1 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD149 e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.150
2 Se l'Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità acquisiti nell'ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, ivi compresi i procedimenti pendenti.151
2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L'articolo 30 capoversi 2-5 si applica per analogia.152
2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.153
3 L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG e all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.154