01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.05.2017 - 30.06.2020
01.02.2016 - 30.04.2017
01.07.2015 - 31.01.2016
15.07.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 14.07.2014
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.07.2009 - 30.06.2011
01.10.2008 - 30.06.2009
01.09.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 31.08.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
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1

Ordinanza

concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) del 26 maggio 1999 (Stato 15 febbraio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2,
160 capoversi 1-5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull'ingegneria genetica (LIG); visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque (LPAc); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),6 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione 1

La presente ordinanza disciplina l'importazione, la messa in commercio e la produzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.7 2

L'ordinanza non è applicabile: a. a tutte le materie prime e a tutti gli alimenti semplici per animali ottenuti nelle aziende agricole, per quanto non siano messi in commercio;

b. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all'esportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità; RU 1999 1780

1 RS

910.1

2 RS

814.01

3 RS

814.91

4 RS

814.20

5 RS

946.51

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

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2

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c.8 all'importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compagnia;

d.9 all'importazione di alimenti per animali che non sono destinati all'elaborazione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.

3

È fatta salva la legislazione sulle epizoozie.


Art. 2

10 Definizioni 1 Gli alimenti per animali sono sostanze e prodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali da reddito agricoli o degli animali da compagnia o destinati alla fabbricazione di tali prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro modo di trasformazione; per tali s'intendono: a. materie prime di alimenti per animali (materie prime): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele; b. alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali; c. alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari; d. additivi: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono premiscele di cui nella lettera e che, incorporati negli alimenti per animali, possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale; e. premiscele: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti per animali; f.

coadiuvanti per l'insilamento: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l'insilamento le sostanze per la conservazione del fieno umido; 8

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

9

Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

Ordinanza sugli alimenti per animali 3

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g. alimenti completi: le miscele di alimenti per animali che, data la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h. alimenti complementari: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti; i.

alimenti minerali: gli alimenti complementari per animali composti principalmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l'88 per cento di sostanza secca; j.

alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all'alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all'ingrasso dei vitelli; k. alimenti melassati per animali: gli alimenti complementari prodotti mediante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in saccarosio, di zucchero totale;

l.

alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici): gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare particolari bisogni nutrizionali.

2

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. animali da reddito: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o indirettamente al fine di produrre derrate alimentari; b. animali da compagnia: gli animali di specie detenute o foraggiate dall'uomo che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate alimentari; c. produzione: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l'imballaggio;

d. messa in commercio: qualsiasi trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito;

e. razione giornaliera: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell'88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbisogno nutritivo globale; f.

scopi nutrizionali speciali: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali specifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l'assunzione di alimenti adeguati al loro stato;

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g. componenti: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influiscono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili;

h. sostanze indesiderabili: le sostanze - ad eccezione degli agenti responsabili di epizoozie - presenti negli o sugli alimenti per animali e che possono influire negativamente sulla salute e sul rendimento degli animali o, in quanto residui, sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli, soprattutto riguardo alla loro innocuità per la salute dell'uomo; i.

partita: la quantità di alimenti per animali che costituisce un'unità che si presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni; j.11 intermediario: chiunque metta in commercio, in uno stadio intermedio tra la produzione e l'utilizzazione, alimenti per animali di cui all'articolo 20c; k.12 prodotti a partire da organismi geneticamente modificati: prodotti completamente o parzialmente ottenuti a partire da un organismo geneticamente modificato, tuttavia non contenenti o costituiti da simili organismi.

Capitolo 2:13 Omologazione di alimenti per animali Sezione 1: Materie prime e alimenti semplici14

Art. 3

Importazione e messa in commercio 1

Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se sono omologati.

2

Al momento dell'importazione o della messa in commercio, gli alimenti per animali omologati devono essere sani, genuini e di qualità commerciale nonché caratterizzati conformemente alle prescrizioni.


Art. 4

Condizioni generali d'omologazione 1

Un alimento per animali può essere omologato se: a. si presta sufficientemente all'uso previsto; e b. non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

2

Gli alimenti per animali devono essere tali da: a. non mettere in pericolo la salute degli animali; b. non dare adito a confusione o errore.

