01.10.2024 - *
01.07.2024 - 30.09.2024
01.06.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.01.2024 - 31.05.2024
04.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 03.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
18.12.2021 - 31.12.2022
01.11.2021 - 17.12.2021
02.10.2021 - 31.10.2021
11.12.2020 - 01.10.2021
02.12.2019 - 10.12.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
27.02.2018 - 25.11.2018
01.03.2016 - 26.02.2018
01.01.2016 - 29.02.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.07.2015 - 31.10.2015
01.05.2015 - 30.06.2015
25.11.2013 - 30.04.2015
01.01.2012 - 24.11.2013
05.12.2011 - 31.12.2011
01.11.2011 - 04.12.2011
01.05.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
02.03.2009 - 31.01.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
26.05.2008 - 28.02.2009
03.12.2007 - 25.05.2008
01.12.2007 - 02.12.2007
01.06.2006 - 30.11.2007
01.05.2006 - 31.05.2006
01.10.2005 - 30.04.2006
01.09.2005 - 30.09.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.04.2005 - 30.04.2005
01.12.2003 - 31.03.2005
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1

Legge federale
sull'Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)
del 13 dicembre 2002 (Stato 14 ottobre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
nazionale del 1° marzo 20012;
visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20013, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina: a.

i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale; b.

i compiti e l'organizzazione dell'Assemblea federale; c.

le procedure nell'Assemblea federale; d.

i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale; e.

i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione.


Art. 2

Sessioni delle Camere 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in
sessioni ordinarie.

2 Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni
ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari.

3 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la
convocazione delle Camere in sessione straordinaria.


Art. 3

Giuramento e promessa solenne 1 Prima di entrare in funzione ciascun membro dell'Assemblea federale presta
giuramento o promessa solenne.

RU 2003 3543 1

RS 101

2

FF 2001 3097 3

FF 2001 4867 171.10

Assemblea federale

2

171.10

2 Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone
elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne
dinnanzi all'Assemblea medesima.

3 Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

4 La formula del giuramento è la seguente: «Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e
di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.» 5 La formula della promessa è la seguente: «Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

Art. 4

Pubblicità delle sedute 1 Le sedute delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I
dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono regolati in un'ordinanza dell'Assemblea
federale.

2 Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla
protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta. Hanno
diritto di chiedere la deliberazione segreta: a.

un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell'Assemblea federale
plenaria;

b.

la maggioranza di una Commissione; c.

il Consiglio federale.

3 La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.

4 Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.


Art. 5

Informazione

1 Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro
attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

2 Le trasmissioni sonore o video dalle sale di seduta nonché l'accreditamento di
operatori dei media sono disciplinati da un'ordinanza dell'Assemblea federale o dai
regolamenti delle Camere.

Legge sul Parlamento 3

171.10

Titolo secondo: Membri dell'Assemblea federale Capitolo 1: Diritti e doveri

Art. 6

Diritti procedurali

1 I membri dell'Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare
iniziative, interventi e candidature.

2 Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a
questioni procedurali.

3 Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle
Camere.


Art. 7

Diritti d'informazione 1 I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la
relativa documentazione, sempre che sia necessario per l'esercizio del mandato
parlamentare.

2 Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni che: a.

servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio
governativo;

b.

concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica; c.

vanno trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione
della personalità.

3 Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa
l'estensione dei diritti d'informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza
della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare tra il parlamentare e il
Consiglio federale.

4 La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra un parlamentare e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste siano
necessarie per l'esercizio del mandato parlamentare.

5 Qualora ritenga che un parlamentare non abbia diritto alle informazioni secondo il
capoverso 2 e la mediazione della presidenza della Camera sia riuscita infruttuosa, il
Consiglio federale, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto.

6 Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione
federale.


Art. 8

Segreto d'ufficio

I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro
attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o

Assemblea federale

4

171.10

trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati,
segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in
corso.


Art. 9

Retribuzione e indennità I parlamentari sono retribuiti dalla Confederazione per la loro attività ufficiale e
ricevono dalla stessa un contributo a copertura delle relative spese. I particolari sono
regolati dalla legge del 18 marzo 19884 sulle indennità parlamentari.


Art. 10

Obbligo di partecipare alle sedute I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni.


Art. 11

Indicazione delle relazioni d'interesse 1 All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per
scritto l'Ufficio su:

a.

le sue attività professionali; b.

le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di
consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto
pubblico e privato;

c.

le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; d.

le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed
esteri;

e.

la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

2 I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite
dai parlamentari.

3 I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione.

4 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale5.


Art. 12

Indipendenza rispetto a Stati esteri I parlamentari non possono esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero né
accettare titoli o onorificenze da parte di autorità estere.

4

RS 171.21

5

RS 311.0

Legge sul Parlamento 5

171.10


Art. 13

Misure disciplinari

1 Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può: a.

togliergli la parola; o b.

espellerlo, ma al massimo per il tempo rimanente della seduta.

2 Se un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali
o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può: a.

ammonirlo; o

b.

escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

3 La Camera decide sulle opposizioni del parlamentare interessato.

Capitolo 2: Incompatibilità

Art. 14

Motivi d'incompatibilità Non possono far parte dell'Assemblea federale: a.

le persone da essa elette o confermate in carica; b.

i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione; c.

il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei
Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti; d.

i membri della direzione dell'esercito; e.

i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico
o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione
dominante;

f.

le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone
di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali
sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia
una posizione dominante.


Art. 15

Procedura

1 Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera a, l'interessato dichiara per quale delle due cariche opta.

2 Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera b-f, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.

Assemblea federale

6

171.10

Capitolo 3. Immunità e garanzia di partecipazione alle sessioni

Art. 16

Immunità assoluta

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da
loro espresso nelle Camere e negli organi del Parlamento.


Art. 17

Immunità relativa

1 Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per
un reato connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione dell'Assemblea federale.

2 La richiesta di soppressione dell'immunità è trattata dapprima dalla Camera cui
appartiene il parlamentare indagato.

3 Le Commissioni incaricate dell'esame preliminare danno al parlamentare indagato
la possibilità di esprimersi.

4 Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, l'Assemblea federale può deferire
al Tribunale federale il parlamentare indagato anche qualora si tratti di fattispecie
sottostante alla giurisdizione cantonale. In questo caso l'Assemblea federale plenaria
designa un procuratore pubblico straordinario della Confederazione.


Art. 18

Soppressione del segreto postale e delle telecomunicazioni
e autorizzazione di ulteriori provvedimenti investigativi 1 Per togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni a tenore
dell'articolo 321ter del Codice penale6 è necessaria un'autorizzazione delle presidenze delle Camere se: a.

si tratta di perseguire un reato commesso da un parlamentare; b.

si devono prendere provvedimenti nei confronti di un parlamentare per sorvegliare un terzo con cui egli è in relazione in virtù del suo mandato ufficiale.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia anche nei casi in cui, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendano necessari altri provvedimenti
investigativi o d'istruzione penale nei confronti di un parlamentare.

3 Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalle presidenze delle Camere, deve
essere richiesta, per il procedimento penale, l'autorizzazione dell'Assemblea federale, salvo che la procedura venga sospesa.

4 L'incarcerazione è inammissibile senza l'autorizzazione dell'Assemblea federale.

6

RS 311.0

Legge sul Parlamento 7

171.10


Art. 19

Procedura d'autorizzazione da parte delle presidenze delle Camere 1 Le presidenze delle due Camere deliberano congiuntamente e in segreto. La concessione dell'autorizzazione secondo l'articolo 18 richiede il consenso di almeno
cinque membri.

2 L'autorizzazione di togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni
può essere data soltanto se l'autorità competente approva l'ordine di effettuare la
sorveglianza conformemente all'articolo 7 della legge federale del 6 ottobre 20007
concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni.


Art. 20

Garanzia di partecipazione alle sessioni 1 Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso o preventiva
autorizzazione della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non connessi alla sua condizione o attività ufficiale.

2 Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto
deve chiedere direttamente il beneplacito della Camera interessata, salvo che il
parlamentare in causa non lo dia egli stesso per scritto.

3 Il parlamentare che, all'apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla
Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze.
La domanda non ha effetto sospensivo.

4 Il diritto di partecipare alle sessioni non può essere invocato quando si tratta di una
pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è
stata ordinata già prima della sessione.


Art. 21

Contestazione circa la necessità dell'autorizzazione Se la necessità dell'autorizzazione secondo gli articoli 17-20 è controversa, la
decisione spetta all'organo competente per l'autorizzazione medesima.

