01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 30.04.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.05.2013
01.08.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.07.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 31.12.2007
01.06.2005 - 30.04.2007
01.01.2004 - 31.05.2005
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1

Ordinanza
concernente la viticoltura e l'importazione di vino
(Ordinanza sul vino)
del 7 dicembre 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2 e 65 capoverso
2 della legge sull'agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1

Superficie viticola

1 Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a
vigneto.

2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è
di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le
speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.


Art. 2

Nuovi impianti

1 Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è
stata coltivata a vite da più di dieci anni.

2 I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su
terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a.

l'altitudine;

b.

la declività e l'esposizione del declivio; c.

il clima locale;

d.

la natura del suolo; e.

le condizioni idrologiche del suolo; f.

l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

3 Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.

4 I nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore non abbisognano dell'autorizzazione. Il
Cantone può nondimeno prevedere l'obbligo di notifica.

RU 1999 86

1

RS 910.1

916.140

Agricoltura

2

916.140

5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura
di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della
natura e del paesaggio.


Art. 3

Ricostituzione di superfici viticole 1 È considerata ricostituzione: a.

la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di
meno di dieci anni;

b.

l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o c.

la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel
catasto viticolo non siano più veridiche.

2 La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.
3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il
Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.

4 Il Cantone disciplina la procedura di notifica.


Art. 4

Catasto viticolo

1 Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in
una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici: a.

il nome del gestore o del proprietario; b.

il Comune di ubicazione; c.

il numero di particella; d.

la superficie in m

2;

e.

i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi; f.

le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola; g.

se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.

2 I Cantoni possono rilevare altri dati.

3 Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2
capoverso 4.

4 Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.


Art. 5

Ammissione alla produzione commerciale di vino 1 Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole a.

sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo
2 capoverso 2.

Vino

3

916.140

b.

sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale; c.

per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.

2 Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni,
l'ammissione decade.

3 La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è
vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.


Art. 6

Vigneti impiantati illecitamente 1 Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.

2 Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla
notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del
contravventore.


Art. 7

Ammissione nell'elenco dei vitigni 1 Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le
seguenti proprietà:

a.

la resa per unità di superficie; b.

il tenore naturale in zucchero; c.

il tenore globale in acidi; d.

la sensibilità alle malattie.

2 Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le
proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

3 L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Sezione 1a:2 Riconversione di superfici viticole nel 2004
a Contributi di riconversione 1 Fatta salva l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 66 LAgr, PA 2007)3
che autorizzano la Confederazione a sostenere la riconversione in viticoltura, nei
limiti del credito disponibile, possono venir accordati contributi a favore della
riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: 2

Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1757).

3

FF 2002 4357

Agricoltura

4

916.140

a.

fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m2 (0,08 l/m2) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2;

b.

vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale
di vino, e

c.

escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni
pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino
potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.

2 Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni
Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso
dell'anno seguente; anche il sovrainnesto è considerato riconversione.

3 Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione
commerciale di vino.

4 Per le superfici viticole inferiori a 500 m2 non viene versato alcun contributo.

b Aventi diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro
vigneti ai sensi dell'articolo 7a.

c Importo dei contributi 1 L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente: fr./ha

Declività inferiore al 30 % 20 000.Declività dal 30 al 50 %

27 500.Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate

35 000.2 Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37
capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti.

d Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni 1 Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie
sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e
Müller-Thurgau.

2 Se, in data 15 ottobre 2003, un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi
finanziari attribuitigli, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni
che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.

4

RS 910.13

Vino

5

916.140

e Domande

1 In vista dell'introduzione delle nuove disposizioni che autorizzano la Confederazione a sostenere la riconversione in viticoltura (disegno art. 66 LAgr)5, le domande
vanno inoltrate al servizio cantonale di viticoltura entro il 15 settembre 2003.

2 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a.

nome e indirizzo del proprietario e del gestore; b.

nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella; c.

numero di catasto della particella; d.

superficie interessata in m2; e.

menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per
cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»; f.

varietà coltivata sulla particella alla data della domanda; g.

varietà sostitutiva scelta.

