01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2016 - 31.12.2019
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
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01.01.2014 - 30.06.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.06.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.05.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2005
01.01.2001 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sull'allevamento di animali (OAlle) del 31 ottobre 2012 (Stato 1° luglio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge
del 29 aprile 19981 sull'agricoltura,2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private;

b. l'assegnazione di contributi per l'allevamento; c. l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; d. l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; e. l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; f. l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali.


Art. 2

Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. libro genealogico: libro tenuto da un'organizzazione di allevamento riconosciuta degli animali da allevamento per attestare la loro ascendenza e le loro prestazioni;

b. esame funzionale: procedura per determinare la prestazione e lo stato di salute di un animale, inclusa la qualità dei suoi prodotti; RU 2012 6407

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

916.310

Produzione agricola 2

916.310

c. stima dei valori genetici: procedura statistica riconosciuta scientificamente secondo i vigenti principi zootecnici per stimare i valori genetici di un animale in rapporto agli animali della stessa popolazione; d. valutazioni genetiche: procedura semplificata per stimare i valori genetici di un animale in rapporto a una popolazione di riferimento; e. periodo di creazione: periodo di tre intervalli di generazione al massimo definito nel programma di allevamento necessario per allestire un libro genealogico quando si crea una nuova razza; f. giorno di riferimento: giorno determinante per il censimento degli animali iscritti nel libro genealogico che danno diritto ai contributi; g. periodo di riferimento: periodo durante il quale sono state attuate le misure zootecniche che danno diritto ai contributi; h. stazione di inseminazione: stazione autorizzata dal veterinario cantonale a prelevare lo sperma per l'inseminazione artificiale; i.

esame della prestazione dello stallone da allevamento: esame per selezionare i migliori stalloni di una popolazione; j. puledro iscritto: puledro iscritto nel libro genealogico mediante numero d'identificazione e nome; k. puledro identificato: puledro accompagnato dalla giumenta descritto mediante una segnalazione grafica e verbale;

l.

animali non iscritti nel libro genealogico: animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento ma che non sono conformi agli standard definiti per la razza.


Art. 3

Contabilità e partecipazione finanziaria degli allevatori 1

Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli contributi per le diverse misure zootecniche.

2

Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento del costo totale.


Art. 4

Termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento 1

I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento, e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.

2

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può modificare l'allegato 1.

Allevamento di animali. O 3

916.310

Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento3

Art. 5

Condizioni 1 Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del Nuovo Mondo è riconosciuta se: a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;

b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti: 1. ogni allevatore, e 2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi; d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;

e. tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all'articolo 7;

f.

esegue esami funzionali secondo l'articolo 8; g. esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9; h. esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 10, se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico; i.

dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica; j.

garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite; k. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute; l. nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza degli equini.

2

Un'organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione potrebbe compromet3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Produzione agricola 4

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tere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente.

3

Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se: a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.4

Art. 6

Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi 1

Un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi è riconosciuta se: a. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; b. dispone di statuti giuridicamente validi; c. ha obiettivi chiari concernenti l'allevamento, documentati da un programma di allevamento;

d. tiene o istituisce un registro ed è in grado di eseguire i controlli richiesti; e. esegue esami funzionali secondo l'articolo 8; f.

esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9; g. dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento; h. garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche nei settori di promozione e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite; i. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

2

Gli statuti di un'organizzazione di allevamento devono consentire, se le condizioni previste dagli statuti sono soddisfatte, l'affiliazione di: a. ogni allevatore; e b. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.

3

Alle organizzazioni di allevamento che tengono un libro genealogico per suini da allevamento ibridi e per suini di razza pura si applica l'articolo 5.

4

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Art. 7

Tenuta del libro genealogico 1

Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla morfologia degli animali da allevamento.

2

Oltre agli animali di razza pura, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

3

All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

4

Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

5

Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto un libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti: a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza; b. la definizione degli obiettivi zootecnici; c. l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali; d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza; e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali, nonché la stima dei valori genetici o le valutazioni genetiche; f.

la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico; g. le esigenze relative all'iscrizione nel libro genealogico e per il diritto di riproduzione.


