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RU 1967 1113; FF 1966 II 465

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale2

Conchiusa il 9 settembre 1966

Approvata dall'Assemblea federale il 7 giugno 19673

Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 luglio 1967

Entrata in vigore il 26 luglio 1967

(Stato 30 marzo 2016)

1 Dal testo originale francese.

2 Nuovo testo giusta l'art. 11 par. 6 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

3 RU 1967 1111

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Francese
,

animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza hanno deciso di conchiudere una convenzione e

designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

(se ne omettono i nomi)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscossa per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori.

La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie.

3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono:

A.4 In Francia, le imposte considerate nel paragrafo 2 e segnatamente:

a)
l'imposta sul reddito;
b)
l'imposta sulle società;
c)
l'imposta sui salari, retta dalle disposizioni della Convenzione applicabili, secondo i casi, agli utili delle imprese o ai redditi delle professioni indipendenti;
d)
l'imposta di solidarietà sulla sostanza.

B. Per quanto riguarda la Svizzera:

Le imposte federali, cantonali e comunali

a)
sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.);
b)
su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza aziendale, capitali e riserve, ecc.).

4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

4 Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 35

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a)
le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo i casi, la Francia o la Svizzera;
b)
il termine «Francia» designa i Dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica Francese, comprese le acque territoriali, e fuori di queste, le zone sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Francese esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
c)
il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
d)
l'espressione «suddivisioni politiche» designa le suddivisioni politiche della Svizzera;
e)
il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
f)
il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
g)
le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
h)
per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i)
l'espressione «autorità competente» designa:
i)
per quanto riguarda la Francia, il ministro incaricato del budget o il suo rappresentante autorizzato,
ii)
per quanto riguarda la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che ad essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Il significato attribuito ad un termine o ad un'espressione dal diritto fiscale di detto Stato prevale sul significato attribuito a questo termine o a questa espressione dalle altre branche del diritto di detto Stato.

5 Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 4

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a)
detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali sono le più strette;
b)
se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c)
se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d)
se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone costituite od organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio.

L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante ha inizio nell'altro Stato a contare dalla stessa data.

5.6 L'espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali, come pure le loro persone giuridiche di diritto pubblico.

6.7 Non è considerata residente di uno Stato contraente nel senso del presente articolo:

a)
una persona che, pur rispondendo alla definizione data nei paragrafi 1, 2, 3 e 58, qui sopra, beneficia solo in apparenza di redditi, dei quali fruisce in realtà - sia direttamente sia indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - una persona che non può essere considerata in proprio residente di detto Stato nel senso del presente articolo;
b)
una persona fisica che è imponibile in detto Stato soltanto su una base determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni che ha in questo Stato.

6 Introdotto dall'art. 3 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

7 Originario n. 5

8 Parole giusta l'art. 3 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 59

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a)
una sede di direzione;
b)
una succursale;
c)
un ufficio;
d)
un'officina;
e)
un laboratorio;
f)
una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
g)
un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

a)
si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d)
un'installazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e)
un'installazione fissa d'affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente di cui al paragrafo 6 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Si considera che una compagnia di assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente a partire dal momento in cui, per il tramite di un rappresentante, riscuote premi sul territorio di quest'ultimo Stato o assicura rischi situati su questo territorio.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Quando, in uno Stato contraente, un cantiere non è aperto direttamente da un imprenditore dell'altro Stato contraente, ma per il tramite di una società semplice del diritto svizzero (se il cantiere è aperto in Svizzera) o di una società di fatto o associazione in partecipazione del diritto francese (se il cantiere è aperto in Francia), alla quale partecipa il detto imprenditore, le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 7 e del paragrafo 4 dell'articolo 24 si applicano soltanto se si danno le condizioni del paragrafo 2, lettera g, del presente articolo.

9 Vedi, tuttavia, l'art. 7 dell'acc. del 27 set. 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sul raccordo autostradale tra Bardonnez e Saint-Julien-en-Genevois (RS 0.725.141).

