Art. 1
Il fine dell'Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.
0.810.1
1ru Traduzione
Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946
Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 19462
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947
Entrata in vigore il 7 aprile 1948
(Stato 6 luglio 2020)
1 RU 1948 976; BBl 1946 III 703 ediz. ted., FF 1946 III 675 ediz. franc.
2 Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU 1948 975)
Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano,
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite3, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:
La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d'infermità.
Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d'opinioni politiche, di condizione economica o sociale.
La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.
I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti.
La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti.
Lo sviluppo sano del fanciullo è d'importanza fondamentale; l'attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.
Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.
Un'opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d'importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.
I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.
Riconoscendo questi principi, ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti,
accettano la presente costituzione ed istituiscono con ciò l'Organizzazione mondiale della sanità, come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.
Il fine dell'Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.
L'Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:
Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione.
Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali.
Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali, a condizione che la loro firma o la loro accettazione sia divenuta definitiva all'apertura della prima sessione dell'Assemblea della sanità.
Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di divenire membri ed essere ammessi come tali, se la loro domanda è approvata alla maggioranza semplice dall'Assemblea della sanità.
Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l'Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l'Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed i servizi di cui lo Stato Membro fruisce. L'Assemblea della sanità può ristabilire i privilegi che si riferiscono al diritto di voto e questi servizi.
Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall'Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi territori o gruppi di territori dallo Stato Membro o da un'altra autorità responsabile della direzione delle loro relazioni internazionali. I rappresentanti dei membri associati all'Assemblea della sanità dovrebbero essere qualificati per competenza tecnica nel campo sanitario ed essere scelti tra la popolazione indigena.
La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri associati saranno determinati dall'Assemblea della sanità.
L'attività dell'Organizzazione è esercitata:
L'Assemblea della sanità è formata dai delegati degli Stati Membri.
Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev'essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l'amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.
I delegati possono essere accompagnati da supplenti e consiglieri.
L'Assemblea della sanità si riunisce in sessione ordinaria annuale e, quando le circostanze lo esigono, in sessioni straordinarie. Le sessioni straordinarie sono convocate su domanda del Consiglio o della maggioranza degli Stati Membri.
L'Assemblea della sanità sceglie, durante ogni sessione annuale, il paese o la regione, dove terrà la prossima sessione annuale; il luogo è fissato ulteriormente dal Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo di convocazione d'ogni sessione straordinaria.
Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato il Segretario generale delle Nazioni Unite, la data d'ogni sessione annuale e di ogni sessione straordinaria.
L'Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell'ufficio all'inizio d'ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all'elezione dei loro successori.
L'Assemblea della sanità emana il proprio regolamento interno.
Le funzioni dell'Assemblea della sanità sono le seguenti:
L'Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell'Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.
Ogni Stato Membro s'impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi dall'approvazione d'una convenzione o di un accordo da parte dell'Assemblea della sanità, le misure relative all'accettazione di tale convenzione od accordo. Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se non accetta la convenzione o l'accordo nel termine prescritto, una dichiarazione motivata della mancata accettazione. In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.
L'Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:
I regolamenti emanati in esecuzione dell'articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell'Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo quegli Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.
4 Il termine previsto da detto art. per presentare le dichiarazioni di non accettazione o delle riserve è di sei mesi a contare dalla data di notificazione, da parte del Direttore generale, dell'approvazione del presente Regolamento addizionale da parte dell'Assemblea mondiale della Sanità (art. II del Reg. addizionale che modifica il Reg. sanitario internazionale - RU 1982 1739).
L'Assemblea della sanità è autorizzata a fare raccomandazioni agli Stati Membri in qualsiasi materia di competenza dell'Organizzazione.
Il Consiglio è composto di trentaquattro persone designate da altrettanti Stati Membri. L'Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, restando inteso che almeno tre di questi Membri devono essere scelti fra ognuna delle organizzazioni regionali designate in applicazione dell'articolo 44. Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona tecnicamente qualificata nel settore della sanità che potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.
5 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU 2006 829).
I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia tra i Membri eletti durante la prima sessione dell'Assemblea della sanità che seguirà l'entrata in vigore dell'emendamento della presente costituzione che porta il numero dei Membri del Consiglio da trentadue a trentaquattro, il mandato del Membro supplementare eletto sarà, ove occorra, proporzionalmente ridotto per agevolare l'elezione annua di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale.