11 Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4927). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

13 Originario avanti l'art. 5.

14 Introdotta dal n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

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Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da: a. mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli; b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli.

a15 Misure precauzionali

1

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può rifiutare l'ammissione di un alimento per animali nelle liste di cui agli articoli 5 e 7 o corredarla di condizioni o oneri, se sono soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 148a LAgr.

2

Se sono soddisfatte le condizioni previste nell'articolo 148a LAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può:

a. revocare l'omologazione di un alimento per animali, un additivo o un alimento dietetico che figura sulle liste di cui agli articoli 5 e 7 o fissare esigenze supplementari; b. rifiutare l'ammissione di una materia prima o di un alimento semplice modificato geneticamente nella lista degli alimenti OMG per animali di cui all'articolo 6;

c. rifiutare, revocare o corredare di condizioni o oneri l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

Sezione 1a:16 Materie prime e alimenti semplici per animali

Art. 5

Lista degli alimenti per animali 1

Le materie prime e gli alimenti semplici sono omologati17 se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati per animali (lista degli alimenti per animali) e presentano le proprietà richieste.

2

La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni materia prima e alimento semplice, in particolare:

a. la

designazione

specifica;

b. le esigenze che devono soddisfare gli alimenti per animali; c. la descrizione.

3

Il Dipartimento emana la lista degli alimenti per animali. Di massima, accetta su domanda nuovi alimenti per animali.

4

L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, materie prime e alimenti semplici, se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

16 Originario

sez.

2.

17 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

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5

Se risulta ulteriormente che, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente esigenze supplementari per un alimento per animali che figura sulla lista o annullare l'omologazione18.

6

L'Ufficio federale può omologare materie prime e alimenti semplici che non figurano sulla lista degli alimenti per animali se sono messi in commercio in quantità limitata o in un raggio limitato.


Art. 6

Lista delle materie prime e degli alimenti semplici modificati geneticamente 1

Le materie prime e gli alimenti semplici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono omologati se figurano sulla lista delle materie prime e degli alimenti semplici omologati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali I) e se soddisfano le rispettive esigenze. Queste condizioni si applicano anche agli alimenti che figurano già sulla lista in virtù dell'articolo 5.19 2 Le materie prime e gli alimenti semplici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali I se: a. soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 199920 sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui le materie prime o gli alimenti semplici siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.21

3

L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali I. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.22 4 L'omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.23 5 L'Ufficio federale può omologare con una procedura semplificata le materie prime e gli alimenti semplici già autorizzati all'estero, costituiti di organismi geneticamente modificati, incapaci di riprodursi, o che ne contengono.

18 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

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21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

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L'Ufficio federale può esigere dati supplementari dopo l'omologazione e in qualsiasi momento limitare o revocare l'omologazione se l'alimento ha importanti effetti secondari nocivi o se sono presunti o provati rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente.

Sezione 2: Additivi, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici

Art. 7

Lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati 1

Gli additivi, eccettuati gli additivi secondo l'articolo 8 capoverso 1 e gli alimenti dietetici, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (lista degli additivi e degli alimenti dietetici) e se presentano le proprietà richieste.

2

Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d'utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici su richiesta.24 3

Se risulta ulteriormente che un additivo o un alimento dietetico, nonostante un'utilizzazione conforme alle prescrizioni, ha importanti effetti secondari nocivi o presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, l'Ufficio federale può fissare temporaneamente le esigenze supplementari per un additivo o per un alimento dietetico omologato o ritirare l'omologazione.

4

L'Ufficio federale può omologare provvisoriamente, per sei mesi al massimo, additivi e alimenti dietetici se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 12.

a25 Lista degli additivi e degli alimenti dietetici geneticamente modificati 1

Gli additivi, esclusi quelli giusta l'articolo 8 capoverso 1bis, e gli alimenti dietetici costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, sono omologati se figurano sulla lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati, geneticamente modificati (lista degli alimenti OGM per animali II). Queste condizioni si applicano anche agli additivi e agli alimenti dietetici che figurano già sulla lista in virtù dell'articolo 7 capoverso 1.

2

Gli additivi e gli alimenti dietetici geneticamente modificati sono ammessi sulla lista degli alimenti OGM per animali II se: a. soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4; b. soddisfano le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 199926 sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

26 RS

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3

L'Ufficio federale pubblica la lista degli alimenti OGM per animali II. Accetta, su domanda, di includervi nuovi alimenti.

