1
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) del 4 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2007) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle
dogane (LD); visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica a: a. le merci per le quali il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato un'aliquota di dazio ridotta; b. le merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane.
Art. 2
Definizioni Nella presente ordinanza s'intendono per: a. merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;
b. merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte; c. impegno d'impiego: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata; RU 2007 1633
1 RS
631.0
2 RS
631.01
3 RS
632.10
631.012
Ordinamento generale 2
631.012
d. beneficiario: persona che: 1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure 2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.
Capitolo 2:
Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione
Art. 3
Aliquote di dazio ridotte L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.
Art. 4
Franchigia doganale
Le merci secondo l'allegato all'ordinanza del 7 dicembre 19984 sull'importazione di cereali e di alimenti per animali sono ammesse in franchigia doganale se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
Art. 5
Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi 1
La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
2
La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati: a. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
b. impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
c. motivazione
economica
dettagliata;
d. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;
e. possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
f. valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
4 RS
916.112.211
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 3
631.012
g. percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
h. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta; i. all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito; j.
aliquota di dazio ridotta sopportabile.
3
La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
4
Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6
Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale 1
All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2
Il beneficiario deve inoltre: a. essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
b. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.
3
All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7
Prova dell'impiego
1
Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.
2
Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Art. 8
Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali 1
Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2. 2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
Ordinamento generale 4
631.012
Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego Sezione 1: In generale
Art. 9
Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Art. 10
Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte 1
Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
2
La restituzione può essere chiesta soltanto per: a. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri; b. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11
Restituzione minima
Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Art. 12
Rifiuto della restituzione o rimborso dell'importo versato Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell'importo versato a torto.
Sezione 2:
Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Art. 13
Merci ammesse in franchigia doganale 1
Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo: a. l'allegato all'ordinanza del 7 dicembre 19985 sull'importazione di cereali e di alimenti per animali, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»; b. l'allegato 2 all'ordinanza del DFE del 7 dicembre 19986 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi, se
5 RS
916.112.211
6 RS
916.112.231
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 5
631.012
sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
2
Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di: a. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo; b. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico; c. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli); d. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.
3
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Art. 14
Aventi diritto
Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
Art. 15
Domanda di restituzione 1
La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
2
Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti: a. gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio); b. una prova dell'impiego delle singole materie prime; c. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
3
Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
Art. 16
Computo della quantità che dà diritto alla restituzione 1
La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata: a. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita; b. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
Ordinamento generale 6
631.012
2
La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.
3
Fanno stato:
a. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate; b. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4
Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17
Prova dell'impiego
1
Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.
2
Valgono come prove dell'impiego: a. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
b. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti: 1. l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima, 2. l'indicazione circa la provenienza delle materie prime; c. i documenti di vendita e di fornitura.
3
Per le merci consegnate per le quali è stata accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.
Art. 18
Controllo della fabbricazione e statistica di vendita 1
Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
a. la
ricetta;
b. la quantità prodotta; c. la data di fabbricazione.
2
La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
a. la
ricetta;
b. la quantità venduta; c. la data della fatturazione; d. l'elenco dei clienti.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 7
631.012
Sezione 3:
Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate
Art. 19
Merci che danno diritto alla restituzione 1
Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
2
Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20
Domanda di restituzione 1
La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.
2
Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
Art. 21
Controlli L'Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
Art. 22
Consenso preliminare per un impiego diverso 1
La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
2
Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario
Art. 23
Contabilità merci
1
Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2
Il registro deve contenere i seguenti dati: a. merci in entrata:
1. quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione), 2. data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale, 3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
Ordinamento generale 8
631.012
b. merci in uscita: 1. quantità prelevate per la fabbricazione, 2. quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego, 3. consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali, 4. quantità riesportate intatte, 5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte), 6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
3
Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24
Cambiamento dell'iscrizione della ditta Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.
Sezione 2: Situazioni particolari
Art. 25
Obbligo di notifica
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD: a. le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
b. le quantità mancanti; c. ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26
Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale 1
Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.
2
In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
a. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
b. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 9
631.012
Sezione 3:
Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2
La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3
Essa deve avvenire entro i seguenti termini: a. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione; b. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28
Diritto previgente:
abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 20 settembre 19997 sulle agevolazioni doganali; 2. Ordinanza del 20 maggio 19968 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.
