, come pure delle conferenze da essa convocate. Egli può delegare queste funzioni.

Art. 33

Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l'esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell'Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d'attività.

Art. 347

Il Direttore generale deve preparare e sottoporre al Consiglio i rapporti finanziari ed il bilancio di previsione dell'Organizzazione.

7 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).

Art. 35

Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale8 stabilito dall'Assemblea della sanità. Il criterio principale per la scelta del personale dev'essere la cura di garantire nella maggior misura possibile l'efficacia, l'integrità ed il carattere internazionale del Segretariato. Si terrà parimente conto dell'importanza di una scelta sulla più vasta base geografica possibile.

8 Non pubblicato nella RU.

Art. 36

Le condizioni di servizio del personale dell'Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.

Art. 37

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell'Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

Capo VIII Delle commissioni

Art. 38

Il Consiglio istituisce le commissioni che possono essere prescritte dall'Assemblea della sanità; esso può, su iniziativa propria o su proposta del Direttore generale, istituire qualsiasi altra commissione, desiderabile pel raggiungimento dei fini propri dell'Organizzazione.

Art. 39

Il Consiglio esamina, di tempo in tempo, ed almeno una volta all'anno, la necessità di mantenere le singole commissioni.

Art. 40

Il Consiglio può istituire commissioni congiunte o miste facendo capo ad altre organizzazioni, o farvi partecipare l'Organizzazione; esso può provvedere a far rappresentare l'Organizzazione nelle commissioni istituite da altri organismi.

Capo IX Delle conferenze

Art. 41

L'Assemblea della sanità od il Consiglio possono convocare conferenze locali, generali, tecniche od altre di carattere speciale per lo studio di problemi di competenza dell'Organizzazione, provvedere alla rappresentanza a queste conferenze di organizzazioni internazionali e, con il consenso dei governi interessati, d'organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali. Le modalità della rappresentanza sono fissate dall'Assemblea sanitaria o dal Consiglio.

Art. 42

Il Consiglio provvede alla rappresentanza dell'Organizzazione nelle conferenze che, secondo il suo parere, possono interessarla.

Capo X Della sede

Art. 43

La sede dell'Organizzazione sarà fissata dall'Assemblea della sanità, dopo aver consultato le Nazioni Unite.

Capo XI Degli accordi regionali

Art. 44

a) L'Assemblea della sanità determina di volta in volta le regioni geografiche, nelle quali appare desiderabile l'istituzione di un'organizzazione regionale.

b) L'Assemblea della sanità può, con il consenso della maggioranza degli Stati Membri di ogni regione così determinata, stabilire una organizzazione regionale che soddisfi ai bisogni particolari di questa regione. In ogni regione può esistere una sola organizzazione regionale.

Art. 45

Ogni organizzazione regionale è parte costituiva dell'Organizzazione, conformemente alla presente costituzione.

Art. 46

Ogni organizzazione regionale comprende un comitato regionale ed un ufficio regionale.

Art. 47

I comitati regionali sono composti di rappresentanti degli Stati Membri e di membri associati della regione considerata. I territori o gruppi di territori d'una regione, che non sono responsabili della direzione delle loro relazioni internazionali e non sono membri associati, hanno il diritto d'essere rappresentati a questi comitati regionali e di parteciparvi. La natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi di questi territori o gruppi di territori nei comitati regionali saranno fissati dall'Assemblea della sanità, d'accordo con lo Stato Membro, o con un'altra autorità, responsabili della direzione delle relazioni internazionali di questi territori e con gli Stati Membri della regione.

Art. 48

I comitati regionali si riuniscono ogni qual volta sia necessario, e fissano il luogo, dove è convocata ogni seduta.

Art. 49

I comitati regionali stabiliscono il loro proprio regolamento.