Art. 8

Esami funzionali

1

Gli esami funzionali hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale e della salute dell'animale.

2

Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

3

Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: a. il nome dell'esame funzionale e il numero di animali da esaminare; b. la procedura dell'esame; c. le caratteristiche sottoposte a esame e il metodo d'esame utilizzato;

Produzione agricola 6

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d. le condizioni d'ammissione; e. la data, la durata dell'esame funzionale e il periodo durante il quale è eseguito;

f.

il metodo per valutare i risultati delle caratteristiche esaminate; g. il metodo per l'esame di prodotti in caso di programmi di incrocio; h. i controlli per garantire la qualità dei risultati dell'esame; i.

la comunicazione dei risultati dell'esame ai membri dell'organizzazione.


Art. 9

Stime dei valori genetici 1

Le stime dei valori genetici devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2

Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata della stima dei valori genetici; b. la procedura di stima dei valori genetici; c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità; f. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione delle stime dei valori genetici ai membri.


Art. 10

Valutazioni genetiche

1

Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

2

La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

3

Le organizzazioni di allevamento, le organizzazioni di allevamento per suini da allevamento ibridi e le imprese di allevamento private per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento: a. il genere e la portata della valutazione genetica; b. la procedura di valutazione genetica; c. i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati; d. le date della valutazione; e. i provvedimenti di assicurazione della qualità; f.

le condizioni di pubblicazione e la comunicazione della valutazione genetica ai membri.

Allevamento di animali. O 7

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Art. 11

Procedura 1 Le domande di riconoscimento vanno presentate all'UFAG con la documentazione necessaria.

2

Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni.

3

Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di tre mesi.


Art. 12

Estensione del raggio d'attività territoriale di un'organizzazione di allevamento riconosciuta Un'organizzazione di allevamento svizzera che intende estendere il suo raggio d'attività territoriale a uno Stato membro dell'Unione europea (UE) deve presentare all'UFAG una relativa domanda. L'UFAG invita l'autorità competente dello Stato membro a esprimersi entro due mesi.


Art. 13

Riconoscimento e attività di organizzazioni di allevamento con sede nell'Unione europea 1

Le organizzazioni di allevamento con sede nell'UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell'UE non necessitano di essere riconosciute in Svizzera.

2

Esse possono operare in Svizzera se l'UFAG approva la domanda di estensione del raggio di attività territoriale presentata dall'autorità competente dello Stato membro dell'UE. 3 La domanda è respinta se: a. per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute in Svizzera e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente; o b. gli equini della razza in questione possono essere iscritti in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione riconosciuta in Svizzera che si attiene in particolare per questa sezione ai principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza.

4

L'UFAG pubblica l'elenco delle organizzazioni di allevamento estere che operano in Svizzera.

Sezione 3: Promozione dell'allevamento di animali

Art. 14

1 Nel quadro dei crediti autorizzati, le organizzazioni di allevamento riconosciute possono essere sostenute per le seguenti misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, le

Produzione agricola 8

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api mellifere e i camelidi del Nuovo Mondo, mediante contributi a favore degli allevatori: a. tenuta del libro genealogico; b. esami funzionali;

c. realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere.

2

Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi e alle organizzazioni di allevamento estere.

3

L'UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

Sezione 4: Contributi per l'allevamento

Art. 15

Contributi per l'allevamento di bovini 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di bovini ammonta a 25 milioni di franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 12

franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico; b. 9 franchi

per ogni apprezzamento della conformazione (descrizione lineare e classificazione); c.5 5 franchi

per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4; d. 3.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4; e. 2.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C;

f. 26

franchi per ogni esame della produzione di carne secondo ICAR; g.6 1 franco

per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR.

3

I contributi per l'apprezzamento della conformazione sono assegnati per un metodo conforme alla norma internazionale della descrizione lineare e classificazione.

