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746.11

Ordinanza
sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti liquidi o gassosi

(Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

del 26 giugno 2019 (Stato 1° luglio 2021) (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoversi 1, 2 lettera a, 4, 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numeri 1 e 3 della legge del 4 ottobre 19631 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti di condotte destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica interamente a:

a.
impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 LITC;
b.
impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istituto federale, indipendentemente dal fatto che rientrino nella categoria di cui alla lettera a.

2 Se l'impianto di trasporto in condotta è composto da parti sottoposte al capoverso 1 e da parti che non vi sottostanno, una volta sentito il Cantone interessato l'Ufficio federale dell'energia (UFE) sottopone l'intero impianto alla regolamentazione più adeguata.

3 Agli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale secondo il capitolo IV LITC si applicano le sezioni 7-9 della presente ordinanza.

Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

1 Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC gli impianti con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm; i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione.

2 Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, inclusi i colpi d'ariete.

Art. 4 Impianti non sottoposti alla LITC

1 Non sono sottoposte alla LITC:

a.
le condotte che sono parti costitutive di installazioni destinate al deposito, al travaso, al trattamento o all'impiego di combustibili o carburanti liquidi o gassosi e che superano l'area d'installazione al massimo di 100 m;
b.
le condotte che portano dalla stazione di distribuzione di gas dell'impresa ai consumatori e non superano i 100 m di lunghezza.

2 Inizio e fine dell'impianto di trasporto in condotta sottoposto alla LITC sono fissati dall'UFE in occasione dell'approvazione dei piani e devono situarsi presso le serrande o presso altre installazioni adeguate.

Art. 5 Organi di vigilanza

1 L'UFE è l'autorità di vigilanza.

2 La vigilanza tecnica compete all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).

Art. 6 Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti

1 L'IFO è un servizio speciale dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) con contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra la Confederazione e l'ASIT.

2 L'IFO tratta direttamente con imprese, autorità e terzi. In caso di controversie decide l'UFE.

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 7 Obbligo d'approvazione dei piani

1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 e l'articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'UFE.

2 I lavori di manutenzione di impianti di trasporto in condotta possono essere eseguiti senza approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. In caso di dubbi decide l'UFE in merito all'obbligo d'approvazione dei piani.

3 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

a.
esplorazioni e controlli dei tubi;
b.
riparazione e sostituzione equivalente di parti dell'impianto.
Art. 8 Documenti da allegare alla domanda

1 I documenti da inviare per l'approvazione dei piani devono contenere tutte le indicazioni necessarie alla valutazione, in particolare:

a.
un rapporto tecnico;
b.
un rapporto di impatto sull'ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio;
c.
i piani del progetto con la nota «Piani da depositare».

2 I Comuni, i Cantoni e la Confederazione supportano il richiedente nell'elaborazione dei documenti da allegare alla domanda.

3 Se necessario l'UFE può richiedere documenti supplementari.

4 Il richiedente deve esibire, su richiesta, la documentazione di base dei documenti inviati alle autorità d'approvazione.

Art. 9 Rapporto tecnico

Il rapporto tecnico comprende in particolare:

a.
le informazioni sull'impresa;
b.
le informazioni sull'autore del progetto;
c.
la motivazione del progetto;
d.
la descrizione del progetto;
e.
i dati tecnici dell'impianto di trasporto in condotta;
f.
il progetto di protezione catodica;
g.
la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 aprile 20072 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC);
h.
lo scadenzario dei lavori;
i.
il piano dell'impianto di teletrasmissione, del dispositivo di comando a distanza e dei dispositivi di sorveglianza;
j.
le misure in caso di pericoli per l'impianto secondo l'articolo 10 lettera g.
Art. 10 Rapporto di impatto sull'ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio

