07.04.2020 - * / In vigore
15.10.2019 - 06.04.2020
01.05.2019 - 14.10.2019
09.06.2015 - 30.04.2019
01.10.2014 - 08.06.2015
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01.01.2014 - 30.09.2014
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1

Ordinanza

concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio) del 30 novembre 2012 (Stato 1° ottobre 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2,
7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 20101 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Altre attività sottoposte alla legge Oltre alle attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: a. l'attività di aspirante guida alpina; b. l'attività di istruttore di arrampicata; c. l'attività di accompagnatore di escursionismo; d. le attività, oltre a quelle di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e, per le quali le imprese secondo l'articolo 6 della legge possono essere certificate.


Art. 2

Attività a titolo professionale È attivo a titolo professionale chi sul territorio della Confederazione Svizzera consegue con attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 un reddito principale o accessorio superiore a 2300 franchi l'anno.

RU 2013 447

1 RS

935.91

935.911

Servizi

2

935.911

Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 3

1 È necessaria un'autorizzazione per offrire le attività seguenti: a. ascensioni alpinistiche a partire dal grado di difficoltà F secondo l'allegato 2 numero 1;

b. gite escursionistiche a partire dal grado di difficoltà T4 secondo l'allegato 2 numero 2;

c.2 gite con gli sci o lo snowboard al di sopra del limite della vegetazione; d. escursioni con le racchette da neve, al di sopra del limite della vegetazione, a partire dal grado di difficoltà WT3 secondo l'allegato 2 numero 4; e. discese fuori pista al di sopra dei margini della foresta a partire dal grado di difficoltà PD secondo l'allegato 2 numero 3; f.

arrampicata su vie ferrate; g. arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio; h.3 arrampicata su roccia per più di una lunghezza di corda; i. canyoning; j.

rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con un gommone ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 12 dell'ordinanza dell'8 novembre 19784 sulla navigazione interna; k. discesa in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l'allegato 3 con canotti o altri attrezzi sportivi, come canoa, kayak, hydrospeed, funyak o tube; l. bungee jumping, escluse le attività di baracconisti che dispongono di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza del 4 settembre 20025 sul commercio ambulante.

2

Sono considerate discese fuori pista le discese servite dagli impianti di risalita ma situate al di fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie effettuate con attrezzi di sport della neve.

3

È considerato canyoning la progressione tramite tecniche di nuoto e di arrampicata di corsi d'acqua che offrono scarse vie di fuga.

4

È considerato bungee jumping il salto nel vuoto in caduta libera di una persona assicurata a una corda elastica o il salto a pendolo.

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

4 RS

747.201.1

5 RS

943.11

O sulle attività a rischio 3

935.911

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 4

Guide alpine

1

L'autorizzazione per le guide alpine abilita a guidare clienti nel quadro delle attività di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-h.

2

Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»: a. i titoli secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 1, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI); c. il diploma di guida alpina dell'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM).

3

L'autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare dell'Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dell'UIAGM.


Art. 5

Aspiranti guida

alpina

1

L'autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita a guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-h, sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4.

2

Gli aspiranti guida alpina ottengono un'autorizzazione se: a. hanno superato il corso di aspirante guida alpina dell'ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall'UIAGM o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO); b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Gli aspiranti guida alpina devono concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge e dell'articolo 20 della presente ordinanza.

4

L'autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l'aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo ambito dell'ASGM o dell'UIAGM e l'attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.

Servizi

4

935.911


Art. 6

Istruttori di arrampicata 1

L'autorizzazione per gli istruttori di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l'ascesa o la discesa: a. presenti un grado di difficoltà massimo T3 secondo l'allegato 2 numero 2; b. non richieda l'attraversamento di ghiacciai; e c. non richieda l'uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.

2

L'autorizzazione viene concessa se l'istruttore di arrampicata: a. è «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» è equiparato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata.