Titolo terzo: Compiti dell'Assemblea federale

Art. 22

Legislazione

1 L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni
importanti che contengono norme di diritto.

2 Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti
norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge,
emanarle sotto forma di ordinanza.

7

RS 780.1

Assemblea federale

8

171.10

3 Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono
consultate prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di
diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

4 Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e
in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.


Art. 23

Modifiche della Costituzione federale L'Assemblea federale sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del
Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale.


Art. 24

Partecipazione alla politica estera 1 L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione
della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di
politica estera.

2 Approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia
autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un
trattato internazionale da essa approvato.

3 Approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum. Approva gli altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

4 Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i
Parlamenti esteri.


Art. 25

Finanze

1 L'Assemblea federale stabilisce le uscite nel preventivo e nelle relative aggiunte.
Stanzia ed eventualmente rinnova crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo
e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo.

2 A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice.


Art. 26

Alta vigilanza

1 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale
e dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di
compiti federali.

2 Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della
legge federale del 28 giugno 19678 sul controllo federale delle finanze.

3 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri: a.

legalità;

b.

conformità all'ordinamento vigente; 8

RS 614.0

Legge sul Parlamento 9

171.10

c.

adeguatezza;

d.

efficacia;

e.

economicità.

4 L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È
escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie.


Art. 27

Verifica dell'efficacia Gli organi dell'Assemblea federale designati dalla legge provvedono affinché sia
verificata l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. A tal fine possono: a.

chiedere che il Consiglio federale faccia svolgere verifiche dell'efficacia; b.

esaminare i controlli dell'efficacia svolti su mandato del Consiglio federale; c.

far svolgere essi stessi verifiche dell'efficacia.


Art. 28

Decisioni di principio e pianificazioni 1 L'Assemblea federale coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello
Stato:

a.

dibattendo i pertinenti rapporti del Consiglio federale e prendendone atto; b.

impartendo al Consiglio federale il mandato di intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità; c.

prendendo decisioni di principio e programmatiche.

2 Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano
come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri
osservati o determinate misure pianificate.

3 Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto
federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata
può essere scelta la forma del decreto federale.

4 Qualora si scosti da mandati o decisioni di principio e programmatiche il Consiglio
federale deve indicarne i motivi.


Art. 29

Singoli atti

1 L'Assemblea federale emana singoli atti non sottostanti al referendum sotto forma
di decreto federale semplice.

2 Singoli atti dell'Assemblea federale per i quali non sussiste la necessaria base
giuridica né nella Costituzione federale né in una legge federale sono sottoposti al
referendum mediante decreto federale.


Art. 30

Altri compiti

L'Assemblea federale adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale e dalla legislazione federale.

Assemblea federale

10

171.10

Titolo quarto: Organizzazione dell'Assemblea federale Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 31

Organi

Gli organi dell'Assemblea federale sono: a.

il Consiglio nazionale; b.

il Consiglio degli Stati; c.

l'Assemblea federale plenaria; d.

le presidenze delle Camere; e.

gli Uffici;

f.

la Conferenza di coordinamento e la Delegazione amministrativa; g.

le Commissioni e le loro sottocommissioni e delegazioni; h.

i gruppi parlamentari.


Art. 32

Sede dell'Assemblea federale 1 L'Assemblea federale si riunisce in Berna.

2 Con decreto federale semplice può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove.


Art. 33

Convocazione

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici.

2 L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento.

3 Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio
degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in
pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire.

Capitolo 2: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati

Art. 34

Presidenze

La presidenza di ciascuna Camera consta del presidente nonché del primo e del
secondo vicepresidente.


Art. 35

Uffici delle Camere

1 Ciascuna Camera designa un Ufficio per la propria direzione e per altre incombenze interne.

2 L'Ufficio di ciascuna Camera consta della presidenza della medesima e di altri
membri designati dai regolamenti delle Camere.

Legge sul Parlamento 11

171.10

3 I diritti e i doveri che la presente legge assegna alle commissioni valgono anche
per gli Uffici.


Art. 36

Regolamenti delle Camere Ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.


Art. 37

Conferenza di coordinamento 1 L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento.

2 La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti: a.

pianifica le attività dell'Assemblea federale e coordina la pianificazione
delle sessioni e quella annuale; b.

cura le relazioni tra le due Camere e tra queste e il Consiglio federale; c.

può impartire istruzioni per l'assegnazione di personale e di mezzi finanziari
agli organi dell'Assemblea federale; d.

elegge il segretario generale dell'Assemblea federale. L'elezione va confermata dall'Assemblea federale plenaria; e.

approva la costituzione di nuovi gruppi parlamentari secondo i criteri di cui
all'articolo 61.

3 Il Consiglio federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

4 Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione degli
Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. L'elezione secondo il
capoverso 2 lettera d avviene a maggioranza assoluta dei membri votanti.

5 La Conferenza di coordinamento, con la partecipazione dei presidenti delle commissioni delle due Camere competenti in materia di politica estera, pianifica e coordina le relazioni parlamentari internazionali. I presidenti di altri organi interessati
dell'Assemblea federale partecipano ai lavori con voto consultivo.


Art. 38

Delegazione amministrativa 1 La Delegazione amministrativa consta di tre membri di ciascun Ufficio delle
Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento. Essa designa un proprio
membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

2 La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare.

3 Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti.

Assemblea federale

12

171.10

Capitolo 3: Assemblea federale plenaria

Art. 39

Ufficio dell'Assemblea federale plenaria 1 L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due
Camere.

2 Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

3 L'Ufficio prepara le sedute dell'Assemblea federale plenaria.

4 Può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria. Queste commissioni
constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio
degli Stati.


Art. 40

Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza 1 La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza esamina preliminarmente le domande di grazia e le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le
supreme autorità federali.

2 Elegge come presidente, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

3 Trasmette le domande di grazia al Consiglio federale affinché presenti un rapporto
corredato di proposta.

4 Può prendere visione delle domande nonché degli atti istruttori, giudiziari ed
esecutivi.

a9 Commissione giudiziaria 1 La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell'elezione e della
destituzione dei giudici dei Tribunali della Confederazione.

2 Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti. Nel bando di concorso è
indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo
parziale della funzione di giudice.

3 La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie
proposte di elezione e di destituzione.

4 Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici.

5 In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

6 Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla
Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio
l'idoneità professionale o personale dei giudici.

9

Introdotto dal n. II della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° ago. 2003
(RU 2003 2119 2121; FF 2001 3764, 2002 1073).

Legge sul Parlamento 13

171.10


Art. 41

Procedura nell'Assemblea federale plenaria 1 Per quanto non disciplinato altrimenti dalla presente legge, alla procedura nell'Assemblea federale plenaria si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

2 Gli scrutatori e gli scrutatori supplenti di ambo le Camere accertano i risultati delle
elezioni e votazioni

3 Per quanto non sia applicabile il regolamento del Consiglio nazionale, l'Assemblea
federale plenaria può dotarsi di un proprio regolamento.

Capitolo 4: Commissioni Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 42

Commissioni permanenti e commissioni speciali 1 Ciascuna Camera istituisce al proprio interno le commissioni permanenti previste
dalla legge e dal proprio regolamento.

2 In casi eccezionali le Camere possono istituire commissioni speciali.


Art. 43

Designazione delle commissioni 1 I membri e le presidenze (presidente e vicepresidente) delle commissioni sono
eletti dal rispettivo Ufficio.

2 Le presidenze delle commissioni congiunte delle due Camere e delle commissioni
dell'Assemblea federale plenaria sono nominate dalla Conferenza di coordinamento,
sempre che la legge non preveda altrimenti. Il presidente e il vicepresidente non
possono appartenere alla stessa Camera.

3 La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

4 La durata del mandato dei membri delle commissioni permanenti è determinato dai
regolamenti delle Camere.


Art. 44

Compiti

1 Nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle
Camere, le commissioni: a.

esaminano preliminarmente, a destinazione della rispettiva Camera, gli
oggetti loro attribuiti; b.

deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva; c.

seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza;

Assemblea federale

14

171.10

d.

elaborano proposte nei loro settori di competenza; e.

sottopongono proposte alla Conferenza delle presidenze delle commissioni e
delegazioni di vigilanza, chiedono al Consiglio federale di far svolgere controlli dell'efficacia e cooperano nella definizione delle relative priorità; f.

tengono conto dei risultati dei controlli dell'efficacia.

2 Le commissioni fanno rapporto alla rispettiva Camera sugli oggetti loro attribuiti e
presentano proposte in merito.


Art. 45

Diritti generali

1 Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni possono: a.

presentare iniziative, interventi e proposte nonché elaborare rapporti; b.

far capo a periti esterni; c.

sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate; d.

procedere ad ispezioni.