Art. 29
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
7 [RU
1999 2474, 2001 129, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
8 [RU
1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
Ordinamento generale 10
631.012
Allegato 19
(art. 3)
Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego Voce di tariffa10 Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0103.
10 90
91 90
Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la
medicina
10.0202.
30 99
Muscoli di manzo preparati, disossati, congelate
per la fabbricazione di carne secca
1190.-0206.
22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate per la fabbricazione di foraggio per animali
diversi da quelli da reddito
(Sono considerati
animali da reddito quelli delle specie equina,
bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico) -.10
0206.
30 91
49 91
Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata
per la fabbricazione di gelatina
-.10
0207.
14 99
27 99
36 99
Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelate
per la fabbricazione di foraggio per animali
diversi da quelli da reddito
(Sono considerati
animali da reddito quelli delle specie equina,
bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico) -.10
0208.
10 00
90 10
Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelate per la fabbricazione di foraggio per animali
diversi da quelli da reddito
(Sono considerati
animali da reddito quelli delle specie equina,
bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico) -.10
9
Aggiornato dai n. I delle O del DFF del 29 mag. 2007 (RU 2007 2691), della DGD dei 6 giu. 2007 (RU 2007 2883), 29 giu. 2007 (RU 2007 3413), 30 giu. 2007 (RU 2007 3415), 24 lug. 2007 (RU 2007 3721), del 31 ago. 2007 (RU 2007 4311), del DFF del 27 set. 2007 (RU 2007 4643) e della DGG del 28 set. 2007 (RU 2007 4645).
10 RS
632.10, All.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 11
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0301.
91 00
Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm
per
l'allevamento
ittico
di pesci destinati al consumo
2.40
0404.
10 00
Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di
complemento per
animali giovani
50.0405.
10 19
Burro di capra
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici 20.-0407.
00 10
Uova da incubare
per la produzione di pulcini da ingrasso
1.0407.
00 10
Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate
all'industria alimentare 35.0407.
00 10
Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate
all'industria alimentare, per l'ottenimento di
tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.0408.
19 10
Tuorli liquidi
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.0511.
91 10
99 19
Merci di questa voce per la fabbricazione di foraggio per animali
diversi da quelli da reddito
(Sono considerati
animali da reddito quelli delle specie equina,
bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico) -.10
0601.
10 10
Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo
per la produzione di fiori da recidere
mediante forzatura
--.10
0804.
20 20
Fichi, secchi
per la fabbricazione di surrogati del caffè
2.0805.
10 00
Arance amare, non involte, alla rinfusa
per la fabbricazione di confettura
3.0809.
20 10
20 11
Ciliegie
per la fabbricazione di liquori
--.10
Ordinamento generale 12
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
0809.
40 12
40 13
Prugne
per la fabbricazione di liquori
--.10
0809.
40 92
40 93
Prugne
per la fabbricazione di liquori
--.10
0811.
10 00
20 90
90 10
90 29
Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Osservazione: Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.
per l'ulteriore lavorazione industriale
--.10
0811.
90 90
Altre frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007
--.10
1001.
10 38
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso per la fabbricazione di condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse o preparazioni
vitaminizzate
3.1001.
10 38
Frumento (grano) duro per la fabbricazione di grano soffiato o tostato 11.1001.
10 38
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.
per la fabbricazione di boulgour, di couscous o di grano duro precotto 20.1001.
10 60
Frumento (grano) duro, non denaturato Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.
per la fabbricazione di enzimi per foraggi
3.1001.
90 38
Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di succedanei del caffè
2.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 13
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1001.
90 38
Frumento (grano) tenero Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.
per la fabbricazione di amido
-.10
1002.
00 11
Segala da semina
per taglio verde
esenti
1002.
00 38
Segala
per la fabbricazione di succedanei del caffè 2.1003.
00 69
Orzo
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti
1.85
1005.
90 29
Granoturco
per la fabbricazione di pop-corn
-.50
1007.
00 29
Sorgo a grani
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
esenti
1008.
10 29
Grano saraceno
per la fabbricazione di derrate alimentari,
senza residui per il foraggiamento
-.60
1008.
10 29
Grano saraceno
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
4.50
1008.
20 29
Miglio
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
-.50
1008.
30 20
Scagliola
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
6.
1008.
90 28
Triticale
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
esenti
1008.
90 59
Altri cereali
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
esenti
1102.
20 10
Farina di granturco per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
20.