4

L'omologazione è limitata ad un periodo di 10 anni. Essa viene rinnovata, su domanda, per altri 10 anni, se le condizioni di cui al capoverso 2 continuano ad essere adempiute.


Art. 8

Autorizzazione 1 I coadiuvanti per l'insilamento e gli additivi dei gruppi di additivi destinati alla profilassi della coccidiosi e l'istomoniasi, i microorganismi e le loro preparazioni, nonché gli enzimi e le loro preparazioni sono omologati soltanto se sono autorizzati dall'Ufficio federale e soddisfano le esigenze richieste.

1bis

Gli additivi giusta il capoverso 1 costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se soddisfano inoltre: a. le esigenze di cui all'articolo 4; b. le esigenze poste dall'ordinanza del 25 agosto 199927 sull'emissione deliberata nell'ambiente, nel caso in cui siano costituiti da organismi geneticamente modificati o contengano detti organismi.28

2

L'autorizzazione è personale e inalienabile.

3

L'Ufficio federale può limitare nel tempo la validità dell'autorizzazione, corredarla di oneri e condizioni e prescrivere caratterizzazioni particolari.

4

Se l'idoneità di un additivo o di un coadiuvante per l'insilamento sottoposto ad autorizzazione non è ancora definitivamente confermata e per ragioni indipendenti dal richiedente si deve prevedere che l'esame della domanda durerà a lungo, l'Ufficio federale può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per una durata di cinque anni al massimo, a condizione che il prodotto risulti almeno adeguato e non presenti rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

5

Nelle fasi commerciali successive, gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento che sono stati importati o messi in commercio29 con un'autorizzazione non ne necessitano un'altra.

6

Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, le nuove conoscenze concernenti il prodotto devono essere comunicate regolarmente e spontaneamente all'Ufficio federale.

7

L'autorizzazione è valida unicamente finché il prodotto presenta le proprietà che figurano nell'autorizzazione. L'Ufficio federale può autorizzare, senza un nuovo esame del prodotto, modifiche delle proprietà che non concernono le condizioni dell'autorizzazione.

27 RS

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28 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

29 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

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Art. 9

Seconda autorizzazione

1

Chiunque intende importare o mettere in commercio30 un additivo o un coadiuvante per l'insilamento già autorizzato, senza essere egli stesso titolare dell'autorizzazione, deve depositare una domanda conformemente all'articolo 17.

2

L'Ufficio federale può rinunciare alle indicazioni e ai mezzi di prova da parte del secondo richiedente e basarsi su quelli del primo titolare, nella misura in cui il secondo provi: a. che il titolare dell'autorizzazione l'ha abilitato a utilizzare i suoi dati; oppure b. che sono passati 10 anni dalla prima autorizzazione e si tratta indubbiamente di un prodotto identico a quello del primo richiedente.


Art. 10

Pubblicazione Gli additivi e i coadiuvanti per l'insilamento autorizzati sono pubblicati dall'Ufficio federale.


Art. 11

Omologazione di additivi, di coadiuvanti per l'insilamento e di alimenti dietetici già omologati all'estero 1

Se un additivo, un coadiuvante per l'insilamento o un alimento dietetico è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l'articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.31 2 L'Ufficio pubblica una lista dei Paesi le cui esigenze in materia di omologazione sono riconosciute come equivalenti.


Art. 12

Esigenze in materia di prodotti 1

Gli additivi devono essere efficaci, vale a dire avere un effetto positivo sulle caratteristiche degli alimenti, sulla produzione animale o sulla qualità delle derrate d'origine animale.

2

I coadiuvanti per l'insilamento devono favorire la conservazione dell'insilato con almeno uno degli effetti seguenti: a. ottenimento di una concentrazione ottimale di ioni di idrogeno; b. legame chimico dell'ossigeno dell'aria; c. eliminazione di microorganismi dannosi mediante sostanze ad azione specifica;

d. miglioramento dell'apporto nutritivo per la microflora auspicata; 30 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

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e. impedimento della crescita di microorganismi nocivi mediante l'aumento della pressione osmotica; f.

aumento del numero dei microorganismi utili.

