Versione in vigore, stato 21.06.2023

21.06.2023 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.08.2021 - 20.06.2023
17.04.2018 - 31.07.2021
07.08.2013 - 16.04.2018
19.11.2008 - 06.08.2013
14.09.2005 - 18.11.2008
09.09.2004 - 13.09.2005
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

0.748.710.1

RU 1971 316; FF 1970 I 33

Traduzione

Convenzione
concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi
a bordo di aeromobili1

Conchiusa a Tokio il 14 settembre 1963
Firmata dalla Svizzera il 31 ottobre 1969
Approvata dall'Assemblea federale il 9 ottobre 19702
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 dicembre 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 marzo 1971

(Stato 21 giugno 2023)

1 Gli emendamenti del 4 aprile 2014 (RS 0.748.710.1; RU 2021 469) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d'applicazione del Protocollo.

2 RU 1971 315

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I
Campo d'applicazione della convenzione

Art. 1

1. La presente convenzione s'applica:

a.
alle infrazioni a leggi penali;
b.
a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.

2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d'un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l'alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d'uno Stato.

3. Secondo la presente convenzione:

a)
un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterramento forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorità competente non assume la responsabilità dell'aeromobile nonché delle persone e dei beni a bordo; e
b)
qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato d'imma-tricolazione, l'espressione «Stato d'immatricolazione», come utilizzata negli articoli 4, 5 e 13 della convenzione, designa anche lo Stato dell'operatore.3

4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.

3 Nuovo testo giusta l'art. II del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 24

Senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 4 e con riserva delle esigenze concernenti la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che autorizzi o prescriva l'applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale razza, religione, nazionalità, origine etnica, opinione politica o genere.

4 Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Titolo II
Competenza

Art. 35

1. Lo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile è competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo.

1bis. Uno Stato è inoltre competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo:

a)
in quanto Stato d'atterramento, nei casi in cui l'aeromobile a bordo del quale è stata commessa un'infrazione o commesso un atto atterri sul proprio territorio e il presunto autore dell'infrazione si trovi ancora a bordo;
b)
in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione sia commessa o l'atto compiuto a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività o, in mancanza di tale sede, la cui residenza permanente sia in tale Stato.

2. Ciascun Stato contraente, in qualità di Stato d'immatricolazione, prende i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola.

2bis. Ciascun Stato contraente adotta inoltre i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza nella conoscenza di infrazioni commesse a bordo di aeromobili nei seguenti casi:

a)
in quanto Stato d'atterramento nei casi in cui:
i)
l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione abbia l'ultimo punto di decollo o il prossimo punto di atterramento programmato all'interno del proprio territorio, e l'aeromobile successivamente atterri sul proprio territorio con il presunto autore dell'infrazione ancora a bordo, e
ii)
la sicurezza dell'aeromobile e delle persone e beni a bordo di esso, nonché l'ordine e la disciplina a bordo siano messi in pericolo;
b)
in quanto Stato dell'operatore, nei casi in cui l'infrazione venga commessa a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a un locatario la cui sede principale di attività sia in tale Stato o, nel caso in cui il locatario non abbia una sede principale di attività, la cui residenza permanente sia in tale Stato.

2ter. Nell'esercitare la propria competenza in quanto Stato d'atterramento, lo Stato considera se l'infrazione in questione costituisce un'infrazione nello Stato dell'operatore.

3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata conformemente alle legislazioni nazionali.

Art. 3bis 6

Qualora uno Stato contraente, nell'esercizio della propria competenza ai sensi dell'articolo 3, abbia ricevuto notifica o in altro modo apprenda che uno o più Stati contraenti abbiano in corso indagini o abbiano avviato procedimenti giudiziari o processuali in relazione alle stesse infrazioni o agli stessi atti, tale Stato contraente consulterà, ove opportuno, tali altri Stati contraenti al fine di coordinare le rispettive azioni. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti per gli Stati contraenti dall'articolo 13.