4

Gli istruttori di arrampicata sono tenuti a conclude un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge e dell'articolo 20 della presente ordinanza. 5

Gli istruttori di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per continuare la formazione.


Art. 7

Maestri di sport sulla neve 1

L'autorizzazione per i maestri di sport sulla neve abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere c-e, a condizione che: a. l'escursione presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà: 1. per le escursioni con gli sci: PD secondo l'allegato 2 numero 3, 2. per le escursioni con le racchette da neve: WT3 secondo l'allegato 2 numero 4,

3. per le discese fuori pista: AD secondo l'allegato 2 numero 3; b. non vengano attraversati ghiacciai; c. una corretta valutazione della situazione eseguita per il caso concreto dal maestro di sport sulla neve sulla base delle conoscenze attuali riveli, al massimo, un debole rischio di valanghe nella zona interessata; 6 RS

412.10

O sulle attività a rischio 5

935.911

d. eccettuati attrezzi di sport sulla neve, pelli di foca, coltelli da ghiaccio e racchette da neve, non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde.

2

Sono equiparati al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale»:

a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all'allegato 4 numero 3, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI.

3

I maestri di sport della neve in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere c-e, svolgere una tale attività se è necessario per continuare la formazione.


Art. 8

Accompagnatori di escursionismo 1

L'autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita ad accompagnare i clienti in attività nel quadro di escursioni con racchette da neve ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d, a condizione che: a. l'escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l'allegato 2 numero 4;

b. non vengano attraversati ghiacciai; c. una corretta valutazione della situazione eseguita per il caso concreto dall'accompagnatore di escursionismo sulla base delle conoscenze attuali riveli, al massimo, un debole rischio di valanghe nella zona interessata; d. eccettuate le racchette da neve non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.

2

L'autorizzazione viene concessa se l'accompagnatore di escursionismo: a. è « accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell'articolo 43 LFPr 7 o ha conseguito un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordinanza.

3

Gli accompagnatori di escursionismo sono tenuti a concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge e dell'articolo 20 della presente ordinanza. 4 Gli accompagnatori di escursionismo in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell'autorizzazione per attività secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per continuare la formazione.

7 RS

412.10

Servizi

6

935.911


Art. 9

Offerenti secondo l'articolo 6 della legge 1

L'autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell'articolo 6 della legge abilita a svolgere le attività a norma dell'articolo 3 capoverso 1 lettere i-l per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione.

2

Essa legittima inoltre il titolare a svolgere un'attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-h, sempre che questi disponga della relativa certificazione.

Sezione 3: Certificazione

Art. 10

Requisiti per l'organismo di certificazione La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato in conformità all'ordinanza del 17 giugno 19968 sull'accreditamento e sulla designazione.


Art. 11

Sistemi di gestione della sicurezza 1

Per il rilascio della certificazione l'organismo di certificazione deve basarsi su un sistema di gestione della sicurezza. Tale sistema di gestione della sicurezza deve essere considerato dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) come base idonea per concedere la certificazione e riconosciuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2

Il sistema di gestione della sicurezza deve soddisfare i criteri seguenti: a. prevedere che le attività proposte da un offerente siano valutate in base a obiettivi di protezione misurabili nel campo della sicurezza; b. prevedere che tutte le attività proposte da un offerente siano coperte dal sistema di gestione della sicurezza; c. prevedere requisiti per la formazione e direttive che ne garantiscano l'applicazione;

d. prevedere, in caso di collaborazione di un offerente con terzi, che questi ultimi dispongano a loro volta di un'autorizzazione ai sensi della presente ordinanza o siano integrati per contratto nel concetto di sicurezza dell'impresa; e. prevedere che la certificazione venga rilasciata sulla base sia di una documentazione scritta, come il manuale del sistema di gestione, sia di un controllo della prassi seguita dall'offerente;

f. prevedere che il controllo sia eseguito a scadenza annuale e che le lacune rilevate siano eliminate entro un termine stabilito.