Art. 6

1. I redditi derivanti da beni immobili (compresi i redditi delle imprese agricole o forestali)10 sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione dei crediti di ogni genere garantiti da pegno immobiliare, e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Quando la proprietà o l'usufrutto di azioni, di quote o di altri diritti in una società, in un trust o in un'istituzione analoga, dà al proprietario o all'usufruttuario il godimento esclusivo dei beni immobili situati in uno Stato contraente e detenuti da questa società, trust o istituzione analoga, o quando queste azioni, queste quote o questi altri diritti sono trattati fiscalmente come beni immobili dalla legislazione interna di questo Stato, i redditi derivanti al proprietario o all'usufruttuario dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'uso sotto ogni altra forma del suo diritto di godimento sono imponibili in questo Stato nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 16.11

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili, ad eccezione dei redditi che procura ad un residente di uno Stato contraente l'esercizio di diritti di pascolo sul territorio dell'altro Stato contraente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

10 Parole introdotte dall'art. 4 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

11 Nuovo testo giusta l'art. 4 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 712

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Salve de disposizioni del paragrafo 3,13 quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

8. I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni …14 dell'articolo 11 della convenzione.

12 Vedi la nota all'art. 5.

13 Parole introdotte dall'art. 5 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

14 Parole soppresse dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 8

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna si trova a bordo di una nave o di un battello, si considera che questa sede si trova nello Stato contraente in cui è ubicato il porto d'attracco di tale nave o di tale battello, oppure, in mancanza di un porto d'attracco, nello Stato contraente di cui è residente la persona esercente la nave o il battello.

4. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente agli utili di una impresa derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio.

5.15 Nonostante le disposizioni dell'articolo 2:

a)
un'impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Svizzera e che esercita aeromobili in traffico internazionale è esente d'ufficio dalla tassa professionale dovuta in Francia in relazione a questo esercizio;
b)
un'impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Francia e che esercita aeromobili in traffico internazionale è esente da ogni imposta analoga alla tassa professionale francese, dovuta in Svizzera in relazione a questo esercizio

15 Introdotto dall'art. 6 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925). Vedi anche l'art. 21 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 alla fine del presente testo.

Art. 9

Quando:

a)
un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o che
b)
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e che nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

Art. 1117

1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.
a) I dividendi considerati nel paragrafo 1 sono parimenti imponibili nello Stato contraente da cui provengono, e secondo la legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
b)
i) Tuttavia, i dividendi considerati nel paragrafo 1, pagati da una società residente di uno Stato contraente ad una società residente dell'altro Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo e detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima società, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
ii)18
L'esenzione della ritenuta alla fonte di cui alla lettera i) non si applica se il beneficiario dei dividendi distribuiti è una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti, a meno che questa persona giuridica provi che l'obiettivo principale della catena partecipativa non è di trarre profitto dalle disposizioni della lettera i).
iii)19
Tuttavia, se l'esenzione della ritenuta alla fonte è chiesta sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 15 dell'Accordo del 26 ottobre 200420 tra la la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il paragrafo precedente si applica solo se la persona giuridica è controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati che non sono membri della Comunità europea.
c)
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3.
a) Un residente di Svizzera che riceve dividendi, pagati da una società residente di Francia, di cui è il beneficiario effettivo e che conferirebbero il diritto ad un credito d'imposta («avoir fiscal») ove fossero percepiti da un residente di Francia, può esigere il versamento da parte del Tesoro francese di un ammontare pari a questo credito d'imposta («avoir fiscal»), con riserva della deduzione dell'imposta prevista nel paragrafo 2 a.
b)
Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto ad un residente di Svizzera che è:
i)
una persona fisica; o
ii)
una società che non detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
c)
Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi:
i)
è assoggettato all'imposta svizzera con l'aliquota normale in relazione a questi dividendi e al versamento da parte del Tesoro francese; e
ii)
dimostra, su richiesta, che è il proprietario delle azioni o delle quote al cui titolo i dividendi sono pagati e che il possesso di queste azioni o quote non ha come obiettivo principale o come uno dei suoi obiettivi principali di permettere ad un'altra persona, sia essa o no residente di uno Stato contraente, di trarre profitto dalle disposizioni del paragrafo 3 a.
d)
L'ammontare lordo del versamento da parte del Tesoro francese di cui al paragrafo 3 a, è considerato come un dividendo ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Quando non ha diritto al versamento da parte del Tesoro francese di cui al paragrafo 3, un residente di Svizzera che riceve dividendi pagati da una società residente di Francia può ottenere il rimborso dell'acconto («précompte») nella misura in cui esso, ove occorra, sia stato pagato dalla società in relazione a questi dividendi. L'ammontare lordo dell'acconto («précompte») rimborsato è considerato come un dividendo ai fini dell'applicazione della Convenzione; in tale caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi assoggettati al regime delle distribuzioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice. Resta inteso che il termine «dividendi» non comprende i redditi considerati nell'articolo 18.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

