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512.43

Ordinanza
sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito

(OCFQE)

del 22 novembre 2017 (Stato 10 novembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),

ordina:

Sezione 1: Contributo per la formazione

Art. 1 Condizioni

1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell'esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.2

2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell'ottenimento del grado secondo l'articolo 2.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

Art. 23 Importo del contributo per la formazione

1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:

franchi

a.
per i sottufficiali:

1.
sergente in generale:

3 000

2.
sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:

2 800

b.
per i sottufficiali superiori:

1.
furiere e sergente maggiore capo in generale:

10 100

2.
furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:

9 400

3.
sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco:

4 300

4.
sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del posto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:

4 000

5.
aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore:

3 300

c.
per gli ufficiali subalterni:

1.
tenente in generale:

10 600

2.
tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:

9 900

d.
per i capitani:

1.
capitano in generale:

3 300

2.
capitano nella funzione di comandante d'unità:

11 300

3.
capitano nella funzione di comandante d'unità in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:

10 600

e.
per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello

3 300

2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.

3 Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull'importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.

4 All'interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l'importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l'avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.

5 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

Art. 3 Durata ed eccezioni

1 Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 13 LM.

2 Si deroga a tale principio nel caso di:

a.
militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d'età del grado corrispondente conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LM;
b.
proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l'accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell'inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;
c.
militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
d.
esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
e.
esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
f.
degradazione secondo l'articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.

3 Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.

4 I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

Art. 4 Formazioni e formazioni continue

1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

a.
formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
b.
formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.4

2 Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

Sezione 2: Competenza e procedura

Art. 5 Competenza

Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

Art. 6 Domanda di pagamento

1 Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:

a.
al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all'articolo 4; e
b.
dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.

2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:

a.5
l'attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
1.
una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,
2.
l'indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
3.
una conferma firmata da un rappresentante dell'istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
b.
la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
c.
l'apposito modulo debitamente compilato e firmato.

3 Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 1 lettera a possono essere respinte.6

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).

6 Correzione del 10 nov. 2022 (RU 2022 664).

Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto

1 L'importo approvato del contributo per la formazione viene versato all'avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.

2 Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all'ammontare dell'importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.

3 Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 8 Disposizione transitoria

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.