01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2005 - 31.07.2005
01.01.2004 - 28.02.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
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1

Ordinanza
concernente la produzione e la messa in commercio
degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali)
del 26 maggio 1999 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge sull'agricoltura1;
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19913
sulla protezione delle acque;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici
al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali.

2 L'ordinanza non è applicabile: a.

a tutte le materie prime e a tutti gli alimenti semplici per animali ottenuti
nelle aziende agricole, per quanto non siano messi in commercio; b.

agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione verso i
Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni
sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.

3 È fatta salva la legislazione sulle epizoozie.


Art. 2

Messa in commercio

1 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio soltanto se sono omologati.

2 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio soltanto se sono sani,
genuini e di qualità commerciale e sono caratterizzati conformemente alle prescrizioni.

RU 1999 1780 1

RS 910.1

2

RS 814.01

3

RS 814.20

4

RS 946.51

916.307

Agricoltura

2

916.307


Art. 3

1 Un alimento per animali può essere omologato per la produzione o la messa in
commercio soltanto se: a.

si presta sufficientemente all'uso previsto, e b.

non produce importanti effetti secondari nocivi e non presenta rischi per
l'uomo, gli animali o l'ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

2 Gli alimenti per animali devono essere tali da: a.

mantenere e migliorare il rendimento degli animali da reddito; b.

non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ricavati dagli animali da
reddito;

c.

non mettere in pericolo la salute degli animali da reddito; d.

non dare adito a confusione o errore.


Art. 4

Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza, gli alimenti per animali sono materie e prodotti
utilizzati per l'alimentazione degli animali da reddito o destinati alla fabbricazione
di tali prodotti, indipendentemente dalla loro origine o dal loro modo di trasformazione; per tali s'intendono: a.

materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le
sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad
essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di
alimenti composti oppure come supporto delle premiscele; b.

alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale, nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti
o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali; c.

alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine
vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della
loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali sotto forma
di alimenti completi o di alimenti complementari; d.

additivi: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono
premiscele di cui nella lettera e che, incorporati negli alimenti per gli animali, possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; e.

premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti
per animali;

Ordinanza sugli alimenti per animali 3

916.307

f.

coadiuvanti per l'insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la
conservazione degli insilati; g.

alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera; h.

alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore
elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per
la razione giornaliera soltanto se combinati con altri alimenti; i.

alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti principalmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere
grezza, riferito a un alimento con l'88 % di sostanza secca; j.

alimenti per animali sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o
sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all'alimentazione di
giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post
colostrale o all'ingrasso dei vitelli; k.

alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti mediante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in saccarosio, di zucchero complessivo; l.

alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli
alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le
loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni
alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell'Ufficio
intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) e sono destinati a soddisfare particolari bisogni di fisiologia della nutrizione.

2 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a.

produzione: la fabbricazione, la trasformazione e il reimballaggio; b.

messa in commercio: qualsiasi cessione o trasferimento fatto a titolo oneroso
o gratuito, nonché l'importazione; l'importazione di alimenti per animali destinati alla riesportazione non è considerata come messa in commercio; c.

razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell'88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo
fabbisogno nutritivo globale; d.

scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali specifici di determinate categorie di animali da reddito, il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati
temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile
e alle quali può pertanto essere di giovamento l'assunzione di alimenti adeguati al loro stato.

Agricoltura

4

916.307

Capitolo 2: Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici

Art. 5

Lista degli alimenti per animali 1 Le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati per la messa in commercio
se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per
animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste.

2 La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima e alimento semplice,
in particolare:

a.

la designazione specifica; b.

le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali; c.

la descrizione.

3 Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) emana la lista degli alimenti
per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali.

4 L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, materie prime e alimenti semplici, se soddisfano le
esigenze di cui all'articolo 3.

5 Se risulta ulteriormente che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo,
gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze
supplementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare l'omologazione per la messa in commercio.

6 L'Ufficio federale può omologare materie prime e alimenti semplici che non figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messi in commercio in quantità
limitata o in un raggio limitato.


Art. 6

Lista delle materie prime e degli alimenti semplici
modificati geneticamente 1 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono omologati
per la messa in commercio se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti
semplici omologati, modificati geneticamente (lista degli alimenti OMG per animali)
e se soddisfano le condizioni richieste. Queste condizioni si applicano anche agli
alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell'articolo 5.