Ordinamento generale 14
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1102.
90 51
Farina di riso
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 20.1102.
90 61
Farine di altri cereali per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
20.1103.
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali - semole e semolini
11 19 - - friscello, di grano duro per la fabbricazione
di pasta
48.11 19 - - semolino di grano duro
per usi tecnici
4.50
11 99 - - altri
per usi tecnici
40.13 90 - - di granoturco
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 4.50
13 90 - - di granoturco per la produzione di
alcol o per usi tecnici 4.50
- - di altri cereali 19 19 - - - di segala, di frumento segalato o di triticale
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 40.19 19 - - - di segala, di frumento segalato
o di triticale
per usi tecnici
40.19 29 - - - di avena
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.19 29 - - - di avena
per usi tecnici
10.19 39 - - - di riso
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 4.50
19 39 - - - di riso per usi tecnici
4.50
19 99 - - - di altri cereali per
l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.19 99 - - - di altri cereali
per usi tecnici
10.- agglomerati in forma di pellets
20 19 - - di frumento per usi tecnici
40.20 29 - - di segala, di frumento segalato
o di triticale
per usi tecnici
40.20 99 - - di altri cereali
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.20 99 - - di altri cereali
per usi tecnici
10.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 15
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1104.
Cereali altrimenti lavorati (p. es.
mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati - cereali schiacciati o in fiocchi 12 90 - - di avena
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.- - di altri cereali
19 29 - - - di orzo per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.19 99 - - - di altri cereali
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.19 99 - - - fiocchi di altri cereali
per usi tecnici
10.- altri cereali lavorati (p. es., mondati,
perlati, tagliati o spezzati) 22 20 - - di avena
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.22 20 - - di avena
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
7.80
22 20 - - avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione
umana
-.60
23 90 - - di granoturco per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.23 90 - - cosiddetto tritello di granoturco,
cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati
per la fabbricazione di corn-flakes
4.50
23 90 - - di granoturco spezzati per usi tecnici
1.- - di altri cereali
29 19 - - - spelta decorticata (perlata) per l'alimentazione
umana
110.29 19 - - - di frumento (grano), di segala,
di frumento segalato o di triticale
per usi tecnici
40.29 22 - - - di miglio
per la fabbricazione di derrate alimentari,
con residui per il
foraggiamento
3.
Ordinamento generale 16
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
29 22 - - - di miglio per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
10.29 32 - - - di orzo
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
3.-29 32 - - - di orzo
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.29 99 - - - di altri cereali
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.29 99 - - - di altri cereali
per usi tecnici
10.30 89 - Germi di frumento, interi, schiacciati,
in fiocchi o macinati per l'alimentazione
umana, ma non per la sgrassatura parziale
26.13
30 89 - Germi di frumento per la sgrassatura
parziale, per
l'alimentazione umana 28.80
30 89 - Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati per usi tecnici
10.1107.
Malto, anche torrefatto - non torrefatto
10 12 - - non franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
1.50
10 93 - - altro
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.- torrefatto
20 12 - - non franto per l'alimentazione
umana, senza residui per il foraggiamento
1.50
20 93 - - altro
per l'alimentazione umana, senza residui
per il foraggiamento 10.1107.
10 12
Malto, non torrefatto per la fabbricazione
di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
esente
1107.
20 12
Malto, torrefatto
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il
foraggiamento
esente
1107.
10 12
20 12
Malto, anche torrefatto per la fabbricazione
di estratti di malto per alimenti
1.85
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 17
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1108.
Amidi
11 90 - amido di frumento per la fabbricazione di destrina e glucosio
1.11 90 - amido di frumento
per altri usi tecnici 1.70
12 90 - amido di granoturco per la fabbricazione di destrina e glucosio
1.12 90 - amido di granoturco
per altri usi tecnici 1.50
13 90 - fecola di patate per usi tecnici
1.14 90 - fecola di manioca
per usi tecnici
1.19 99 - altri amidi
per usi tecnici
1.1201.
00 23
00 24
Fave di soia
per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1206.
00 23
00 24
00 53
00 54
Semi di girasole
per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
-.10
1213.
00 99
Paglia e lolla di cereali, non per usi tecnici e non lavorata come paglia per lettiera nelle stalle o per la fabbricazione di lettiera
3.1404.
20 90
Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofili) per la filatura,
fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotonecollodio, celluloide,
acetato di cellulosa e viscosa
3.1501.