3

Il DDPS pubblica la decisione relativa al riconoscimento nel Foglio federale.

4

Il riconoscimento ha una validità di cinque anni.

8 RS

946.512

O sulle attività a rischio 7

935.911


Art. 12

Fondazione «Safety in adventures» 1

Il DDPS può sostenere la fondazione «Safety in adventures» nel quadro dello sviluppo di adeguati sistemi di gestione della sicurezza nel campo delle attività a rischio.

2

Allo scopo stipula con la fondazione «Safety in adventures» un contratto di prestazione.

Sezione 4:

Obbligo di notifica per persone provenienti da Stati dell'UE o dell'AELS9


Art. 13

1 Per le persone con domicilio o sede nell'Unione europea (UE) o in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sussiste l'obbligo di notifica ai sensi della legislazione sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi nelle professioni regolamentate.10 2 Non sussiste l'obbligo di notifica per le persone di cui al capoverso 1 che adempiono i seguenti presupposti:

a. in un anno civile svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera le attività previste nella legge e nella presente ordinanza per non oltre dieci giorni; b. non utilizzano sedi fisse in Svizzera; c. beneficiano di un'autorizzazione ufficiale allo svolgimento dell'attività a titolo professionale in almeno uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS o possiedono un diploma dell'UIAGM.

Sezione 5: Procedura

Art. 14

Rilascio dell'autorizzazione

1

Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all'autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all'estero, la domanda deve essere inoltrata all'autorità cantonale del luogo in cui è svolta l'attività principale.

2

La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all'allegato 1.

3

I Cantoni possono esigere che venga utilizzato un apposito modulo da essi elaborato.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

Servizi

8

935.911

4

L'autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l'indicazione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.

5

L'autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

5bis

Gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.11 6 Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.


Art. 15

Rinnovo dell'autorizzazione

1

Per il rinnovo dell'autorizzazione i titolari di un'autorizzazione per lo svolgimento di attività ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-h devono dimostrare che dalla data del rilascio dell'autorizzazione o dell'ultimo rinnovo hanno svolto una formazione continua di almeno due giorni nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi organizzato o riconosciuto dalle rispettive associazioni professionali e che dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge e dell'articolo 20 della presente ordinanza. 2 Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, gli offerenti di attività certificate devono dimostrare che la certificazione è stata prorogata.

3

Per il resto, alla procedura si applica l'articolo 14.


Art. 16

Notifica di cambiamenti 1

Il titolare di un'autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla competente autorità cantonale i seguenti cambiamenti:

a. cambiamenti nei dati di cui all'allegato 1; b. mancata proroga della certificazione; c. modifiche intervenute in relazione all'assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l'articolo 13 della legge e l'articolo 20 della presente ordinanza.

2

Va parimenti comunicata la rinuncia volontaria all'autorizzazione in seguito all'abbandono della professione o alla cessazione dell'attività commerciale.


Art. 17

Registro delle autorizzazioni 1

L'UFSPO pubblica su Internet un registro delle autorizzazioni secondo gli articoli 4-9.

2

Il registro contiene i seguenti dati: a. cognome e nome o ragione sociale della ditta del titolare dell'autorizzazione; 11 Introdotto dal n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

O sulle attività a rischio 9

935.911

b. recapito; c. tipo di autorizzazione; d. data di scadenza dell'autorizzazione; e. sito Internet del titolare dell'autorizzazione, se è stato comunicato volontariamente.

3

I dati vengono iscritti nel registro dalle autorità cantonali competenti.

4

L'UFSPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati a trattare i dati.

5

È consentito utilizzare i dati soltanto per lo scopo previsto nell'articolo 12 della legge.


Art. 18

Misure in caso di violazione di prescrizioni 1

L'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione adotta le misure necessarie se constata che le prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, segnatamente se: a. non sono più adempiuti i presupposti per la concessione dell'autorizzazione; b. il titolare dell'autorizzazione non beneficia più di un'assicurazione di responsabilità civile professionale; c. non è rispettato l'obbligo di informazione.