2 Le materie prime e gli alimenti semplici modificati geneticamente sono ammessi
sulla lista degli alimenti OMG per animali se: a.

soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3; b.5 soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 19996 sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui le materie prime e gli alimenti

5

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

6

RS 814.911

Ordinanza sugli alimenti per animali 5

916.307

semplici siano composti di o contengano organismi geneticamente modificati.

3 L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OMG per animali. Accetta, su
domanda, di includervi nuovi alimenti.

4 Il Dipartimento stabilisce le esigenze per i documenti della domanda. Tali documenti devono inoltre comprendere le indicazioni dell'allegato dell'ordinanza del 19
novembre 19967 concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari
OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG nonché i dati
giusta l'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, quando le materie prime e gli alimenti semplici sono composti di o
contengono organismi geneticamente modificati.8 5 L'Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime
e gli alimenti semplici già autorizzati all'estero, costituiti di organismi geneticamente modificati, incapaci di riprodursi, o che ne contengono.

6 L'Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l'omologazione e in qualsiasi momento limitare o revocare l'omologazione se l'alimento ha importanti effetti
secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente.

Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici

Art. 7

Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati 1 Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l'articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti
dietetici, sono omologati per la messa in commercio se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (lista degli additivi e degli alimenti dietetici) e se presentano le proprietà richieste.

2 Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni
d'utilizzazione.

3 Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento dietetico
omologato o ritirare l'omologazione per la messa in commercio.

4 L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, additivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12.

7

RS 817.021.35 8

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

Agricoltura

6

916.307


Art. 8

Autorizzazione

1 I coadiuvanti per l'insilamento e gli additivi dei gruppi di additivi destinati alla
profilassi della coccidiosi e l'istomoniasi, i microorganismi e le loro preparazioni,
nonché gli enzimi e le loro preparazioni sono omologati per la messa in commercio
soltanto se sono autorizzati dall'Ufficio federale e soddisfano le esigenze richieste.

2 L'autorizzazione è personale e inalienabile.

3 L'Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell'autorizzazione, corredarla
di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari.

4 Se l'idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l'insilamento sottoposto ad
autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti
dal richiedente si deve prevedere che l'esame della domanda durerà a lungo,
l'Ufficio federale può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per una durata di cinque anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non presenti rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

5 Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento che
sono stati messi in commercio con un'autorizzazione non ne necessitano un'altra.

6 Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il
prodotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all'Ufficio federale.

7 L'autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che
figurano nell'autorizzazione. L'Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo
esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni
dell'autorizzazione.


Art. 9

Seconda autorizzazione 1 Chiunque intende mettere in commercio un additivo o un coadiuvante per l'insilamento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare dell'autorizzazione, deve depositare una domanda conformemente all'articolo 17.

2 L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del
secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il secondo provi: a.

che il titolare dell'autorizzazione l'ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure b.

che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente
di un prodotto identico a quello del primo richiedente.


Art. 10

Pubblicazione

Gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento autorizzati sono pubblicati dall'Ufficio
federale.

Ordinanza sugli alimenti per animali 7

916.307


Art. 11

Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l'insilamento
e di alimenti dietetici già omologati all'estero 1 Se un alimento per animali è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia
sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in
considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l'articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di
questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.

2 L'Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione
sono riconosciute come equivalenti.


Art. 12

Esigenze in materia di prodotti 1 Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d'origine animale.

2 I coadiuvanti per l'insilamento devono favorire la conservazione dell'insilato con
almeno uno degli effetti seguenti: a.

ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno; b.

legame chimico dell'ossigeno dell'aria; c.

eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione specifica; d.

miglioramento dell'apporto nutritivo per la microflora auspicata; e.

impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l'aumento
della pressione osmotica; f.

aumento del numero dei microorganismi utili.

3 I coadiuvanti per l'insilamento non devono presentare modifiche e segnatamente
non contenere agenti estranei che esercitino un'influenza negativa sulla qualità delle
derrate di origine animale.

4 I coadiuvanti per l'insilamento non devono sapere di muffa, essere rancidi, ammuffiti o infestati da parassiti, né contenere microorganismi nocivi alla salute, né
essere modificati in modo da nuocere alla salute degli animali.