5 Nuovo testo giusta l'art. IV del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

6 Introdotto dall'art. V del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 4

Uno Stato contraente che non sia quello d'immatricolazione, può impedire il volo di un aeromobile per esercitare la propria competenza penale riguardo a un'infrazione commessa a bordo, soltanto nei casi seguenti:

a.
l'infrazione di cui si tratta ha prodotto effetto sul territorio dello Stato in questione;
b.
l'infrazione è stata commessa da o contro un cittadino di questo Stato o una persona che vi risieda in permanenza;
c.
l'infrazione compromette la sicurezza di questo Stato;
d.
l'infrazione costituisce violazione di regole o ordinamenti in vigore nello Stato di cui si tratta, concernenti il volo o la manovra degli aeromobili;
e.
l'esercizio di questa competenza è indispensabile per assicurare l'osservanza di un obbligo che incombe allo Stato in virtù di un accordo internazionale multilaterale.

Titolo III
Poteri del comandante dell'aeromobile

Art. 5

1. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili a infrazioni o atti compiuti o sul punto di esserlo, da parte di una persona a bordo di un aeromobile in volo, sia nello spazio aereo dello Stato d'immatricolazione, sia sorvolando l'alto mare o una regione che non appartenga al territorio di uno Stato, soltanto se l'ultimo punto di decollo o il successivo punto d'atterramento previsto è situato sul territorio di uno Stato diverso da quello d'immatricolazione, oppure se l'aeromobile vola ulteriormente nello spazio aereo d'uno Stato che non sia quello d'immatricolazione, sempre che la persona di cui si tratta sia ancora a bordo.

2. ...7

7 Abrogato dall'art. VI del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, con effetto per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 68

1. Se il comandante d'un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto un'infrazione o un atto di cui all'articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari:

a)
per garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo; oppure
b)
per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo; oppure
c)
per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Il comandante dell'aeromobile può chiedere o autorizzare l'aiuto da parte degli altri membri dell'equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello degli addetti alla sicurezza di bordo o dei passeggeri, nell'intento di applicare i provvedimenti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell'equipaggio o passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.

3. Un addetto alla sicurezza di bordo impiegato ai sensi di un accordo o di una convenzione bilaterale o multilaterale tra gli Stati contraenti interessati può prendere, senza tale autorizzazione, provvedimenti preventivi adeguati qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerli immediatamente necessari al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo da un atto di interferenza illegittima e, laddove l'accordo o la convenzione lo consentano, per prevenire la commissione di gravi infrazioni.

4. Nessuna disposizione della presente convenzione dev'essere interpretata nel senso di creare un obbligo per uno Stato contraente di stabilire un programma di addetti alla sicurezza di bordo o di aderire a un accordo o a una convenzione bilaterale o multilaterale che autorizzi addetti alla sicurezza di bordo stranieri a operare sul proprio territorio.

8 Nuovo testo giusta l'art. VII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 7

1. I provvedimenti coercitivi, presi contro una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, cessano d'essere applicati dopo l'atterramento dell'aeromobile, a meno che:

a.
il punto d'atterramento sia situato sul territorio d'uno Stato non contraente e le autorità di quest'ultimo rifiutano di consentire lo sbarco della persona interessata oppure le misure coercitive sono state imposte conformemente
alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera c soltanto per consentire la consegna della persona alle autorità competenti;
b.
l'aeromobile compia un atterramento forzato e il suo comandante non sia in grado di consegnare la persona alle autorità competenti;
c.
la persona di cui si tratta non accetti di continuare a essere trasportata oltre questo punto sotto l'applicazione dei provvedimenti coercitivi.

2. Il comandante che abbia a bordo del proprio aeromobile una persona sottoposta a un provvedimento coercitivo preso conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, deve, senz'indugio e, per quanto possibile, prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato, informare le autorità di quest'ultimo della presenza a bordo d'una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, menzionando anche i motivi giustificanti tale provvedimento.

Art. 8

1. Qualora il comandante di bordo abbia sufficienti ragioni per ritenere che una
persona ha compiuto o è sul punto di compiere a bordo dell'aeromobile uno degli atti di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettera b, può sbarcarla sul territorio di uno Stato qualsiasi nel quale l'aeromobile atterra sempre che tale provvedimento sia reso necessario giusta l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a o b.

2. Il comandante d'un aeromobile che, conformemente alle disposizioni del presente articolo, sbarca una persona sul territorio di uno Stato, avverte le autorità di quest'ultimo dello sbarco e delle ragioni che l'hanno motivato.

Art. 99

1. Se il comandante d'un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una persona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave, può consegnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l'aeromobile.