Art. 50

Le funzioni del comitato regionale sono le seguenti:

a)
Formulare le direttive concernenti questioni di carattere esclusivamente regionale;
b)
Controllare l'attività dell'ufficio regionale;
c)
Proporre all'ufficio regionale la riunione di conferenze tecniche, come pure ogni lavoro o ricerca accessori, concernenti i problemi sanitari suscettibili, secondo il parere del comitato regionale, di conseguire lo scopo perseguito dall'Organizzazione nella regione;
d)
Cooperare con i rispettivi comitati regionali delle Nazioni Unite e con quelli di altre istituzioni, speciali, come pure con altre organizzazioni internazionali regionali, che abbiano interessi comuni con l'Organizzazione;
e)
Dare all'Organizzazione, per mezzo del Direttore generale, il proprio parere su questioni sanitarie internazionali d'importanza più che regionale;
f)
Raccomandare la concessione di crediti regionali supplementari da parte dei governi delle rispettive regioni, se la parte del preventivo centrale dell'Organizzazione, accordata a questa regione, è insufficiente per l'esercizio delle funzioni regionali;
g)
Tutte le altre funzioni che possono essere delegate al Comitato regionale dall'Assemblea della sanità, dal Consiglio o dal Direttore generale.
Art. 51

L'ufficio regionale, sottoposto all'autorità generale del Direttore generale dell'Organizzazione, è l'organo amministrativo del comitato regionale. Esso deve, inoltre, eseguire, entro i limiti della regione, le decisioni dell'Assemblea della sanità e del Consiglio.

Art. 52

Capo dell'ufficio regionale è il Direttore regionale, nominato dal Consiglio, d'accordo con il comitato regionale.

Art. 53

Il personale dell'ufficio regionale è nominato conformemente alle norme che saranno fissate mediante un accordo tra il Direttore generale ed il Direttore regionale.

Art. 54

L'Organizzazione sanitaria panamericana, rappresentata dall'Ufficio sanitario panamericano e dalle Conferenze panamericane della sanità, e tutte le altre organizzazioni regionali intergovernamentali della sanità, esistenti prima della firma della presente Costituzione, saranno incorporate, a suo tempo, nell'Organizzazione. Quest'incorporazione sarà fatta il più presto possibile mediante azione comune, basata sul mutuo consenso delle autorità competenti, espresso dalle organizzazioni interessate.

Capo XII Del bilancio di previsione e delle spese

Art. 559

Il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione dell'Organizzazione. Il Consiglio esamina il bilancio di previsione e lo sottopone all'Assemblea della sanità, aggiungendo le raccomandazioni che ritiene opportune.

9 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).

Art. 56

Riservati eventuali accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Assemblea della sanità esamina ed approva il bilancio di previsione ed eseguisce la ripartizione delle spese tra gli Stati Membri conformemente al piano che essa stabilirà

Art. 57

L'Assemblea della sanità o, in suo nome, il Consiglio sono autorizzati ad accettare e ad amministrare donazioni e legati fatti all'Organizzazione, purché le condizioni poste a queste donazioni o legati paiano accettabili all'Assemblea della sanità od al Consiglio e corrispondano ai fini ed alla politica dell'Organizzazione.

Art. 58

Sarà istituito un fondo speciale per l'intervento in casi d'urgenza e d'imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.

Capo XIII Del voto

Art. 59

Ogni Stato Membro ha diritto ad un voto nell'Assemblea della sanità.

Art. 60

a) Le decisioni dell'Assemblea della sanità concernenti questioni importanti sono approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti degli Stati Membri presenti e votanti.

Queste questioni concernono: l'accettazione di convenzioni o di accordi; l'approvazione d'accordi che vincolano l'Organizzazione alle Nazioni Unite, alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, in applicazione degli articoli 69, 70 e 72; le modificazioni della presente costituzione.

b) Le decisioni concernenti altre questioni, compresa la fissazione di ulteriori categorie di questioni che devono essere decise alla maggioranza dei due terzi, sono approvate dalla maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti.

c) La votazione, nel Consiglio e nelle commissioni dell'Organizzazione, su questioni analoghe, sarà fatta conformemente alle disposizioni dei capoversi a) e b) del presente articolo.

Capo XIV Dei rapporti presentati dagli stati

Art. 61

Ogni Stato Membro presenta annualmente all'Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

Art. 62

Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per l'esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall'Organizzazione e per l'osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.