2 Le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni. Le sottocommissioni presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta.
Più commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.


Art. 46

Procedura nelle commissioni 1 Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera,
sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

2 Le decisioni delle commissioni congiunte richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri votanti di ciascuna Camera, sempre che la legge non preveda
altrimenti.


Art. 47

Natura confidenziale delle deliberazioni 1 Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene
divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno
votato.

2 Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche.


Art. 48

Informazione dell'opinione pubblica Le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni.


Art. 49

Coordinamento tra le commissioni 1 Le commissioni di ciascuna Camera coordinano le attività tra di loro nonché con le
commissioni dell'altra Camera che trattano le stesse o analoghe questioni.

2 La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in
sedute congiunte od essere affidato a un'unica commissione.

Legge sul Parlamento 15

171.10

3 Le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze possono procedere
congiuntamente all'esame preliminare del rapporto di gestione e del consuntivo.

4 In caso di affari intersettoriali, altre commissioni possono presentare rapporti alle
commissioni incaricate dell'esame preliminare.

5 Se un suo progetto di atto normativo o sue proposte di modifica di un disegno del
Consiglio federale hanno considerevoli conseguenze finanziarie, la commissione
interessata interpella la rispettiva Commissione delle finanze prima di riferirne al
plenum della Camera.

Sezione 2: Commissioni delle finanze

Art. 50

Compiti delle Commissioni delle finanze 1 Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della
Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione. Esercitano
l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria secondo l'articolo 26 capoverso 2,
sempre che la legge non preveda altrimenti.

2 I disegni di atti legislativi che hanno notevoli ripercussioni finanziarie sono sottoposti loro per corapporto o possono essere attributi loro per esame preliminare.


Art. 51

Delegazione delle finanze 1 Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna
quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin). La Delegazione si costituisce da sé.

2 La Delegazione delle finanze è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria.

3 Le relazioni della Delegazione delle finanze con il Controllo federale delle finanze
sono rette dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 196710 sul
controllo federale delle finanze.

4 La Delegazione delle finanze fa rapporto alla Commissione delle finanze, corredandolo di proposte.

5 Può occuparsi di altri oggetti in deliberazione e sottoporre per conoscenza i suoi
accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni.

6 Decide a maggioranza dei membri votanti.

10

RS 614.0

Assemblea federale

16

171.10

Sezione 3: Commissioni della gestione

Art. 52

Compiti delle Commissioni della gestione 1 Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione
secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4.

2 Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia.


Art. 53

Delegazione delle Commissioni della gestione 1 Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna
quali membri della Delegazione della gestione (DelCG). La Delegazione si costituisce da sé.

2 La Delegazione vigila sull'attività nel settore della protezione dello Stato e dei
servizi di informazione strategica.

3 Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della
gestione.

4 Presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.

5 Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 4:
Disposizioni comuni alle Commissioni delle finanze e della gestione


Art. 54

Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni
di vigilanza

1 Le presidenze delle Commissioni delle finanze e della gestione (commissioni di
vigilanza) e le loro delegazioni (delegazioni di vigilanza) formano la Conferenza
delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza (CPV). All'occorrenza, la CPV è allargata alle presidenze delle altre commissioni interessate.

2 La CPV si riunisce due volte all'anno, nonché secondo i bisogni.

3 Coordina materialmente i programmi d'esame e decide sui conflitti di competenza
e sulla presentazione di rapporti.

4 Decide sulle proposte delle commissioni di far verificare l'efficacia di atti legislativi da un apposito servizio dei Servizi del Parlamento, dal Controllo federale delle
finanze o da terzi e garantisce, in collaborazione con il Consiglio federale, la coerenza dei controlli dell'efficacia.


Art. 55

Relazione alla Camera Le Commissioni delle finanze e della gestione riferiscono una volta all'anno alla
propria Camera sui risultati principali dei loro lavori.

Legge sul Parlamento 17

171.10

Sezione 5: Commissione di redazione

Art. 56

Composizione e organizzazione 1 La Commissione di redazione (CdR) è una commissione congiunta delle due
Camere.

2 Consta di tre sottocommissioni, una per ogni lingua ufficiale.

3 La Commissione si costituisce da sé.

4 Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.


Art. 57

Compiti e procedura

1 La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la
versione definitiva per la votazione finale.

2 Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla
volontà dell'Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni
nelle tre lingue ufficiali.

3 La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere.


Art. 58

Rettifiche dopo la votazione finale 1 Se, dopo la votazione finale, in un atto legislativo si accertano errori formali o
formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, la Commissione
di redazione ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella Raccolta
ufficiale delle leggi federali. Tali rettifiche devono essere indicate come tali.

2 Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Commissione
di redazione può ordinare rettifiche soltanto di errori manifesti, nonché modifiche di
mera tecnica legislativa. Tali rettifiche e modifiche devono essere indicate come tali.

3 I parlamentari vengono informati delle rettifiche importanti.


Art. 59

Disposizioni d'esecuzione Un'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina in dettaglio la composizione e i
compiti della Commissione di redazione, nonché la procedura di esame dei testi
prima della votazione finale e la procedura per ordinare le rettifiche dopo la votazione finale e dopo la pubblicazione.

Assemblea federale

18

171.10

Sezione 6:
Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura
delle relazioni bilaterali


Art. 60

L'organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l'Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali o nelle relazioni bilaterali
con parlamenti di Stati terzi sono disciplinati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Capitolo 5: Gruppi parlamentari

Art. 61

Costituzione

1 I gruppi constano dei parlamentari di uno stesso partito.

2 I senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo se sono di
analogo orientamento politico.

3 Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di una
Camera.

4 I gruppi annunciano al Segretario generale dell'Assemblea federale la loro costituzione, l'elenco dei membri, la composizione della presidenza e il nome del segretario.


Art. 62

Compiti e diritti

1 I gruppi esaminano in via preliminare gli oggetti sottoposti alle Camere.

2 Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.

3 I regolamenti delle Camere possono prevedere altri diritti per i gruppi.

4 I gruppi possono istituire segreterie. Queste ottengono gli stessi documenti dei
parlamentari e sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 8.

5 I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. I particolari
sono disciplinati dalla legge del 18 marzo 198811 sulle indennità parlamentari.

Capitolo 6: Intergruppi parlamentari

Art. 63

1 I parlamentari che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi
parlamentari. Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari.

11

RS 171.21

Legge sul Parlamento 19

171.10

2 Gli intergruppi annunciano la propria costituzione e i propri membri ai Servizi del
Parlamento, i quali tengono un registro pubblico degli intergruppi.

3 Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale
di riunione per i loro lavori.

4 Gli intergruppi non possono agire in nome dell'Assemblea federale.

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare

Art. 64

Compiti dei Servizi del Parlamento 1 I Servizi del Parlamento coadiuvano l'Assemblea federale nell'adempimento dei
suoi compiti.

2 Essi:

a.

pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni; b.

sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle
decisioni e dei dibattiti delle Camere, dell'Assemblea federale plenaria e
delle commissioni;

c.

gestiscono un centro di documentazione e offrono servizi nel settore della
documentazione e delle tecnologie dell'informazione; d.

prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle
Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali; e.

informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività; f.

coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali; g.

fatte salve le competenze degli organi delle Camere, sbrigano tutti gli altri
compiti dell'amministrazione parlamentare.


Art. 65

Direzione dei Servizi del Parlamento 1 I Servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa.

2 Sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale.

3 Quando operano per organi dell'Assemblea federale, le unità amministrative dei
Servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.


Art. 66

Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento Gli organi dell'Assemblea federale e il segretario della medesima sono autorizzati
per ordinanza dell'Assemblea federale ad assumere il personale dei Servizi del
Parlamento.

Assemblea federale

20

171.10


Art. 67

Diritti d'informazione Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti
d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano.


Art. 68

Collaborazione dell'Amministrazione federale 1 Gli organi dell'Assemblea federale e, su loro mandato, i Servizi del Parlamento
possono far capo, per l'adempimento dei loro compiti, ai servizi dell'Amministrazione federale.

2 Le modalità di collaborazione sono stabilite d'intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

3 In caso di divergenze decide la Delegazione amministrativa, sentito il Consiglio
federale.


Art. 69

Diritto di polizia

1 Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere;
negli altri locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.

2 I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non
aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone
devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile.


Art. 70

Disposizioni d'esecuzione 1 L'Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

2 Le disposizioni normative esecutive che si applicano all'Amministrazione federale,
emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate
anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti.

3 Le competenze che simili disposizioni conferiscono al Consiglio federale o a
servizi che gli sono subordinati sono in tal caso esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale.