Il rapporto di impatto sull'ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio contiene:

a.
in relazione agli aspetti ambientali:
1.
nel caso di progetti che sottostanno all'obbligo di procedere all'esame di impatto sull'ambiente: un rapporto di impatto sull'ambiente,
2.
nel caso di progetti che non sottostanno all'obbligo di procedere all'esame di impatto sull'ambiente: un rapporto sull'ambiente;
b.
un breve rapporto secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR);
c.
un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.4 OPIR, se necessario in base alla valutazione secondo l'articolo 6 OPIR;
d.
una perizia idrogeologica;
e.
un rapporto sulla protezione del suolo, incluse le cartografie;
f.
un rapporto relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni;
g.
un rapporto su possibili pericoli naturali gravitazionali per l'impianto, quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia e innalzamento delle acque sotterranee.
Art. 11 Piani del progetto

I piani del progetto comprendono:

a.
una pianta d'insieme dell'ubicazione dell'impianto di trasporto in condotta in scala adeguata;
b.
i piani di captazione delle acque sotterranee e delle stazioni di captazione, delle zone edificabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela di diritto pubblico, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade;
c.
i piani della linea di condotta in scala 1:1000 o 1:500;
d.
i piani degli oggetti;
e.
le planimetrie, i piani degli edifici e di sistemazione dei dintorni degli impianti accessori;
f.
uno schema dell'impianto meccanico.
Art. 12 Contenuto dei piani della linea e delle planimetrie

I piani comprendono in particolare:

a.
la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori, comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc., in rapporto agli altri oggetti situati a una distanza di al massimo 100 m da ambo i lati dell'impianto di trasporto in condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un'importanza particolare per l'approvazione dei piani;
b.
i confini e i numeri delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone e al Comune, il nome e l'indirizzo del proprietario;
c.
le distanze di sicurezza secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettere b e c OSITC4 e i perimetri di protezione secondo l'articolo 16 OSITC;
d.
i rinvii ai piani della linea e alle planimetrie;
e.
i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi;
f.
la pressione d'esercizio massima ammissibile secondo l'articolo 3;
g.
i limiti territoriali dove la vigilanza passa da un servizio all'altro (limiti della vigilanza);
h.
il nome dei corsi d'acqua, delle strade e delle piazze, come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti;
i.
le strisce di terreno necessarie per la costruzione;
j.
i confini di dissodamento;
k.
le linee di terzi sotterranee quali i drenaggi o le linee in cavo;
l.
la designazione di linee elettriche con indicazione della tensione d'esercizio;
m.
le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
n.
gli elementi essenziali della protezione catodica;
o.
l'ubicazione dei segnali di demarcazione.
Art. 13 Picchettamento

1 Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta valgono le seguenti disposizioni:

a.
l'asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti di colore arancione;
b.
i segnali di demarcazione sono contrassegnati da picchetti;
c.
le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario il disboscamento sono marcati in arancione;
d.
il perimetro delle proprietà fondiarie interessate è contrassegnato con picchetti di colore blu;
e.
gli angoli esterni degli edifici sono contrassegnati con profili.

2 Il picchettamento dev'essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del progetto.

Art. 14 Modifiche di progetto durante la procedura

Se, durante la procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

Art. 15 Approvazione parziale

Per i segmenti incontestati di un impianto di trasporto in condotta può essere rilasciata un'approvazione parziale, a condizione che non venga pregiudicato in tal modo il settore contestato dell'impianto.

Art. 16 Termini di trattazione

Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i seguenti termini:

a.
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa fino all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
b.
30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
Art. 17 Sospensione

Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l'impresa necessita di un periodo superiore ai tre mesi, la procedura può essere sospesa finché è richiesta la riapertura.

Sezione 3: Esame tecnico degli impianti di trasporto in condotta

Art. 18

1 Prima di eseguire i lavori, l'impresa sottopone per esame all'IFO la seguente documentazione tecnica sugli impianti di trasporto in condotta:

a.
i documenti sulle dimensioni e sull'esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e delle armature;
b.
i piani, la descrizione e gli schemi degli impianti accessori;
c.
i piani e i documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di telecomando nonché i dispositivi di sorveglianza;
d.
gli schemi e i documenti concernenti la protezione catodica;
e.
i precedenti piani delle zone;
f.
il profilo longitudinale e i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.

2 L'IFO, se necessario, può richiedere documentazione supplementare.

3 L'IFO esamina la documentazione per verificarne la conformità alle regole della tecnica secondo l'articolo 3 OSITC5, ai piani approvati e all'autorizzazione d'esercizio e comunica all'impresa l'esito del suo esame.