2. Il comandante dell'aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz'indugio e possibilmente prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano.

3. Il comandante dell'aeromobile comunica alle autorità cui consegna l'autore presunto dell'infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli elementi probatori e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso.

9 Nuovo testo giusta l'art. VIII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 1010 11

Se i provvedimenti presi sono conformi alla presente convenzione, né il comandante dell'aeromobile né un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, un addetto alla sicurezza di bordo, il proprietario o l'operatore dell'aeromobile e tanto meno la persona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedimenti.

10 Nuovo testo giusta l'art. IX del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

11 Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

Titolo IV
Cattura illecita d'aeromobili

Art. 11

1. Se una persona a bordo disturba illecitamente, con violenza o minaccia di violenza, l'esercizio d'un aeromobile in volo, si appropria dello stesso, ne esercita il controllo oppure se essa è sul punto di compiere siffatto atto, gli Stati contraenti adottano tutti i provvedimenti del caso per ripristinare o conservare il controllo dell'aeromobile al comandante legittimo.

2. Nei casi in cui al paragrafo precedente, ciascun Stato contraente nel quale atterra l'aeromobile deve consentire ai passeggeri e all'equipaggio di continuare il viaggio non appena possibile. L'aeromobile e il carico sono restituiti agli aventi diritto.

Titolo V
Poteri e obblighi degli Stati

Art. 12

Ciascuno Stato contraente deve permettere al comandante d'un aeromobile immatricolato in un altro Stato contraente di sbarcare qualsiasi persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1.

Art. 1312

1. Ciascun Stato contraente deve accettare una persona consegnatagli dal comandanti d'un aeromobile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1.

2. Ciascun Stato contraente, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell'intento di garantire la presenza di qualsiasi persona autrice presunta d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1 come anche di qualsiasi persona che gli sia stata consegnata. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all'avviamento dei procedimenti penali o d'una procedura d'estradizione.

3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.

4. Ciascun Stato contraente cui sia stata consegnata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o sul cui territorio sia atterrato un aeromobile in seguito a perpetrazione, a bordo, di uno degli atti di cui all'articolo 11 paragrafo 1, procede immediatamente a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

5. Se uno Stato ha posto in stato di detenzione una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, ne avvisa immediatamente lo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se risulta opportuno, tutti gli altri Stati interessati, comunicando parimente le circostanze che giustificano la detenzione. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunica tempestivamente le conclusioni agli Stati di cui sopra indicando loro se esso intende esercitare la propria competenza.

12 Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

Art. 14

1. Qualora una persona sbarcata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, che sia stata sbarcata dopo il compimento di un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, non possa o non voglia continuare il proprio viaggio, e se lo Stato in cui è effettuato l'atterramento si rifiuta d'ammettere questa persona, può, in quanto essa non abbia la cittadinanza dello Stato di cui si tratta o non vi abbia stabilito la propria residenza permanente, rinviarla verso lo Stato di cittadinanza o di residenza permanente oppure verso lo Stato sul cui territorio essa ha iniziato il viaggio aereo.

2. Lo sbarco, la consegna, la detenzione e le altre misure di cui all'articolo 13 paragrafo 2 come anche il rinvio della persona interessata non sono considerati come entrata valida sul territorio d'uno Stato contraente, giusta le pertinenti legislazioni concernenti l'entrata o l'ammissione di persone. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le leggi degli Stati contraenti concernenti il rinvio di persone.

Art. 15

1. Riservate le disposizioni dell'articolo precedente, le persone sbarcate conformemente all'articolo 8 paragrafo 1, o consegnate conformemente all'articolo 9 paragrafo 1, o, ancora, sbarcate dopo la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, che desiderano continuare il viaggio verso una destinazione di propria scelta, possono farlo, tosto possibile, se la legislazione dello Stato d'atterramento non esige la loro presenza per il perseguimento penale e la procedura d'estradizione.

2. Con riserva delle leggi concernenti l'entrata, l'ammissione, l'estradizione e il rinvio di persone, ciascun Stato contraente, nel territorio del quale sia stata sbarcata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, sbarcata per la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, concede a quest'ultima persona un trattamento che, per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non risulti meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.

