Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti
Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.
0.232.142.2
RU 1977 1711; FF 1976 II 1
Traduzione
Conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973
Approvata dall'Assemblea federale il 29 novembre 19761
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977
Riveduta a Monaco il 29 novembre 20002
Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 20053
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
(Stato 21 ottobre 2024)
1 Art. 1 n. 3 del DF del 29 nov. 1976 (RU 1977 1709).
3 Art. 1 cpv. 1 del DF del 16 dic. 2005 (RU 2007 6479).
Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.
(1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.
(2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.
(1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.
(2) Gli organi dell'Organizzazione sono:
(3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.
Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo.
(1) L'Organizzazione possiede la personalità giuridica.
(2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.
(1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale all'Aia.
Se necessario, con decisione del Consiglio d'amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.
Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione4 definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell'Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.
4 Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2.
(1) La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto.
(2) La responsabilità extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l'agenzia.
(3) La responsabilità personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.
(4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:
(1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell'attività dell'Ufficio davanti il Consiglio d'amministrazione.
(2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti:
(3) Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.
(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione.
(2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
(3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
(4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1-3.
(5) Il Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni.
Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
(1) Gli agenti o gli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.
(2) Un ricorso è ricevibile soltanto se l'interessato ha esaurito tutte le possibilità di ricorso offerte dallo statuto dei funzionari, dal regolamento relativo alle pensioni o dal regime applicabile agli altri agenti.
(1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l'inglese e il francese.
(2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un'altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione5. Durante l'intera procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata.
(3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione.
(4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall'inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all'estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devono tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documento è considerato non ricevuto.
(5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.
(6) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.
(7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti:
(8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.
Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti:
La sezione di deposito è competente a effettuare l'esame iniziale e formale delle domande di brevetto europeo.
Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.
(1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo.
(2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda di brevetto europeo è di regola affidata ad uno dei membri della divisione fintantoché la decisione in merito non è emanata. La procedura orale si svolge dinanzi alla divisione di esame stessa. Se ritiene che la natura della decisione lo esiga, la divisione di esame viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente della divisione di esame.
(1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.
(2) Una divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, di cui almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza. La divisione di opposizione può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire l'opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.
(1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti come pure alle iscrizioni nella e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati.
(2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.
(1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.
(2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.
(3) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:
(4) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:
(1) La Commissione allargata di ricorso è competente a:
(2) Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettere a nonché b, la Commissione allargata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettera c, la Commissione allargata di ricorso si compone di tre o cinque membri come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è assunta da un membro giurista.
(1) I membri della Commissione allargata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante tale periodo non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per motivi gravi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, decide in tal senso. In deroga alle disposizioni del primo periodo, il mandato dei membri delle commissioni di ricorso cessa in caso di dimissioni o di pensionamento conformemente allo statuto dei funzionari dell'Ufficio europeo dei brevetti.
(2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.
(3) Nelle loro decisioni, i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.
(4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso sono adottati conformemente al regolamento di esecuzione. Devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.
(1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.
(2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione.
(3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialità. La ricusazione è irricevibile se la parte in causa è intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.
(4) Le commissioni di ricorso e la Commissione allargata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro in causa. Ai fini della decisione, il membro ricusato è sostituito dal suo supplente.
Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall'azione per contraffazione o di nullità, l'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.
(1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione.
(2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.
(1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento.
(2) Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Questo mandato è rinnovabile.
(1) Il Consiglio d'amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto.
(2) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione.
(3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile.
(4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.
(1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente.
(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.
(3) Il Consiglio d'amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.
(4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.
(5) Ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.
(1) L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludere tra l'Organizzazione europea dei brevetti e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
(2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo.
(3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti una attività concernente l'Organizzazione può essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.
(1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.
(2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazione e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.
L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d'amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.
(1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a modificare:
(2) Il Consiglio d'amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a istituire divisioni di esame composte di un solo esaminatore tecnico per talune categorie di casi, se l'esperienza lo giustifica. Tale decisione può essere revocata.
(4) Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare accordi con Stati o organizzazioni intergovernative nonché con centri di documentazione istituiti in virtù di intese strette con tali organizzazioni e a concludere tali accordi a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti con il consenso del Consiglio d'amministrazione.