17 Nuovo testo giusta l'art. 8 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

18 Nuovo testo giusta l'art. 1 par. 1 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

19 Introdotto dall'art. 1 par. 2 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

20 RS 0.641.926.81

Art. 1221

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questo residente ne è il beneficiario effettivo.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, corredati o no di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. Il termine «interessi» non comprende gli elementi di reddito che sono considerati dividendi secondo le disposizioni dell'articolo 11.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

21 Nuovo testo giusta l'art. 9 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 13

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

3. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti …22 e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4.23 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei diritti di licenza si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

5.24 I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, conto tenuto delle altre disposizioni della presente convenzione.

22 Parole soppresse dall'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

23 Nuovo testo giusta l'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

24 Nuovo testo giusta l'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 1425

1. Se un residente di uno Stato contraente percepisce un elemento del reddito proveniente dall'altro Stato contraente e riversa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a una persona o a un ente che non è residente di questo altro Stato contraente, questo elemento del reddito non beneficia dei vantaggi della presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della Convenzione prova che l'obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente Convenzione. Tale condizione è soddisfatta se l'elemento del reddito:

i)
è riversato dal residente di uno Stato contraente a una persona o a un ente a cui non è legato; o
ii)
avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favorevole se fosse stato direttamente percepito dalla persona cui è stato riversato.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili se è chiesto il beneficio del vantaggio previsto alla lettera b) i) del paragrafo 2 dell'articolo 11.

25 Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

Art. 15

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al capoverso 1 del paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. …26

2.27 I profitti derivanti dall'alienazione di azioni, di quote o di altri diritti in una società, in un trust o in un'istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure di diritti portanti su tali beni sono imponibili in questo Stato. Per quanto concerne l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da questa società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all'esercizio da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo.

3. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

4. I profitti derivanti dall'alienazione dei beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, come tenuti in conto per l'acquisizione all'imposta sui plusvalori, sono determinati nel medesimo modo, senza riguardo al fatto se il loro beneficiario è residente dell'uno o dell'altro Stato. Quando questi profitti sono assoggettati in uno Stato contraente ad una imposta surrogatoria dell'imposta sul reddito o dell'imposta sulle società, detta imposta è determinata nel medesimo modo, senza riguardo al fatto se il beneficiario dei profitti è residente dell'uno o dell'altro Stato.

5. I profitti derivanti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente.

26 Per. soppresso dall'art. 11 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

27 Nuovo testo giusta l'art. 11 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 16

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 1728

1. Salve le disposizioni degli articoli da 18 a 21, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a)
il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
b)
le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
c)
l'onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3.29 Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi, aeromobili o veicoli ferroviari esercitati nel traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4.30 Le disposizioni dell'Accordo dell'11 aprile 198331 relativo all'imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, che fanno parte integrante della presente Convenzione, si applicano nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, ma con riserva delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 21.