2

Se ritiene che è possibile ovviare alle lacune, l'autorità stabilisce a tale scopo un termine adeguato. In casi giustificati, può prolungare tale termine.

3

Se non ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune e una continuazione dell'attività è insostenibile, l'autorità competente vieta l'offerta dell'attività e revoca l'autorizzazione.

4

Le autorità d'esecuzione cantonali che constatano una violazione di prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono tenute a darne comunicazione all'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione.


Art. 19

Emolumenti 1 Sono riscossi i seguenti emolumenti: a. per la concessione di un'autorizzazione: 100 franchi al massimo; b. per il rinnovo di un'autorizzazione: 50 franchi; c. per la revoca dell'autorizzazione: 200 franchi al massimo.

2

Se l'esame della documentazione o la revoca di un'autorizzazione richiedono un dispendio di tempo straordinario, si applica una tariffa di 100 franchi l'ora. Ogni frazione di mezzora conta come mezzora intera.

3

Le spese, segnatamente i costi delle perizie, e gli emolumenti riscossi dalla SEFRI per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri sono calcolati separatamente e fatturati in aggiunta all'ammontare degli emolumenti.

Servizi

10

935.911

4

Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 200412.

Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 20

Obbligo di assicurazione 1

L'importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell'articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi l'anno.

2

Sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi; b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.

3

La società di assicurazione o la banca deve disporre dell'autorizzazione della competente autorità di vigilanza.


Art. 21

Obbligo di informazione Chi beneficia di un'autorizzazione secondo la legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla propria assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate: a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto; b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti; c. nel sito

Internet.

Capitolo 4: Inventario cantonale delle attività fuori pista

Art. 22

I Cantoni possono allestire un inventario delle escursioni e delle discese fuori pista sul proprio territorio indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.

12 RS

172.041.1

O sulle attività a rischio 11

935.911

Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge

Art. 23

L'articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 24

Applicabilità delle disposizioni transitorie della legge L'articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.


Art. 25

Disposizioni transitorie

1

Gli offerenti di cui all'articolo 9 che alla data dell'entrata in vigore della legge non dispongono ancora della certificazione della fondazione «Safety in adventures» devono inoltrare una domanda di autorizzazione all'autorità cantonale competente entro il 31 marzo 2014. Essi ricevono un'autorizzazione vincolata alla condizione di presentare una certificazione entro un anno.

2

Fino all'accreditamento di un organismo di certificazione il DDPS designa gli organismi autorizzati alla certificazione.


Art. 26

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Servizi

12

935.911

Allegato 113 (art. 14 cpv. 2)

Dati e documenti per la procedura di autorizzazione 1. Dati e documenti per le persone fisiche 1 La domanda deve contenere i seguenti dati: a. cognome e nome; b. data di

nascita;

c. attinenza, per gli stranieri il luogo di nascita; d. domicilio e recapito.

2

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a. copia del certificato di domicilio, di un permesso di dimora o di un documento di viaggio valido, se del caso con un visto;

b. se la persona interessata è iscritta nel registro di commercio, un estratto dello stesso non più vecchio di due mesi; per le persone con domicilio all'estero, l'attestazione dell'iscrizione nel relativo registro estero; c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve e accompagnatori di escursionismo: copia dell'attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente; d. per aspiranti guida alpina: copia dell'attestato del corso per aspiranti dell'ASGM o di un corso per aspiranti dell'UIAGM o di un corso estero per aspiranti riconosciuto come equivalente dall'UFSPO; e. per guide alpine e aspiranti guida alpina che chiedono un'autorizzazione per il canyoning ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera i: copia dell'attestato di una formazione complementare dell'ASGM o dell'UIAGM.