6 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 51a Assemblea mondiale della sanità del 16 mag. 1998, in vigore dal 15 set. 2005 (RU 2006 829).
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e fissa il luogo di ogni riunione.
Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed emana il proprio regolamento interno.
Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all'esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d'una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.
Il Consiglio esercita, in nome di tutta l'Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.
Il Segretariato comprende il Direttore generale ed il personale tecnico ed amministrativo necessario all'Organizzazione.
Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l'Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all'autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione.
Il Direttore generale è di diritto Segretario dell'Assemblea della sanità, del Consiglio, di tutte le commissioni e di tutti i comitati della Organizzazione, come pure delle conferenze da essa convocate. Egli può delegare queste funzioni.
Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l'esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell'Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d'attività.
Il Direttore generale deve preparare e sottoporre al Consiglio i rapporti finanziari ed il bilancio di previsione dell'Organizzazione.
7 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).
Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale8 stabilito dall'Assemblea della sanità. Il criterio principale per la scelta del personale dev'essere la cura di garantire nella maggior misura possibile l'efficacia, l'integrità ed il carattere internazionale del Segretariato. Si terrà parimente conto dell'importanza di una scelta sulla più vasta base geografica possibile.
8 Non pubblicato nella RU.
Le condizioni di servizio del personale dell'Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell'Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.
Il Consiglio istituisce le commissioni che possono essere prescritte dall'Assemblea della sanità; esso può, su iniziativa propria o su proposta del Direttore generale, istituire qualsiasi altra commissione, desiderabile pel raggiungimento dei fini propri dell'Organizzazione.
Il Consiglio esamina, di tempo in tempo, ed almeno una volta all'anno, la necessità di mantenere le singole commissioni.
Il Consiglio può istituire commissioni congiunte o miste facendo capo ad altre organizzazioni, o farvi partecipare l'Organizzazione; esso può provvedere a far rappresentare l'Organizzazione nelle commissioni istituite da altri organismi.
L'Assemblea della sanità od il Consiglio possono convocare conferenze locali, generali, tecniche od altre di carattere speciale per lo studio di problemi di competenza dell'Organizzazione, provvedere alla rappresentanza a queste conferenze di organizzazioni internazionali e, con il consenso dei governi interessati, d'organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali. Le modalità della rappresentanza sono fissate dall'Assemblea sanitaria o dal Consiglio.
Il Consiglio provvede alla rappresentanza dell'Organizzazione nelle conferenze che, secondo il suo parere, possono interessarla.
La sede dell'Organizzazione sarà fissata dall'Assemblea della sanità, dopo aver consultato le Nazioni Unite.
a) L'Assemblea della sanità determina di volta in volta le regioni geografiche, nelle quali appare desiderabile l'istituzione di un'organizzazione regionale.
b) L'Assemblea della sanità può, con il consenso della maggioranza degli Stati Membri di ogni regione così determinata, stabilire una organizzazione regionale che soddisfi ai bisogni particolari di questa regione. In ogni regione può esistere una sola organizzazione regionale.
Ogni organizzazione regionale è parte costituiva dell'Organizzazione, conformemente alla presente costituzione.
Ogni organizzazione regionale comprende un comitato regionale ed un ufficio regionale.
I comitati regionali sono composti di rappresentanti degli Stati Membri e di membri associati della regione considerata. I territori o gruppi di territori d'una regione, che non sono responsabili della direzione delle loro relazioni internazionali e non sono membri associati, hanno il diritto d'essere rappresentati a questi comitati regionali e di parteciparvi. La natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi di questi territori o gruppi di territori nei comitati regionali saranno fissati dall'Assemblea della sanità, d'accordo con lo Stato Membro, o con un'altra autorità, responsabili della direzione delle relazioni internazionali di questi territori e con gli Stati Membri della regione.
I comitati regionali si riuniscono ogni qual volta sia necessario, e fissano il luogo, dove è convocata ogni seduta.
I comitati regionali stabiliscono il loro proprio regolamento.