(5) Il Consiglio d'amministrazione non può prendere decisioni basate sul paragrafo 1 lettera b:
(1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione.
(2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.
(1) Salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio d'amministrazione adotta le decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
(2) Le decisioni che competono al Consiglio d'amministrazione in virtù degli articoli 7, 11 paragrafo 1, 33 paragrafo 1 lettere a nonché c e paragrafi 2-4, 39 paragrafo 1, 40 paragrafi 2 e 4, 46, 134a, 149a paragrafo 2, 152, 153 paragrafo 7, 166 e 172 richiedono la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
(3) Le decisioni che competono al Consiglio d'amministrazione in virtù dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera b richiedono l'unanimità degli Stati contraenti votanti. Il Consiglio d'amministrazione prende tali decisioni soltanto se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in virtù dell'articolo 33 paragrafo 1 lettera b non produce effetto giuridico se, entro dodici mesi dalla data in cui è stata presa, uno Stato contraente dichiara di non volere che la decisione sia considerata vincolante.
(4) L'astensione non è considerata voto.
(1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente può esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio è decisivo.
(2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio è calcolato come segue:
Le spese dell'Organizzazione sono coperte:
I fondi propri dell'Organizzazione comprendono:
(1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non può superare il 75 % ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione.
(2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti.
(3) La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d'amministrazione.
(4) Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare degli interessi sull'importo non versato.
(1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione.
(2) Tuttavia, se l'Organizzazione è impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all' Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo è fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato.
(3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione:
Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25 000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati.
(4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non può essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato.
(5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali.
(6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso è uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio sarà suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4.
(7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.
(1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso.
(2) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.
(1) Il bilancio preventivo dell'Organizzazione va pareggiato. È allestito secondo i principi contabili generalmente riconosciuti definiti nel regolamento finanziario. Se necessario, possono essere allestiti preventivi rettificati o suppletivi.
(2) Il bilancio preventivo è allestito nell'unità di conto definita nel regolamento finanziario.
(1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario.
(2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuati quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo ma non oltre.
(3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.
(1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.
(2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.
L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario.
(2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.
(1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio d'amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalità del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti potrà disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.
(2) Sempreché siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare spese eccedenti il dodicesimo.
(3) Provvisoriamente i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39 per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio.
(4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 è applicabile a questi contributi.
(1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.
(2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.
(1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d'indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato o rinnovato.
(2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione è sana. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario.
(3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori.
(4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e dà atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.
Il regolamento finanziario disciplina in particolare:
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per i compiti e le procedure ufficiali eseguiti in virtù della presente convenzione.
(2) Il regolamento di esecuzione fissa i termini di pagamento delle tasse nella misura in cui non siano definiti nella presente convenzione.
(3) Se prevede il pagamento di una tassa, il regolamento di esecuzione stabilisce anche le conseguenze del mancato pagamento entro il termine dovuto.
(4) Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le relative modalità di riscossione.
(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.
(2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:
(3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali.
Non vengono concessi brevetti europei per:
(1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
(2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
(3) È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi.
(4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica per l'utilizzazione in uno dei metodi di cui all'articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.
(5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in ognuno dei metodi di cui all'articolo 53 lettera c, a condizione che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.
(1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente:
(2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b, questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.
Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.
Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.
Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.
Una domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.
(1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l'impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l'attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l'azienda che occupa l'impiegato.
(2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata.
(3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.
(1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo a una persona diversa dal richiedente, questa persona può, in conformità con il regolamento di esecuzione:
(2) L'articolo 76 paragrafo 1 è applicabile a ogni nuova domanda depositata a norma del paragrafo 1 lettera b.
L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
(1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
(2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo o di concedergli corrispondente protezione alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali allo scadere di detto termine:
(3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai brevetti europei rilasciati congiuntamente da gruppi di Stati contraenti ai sensi dell'articolo 142.
(4) Ogni Stato contraente che prevede una proroga della durata di un brevetto o una protezione corrispondente conformemente al paragrafo 2 lettera b può, in base a un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei breveti compiti relativi all'applicazione di dette disposizioni.