Art. 63

Ogni Stato Membro comunica senza indugio all'Organizzazione le leggi, i regolamenti, i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati nello Stato.

Art. 64

Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall'Assemblea della sanità.

Art. 65

Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

Capo XV Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 66

L'Organizzazione gode, sul territorio d'ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 67

a) L'Organizzazione gode sul territorio d'ogni Stato Membro dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.

b) I rappresentanti degli Stati Membri, le persone chiamate a fare parte del Consiglio ed il personale tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentisi all'Organizzazione.

Art. 68

Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall'Organizzazione, d'accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.

Capo XVI Delle relazioni con altre organizzazioni

Art. 69

L'Organizzazione è vincolata alle Nazioni Unite come una delle istituzioni speciali previste all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. L'accordo o gli accordi che stabiliscono le relazioni dell'Organizzazione con le Nazioni Unite devono essere approvati alla maggioranza dei voti dei due terzi dell'Assemblea della sanità.

Art. 70

L'Organizzazione deve stabilire relazioni effettive e collaborare strettamente con altre organizzazioni intergovernamentali, per quanto ciò sia desiderabile. Qualsiasi accordo ufficiale concluso con queste organizzazioni dev'essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità.

Art. 71

L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non governamentali, e, con l'approvazione del governo interessato, con organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali.

Art. 72

Riservata l'approvazione dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità, l'Organizzazione può assumere le funzioni, le risorse e gli obblighi di altre organizzazioni od istituzioni internazionali, se i loro scopi e la loro attività sono di competenza dell'Organizzazione, e se questa ne è incaricata, conformemente ad una convenzione internazionale oppure ad un accordo, accettabili per le due parti e conclusi tra autorità competenti delle rispettive organizzazioni.

Capo XVII Degli emendamenti

Art. 73

Il testo degli emendamenti della presente Costituzione dev'essere comunicato dal Direttore generale agli Stati Membri almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea della sanità.

Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati Membri, quando sono approvati dai due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità e ratificati dai due terzi degli Stati Membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Capo XVIII Dell'interpretazione

Art. 74

I testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo della presente costituzione sono considerati come egualmente autentici.

Art. 75

Qualsiasi questione o controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente costituzione, non regolata mediante trattative o dall'Assemblea della sanità, dev'essere sottoposta dalle Parti alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte10, a meno che le Parti non s'accordino circa un'altra soluzione.

Art. 76

Con l'autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o con l'autorizzazione fondata su accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Organizzazione può domandare il parere della Corte internazionale di giustizia su qualsiasi eventuale questione giuridica di competenza dell'Organizzazione.

Art. 77

Il Direttore generale può rappresentare davanti alla Corte l'Organizzazione in qualsiasi procedura concernente siffatte richieste di parere.

Egli deve prendere le disposizioni necessarie per sottoporre la questione alla Corte; in esse sono comprese quelle necessarie all'esposizione degli argomenti a sostegno delle differenti opinioni espresse in merito.

Capo XIX Entrata in vigore

Art. 78

Salve le disposizioni del Capo III, la presente costituzione resta aperta alla firma ed all'accettazione di tutti gli Stati.

Art. 79

a) Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:

I.
Firma, senza riserva d'approvazione;
II.
Firma con riserva d'approvazione e consecutiva accettazione;
III.
Accettazione pura e semplice.

b) L'accettazione è effettiva con il deposito d'un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 80

La presente costituzione entrerà in vigore, quando l'avranno accettata 26 Stati Membri delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79.

Art. 81

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretariato generale delle Nazioni Unite registrerà questa costituzione, quando sarà stata firmata senza riserva d'approvazione da uno Stato, oppure dopo il deposito del primo documento di accettazione.

Art. 82

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell'accettazione da parte di altri Stati.

Firme

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente costituzione.

Fatto nella città di Nuova York, il ventidue luglio 1946, in un unico esemplare steso in inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo; ogni testo è considerato come egualmente autentico.