Sezione 4: Costruzione

Art. 19 Piani di costruzione

Dopo l'approvazione dei piani e in esecuzione degli stessi, l'impresa sottopone i seguenti piani di costruzione all'IFO per l'esame tecnico e in seguito all'UFE per la verifica della conformità ai piani approvati:

a.
i piani della linea di condotta in scala 1:1000 o 1:500;
b.
i piani degli oggetti;
c.
le planimetrie, i piani degli edifici e della sistemazione dei dintorni degli impianti accessori.
Art. 20 Controllo degli oneri da parte dell'UFE

1 L'UFE controlla il rispetto degli oneri formulati nell'ambito dell'approvazione dei piani. Vigila in particolar modo sul rispetto delle misure ordinate nel quadro della protezione dell'ambiente. Può affidare il controllo degli oneri interamente o parzialmente a terzi, in particolare ai Cantoni.

2 Per quanto riguarda il controllo degli oneri in relazione alla vigilanza tecnica esso si coordina con l'IFO. Nel caso di divergenze decide l'UFE.

3 Su richiesta l'impresa comunica all'UFE tempestivamente l'organizzazione del cantiere, lo scadenziario per l'esecuzione del progetto e, se necessario, altre indicazioni richieste dall'UFE.

Art. 21 Vigilanza tecnica da parte dell'IFO

1 L'IFO vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione. Può eseguire controlli o delegarli a terzi.

2 Se necessario informa l'UFE sull'esecuzione dei lavori di costruzione e sul rispetto dei relativi oneri.

3 L'impresa comunica all'IFO, anticipatamente e tempestivamente, l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e lo scadenzario per l'esecuzione del progetto.

4 Deve informare immediatamente l'IFO su eventuali avvenimenti particolari.

5 Redige i verbali sui lavori e controlli effettuati e li presenta, su richiesta, all'IFO.

Art. 22 Collaudo tecnico

L'IFO effettua un collaudo sui lavori eseguiti. Il collaudo comprende in particolare:

a.
la verifica che l'impianto corrisponda alla decisione d'approvazione dei piani e ai piani di costruzione controllati;
b.
il controllo della pressione e dell'impermeabilità della condotta;
c.
il controllo della funzionalità, della pressione e dell'impermeabilità degli impianti accessori;
d.
il controllo della funzionalità degli impianti di telecomunicazione e telecomando.

Sezione 5: Esercizio

Art. 23 Autorizzazione d'esercizio

Per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione secondo l'articolo 30 LITC. L'autorizzazione d'esercizio comprende:

a.
un'autorizzazione d'esercizio generale per l'impresa con indicazioni sull'organizzazione, sull'esercizio e sugli impianti (regolamento d'esercizio); e
b.
un'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto o di singole parti dell'impianto.
Art. 24 Autorizzazione d'esercizio generale

1 L'impresa presenta all'UFE una domanda per un'autorizzazione d'esercizio generale.

2 La domanda è corredata dei documenti seguenti:

a.
la prova che è stata conclusa un'assicurazione di responsabilità civile per l'intero impianto (art. 30 cpv. 2 lett. c LITC);
b.
il regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.
Art. 25 Autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto o di singole parti dell'impianto

1 L'impresa presenta all'UFE la domanda per la messa in esercizio dell'impianto o di singole parti dell'impianto al termine della costruzione o dopo la modifica dell'impianto di trasporto in condotta.

2 La domanda di autorizzazione deve contenere la conferma secondo cui i servizi d'intervento interessati sono stati informati in merito alla costruzione o alla modifica dell'impianto di trasporto in condotta.6

3 L'UFE rilascia l'autorizzazione in presenza di un'autorizzazione d'esercizio generale, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC e dopo il superamento del collaudo tecnico secondo l'articolo 22. Inoltre ordina i necessari adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.

4 Nel caso di esigue modifiche tecniche di un impianto di trasporto in condotta, nel singolo caso l'impresa non deve presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato con successo il collaudo tecnico secondo l'articolo 22 e previa approvazione da parte dell'IFO.