Art. 15bis 13

1. Ciascuno Stato contraente è incoraggiato a prendere i provvedimenti necessari ad avviare gli opportuni procedimenti penali o amministrativi o altre azioni legali contro chiunque a bordo di un aeromobile commetta un'infrazione o un atto, come descritti nell'articolo 1 paragrafo 1, e in particolare:

a)
un atto di violenza fisica o una minaccia di compiere un tale atto contro un membro dell'equipaggio; oppure
b)
il rifiuto di obbedire a un ordine legittimo impartito dal comandante dell'aeromobile o per suo conto al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di ciascuno Stato contraente di introdurre o mantenere nella propria legislazione nazionale adeguati provvedimenti per sanzionare gli atti di indisciplina o di disturbo commessi a bordo.

13 Introdotto dall'art. X del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Titolo VI
Altre disposizioni

Art. 16

1. Le infrazioni commesse a bordo d'aeromobili sono considerate, ai fini dell'estradizione tra Stati contraenti, come commesse sia nel luogo della loro commissione, sia sul territorio degli Stati contraenti che devono stabilire la loro competenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 paragrafi 2 e 2bis. 14

2. Con riserva del paragrafo precedente, nessuna disposizione della presente
convenzione deve essere interpretata come obbligo di concedere la estradizione.

14 Nuovo testo giusta l'art. XI del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 1715

1. Gli Stati contraenti, nell'attuazione di indagini o d'arresti o nell'esercizio, in qualsiasi altro modo, della loro competenza per un'infrazione commessa a bordo d'un aeromobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o delle merci.

2. Ciascuno Stato contraente, nell'adempiere i propri obblighi o nell'esercitare un potere discrezionale consentito ai sensi della presente convenzione, agisce in conformità agli obblighi e alle responsabilità che incombono agli Stati in virtù del diritto internazionale. A tale riguardo, tiene conto dei principi del giusto processo e dell'equo trattamento.

15 Nuovo testo giusta l'art. XII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Art. 18

Se gli Stati contraenti costituiscono, per il trasporto aereo, organizzazioni d'esercizio in comune o organizzazioni internazionali e se gli aeromobili utilizzati non sono immatricolati in uno Stato determinato, essi designano, secondo modalità adeguate, quello fra essi che sarà considerato come Stato d'immatricolazione al fine della presente convenzione. La designazione è comunicata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale la quale ne informa tutti gli Stati partecipanti alla presente convenzione.

Art. 18bis 16

Nessuna disposizione della presente convenzione preclude il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti, in conformità con il diritto nazionale, da una persona sbarcata o consegnata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 o 9, rispettivamente.

16 Introdotto dall'art. XIII del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall'AF il 18 dic. 2020, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 469; FF 2020 4579).

Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 19

Fino alla data dell'entrata in vigore e alle condizioni previste all'articolo 21, la presente convenzione e aperta alla firma di ciascun Stato che, in quella data, è membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata.

Art. 20

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari,
conformemente alle loro disposizioni costituzionali.

2. Gli istrumenti di ratificazione saranno deposti presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 21

1. La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del dodicesimo istrumento di ratificazione. Per gli Stati che la ratificano successivamente, essa entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del rispettivo istrumento di ratificazione,

2. Con l'entrata in vigore, la presente convenzione è registrata, per il tramite dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 22

1. Dopo l'entrata in vigore, la presente convenzione è aperta all'adesione di ciascun Stato membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione
specializzata.

2. L'adesione avviene mediante deposito dell'istrumento presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e prende effetto 90 giorni dopo la data del deposito.

Art. 23

1. Ciascun Stato contraente può disdire la presente convenzione mediante notifica all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

2. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la notificazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 24

1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta ad arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d'arbitrato, le parti non si intendono circa l'organizzazione di quest'ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.

2. Ciascun Stato può dichiarare, all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati contraenti non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.

3. Ciascun Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 25

Salvo il caso previsto all'articolo 24, non è ammessa nessun'altra riserva alla
presente convenzione.

Art. 26

L'organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o d'una loro istituzione specializzata:

a.
ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data;
b.
il deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione con la rispettiva data;
c.
la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 paragrafo 1;
d.
la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data;
e.
la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell'articolo 24, con la rispettiva data.

Firme

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Tokio, il 14 settembre 1963, in tre testi originali nelle lingue francese, inglese e spagnola.

