01.01.2022 - * / In vigore
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01.07.2016 - 31.12.2016
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1

Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata1 (LUMin)2 del 22 marzo 1985 (Stato 23 novembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36bis, 36ter e 37 della Costituzione federale3;4
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 19845, decreta: Capitolo 1: In generale

Art. 1

e 26 Capitolo 2:

Impiego dell'imposta sugli oli minerali7 assegnati al traffico stradale

Art. 3

Principio

Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega nel modo seguente il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale: a. per la sua partecipazione alle spese delle strade nazionali; b. per i contributi alle spese di costruzione delle strade principali; c. per gli altri contributi direttamente vincolati ad opere, in particolare: RU 1985 834

1

Nuovo tit. giusta il n. 5 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61).

2

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 9 mar. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2202; FF 1998 4241).

3 [CS

13; RU 1958 806, 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 82, 83, 86, 131 cpv. 1 lettera e e cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

4

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 3 della LF dell'8 ott. 2000 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

5

FF 1984 I 800 6

Abrogati dal n. 5 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61).

7

Nuova denominazione giusta il n. 5 dell'all. 2 alla LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali, in vigore dal 1° gen. 1997 (RS 641.61). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

725.116.2

Lavori pubblici

2

725.116.2

1.8 contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e contributi a binari di raccordo privati, 2. contributi per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati; 3. ...9 4. contributi per provvedimenti protettivi dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale;

5. contributi per provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale;

6. contributi per opere di protezione contro le forze della natura lungo le strade;

d. per contributi non direttamente vincolati ad opere: 1. per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale; 2. ai Cantoni aventi strade alpine che servono al traffico internazionale, e ai Cantoni privi di strade nazionali già aperte al traffico; e. per una riserva, nella misura in cui sia necessaria onde assicurare uno sviluppo equilibrato delle entrate e delle uscite;

f.

per la ricerca nel settore stradale.


Art. 4

Ripartizione tra i singoli settori di compiti 1

L'Assemblea federale, nell'ambito del bilancio di previsione, ripartisce tra i singoli settori di compiti il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

2

La quota di partecipazione alle spese delle strade nazionali è calcolata: a. secondo le esigenze dei programmi di costruzione annuali e a lungo termine stabiliti dal Consiglio federale, uditi i Cantoni, per le strade nazionali; b. secondo i bisogni di manutenzione e d'esercizio delle strade nazionali.

3

La quota per i contributi alle spese di costruzione delle strade principali è calcolata secondo le esigenze dei programmi pluriennali stabiliti dal Consiglio federale, uditi i Cantoni, per la costruzione di queste strade.

4

Le quote per gli altri contributi direttamente vincolati alle opere sono calcolate secondo la stima delle uscite risultante dalle esigenze e dalle urgenze.

5

La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 12 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

8

Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

9

Abrogato dal n. I 7 della LF del 24 mar. 1995 concernente le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1; FF 1995 I 65).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 3

725.116.2


Art. 5

Rapporti

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, con il bilancio di previsione ed i conti, un rapporto concernente l'impiego del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.


Art. 6

Erogabilità dei contributi 1

Il pagamento dei contributi è subordinato ai mezzi disponibili.

2

I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono pagati; sono eccettuati le quote versate a titolo di partecipazione alle spese delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Capitolo 3: Partecipazione alle spese delle strade nazionali Sezione 1: Partecipazione alle spese di costruzione

Art. 7

Aliquote della partecipazione 1

La Confederazione assume le seguenti quote delle spese computabili: a. per le strade nazionali di prima e seconda classe: in %

fuori delle città

75-90

- nelle

città

50-80

b. per le strade nazionali di terza classe: nella regione delle Alpi e nel Giura

75-90

fuori di queste regioni

55-70

- nelle

città

50-70

2

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.

3

Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la costruzione di una strada nazionale assume un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l'aliquota massima. Tale aliquota non può però essere superata di più del 7 per cento delle spese computabili.

4

I costi di costruzione di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196010 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti per desiderio dei Cantoni, sono interamente assunti dal Cantone che li ha domandati. A titolo eccezionale la Confederazione può garantire un aiuto finanziario del 15-30 per cento delle spese computabili, a seconda della capacità finanziaria del Cantone.11 10

RS 725.11

11

Introdotto dal n. I 7 della LF del 24 mar. 1995 concernente le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365; FF 1995 I 65).