Le funzioni del comitato regionale sono le seguenti:
L'ufficio regionale, sottoposto all'autorità generale del Direttore generale dell'Organizzazione, è l'organo amministrativo del comitato regionale. Esso deve, inoltre, eseguire, entro i limiti della regione, le decisioni dell'Assemblea della sanità e del Consiglio.
Capo dell'ufficio regionale è il Direttore regionale, nominato dal Consiglio, d'accordo con il comitato regionale.
Il personale dell'ufficio regionale è nominato conformemente alle norme che saranno fissate mediante un accordo tra il Direttore generale ed il Direttore regionale.
L'Organizzazione sanitaria panamericana, rappresentata dall'Ufficio sanitario panamericano e dalle Conferenze panamericane della sanità, e tutte le altre organizzazioni regionali intergovernamentali della sanità, esistenti prima della firma della presente Costituzione, saranno incorporate, a suo tempo, nell'Organizzazione. Quest'incorporazione sarà fatta il più presto possibile mediante azione comune, basata sul mutuo consenso delle autorità competenti, espresso dalle organizzazioni interessate.
Il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione dell'Organizzazione. Il Consiglio esamina il bilancio di previsione e lo sottopone all'Assemblea della sanità, aggiungendo le raccomandazioni che ritiene opportune.
9 Nuovo testo giusta l'emendamento n. I della 26a Assemblea mondiale della sanità del 22 mag. 1973, in vigore dal 3 feb. 1977 (RU 1977 621 n. I).
Riservati eventuali accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Assemblea della sanità esamina ed approva il bilancio di previsione ed eseguisce la ripartizione delle spese tra gli Stati Membri conformemente al piano che essa stabilirà
L'Assemblea della sanità o, in suo nome, il Consiglio sono autorizzati ad accettare e ad amministrare donazioni e legati fatti all'Organizzazione, purché le condizioni poste a queste donazioni o legati paiano accettabili all'Assemblea della sanità od al Consiglio e corrispondano ai fini ed alla politica dell'Organizzazione.
Sarà istituito un fondo speciale per l'intervento in casi d'urgenza e d'imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.
Ogni Stato Membro ha diritto ad un voto nell'Assemblea della sanità.
a) Le decisioni dell'Assemblea della sanità concernenti questioni importanti sono approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti degli Stati Membri presenti e votanti.
Queste questioni concernono: l'accettazione di convenzioni o di accordi; l'approvazione d'accordi che vincolano l'Organizzazione alle Nazioni Unite, alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, in applicazione degli articoli 69, 70 e 72; le modificazioni della presente costituzione.
b) Le decisioni concernenti altre questioni, compresa la fissazione di ulteriori categorie di questioni che devono essere decise alla maggioranza dei due terzi, sono approvate dalla maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti.
c) La votazione, nel Consiglio e nelle commissioni dell'Organizzazione, su questioni analoghe, sarà fatta conformemente alle disposizioni dei capoversi a) e b) del presente articolo.
Ogni Stato Membro presenta annualmente all'Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.
Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per l'esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall'Organizzazione e per l'osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.
Ogni Stato Membro comunica senza indugio all'Organizzazione le leggi, i regolamenti, i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati nello Stato.
Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall'Assemblea della sanità.
Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.
L'Organizzazione gode, sul territorio d'ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.
a) L'Organizzazione gode sul territorio d'ogni Stato Membro dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento del suo fine e l'esercizio delle sue funzioni.
b) I rappresentanti degli Stati Membri, le persone chiamate a fare parte del Consiglio ed il personale tecnico ed amministrativo dell'Organizzazione godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentisi all'Organizzazione.
Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall'Organizzazione, d'accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.
L'Organizzazione è vincolata alle Nazioni Unite come una delle istituzioni speciali previste all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. L'accordo o gli accordi che stabiliscono le relazioni dell'Organizzazione con le Nazioni Unite devono essere approvati alla maggioranza dei voti dei due terzi dell'Assemblea della sanità.
L'Organizzazione deve stabilire relazioni effettive e collaborare strettamente con altre organizzazioni intergovernamentali, per quanto ciò sia desiderabile. Qualsiasi accordo ufficiale concluso con queste organizzazioni dev'essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità.
L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non governamentali, e, con l'approvazione del governo interessato, con organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali.