(1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
(2) Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.
(3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
(1) Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall'Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto europeo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conceda un termine più lungo.
(2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le spese di pubblicazione della traduzione.
(3) Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall'inizio, senza effetto sul suo territorio.
La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.
(1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64.
(2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un'indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l'invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale.
(3) Ogni Stato contraente può, nel caso la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo non sia una sua lingua ufficiale, disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale di tale Stato, a scelta del richiedente, oppure nella lingua ufficiale di cui lo Stato in questione ha imposto l'uso:
(4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Lo stesso vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.
Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.
(1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni.
(2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione sempreché non venga estesa.
7 Vedi anche il Prot. relativo all'interpretazione di questo articolo (RS 0.232.142.25).
(1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.
(2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non rientra fra le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale testo costituisce la domanda originale ai sensi della presente convenzione.
(3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione richiesta dalla presente convenzione in una sua lingua ufficiale venga considerata come testo facente fede nel suo Stato, nel caso in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita dalla domanda o dal brevetto nella lingua della procedura; fanno eccezione le procedure per nullità.
(4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione giusta il paragrafo 3:
La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.
La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.
Una domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.
Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.
(1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:
(2) Il paragrafo 1 non può essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente:
(1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.
(2) Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.
(1) Conformemente al regolamento di esecuzione, il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all'Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti di tale Stato.
(2) Le domande di brevetto europeo il cui oggetto è stato posto sotto segreto non sono trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti.
(3) Le domande di brevetto europeo che non pervengono in tempo all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerate ritirate.
(1) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni previste dal regolamento di esecuzione e contenere:
(2) La domanda di brevetto europeo è soggetta al pagamento di una tassa di deposito e di una tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.
(1) Tutti gli Stati contraenti della presente convenzione al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono ritenuti designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.
(2) La designazione di uno Stato contraente può essere soggetta al pagamento di una tassa di designazione.
(3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento prima della concessione del brevetto europeo.
La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono adempiute.
La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.
La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.
L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.
Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.
(1) Conformemente al regolamento di esecuzione, l'Ufficio europeo dei brevetti riscuote tasse annuali per tutte le domande di brevetto europeo. Tali tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. Se il pagamento di una tassa annuale non è stato effettuato in tempo, la domanda è considerata ritirata.
(2) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.
(1) Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per:
(2) È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione.
(3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito sufficiente a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
(4) È considerata prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né funto da base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più fungere da base per la rivendicazione del diritto di priorità.
(5) Se il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà industriale non vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi 1-4 sono applicabili se, secondo una comunicazione emessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, tale servizio riconosce che un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti conferisce un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.
8 RS 0.232.01/.04
(1) Il richiedente di un brevetto europeo che intende fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e qualsiasi altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione.
(2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. Per i termini che iniziano a decorrere dalla data della priorità in caso di priorità multiple fa stato la data di priorità più remota.
(3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.
(4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali è rivendicata la priorità non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per il riconoscimento della priorità è sufficiente che il complesso dei documenti della domanda anteriore indichi in modo preciso tali elementi.
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito.
(2) Se, una volta effettuato l'esame a norma del paragrafo 1, non può essere riconosciuta una data di deposito, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.
(3) Se alla domanda di brevetto europeo è stata riconosciuta una data di deposito, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14, 78, 81 e, ove occorra, degli articoli 88 paragrafo 1 e 133 paragrafo 2, nonché tutte le altre condizioni previste dal regolamento di esecuzione.
(4) Se, durante l'esame di cui ai paragrafi 1 o 3, l'Ufficio europeo dei brevetti constata l'esistenza d'irregolarità rimediabili, dà al richiedente la possibilità di porvi rimedio.
(5) Se il richiedente non rimedia alle irregolarità riscontrate durante l'esame di cui al paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Le irregolarità inerenti al diritto di priorità comportano la perdita di tale diritto per la domanda.
(Abrogato)
L'Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, conformemente al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europea in merito alla domanda di brevetto europeo, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e dei disegni esistenti.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda di brevetto europeo quanto prima:
(2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata lo stesso giorno del fascicolo del brevetto europeo se la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto prima della scadenza indicata al paragrafo 1 lettera a.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina su richiesta, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. La richiesta è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa di esame.