Lavori pubblici

4

725.116.2


Art. 8

Spese computabili

1

Sono computabili:

a. le spese per la pianificazione, l'ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione e la sorveglianza dei lavori e i compiti amministrativi; b. le spese per l'acquisto di terreni, comprese quelle per le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

c. le spese per l'esecuzione dell'opera e per i necessari lavori d'adeguamento, comprese le spese per la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri; d. le spese per i provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, come anche per opere di protezione contro le forze della natura.

e.12 le spese delle installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d'intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso, le corsie e le aree di posteggio.

2

Non sono computabili le spese per gli impianti accessori lungo le strade nazionali, né le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo o analoghi emolumenti fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.


Art. 9

Pagamenti

La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone, oppure accordare mutui in casi di rigore. Il Consiglio federale stabilisce le modalità di pagamento.

Sezione 2: Partecipazione alle spese di manutenzione e d'esercizio

Art. 10


13

Aliquote di partecipazione 1

La manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali comprendono la grande manutenzione e il rinnovo nonché la manutenzione corrente.

2

La Confederazione assume l'80-90 per cento delle spese computabili per la manutenzione delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per la manutenzione delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota al massimo del 7 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.

3

La Confederazione assume il 40-80 per cento delle spese computabili per l'esercizio delle strade nazionali. Se un Cantone deve sopportare, per l'esercizio delle sue strade nazionali, oneri eccessivi rispetto al suo interesse per la strada e alla sua capa-

12 Introdotta dall'art. 6 n. 3 della LF dell'8 ott. 2000 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 mar. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2202; FF 1998 4241).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 5

725.116.2

cità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota al massimo del 15 per cento delle spese computabili oltre la quota massima.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della partecipazione sentiti i Cantoni e secondo i loro oneri per le strade nazionali, il loro interesse per le medesime e la loro capacità finanziaria.

5

Per le spese di grande manutenzione e di rinnovo di impianti ai sensi dell'articolo 6 della legge federale dell'8 marzo 196014 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono stati costruiti per desiderio dei Cantoni, la Confederazione può concedere aiuti finanziari della medesima entità che per la loro costruzione.


Art. 11

Spese computabili

1

La grande manutenzione e il rinnovo delle strade nazionali comprendono tutti i lavori necessari alla conservazione della strada e dei suoi impianti tecnici, in particolare i lavori al corpo stradale e ai manufatti. Sono loro parificati i lavori di complemento, come anche i lavori d'adeguamento di impianti stradali in esercizio alle esigenze del nuovo diritto. Computabili sono le spese di progettazione, comprese le perizie tecniche, come anche quelle d'esecuzione dei lavori, di sorveglianza e di gestione.

2

La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi di protezione, lo sgombero della neve, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti di regolazione del traffico, come anche le piccole riparazioni.15 Computabili sono le spese per la progettazione, i lavori propriamente detti, la sorveglianza e la gestione.

3

...16

4

Il Consiglio federale stabilisce dettagliatamente le spese computabili e determina le modalità di pagamento.

Capitolo 4:

Contributi alle spese di costruzione delle strade principali

Art. 12

Rete delle strade principali 1

Il Consiglio federale designa, uditi i Cantoni, la rete delle strade principali alla cui costruzione contribuisce la Confederazione.

14 RS

725.11

15 Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 3 della LF dell'8 ott. 2000 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 740.1).

16

Abrogato dal n. I 6 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU 1994 1634).

Lavori pubblici

6

725.116.2

2

La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d'importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali.

3

Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per: a. il traffico di transito nazionale o internazionale; b. il promovimento del turismo; c. il mantenimento o il rafforzamento della struttura economica di regioni periferiche.

4

Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:

a. importanti strade di transito, collegate con corrispondenti strade estere; b. strade che collegano strade nazionali e città, nonché regioni o parti del Paese; c. strade d'accesso alla regione delle Alpi e al Giura, che collegano le strade nazionali a queste regioni.


Art. 13

Aliquote dei contributi 1

I contributi della Confederazione alle spese di sistemazione o di costruzione delle strade principali nella regione delle Alpi e nel Giura ammontano al 40-70 per cento e, fuori di queste regioni, al 15-55 per cento delle spese computabili.17 2 Il Consiglio federale determina le aliquote dei contributi secondo l'interesse del Cantone alla strada, la sua capacità finanziaria, i suoi oneri stradali e il costo dell'opera progettata.

3

Se un Cantone deve sopportare, per la sistemazione o la costruzione di una strada, oneri eccessivi rispetto alla sua capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota oltre la quota massima. Tale quota non può però essere superata di più del 5 per cento delle spese computabili.