5 Sono considerate modifiche tecniche esigue:

a.
le modifiche alle tubazioni degli impianti accessori;
b.
il montaggio di piastre protettive;
c.
il montaggio di elementi per la protezione contro la corrosione catodica;
d.
i cambiamenti costruttivi irrilevanti presso edifici degli impianti accessori;
e.
gli spostamenti di condotte.

6 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348).

Art. 26 Regolamento d'esercizio

1 Il regolamento d'esercizio è approvato dall'UFE.

2 Il regolamento d'esercizio comprende in particolare le seguenti indicazioni sull'organizzazione dell'impresa:

a.
l'organigramma;
b.
le competenze e le responsabilità per le singole parti dell'impianto;
c.
l'istruzione e la formazione continua;
d.
i rapporti dell'impresa verso terzi per i quali l'impianto di trasporto in condotta viene esercitato o i quali esercitano l'impianto o parti di esso per l'impresa.

3 Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull'esercizio dell'impianto:

a.
l'esercizio, l'occupazione, le competenze e le responsabilità dei singoli posti di comando;
b.
l'esercizio e la manutenzione delle stazioni e dei diversi segmenti della condotta;
c.
gli elenchi degli obblighi per il controllo e la manutenzione di stazioni e condotte;
d.
il concetto per l'informazione ai proprietari e ai Comuni interessati;
e.7
l'organizzazione delle riparazioni in caso di avarie;
f.8
...
g.
le procedure in caso di lavori edili eseguiti da terzi;
h.
l'elenco dei materiali per le riparazioni.

4 Comprende in particolare le seguenti indicazioni sull'impianto di trasporto in condotta:

a.
l'elenco delle concessioni, le approvazioni dei piani e le autorizzazioni d'esercizio valide;
b.
l'elenco degli impianti di trasporto in condotta con relative indicazioni della pressione;
c.
l'elenco dei piani validi;
d.
l'elenco delle regolamentazioni speciali a livello operativo;
e.
le prescrizioni relative al controllo e alla manutenzione di condotte, tracciati e impianti accessori;
f.
le disposizioni di sicurezza per l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

7 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 dell'O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348).

8 Abrogata dall'all. 2 n. 3 dell'O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348).

Art. 27 Piani d'esecuzione

1 I piani delle opere eseguite sono trasmessi all'IFO entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto.

2 Essi comprendono:

a.
i piani della linea di condotta in scala 1:1000 o 1:500;
b.
i piani degli oggetti;
c.
le planimetrie, i piani degli edifici e della sistemazione dei dintorni degli impianti accessori;
d.
i piani delle tubazioni e gli schemi;
e.
i precedenti piani delle zone;
f.
il profilo longitudinale, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.
Art. 28 Vigilanza sull'esercizio

1 L'IFO effettua regolarmente ispezioni, con o senza preavviso. Tali ispezioni comprendono in particolare:

a.
il controllo di documenti quali regolamento d'esercizio, piani, schemi;
b.
i controlli dei tracciati (demarcazioni, cambiamento del terreno, costruzioni di terzi, coltivazione);
c.
il controllo degli organi di sicurezza;
d.
il controllo dei serbatoi;
e.
i controlli delle stazioni;
f.
il controllo dell'anticorrosivo catodico;
g.
il controllo del funzionamento dei dispositivi di blocco, telecomunicazione, telecomando e sorveglianza;
h.
i controlli di tenuta;
i.
il controllo degli esercizi d'intervento.

2 L'IFO ordina l'eliminazione di eventuali difetti e fissa la relativa scadenza.

3 L'impresa informa immediatamente l'IFO se si verificano avvenimenti straordinari.

4 Ogni anno l'impresa trasmette all'UFE il rapporto di gestione, il conto annuale e il bilancio. L'UFE può richiedere ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza o a fini statistici.

Art. 29 Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa

1 L'impresa informa l'UFE, anticipatamente e tempestivamente, su una sospensione temporanea o definitiva dell'esercizio.

2 Gli impianti il cui esercizio è stato temporaneamente sospeso sono considerati alla stregua di quelli in esercizio per quanto riguarda la manutenzione e il controllo.