(2) Se la richiesta non è presentata in tempo, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
(3) Se dall'esame risulta che la domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni previste dalla presente convenzione, la divisione d'esame invita il richiedente, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue osservazioni e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 123 paragrafo 1, a modificare la domanda.
(4) Se il richiedente non risponde in tempo a una notifica della divisione d'esame, la domanda è considerata ritirata.
(Abrogato)
(Abrogato)
(1) La divisione di esame decide di concedere il brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione.
(2) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che la convenzione non preveda altre conseguenze giuridiche.
(3) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto alla data in cui la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.
Una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo.
(1) Chiunque può fare opposizione al brevetto europeo presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. L'opposizione è considerata interposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
(2) L'opposizione al brevetto europeo concerne tale brevetto in tutti gli Stati contraenti nei quali produce i suoi effetti.
(3) Gli opponenti sono parte, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.
(4) Se una persona fornisce la prova di essere, a norma di una decisione passata in giudicato, iscritta nel registro dei brevetti di uno Stato contraente in luogo e vece del precedente titolare, essa subentra, su richiesta, a quest'ultimo per tale Stato. In deroga all'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i propri diritti non sono considerati comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.
L'opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali:
(1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se almeno uno dei motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di tale esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a esprimersi sulle decisioni emanate dalla divisione stessa o sui documenti presentati da altre parti.
(2) La divisione di opposizione revoca il brevetto europeo se ritiene che almeno un motivo si opponga al suo mantenimento. In caso contrario, respinge l'opposizione.
(3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto:
(Abrogato)
Una volta che la menzione della decisione concernente l'opposizione al brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il nuovo fascicolo del brevetto europeo se quest'ultimo è stato mantenuto nel suo testo modificato in virtù dell'articolo 101 paragrafo 3 lettera a.
(1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga.
(2) Il regolamento di esecuzione disciplina la procedura di determinazione delle spese.
(3) Ogni decisione definitiva dell'Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, a una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio l'esecuzione ha luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.
(1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova:
(2) L'intervento è assimilato a un'opposizione.
(1) Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Tale richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione o di revoca.
(2) La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti esamina se sono adempiute le condizioni previste dal regolamento di esecuzione per una limitazione o la revoca del brevetto europeo.
(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo soddisfa tali condizioni, decide di limitare o di revocare il brevetto europeo in conformità al regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.
(3) La decisione di limitazione o di revoca concerne il brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. La decisione produce effetto dal giorno in cui la relativa menzione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.
Se il brevetto europeo è stato limitato in virtù dell'articolo 105b paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo modificato, una volta pubblicata la menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
(1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere interposto ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
(2) Una decisione che non pone fine a una procedura intentata contro una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che tale decisione non preveda un ricorso indipendente.
(3) Il diritto di ricorrere contro le decisioni concernenti la ripartizione o la determinazione delle spese della procedura d'opposizione può essere limitato nel regolamento di esecuzione.
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.
Il ricorso deve essere interposto, conformemente al regolamento di esecuzione, all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato interposto soltanto a pagamento avvenuto della tassa di ricorso. Il ricorso va motivato entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, conformemente al regolamento di esecuzione.
(1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.
(2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria di motivazione, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronunciarsi sul merito.
Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se è fondato. L'esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.
(1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'affare a detto organo per nuova decisione.
(2) Se la commissione di ricorso rimanda l'affare per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.
(1) Per garantire l'applicazione uniforme del diritto ovvero se sorge una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:
(2) Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a, le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.
(3) La decisione della Commissione allargata di ricorso contemplata al paragrafo 1, lettera a, vincola la camera di ricorso per il ricorso pendente.
(1) Ogni parte della procedura di ricorso lesa dalla decisione di una commissione di ricorso può presentare una richiesta di revisione della decisione dinanzi alla Commissione allargata di ricorso.
(2) La richiesta può fondarsi soltanto su uno dei motivi seguenti:
(3) La richiesta di revisione non produce effetto sospensivo.
(4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettere a-d devono essere presentate entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettera e devono essere presentate entro due mesi dall'accertamento del reato e in ogni caso non più di cinque anni dopo la notifica della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione è considerata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta.