Riservata l'approvazione dei due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità, l'Organizzazione può assumere le funzioni, le risorse e gli obblighi di altre organizzazioni od istituzioni internazionali, se i loro scopi e la loro attività sono di competenza dell'Organizzazione, e se questa ne è incaricata, conformemente ad una convenzione internazionale oppure ad un accordo, accettabili per le due parti e conclusi tra autorità competenti delle rispettive organizzazioni.
Il testo degli emendamenti della presente Costituzione dev'essere comunicato dal Direttore generale agli Stati Membri almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea della sanità.
Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati Membri, quando sono approvati dai due terzi dei voti dell'Assemblea della sanità e ratificati dai due terzi degli Stati Membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
I testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo della presente costituzione sono considerati come egualmente autentici.
Qualsiasi questione o controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente costituzione, non regolata mediante trattative o dall'Assemblea della sanità, dev'essere sottoposta dalle Parti alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte10, a meno che le Parti non s'accordino circa un'altra soluzione.
Con l'autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o con l'autorizzazione fondata su accordi tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite, l'Organizzazione può domandare il parere della Corte internazionale di giustizia su qualsiasi eventuale questione giuridica di competenza dell'Organizzazione.
Il Direttore generale può rappresentare davanti alla Corte l'Organizzazione in qualsiasi procedura concernente siffatte richieste di parere.
Egli deve prendere le disposizioni necessarie per sottoporre la questione alla Corte; in esse sono comprese quelle necessarie all'esposizione degli argomenti a sostegno delle differenti opinioni espresse in merito.
Salve le disposizioni del Capo III, la presente costituzione resta aperta alla firma ed all'accettazione di tutti gli Stati.
a) Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:
b) L'accettazione è effettiva con il deposito d'un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
La presente costituzione entrerà in vigore, quando l'avranno accettata 26 Stati Membri delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 79.
Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretariato generale delle Nazioni Unite registrerà questa costituzione, quando sarà stata firmata senza riserva d'approvazione da uno Stato, oppure dopo il deposito del primo documento di accettazione.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell'accettazione da parte di altri Stati.
In fede di che i Rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente costituzione.
Fatto nella città di Nuova York, il ventidue luglio 1946, in un unico esemplare steso in inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo; ogni testo è considerato come egualmente autentico.
I testi originali saranno depositati negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite consegnerà copie certificate conformi ad ogni governo rappresentato alla Conferenza.
(Seguono le firme)
11 RU 1970 1079, 1972 2456, 1975 1499, 1977 622, 1981 88, 1983 1340, 1984 613, 1985 1646, 1996 733, 2006 829, 2009 3719, 2014 1197, 2020 3489. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Stati partecipanti |
