818.101.26
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
del 16 febbraio 2022 (Stato 17 febbraio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp),
ordina:
1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.
1 Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.
2 Per veicoli del trasporto pubblico s'intendono:
- a.
- i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;
- b.
- aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
3 I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.
2 Non devono portare una mascherina facciale:
- a.
- i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
- b.
- gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
- c.
- le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- d.
- le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
- e.
- le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.
3 I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.
4 I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.
I Cantoni o i gestori possono prevedere l'obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.
1 Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.
1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.
2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.
3 La durata dell'isolamento inizia a decorrere:
- a.
- per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
- b.
- per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.
4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:
- a.
- è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
- b.
- continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.
1 L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
- le persone svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
- b.
- per l'attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.
2 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall'isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.
3 Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all'isolamento.
È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.
L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 20216 è abrogata.
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.
2 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.
3 L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003-16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.
4 L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.
(art. 11)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
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