28 Vedi la nota all'art. 5.

29 Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

30 Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

31 FF 1983 II 515; l'Accordo è entrato in vigore il 18 dic. 1986.

Art. 18

1. Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Lo stesso dicasi delle retribuzioni concesse ai gerenti maggioritari delle società a garanzia limitata che non hanno optato per l'ordinamento fiscale applicabile alle società di persone, ai gerenti delle società in accomandita per azioni e ai soci delle società di persone ed associazioni in partecipazione che hanno optato per l'ordinamento fiscale applicabile alle società di capitali.

Art. 1932

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 16 e 17, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da attività personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente nel quale dette attività sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 16 e 17.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al reddito che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo qualora queste attività nell'altro Stato siano finanziate principalmente con fondi pubblici del primo Stato, delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività personali che un artista o uno sportivo residente di uno Stato contraente svolge in tale qualità nell'altro Stato contraente qualora questi redditi siano attribuibili ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo e quest'altra persona sia finanziata principalmente con fondi pubblici di questo Stato, delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.

32 Nuovo testo giusta l'art. 13 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 20

1. Salve le disposizioni dell'articolo 21, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2.33 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono parimenti imponibili, in ragione della parte non tassata nell'altro Stato contraente, nello Stato contraente da cui provengono, se non sono tassate, in tutto o in parte, nell'altro Stato contraente in virtù della sua legislazione interna.

33 Introdotto dall'art. 4 par. 2 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

Art. 21

1. Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o da un suo ente locale, ovvero da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette rimunerazioni.

2. 34 Le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.

34 Introdotto dall'art. 5 par. 2 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

Art. 22

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Art. 2335

1. Indipendentemente dalla loro provenienza, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di cui questo residente è il beneficiario effettivo e che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, come definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

35 Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 24

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al capoverso 1 del paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. …36

La sostanza costituita da azioni, quote o altri diritti in una società, in un trust o in un'istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure da diritti portanti su tali beni, è imponibile in questo Stato. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da tale società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all'esercizio da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo.37

2. La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Le partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, di società di fatto, di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, come anche i diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, qualora queste imprese siano assoggettate all'ordinamento fiscale applicabile alle società di persone, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese di cui si tratta hanno una stabile organizzazione.

5. La mobilia che arreda un'abitazione è imponibile nello Stato dove si trova l'abitazione.

6. I beni mobili gravati da usufrutto sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'usufruttuario è residente.

7. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

36 Per. soppresso dall'art. 15 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

37 Introdotto dall'art. 15 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 25

Viene convenuto che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

A.38 Per quanto riguarda la Francia:

1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi che sono imponibili o sono imponibili soltanto in Svizzera conformemente alle disposizioni della Convenzione e che costituiscono redditi imponibili di un residente di Francia, sono presi in considerazione per il calcolo dell'imposta francese qualora non siano esenti dall'imposta sulle società in applicazione della legislazione interna francese. In questo caso, l'imposta svizzera non è deducibile da questi redditi ma il residente di Francia ha diritto, con riserva delle condizioni e dei limiti previsti nelle lettere a) e b) che seguono, ad un credito d'imposta («avoir fiscal») computabile sull'imposta francese. Questo credito d'imposta è pari:

a)
per i redditi non considerati nel paragrafo 1 b, all'ammontare dell'imposta francese corrispondente a questi redditi, a condizione che il residente di Francia sia assoggettato all'imposta svizzera in relazione a questi redditi;
b)
per i redditi considerati nel secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 6, per i redditi assoggettati all'imposta francese sulle società di cui all'articolo 7 e per i redditi di cui agli articoli 11 e 13, nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15, nel paragrafo 3 dell'articolo 17, nell'articolo 18 e nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, all'ammontare dell'imposta pagata in Svizzera, conformemente alle disposizioni di questi articoli; tuttavia, questo credito d'imposta non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese corrispondente a questi redditi.