Titolo quinto: Procedura nell'Assemblea federale Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 71

Oggetti in deliberazione L'Assemblea federale delibera segnatamente su: a.

progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in
merito ad atti legislativi parlamentari;

Legge sul Parlamento 21

171.10

b.

iniziative parlamentari e interventi di parlamentari, di gruppi parlamentari o
di commissioni parlamentari, nonché iniziative cantonali; c.

rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale; d.

candidature e proposte di conferma di nomine; e.

proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni
parlamentari o del Consiglio federale; f.

dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale; g.

petizioni e domande concernenti la gestione; h.

ricorsi, domande e opposizioni.


Art. 72

Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione 1 Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere
sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera.

2 Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia
federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso
la Cancelleria federale.

3 Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando
sono depositati presso l'Assemblea federale.


Art. 73

Ritiro di oggetti in deliberazione 1 Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera
prioritaria non abbia deciso in merito.

2 Un'iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell'esame preliminare le ha dato seguito.

3 Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono da questo
essere ritirati.


Art. 74

Procedura in caso di disegni di atti legislativi 1 Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un
disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia).

2 Se decide l'entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo
(deliberazione di dettaglio).

3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi,
rapporti di gestione, consuntivi e conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

4 Terminata la prima deliberazione di dettaglio, nella Camera si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è
obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi.

Assemblea federale

22

171.10

5 La reiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. La reiezione di preventivi e consuntivi comporta
rinvio al Consiglio federale.


Art. 75

Rinvio

1 Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell'esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale
essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione.

2 Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.

3 Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o
completato.


Art. 76

Proposte

1 Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione
incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.

2 Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d'ordine) devono essere
trattate immediatamente.

3 Sino alla votazione sul complesso in merito a un disegno di atto legislativo,
mediante mozione d'ordine si può chiedere di rivenire su qualsiasi questione già
trattata. Non si può però rivenire sulla decisione di entrata in materia.

4 Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza.


Art. 77

Clausola d'urgenza

1 In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d'urgenza è eccettuata dalla
votazione sul complesso.

2 Sulla clausola d'urgenza si decide soltanto dopo l'appianamento delle divergenze.

3 Se la clausola d'urgenza è respinta, ogni parlamentare, nonché il Consiglio federale, hanno il diritto di proporre lo stralcio dal ruolo del disegno di legge prima ancora
che si proceda alla votazione finale.


Art. 78

Procedura di voto

1 Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate.

2 Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione.

3 Se non è possibile la contrapposizione, le proposte sono poste in votazione singolarmente.

4 Le proposte non controverse non vengono poste in votazione.

Legge sul Parlamento 23

171.10


Art. 79

Votazione eventuale

1 Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si
possano contrapporre due sole proposte.

2 Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la
divergenza maggiore.

3 Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al
capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole,
sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed
infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto
alla proposta della maggioranza della commissione.


Art. 80

Voto del presidente

1 Il presidente non partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

2 Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il
presidente partecipa alla votazione.


Art. 81

Votazione finale

1 Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale,
un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale sottostante al referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione, in ciascuna Camera si procede alla votazione finale.

2 Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l'atto legislativo dell'Assemblea federale è considerato validamente adottato.

3 Se una od ambo le Camere respingono il testo, l'atto legislativo è considerato non
adottato.


Art. 82

Pubblicazione dell'esito della votazione I regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma d'elenco nominativo.

Capitolo 2: Procedura bicamerale Sezione 1: Cooperazione delle Camere

Art. 83

Decisioni concordanti delle Camere 1 Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono concordanza tra le due Camere.

2 Non occorre una decisione concordante per le petizioni e per i rapporti presentati
unicamente affinché le Camere ne prendano atto.

Assemblea federale

24

171.10


Art. 84

Determinazione della Camera prioritaria 1 Gli oggetti in deliberazione che devono essere trattati separatamente dalle due
Camere sono attribuiti a una Camera per la prima deliberazione (Camera prioritaria).

2 I presidenti si accordano sull'attribuzione. Se non giungono a un'intesa, decide la
sorte.


Art. 85

Iter cronologico della trattazione nelle Camere 1 I disegni di modifiche costituzionali e di leggi federali non urgenti sono di regola
discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte.

2 Su proposta del Consiglio federale o di una commissione la Conferenza di coordinamento può decidere che un oggetto in deliberazione secondo il capoverso 1 venga
eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione.


Art. 86

Inoltro degli oggetti in deliberazione all'altra Camera 1 Gli oggetti in deliberazione che devono essere discussi dalle due Camere e sui
quali una Camera ha già deciso vengono trasmessi per deliberazione all'altra
Camera.

2 Una Camera può iniziare la discussione soltanto quando l'altra abbia già deciso.

3 Se all'Assemblea federale vengono sottoposti con un messaggio o un rapporto più
disegni di atti legislativi, ognuno di essi può essere trasmesso alla seconda Camera
dopo la rispettiva votazione sul complesso.


Art. 87

Rinvio e sospensione della procedura 1 Se una Camera rinvia in blocco al Consiglio federale un oggetto in deliberazione,
la decisione di rinvio è sottoposta all'esame dell'altra Camera.

2 Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, il rinvio è nondimeno efficace
qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

3 La stessa procedura si applica anche nel caso in cui una Camera decida di sospendere la trattazione di un oggetto in deliberazione per un periodo probabilmente
superiore a un anno (sospensione).


Art. 88

Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo 1 Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso
mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso per parti alla seconda
Camera già prima della votazione sul complesso.

2 I parlamentari possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su
disposizioni dell'intero disegno di atto legislativo.

Legge sul Parlamento 25

171.10

3 Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la suddivisione
del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo
la votazione sul complesso.

Sezione 2: Divergenze tra le Camere

Art. 89

Procedura in caso di divergenze 1 Se dopo la deliberazione su un disegno di atto legislativo sussistono divergenze tra
le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra
Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa.

2 Dopo la prima deliberazione in ciascuna Camera, l'ulteriore deliberazione si
restringe esclusivamente alle questioni per le quali non è stata raggiunta un'intesa.

3 Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a
nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame
preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.


Art. 90

Stralcio di un disegno di atto legislativo Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le
Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze.


Art. 91

Costituzione di una conferenza di conciliazione 1 Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione. La conferenza deve cercare di
conseguire un'intesa.

2 Le commissioni incaricate dell'esame preliminare inviano ognuna 13 membri nella
conferenza di conciliazione. Se la commissione di una delle Camere annovera meno
di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. La
composizione delle delegazioni delle due commissioni è retta dall'articolo 43 capoverso 3.

3 La conferenza è diretta dal presidente della commissione della Camera prioritaria.


Art. 92

Procedura decisionale nella conferenza di conciliazione 1 La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di ognuna delle delegazioni. Il quorum deve essere espressamente
accertato.

2 La conferenza di conciliazione decide a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

3 La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani
globalmente tutte le divergenze rimaste.

Assemblea federale

26

171.10


Art. 93

Trattazione della proposta di conciliazione nelle Camere 1 La proposta di conciliazione è trasmessa dapprima alla Camera prioritaria e poi,
sempre che questa abbia approvato la proposta nel complesso, all'altra Camera.

2 Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l'intero disegno è tolto
dal ruolo.


Art. 94

Appianamento delle divergenze in materia di preventivo
e di crediti aggiuntivi Se per il decreto federale sul preventivo della Confederazione o su un'aggiunta al
medesimo viene respinta una proposta di conciliazione, prevale la decisione della
terza deliberazione che prevede l'importo più basso.


Art. 95

Appianamento delle divergenze in casi speciali Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò
vale in particolare per: a.

l'entrata in materia su un disegno di atto legislativo; b.

l'accettazione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso; c.

l'approvazione di un trattato internazionale; d.

il conferimento della garanzia a una costituzione cantonale; e.

il parere su un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica; f.

la clausola d'urgenza; g.

la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa parlamentare o a un'iniziativa cantonale; h.

l'approvazione di ordinanze del Consiglio federale; i.

la soppressione dell'immunità; j.

il mantenimento di un oggetto in deliberazione di cui è stato proposto lo
stralcio dal ruolo.

Capitolo 3: Procedura in caso di iniziative popolari Sezione 1:
Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale


Art. 96

Se un'iniziativa popolare dichiarata formalmente riuscita chiede la revisione totale
della Costituzione federale, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo.