3 Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato
un documento che attesti il consenso del proprietario.

f Considerazione e trattamento delle domande 1 Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il
servizio cantonale di viticoltura e fino a esaurimento del credito annuale disponibile.
Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il servizio
cantonale di viticoltura.

2 Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione
della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese
in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in
parti uguali fra tali superfici.

3 Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per
domanda.

4 I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate
come inoltrate per l'anno seguente.

g Notifica all'Ufficio federale Entro il 15 ottobre 2003 i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei
contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario versare per le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

5

FF 2002 4357

Agricoltura

6

916.140

h Prove

1 Le prove della riconversione devono essere fornite al servizio cantonale di viticoltura entro il 31 luglio 2004. Vanno presentati: a.

un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita; b.

una copia della fattura del vivaista.

2 I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei
contributi.

i Versamento dei contributi 1 L'Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2004.

2

I Cantoni trasmettono le decisioni definitive all'Ufficio federale entro il 30 settembre 2004 nonché un elenco ricapitolativo comprendente almeno il nome
del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di
declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.

j Sorveglianza

L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi
momento. Esso avverte anticipatamente il servizio cantonale di viticoltura.

Sezione 2: Controllo della vendemmia

Art. 8

Oggetto

1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei
prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.

2 Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva: a.

il viticoltore;

b.

il vinificatore;

c.

l'ubicazione o il numero di particella; d.

il vitigno;

e.

il quantitativo;

f.

il tenore naturale in zucchero.

3 Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione,
mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia.

4 I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per
cento dei costi del controllo.

Vino

7

916.140


Art. 9

Notifica e rapporto

1 I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici
secondo l'ordinanza del 30 giugno 19936 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche
federali.

2 L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del
raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

Sezione 3: Designazione e classificazione

Art. 10

Denominazione d'origine 1 La denominazione d'origine designa uve, mosti d'uva o vini di qualità riconosciuta, provenienti da un'area geografica determinata, quale il Cantone, la parte di
Cantone, il Comune, il vigneto, il castello o la tenuta viticola.

2 I vini a denominazione d'origine possono essere prodotti esclusivamente con uve
raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della
categoria 1 (art. 14).

3 I Cantoni disciplinano l'utilizzazione delle denominazioni d'origine. Determinano
le corrispondenti zone di produzione e gli uvaggi autorizzati.


Art. 11

Denominazione d'origine controllata 1 La denominazione d'origine controllata designa uve, mosti d'uva o vini di qualità
riconosciuta, che adempiono, oltre alle esigenze per la denominazione d'origine,
altre condizioni stabilite dai Cantoni. Esse riguardano almeno: a.

la delimitazione delle zone di produzione; b.

i vitigni;

c.

i metodi di coltivazione; d.

i tenori naturali minimi in zucchero; e.

le rese massime per unità di superficie; f.

le tecniche di vinificazione e g.

l'analisi e l'esame organolettico.

2 Una denominazione di origine controllata non può essere utilizzata contemporaneamente come semplice denominazione d'origine secondo l'articolo 10.


Art. 12

Denominazione di provenienza 1 La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il 6

RS 431.012.1

Agricoltura

8

916.140

nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone,
oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.

2 I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve
raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della
categoria 2 (art. 14).

3 Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone,
quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della
categoria 2.


Art. 13

Registrazione

1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della
Svizzera e lo pubblica periodicamente.


Art. 14

Classificazione

1 Per la classificazione in categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori
naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti: Vitigni bianchi

Vitigni rossi

Categoria 1

14,8% (60° Oe)

15,8% (65° Oe)

Categoria 2

14,4% (58° Oe)

15,2% (62° Oe)

Categoria 3

13,6% (55° Oe)

14,4% (58° Oe)

2 La resa per la categoria 1 è limitata come segue: Vitigni bianchi

Vitigni rossi

kg/m2

l/m2 (vino)

kg/m2

l/m2 (vino)

1,4

1,12

1,2

0,96

3 I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le
rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.

4 In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono
prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra
nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.