00 18
00 19
Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di grassi commestibili
20.1501.
00 19
Sugna
come
mezzo
ausiliario
nella fabbricazione del prosciutto
20.1501.
00 18
00 19
00 28
00 29
Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili
per usi tecnici
1.-1502.
00 91
00 99
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati
per la fabbricazione di grassi commestibili
15.1502.
00 91
00 99
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati
per usi tecnici
1.
Ordinamento generale 18
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1503.
00 91
00 99
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non
emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
per usi tecnici
1.1504.
10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici
1.1504.
10 91
Olio di fegato
per l'alimentazione di animali
1.1506.
00 91
00 99
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.-1507.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.-1507.
90 98
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
1507.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di soia, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
142.70
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 19
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1507.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia,
raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto
della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travasodopo la rifusione - in recipienti più
piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
148.1507/
1515
Grassi e oli vegetali per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.1508.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1508.
90 98
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
1508.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di arachide, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione :
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
142.70
Ordinamento generale 20
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1508.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
148.1509.
10 91
10 99
90 91
90 99
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1510.
00 91
00 99
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 per usi tecnici
1.1511
.
90 98
Olio di palma, altro che greggio per raffinazione successiva e poi fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione, deodorizzazione)
--.10
1511.
10 90
90 18
90 19
90 98
90 99
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1511
.
10 90
Olio di palma, greggio per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
--.10
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 21
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1511.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di palma, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
142.70
1511.
90 18
90 19
Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di
fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
148.1511.
90 18
Frazioni dell'olio di palma per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
10.-1511.
90 18
Frazioni dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione
di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione, deodorizzazione)
--.10
1511.
90 98
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione :
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
Ordinamento generale 22
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1511.
90 98
Olio di palma, altro che greggio per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
10.-1512.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici
1.1512.
19 98
29 91
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
1512.
19 18
19 19
Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, anche raffinati, non modificate
chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di
girasole o di cartamo per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione :
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
142.70
1512.
19 18
19 19
Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
148.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 23
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1513.
11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1513.
19 98
29 98
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione :
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
157.70
1513.
21 90
Olio di palmisti, greggio per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa
2106.9050 o 2106.9074 6.1513.
29 18
29 19
Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di
palmisti o di babassù per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi e oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
157.70
1513.
29 18
29 19
Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù, raffinati
Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
163.-
Ordinamento generale 24
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1514.
11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi technici
1.1514.
19 91
99 91
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
1515.
11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39 90 39 90 98
90 99
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici
1.1515.
19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione:
desacidificazione,
decolorazione,
deodorizzazione)
139.70
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 25
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1516.
10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
per usi tecnici
1.-1516.
10 91
10 99
20 93
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
per
raffinazione
successiva e poi fabbricazione
di grassi ed oli
commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o
più delle seguenti fasi della raffinazione :
desacidificazione,
decolorazione, deodorizzazione)
142.70
1516.
10 91
10 99
20 93
20 98
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata
solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli
commestibili
148.-1517.
90 62/
90 99
Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo per usi tecnici
1.1518.
00 19
Miscele non alimentari di oli vegetali
per usi tecnici
1.1518.
00 97
Miscele non alimentari di grassi animali per usi tecnici 1.-1602.
50 99
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm
per la fabbricazione di minestra gulasch
--.10
1701.
11 00
12 00
99 99
Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti per la fabbricazione
di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico
22.48
Ordinamento generale 26
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
1701.
11 00
12 00
Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
per la raffinazione 34.08
1702.
30 29
30 38
Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no
per usi tecnici
6.31
1702.
30 48
Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della
fabbricazione di prodotti farmaceutici
--.90
1904.
90 90
Grani di cereali, frantumati e preparati Osservazione: Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 25 giugno 199511 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.
per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili
6.2001.
10 10
Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg
per l'ulteriore
lavorazione industriale 3.2001.
90 91
Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg
per l'ulteriore
lavorazione industriale 3.2001.
90 98
Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore
lavorazione industriale 3.2002.
90 10
Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento per l'ulteriore lavorazione e condiziona-
mento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché
fabbricazione
industriale di polvere di pomodoro
esenti
2002.
90 10
Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10 % in peso per la fabbricazione di salse pronte per il
consumo
esenti
2005.
40 10
51 10
99 11
Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg
per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il
consumo
4.50
2005.