5 Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l'omologazione di additivi e di
alimenti dietetici


Art. 13

Messa in commercio

1 Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere
reclamizzati o messi in commercio soltanto se sono omologati definitivamente o
provvisoriamente.

2 Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere
messi in commercio soltanto per l'uso previsto e unicamente se presentano le proprietà menzionate nell'omologazione.

Agricoltura

8

916.307

3 Chiunque mette in commercio additivi e alimenti dietetici omologati secondo
l'articolo 7 deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale, a Posieux (Stazione federale di ricerche). Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.

4 Il Dipartimento può limitare la consegna e l'utilizzazione di determinati additivi e
di determinate premiscele.

Sezione 3: Alimenti composti e premiscele

Art. 14

1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per la messa in commercio se
sono composti esclusivamente di sostanze contenute nella lista degli alimenti per
animali secondo l'articolo 5 o nella lista degli alimenti OMG per animali secondo
l'articolo 6 o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l'articolo 7
oppure se sono autorizzati secondo l'articolo 8.

2 Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e
delle premiscele.

3 Chiunque mette in commercio alimenti composti e premiscele deve notificarlo alla
Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura
di notifica.

Sezione 4: Procedura d'omologazione

Art. 15

Aventi diritto

1 Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio
d'affari in Svizzera.

2 Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d'affari si trova all'estero possono
beneficiare di un'autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo internazionale.


Art. 16

Domande di omologazione di un alimento per animali Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere
presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.


Art. 17

Procedura d'omologazione 1 I documenti completi che accompagnano la domanda devono essere presentati alla
Stazione federale di ricerche.

Ordinanza sugli alimenti per animali 9

916.307

2 La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere
ad altri servizi federali e all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici se il loro
campo di attività è interessato.9 3 Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente
modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell'ordinanza del 25 agosto 199910
sull'emissione deliberata nell'ambiente.11 4 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in
particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.


Art. 18

Documenti che accompagnano la domanda 1 Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le
indicazioni seguenti:

a.

nome e indirizzo del richiedente; b.

luogo di produzione dell'alimento per animali; c.

designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell'alimento
per animali;

d.

informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l'idoneità
all'uso previsto;

e.

prova che l'alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescrizioni, non produce importanti effetti secondari nocivi e non rischia di mettere in pericolo l'uomo, l'animale o l'ambiente.

2 I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che
contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall'articolo 14 dell'ordinanza
del 25 agosto 199912 sull'emissione deliberata nell'ambiente.13 3 Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i
mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie, comunicazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande relative
agli alimenti dietetici.

4 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la Stazione federale di ricerche impartisce
al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.

9

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3294).

10

RS 814.911

11

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

12

RS 814.911

13

Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata
nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

Agricoltura

10

916.307


Art. 19

Esame della domanda

1 La Stazione federale di ricerche non è tenuta a completare d'ufficio le indicazioni e
i mezzi di prova del richiedente; essa si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni.

2 Rinuncia a questi esperimenti e a queste investigazioni e decide in merito alla domanda in base ai documenti disponibili se il richiedente: a.

non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di
fornire gratuitamente la quantità necessaria dell'alimento per animali o, in
caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, gli impianti richiesti, ecc.; b.

rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o queste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa della Stazione federale
di ricerche o di un terzo.

3 La Stazione federale di ricerche prende in considerazione d'ufficio i fatti generalmente noti concernenti l'alimento per animali.

Capitolo 3: Produzione di alimenti per animali

Art. 20

Aziende di fabbricazione tenute all'omologazione 1 Necessita di un'omologazione chiunque vuol fabbricare uno dei seguenti alimenti
per animali:

a.

additivi per la profilassi della coccidiosi e dell'istomoniasi, carotenoidi e
xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, oligoelementi, microorganismi, enzimi, antiossidanti, altri additivi con un tenore
massimo o con altre limitazioni, prodotti proteici derivanti da microorganismi, aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi; b.

premiscele con additivi secondo la lettera a o con prodotti proteici derivanti
da microorganismi o aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi; c.

alimenti composti per animali comprendenti premiscele secondo la lettera b,
nonché carotenoidi e xantofille, microorganismi, enzimi, antiossidanti, altri
additivi con un tenore massimo o con altre limitazioni, prodotti proteici, derivanti da microorganismi, aminoacidi e loro sali, nonché prodotti analoghi.