Legge sul Parlamento 27

171.10

Sezione 2:
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale
a. Disposizioni comuni

Art. 97

Messaggio e disegno di decreto del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale: a.

il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente
riuscita, il messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell'Assemblea federale; b.

il più tardi un anno dopo l'approvazione da parte del Popolo o dell'Assemblea federale di un'iniziativa presentata in forma generica, il messaggio con
il disegno di decreto federale per la revisione parziale della Costituzione
federale.

2 Se il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un controprogetto o un
disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, il termine è prorogato
a diciotto mesi.

3 L'Assemblea federale può incominciare a deliberare anche prima che il Consiglio
federale presenti messaggio e disegno.


Art. 98

Validità delle iniziative popolari 1 L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l'iniziativa popolare che non adempia le esigenze dell'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione
federale.

2 Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa o di parti della
stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua
decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.


Art. 99

Non modificabilità del testo delle iniziative popolari L'iniziativa deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni in tutte le sue
parti valide, nel loro tenore originale.

b. Iniziativa popolare elaborata

Art. 100

Raccomandazione di voto Entro trenta mesi dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto.

Assemblea federale

28

171.10


Art. 101

Controprogetto

1 Se raccomanda di respingere l'iniziativa, l'Assemblea federale può sottoporre nel
contempo al Popolo e ai Cantoni un proprio progetto vertente sulla stessa questione
costituzionale.

2 Essa ne stabilisce il titolo, che figurerà sulla scheda della votazione popolare.

3 Il controprogetto deve essere messo a punto dalle Camere prima della decisione
concernente la raccomandazione di voto. I presidenti delle Camere rendono attenti i
parlamentari sul carattere eventuale della trattazione.


Art. 102

Procedura decisionale per la raccomandazione di voto
e il controprogetto

1 Le Camere decidono dapprima sulla raccomandazione di voto inerente all'iniziativa.

2 Se raccomandano di accettare l'iniziativa, il controprogetto decade.

3 Se raccomandano di respingere l'iniziativa, decidono se presentare il controprogetto.

c. Iniziativa popolare generica Art 103

Parere dell'Assemblea federale e votazione popolare 1 Entro due anni dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di proposta generica l'Assemblea federale decide se la condivide o meno.

2 Se non la condivide, la sottopone al voto del Popolo.


Art. 104

Elaborazione di una modifica costituzionale da parte
dell'Assemblea federale 1 Se l'Assemblea federale condivide l'iniziativa oppure se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una revisione parziale della Costituzione federale.

2 Nell'elaborazione del progetto, l'Assemblea federale si attiene al contenuto e agli
scopi dell'iniziativa.

3 Se, nell'elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un pertinente progetto ovvero se quest'ultimo è respinto da una o da ambo le
Camere, le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

Legge sul Parlamento 29

171.10

d. Proroga e decadenza dei termini

Art. 105

Proroga dei termini

1 Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un
anno il termine di trattazione.

2 Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la
proroga è considerata non riuscita.


Art. 106

Decadenza dei termini Se una decisione concorde delle Camere non è conseguita entro il termine legale, il
Consiglio federale indice la votazione popolare.

Capitolo 4: Procedura in caso di iniziative parlamentari

Art. 107

Oggetto

Mediante un'iniziativa parlamentare può essere presentato un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o ne possono essere proposte le linee fondamentali.


Art. 108

Inammissibilità

L'iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno
di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l'Ufficio della Camera.


Art. 109

Procedura dell'esame preliminare 1 Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le
proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa
di commissione sottostanno a un esame preliminare.

2 La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa
decide se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera
approva la proposta dalla commissione, l'iniziativa è liquidata.

3 La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera.
Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la
sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due
Camere.

4 Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.

Assemblea federale

30

171.10


Art. 110

Oggetto dell'esame preliminare 1 Si dà seguito a un'iniziativa o a una proposta di elaborazione di un'iniziativa se in
linea di principio si ritiene necessario disciplinare la materia e se l'ulteriore iter
parlamentare è ritenuto appropriato.

2 L'iter di un'iniziativa parlamentare è considerato appropriato segnatamente se: a.

l'iniziativa propone un progetto di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare; o b.

l'elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse
al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o c.

l'elaborazione di un disegno di atto legislativo non può essere verosimilmente conseguita in modo più tempestivo di quanto consentito dalla via
della mozione.

3 La commissione esamina come un disegno di atto legislativo possa essere elaborato tempestivamente e correttamente da una commissione con i mezzi a disposizione.


Art. 111

Elaborazione di un progetto di atto legislativo 1 Se si dà seguito all'iniziativa, la commissione competente della Camera in cui è
stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.

2 Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa può partecipare alle
sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo durante l'elaborazione del progetto.

3 Il rapporto che commenta il progetto di atto legislativo deve corrispondere alle
esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 141).


Art. 112

Collaborazione con il Consiglio federale e con l'Amministrazione
federale

1 La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente
per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione
di un progetto di atto legislativo.

2 Può incaricare il Consiglio federale di attuare una procedura di consultazione sul
progetto preliminare e sul relativo rapporto esplicativo.

3 Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla
Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio
parere entro congruo termine.

4 Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima
della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.

Legge sul Parlamento 31

171.10


Art. 113

Proroga dei termini e stralcio dal ruolo 1 Se la commissione non presenta entro due anni il proprio progetto di atto legislativo, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se prorogare il termine o togliere dal ruolo l'iniziativa.

2 La commissione può proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se: a.

l'iniziativa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo;
oppure

b.

non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.


Art. 114

Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere 1 Il progetto della commissione è trattato in procedura ordinaria.

2 Nella commissione delle seconda Camera, il progetto è difeso da un membro della
commissione della Camera prioritaria.

Capitolo 5: Procedura in caso di iniziative cantonali

Art. 115

Oggetto

Qualsiasi Cantone può presentare un progetto di atto legislativo dell'Assemblea
federale o proporne l'elaborazione.


Art. 116

Procedura dell'esame preliminare 1 Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.

2 All'esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.

3 La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle commissioni
competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la
decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso,
l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di
una Camera è definitiva.

4 Nell'ambito dell'esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente
una rappresentanza del Cantone.


Art. 117

Elaborazione di un progetto di atto legislativo 1 Se le è dato seguito, l'iniziativa è nuovamente attribuita a una delle Camere per
prima trattazione conformemente all'articolo 84.

2 Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 111-114. Lo stralcio
dal ruolo di un'iniziativa richiede il consenso dell'altra Camera. Vi è stralcio dal
ruolo anche quando la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della commissione o lo respinge nella votazione sul complesso.

Assemblea federale

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171.10

Capitolo 6: Procedura in caso di interventi parlamentari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118

Generi di interventi

1 Sono interventi parlamentari: a.

la mozione;

b.

il postulato;

c.

l'interpellanza;

d.

l'interrogazione.

2 Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale.

3 Sono rivolti all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il
settore del diritto parlamentare.

4 Sono rivolti ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o
alle loro finanze; le mozioni sono escluse.

5 In caso di interventi rivolti agli Uffici delle Camere e al Tribunale federale si
applicano per analogia gli articoli 120-125.


Art. 119

Disposizioni procedurali generali 1 Gli interventi possono essere presentati dalla maggioranza di una commissione
nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare.

2 Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi
e votati separatamente.

3 Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo
l'articolo 121 capoverso 4.

4 Qualora non abbia trattato definitivamente una mozione o un postulato entro due
anni dalla sua presentazione, la Camera decide, su proposta motivata dell'Ufficio, se
prorogare tale termine o togliere dal ruolo l'intervento senza trattazione materiale.

5 Un intervento di un parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se
il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende
nella prima settimana della sessione successiva.

6 Le interpellanze sono tolte dal ruolo senza decisione della Camera, se questa non le
ha trattate definitivamente entro due anni dalla loro presentazione.

Sezione 2: Mozione

Art. 120

Oggetto

1 La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

Legge sul Parlamento 33

171.10

2 Se è competente per prendere il provvedimento richiesto, il Consiglio federale vi
provvede direttamente o sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che consenta di conseguire lo scopo della mozione.

3 La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa
o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.


Art. 121

Trattazione nelle Camere 1 Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione entro la
sessione successiva.

2 Una mozione di commissione o una mozione accolta nell'altra Camera deve essere
trattata dalla Camera prima dei seguenti oggetti in deliberazione, sempre che essi
non siano strettamente e materialmente connessi a un disegno di atto legislativo o a
un rapporto:

a.

altri interventi;

b.

esami preliminari delle iniziative parlamentari e cantonali respinte in sede di
commissione.

3 La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla
Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all'altra Camera, tranne che si
riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

4 La seconda Camera può procedere a una modifica della mozione su proposta della
maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o su proposta del
Consiglio federale. In tal caso, la Camera prioritaria può acconsentire alla modifica
in seconda lettura oppure respingere definitivamente la mozione.