3

e 4 ...32

5

Il Dipartimento disciplina le altre condizioni per l'omologazione di additivi e di alimenti dietetici


Art. 13

Messa in commercio

1

Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere reclamizzati o importati o messi in commercio soltanto se sono omologati definitivamente o provvisoriamente.

2

Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere importati o messi in commercio soltanto per l'uso previsto e unicamente se presentano le proprietà menzionate nell'omologazione.33 3 Chiunque importa o mette in commercio34 additivi e alimenti dietetici omologati secondo l'articolo 7 deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale, a Posieux (Stazione federale di ricerche). Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.

4

Il Dipartimento può limitare la consegna e l'utilizzazione di determinati additivi e di determinate premiscele.

Sezione 3: Alimenti composti e premiscele

Art. 14

1 Gli alimenti composti e le premiscele sono omologati per l'importazione o la messa in commercio se sono composti esclusivamente di sostanze o organismi contenuti nella lista degli alimenti per animali secondo l'articolo 5, nella lista degli alimenti OMG per animali I secondo l'articolo 6, nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici secondo l'articolo 7 o nella lista degli alimenti OMG per animali II secondo l'articolo 7a oppure se sono autorizzati secondo l'articolo 8.35 2 Il Dipartimento disciplina le esigenze relative ai tenori degli alimenti composti e delle premiscele.

32 Abrogati dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

34 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

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3

Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.36 Sezione 4: Procedura d'omologazione

Art. 15

Aventi diritto

1

Le autorizzazioni sono rilasciate alle persone e alle ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.

2

Le persone e le ditte il cui domicilio o domicilio d'affari si trova all'estero possono beneficiare di un'autorizzazione se questa possibilità è prevista da un accordo internazionale.


Art. 16

Domande di omologazione di un alimento per animali Le domande di ammissione di un alimento per animali in una lista possono essere presentate da persone e ditte con domicilio o domicilio d'affari in Svizzera.


Art. 17

Procedura d'omologazione

1

I documenti completi che accompagnano la domanda devono essere presentati alla Stazione federale di ricerche.

2

La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell'Istituto se il loro campo di attività è interessato.37 3 Gli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati possono essere omologati soltanto se, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, sono soddisfatte le esigenze dell'ordinanza del 25 agosto 199938 sull'emissione deliberata nell'ambiente.39 4 Il Dipartimento può disciplinare altri dettagli della procedura di omologazione, in particolare le esigenze relative ai documenti che accompagnano la domanda.


Art. 18

Documenti che accompagnano la domanda 1

Se non è posta nessuna esigenza speciale, i documenti devono contenere almeno le indicazioni seguenti: 36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

38 RS

814.911

39 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

Agricoltura

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a. nome e indirizzo del richiedente; b. luogo di produzione dell'alimento per animali; c. designazione sotto la quale si prevede la messa in commercio dell'alimento per animali;

d. informazioni precise e complete sulla composizione, le proprietà e l'idoneità all'uso previsto;

e. prova che l'alimento per animali, se è utilizzato conformemente alle prescrizioni, non produce importanti effetti secondari nocivi e non rischia di mettere in pericolo l'uomo, l'animale o l'ambiente.

2

I documenti delle domande relative agli alimenti per animali composti di o che contengono organismi geneticamente modificati, devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle previste dall'articolo 14 dell'ordinanza del 25 agosto 199940 sull'emissione deliberata nell'ambiente.41 2bis I documenti che accompagnano le domande relative agli alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati devono soddisfare, oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, quelle dell'allegato dell'ordinanza del 19 novembre 199642 concernente la procedura di autorizzazione per le derrate alimentari OMG, gli additivi OMG e le sostanze ausiliarie di lavorazione OMG.43 3 Il richiedente è tenuto a menzionare nella sua domanda o ad allegare alla stessa i mezzi di prova come pubblicazioni scientifiche, verbali di esperimenti, perizie, comunicazioni ufficiali; queste indicazioni non sono richieste per le domande relative agli alimenti dietetici.

4

Se la domanda non soddisfa le esigenze, la Stazione federale di ricerche impartisce al richiedente un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro questo termine, la domanda non è esaminata.