La presente convenzione è depositata presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e rimane aperta alla firma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19; questa organizzazione trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 giugno 202317

17 RU 1976 1640; 1983 249; 1986 907; 1987 1160; 1989 864; 1990 1569; 1991 2314; 2005 1609, 5001; 2009 79; 2013 2721; 2018 1751; 2023 318. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

15 aprile

1977 A

14 luglio

1977

Albania

1° dicembre

1997 A

1° marzo

1998

Algeria*

12 ottobre

1995 A

10 gennaio

1996

Andorra*

17 maggio

2006 A

15 agosto

2006

Angola

24 febbraio

1998 A

25 maggio

1998

Antigua e Barbuda

19 luglio

1985 A

17 ottobre

1985

Arabia Saudita

21 novembre

1969

19 febbraio

1970

Argentina

23 luglio

1971 A

21 ottobre

1971

Armenia

23 giugno

2003 A

23 aprile

2003

Australia

22 giugno

1970 A

20 settembre

1970

Austria

7 febbraio

1974 A

8 maggio

1974

Azerbaigian*

5 febbraio

2004 A

5 maggio

2004

Bahamas

15 maggio

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein*

9 febbraio

1984 A

9 maggio

1984

Bangladesh

25 luglio

1978 A

23 ottobre

1978

Barbados

4 aprile

1972

3 luglio

1972

Belarus*

3 febbraio

1988 A

3 maggio

1988

Belgio

6 agosto

1970

4 novembre

1970

Belize

19 maggio

1998 A

17 agosto

1998

Benin

30 marzo

2004 A

28 giugno

2004

Bhutan

25 gennaio

1989 A

25 aprile

1989

Bolivia

5 luglio

1979 A

3 ottobre

1979

Bosnia ed Erzegovina

7 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Botswana

16 gennaio

1979 A

16 aprile

1979

Brasile

14 gennaio

1970

14 aprile

1970

Brunei

23 maggio

1986 A

21 agosto

1986

Bulgaria*

28 settembre

1989 A

27 dicembre

1989

Burkina Faso

6 giugno

1969

4 dicembre

1969

Burundi

14 luglio

1971 A

12 ottobre

1971

Cambogia

22 ottobre

1996 A

20 gennaio

1997

Camerun

24 marzo

1988 A

22 giugno

1988

Canada

7 novembre

1969

5 febbraio

1970

Capo Verde

4 ottobre

1989 A

2 gennaio

1990

Ceca, Repubblica

25 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

30 giugno

1970 A

28 settembre

1970

Cile

24 gennaio

1974 A

24 aprile

1974

Cina*

14 novembre

1978

12 febbraio

1979

Hong Kong* a

5 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao* b

6 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

31 maggio

1972 A

29 agosto

1972

Colombia

6 luglio

1973

4 ottobre

1973

Comore

23 maggio

1991 A

21 agosto

1991

Congo (Brazzaville)

13 novembre

1978

11 febbraio

1979

Congo (Kinshasa)

20 luglio

1977 A

18 ottobre

1977

Corea (Nord)*

9 maggio

1983 A

7 agosto

1983

Corea (Sud)