4

Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: a. se gli animali non sono iscritti nel libro genealogico; o 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

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b. se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

5

Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per le vacche appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

6

Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

7

Il contributo versato per ogni campione di latte di cui al capoverso 2 lettera c è calcolato in base al numero di campioni di latte per il quale è stata presentata una domanda moltiplicato per l'aliquota di cui al capoverso 2 lettera c, meno la somma dei contributi per prime diagnosi secondo il capoverso 2 lettera g diviso per il numero di campioni di latte.7 8 Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.8

Art. 16

Contributi per l'allevamento di equini 1

L'importo massimo destinato all'allevamento di equini ammonta a 2 200 000 franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 400

franchi per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico; b. 650

franchi per ogni esame dello stallone nella stazione; c. 50 franchi per ogni esame dello stallone nell'azienda.

3

Per puledri identificati e iscritti nel libro genealogico è assegnato un contributo, sempre che:

a. non abbiano più di un anno e i genitori e i nonni siano iscritti o menzionati nel libro genealogico; b. siano discendenti di stalloni ammessi come stalloni da monta dalla Federazione; e

c. siano registrati nella banca dati sul traffico di animali.

4

Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, è assegnata al massimo la metà del contributo per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico.

5

Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone è assegnato un'unica volta nella vita di uno stallone.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

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6

Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nell'azienda è assegnato se:

a. l'esame dura almeno un giorno; b. l'esame è svolto unicamente su stalloni; c. sono selezionati soltanto singoli stalloni da allevamento; e d. l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale.

7

Il contributo per l'esame della prestazione dello stallone nella stazione è assegnato se:

a. l'esame nella stazione dura almeno 30 giorni; b. l'esame è svolto unicamente su stalloni; c. l'esame consiste in una selezione preliminare seguita senza interruzione da una prova di prestazione finale nella stazione; e d. gli stalloni non lasciano la stazione durante il periodo della prova.


Art. 17

Contributi per l'allevamento di suini 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 150

franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico; b. 4 franchi per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso;

c. 4 franchi per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso;

d. 6 franchi per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso;

e. 450

franchi per ogni esame nella stazione; f.

70 franchi per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro.

3

L'importo annuo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

4

Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è assegnata al massimo la metà del contributo.

5

Il contributo per l'esame nella stazione è assegnato se questo comprende il rilevamento dell'aumento di peso, l'indice di consumo, la carnosità e almeno tre criteri di qualità della carne e del grasso durante un periodo d'ingrassamento conforme alla prassi. I seguenti esami danno diritto a un contributo:

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a. esame dei fratelli e delle sorelle; b. esame funzionale dei verri; c. esame dei prodotti terminali; d. gruppi d'esame liberi con programma di allevamento definito per animali non iscritti nel libro genealogico.

6

La metà del contributo è assegnata per ogni esame nella stazione per i gruppi d'esame liberi nel quadro di un programma di allevamento definito.

7

L'esame nell'azienda concernente l'odore del verro prevede almeno la determinazione dell'androsterone e dello scatolo.


Art. 18

Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, ammonta a 2 300 000 franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 22.50

franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico; b. 26

franchi per ogni esame della capacità di sviluppo.

3

Per gli esami della capacità di sviluppo sono assegnati al massimo 200 000 franchi.

4

Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.


Art. 19

Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta a 1 800 000 franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 35

franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico; b. 6 franchi

per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4; c. 4.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4; d. 3.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C;

e. 26

franchi per ogni esame della capacità di sviluppo.

3

Nei seguenti casi è assegnata la metà del contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico: a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico; o b. se l'esame dell'attitudine lattifera è svolto senza rilevazione della composizione.

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4

Non è assegnato alcun contributo per campione di latte per i caprini e le pecore da latte se entrambe le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b sono adempiute.

5

Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.

6

Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è stato rilevato conformemente alla prassi e almeno una pesatura di controllo è effettuata tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.


Art. 20

Contributi per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo ammonta a 60 000 franchi.

2

Il contributo per ogni animale iscritto nel libro genealogico è di 18 franchi.


Art. 21

Contributi per l'allevamento di api mellifere 1

L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di api mellifere ammonta a 250 000 franchi.

2

I contributi sono i seguenti: a. 50 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina); b. 90 franchi per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA;

c. 8 franchi per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale); d. 440 franchi per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici; e. 180 franchi per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici; f. 3000

franchi

per ogni stazione di fecondazione A; g. 500 franchi per ogni stazione di fecondazione B.