I testi originali saranno depositati negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite consegnerà copie certificate conformi ad ogni governo rappresentato alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 6 luglio 202011

11 RU 1970 1079, 1972 2456, 1975 1499, 1977 622, 1981 88, 1983 1340, 1984 613, 1985 1646, 1996 733, 2006 829, 2009 3719, 2014 1197, 2020 3489. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 aprile

1948

19 aprile

1948

Albania

26 maggio

1947

7 aprile

1948

Algeria

8 novembre

1962

8 novembre

1962

Andorra

15 gennaio

1997

15 gennaio

1997

Angola

15 maggio

1976

15 maggio

1976

Antigua e Barbuda

12 marzo

1984

12 marzo

1984

Arabia Saudita

26 maggio

1947

7 aprile

1948

Argentina

22 ottobre

1948

22 ottobre

1948

Armenia

4 maggio

1992

4 maggio

1992

Australia

2 febbraio

1948

7 aprile

1948

Austria

30 giugno

1947

7 aprile

1948

Azerbaigian

2 ottobre

1992

2 ottobre

1992

Bahamas

1° aprile

1974

1° aprile

1974

Bahrein

2 novembre

1971

2 novembre

1971

Bangladesh

19 maggio

1972

19 maggio

1972

Barbados

25 aprile

1967

25 aprile

1967

Belarus

7 aprile

1948

7 aprile

1948

Belgio

25 giugno

1948

25 giugno

1948

Belize

23 agosto

1990

23 agosto

1990

Benin

20 settembre

1960

20 settembre

1960

Bhutan

8 marzo

1982

8 marzo

1982

Bolivia

23 dicembre

1949

23 dicembre

1949

Bosnia e Erzegovina

10 settembre

1992

10 settembre

1992

Botswana

26 febbraio

1975

26 febbraio

1975

Brasile

2 giugno

1948

2 giugno

1948

Brunei

25 marzo

1985

25 marzo

1985

Bulgaria

9 giugno

1948

9 giugno

1948

Burkina Faso

4 ottobre

1960

4 ottobre

1960

Burundi

22 ottobre

1962

22 ottobre

1962

Cambogia

17 maggio

1950

17 maggio

1950

Camerun

6 maggio

1960

6 maggio

1960

Canada

29 agosto

1946

7 aprile

1948

Capo Verde

5 gennaio

1976

5 gennaio

1976

Ceca, Repubblica

22 gennaio

1993

22 gennaio

1993

Ciad

1° gennaio

1961

1° gennaio

1961

Cile

15 ottobre

1948

15 ottobre

1948

Cina

22 luglio

1946 F

7 aprile

1948

Cipro

16 gennaio

1961

16 gennaio

1961

Colombia

14 maggio

1959

14 maggio

1959

Comore

9 dicembre

1975

9 dicembre

1975

Congo (Brazzaville)

26 ottobre

1960

26 ottobre

1960

Congo (Kinshasa)

24 febbraio

1961

24 febbraio

1961

Corea (Nord)

19 maggio

1973

19 maggio

1973

Corea (Sud)