Ratifica |
Entrata in vigore |
||
---|---|---|---|---|
Afghanistan |
19 aprile |
1948 |
19 aprile |
1948 |
Albania |
26 maggio |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Algeria |
8 novembre |
1962 |
8 novembre |
1962 |
Andorra |
15 gennaio |
1997 |
15 gennaio |
1997 |
Angola |
15 maggio |
1976 |
15 maggio |
1976 |
Antigua e Barbuda |
12 marzo |
1984 |
12 marzo |
1984 |
Arabia Saudita |
26 maggio |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Argentina |
22 ottobre |
1948 |
22 ottobre |
1948 |
Armenia |
4 maggio |
1992 |
4 maggio |
1992 |
Australia |
2 febbraio |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Austria |
30 giugno |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Azerbaigian |
2 ottobre |
1992 |
2 ottobre |
1992 |
Bahamas |
1° aprile |
1974 |
1° aprile |
1974 |
Bahrein |
2 novembre |
1971 |
2 novembre |
1971 |
Bangladesh |
19 maggio |
1972 |
19 maggio |
1972 |
Barbados |
25 aprile |
1967 |
25 aprile |
1967 |
Belarus |
7 aprile |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Belgio |
25 giugno |
1948 |
25 giugno |
1948 |
Belize |
23 agosto |
1990 |
23 agosto |
1990 |
Benin |
20 settembre |
1960 |
20 settembre |
1960 |
Bhutan |
8 marzo |
1982 |
8 marzo |
1982 |
Bolivia |
23 dicembre |
1949 |
23 dicembre |
1949 |
Bosnia e Erzegovina |
10 settembre |
1992 |
10 settembre |
1992 |
Botswana |
26 febbraio |
1975 |
26 febbraio |
1975 |
Brasile |
2 giugno |
1948 |
2 giugno |
1948 |
Brunei |
25 marzo |
1985 |
25 marzo |
1985 |
Bulgaria |
9 giugno |
1948 |
9 giugno |
1948 |
Burkina Faso |
4 ottobre |
1960 |
4 ottobre |
1960 |
Burundi |
22 ottobre |
1962 |
22 ottobre |
1962 |
Cambogia |
17 maggio |
1950 |
17 maggio |
1950 |
Camerun |
6 maggio |
1960 |
6 maggio |
1960 |
Canada |
29 agosto |
1946 |
7 aprile |
1948 |
Capo Verde |
5 gennaio |
1976 |
5 gennaio |
1976 |
Ceca, Repubblica |
22 gennaio |
1993 |
22 gennaio |
1993 |
Ciad |
1° gennaio |
1961 |
1° gennaio |
1961 |
Cile |
15 ottobre |
1948 |
15 ottobre |
1948 |
Cina |
22 luglio |
1946 F |
7 aprile |
1948 |
Cipro |
16 gennaio |
1961 |
16 gennaio |
1961 |
Colombia |
14 maggio |
1959 |
14 maggio |
1959 |
Comore |
9 dicembre |
1975 |
9 dicembre |
1975 |
Congo (Brazzaville) |
26 ottobre |
1960 |
26 ottobre |
1960 |
Congo (Kinshasa) |
24 febbraio |
1961 |
24 febbraio |
1961 |
Corea (Nord) |
19 maggio |
1973 |
19 maggio |
1973 |
Corea (Sud) |
17 agosto |
1949 |
17 agosto |
1949 |
Costa Rica |
17 marzo |
1949 |
17 marzo |
1949 |
Côte d'Ivoire |
28 ottobre |
1960 |
28 ottobre |
1960 |
Croazia |
11 giugno |
1992 |
11 giugno |
1992 |
Cuba |
9 maggio |
1950 |
9 maggio |
1950 |
Danimarca |
19 aprile |
1948 |
19 aprile |
1948 |
Dominica |
13 agosto |
1981 |
13 agosto |
1981 |
Dominicana, Repubblica |
21 giugno |
1948 |
21 giugno |
1948 |
Ecuador |
1° marzo |
1949 |
1° marzo |
1949 |
Egitto |
16 dicembre |
1947 |
16 dicembre |
1947 |
El Salvador |
22 giugno |
1948 |
22 giugno |
1948 |
Emirati Arabi Uniti |
30 marzo |
1972 |
30 marzo |
1972 |
Eritrea |
24 luglio |
1993 |
24 luglio |
1993 |
Estonia |
31 marzo |
1993 |
31 marzo |
1993 |
Eswatini |
16 aprile |
1973 |
16 aprile |
1973 |
Etiopia |
11 aprile |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Figi |
1° gennaio |
1972 |
1° gennaio |
1972 |
Filippine |
9 luglio |
1948 |
9 luglio |
1948 |
Finlandia |
7 ottobre |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Francia |
16 giugno |
1948 |