Art. 19

Esame della

domanda

1

La Stazione federale di ricerche non è tenuta a completare d'ufficio le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; essa si limita di massima al controllo dei documenti. A questo scopo può effettuare e far effettuare esperimenti o altre investigazioni.

2

Rinuncia a questi esperimenti e a queste investigazioni e decide in merito alla domanda in base ai documenti disponibili se il richiedente: 40 RS

814.911

41 Nuovo testo giusta l'all. 5 n. 6 dell'O del 25 ago. 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.911).

42 RS

817.021.35

43 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

Ordinanza sugli alimenti per animali 13

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a. non collabora agli esperimenti e alle investigazioni rifiutando per esempio di fornire gratuitamente la quantità necessaria dell'alimento per animali o, in caso di esperimenti che esulano dall'ambito abituale, il personale, gli strumenti, gli impianti richiesti, ecc.; b. rifiuta di assumere la responsabilità per i danni che questi esperimenti o queste investigazioni potrebbero occasionare senza colpa della Stazione federale di ricerche o di un terzo.

3

La Stazione federale di ricerche prende in considerazione d'ufficio i fatti generalmente noti concernenti l'alimento per animali.

Capitolo 3:44 Notifica, omologazione e registrazione di chi intende produrre e mettere in commercio alimenti per animali

Art. 20

Controllo autonomo

Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adottare, nel quadro della propria attività, provvedimenti adeguati affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge e raggiungano una qualità ineccepibile, non pregiudicata da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall'obbligo del controllo autonomo.

a Obbligo di notifica

1

Chiunque vuole produrre alimenti per animali o metterli in commercio in Svizzera deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche.

2

È dispensato dall'obbligo di notifica chi fabbrica alimenti per il proprio effettivo di animali, a condizione che siano impiegati soltanto prodotti previsti per i consumatori finali, e chi mette in commercio alimenti semplici per animali nonché materie prime prodotti nella propria azienda agricola. Il Dipartimento stabilisce quali prodotti possono essere venduti ai consumatori finali.

b Obbligo di tenere un registro 1

Il produttore assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro con le seguenti indicazioni: a. il nome e l'indirizzo dei fornitori di ogni singola componente utilizzata per la fabbricazione;

b. la composizione e la data di produzione di ogni partita; c. il nome e l'indirizzo dell'acquirente di ogni partita.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

Agricoltura

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2

Chiunque importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito ed è assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro dei nomi e degli indirizzi dei fornitori e di ogni acquirente di una partita.

3

Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 vanno conservate per almeno due anni e presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.

c45 Omologazione e registrazione 1

Necessita di un'omologazione chiunque intende produrre o mettere in commercio come intermediario uno dei seguenti alimenti per animali:46 a.47 additivi:

coccidiostatici e istomonostatici;

- vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile - oligoelementi - enzimi - microorganismicarotenoidi e xantofille

antiossidanti con un tenore massimo prestabilito;

b. determinati prodotti per l'alimentazione animale: prodotti proteici derivanti da microorganismi

altri composti azotati non contenenti proteine

aminoacidi e loro sali

- idrossiaminoacidi; c. premiscele con i seguenti additivi: coccidiostatici e istomonostatici

vitamine A e D

oligoelementi rame e selenio;

d. alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti additivi:coccidiostatici e istomonostatici;

e. materie prime con un tenore di sostanze o prodotti indesiderabili superiore al tenore massimo, destinate alla detossificazione.

45 Originario art. 21.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

Ordinanza sugli alimenti per animali 15

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2

Necessita di una registrazione chiunque intende produrre (anche ad uso privato) o mettere in commercio come intermediario uno dei seguenti alimenti per animali:48 a. additivi:

tutti gli additivi con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni non menzionati al capoverso 1; b. premiscele con i seguenti additivi: - enzimi - microorganismitutte le vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile, escluse le vitamine A e D

tutti gli oligoelementi, esclusi rame e selenio

carotenoidi e xantofille

antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito;

c.49 alimenti composti per animali contenenti i seguenti additivi: - vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile (vitamina A e D solo come premiscele) oligoelementi (rame e selenio solo come premiscele)

- enzimi - microorganismicarotenoidi e xantofille

antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito.