2. Un residente di Francia che possiede sostanza imponibile in Svizzera conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 o 5 dell'articolo 24 è assoggettato ad imposta, in relazione a questa sostanza, anche in Francia. L'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta («avoir fiscal») pari all'ammontare dell'imposta pagata in Svizzera su questa sostanza. Tuttavia, questo credito d'imposta non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese corrispondente a questa sostanza.

B. Per quanto riguarda la Svizzera:

1. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Francia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi (ad eccezione dei dividendi, degli interessi e dei diritti di licenza) o detta sostanza, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica ai redditi, ai profitti in capitale o agli elementi della sostanza considerati nel paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 6, al paragrafo 2 dell'articolo 15 o al paragrafo 1, secondo periodo dell'articolo 24, soltanto se questi redditi, profitti in capitale o elementi della sostanza sono stati assoggettati a imposta in Francia.39

2. Se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o diritti di licenza che, conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 13 sono imponibili in Francia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste:

a)
nel computo dell'imposta pagata in Francia, conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 13, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Francia; o
b)
in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o
c)
in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Francia dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dalla Francia.

Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Francia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dalla Francia, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell'articolo 14, fruire della limitazione, di cui agli articoli da 11 a 13, dell'imposta francese afferente ai dividendi, agli interessi e ai diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

38 Nuovo testo giusta l'art. 16 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

39 Per. introdotto dall'art. 16 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 26

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione. In particolare, i cittadini di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, alle medesime condizioni, delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni c riduzioni d'imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

2. Il termine «cittadini» designa per ogni Stato contraente:

a)
le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato;
b)
le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione del detto Stato.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

40

4.41 A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 12 o del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i diritti di licenza e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente verso un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione della sostanza imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti verso un residente del primo Stato.

5.42 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6.43 Nonostante le disposizioni dell'articolo 244, ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

40 Comma soppresso dall'art. 17 par. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e con effetto dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

41 Introdotto dall'art. 17 par. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

42 Originario n. 4

43 Originario n. 5

44 Parole introdotte dall'art. 17 par. 4 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 27

1.45 Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito del paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti della convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5.46 Se, in applicazione del paragrafo 1, un'impresa residente di uno Stato contraente ha presentato all'autorità competente di uno degli Stati contraenti un caso contemplato all'articolo 9 della presente Convenzione o relativo all'esistenza nell'altro Stato contraente di una stabile organizzazione secondo l'articolo 5 della presente Convenzione, o un caso relativo alla ripartizione degli utili tra questa impresa e la sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, e le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo per risolvere il caso, in virtù del paragrafo 2, entro i tre anni che seguono la notificazione del caso all'autorità competente di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione irrisolta relativa a questo caso può essere sottoposta ad arbitrato se l'impresa lo richiede. Tuttavia, le questioni irrisolte non sono sottoposte ad arbitrato se una persona direttamente interessata da questo caso ha il diritto, secondo la legislazione interna di uno degli Stati contraenti, di ottenere una decisione giurisdizionale di questo Stato contraente sulle stesse questioni o se questa decisione giurisdizionale è già stata emessa. Il lodo arbitrale vincola i due Stati contraenti e deve essere applicato a prescindere dai termini esistenti nella legislazione interna di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

45 Nuovo testo giusta l'art. 18 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

46 Introdotto dall'art. 6 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

Art. 2847

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da detta legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone e autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a tali imposte, o per il controllo di quanto precede. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

a)
eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b)
di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
c)
fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

47 Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371).