Art. 122

Trattazione delle mozioni accolte 1 Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale
riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle
commissioni competenti.

2 Una commissione o il Consiglio federale possono proporre di togliere dal ruolo le
mozioni che risultano adempiute o che, in casi giustificati, non devono più essere
mantenute.

3 Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso delle due Camere, tranne che la mozione
si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

Assemblea federale

34

171.10

Sezione 3: Postulato

Art. 123

Oggetto

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un
disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento,
nonché di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su
qualsiasi altro oggetto.


Art. 124

Procedura

1 Di norma il Consiglio federale si pronuncia pro o contro un postulato entro la
sessione successiva.

2 Il postulato è accolto se una Camera lo approva.

3 Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto speciale, nel
rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo
dell'Assemblea federale.

4 Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha finora intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso
alle commissioni competenti.

5 Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, i postulati
vengono tolti dal ruolo se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti.
Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.

Sezione 4: Interpellanza e interrogazione

Art. 125

1 Con un'interpellanza o un'interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare
informazioni su affari della Confederazione.

2 Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.

3 L'interpellanza e l'interrogazione possono essere dichiarate urgenti.

4 Un'interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall'interpellante è avvenuta
nella Camera o se quest'ultima ha rifiutato la discussione.

5 Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del
Consiglio federale.

Legge sul Parlamento 35

171.10

Capitolo 7:
Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione


Art. 126

Trattazione delle petizioni 1 Le petizioni vengono discusse preliminarmente dalle commissioni competenti per
materia delle due Camere. Le commissioni ne riferiscono alla rispettiva Camera e
presentano una proposta.

2 Se condivide quanto chiesto nella petizione, la commissione incaricata dell'esame
preliminare sottopone alla Camera una pertinente iniziativa parlamentare o un pertinente intervento.

3 Se respinge la petizione, la commissione incaricata dell'esame preliminare propone
alla Camera di prenderne atto senza darle seguito.

4 Se sostiene la petizione contrariamente alla proposta della commissione, la Camera
rinvia la petizione alla commissione incaricandola di elaborare un'iniziativa parlamentare o un intervento ai sensi del capoverso 2.

5 Alle petizioni il cui obiettivo non possa essere realizzato con un'iniziativa parlamentare o con un intervento oppure che hanno un contenuto manifestamente fuorviante o querulomane possono dare direttamente risposta i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.


Art. 127

Petizioni concernenti oggetti in deliberazione già pendenti 1 Le petizioni concernenti un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all'Assemblea federale sono attribuite alla commissione incaricata dell'esame preliminare
di tale oggetto.

2 La commissione incaricata dell'esame preliminare decide se intende recepire la
petizione in una propria proposta inerente all'oggetto in deliberazione già pendente.

3 Il relativo rapporto è presentato nell'ambito delle deliberazioni della Camera.


Art. 128

Informazione

Al termine della trattazione della petizione nelle due Camere, i petenti vengono
informati del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.


Art. 129

Domande concernenti la gestione Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale,
dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di
compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione
o delle finanze.

Assemblea federale

36

171.10

Titolo sesto: Elezioni e conferma di elezioni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 130

Principi

1 L'Assemblea federale elegge a scrutinio segreto.

2 Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide.

3 Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le
schede bianche e nulle.

4 Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a
quello dei mandati da assegnare, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto
meno voti.


Art. 131

Nullità e suffragi cancellati 1 Sono nulle le schede contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

2 I suffragi dati a persone ineleggibili, già elette o eliminate dal ballottaggio, nonché
a persone non univocamente identificabili vengono cancellati.

3 Se il nome di un candidato figura più di una volta sulla scheda, le ripetizioni vengono cancellate.

4 Se la scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, i nomi in soprannumero sono stralciati a cominciare dalla fine della lista.

5 Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di
scrutinio è annullato e va ripetuto.

Capitolo 2: Elezione del Consiglio federale

Art. 132

Rinnovo integrale

1 I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria nella
sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

2 I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di
anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i
seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.

3 I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi
nuovi candidati.

4 È eliminato dall'elezione il candidato che: a.

ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; b.

ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengono il suo stesso numero di voti.

Legge sul Parlamento 37

171.10


Art. 133

Seggi vacanti

1 I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla lettera di
dimissioni o alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante.

2 Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

3 Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità
di servizio del consigliere federale uscente.


Art. 134

Elezione della presidenza del Consiglio federale Il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti per un anno, singolarmente e in votazione successive, fra i membri del Consiglio federale.

Capitolo 3: Elezione dei tribunali della Confederazione

Art. 135

Rinnovo integrale

1 L'elezione dei tribunali della Confederazione si svolge prima dell'inizio del nuovo
periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali nonché per i giudici e i
giudici supplenti.

2 Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure,
in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione
complementare.


Art. 136

Rielezione

1 Funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati
secondo l'ordine di anzianità di servizio.

2 Gli elettori possono cancellare i nomi di singoli candidati. I nomi aggiunti non
sono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide
e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

3 L'elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza
assoluta possono essere candidati nell'elezione complementare.


Art. 137

Elezione complementare 1 Si procede a un'elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata
rielezione di un giudice.

2 Se fino al giorno precedente quello dell'elezione il numero dei candidati annunciati
all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se
l'elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, altrimenti una lista non
compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.

3 I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi
candidati.

Assemblea federale

38

171.10

4 È eliminato dall'elezione il candidato che: a.

ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o b.

ottiene il minor numero di voti, dal terzo turno in poi, sempreché il numero
delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengano il suo stesso numero di voti.


Art. 138

Elezione delle presidenze dei tribunali della Confederazione Il presidente e il vicepresidente di un tribunale sono eletti per un biennio. Sono eletti
simultaneamente, ma su due schede distinte.

Capitolo 4: Altre elezioni

Art. 139

L'Assemblea federale procede alle altre elezioni previste dalla Costituzione o dalla
legge attenendosi alle norme applicabili all'elezione del Consiglio federale.

Capitolo 5: Conferma di elezioni

Art. 140

1 L'Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandatele per legge.

2 Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione, eccettuata quella del segretario generale dell'Assemblea federale. La
commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell'organo che l'ha eletta. La commissione propone all'Assemblea federale plenaria di
confermare o no l'elezione.

3 L'Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell'elezione. In caso di mancata
conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.

Titolo settimo: Relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale Capitolo 1: Testi del Consiglio federale

Art. 141

Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi 1 Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all'Assemblea
federale corredandoli di un messaggio esplicativo.

2 Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per
quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano
possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare:

Legge sul Parlamento 39

171.10

a.

la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità
con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo; b.

le deleghe di competenza previste nel disegno di legge; c.

i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare,
nonché il relativo parere dell'Esecutivo; d.

la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare; e.

la compatibilità tra i compiti e le finanze; f.

le ripercussioni dell'atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni,
nonché le modalità di copertura dei costi, l'influsso sulla pianificazione
finanziaria e il rapporto costi-utilità; g.

le ripercussioni sull'economia, sulla società e sull'ambiente; h.

il rapporto del disegno di atto legislativo con il programma di legislatura; i.

le ripercussioni sulla parità dei sessi.


Art. 142

Preventivo, aggiunte al preventivo e consuntivo
della Confederazione

1 Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale: a.

il disegno di preventivo della Confederazione, ogni anno due mesi prima
della sessione in cui deve essere trattato; b.

i disegni di aggiunte ordinarie al preventivo e crediti aggiuntivi, due mesi
prima della sessione in cui devono essere trattati; c.

il consuntivo della Confederazione, ogni anno due mesi prima della sessione
in cui deve essere trattato.

2 Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione,
senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell'Assemblea federale, del
Tribunale federale e del Controllo federale delle finanze.

3 Il Tribunale federale difende il proprio progetto di preventivo e il proprio consuntivo dinnanzi all'Assemblea federale. Per l'Assemblea federale questo compito è
assunto dalla Delegazione amministrativa e per il Controllo federale delle finanze
dalla Delegazione delle finanze.


Art. 143

Piano finanziario

1 Il Consiglio federale sottopone per conoscenza all'Assemblea federale il rapporto
concernente il piano finanziario relativo ai tre anni seguenti a quello del preventivo
due mesi prima dell'inizio della sessione in cui dev'essere trattato.

2 L'articolazione del piano finanziario deve tener conto della connessione tra pianificazione materiale e pianificazione finanziaria.

Assemblea federale

40

171.10

3 Le mozioni concernenti il piano finanziario presentate sufficientemente a tempo
per poter essere trattate dal Consiglio federale devono essere trattate nel plenum
insieme al rapporto. Il Consiglio federale può proporre di rinviare la decisione alla
sessione successiva.