3bis

Non sono versati contributi ai progetti le cui spese computabili sono inferiori a 2,5 milioni di franchi.18 4 Il Consiglio federale stabilisce i presupposti del contributo e, uditi i Cantoni, assegna i fondi ai programmi pluriennali.

17 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

18 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 7

725.116.2


Art. 14

Spese computabili

1

Sono computabili:

a. le spese per la progettazione, la direzione e la sorveglianza dei lavori; b. le spese per l'acquisto di terreni, comprese quelle per le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;

c. le spese per l'esecuzione dell'opera e per i necessari lavori di adeguamento, comprese le spese per la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri; d. le spese per i provvedimenti protettivi dell'ambiente e del paesaggio, come anche per opere di protezione contro le forze della natura.

2

Non sono computabili le indennità pagate alle autorità e alle commissioni, né le spese per l'ottenimento e la rimunerazione dei crediti di costruzione.


Art. 15

Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura per l'adozione dei programmi pluriennali, l'approvazione dei progetti, l'assegnazione, il conteggio e il pagamento dei contributi.


Art. 16

Diritto d'espropriazione I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d'espropriazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge suddetta.


Art. 17

Costruzione, manutenzione ed esercizio I Cantoni costruiscono, provvedono alla manutenzione ed esercitano le strade principali.

19

RS 711

Lavori pubblici

8

725.116.2

Capitolo 5: Altri contributi al finanziamento di misure tecniche Sezione 1: Contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e contributi a binari di raccordo privati20

Art. 18

Principio

1

La Confederazione promuove i provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato.21 2 ...22

3

La Confederazione versa i suoi contributi per i costi complessivi.


Art. 19

Aliquote dei contributi 1

I contributi ammontano al 40-80 per cento delle spese computabili.

2

Il Consiglio federale determina le aliquote dei contributi secondo il costo dei provvedimenti e la capacità finanziaria degli interessati.

3

Se per provvedimenti intesi a separare i modi di traffico gli interessati devono sopportare oneri eccessivi rispetto alla loro capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota oltre la quota massima.23 Tale quota non può però essere superata di più del 10 per cento delle spese computabili.

4

Il Consiglio federale assegna i fondi dopo aver udito i Cantoni.


Art. 20


24

Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali) Gli articoli 18 e 19 sono applicabili par analogia se, per provvedimenti tecnici intesi a separare i modi di traffico, le quote o i contributi sono già versati in base al diritto concernente le strade nazionali o le strade principali.

20 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

21 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

22 Abrogato dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

23 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

24 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 9

725.116.2

Sezione 2:

Contributi per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati

Art. 21

Principio

La Confederazione accorda contributi d'investimento o d'esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto di veicoli stradali accompagnati.


Art. 22

Entità dei contributi 1

I contributi in favore del traffico combinato sono concessi, per motivi di politica dei trasporti e di politica ecologica, fintanto che non può essere conseguita l'autonomia finanziaria.

2

I contributi in favore del trasporto di veicoli stradali accompagnati devono consentire riduzioni tariffali rispondenti alle esigenze della politica dei trasporti e della politica ecologica.

3

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi d'investimento secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.

Sezione 3:... 25

Art. 23

e 24 Sezione 4:

Contributi per i provvedimenti protettivi dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale

Art. 25

Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti di protezione ecologica che, secondo la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente, devono essere presi lungo le strade o, in via subordinata, negli edifici. Partecipa inoltre alle spese dei provvedimenti generali di protezione dell'ambiente, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, in particolare dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste.


Art. 26

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente.

25 Abrogata dal n. I 7 della LF del 24 mar. 1995 concernente le misure di risanamento 1994 (RU 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1; FF 1995 I 65).

Lavori pubblici

10

725.116.2

2

Il Consiglio federale assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.

3

La Confederazione contribuisce alle spese dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste nella misura in cui siano stati causati dal traffico motorizzato.


Art. 27

Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali) I contributi per i provvedimenti di protezione ecologica lungo le strade nazionali e principali esistenti sono calcolati secondo le aliquote di partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione di queste strade. Nel caso di costruzione o di sistemazione di tali strade, i necessari provvedimenti di protezione ecologica costituiscono parte integrante del progetto.

Sezione 5:

Contributi per i provvedimenti protettivi del paesaggio, resi necessari dal traffico stradale

Art. 28


26

Principio

La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.


Art. 29

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e di quella sul promovimento della conservazione dei monumenti storici.

2

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.