2 Necessita altresì di un'omologazione chiunque prepara miscele a cottimo, nonché
gli esercenti di impianti mobili di miscelazione.

3 Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera additivi e premiscele non prodotti in Svizzera deve presentare una conferma del produttore, secondo la quale, nel
Paese di produzione, vengono poste alle aziende esigenze equivalenti a quelle elencate nel presente capitolo.

4 Il Dipartimento disciplina la procedura di omologazione.

Ordinanza sugli alimenti per animali 11

916.307


Art. 21

Esigenze poste al produttore 1 L'omologazione è rilasciata a chiunque dispone di personale competente, nonché
di costruzioni e impianti che garantiscono una qualità soddisfacente a tutti i livelli
della produzione.

2 Il Dipartimento stabilisce le esigenze specifiche cui devono soddisfare le aziende
di produzione.

3 I produttori secondo l'articolo 20 capoverso 1 devono tenere una contabilità. Il
Dipartimento emana le disposizioni dettagliate di esecuzione.

Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione

Art. 22

Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1 Nella caratterizzazione e sull'imballaggio di alimenti per animali non devono essere date indicazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto che
possano ingannare l'acquirente circa la natura, il genere della composizione o l'utilizzabilità di un alimento per animali.

2 Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di
forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per
animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a.

la categoria dell'alimento per animali secondo l'articolo 4 capoverso 1;
quest'indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime; b.

il nome e l'indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c.

il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d.

le prescrizioni sull'utilizzabilità dell'alimento per animali e le condizioni di
utilizzazione, salvo per gli alimenti semplici per animali e le materie prime.

3 Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una lingua ufficiale.

4 Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole
categorie di alimenti per animali.


Art. 23

Dichiarazione relativa agli alimenti per animali
geneticamente modificati 1 Le materie prime e alimenti semplici per animali, gli additivi e i coadiuvanti per
l'insilamento e gli alimenti dietetici modificati geneticamente devono essere caratterizzati come tali se contengono più del 3% di organismi modificati geneticamente o
se sono fabbricati con più del 3% di organismi geneticamente modificati.

2 Gli alimenti composti modificati geneticamente devono essere caratterizzati come
tali se contengono più del 2% di organismi modificati geneticamente o se sono fabbricati con più del 2% di organismi modificati geneticamente.

Agricoltura

12

916.307

3 Se una materia prima di un alimento composto secondo il capoverso 1 sottostà alla
dichiarazione, tale componente deve essere caratterizzata in modo corrispondente.

4 Per la caratterizzazione degli alimenti per animali modificati geneticamente deve
essere utilizzata una delle seguenti indicazioni: a.

«fabbricato con X modificato tramite l'ingegneria genetica»; o b.

«fabbricato con X modificato geneticamente»; o c.

«X (OMG)».

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 24

Competenze del Dipartimento 1 Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il
valore misurato (tolleranze).

2 Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

3 Può fissare i tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 25

Competenze dell'Ufficio federale 1 Salvo disposizioni contrarie, il Dipartimento esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali, controlla
il rispetto dell'obbligo di notifica, la produzione e il commercio degli alimenti per
animali.

2 L'Ufficio federale può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

3 Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno
diritto all'indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio o trasformano professionalmente l'alimento per
animali controllato.

4 L'Ufficio è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per
prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo
giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica,
importa, fornisce in un nuovo imballaggio o trasforma gli alimenti per animali.


Art. 26

Collaborazione tra autorità 1 L'Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo.

2 L'Ufficio dirige o coordina la procedura di omologazione di alimenti per animali
costituiti di o contenenti organismi modificati geneticamente con la partecipazione
dell'UFAFP e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ordinanza sugli alimenti per animali 13

916.307


Art. 27

Consultazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici14 Nel settore degli additivi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, segnatamente
dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici:15 a.

sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell'autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l'Ufficio federale; b.

sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali
per animali.


Art. 28

Statistica della cifra d'affari Su domanda dell'Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano o mettono in
commercio alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sullo loro cifra
d'affari.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 199416 è abrogata.


Art. 30

Disposizione transitoria Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 1999.


Art. 31

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

14

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3294).

15

Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3294).

16

[RU 1994 708, 1999 303 n. I 18]

Agricoltura

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