3

Il contributo per regina è assegnato al termine dell'esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo o conosciuto e dopo l'iscrizione nel libro genealogico.

4

Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito l'esame funzionale e le colonie di maschi su una stazione di fecondazione B.

5

Una stessa regina e una colonia di maschi danno diritto a un unico contributo per la determinazione della purezza della razza.

6

Il contributo per una stazione di fecondazione A è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate al minimo 20 e al massimo 100 giovani regine per colonia

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di fuchi. Il contributo per una stazione di fecondazione B è assegnato se nell'anno di contribuzione vi sono collocate almeno 100 giovani regine.


Art. 22

Disposizioni comuni

1

I contributi di cui agli articoli 15-21 inferiori ai 50 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono assegnati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 50 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

2

Se il credito autorizzato o l'importo massimo per categoria di animali di cui agli articoli 15-21 non sono sufficienti per concedere i diversi contributi per le misure zootecniche, l'UFAG riduce i contributi. 3 Al fine di ottenere i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e iscritti. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.

4

Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.9 5 Una misura zootecnica dà diritto a un unico contributo per animale e per anno.

6

I contributi per animale iscritto nel libro genealogico di cui agli articoli 15 e 17-20 sono assegnati per animali: a. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza; e

b. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

7

Oltre alle esigenze secondo il capoverso 6: a. gli animali femmina della specie bovina e suina devono avere almeno una nascita iscritta nel libro genealogico; b. i verri devono avere almeno una monta iscritta nel libro genealogico; c. i tori devono avere almeno nove mesi d'età; d. gli ovini e i caprini devono avere almeno sei mesi d'età; e. i camelidi del Nuovo Mondo devono avere almeno otto mesi d'età.

8

La metà del contributo è assegnata per gli animali iscritti nel libro genealogico che non soddisfano le esigenze di cui agli articoli 6 e 7: a. durante il periodo di creazione; o 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Produzione agricola 14

916.310

b. se sono iscritti per la prima volta nel libro genealogico con un'ascendenza incompleta.

9

Non è assegnato alcun contributo per animale iscritto nel libro genealogico se nei due anni precedenti il giorno di riferimento non è documentata alcuna attività zootecnica, nascita, monta né inseminazione.

Sezione 5: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere

Art. 23

Contributi per la conservazione di razze svizzere 1

L'importo annuo massimo destinato alla conservazione delle razze svizzere ammonta a 900 000 franchi. A tale importo possono aggiungersi i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25.

1bis

Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi l'anno.10 2 Per razza svizzera si intende una razza: a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

3

Su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute e le organizzazioni riconosciute possono ricevere contributi limitati nel tempo per realizzare progetti volti alla conservazione di: a. razze

svizzere;

b. razze che si erano estinte in Svizzera e che vi sono state di nuovo importate, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata.

4

Per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) possono essere assegnati contributi alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute. L'UFAG conclude con le organizzazioni i pertinenti accordi.


Art. 24

Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes 1

L'importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell'articolo 23, ammonta a 1 160 000 franchi.

2

Il contributo ammonta a 500 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes11 riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.

10 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

11 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Allevamento di animali. O 15

916.310

3

Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute conformemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell'anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.12 4

Gli allevatori devono depositare le loro domande presso la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

5

La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi la Federazione fattura i contributi all'UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall'ordinanza del 23 ottobre 201313 sul coordinamento dei controlli.14 6 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di giumente che danno diritto ai contributi.

Sezione 6: Contribuiti per progetti di ricerca

Art. 25

L'importo annuo massimo destinato ai progetti riguardanti risorse zoogenetiche ammonta a 100 000 franchi.

Sezione 7:

Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Art. 26

Esigenza del certificato di ascendenza 1

Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell'immissione in commercio da un certificato di ascendenza.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

13 RS

910.15

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

Produzione agricola 16

916.310

2

In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d'allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell'acquirente.