17 agosto

1949

17 agosto

1949

Costa Rica

17 marzo

1949

17 marzo

1949

Côte d'Ivoire

28 ottobre

1960

28 ottobre

1960

Croazia

11 giugno

1992

11 giugno

1992

Cuba

9 maggio

1950

9 maggio

1950

Danimarca

19 aprile

1948

19 aprile

1948

Dominica

13 agosto

1981

13 agosto

1981

Dominicana, Repubblica

21 giugno

1948

21 giugno

1948

Ecuador

1° marzo

1949

1° marzo

1949

Egitto

16 dicembre

1947

16 dicembre

1947

El Salvador

22 giugno

1948

22 giugno

1948

Emirati Arabi Uniti

30 marzo

1972

30 marzo

1972

Eritrea

24 luglio

1993

24 luglio

1993

Estonia

31 marzo

1993

31 marzo

1993

Eswatini

16 aprile

1973

16 aprile

1973

Etiopia

11 aprile

1947

7 aprile

1948

Figi

1° gennaio

1972

1° gennaio

1972

Filippine

9 luglio

1948

9 luglio

1948

Finlandia

7 ottobre

1947

7 aprile

1948

Francia

16 giugno

1948

16 giugno

1948

Gabon

21 novembre

1960

21 novembre

1960

Gambia

26 aprile

1971

26 aprile

1971

Georgia

26 maggio

1992

26 maggio

1992

Germania

29 maggio

1951

29 maggio

1951

Ghana

8 aprile

1957

8 aprile

1957

Giamaica

21 marzo

1963

21 marzo

1963

Giappone

16 maggio

1951

16 maggio

1951

Gibuti

10 marzo

1978

10 marzo

1978

Giordania

7 aprile

1947

7 aprile

1948

Grecia

12 marzo

1948

7 aprile

1948

Grenada

4 dicembre

1974

4 dicembre

1974

Guatemala

26 agosto

1949

26 agosto

1949

Guinea

19 maggio

1959

19 maggio

1959

Guinea equatoriale

5 maggio

1980

5 maggio

1980

Guinea-Bissau

29 luglio

1974

29 luglio

1974

Guyana

27 settembre

1966

27 settembre

1966

Haiti

12 agosto

1947

7 aprile

1948

Honduras

8 aprile

1949

8 aprile

1949

India

12 gennaio

1948

7 aprile

1948

Indonesia

23 maggio

1950

23 maggio

1950

Iran

23 novembre

1946

7 aprile

1948

Iraq

23 settembre

1947

7 aprile

1948

Irlanda

20 ottobre

1947

7 aprile

1948

Islanda

17 giugno

1948

17 giugno

1948

Isole Cook

9 maggio

1984

9 maggio

1984

Isole Marshall

5 giugno

1991

5 giugno

1991

Israele

21 giugno

1949

21 giugno

1949

Italia

11 aprile

1947

7 aprile

1948

Kazakstan

19 agosto

1992

19 agosto

1992

Kenya

27 gennaio

1964

27 gennaio

1964

Kirghizistan

29 aprile

1992

29 aprile

1992

Kiribati

26 luglio

1984

26 luglio

1984

Kuwait

9 maggio

1960

9 maggio

1960

Laos

17 maggio

1950

17 maggio

1950

Lesotho

7 luglio

1967

7 luglio

1967

Lettonia

4 dicembre

1991

4 dicembre

1991

Libano

19 gennaio

1949

19 gennaio

1949

Liberia

14 marzo

1947

7 aprile

1948

Libia

16 maggio

1952

16 maggio

1952

Lituania

25 novembre

1991

25 novembre

1991

Lussemburgo

3 giugno

1949

3 giugno

1949

Macedonia del Nord

22 aprile

1993

22 aprile

1993

Madagascar

16 gennaio

1961

16 gennaio

1961

Malawi

9 aprile

1965

9 aprile

1965

Malaysia

24 aprile

1958

24 aprile

1958

Maldive

5 novembre

1965

5 novembre

1965

Mali

17 ottobre

1960

17 ottobre

1960

Malta

1° febbraio

1965

1° febbraio

1965

Marocco

14 maggio

1956

14 maggio

1956

Mauritania

7 marzo

1961

7 marzo

1961

Maurizio

9 dicembre

1968

9 dicembre

1968

Messico

7 aprile

1948

7 aprile

1948

Micronesia

14 agosto

1991

14 agosto

1991

Moldova

4 maggio

1992

4 maggio

1992

Monaco

8 luglio

1948

8 luglio

1948

Mongolia

18 aprile

1962

18 aprile

1962

Montenegro