3 Se l'esercizio di un impianto viene definitivamente sospeso, l'UFE ordina i provvedimenti necessari e ne sorveglia l'esecuzione.

Sezione 6: Progetti di costruzione di terzi

Art. 30 Consenso

1 I terzi che intendono costruire e modificare edifici e impianti ai sensi dell'articolo 28 LITC devono chiedere tempestivamente il consenso dell'UFE prima dell'inizio dei lavori.

2 Sono considerati lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 28 LITC:

a.
lavori di scavo, compresi le arature in profondità e la rimozione del terreno, i riporti di terreno, gli scavi sotterranei nonché le modifiche importanti della destinazione all'interno di una striscia orizzontale distante 10 metri dalla condotta o, all'interno del perimetro di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie;
b.
lavori all'esplosivo, come anche la costruzione di impianti che producono vibrazioni o che generano influenze elettriche, chimiche o di altra natura e che possono nuocere alla sicurezza o all'esercizio dell'impianto di trasporto in condotta.

3 L'obbligo di chiedere il consenso dell'UFE è dato nel momento in cui la decisione d'approvazione dei piani passa in giudicato.

4 Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l'impresa ricorda per iscritto l'obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il consenso dell'UFE per l'esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a quest'obbligo vanno notificate immediatamente all'UFE.

Art. 31 Procedura e condizione per ottenere il consenso

1 La domanda, unitamente agli altri documenti necessari alla sua valutazione come piani, descrizioni, programmi di costruzione e, per quanto possibile, il preavviso dell'impresa interessata, dev'essere inoltrata all'IFO.

2 L'UFE rilascia il suo consenso se è dimostrato che un rifiuto arrecherebbe notevoli svantaggi a terzi oppure all'impresa e se non vi si oppongono motivi di sicurezza più gravi.

3 Il consenso può essere vincolato a condizioni od oneri che possono rivolgersi sia a terzi sia all'impresa.

Sezione 7:
Impianti di trasporto in condotta sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 32 Competenza cantonale

1 I Cantoni disciplinano la procedura per la costruzione, l'esercizio e il controllo degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza.

2 Se i progetti di costruzione di terzi sono situati all'interno della distanza stabilita nell'articolo 30 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una pressione d'esercizio superiore a 5 bar, è necessario il consenso dell'ufficio cantonale competente. Le condizioni per il rilascio del consenso sono disciplinate dall'articolo 31.

Art. 33 Alta vigilanza della Confederazione

1 Ogni anno i Cantoni fanno rapporto all'UFE sugli impianti di trasporto in condotta sotto la loro vigilanza.

2 Su richiesta dell'UFE essi informano sulle loro regolamentazioni secondo l'articolo 32.

3 L'UFE emana una direttiva concernente l'alta vigilanza della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 34

È punibile secondo l'articolo 45 LITC chiunque:

a.
non adempie l'obbligo di informare secondo l'articolo 28 capoverso 3;
b.
senza il consenso delle autorità di vigilanza esegue lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 o non rispetta le condizioni e gli oneri vincolati al consenso;
c.
non adempie l'obbligo di informare ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 37 Disposizioni transitorie

1 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni devono notificare all'UFE gli impianti di trasporto in condotta posti sotto la vigilanza cantonale che, ai sensi dell'articolo 3 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 1 e 16 LITC, sottostanno alla vigilanza della Confederazione. Con la notifica la vigilanza è trasferita all'UFE.

2 L'UFE chiede immediatamente agli esercenti di inoltrargli la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio federale.

3 Gli impianti di trasporto in condotta, che d'ora in poi sono posti sotto la vigilanza della Confederazione, possono continuare ad essere esercitati in virtù dell'attuale autorizzazione cantonale fino al rilascio dell'autorizzazione d'esercizio federale. L'UFE verifica se sono necessarie misure in virtù dell'articolo 18 LITC.

4 Le attuali autorizzazioni d'esercizio federali saranno convertite dall'UFE entro cinque anni in autorizzazioni secondo la presente ordinanza.

Allegato

(art. 36)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

...10

10 Le mod. possono consultate alla RU 2019 2205.