(5) La Commissione allargata di ricorso esamina la richiesta di revisione conformemente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina, conformemente al regolamento di esecuzione, di riaprire la procedura davanti alle commissioni di ricorso.
(6) Chiunque, nel periodo intercorrente tra la decisione impugnata della commissione di ricorso e la pubblicazione della menzione della decisione della Commissione allargata di ricorso sulla richiesta di revisione, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.
(1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo e prende decisioni al loro riguardo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.
(1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
Una volta pubblicata la domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda, conformemente al regolamento di esecuzione. I terzi non diventano parti della procedura.
(1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una della parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano invariati.
(2) Tuttavia, si ricorre ad una procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa intende respingere la domanda di brevetto europeo.
(3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblicata.
(4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione allargata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico potesse presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
(1) Nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le prove seguenti:
(2) Il regolamento di esecuzione regge l'assunzione delle prove.
Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda e del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d'ufficio dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Qualora circostanze eccezionali lo esigano, si può procedere alle notifiche per il tramite dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.
Il regolamento di esecuzione definisce:
(1) Se non ha osservato un termine da rispettare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente può chiedere la prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se le condizioni previste nel regolamento di esecuzione sono adempiute. In caso contrario, respinge la richiesta.
(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell'inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte.
(4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui agli articoli 87 paragrafo 1, 108 e 112a paragrafo 4, come anche i termini per la presentazione della richiesta di prosecuzione della procedura e della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.
(1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza del termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una richiesta, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo oppure la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se sono adempiute le condizioni di cui al paragrafo 1 e quelle previste dal regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta.
(3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell'inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte.
(4) È escluso dalla restitutio in integrum il termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere anche altri termini dalla restitutio in integrum.
(5) Chiunque, durante il periodo intercorrente tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.
(6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro termini che sono previsti nella presente convenzione e che vanno osservati nei riguardi delle autorità di tale Stato.
(1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la domanda.
(2) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio.
(3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell'ambito di procedure di brevetto nazionali o regionali e inerente a un'invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo.
(2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all'invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.
(Abrogato)
L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il Registro europeo dei brevetti è aperto alla consultazione pubblica.
(1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
(2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente abbia fatto valere la domanda di brevetto europeo a suo scapito può consultare l'inserto già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
(3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61 paragrafo 1, chiunque può consultare l'inserto della domanda iniziale a prescindere dalla sua pubblicazione e senza il consenso del richiedente.
(4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di tale domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.
(5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione.
L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:
(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o della legislazione nazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile riguardante i brevetti europei e nazionali, le relative domande e lo svolgersi delle relative procedure.
(2) Il paragrafo 1 si applica, a norma di accordi di lavoro, anche allo scambio di informazioni tra l'Ufficio europeo dei brevetti e:
(3) Le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 lettere a nonché b non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni conformi al paragrafo 2 lettera c non siano soggette a tali restrizioni, a condizione che l'organizzazione in questione tratti le informazioni in modo confidenziale fino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
(1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicando informazioni o autorizzando la consultazione di inserti. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare inserti, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.
(2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, a istruzioni o ad altri atti giudiziali.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
(2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.
(1) Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.
(2) Le persone fisiche e giuridiche senza domicilio o sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato e agire per il suo tramite in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, ad eccezione del deposito di una domanda di brevetto europeo; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni.
(3) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in uno Stato contraente possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, per il tramite di un loro impiegato che non deve per forza essere un mandatario abilitato, ma deve possedere una procura conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica può parimenti agire per altre persone giuridiche con sede in uno Stati contraente che abbiano legami economici con detta persona giuridica.
(4) Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni particolari per la rappresentanza comune di parti che agiscono in comune.
(1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista tenuta dall'Ufficio europeo dei brevetti.
(2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
(3) Per un anno a decorrere dalla data in cui prende effetto l'adesione di uno Stato alla presente convenzione, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
(4) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta corredata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 e 3 sono soddisfatte.
(5) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.