16 giugno |
1948 |
Gabon |
21 novembre |
1960 |
21 novembre |
1960 |
Gambia |
26 aprile |
1971 |
26 aprile |
1971 |
Georgia |
26 maggio |
1992 |
26 maggio |
1992 |
Germania |
29 maggio |
1951 |
29 maggio |
1951 |
Ghana |
8 aprile |
1957 |
8 aprile |
1957 |
Giamaica |
21 marzo |
1963 |
21 marzo |
1963 |
Giappone |
16 maggio |
1951 |
16 maggio |
1951 |
Gibuti |
10 marzo |
1978 |
10 marzo |
1978 |
Giordania |
7 aprile |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Grecia |
12 marzo |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Grenada |
4 dicembre |
1974 |
4 dicembre |
1974 |
Guatemala |
26 agosto |
1949 |
26 agosto |
1949 |
Guinea |
19 maggio |
1959 |
19 maggio |
1959 |
Guinea equatoriale |
5 maggio |
1980 |
5 maggio |
1980 |
Guinea-Bissau |
29 luglio |
1974 |
29 luglio |
1974 |
Guyana |
27 settembre |
1966 |
27 settembre |
1966 |
Haiti |
12 agosto |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Honduras |
8 aprile |
1949 |
8 aprile |
1949 |
India |
12 gennaio |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Indonesia |
23 maggio |
1950 |
23 maggio |
1950 |
Iran |
23 novembre |
1946 |
7 aprile |
1948 |
Iraq |
23 settembre |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Irlanda |
20 ottobre |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Islanda |
17 giugno |
1948 |
17 giugno |
1948 |
Isole Cook |
9 maggio |
1984 |
9 maggio |
1984 |
Isole Marshall |
5 giugno |
1991 |
5 giugno |
1991 |
Israele |
21 giugno |
1949 |
21 giugno |
1949 |
Italia |
11 aprile |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Kazakstan |
19 agosto |
1992 |
19 agosto |
1992 |
Kenya |
27 gennaio |
1964 |
27 gennaio |
1964 |
Kirghizistan |
29 aprile |
1992 |
29 aprile |
1992 |
Kiribati |
26 luglio |
1984 |
26 luglio |
1984 |
Kuwait |
9 maggio |
1960 |
9 maggio |
1960 |
Laos |
17 maggio |
1950 |
17 maggio |
1950 |
Lesotho |
7 luglio |
1967 |
7 luglio |
1967 |
Lettonia |
4 dicembre |
1991 |
4 dicembre |
1991 |
Libano |
19 gennaio |
1949 |
19 gennaio |
1949 |
Liberia |
14 marzo |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Libia |
16 maggio |
1952 |
16 maggio |
1952 |
Lituania |
25 novembre |
1991 |
25 novembre |
1991 |
Lussemburgo |
3 giugno |
1949 |
3 giugno |
1949 |
Macedonia del Nord |
22 aprile |
1993 |
22 aprile |
1993 |
Madagascar |
16 gennaio |
1961 |
16 gennaio |
1961 |
Malawi |
9 aprile |
1965 |
9 aprile |
1965 |
Malaysia |
24 aprile |
1958 |
24 aprile |
1958 |
Maldive |
5 novembre |
1965 |
5 novembre |
1965 |
Mali |
17 ottobre |
1960 |
17 ottobre |
1960 |
Malta |
1° febbraio |
1965 |
1° febbraio |
1965 |
Marocco |
14 maggio |
1956 |
14 maggio |
1956 |
Mauritania |
7 marzo |
1961 |
7 marzo |
1961 |
Maurizio |
9 dicembre |
1968 |
9 dicembre |
1968 |
Messico |
7 aprile |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Micronesia |
14 agosto |
1991 |
14 agosto |
1991 |
Moldova |
4 maggio |
1992 |
4 maggio |
1992 |
Monaco |
8 luglio |
1948 |
8 luglio |
1948 |
Mongolia |
18 aprile |
1962 |
18 aprile |
1962 |
Montenegro |
29 agosto |
2006 |
29 agosto |
2006 |
Mozambico |
11 settembre |
1975 |
11 settembre |
1975 |
Myanmar |
1° luglio |
1948 |
1° luglio |
1948 |
Namibia |
23 aprile |
1990 |
23 aprile |
1990 |
Nauru |
9 maggio |
1994 |
9 maggio |
1994 |
Nepal |
2 settembre |
1953 |
2 settembre |
1953 |
Nicaragua |
24 aprile |
1950 |
24 aprile |
1950 |
Niger |
5 ottobre |
1960 |
5 ottobre |
1960 |
Nigeria |
25 novembre |
1960 |
25 novembre |
1960 |
Niue |
5 maggio |
1994 |