3

Il Dipartimento disciplina le esigenze poste ai produttori e agli intermediari in materia di omologazione e registrazione.50 4 All'atto dell'omologazione o della registrazione, ai produttori e agli intermediari è rilasciato un numero d'omologazione o di registrazione.51
d52 Importazione

Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera alimenti per animali giusta l'articolo 20c, non fabbricati in Svizzera, deve dimostrare che nel Paese di produzione vengono poste ai produttori esigenze equivalenti a quelle vigenti in Svizzera.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

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Capitolo 3a: Disposizioni particolari concernente l'impiego di organismi geneticamente modificati53

Art. 21


54

Separazione del flusso delle merci 1

Chiunque importa, produce o mette in commercio alimenti per animali che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati è tenuto a stabilire disposizioni e ad adottare provvedimenti per separare il flusso delle merci e per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.

2

A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare: a. l'identificazione di punti durante il flusso delle merci, in cui gli organismi geneticamente modificati possono mescolarsi in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati; b. la determinazione di disposizioni e provvedimenti per i punti giusta la lettera a, per evitare che gli organismi geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;

c. l'esecuzione

di

provvedimenti;

d. la verifica periodica dell'idoneità del sistema; e. l'adeguata formazione delle persone incaricate all'applicazione dei provvedimenti; e

f.

la documentazione delle disposizioni e dei provvedimenti giusta le lettere ae.

3

All'Ufficio federale va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutti i provvedimenti relativi all'assicurazione della qualità.

a55 Obbligo di informare e di tenere un registro 1

Chiunque, in qualità di persona assoggettata all'obbligo di notifica giusta l'articolo 20a, importa o mette in commercio materie prime, alimenti semplici, coadiuvanti per l'insilamento, alimenti dietetici, additivi o alimenti composti, costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati nonché materie prime, alimenti semplici, coadiuvanti per l'insilamento, alimenti dietetici o alimenti composti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati all'atto della messa in commercio è tenuto a:

a. comunicare per scritto all'acquirente che il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi geneticamente modificati; 53 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

Ordinanza sugli alimenti per animali 17

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b. indicare per scritto i codici di identificazione specifici internazionalmente riconosciuti o, laddove non ve ne fossero, l'identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

2

Le indicazioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all'acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio.

3

Chiunque, in qualità di persona o produttore assoggettato all'obbligo di notifica, importa o mette in commercio alimenti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve adempiere l'obbligo di tenere un registro ai sensi del capoverso 1 o 2 dell'articolo 20b.

4

Le indicazioni di cui ai capoversi da 1 a 3 vanno conservate per almeno 5 anni e, su richiesta, presentate alla Stazione federale di ricerche cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

b56 Alimenti per animali con tracce di organismi geneticamente modificati Gli alimenti per animali che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati non omologati o che sono stati prodotti a partire da tali organismi possono essere messi in commercio se: a. la percentuale di tracce di organismi geneticamente modificati non omologati non supera lo 0,5 per cento di massa,

b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate, e c. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù della Direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 199057, della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 200158 o del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 200359, oppure se gli alimenti per animali possono essere messi in commercio giusta l'articolo 47 del Regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.

Capitolo 4: Designazioni, caratterizzazione

Art. 22

Prescrizioni generali in materia di caratterizzazione 1

Nella caratterizzazione e sull'imballaggio di alimenti per animali non devono essere date indicazioni inesatte o incomplete o sottaciute particolarità del prodotto che possano ingannare l'acquirente circa la natura, il genere della composizione o l'utilizzabilità di un alimento per animali.

56 Introdotto dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

57 GU n. L 117 dell'8 mag. 1990, pag. 15 58 GU n. L 106 del 17 apr. 2001, pag. 1 59 GU n. L 268 del 18 ott. 2003, pag. 1

Agricoltura

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2

Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sciolte o sulla fattura in caso di materie prime e di alimenti semplici per animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni: a.60 la designazione dell'alimento per animali giusta l'articolo 2 capoverso 1; questa indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime; b. il nome e l'indirizzo della ditta responsabile della messa in commercio; c. il genere e il tenore delle componenti e degli additivi; d. le prescrizioni sull'utilizzabilità dell'alimento per animali e le condizioni di utilizzazione, salvo per gli alimenti semplici per animali e le materie prime.