4 Il piano finanziario annuale scade all'inizio di ogni legislatura.


Art. 144

Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione 1 Prima che inizi l'ultima sessione ordinaria dell'anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al
programma di legislatura.

2 Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua
gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere
trattati.

3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività
governativa nell'anno considerato. Informa altresì sugli obiettivi e provvedimenti
determinanti nell'anno in questione. Eventuali deroghe nonché progetti non pianificati devono essere motivati.


Art. 145

Trattazione del rapporto di gestione 1 Il presidente della Confederazione difende dinnanzi alle Camere il rapporto del
Consiglio federale sulla sua gestione.

2 L'Assemblea federale approva questo rapporto mediante decreto federale semplice.


Art. 146

Programma di legislatura 1 All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale
un rapporto sul programma di legislatura e il disegno di decreto federale semplice
sugli obiettivi del programma medesimo.

2 Il programma di legislatura consta delle direttive della politica governativa e del
piano finanziario di legislatura; direttive e piano sono coordinati quanto a materia e
durata.

3 Le direttive espongono gli indirizzi politici e gli obiettivi più importanti per la
nuova legislatura. Per ciascun obiettivo sono indicate le misure prioritarie.

4 Le direttive danno inoltre una veduta d'assieme sui progetti pianificati per la nuova
legislatura e sugli affari più importanti rientranti nella sfera di competenza del
Consiglio federale.

5 Il piano finanziario di legislatura stabilisce il fabbisogno finanziario della legislatura sulla scorta dell'ordine di priorità fissato nelle direttive e indica come tale fabbisogno debba essere coperto.

Legge sul Parlamento 41

171.10


Art. 147

Trattazione del programma di legislatura 1 Le due Camere deliberano separatamente nella stessa sessione sul rapporto concernente il programma di legislatura e sul disegno di decreto federale semplice concernente gli obiettivi del programma. La Camera prioritaria cambia con ogni legislatura.

2 Il presidente della Confederazione difende il rapporto sul programma di legislatura
dinnanzi alle Camere. Il capo del Dipartimento federale delle finanze difende dal
canto suo il piano finanziario di legislatura.


Art. 148

Altre pianificazioni e rapporti 1 Oltre alle pianificazioni e ai rapporti previsti dalla legge, il Consiglio federale può
sottoporre all'Assemblea federale, per informazione o perché ne prenda atto, altre
pianificazioni e rapporti.

2 Può presentare all'Assemblea federale sotto forma di disegni di decreti federali,
semplici o meno, gli obiettivi o le conclusioni di importanti pianificazioni o rapporti.

3 Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale un rapporto
sulla politica estera della Svizzera.

4 Su altre pianificazioni e rapporti importanti l'Assemblea federale può prendere
decisioni di principio e programmatiche mediante decreto federale semplice o meno.


Art. 149

Trasmissione di messaggi e rapporti del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del Parlamento i suoi messaggi e rapporti
il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata
dell'esame preliminare.

2 I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l'Amministrazione federale indirizzano all'Assemblea federale o alle
sue commissioni.

Capitolo 2: Relazioni delle commissioni con il Consiglio federale

Art. 150

Diritti d'informazione generali 1 Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per
l'adempimento dei loro compiti, a: a.

invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni,
ed esigere rapporti dal medesimo; b.

esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti; c.

d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

Assemblea federale

42

171.10

2 Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni
che:

a.

servono direttamente al processo decisionale del Collegio governativo; b.

devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello stato o dei
servizi di informazione strategica.

3 Esse prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente
all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione.

4 Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa
l'estensione dei diritti d'informazione, la commissione può appellarsi alla presidenza
della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare.

5 La presidenza della Camera decide definitivamente se tra la commissione e il
Consiglio federale è controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della commissione secondo il capoverso 1.

6 Qualora ritenga che la commissione non abbia diritto alle informazioni secondo il
capoverso 2 e la mediazione della presidenza sia rimasta infruttuosa, il Consiglio
federale, invece di consentire la consultazione dei documenti, può presentare alla
commissione un rapporto.

7 Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione
federale.


Art. 151

Consultazione in caso di emanazione di ordinanze 1 La commissione competente può esigere che le sia sottoposto per parere il disegno
di un'importante ordinanza del Consiglio federale.

2 Se un'ordinanza dev'essere emanata o modificata immediatamente a complemento
di un atto legislativo dell'Assemblea federale, nel voto sul complesso dell'atto
legislativo la commissione decide se intenda essere consultata.

3 Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulla preparazione di ordinanze.


Art. 152

Informazione e consultazione nell'ambito della politica estera 1 Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale curano il
contatto reciproco e lo scambio di opinioni.

2 Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo
le presidenze delle Camere e le commissioni competenti per la politica estera sugli
sviluppi importanti della politica estera. Le commissioni competenti per la politica
estera trasmettono queste informazioni alle altre commissioni interessate.

3 In caso di progetti essenziali, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e
linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il
Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. Le

Legge sul Parlamento 43

171.10

informa altresì sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei
negoziati.

4 In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.

5 Le commissioni competenti per la politica estera o altre commissioni interessate
possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.


Art. 153

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza 1 Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza
hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e
altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi qualsiasi documento e
informazione utile ai loro lavori.

2 Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni
all'Amministrazione federale, sempreché necessario per l'esercizio dell'alta vigilanza. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge federale del 4 dicembre 194712 di procedura civile federale.

3 Le commissioni di vigilanza informano preventivamente il Consiglio federale sugli
interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sentono il Consiglio federale, a
sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi
consegnare documenti.

4 Decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non possono consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del
Collegio governativo o che devono essere tenuti segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategica.

5 Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150
capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti di informazione non
fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta.


Art. 154

Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni
di vigilanza

1 Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna
informazione.

2 Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno,
oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di: a.

consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del
Consiglio federale o che devono essere tenuti segreti nell'interesse della
protezione dello Stato o dei servizi di informazione strategico-militari; b.

interrogare persone in veste di testimoni.

12

RS 273

Assemblea federale

44

171.10

3 La Delegazione delle finanze riceve correntemente e regolarmente tutte le decisioni del Consiglio federale, corapporti inclusi.


Art. 155

Interrogatori e esame dei testimoni da parte delle delegazioni
delle commissioni di vigilanza 1 Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a
titolo di persona informata sui fatti o di testimone.

2 L'esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere
sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.

3 Una persona contro cui è diretta interamente o prevalentemente un'inchiesta può
essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.

4 I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le
persone informate sui fatti, sul loro diritto di non rispondere. È fatto salvo il diritto
di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre
194713 di procedura civile federale.

5 Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.

6 Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 166-171.


Art. 156

Statuto delle persone al servizio della Confederazione 1 Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

2 È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 194714 di procedura civile federale.

3 Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio
da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere
oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima.

4 Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il
personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di
diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.


Art. 157

Parere dell'autorità interessata All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che una commissione
di vigilanza o una sua delegazione riferisca su lacune nella gestione generale o
finanziaria.

13

RS 273

14

RS 273

Legge sul Parlamento 45

171.10


Art. 158

Raccomandazione all'autorità responsabile 1 Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza o una sua delegazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.

2 L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza o la sua delegazione
sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

3 Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Capitolo 3:
Rappresentanza del Consiglio federale nell'Assemblea federale


Art. 159

Partecipazione del Consiglio federale ai dibattiti delle Camere 1 Ai dibattiti delle Camere partecipa di norma il capo del dipartimento competente
per l'oggetto in deliberazione.

2 I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della
Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, può essere
concessa loro la parola su questioni che implicano speciali conoscenze tecniche.


Art. 160

Partecipazione del Consiglio federale alle sedute delle commissioni 1 Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui
vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito
ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.

2 D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi
rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

3 I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.


Art. 161

Partecipazione del cancelliere della Confederazione Il cancelliere della Confederazione difende gli affari della Cancelleria federale nelle
Camere e nelle commissioni.

Titolo ottavo:
Relazioni tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione


Art. 162

1 Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione
sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra
l'Assemblea federale e il Consiglio federale:

Assemblea federale

46

171.10

a.

preventivo e consuntivo della Confederazione (art.142 cpv. 1); b.

rapporto di gestione (art. 144 cpv. 2 e 145 cpv. 2); c.

relazioni delle commissioni con il Consiglio federale (titolo settimo, capitolo 2); d.

commissione parlamentare d'inchiesta (titolo nono).

2 Il Tribunale federale designa un proprio membro per difendere dinnanzi alle Camere e alle loro commissioni il proprio progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione, nonché i propri pareri in merito a interventi che si riferiscono alla
sua gestione generale o finanziaria.