5 maggio |
1994 |
Norvegia |
18 agosto |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Nuova Zelanda |
10 dicembre |
1946 |
7 aprile |
1948 |
Oman |
28 maggio |
1971 |
28 maggio |
1971 |
Paesi Bassi |
25 aprile |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Pakistan |
23 giugno |
1948 |
23 giugno |
1948 |
Palau |
9 marzo |
1995 |
9 marzo |
1995 |
Panama |
20 febbraio |
1951 |
20 febbraio |
1951 |
Papua Nuova Guinea |
29 aprile |
1976 |
29 aprile |
1976 |
Paraguay |
4 gennaio |
1949 |
4 gennaio |
1949 |
Perù |
11 novembre |
1949 |
11 novembre |
1949 |
Polonia |
6 maggio |
1948 |
6 maggio |
1948 |
Portogallo |
13 febbraio |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Qatar |
11 maggio |
1972 |
11 maggio |
1972 |
Regno Unito |
22 luglio |
1946 F |
7 aprile |
1948 |
Rep. Centrafricana |
20 settembre |
1960 |
20 settembre |
1960 |
Romania |
8 giugno |
1948 |
8 giugno |
1948 |
Ruanda |
7 novembre |
1962 |
7 novembre |
1962 |
Russia |
24 marzo |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Saint Kitts e Nevis |
3 dicembre |
1984 |
3 dicembre |
1984 |
Saint Lucia |
11 novembre |
1980 |
11 novembre |
1980 |
Saint Vincent e Grenadine |
1° settembre |
1983 |
1° settembre |
1983 |
Salomone, Isole |
4 aprile |
1983 |
4 aprile |
1983 |
Samoa |
16 maggio |
1962 |
16 maggio |
1962 |
San Marino |
12 maggio |
1980 |
12 maggio |
1980 |
São Tomé e Príncipe |
23 marzo |
1976 |
23 marzo |
1976 |
Seicelle |
11 settembre |
1979 |
11 settembre |
1979 |
Senegal |
31 ottobre |
1960 |
31 ottobre |
1960 |
Serbia |
28 novembre |
2000 |
28 novembre |
2000 |
Sierra Leone |
20 ottobre |
1961 |
20 ottobre |
1961 |
Singapore |
25 febbraio |
1966 |
25 febbraio |
1966 |
Siria |
18 dicembre |
1946 |
7 aprile |
1948 |
Slovacchia |
4 febbraio |
1993 |
4 febbraio |
1993 |
Slovenia |
7 maggio |
1992 |
7 maggio |
1992 |
Somalia |
26 gennaio |
1961 |
26 gennaio |
1961 |
Spagna |
28 maggio |
1951 |
28 maggio |
1951 |
Sri Lanka |
7 luglio |
1948 |
7 luglio |
1948 |
Sudafrica |
7 agosto |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Sudan |
14 maggio |
1956 |
14 maggio |
1956 |
Sudan del Sud |
27 settembre |
2011 |
27 settembre |
2011 |
Suriname |
25 marzo |
1976 |
25 marzo |
1976 |
Svezia |
28 agosto |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Svizzera |
26 marzo |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Tagikistan |
4 maggio |
1992 |
4 maggio |
1992 |
Tanzania |
26 aprile |
1964 |
26 aprile |
1964 |
Thailandia |
26 settembre |
1947 |
7 aprile |
1948 |
Timor-Leste |
27 settembre |
2002 |
27 settembre |
2002 |
Togo |
13 maggio |
1960 |
13 maggio |
1960 |
Tonga |
14 agosto |
1975 |
14 agosto |
1975 |
Trinidad e Tobago |
3 gennaio |
1963 |
3 gennaio |
1963 |
Tunisia |
14 maggio |
1956 |
14 maggio |
1956 |
Turchia |
2 gennaio |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Turkmenistan |
2 luglio |
1992 |
2 luglio |
1992 |
Tuvalu |
7 maggio |
1993 |
7 maggio |
1993 |
Ucraina |
3 aprile |
1948 |
7 aprile |
1948 |
Uganda |
7 marzo |
1963 |
7 marzo |
1963 |
Ungheria |
17 giugno |
1948 |
17 giugno |
1948 |
Uruguay |
22 aprile |
1949 |
22 aprile |
1949 |
Uzbekistan |
22 maggio |
1992 |
22 maggio |
1992 |
Vanuatu |
7 marzo |
1983 |
7 marzo |
1983 |
Venezuela |
7 luglio |
1948 |
7 luglio |
1948 |
Vietnam |
22 ottobre |
1975 |
22 ottobre |
1975 |
Yemen |
20 novembre |
1953 |
20 novembre |
1953 |
Zambia |
2 febbraio |
1965 F |
2 febbraio |
1965 |
Zimbabwe |
16 maggio |
1980 |
16 maggio |
1980 |