3

Le indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili e redatte almeno in una lingua ufficiale.

4

Il Dipartimento disciplina le indicazioni specifiche complementari per le singole categorie di alimenti per animali.


Art. 23


61

Caratterizzazione degli organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali 1

Per la caratterizzazione delle materie prime e degli alimenti semplici, dei coadiuvanti per l'insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati deve essere utilizzata l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

2

Sono esentati dall'obbligo di caratterizzazione le materie prime, gli alimenti semplici, i coadiuvanti per l'insilamento o gli alimenti dietetici che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o che sono stati involontariamente prodotti a partire da simili organismi, se

a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.

3

Gli additivi costituiti o contenenti organismi geneticamente modificati devono essere caratterizzati ai sensi dei capoversi 1 e 2.

4

Se una materia prima contenuta in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 è assoggettata all'obbligo di caratterizzazione, tale componente deve essere caratterizzata in modo adeguato.

a62 Divieto di utilizzazione 1

Il Dipartimento federale dell'economia può designare le sostanze la cui utilizzazione quali alimenti per animali è vietata.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 2005, in vigore dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

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2

Se revoca l'omologazione di cui agli articoli 5 e 7 o l'autorizzazione di cui all'articolo 8, l'Ufficio federale può emanare un divieto di utilizzazione immediato per il prodotto in questione, qualora vi siano da attendersi effetti secondari con conseguenze gravi.

Capitolo 5: Esecuzione

Art. 24

Competenze del Dipartimento 1

Il Dipartimento stabilisce gli scarti ammessi tra il tenore nutritivo dichiarato e il valore misurato (tolleranze).

2

Può emanare prescrizioni sul prelievo di campioni e le analisi.

3

Può fissare i tenori massimi e le soglie d'intervento al disotto dei tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.63

Art. 25


64

Competenze dell'Ufficio federale 1

Salvo disposizioni contrarie, l'Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e controlla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per animali.

2

Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

3

Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno diritto all'indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l'alimento per animali controllato.

4

L'Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali.

5

L'Ufficio federale pubblica annualmente una lista di tutti i produttori e intermediari omologati e registrati.65 6

L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori massimi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In seguito sottopone la richiesta di modifica dell'allegato 10 al Dipartimento.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4927).

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Art. 26

Collaborazione tra

autorità

1

L'Ufficio può associare gli organi delle dogane alla sua attività di controllo.

2

...66


Art. 27

Consultazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici67 Nel settore degli additivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l'Istituto:68 a. sulle questioni di principio concernenti le condizioni del rilascio e della revoca dell'autorizzazione, nella misura in cui debba decidere l'Ufficio federale; b. sulle questioni concernenti la delimitazione tra siffatti additivi e i medicinali per animali.


Art. 28


69

Statistica della cifra d'affari Su domanda dell'Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui quantitativi da loro messi in commercio.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza sugli alimenti per animali del 26 gennaio 199470 è abrogata.


Art. 30


71

Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2003 Gli alimenti per animali caratterizzati con le indicazioni «X (OMG)», «fabbricato con X modificato tramite l'ingegneria genetica» e «fabbricato con X modificato geneticamente» possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004 ed utilizzati come foraggio fino al 31 dicembre 2005.

66 Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 2005, con effetto dal 1° marzo 2005 (RU 2005 973).

67 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4065).

70 [RU

1994 708, 1999 303 n. I 18] 71 Abrogato dal n. I dell'O del 16 ott. 2002 (RU 2002 4065). Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4793).

Ordinanza sugli alimenti per animali 21

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Art. 31

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Disposizione finale della modifica del 26 gennaio 200572 Gli additivi, gli alimenti dietetici ed i coadiuvanti per l'insilamento, omologati secondo il diritto previgente giusta l'articolo 7 capoverso 1 o autorizzati giusta l'articolo 8 capoverso 1 e costituiti, contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, possono essere prodotti e messi in commercio fino al 30 giugno 2006. Se per tali alimenti per animali è stata inoltrata all'Ufficio federale entro il 1° luglio 2006 la necessaria documentazione supplementare ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 o 2bis, questi possono continuare ad essere messi in commercio anche dopo il 30 giugno 2006, fino alla decisione di omologazione o di autorizzazione.

72 RU

2005 973

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