1 L'importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell'articolo 23, ammonta a 1 160 000 franchi.
2 Il contributo ammonta a 500 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes40 riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.
3 Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute conformemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell'anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.41
4 Gli allevatori devono depositare le loro domande presso la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.
5 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi, la Federazione fattura i contributi all'UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione fa capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall'ordinanza del 31 ottobre 201842 sul coordinamento dei controlli.43
6 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di giumente che danno diritto ai contributi.
7 L'UFAG pubblica i contributi versati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.44