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281.11

Ordinanza
concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione
e sul fallimento

(OAV-LEF)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF),

ordina:

Art. 1 Autorità competente

L'Ufficio federale di giustizia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF è autorizzato a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti:

a.
emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché agli organi d'esecuzione esterni all'ufficio, per l'applicazione corretta e uniforme della LEF;
b.
redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d'esecuzione e di fallimento;
c.
eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d'esecu­zione e fallimenti nonché degli organi d'esecuzione esterni all'ufficio.
Art. 2 Rapporti

Le autorità cantonali di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni all'Ufficio federale di giustizia in merito:

a.
alle ispezioni effettuate presso gli uffici d'esecuzione e fallimenti;
b.
all'attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
c.
alla pronuncia di procedure disciplinari;
d.
alle istruzioni destinate agli uffici;
e.
alle difficoltà constatate nell'applicazione della legge.
Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

1 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell'esercizio dell'alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all'applicazione del diritto.

2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.2

3 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.

2 Nuovo testo giusta il n. I 3.1 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 4 Applicazione del diritto vigente

Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.