2. Dati e documenti per le persone giuridiche e le ditte individuali 1 La domanda deve contenere i seguenti dati: a. nome; b. sede principale e sedi delle eventuali filiali in Svizzera; c. recapito; d. persona responsabile.

2

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: a. per le persone giuridiche con sede in Svizzera: un estratto del registro di commercio non più vecchio di due mesi; 13 Aggiornato dal n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

O sulle attività a rischio 13

935.911

b. per le persone giuridiche con sede all'estero: l'attestato che comprova l'iscrizione nel relativo registro estero; c. una certificazione valida ai sensi dell'articolo 10.

Servizi

14

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Allegato 2

(art. 3 cpv. 1 lett. a-e, 6 cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 lett. a e 8 cpv. 1 lett. a) Gradi di difficoltà per ascensioni alpinistiche, escursioni con gli sci e le racchette da neve e discese fuori pista Per la presente ordinanza valgono i gradi di difficoltà riportati nelle seguenti scale di difficoltà, che possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell'UFSPO.

1. Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche del Club alpino svizzero (CAS) del 5 settembre 2012

2. Scala di difficoltà per gite escursionistiche trekking del CAS del 5 settembre 2012

3. Scala di difficoltà per gite sci alpinistiche del CAS del settembre 2012 4. Scala delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve del CAS del settembre 2012

O sulle attività a rischio 15

935.911

Allegato 3

(art. 3 cpv. 1 lett. j-k) Gradi di difficoltà in acque vive Acque vive I: facile Visibilità buona

visuale

Acqua

corso regolare, onde regolari, mulinelli piccoli Letto del corso d'acqua ostacoli facili Acque vive II: mediamente difficile Visibilità

passaggio libero

Acqua

corso irregolare, onde irregolari, mulinelli medi, ritorni piccoli, scivoli e rapide Letto del corso d'acqua piccoli ostacoli in corrente e saltini Acque vive III: difficile Visibilità

passaggi visibili

Acqua

onde alte e irregolari, grossi mulinelli, ritorni, scivoli e rapide Letto del corso d'acqua singoli blocchi di roccia, salti, altri ostacoli in corrente Acque vive IV: molto difficile Visibilità

passaggi difficili da riconoscere, ricognizione a piedi generalmente necessaria Acqua

grosse onde in continuità, ritorni, scivoli e rapide potenti Letto del corso d'acqua rocce che ostruiscono la corrente, alte cascate con rulli Acque vive V

Visibilità

ricognizione a piedi indispensabile Acqua

onde estreme, ritorni, scivoli e rapide estremi Letto del corso d'acqua passaggi stretti, cadute molto alte con entrate e uscite difficili

Servizi

16

935.911

Acque vive VI: limite di navigabilità Generalmente impraticabile, eventualmente navigabile con un determinato livello
d'acqua.

O sulle attività a rischio 17

935.911

Allegato 414 (art. 4 cpv. 2 lett. a, 6 cpv. 3 e 7 cpv. 2 lett. a) Patenti rilasciate secondo il diritto anteriore 1. Guide alpine 1. Patente grigionese di guida alpina ottenuta prima del 26 novembre 2000 2. Patente bernese di guida alpina ottenuta prima del 1° gennaio 2001 2. Istruttori di arrampicata Attestato di «Istruttore di arrampicata ASGM» ottenuto prima del 31 dicembre 2011 3. Maestri di sport sulla neve 1. Patente grigionese di maestro di sci ottenuta prima del 26 novembre 2000 2. Patente grigionese di maestro di snowboard ottenuta prima del 26 novembre 2000

3. Patente grigionese di maestro di sci di fondo ottenuta prima del 26 novembre 2000

4. Patente bernese di maestro di sci ottenuta prima del 1° luglio 1999 5. Patente vallesana di maestro di sci ottenuta prima del 31 dicembre 2003 14 Aggiornato dal n. I dell'O del 13 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2767).

Servizi

18

935.911