(6) Per l'esercizio dell'attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati è autorizzata ad avere un domicilio professionale in ogni Stato contraente in cui si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sull'accentramento9 allegato alla presente convenzione. Le autorità di tali Stati possono ritirare l'autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Prima che venga adottato un tale provvedimento, dev'essere consultato il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
(7) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può accordare una deroga:
(8) Nelle procedure istituite dalla presente convenzione può assumere la rappresentanza, alla stregua di un mandatario abilitato, anche qualsiasi avvocato abilitato a esercitare in uno Stato contraente e avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui può agire in tale Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.
(1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a emanare e modificare le disposizioni relative:
(2) Tutte le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati di cui all'articolo 134 paragrafo 1 sono membri dell'Istituto.
(1) Su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato avvia la procedura di concessione di un brevetto nazionale:
(2) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera a, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di difesa nazionale, tale servizio trasmette la richiesta direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono menzionati.
(3) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera b, la richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. La richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati.
(4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all'articolo 66 se la richiesta di trasformazione non è trasmessa in tempo.
(Abrogato)
(1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all'articolo 135 paragrafi 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.
(2) Il servizio centrale della proprietà industriale cui la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:
(1) Fatto salvo l'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto per uno Stato contraente, soltanto se:
(2) Se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo, questo viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo.
(3) Nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all'autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura.
(1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come se fosse una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.
(2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.
(3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.
Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle relative domande negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.
(1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86 paragrafo 2.
(2) Se il termine di pagamento delle tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, tali tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine menzionato. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal diritto nazionale.
(1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.
(2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.
(1) Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.
(2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.
Il gruppo di Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.
(1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attività degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.
(2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo di Stati contraenti.
Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale imputabili ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.
Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è anche un minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile.
(1) L'articolo 74 è applicabile qualora un gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.
(2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreché questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.
(1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.
(2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
(1) La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente convenzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare:
(2) Il Consiglio d'amministrazione è competente a decidere che:
(1) Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 197010, denominato in appresso PCT, è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte.
(2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. A tali procedure si applicano le disposizioni del PCT, del regolamento di esecuzione11 e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. In caso di divergenza prevalgono le disposizioni del PCT o del suo regolamento di esecuzione.
L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, in conformità al regolamento di esecuzione. È applicabile l'articolo 75 paragrafo 2.
In conformità con un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale ai sensi del PCT per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente della presente convenzione o che vi hanno il domicilio o la sede. Tale accordo può prevedere che l'Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per qualsiasi altro richiedente.
(1) L'Ufficio europeo dei brevetti funge da:
(2) Una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti funge da ufficio designato o eletto e cui è stata attribuita una data di deposito internazionale ha valore di domanda europea regolare (domanda euro-PCT).
(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è inserita nel Bollettino europeo dei brevetti.
(4) Se la domanda euro-PCT è pubblicata in un'altra lingua, una traduzione in una lingua ufficiale deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti, che la pubblica. Fatto salvo l'articolo 67 paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67 paragrafi 1 e 2 è garantita soltanto a partire dalla data di tale pubblicazione.
(5) La domanda euro-PCT è trattata come una domanda di brevetto europeo ed è considerata compresa nello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54 paragrafo 3 se sono adempiute le condizioni previste ai paragrafi 3 o 4 e quelle contenute nel regolamento di esecuzione.
(6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo a una domanda euro-PCT o la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale subentrano al rapporto di ricerca europeo e alla menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
(7) Per ogni domanda euro-PCT secondo il paragrafo 5 è redatto un rapporto complementare di ricerca europea. Il Consiglio d'amministrazione può decidere di rinunciare a un rapporto complementare di ricerca o di ridurre la tassa di ricerca.
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogato)
(Abrogata)
(1) Il regolamento di esecuzione12, il protocollo relativo al riconoscimento13, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità14, il protocollo relativo all'accentramento15 e il protocollo interpretativo dell'articolo 6916 e il protocollo sull'organico17 costituiscono parte integrante della presente convenzione.
(2) In caso di divergenza tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni della convenzione.
(1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974, alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti o che sono stati informati di questa conferenza e della possibilità loro offerta di parteciparvi.
(2) La presente convenzione dovrà essere ratificata; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
(1) La presente convenzione è aperta all'adesione:
(2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendovi.