Art. 28bis 48

1. Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per la notificazione di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonché:

a)
per quanto riguarda la Francia:
-
l'IVA,
-
le tasse di registro,
-
l'imposta sul valore venale degli immobili posseduti da persone giuridiche,
-
la tassa professionale,
-
la tassa d'abitazione,
-
e le imposte fondiarie;
b)
per quanto riguarda la Svizzera:
-
l'IVA,
-
le tasse di registro,
-
le imposte fondiarie,
-
e le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

2. Uno Stato può procedere direttamente per posta alla notificazione di un documento a una persona che si trova sul territorio dell'altro Stato. Le notificazioni sono recapitate per raccomandata con ricevuta di ritorno. Il destinatario è considerato informato della notificazione alla data di recapito del plico.

3. In caso di urgenza o di insuccesso della procedura prevista al paragrafo 2, lo Stato richiesto procede alla notificazione, su domanda dello Stato richiedente, nelle forme previste dalla sua legislazione interna per la notificazione di atti o documenti di natura identica o analoga. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, la notificazione può inoltre essere effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4. I crediti notificati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente valgono come informazione del debitore.

5. Le autorità competenti degli Stati disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.

48 Introdotto dall'art. 8 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 e in vigore dal 4 nov. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371). Vedi anche l'art. 11 par. 4 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009 alla fine del presente testo.

Art. 29

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

2. Il diritto d'imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.

3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali o ai loro organi o funzionari, nè ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 30

1. La presente convenzione può essere estesa, integralmente o con le modificazioni necessarie, ai Territori d'Oltremare della Repubblica Francese che riscuotono imposte di natura analoga a quelle cui si applica la presente convenzione. Tale estensione ha effetto a partire dalla data e con le modificazioni e alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, che saranno fissate di comune accordo fra gli Stati contraenti con scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle relative disposizioni costituzionali.

2. Salvo diversa intesa fra i due Stati contraenti, quando la convenzione sia denunciata da uno dei due ai termini dell'articolo 33, in appresso, essa cesserà di avere applicazione, alle condizioni previste in detto articolo, in ogni territorio o parte di territorio cui essa è stata estesa conformemente al presente articolo.

Art. 31

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono le modalità d'applicazione della presente convenzione. Esse si accorderanno, in particolare quanto alla procedura di sgravio prevista agli articoli da 11 a 14.

2.49 Per ottenere in uno Stato contraente i vantaggi previsti dalla presente Convenzione i residenti dell'altro Stato contraente devono, a meno che le autorità competenti non dispongano diversamente, presentare un certificato di residenza che indichi segnatamente la natura come pure l'ammontare o il valore dei redditi o della sostanza in oggetto e contenga la certificazione dei servizi fiscali di detto altro Stato.

49 Introdotto dall'art. 19 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 e in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925).

Art. 32

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

2. Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili per la prima volta:

a)
alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte su i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza pagabili dopo il 31 dicembre 1966;
b)
alle altre imposte francesi accertate per l'anno 1967;
c)
alle altre imposte svizzere riscosse per l'anno 1967.

3. È abrogata la convenzione conchiusa a Parigi il 31 dicembre 195350 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza; essa cessa di avere effetto per le imposte alle quali si applica la presente convenzione in conformità del paragrafo 2. Tuttavia, le disposizioni della convenzione precitata restano in vigore, nella misura in cui vi sia fatto riferimento, per l'applicazione della convenzione conchiusa a Parigi il 31 dicembre 195351 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.

50 RU 1955 119. Per le disposizioni ancora in vigore vedi RS 0.672.934.92 in fine.

51 RS 0.672.934.92

Art. 33

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a)
alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza, pagabili prima che termini l'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata;
b)
alle altre imposte francesi accertate per l'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata;
c)
alle altre imposte svizzere riscosse per l'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata.

Firme

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 9 settembre 1966, in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:

Claude Caillat

Per il Presidente
della Repubblica Francese:

Gilbert de Chambrun

Protocollo addizionale52

52 Aggiornato dall'art. 20 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, approvato dall'AF il 12 mar. 1998 (RU 2000 1936 1935; FF 1997 IV 925), dagli art. 9 e 10 dell'Acc. agg. del 27 ago. 2009, approvato dall'AF il 18 giu. 2010 (RU 2010 5683 5681; FF 2009 1323, 2010 1371) e dall'art. 1 dell'Acc. del 25 giu. 2014, approvato dall'AF il 23 dic. 2011, in vigore con scambio di note il 30 mar. 2016 (RU 2016 1195 1193; FF 2011 3419).

