(1) Deve essere istituito un Comitato d'Amministrazione per esaminare l'attuazione del presente Accordo, per studiare tutti gli ulteriori emendamenti proposti e per considerare delle misure per assicurare uniformità di interpretazione e di applicazione del citato Accordo.
(2) Le Parti Contraenti sono membri del Comitato d'Amministrazione. Il Comitato può decidere che gli Stati indicati nell'Articolo 10, paragrafo 1 del presente Accordo che non sono Parti Contraenti, od ogni altro Stato Membro della Commissione Economica per l'Europa, o delle Nazioni Unite, o dei rappresentanti di organizzazioni internazionali intergovernative o non governative, possono, per ragioni che li riguardano, partecipare alle riunioni del Comitato come osservatori.
(3) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ed il Segretario Generale della Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno forniscono i servizi di segreteria per il Comitato d'Amministrazione.
(4) Il Comitato d'Amministrazione elegge, nella prima riunione dell'anno, un Presidente ed un Vice-Presidente.
(5) Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l'Europa convoca il Comitato Amministrativo annualmente, o ad altri intervalli decisi dal Comitato, ed anche su richiesta di almeno cinque Parti Contraenti.
(6) È necessario un numero legale non inferiore alla metà delle Parti Contraenti per prendere delle decisioni.
(7) Le proposte sono messe ai voti. Ogni Parte Contraente rappresentata nella riunione ha un voto. Si applicano le seguenti regole:
- a.
- gli emendamenti proposti al presente Accordo e le decisioni relative sono adottate secondo le disposizioni dell'Articolo 19, paragrafo 2;
- b.
- gli emendamenti proposti al Regolamento allegato e le decisioni relative sono adottate secondo le disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 4;
- c.
- le proposte riguardanti le approvazioni degli accordi tra organismi di classifica, o al ritiro di tali approvazioni, e le relative decisioni, sono adottate secondo la procedura contenuta nelle disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 4;
- d.
- ogni proposta o decisione diversa da quelle indicate nelle lettere da a) a c) precedenti devono essere adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti del Comitato d'Amministrazione.
(8) Il Comitato d'Amministrazione può istituire dei gruppi di lavoro se lo giudica necessario per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
(9) In assenza di disposizioni pertinenti nel presente Accordo, si applicano le Regole di Procedura della Commissione Economica per l'Europa fino a quando il Comitato d'Amministrazione non deciderà altrimenti.