19 febbraio

1971

20 maggio

1971

Costa Rica

24 ottobre

1972 A

22 gennaio

1973

Côte d'Ivoire

3 giugno

1970 A

1° settembre

1970

Croazia

5 ottobre

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba*

12 febbraio

2001 A

13 maggio

2001

Danimarca

17 gennaio

1967

4 dicembre

1969

Dominicana, Repubblica

3 dicembre

1970 A

3 marzo

1971

Ecuador

3 dicembre

1969

3 marzo

1970

Egitto*

12 febbraio

1975 A

13 maggio

1975

El Salvador

13 febbraio

1980 A

13 maggio

1980

Emirati Arabi Uniti*

16 aprile

1981 A

15 luglio

1981

Estonia

31 dicembre

1993 A

31 marzo

1994

Eswatini

15 novembre

1999 A

13 febbraio

2000

Etiopia*

27 marzo

1979 A

25 giugno

1979

Figi

18 gennaio

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

26 novembre

1965

4 dicembre

1969

Finlandia

2 aprile

1971

1° luglio

1971

Francia

11 settembre

1970

10 dicembre

1970

Gabon

14 gennaio

1970 A

14 aprile

1970

Gambia

4 gennaio

1979 A

4 aprile

1979

Georgia

16 giugno

1994 A

14 settembre

1994

Germania

16 dicembre

1969

16 marzo

1970

Ghana

2 gennaio

1974 A

2 aprile

1974

Giamaica

16 settembre

1983 A

15 dicembre

1983

Giappone

26 maggio

1970

24 agosto

1970

Gibuti

10 giugno

1992 A

8 settembre

1992

Giordania

3 maggio

1973 A

1° agosto

1973

Grecia

31 maggio

1971

29 agosto

1971

Grenada

28 agosto

1978 A

26 novembre

1978

Guatemala*

17 novembre

1970

15 febbraio

1971

Guinea

18 gennaio

1994 A

18 aprile

1994

Guinea equatoriale

27 febbraio

1991 A

28 maggio

1991

Guinea-Bissau

17 ottobre

2008 A

15 gennaio

2009

Guyana

20 dicembre

1972 A

19 marzo

1973

Haiti

26 aprile

1984 A

25 luglio

1984

Honduras*

8 aprile

1987 A

7 luglio

1987

India*

22 luglio

1975 A

20 ottobre

1975

Indonesia*

7 settembre

1976

6 dicembre

1976

Iran

28 giugno

1976 A

29 settembre

1976

Iraq

15 maggio

1974 A

13 agosto

1974

Irlanda

14 novembre

1975

12 febbraio

1976

Islanda

16 marzo

1970 A

14 giugno

1970

Isole Cook

12 aprile

2005 A

11 luglio

2005

Isole Marshall

15 maggio

1989 A

13 agosto

1989

Israele

19 settembre

1969

18 dicembre

1969

Italia

18 ottobre

1968

4 dicembre

1969

Kazakstan

18 maggio

1995 A

16 agosto

1995

Kenya

22 giugno

1970 A

20 settembre

1970

Kirghizistan

28 febbraio

2000 A

28 maggio

2000

Kuwait*

27 novembre

1979 A

25 febbraio

1980

Laos

23 ottobre

1972 A

21 gennaio

1973

Lesotho

28 aprile

1972 A

27 luglio

1972

Lettonia

10 giugno

1997 A

8 settembre

1997

Libano

11 giugno

1974 A

9 settembre

1974

Liberia

10 marzo

2003

8 giugno

2003

Libia

21 giugno

1972 A

19 settembre

1972

Liechtenstein

26 febbraio

2001 A

27 maggio

2001

Lituania

21 novembre

1996 A

19 febbraio

1997

Lussemburgo

21 settembre

1972 A

20 dicembre

1972

Macedonia del Nord

30 agosto

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

2 dicembre

1969

2 marzo

1970

Malawi*

28 dicembre

1972 A

28 marzo

1973

Malaysia

5 marzo

1985 A

3 giugno

1985

Maldive

28 settembre

1987 A

27 dicembre

1987

Mali

31 maggio

1971 A

29 agosto

1971

Malta

28 giugno

1991 A

26 settembre

1991

Marocco*

21 ottobre

1975 A

19 gennaio

1976

Mauritania

30 giugno

1977 A

28 settembre

1977

Maurizio

5 aprile

1983 A

4 luglio

1983

Messico

18 marzo

1969

4 dicembre

1969

Moldova

20 giugno

1997 A

18 settembre

1997

Monaco

2 giugno

1983 A

31 agosto

1983

Mongolia

24 luglio

1990 A

22 ottobre

1990

Montenegro

20 dicembre

2007 S

3 giugno

2006

Mozambico*

6 gennaio

2003 A

6 aprile

2003

Myanmar

23 maggio

1996 A

21 agosto

1996

Namibia

19 dicembre

2005 A

19 marzo

2006

Nauru

17 maggio

1984 A

15 agosto

1984

Nepal

15 gennaio

1979 A

15 aprile

1979

Nicaragua

24 agosto

1973 A

22 novembre

1973

Niger

27 giugno

1969

4 dicembre

1969

Nigeria

7 aprile

1970

6 luglio

1970

Niue

23 giugno

2009 A

21 settembre

2009

Norvegia

17 gennaio

1967

4 dicembre

1969

Nuova Zelanda*

12 febbraio

1974 A

13 maggio

1974

Oman*

9 febbraio

1977 A

10 maggio

1977

Paesi Bassi*

14 novembre

1969

12 febbraio

1970

Aruba

4 giugno

1974

2 settembre

1974

Curaçao

4 giugno

1974

2 settembre

1974

Parte caraibica (Bonaire,
Sant'Eustachio e Saba)

