Art. 1
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente:
«Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.»
0.353.12
RU 1985 724; FF 1983 IV 121
Traduzione
Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978
Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 19841
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l'11 marzo 1985
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985
(Stato 15 settembre 2020)
1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19572 (in seguito denominata «la Convenzione»);
considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti,
hanno convenuto quanto segue:
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente:
«Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.»
L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Reati fiscali
1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'estradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.
2. L'estradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.»
La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Sentenze contumaciali
1. Quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.
2. Quando la Parte richiesta comunica all'estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.»
La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Amnistia
L'estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»
Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.»
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.
1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio
strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:
3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.
5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.
1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme)
3 RU 1985 724, 1987 774, 1990 1174, 1995 1123, 2004 4985, 2007 1387, 2012 4499 e 2020 3809. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Stati partecipanti |
Ratifica Adesione (A) Successione (S) |
Entrata in vigore |
||
---|---|---|---|---|
Albania |
19 maggio |
1998 |
17 agosto |
1998 |
Armenia |
18 dicembre |
2003 |
17 marzo |
2004 |
Austria* |
2 maggio |
1983 |
31 luglio |
1983 |
Azerbaigian* |
28 giugno |
2002 |
26 settembre |
2002 |
Belgio* |
18 novembre |
1997 |
16 febbraio |
1998 |
Bosnia e Erzegovina |
25 aprile |
2005 |
24 luglio |
2005 |
Bulgaria* |
17 giugno |
1994 |
14 settembre |
1994 |
Ceca, Repubblica |
19 novembre |
1996 |
17 febbraio |
1997 |
Cipro |
13 aprile |
1984 |
12 luglio |
1984 |
Corea (Sud)* |
29 settembre |
2011 A |
29 dicembre |
2011 |
Croazia |
25 gennaio |
1995 A |
25 aprile |
1995 |
Danimarca |
7 marzo |
1983 |
5 giugno |
1983 |
Estonia |
28 aprile |
1997 |
27 luglio |
1997 |
Finlandia |
30 gennaio |
1985 A |
30 aprile |
1985 |
Georgia* |
15 giugno |
2001 |
13 settembre |
2001 |
Germania |
8 marzo |
1991 |
6 giugno |
1991 |
Irlanda* |
22 marzo |
2019 |
21 giugno |
2019 |
Islanda |
20 giugno |
1984 |
18 settembre |
1984 |
Italia |
23 gennaio |
1985 |
23 aprile |
1985 |
Lettonia* |
2 maggio |
1997 |
31 luglio |
1997 |
Lituania |
20 giugno |
1995 |
18 settembre |
1995 |
Macedonia del Nord |
28 luglio |
1999 |
26 ottobre |
1999 |
Malta* |
20 novembre |
2000 |
18 febbraio |
2001 |
Moldova |
27 giugno |
2001 |
25 settembre |
2001 |
Monaco* |
30 gennaio |
2009 |
1° maggio |
2009 |
Montenegro |
6 giugno |
2006 S |
6 giugno |
2006 |
Norvegia* |
11 dicembre |
1986 |
11 marzo |
1987 |
Paesi Bassi* |
12 gennaio |
1982 |
5 giugno |
1983 |
Aruba |
12 gennaio |
1982 |
5 giugno |
1983 |
Curaçao |
12 gennaio |
1982 |
5 giugno |
1983 |
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) |
12 gennaio |
1982 |
5 giugno |
1983 |
Sint Maarten |
12 gennaio |
1982 |
5 giugno |
1983 |
Polonia |
15 giugno |
1993 |
13 settembre |
1993 |
Portogallo |
25 gennaio |
1990 |
25 aprile |
1990 |
Regno Unito* |
8 marzo |
1994 |
6 giugno |
1994 |
Gibilterra |
29 luglio |
2019 |
27 ottobre |
2019 |
Guernesey* |
25 aprile |
2003 |
25 aprile |
2003 |
Isola di Man* |
25 aprile |
2003 |
25 aprile |
2003 |
Romania |
10 settembre |
1997 |
9 dicembre |
1997 |
Russia* |
10 dicembre |
1999 |
9 marzo |
2000 |
Serbia |
23 giugno |
2003 A |
21 settembre |
2003 |
Slovacchia |
23 settembre |
1996 |
22 dicembre |
1996 |
Slovenia |
16 febbraio |
1995 |
17 maggio |
1995 |
Spagna* |
11 marzo |
1985 |
9 giugno |
1985 |
Sudafrica |
12 febbraio |
2003 A |
13 maggio |
2003 |
Svezia |
13 giugno |
1979 |
5 giugno |
1983 |
Svizzera* |
11 marzo |
1985 |
9 giugno |
1985 |
Turchia* |
10 luglio |
1992 |
8 ottobre |
1992 |
Ucraina* |
11 marzo |
1998 |
9 giugno |
1998 |
Ungheria |
13 luglio |
1993 |
11 ottobre |
1993 |
|
||||
|
Svizzera4
La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II.
4 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).