29 agosto

2006

29 agosto

2006

Mozambico

11 settembre

1975

11 settembre

1975

Myanmar

1° luglio

1948

1° luglio

1948

Namibia

23 aprile

1990

23 aprile

1990

Nauru

9 maggio

1994

9 maggio

1994

Nepal

2 settembre

1953

2 settembre

1953

Nicaragua

24 aprile

1950

24 aprile

1950

Niger

5 ottobre

1960

5 ottobre

1960

Nigeria

25 novembre

1960

25 novembre

1960

Niue

5 maggio

1994

5 maggio

1994

Norvegia

18 agosto

1947

7 aprile

1948

Nuova Zelanda

10 dicembre

1946

7 aprile

1948

Oman

28 maggio

1971

28 maggio

1971

Paesi Bassi

25 aprile

1947

7 aprile

1948

Pakistan

23 giugno

1948

23 giugno

1948

Palau

9 marzo

1995

9 marzo

1995

Panama

20 febbraio

1951

20 febbraio

1951

Papua Nuova Guinea

29 aprile

1976

29 aprile

1976

Paraguay

4 gennaio

1949

4 gennaio

1949

Perù

11 novembre

1949

11 novembre

1949

Polonia

6 maggio

1948

6 maggio

1948

Portogallo

13 febbraio

1948

7 aprile

1948

Qatar

11 maggio

1972

11 maggio

1972

Regno Unito

22 luglio

1946 F

7 aprile

1948

Rep. Centrafricana

20 settembre

1960

20 settembre

1960

Romania

8 giugno

1948

8 giugno

1948

Ruanda

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Russia

24 marzo

1948

7 aprile

1948

Saint Kitts e Nevis

3 dicembre

1984

3 dicembre

1984

Saint Lucia

11 novembre

1980

11 novembre

1980

Saint Vincent e Grenadine

1° settembre

1983

1° settembre

1983

Salomone, Isole

4 aprile

1983

4 aprile

1983

Samoa

16 maggio

1962

16 maggio

1962

San Marino

12 maggio

1980

12 maggio

1980

São Tomé e Príncipe

23 marzo

1976

23 marzo

1976

Seicelle

11 settembre

1979

11 settembre

1979

Senegal

31 ottobre

1960

31 ottobre

1960

Serbia

28 novembre

2000

28 novembre

2000

Sierra Leone

20 ottobre

1961

20 ottobre

1961

Singapore

25 febbraio

1966

25 febbraio

1966

Siria

18 dicembre

1946

7 aprile

1948

Slovacchia

4 febbraio

1993

4 febbraio

1993

Slovenia

7 maggio

1992

7 maggio

1992

Somalia

26 gennaio

1961

26 gennaio

1961

Spagna

28 maggio

1951

28 maggio

1951

Sri Lanka

7 luglio

1948

7 luglio

1948

Sudafrica

7 agosto

1947

7 aprile

1948

Sudan

14 maggio

1956

14 maggio

1956

Sudan del Sud

27 settembre

2011

27 settembre

2011

Suriname

25 marzo

1976

25 marzo

1976

Svezia

28 agosto

1947

7 aprile

1948

Svizzera

26 marzo

1947

7 aprile

1948

Tagikistan

4 maggio

1992

4 maggio

1992

Tanzania

26 aprile

1964

26 aprile

1964

Thailandia

26 settembre

1947

7 aprile

1948

Timor-Leste

27 settembre

2002

27 settembre

2002

Togo

13 maggio

1960

13 maggio

1960

Tonga

14 agosto

1975

14 agosto

1975

Trinidad e Tobago

3 gennaio

1963

3 gennaio

1963

Tunisia

14 maggio

1956

14 maggio

1956

Turchia

2 gennaio

1948

7 aprile

1948

Turkmenistan

2 luglio

1992

2 luglio

1992

Tuvalu

7 maggio

1993

7 maggio

1993

Ucraina

3 aprile

1948

7 aprile

1948

Uganda

7 marzo

1963

7 marzo

1963

Ungheria

17 giugno

1948

17 giugno

1948

Uruguay

22 aprile

1949

22 aprile

1949

Uzbekistan

22 maggio

1992

22 maggio

1992

Vanuatu

7 marzo

1983

7 marzo

1983

Venezuela

7 luglio

1948

7 luglio

1948

Vietnam

22 ottobre

1975

22 ottobre

1975

Yemen

20 novembre

1953

20 novembre

1953

Zambia

2 febbraio

1965 F

2 febbraio

1965

Zimbabwe

16 maggio

1980

16 maggio

1980