4 giugno

1974

2 settembre

1974

Sint Maartena

4 giugno

1974

2 settembre

1974

Pakistan

11 settembre

1973

10 dicembre

1973

Palau

12 ottobre

1995 A

10 gennaio

1996

Panama

16 novembre

1970

14 febbraio

1971

Papua Nuova Guinea*

6 novembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

9 agosto

1971 A

7 novembre

1971

Perù*

12 maggio

1978 A

10 agosto

1978

Polonia

19 marzo

1971 A

17 giugno

1971

Portogallo

25 novembre

1964

4 dicembre

1969

Qatar

6 agosto

1981 A

5 dicembre

1981

Regno Unito*

29 novembre

1968

4 dicembre

1969

Anguilla

1° dicembre

1982

1° dicembre

1982

Rep. Centrafricana

11 giugno

1991 A

9 settembre

1991

Romania*

15 febbraio

1974 A

16 maggio

1974

Ruanda

17 maggio

1971 A

15 agosto

1971

Russia*

3 febbraio

1988 A

3 maggio

1988

Saint Kitts e Nevis

5 ottobre

2020 A

1° dicembre

2020

Saint Lucia

31 ottobre

1983 A

29 gennaio

1984

Saint Vincent e Grenadine

18 novembre

1991 A

16 febbraio

1992

Salomone, Isole

23 marzo

1982 S

7 luglio

1978

Samoa

9 luglio

1998 A

7 ottobre

1998

San Marino

16 dicembre

2014

16 marzo

2015

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2006 A

2 agosto

2006

Seicelle

4 gennaio

1979 A

4 aprile

1979

Senegal

9 marzo

1972

7 giugno

1972

Serbia

6 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

9 novembre

1970 A

7 febbraio

1971

Singapore

1° marzo

1971 A

30 maggio

1971

Siria*

31 luglio

1980 A

29 ottobre

1980

Slovacchia

20 marzo

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

18 dicembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

1° ottobre

1969

30 dicembre

1969

Sri Lanka

30 maggio

1978 A

28 agosto

1978

Stati Uniti

5 settembre

1969

4 dicembre

1969

Sudafrica*

26 maggio

1972 A

24 agosto

1972

Sudan

25 maggio

2000 A

23 agosto

2000

Suriname

10 settembre

1979 S

25 novembre

1975

Svezia

17 gennaio

1967

4 dicembre

1969

Svizzera

21 dicembre

1970

21 marzo

1971

Tagikistan

20 marzo

1996 A

18 giugno

1996

Tanzania

12 agosto

1983 A

10 novembre

1983

Thailandia

6 marzo

1972 A

4 giugno

1972

Togo

26 luglio

1971 A

24 ottobre

1971

Tonga

13 febbraio

2002 A

14 maggio

2002

Trinidad e Tobago

9 febbraio

1972 A

9 maggio

1972

Tunisia*

25 febbraio

1975 A

26 maggio

1975

Turchia

17 dicembre

1975 A

16 marzo

1976

Turkmenistan

30 giugno

1999 A

28 settembre

1999

Ucraina*

29 febbraio

1988 A

29 maggio

1988

Uganda

25 giugno

1982 A

23 settembre

1982

Ungheria

3 dicembre

1970 A

3 marzo

1971

Uruguay

26 gennaio

1977 A

26 aprile

1977

Uzbekistan

31 luglio

1995 A

29 ottobre

1995

Vanuatu

31 gennaio

1989 A

1° maggio

1989

Venezuela*

4 febbraio

1983

5 maggio

1983

Vietnam*

10 ottobre

1979 A

8 gennaio

1980

Yemen

26 settembre

1986 A

25 dicembre

1986

Zambia

14 settembre

1971 A

13 dicembre

1971

Zimbabwe

8 marzo

1989 A

6 giugno

1989

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell' Organizzazione dell'aviazione civile internazionale: www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b
Dal 7 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.