5 I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.


Art. 15

Trattamento separato secondo le qualità 1 Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina
separatamente secondo le denominazioni e le categorie.

Vino

9

916.140

2 Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 19957 sulle derrate alimentari.


Art. 16

Declassamento

Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una
denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure
classificati in una categoria inferiore.

Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione

Art. 17

1 L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi
d'uva e vini destinati all'esportazione.

2 Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.

Sezione 5: Importazione

Art. 18

Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione Non abbisognano del permesso generale di importazione: a.

le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa8 2204.1000 e 2950
nonché di mosti d'uva della voce di tariffa 2204.3000;9 b.

le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e
2932 nell'ambito del "contingent particulier"; c.

le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22; d.

le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa
2204.2150 escluso il Porto.10

Art. 19

Tolleranze d'importazione per le spedizioni I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921,
2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018,
6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di
tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di
deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale
d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg
lordi.

7

RS 817.02

8

RS 632.10; Allegato 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002
(RU 2002 1097).

10

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1097).

Agricoltura

10

916.140


Art. 20

Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente
doganale

1 Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure
per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che: a.

effettuano l'importazione a titolo commerciale; e b.

adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge sull'agricoltura11 e
dell'ordinanza del 28 maggio 199712 sul controllo del commercio dei vini.

2 Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate
solo a persone che:

a.

importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b.

forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la
mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.


Art. 21

Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi
(senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine
di accettazione delle dichiarazioni doganali.

2 Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.

3 Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl
l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 196513
concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare
svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.


Art. 22

Importazioni provenienti dai propri vigneti 1 Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922,
2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se: a.

le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l; b.

viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione
all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera
competente.

2 Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.


Art. 23


14

11 RS

910.1

12

RS 817.421

13

RS 0.946.293.492.1 14

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1097).

Vino

11

916.140

Sezione 6: Fondo viticolo

Art. 24

1 L'Ufficio federale amministra il fondo viticolo.

2 Nell'ambito dei crediti autorizzati, il fondo viticolo è destinato a finanziare in
modo complementare:

a.

i provvedimenti volti a mantenere le superfici viticole, in particolare i pagamenti diretti a favore dei terreni in forte pendenza o a terrazze; b.

la promozione dello smercio di prodotti della viticoltura secondo l'ordinanza
del 7 dicembre 199815 sulla promozione dello smercio; la promozione dello
smercio di vino si limita all'esportazione; c.

i costi per la certificazione della qualità secondo l'articolo 17 non coperti
dell'Ufficio federale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25

Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non
siano state incaricate della sua esecuzione.


Art. 26

Disposizioni transitorie per l'importazione 1 Il contingente doganale per il vino bianco è ripartito fino al 31 dicembre 2000
secondo lo Statuto del vino del 23 dicembre 197116. L'Ufficio federale pubblica il
bando d'asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Stabilisce il termine per le
offerte e i quantitativi massimi.

2 I risultati dell'asta sono pubblicati dal servizio competente a rilasciare i permessi
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Sono pubblicati: a.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore; b.

il quantitativo assegnato.

3 Il contingente doganale per il vino rosso è ripartito fino al 31 dicembre 2000
secondo lo Statuto del vino. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione delle
dogane, l'Ufficio federale può incaricare quest'ultima immediatamente prima
dell'esaurimento del contingente doganale di riscuotere l'ADFC. L'Ufficio federale
decide circa l'ammissione all'aliquota di dazio del contingente. Incarica l'Amministrazione delle dogane di rimborsare quanto pagato o di prelevare i dazi dovuti.

15

RS 916.010

16

[RU 1972 56, 1976 2042, 1980 355 I 2, 1981 362, 1987 2497, 1993 1462, 1995 2002,
1996 3087, 1997 1182 art. 15]

Agricoltura

12

916.140


Art. 27

Fondo viticolo precedente I mezzi del fondo viticolo precedente sono trasferiti nel nuovo fondo viticolo al
1° gennaio 1999.


Art. 28

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.