99 11
Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore
lavorazione industriale 3.11 RS
632.319
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 27
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
2008.
19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96
Polpe
per l'ulteriore lavorazione industriale
--.10
2008.
40 10
50 10
50 90
99 19
99 97
Polpe
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007
--.10
2008
99 99
Aloe vera
per la fabbricazione di sostanze di base per
l'ulteriore lavorazione 10.-2008.
99 99
Patate dolci, tagliate, imbianchite in acqua bollente, immerse in una soluzione zuccherina e congelate
per la fabbricazione di chips
--.10
2009.
61 11
Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l per la fabbricazione
di succhi d'uva
analcolici o miscele analcoliche di succo
d'uva con altri succhi di frutta
15.2009.
80 81
Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per l'ulteriore lavorazione industriale
--.10
2009.
80 89
Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007
--.10
2102.
10 99
Sospensioni di lievito «Metiozim» per
l'estrazione
della
materia farmaceutica di base «S-adenosil-Lmetionina (SAMe)»
1.2102.
10 99
Lieviti della cantina di fermentazione, con un tenore in estratto secco sino al 20 %
per l'ulteriore lavorazione per l'ottenimento
diestratti, polvere e fiocchi per l'industria delle derrate alimentari 1.2103.
10 00
Salsa di soia
per l'ulteriore
lavorazione
10.2103.
90 00
Salse
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
10.2106.
10 11
Concentrato di proteine di soia per
l'alimentazione
di animali
--.10
Ordinamento generale 28
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
2106.
10 19
Concentrato di proteine di soia per
l'alimentazione
di animali
--.10
2106.
90 30
Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito
per l'ulteriore
lavorazione
(preparazione di
condimenti
per minestrone ecc.) 20.2106.
90 74
90 75
90 76
Preparazioni alimentari per la fabbricazione di gomme da masticare
--.10
2204.
29 41
29 42
Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi
per l'ulteriore
lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche
4.2207.
10 00
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
inviato direttamente all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie 18.2207.
10 00
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
per la denaturazione da parte dell'alcosuisse, centro di profitto della Regia federale degli
alcool
-.70
2208.
90 10
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
all'alcosuisse,
centro
di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie 15.2302.
30 10
Crusche di frumento per usi dietetici per l'alimentazione umana 70.2302.
30 10
Crusche di malto di frumento aromatizzate
per usi come prodotto ausiliario per la
preparazione del pane 70.2309.
90 81
90 82
90 89
Preparazioni foraggere senza valore nutritivo Osservazione: Indicare nella dichiarazione d'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.
per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile
esenti
2903.
13 00
Cloroformio (triclorometano) tecnico
per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi
1.50
3823.
11 90
Acido stearico
per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»
1.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 29
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
3824.
90 98
Preparazioni a base di caolino (slurry)
per l'ulteriore lavorazione
-.03
3906.
90 90
Copolimero aggiunto di acrilonitrilemetacrilato su elastomero di
butadine/acrilonitrile per la fabbricazione di fogli d'imballaggio
-.10
3920
10 00
Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua per la fabbricazione di fibre-cemento
3.80
3920.
10 00/
73 00
79 90/
99 00
Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice
spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con
trattamento di superficie, su uno o ambedue
i lati
10.4104.
10 00
19 00
Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso
per la concia
-.30
4105.
10 00
4106.
21 00
31 00
40 00
91 00
4703.
11 00
19 00
29 00
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili
-.35
4703.
21 00
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili
-.10
4705.
00 00
Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanica-
mente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) per la fabbricazione di carte e cartoni,
pannolini e simili
-.10
4802.
55 19
58 10
Carta e cartone Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli la cui larghezza eccede 36 cm, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 uguale o superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) pari ai valori indicati nella tabella della nota di sottovoce 1 relativa al capitolo 48 per la fabbricazione
di cartone di imballaggi o di display
--.10
Ordinamento generale 30
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
4804.
11 00
Carta e cartone Kraft per la fabbricazione
di cartone di imballaggi o di display
--.10
4804.
19 00
Carta e cartone Kraft per la fabbricazione
di cartone di imballaggi o di display
--.10
4804.
21 00
Carta Kraft in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa
per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display
--.10
4804.
31 90
Carta Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa per la fabbricazione
di cartone di imballaggi o di display
--.10
4810.
13 00
Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2 per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»
6.4810.