All'atto della firma della convenzione conchiusa in data odierna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni complementari seguenti, che sono parte integrante della convenzione:

I. Per quanto concerne l'articolo 4 della Convenzione, con riserva d'accordo fra le autorità competenti degli Stati contraenti, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti gli organismi senza scopo di lucro costituiti e stabiliti in detto Stato, anche se in esso sono esentati dall'imposta, che esercitano la loro attività in ambito scientifico, sportivo, artistico, culturale, educativo o caritativo, a condizione che la legislazione di detto Stato limiti il godimento e la disponibilità dei beni di questi organismi, sia durante la loro esistenza sia all'atto del loro scioglimento o della loro liquidazione, alla realizzazione dell'oggetto che giustifica la loro esenzione dall'imposta.

II.
a) Resta inteso che l'espressione «beni immobili» definita nel paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione comprende le opzioni, le promesse di vendita e gli altri diritti analoghi relativi a questi beni.
b)
Per quanto concerne il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che l'espressione «godimento esclusivo» include il godimento dei beni immobili durante uno o più periodi di durata limitata nel corso dell'anno fiscale considerato e il godimento dei beni immobili nel quadro di una indivisione o di una comproprietà.

III. Le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 7 e del paragrafo 4 dell'articolo 24 della Convenzione si applicano parimenti alle altre società o a unioni assoggettate dalla legislazione interna francese ad un regime fiscale analogo a quello delle società di persone.

IV. Per quanto concerne l'articolo 11 della Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per applicare, alle condizioni e nei limiti che esse fissano in comune, le disposizioni del paragrafo 3 a, ai beneficiari effettivi che non soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo 3 c i).

V. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione, i fondi di pensione, casse pensioni o istituzioni di previdenza beneficiano dei vantaggi previsti alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 11 e agli articoli 12 e 13 della Convenzione, a condizione che alla fine del precedente anno fiscale oltre il 50 per cento dei loro beneficiari, membri o partecipanti siano persone fisiche residenti in uno degli Stati contraenti. L'espressione fondi di pensione, cassa pensione o istituzione di previdenza designa qualsiasi persona:

a)
costituita e riconosciuta in quanto tale in virtù della legislazione di uno Stato contraente;
b)
che esercita principalmente un'attività con lo scopo di amministrare o versare pensioni, prestazioni di pensioni o altre rimunerazioni analoghe, o per generare redditi a favore di queste persone; e
c)
esonerata dall'imposta in questo Stato contraente per quanto riguarda i redditi provenienti da attività di cui alla lettera b.
VI.a)
Resta inteso che l'espressione «ammontare dell'imposta francese corrispondente a questi redditi» di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 A della Convenzione designa:
i)
quando l'imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata applicando un'aliquota proporzionale, il prodotto dell'ammontare dei redditi netti considerati in base all'aliquota che viene loro effettivamente applicata;
ii)
quando l'imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata applicando una tabella progressiva, il prodotto dell'ammontare dei redditi netti considerati in base all'aliquota che risulta dal rapporto fra l'imposta effettivamente dovuta in relazione al reddito netto globale secondo la legislazione francese e l'ammontare di questo reddito netto globale.
Questa interpretazione si applica per analogia all'espressione «ammontare dell'imposta francese corrispondente a questa sostanza» di cui al paragrafo 2.
b)
Resta inteso che l'espressione «ammontare dell'imposta pagata in Svizzera» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 A della Convenzione designa l'ammontare dell'imposta svizzera effettivamente sopportata a titolo definitivo in relazione ai redditi o agli elementi della sostanza considerati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, da parte del residente di Francia che beneficia di questi redditi o che possiede questi elementi della sostanza.

