1 Il proprietario fondiario addebita ai singoli locatari e affittuari i seguenti costi, dedotti i ricavi conseguiti attraverso l'elettricità immessa in rete:
- a.
- per l'elettricità prodotta internamente:
- 1.
- i costi del capitale computabili dell'impianto,
- 2.
- i costi per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto;
- b.
- i costi per l'elettricità acquistata esternamente; e
- c.
- i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l'amministrazione e la contabilizzazione.26
1bis I costi di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono addebitati in funzione del consumo; i costi di cui al capoverso 1 lettera c possono essere addebitati in funzione del consumo o proporzionalmente.27
2 I costi del capitale computabili non possono superare l'aliquota adeguata per gli interessi e l'ammortamento dell'investimento.
2bis Se un soggetto terzo si assume il finanziamento dell'impianto e a tale scopo ricorre a capitale di debito, il proprietario fondiario può scegliere se fatturare i costi del capitale calcolati secondo il capoverso 2 oppure gli interessi passivi effettivamente sostenuti.28
3 I costi interni di cui al capoverso 1 lettere a e c addebitati ai locatari non possono superare i costi del prodotto elettrico standard esterno che essi pagherebbero se non facessero parte del raggruppamento. Se tali costi interni sono inferiori ai costi di questo prodotto elettrico standard esterno, il proprietario fondiario può addebitare ai locatari a titolo aggiuntivo al massimo la metà del risparmio conseguito.29
4 Nel raggruppamento ai fini del consumo proprio si deve stabilire in forma scritta almeno:
- a.
- il rappresentante del raggruppamento verso l'esterno;
- b.
- le modalità di misurazione del consumo interno, di fornitura dei dati, di amministrazione e di contabilizzazione;
- c.
- il prodotto elettrico che deve essere acquistato esternamente nonché le modalità per un cambio di questo prodotto.
5 I locatari e gli affittuari possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
- a.
- hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 LEne) e intendono farlo valere per sé; oppure
- b.
- il proprietario fondiario non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui ai capoversi 1-3.
6 L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al proprietario fondiario per scritto con un preavviso di tre mesi e corredata di una motivazione.
7 I proprietari fondiari a cui spetta l'approvvigionamento elettrico di locatari o affittuari sono esentati dall'obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all'articolo 4 OAEl30.