Art. 30

Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali) Nel caso di costruzione o di sistemazione di strade nazionali e di strade principali, i necessari provvedimenti di protezione del paesaggio costituiscono parte integrante del progetto.

26 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 11

725.116.2

Sezione 6:

Contributi per le spese delle opere di protezione, lungo le strade, contro le forze della natura

Art. 31

Principio

1

La Confederazione accorda contributi per il rimboschimento, le opere di protezione contro le valanghe, gli smottamenti e le cadute di pietre, le gallerie, la canalizzazione di torrenti e la correzione di corsi d'acqua, necessarie per proteggere dalle forze della natura le strade aperte al traffico motorizzato nonché impianti ferroviari che, durante una parte dell'anno, assorbono il traffico motorizzato in vece della strada.

2

La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.27 3 Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).28

Art. 32

Entità dei contributi 1

I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste e di quella concernente la polizia delle acque.

2

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d'urgenza.


Art. 33

Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali) I contributi in favore di costruzioni protettive contro le forze della natura lungo le strade nazionali e principali esistenti sono calcolati secondo le aliquote di partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione di queste strade. Nel caso di costruzione o di sistemazione di tali strade, le necessarie opere protettive costituiscono parte integrante del progetto.

Capitolo 6:

Contributi non direttamente vincolati alle opere

Art. 34

Contributi generali e perequazione finanziaria 1

I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli ed i fondi per la perequazione finanziaria nel settore stradale sono commisurati a: 27 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

28 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647 4625 n. II; FF 2003 4857).

Lavori pubblici

12

725.116.2

a. la lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli; b. gli oneri stradali dei Cantoni; c. la capacità finanziaria dei Cantoni; d. l'imposizione fiscale degli autoveicoli.

2

Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.29 3

Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito i Cantoni.


Art. 35

Contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e a quelli privi di strade nazionali 1

Ai Cantoni di Uri, Grigioni, Ticino e Vallese sono accordati contributi annui, in considerazione delle loro strade alpine che servono al traffico internazionale.

I contributi sono commisurati all'importanza delle strade alpine di carattere internazionale, all'onere del Cantone per queste strade e alla sua capacità finanziaria.

2

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. I contributi sono commisurati alla capacità finanziaria e all'onere stradale di questi Cantoni.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito questi Cantoni.

Capitolo 7: Conto stradale e ricerca nel settore stradale

Art. 36

Conto stradale

1

Il Consiglio federale fa compilare un conto stradale indicante, da un lato, i ricavi computabili dei poteri pubblici dal traffico motorizzato e, dall'altro, i costi corrispondenti.

2

I Cantoni sono tenuti a fornire al Consiglio federale, a sua domanda, i documenti necessari per l'allestimento del conto.


Art. 37

Ricerca nel settore stradale La Confederazione promuove i lavori di ricerca e gli studi inerenti alla costruzione e alla manutenzione stradali, agli effetti della circolazione stradale e ad altri compiti connessi con il traffico stradale.

29

Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 1634).

Utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 13

725.116.2

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 38

Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all'assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi.


Art. 39

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

1. Il decreto federale del 23 dicembre 195930 concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali; 2. il decreto federale del 17 marzo 197231 concernente il finanziamento delle strade nazionali;

3. il decreto federale del 21 febbraio 196432 concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell'adozione di misure di sicurezza.


Art. 40

Modificazioni

La legge federale dell'8 marzo 196033 sulle strade nazionali è modificata come segue: Art. 57 ...


Art. 58
cpv. 2 Abrogato
Art. 59 Abrogato

Art. 41

Disposizioni transitorie 1

Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell'entrata in vigore degli articoli 36bis capoverso 4 e 36ter della Costituzione federale34: a. contributi per l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali (art. 36bis cpv. 4 Cost.);

30

[RU 1960 382, 1962 7 art. 4, 1972 528 1977 2249, 1984 1122 art. 66 n. 2] 31

[RU 1972 584, 1975 1709 1977 2249] 32

[RU 1964 1312 1977 2249] 33

RS 725.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

34

[CS 13; RU 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 83, 86, 131 cpv. 1 lettera e e cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Lavori pubblici

14

725.116.2

b. contributi generali per le spese delle strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nel settore stradale (art. 36ter cpv. 1 lett. e Cost.); c. contributi ai Cantoni con strade alpine che servono al traffico internazionale e ai Cantoni privi di strade nazionali (art. 36ter cpv. 1 lett. f Cost.).

2

La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l'entrata in vigore degli articoli 36bis e 36ter della Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva.

a35 Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999 Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione).


Art. 42

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

35 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).