Art. 27

Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina Il certificato di ascendenza degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico; b. designazione del libro genealogico; c. numero di registrazione nel libro genealogico; d. nome dell'animale, se disponibile; e. genere dell'identificazione; f. identificazione

dell'animale;

g. data

di

nascita;

h. razza; i. sesso; j.

nome e indirizzo dell'allevatore; k. nome e indirizzo del proprietario; l.

ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni; m. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'organo che ha effettuato l'esame, nonché i valori zootecnici o le valutazioni genetiche dell'animale, dei genitori e dei nonni, se disponibili; n. nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre; o. luogo e data del rilascio; p. nome dell'organo che ha rilasciato il certificato.


Art. 28

Certificato di ascendenza per gli animali da allevamento della specie equina Il certificato di ascendenza per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15d dell'ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie, esso deve contenere i seguenti dati: a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico al momento del rilascio del passaporto; b. nome e indirizzo dell'allevatore; 15 RS

916.401

Allevamento di animali. O 17

916.310

c. numero d'identificazione (UELN, Universal Equine Life Number) del padre, se disponibile;

d. razza

dell'animale;

e. categoria del registro d'allevamento; f.

ascendenza: numeri del libro genealogico e/o UELN dei genitori e dei nonni; g. verifica dell'attestato d'origine, se disponibile; h. metodo alternativo

d'identificazione;

i.

risultati degli esami funzionali, se disponibili.


Art. 29

Certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina Il certificato di ascendenza per lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati: a. i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;

b. le informazioni sull'identificazione dello sperma o degli ovuli non fecondati, se del caso la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.


Art. 30

Certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina 1

Il certificato di ascendenza per gli embrioni degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina deve contenere i seguenti dati: a. i dati secondo gli articoli 27 e 28, aggiornati, relativi ai donatori di embrioni e di sperma;

b. le informazioni sull'identificazione degli embrioni, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni, nonché dell'acquirente.

2

Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore (unità minima di stoccaggio) si trovano più embrioni. Tutti gli embrioni di uno stesso contenitore devono provenire dalla stessa madre.

Produzione agricola 18

916.310

Sezione 8:

Importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 31

Eccezioni al permesso generale d'importazione Per l'importazione di animali considerati masserizie in trasloco, corredi nuziali o oggetto ereditario secondo gli articoli 14-16 dell'ordinanza del 1° novembre 200616 sulle dogane non è necessario un permesso generale d'importazione.


Art. 32

Attribuzione di quote del contingente doganale 1

Le quote del contingente doganale di animali delle specie suina, ovina e caprina sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG.17 2 Il contingente doganale per animali della specie bovina è messo all'asta. Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il rimanente 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.


Art. 33


18

Importazione di sperma di toro La ripartizione del contingente doganale n. 12 (Sperma di toro) non è disciplinata.


Art. 34

Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina 1

Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per: a. gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza; b. gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera; c. gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d'origine un'organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

16 RS

631.01

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).

Allevamento di animali. O 19

916.310

2

I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3

Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all'UFAG i seguenti documenti:

a. una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento; b. un'attestazione scritta per giustificare l'impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;

c. un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

4

L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.


Art. 35

Condizioni particolari per l'importazione nel quadro delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina 1

Nel quadro delle quote del contingente doganale possono essere importati soltanto gli animali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 34 capoverso 1.

2

I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3

I documenti di cui all'articolo 34 capoverso 3 devono pervenire all'UFAG almeno sette giorni prima della dichiarazione d'importazione.

4

L'UFAG decide in merito all'esattezza dei certificati e delle attestazioni e trasmette all'avente diritto a una quota del contingente doganale un attestato per l'importazione di animali della specie bovina nel quadro del contingente doganale. 5

Gli animali da allevamento e gli animali da reddito possono essere importati nel quadro del contingente doganale soltanto se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 26 della legge del 18 marzo 200519 sulle dogane esibisce all'ufficio doganale un certificato dell'UFAG nell'ambito della procedura d'imposizione doganale.

6

L'ufficio doganale controlla il certificato.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36

Esecuzione L'UFAG è incaricato dell'esecuzione, sempre che non ne siano investite altre autorità.

