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01.11.2020 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2016 - 31.10.2020
01.07.2010 - 31.12.2015
01.01.2004 - 30.06.2010
Fedlex DEFRITRMEN
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151.34

Ordinanza
concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

(OTDis)

del 12 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),

ordina:

Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

2 A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a.
alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
b.
alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

2 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.3

3 Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

a.
gli accessi agli edifici e agli impianti;
b.
i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
c.
i marciapiedi viaggiatori;
d.
gli sportelli per gli utenti;
e.
i sistemi d'informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d'emergenza;
f.
i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
g.
i servizi accessori ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;
h.
la concezione dell'entrata e dell'uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i.
i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

4 RS 742.101

Capitolo 2: Requisiti funzionali

Art. 3 Principi

1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

2 Se l'autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

3 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

Art. 3a5 Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili

1 Un servizio incaricato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

2 Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 19836 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20147 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.8

3 Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

4 Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

5 Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).

6 RS 742.141.1

7 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell'8.9.2023, pag. 88.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

Art. 4 Accesso

1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

2 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

3 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari

1 L'accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev'essere garantito:

a.
alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
1.
di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
2.
di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
b.
ai deambulatori.9

2 Di regola, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.

3 L'accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d'assistenza.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

Art. 6 Spazi di sosta

1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d'esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

2 Gli elementi dell'arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d'aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.10

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 7 Comandi e servizi igienici

1 Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

2 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all'età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.11

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

Art. 8 Disposizioni d'esecuzione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: ...

Sezione 2: …

Sezione 3: Procedura

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.