(3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
(Abrogato)
(1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione è applicabile a uno o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono anche il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.
(2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito dello strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.
(3) Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che la convenzione cessa di essere applicabile ad alcuni o a tutti i territori per i quali esso ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1. Questa dichiarazione prende effetto allo scadere del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui il governo della Repubblica federale di Germania ne ha ricevuto la notificazione.
(1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180 000 per il complesso di detti Stati.
(2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
(1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sarà rimborsata.
(2) La quota d'ammissione è pari al 5% dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovute dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valevole alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto.
(3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'ultimo esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.
La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.
(1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.
(2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L'astensione non è considerata come voto.
(3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o d'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.
(4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduta, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.
(1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.
(2) Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante le parti in causa.
Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.
(1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa convenzione rimangono inviolati.
(2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, gli fosse applicabile.
(3) Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione è in corso o il termine di opposizione non è scaduto.
(4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.
(1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.
(2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1, così come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da questo Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.
(1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, che è depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede.
(2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.
(1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
(2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
(3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
in vigore dal 13 dicembre 2007
Conformemente all'articolo 7 capoverso 1 secondo periodo dell'atto di revisione, le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle disposizioni modificate e alle nuove disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo citate qui di seguito:
La presente decisione entra in vigore al momento dell'entrata in vigore del testo riveduto della convenzione conformemente all'articolo 8 dell'atto di revisione.
19 RU 2007 6485; 2009 3947; 2013 1473; 2024 584. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.
Stati partecipanti |
Ratifica Adesione (A) |
Entrata in vigore |
||
---|---|---|---|---|
Albania |
11 febbraio |
2010 A |
1° maggio |
2010 |
Austria |
6 giugno |
2006 |
13 dicembre |
2007 |
Belgio |
18 maggio |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Bulgaria |
30 aprile |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
Ceca, Repubblica |
30 aprile |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
Cipro |
25 ottobre |
2007 A |
13 dicembre |
2007 |
Croazia |
31 ottobre |
2007 A |
1° gennaio |
2008 |
Danimarca |
20 novembre |
2006 |
13 dicembre |
2007 |
Estonia |
30 aprile |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
Finlandia |
23 dicembre |
2005 A |
13 dicembre |
2007 |
Francia |
5 dicembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Germania |
31 ottobre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Grecia |
13 dicembre |
2005 |
13 dicembre |
2007 |
Irlanda |
16 luglio |
2007 A |
13 dicembre |
2007 |
Islanda |
31 agosto |
2004 A |
13 dicembre |
2007 |
Italia |
6 dicembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Lettonia |
5 aprile |
2005 A |
13 dicembre |
2007 |
Liechtenstein |
23 novembre |
2006 |
13 dicembre |
2007 |
Lituania |
3 settembre |
2004 A |
13 dicembre |
2007 |
Lussemburgo |
18 settembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Macedonia del Nord |
28 ottobre |
2008 A |
1° gennaio |
2009 |
Malta |
1° dicembre |
2006 A |
13 dicembre |
2007 |
Monaco |
12 novembre |
2003 |
13 dicembre |
2007 |
Montenegro |
15 ottobre |
2022 A |
1° ottobre |
2022 |
Norvegia |
5 ottobre |
2007 A |
1°gennaio |
2008 |
Paesi Bassi |
4 ottobre |
2006 |
13 dicembre |
2007 |
Polonia |
30 dicembre |
2003 A |
13 dicembre |
2007 |
Portogallo |
12 dicembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Regno Unito |
26 maggio |
2005 |
13 dicembre |
2007 |
Romania |
12 dicembre |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
San Marino |
21 aprile |
2009 A |
1° luglio |
2009 |
Serbia |
15 luglio |
2010 A |
1° ottobre |
2010 |
Slovacchia |
17 aprile |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
Slovenia |
18 settembre |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |
Spagna |
12 agosto |
2003 |
13 dicembre |
2007 |
Svezia |
21 settembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Svizzera |
12 guigno |
2006 |
13 dicembre |
2007 |
Turchia |
12 novembre |
2007 |
13 dicembre |
2007 |
Ungheria |
28 ottobre |
2002 A |
13 dicembre |
2007 |