Art. 1
1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:
- a.
- la promozione della qualità;
- b.
- le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
- c.
- il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- d.
- l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
- e.
- l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- f.
- il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.
2 Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:
- a.
- alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b.
- ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
- c.
- alle misure di sgravio del mercato.2
3 Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.
4 I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).