19 RS

631.0

Produzione agricola 20

916.310


Art. 37

Vigilanza sulle

organizzazioni

1

La gestione e la contabilità delle organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG, nella misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza, 2

Le organizzazioni di allevamento devono presentare annualmente all'UFAG, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'assemblea ordinaria, un rapporto d'attività scritto.


Art. 38

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1

L'ordinanza del 14 novembre 200720 sull'allevamento di animali è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.


Art. 39

Disposizioni transitorie

1

I contributi per l'allevamento di bovini, equini, suini, ovini, caprini, pecore da latte, camelidi del Nuovo Mondo e per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, senza i contributi per l'apprezzamento della conformazione nell'allevamento di bovini, sono assegnati fino al 31 dicembre 2013 secondo il diritto anteriore.

2

I contributi per l'apprezzamento della conformazione nell'allevamento di bovini sono assegnati fino al 31 dicembre 2014 secondo il diritto anteriore. 3 La soglia minima per i contributi assegnati a un'organizzazione di allevamento riconosciuta conformemente all'articolo 22 capoverso 1 ammonta nel 2013 a 30 000 franchi.


Art. 40

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

20 [RU

2007 6411, 2008 2275 II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 II, 2011 5297 all. 2 n. 7]

Allevamento di animali. O 21

916.310

Allegato 121 (art. 4)

Termini per la presentazione delle domande per i contributi e giorni di riferimento e periodi di riferimento 1. Allevamento di bovini Art. 15

Giorno di riferimento/ periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti 30 novembre

15 novembre

Apprezzamenti della conformazione (descrizione lineare e classificazione) 1° novembre-31 ottobre 30 novembre

Fine della lattazione 16 dicembre-31 marzo

15 aprile

Fine della lattazione 1° aprile-30 giugno

15 luglio

Fine della lattazione 1° luglio-30 settembre 15 ottobre

Fine della lattazione 1° ottobre-15 dicembre 20 dicembre

Esami della produzione di carne 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esami dello stato di salute 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

2. Allevamento di equini Art. 16

Periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Puledri identificati e iscritti nel libro genealogico e registrati nella banca dati sul traffico di animali 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esami di selezione degli stalloni in una stazione

1° novembre-31 ottobre 30 novembre

Esami di selezione degli stalloni nell'azienda

1° novembre-31 ottobre 30 novembre

21 Aggiornato dal n. II dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1687).

Produzione agricola 22

916.310

3. Allevamento di suini Art. 17

Giorno di riferimento/ periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 15 dicembre

Esami nell'azienda

1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esami in una stazione 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esami nell'azienda concernenti l'odore di verro

1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

4. Allevamento di ovini escluse le pecore da latte Art. 18

Giorno di riferimento/ periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti 1° giugno

15 luglio

Esami della capacità di sviluppo 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

5. Allevamento di caprini e di pecore da latte Art. 19

Giorno di riferimento/ periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico 1° giugno

15 luglio

Fine della lattazione 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esami della capacità di sviluppo 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

6. Allevamento di camelidi del Nuovo Mondo Art. 20

Giorno di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico 30 novembre

15 dicembre

Allevamento di animali. O 23

916.310

7. Allevamento di api mellifere Art. 21

Periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico (regina)

1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Determinazione della purezza 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici

1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

Stazione di fecondazione A e B 1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

8. Misure di conservazione delle razze svizzere Art. 23 e 24

Periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Domande relative a progetti per la conservazione di razze svizzere Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a progetti per la conservazione di razze svizzere Anno civile

15 dicembre

Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes)

1° dicembre-30 novembre 30 novembre

Preservazione della razza delle Franches Montagnes (presentazione della domanda all'UFAG)

1° dicembre-30 novembre 15 dicembre

9. Progetti di ricerca Art. 25

Periodo di riferimento Termine per la

presentazione

della domanda

Domande relative a progetti di ricerca Anno civile

30 giugno

Conteggio relativo a progetti di ricerca Anno civile

15 dicembre

Produzione agricola 24

916.310

Allegato 2

(art. 38)

Modifica del diritto vigente …22

22 Le mod. possono essere consultate alla RU 2012 6407.