15.09.2020 - * / In vigore
08.08.2012 - 14.09.2020
09.03.2007 - 07.08.2012
06.08.2004 - 08.03.2007
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1

Traduzione1

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978 Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 19842 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l'11 marzo 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 (Stato 14 dicembre 2004) Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione
europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (in seguito denominata «la Convenzione»); considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti, hanno convenuto quanto segue: Titolo I


Art. 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente: «Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.» Titolo II


Art. 2

L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Reati fiscali 1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'estradizione sarà concessa tra
le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.

RU 1985 724; FF 1983 IV 121 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2

Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

3 RS

0.353.1

0.353.12

Estradizione

2

0.353.12

2. L'estradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.» Titolo III


Art. 3

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Sentenze contumaciali 1. Quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di
una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato.

L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.

2. Quando la Parte richiesta comunica all'estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.» Titolo IV


Art. 4

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Amnistia
L'estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»

Secondo Protocollo addizionale 3

0.353.12

Titolo V


Art. 5
Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.» Titolo VI


Art. 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.


Art. 7

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo
dopo che questo sia entrato in vigore.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.


Art. 8

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio
strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella

Estradizione

4

0.353.12

dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.


Art. 9
1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto: a. di non accettare il Titolo I; b. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell'articolo 2; c. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell'articolo 3; d. di non accettare il Titolo IV; e. di non accettare il Titolo V.

3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.

5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.


Art. 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Secondo Protocollo addizionale 5

0.353.12


Art. 11

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente
Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.


Art. 12
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione: a. ogni firma del presente Protocollo; b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;

c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7;

d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8;

e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9;

f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9;

g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;

h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Estradizione

6

0.353.12

Campo di applicazione del protocollo il 6 agosto 2004 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata

in

vigore

Albania

19 maggio

1998

17 agosto

1998

Armenia

18 dicembre

2003

17 marzo

1004

Austria*

2 maggio

1983

31 luglio

1983

Azerbaigian*

28 giugno

2002

26 settembre

2002

Belgio*

18 novembre

1997

16 febbraio

1998

Bulgaria*

17 giugno

1994

14 settembre

1994

Cipro

13 aprile

1984

12 luglio

1984

Croazia

25 gennaio

1995 A

25 aprile

1995

Danimarca

7 marzo

1983

5 giugno

1983

Estonia

28 aprile

1997

27 luglio

1997

Finlandia

30 gennaio

1985 A

30 aprile

1985

Georgia*

15 giugno

2001

13 settembre

2001

Germania

8 marzo

1991

6 giugno

1991

Islanda

20 giugno

1984

18 settembre

1984

Italia*

23 gennaio

1985

23 aprile

1985

Lettonia*

2 maggio

1997

31 luglio

1997

Lituania

20 giugno

1995

18 settembre

1995

Macedonia

28 luglio

1999

26 ottobre

1999

Malta*

20 novembre

2000

18 febbraio

2001

Moldova

27 giugno

2001

25 settembre

2001

Norvegia*

11 dicembre

1986

11 marzo

1987

Paesi Bassi*

12 gennaio

1982

5 giugno

1983

Antille olandesi

12 gennaio

1982

5 giugno

1983

Aruba

12 gennaio

1982

5 giugno

1983

Polonia

15 giugno

1993

13 settembre

1993

Portogallo

25 gennaio

1990

25 aprile

1990

Regno Unito*

8 marzo

1994

6 giugno

1994

Guernesey*

25 aprile

2003

25 aprile

2003

Isola di Man*

25 aprile

2003

25 aprile

2003

Repubblica Ceca

19 novembre

1996

17 febbraio

1997

Romania

10 settembre

1997

9 dicembre

1997

Russia*

10 dicembre

1999

9 marzo

2000

Serbia e Montenegro 23 giugno

2003 A

21 settembre

2003

Slovacchia

23 settembre

1996

22 dicembre

1996

Slovenia

16 febbraio

1995

17 maggio

1995

Spagna*

11 marzo

1985

9 giugno

1985

Sudafrica

12 febbraio

2003 A

13 maggio

2003

Svezia

13 giugno

1979

5 giugno

1983

Svizzera*

11 marzo

1985

9 giugno

1985

Turchia*

10 luglio

1992

8 ottobre

1992

Secondo Protocollo addizionale 7

0.353.12

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Ucraina*

11 marzo

1998

9 giugno

1998

Ungheria

13 luglio

1993

11 ottobre

1993

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni Svizzera4 La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II.

4

Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

Estradizione

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0.353.12