3 Il membro del Tribunale federale può, nelle commissioni, farsi accompagnare o,
d'intesa con il presidente della commissione, rappresentare da persone al servizio
della Confederazione.

4 Le commissioni danno ai tribunali della Confederazione l'occasione di esprimersi
su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l'organizzazione o l'amministrazione dei tribunali della Confederazione.

Titolo nono: Commissione parlamentare d'inchiesta

Art. 163

Compiti e istituzione 1 Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può,
nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta
(CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

2 Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto
federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.


Art. 164

Organizzazione

1 La commissione d'inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna
Camera.

2 Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1-3 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

3 La commissione d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni15.


Art. 165

Procedura

1 La Commissione d'inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle
indagini in conformità del suo mandato e della presente legge.

15 RS

220

Legge sul Parlamento 47

171.10

2 Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e
giudiziaria alla commissione d'inchiesta.

3 Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale.


Art. 166

Diritti d'informazione 1 Nell'adempimento del suo mandato, stabilito nel decreto federale, la commissione
d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di
vigilanza (art. 150 e 153-156).

2 La commissione d'inchiesta può, nel singolo caso, far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove. Gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle
istruzioni della commissione.

3 La commissione d'inchiesta non può delegare agli inquirenti il diritto di esaminare
testimoni.

4 Le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere, nonché di
rifiutarsi di consegnare documenti. In questo caso, vengono interrogate dalla commissione d'inchiesta.

5 All'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42-48 e 51-54
della legge federale del 4 dicembre 194716 di procedura civile federale, sempre che
la presente legge non disponga altrimenti.


Art. 167

Status del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui
fatti e di testimoni, di porre domande completive e di esaminare i documenti esibiti,
i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta.

2 Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e
in un rapporto all'Assemblea federale.

3 Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla
commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta
incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio
federale conformemente al capoverso 1.


Art. 168

Diritti degli interessati 1 La commissione d'inchiesta stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei
loro interessi dall'inchiesta e le informa immediatamente. Per quanto implicate,
compete loro il diritto di cui all'articolo 167 capoverso 1.

2 La commissione d'inchiesta può restringere o negare alle persone implicate il
diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti, qualora l'interesse
dell'inchiesta ancora in corso o la protezione di altre persone lo esigano. In tal caso,
ne comunica loro, a voce o per scritto, il contenuto essenziale e dà loro la possibilità
di esprimersi e di proporre prove ulteriori.

16

RS 273

Assemblea federale

48

171.10

3 Contro le persone implicate non si possono usare prove che non sono state loro
comunicate.

4 La commissione d'inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno
richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per singole
sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove e porre domande completive.

5 Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d'inchiesta.

6 Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.


Art. 169

Obbligo del segreto

1 Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto
fintanto che il rapporto della commissione d'inchiesta all'Assemblea federale non
sia pubblicato. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di
documentazione.

2 Dopo la presentazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla
natura confidenziale delle sedute di commissione.

3 Sulle domande di consultazione degli atti durante il termine di protezione secondo
gli articoli 9-12 della legge sull'archiviazione del 26 giugno 199817 decidono il
presidente e il vicepresidente della commissione d'inchiesta o, se essi non fanno più
parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.


Art. 170

Falsa testimonianza, falsa perizia 1 Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso
accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione
d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale18.

2 Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione
o di consegnare un documento è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice
penale.

3 I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all'articolo 169 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.

17

RS 152.1

18

RS 311.0

Legge sul Parlamento 49

171.10


Art. 171

Ripercussioni su altri procedimenti e indagini 1 L'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte dell'Assemblea federale
esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti menzionati
nel mandato conferito alla commissione d'inchiesta.

2 L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti
giudiziari in materia penale.

3 Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o
persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta parlamentare possono essere
avviate unicamente con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi
il proseguimento.

4 Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito la commissione
d'inchiesta. Se la commissione d'inchiesta è già stata sciolta, decidono il presidente
e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Titolo decimo: Disposizioni finali

Art. 172

Abrogazione e modificazione del diritto vigente L'abrogazione e la modificazione del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.


Art. 173

Disposizioni transitorie 1. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Misure disciplinari) L'articolo 13 si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della
presente legge.

2. Disposizione transitoria degli art. 14 e 15 (Incompatibilità) 1 Per i membri del Consiglio degli Stati il cui mandato si estende al di là del rinnovo
integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore degli articoli 14 e
15, il regime anteriore delle incompatibilità si applica sino alla fine del loro mandato.

2 Se la presente legge entra in vigore dopo il 31 luglio dell'anno in cui si svolge un
rinnovo integrale del Consiglio nazionale, gli articoli 14 e 15 entrano in vigore
all'inizio della prima sessione dopo il successivo rinnovo integrale del Consiglio
nazionale.

3. Disposizione transitoria del titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale) Agli oggetti in deliberazione pendenti in una Camera al momento dell'entrata in
vigore della presente legge si applica ancora il diritto anteriore.

Assemblea federale

50

171.10

4. Disposizione transitoria del titolo nono (Commissione parlamentare d'inchiesta) Gli articoli 163-171 si applicano alle commissioni d'inchiesta istituite dopo l'entrata
in vigore della presente legge.


Art. 174

Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all'inizio della prima sessione che segue il
rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della
presente legge19. Allo stesso momento è abrogato l'articolo 18 della legge federale
del 17 dicembre 197620 sui diritti politici (allegato n. II 1).

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 200321 19

I° giorno della sessione invernale del 2007.

20 RS

161.1

21

Dec. della Conferenza di coordinazione dell'AF del 16 set. 2003 (RU 2003 3593).

Legge sul Parlamento 51

171.10

Allegato

(art. 172)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

Sono abrogate:

1.

la legge federale del 26 marzo 193422 sulle garanzie; 2.

la risoluzione federale del 15 novembre 184823 sul giuramento da prestarsi
dalle supreme autorità federali; 3.

la legge del 23 marzo 196224 sui rapporti fra i Consigli. L'articolo 8septies
conserva la sua vigenza fino all'entrata in vigore dell'articolo 61 della legge
sul Parlamento (art. 174 cpv. 3).

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 17 dicembre 1976 25

Abrogato

...

2. Legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 26

22

[CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I
414 , 2003 2133 all. n.3].

23

[CS 1 431]

24

RS 171.11

25

RS 161.1. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

26

RS 170.32. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

Assemblea federale

52

171.10

3 Abrogato

...

3. Legge federale del 21 marzo 1997 27


sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7a

...


Art. 48a

...


Art. 61a

...


Art. 61b

Attuale art. 61a Titolo prima dell'art. 62d ...


Art. 62d

...


Art. 62e

...

Titolo prima dell'art. 62f ...


Art. 62f

...

27

RS 172.010. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

Legge sul Parlamento 53

171.10

4. Legge federale del 16 dicembre 194328 sull'organizzazione
giudiziaria, legge sul Tribunale federale
29 e legge del 4 ottobre 200230

sul Tribunale penale federale a. Legge federale del 16 dicembre 194331 sull'organizzazione giudiziaria Art. 5a

...

b. Se la legge sul Tribunale federale32 prevista nel disegno di revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria federale sostituisce la legge federale
del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, la legge sul Tribunale federale

è completata con un articolo 10a del tenore seguente: Art. 10a

Immunità

1 Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un
crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il
suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

2 Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto
deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto33.

3 Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte
plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda
non ha effetto sospensivo34.

4 L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima
dell'entrata in funzione35.

5 Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

28

RS 173.110

29

FF 2001 4025 30

RS 173.71

31

RS 173.110. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

32

FF 2001 4025 33

Corrisponde all'art. 5a cpv. 2 della LF del 16 dic. 1943 sull'organizzazione giudiziaria
(RS 173.110).

34

Corrisponde all'art. 5a cpv. 2 della LF del 16 dic. 1943 sull'organizzazione giudiziaria
(RS 173.110).

35

Corrisponde all'art. 5a cpv. 2 della LF del 16 dic. 1943 sull'organizzazione giudiziaria
(RS 173.110).

Assemblea federale

54

171.10


c. Legge del 4 ottobre 200236 sul Tribunale penale federale Art. 11a

...

5. Codice penale 37


Art. 340
n. 1 comma 1
...

6. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 38


Art. 15a

...

...

8. Legge federale sull'alcool del 21 giugno 1932 40

36

RS 173.71. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

37

RS 311.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

38

RS 322.1. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

39

RS 611.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

40

RS 680. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

Legge sul Parlamento 55

171.10

41

RS 742.104. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

Assemblea federale

56

171.10