VII. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 26 della Convenzione, resta inteso che una persona fisica o giuridica, società di persone o associazione residente di uno Stato contraente non si trova nella stessa situazione di una persona fisica o giuridica, società di persone o associazione non residente di detto Stato, anche se, trattandosi di persone giuridiche, società di persone o associazioni, questi enti sono considerati, in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo, come cittadini dello Stato contraente di cui sono residenti.

VIII. Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione non limitano per nulla il diritto delle persone giuridiche cittadine e residenti di Svizzera di beneficiare delle disposizioni del numero 3 dell'articolo 990 E del Codice generale tributario francese che permettono a dette persone di esonerarsi, a certe condizioni, dall'imposta sul valore venale degli immobili che esse possiedono in Francia. Quando queste persone chiedono di beneficiare di queste disposizioni, le autorità competenti possono, in caso di dubbio, scambiarsi informazioni per l'applicazione di questa imposta, conformemente alle disposizioni del secondo e terzo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 28 della Convenzione e alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo.

IX. Le disposizioni della Convenzione non impediscono per nulla alla Francia di applicare le disposizioni dell'articolo 212 del suo Codice generale tributario nella misura in cui questa applicazione sia compatibile con i principi dell'articolo 9 della Convenzione.

X. Resta inteso che i residenti di uno Stato contraente che hanno una o più abitazioni sul territorio dell'altro Stato non possono essere assoggettati in quest'ultimo Stato a un'imposta sul reddito determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni.

XI. In caso di scambi di informazioni effettuati sulla base dell'articolo 28 della Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente richiedente formula le sue richieste di informazioni dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni verosimilmente poco rilevanti per il chiarimento degli affari fiscali di un determinato contribuente.

La competente autorità richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato richiesto:

a)
l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, informazione che può risultare dall'indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l'identificazione;
b)
il periodo oggetto della domanda;
c)
una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;
d)
lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
e)
nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste. L'autorità competente dello Stato richiedente che, nel quadro di una domanda di informazioni di natura bancaria, conosce il nome della banca che gestisce il conto della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta deve comunicarlo all'autorità competente dello Stato richiesto.

Resta inteso che le lettere a)-e) di cui sopra devono essere interpretate in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni per l'applicazione dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente si applicano nello Stato richiesto, senza tuttavia ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 28 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

Fatto a Parigi, il 9 settembre 1966, in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:

Claude Caillat

Per il Presidente
della Repubblica Francese:

Gilbert de Chambrun

Articolo 21 paragrafo 2 dell'Accordo aggiuntivo del 22 luglio 199753

2. Le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicheranno:

a)
per quanto concerne le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte, agli ammontari imponibili a decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo;
b)
per quanto concerne le imposte sui redditi che non sono riscosse mediante ritenuta alla fonte, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio in corso alla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo o che inizia dopo questa data;
c)
per quanto concerne le altre imposte, alle imposizioni il cui fatto generatore interverrà a decorrere dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, e parimenti, per quanto concerne la tassa professionale considerata nel paragrafo 5 dell'articolo 8 della Convenzione, alle imposizioni non ancora soddisfatte per le quali alla stessa data è in corso una controversia.

Articolo 11 paragrafi 2-4 dell'Accordo aggiuntivo del 27 agosto 200954

2. Le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicano, per quanto concerne le imposte sul reddito, ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio che inizia dopo l'anno civile nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il presente Accordo aggiuntivo è applicabile alle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data della firma del presente Accordo aggiuntivo.

4. L'articolo 28bis è applicabile a ogni credito non prescritto, secondo la legislazione interna dello Stato richiedente, alla data di entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.

Articolo 2 paragrafi 2 e 3 dell'Accordo del 25 giugno 201455

2. Il presente Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo è applicabile alle domande di scambio di informazioni relative a fatti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2013.