13 10
14 10
19 00
Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli, di peso eccedente 150 g per m2
ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o
come materiale da stand delle fiere
6.4810.
39 10
Cartone Kraft, patinato su una faccia per la fabbricazione
d'imballaggi
esente
5007.
10 00
20 10
20 20
90 10
90 20
Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti ricami
industriali
150.5007.
20 10
Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti per la tingitura e la stampatura
200.5111.
11 00
19 00
90 00
Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati
tessuti di fondo per ricami chimici
25.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 31
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
5112.
11 10
11 90
19 10
19 90
90 10
90 90
Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati
tessuti di fondo per ricami chimici
25.5208.
11 00/
19 00
Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di peso non eccedente 60 g per m2
ricami
industriali
50.5210.
11 00
19 00
5212.
11 00
5208.
11 00/
19 00
Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone, greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m2 ricami
industriali
10.5210.
11 00
19 00
5212.
11 00
5208.
12 00/
19 00
Tessuti di cotone, greggi o cremati su greggio, di peso eccedente 120 g per m2 ricami
industriali
20.5209.
11 00/
19 00
5210.
11 00
19 00
5211.
11 00/
19 00
5212.
11 00
21 00
5402.
11 00
19 00
Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220-5500 decitex per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie
--.50
5402.
11 00
19 00
44 00
45 00
51 00
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto
per l'avvolgimento a spirale
10.
Ordinamento generale 32
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
5402.
20 00
Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 à 5500 decitex per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie
--.50
5402.
31 00
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra
180 e 370 dtex
per la torcitura o la tessitura
55.5402.
32 00
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex
per la torcitura o la tessitura
40.5402.
49 00
59 00
Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto per l'avvolgimento a
spirale
10.5404.
11 00
Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco
per l'avvolgimento a spirale
10.5404.
11 00/
19 00
Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre per la fabbricazione di spazzole e pennelli,
scope e spolverini
30.5404.
90 00
Lamelle di polipropilene fibrillate per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie
--.50
5407.
41 00
42 00
51 00
52 00
61 10
61 20
69 10
69 20
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti
ricami
industriali
100.5407.
71 00
72 00
81 00
82 00
91 00
92 00
Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m2 (garza per ricami chimici)
tessuti di fondo per ricami chimici
30.5408.
21 00
31 00
Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco
ricami
industriali
70.
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 33
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
5512.
11 00
19 10
21 00
29 10
91 00
99 10
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti ricami
industriali
50.Tessuti di fibre sintetiche discontinue,
greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m2
ricami
industriali
5513.
11 00/
29 00
- non eccedente 170 g 50.5514.
11 00/
29 00
- eccedente 170 g
50.5515.
11 10
11 20
12 10
12 20
13 10
13 20
19 10
19 20
21 10
21 20
22 10
22 20
29 10
29 20
91 10
91 20
99 10
99 20
Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti
ricami
industriali
50.5516.
11 00
21 00
31 00
41 00
91 00
Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi
ricami
industriali
30.5906.
91 00
Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza
per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti
38.5911.
10 00
Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili
per la fabbricazione di guarniture di carde
5.
6210.
10 00
Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta
per utilizzo negli
ospedali e nelle cliniche 40.-
Ordinamento generale 34
631.012
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego
Dazio di
favore
Fr. / 100 kg
peso lordo
6307.
90 99
Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta per utilizzo negli
ospedali e nelle cliniche 40.-6307.
90 99
Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)
per la previdenza in caso di pandemia
40.-6309.
00 00
Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili
per la sfilacciatura o per la fabbricazione di
strofinacci
-.03
6403.
19 00
Calzature
per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle
48.7019.
90 90
Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro
per la fabbricazione di filtri
27.7204.
49 00
Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione (shredder)
esenti
7217.
10 10
Fili di ferro o di acciai non legati per la fabbricazione di punte di filo di ferro --.10
7225.
11 11/
19 90
Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza costruzione di parti
elettriche di macchine ed apparecchi
-.20
7226.
11 11/
19 90
7601.
20 00
Alluminio greggio
per la pressione, laminazione o trafilatura
10.7605.
21 00
Fili di alluminio
per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale
-.60
8408.
20 10
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel) per il montaggio nei
carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704
21.-
Ordinanza sulle agevolazioni doganali 35
631.012
Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3) Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1) La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [12]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3) Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli articoli 13-18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
12 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.
Ordinamento generale 36
631.012