01.01.2024 - * / In vigore
01.03.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 28.02.2022
01.01.2019 - 31.12.2020
01.06.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.05.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.04.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.09.2012 - 30.06.2013
01.10.2009 - 31.08.2012
01.03.2009 - 30.09.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
15.04.2008 - 31.12.2008
15.02.2008 - 14.04.2008
01.01.2008 - 14.02.2008
01.11.2005 - 31.12.2007
01.07.2003 - 31.10.2005
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01.10.2002 - 30.06.2003
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1

Ordinanza del DFAE
concernente l'ordinanza sul personale federale
(O-OPers-DFAE)

del 20 settembre 2002 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF);
visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 34 capoverso 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5,
70 capoverso 3, 76 capoverso 2 e 114 dell'ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni

Art. 1

Campo di applicazione
(art. 1 OPers)

1 Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole
disposizioni, al personale del DFAE soggetto all'obbligo di trasferimento.

2 Si applica per analogia all'altro personale del DFAE impiegato all'estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all'estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l'ufficio competente.


Art. 2

Appartenenza ai servizi 1 Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.

2 Appartengono ai servizi di carriera: a.

il servizio diplomatico; b.

il servizio consolare; c.

il servizio di segreteria e specializzato.


Art. 3

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a.

impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento RO 2002 2917

1

RS 172.220.111.3 172.220.111.343.3

Personale federale

2

172.220.111.343.3 secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento
in un luogo d'impiego all'estero o in un posto di lavoro alla centrale; b.

impiegati in servizio all'estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti
che sono in servizio all'estero secondo le disposizioni dell'articolo 1 capoversi 1 e 2; c.

luogo d'impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza diplomatica o
consolare, una missione permanente presso organizzazioni internazionali, un
ufficio di coordinamento della Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC) o un luogo di servizio equivalente; d.

persona di accompagnamento: coniuge o convivente dell'impiegato soggetto all'obbligo di trasferimento se vive in comunione domestica con
l'impiegato e lo segue nel trasferimento; e.

figlio: ogni figlio per il quale l'impiegato ha diritto all'assegno di custodia
conformemente all'articolo 51 OPers; f.

personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all'estero
che esercita le funzioni di coordinatore, sostituto del coordinatore, assistente
di coordinamento, capo delle finanze o dell'amministrazione, incaricato di
programmi per l'estero, segretario o amministratore per l'estero.

Sezione 2: Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro

Art. 4

Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro
(art. 2 OPers)

Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti: a.

il DFAE, fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati:
1.

del servizio diplomatico, 2.

nelle classi di stipendio 32-38; b.

la DSC per i suoi impiegati nelle classi di stipendio 1-31; c.

la Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE), fatte salve le lettere a e b,
per gli impiegati nelle classi di stipendio 1-31.


Art. 5

Promozione nei servizi di carriera
(art. 2 OPers)

Per le promozioni sono competenti: a.

il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b.

la DRRE per gli altri impiegati.

Ordinanza del DFAE

3

172.220.111.343.3

Art. 6

Trasferimento
(art. 2 OPers)

In merito al trasferimento di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento decide: a.

il Consiglio federale per i capimissione; b.

il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 28-38; c.

il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per:
1.

i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche, 2.

gli incaricati d'affari, 3.

i capi delle rappresentanze consolari; d.

la DRRE per gli altri impiegati.


Art. 7

Autorizzazioni in materia di diritto del personale
(art. 2 OPers)

1 La DRRE rilascia le autorizzazioni per: a.

la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del
18 aprile 1961

2 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari; b.

l'appartenenza a un'associazione con sede all'estero; c.

l'abbandono dello Stato di residenza da parte dei capimissione e degli incaricati d'affari; d.

l'accettazione di regali di un certo valore; e.

il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere; f.

le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo; g.

la deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria nello Stato di
residenza.

2 I capi della rappresentanza all'estero decidono in merito all'abbandono dello Stato
di residenza da parte del personale loro subordinato.

3 Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull'articolo 9.


Art. 8

Titoli diplomatici e consolari
(art. 3 OPers)

1 Il DFAE è competente per il conferimento del titolo di ambasciatore nel quadro di
missioni speciali.

2 La DRRE è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in
quanto non corrispondano al rango di capomissione.

2

RS 0.191.01

3 RS

0.191.02

Personale federale

4

172.220.111.343.3

Art. 9

Altre decisioni del datore di lavoro
(art. 2, 97 e 98 OPers) Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3-6 sono competenti: a.

il DFAE per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers; b.

la DSC per i suoi impiegati, fatta salva la lettera a; c.

la DRRE per gli altri impiegati.

Capitolo 2: Valutazione del personale nei servizi di carriera

Art. 10

In generale
(art. 15 OPers)

La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle
prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell'ambito del ciclo di gestione
annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.


Art. 11

Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi
(art. 15 OPers)

1 I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della
divisione politica competente. Se il luogo d'impiego è distante dalla centrale, gli
obiettivi sono convenuti per corrispondenza.

2 Il capo di una divisione politica valuta la prestazione del capomissione per il quale
è competente sulla base di un'autovalutazione scritta del capomissione. Se il luogo
d'impiego è distante dalla centrale, la prestazione è valutata per corrispondenza.

3 I capimissione possono valutare le prestazioni e convenire gli obiettivi per corrispondenza con i capi loro subordinati di altre rappresentanze.


Art. 12

Valutazione del potenziale 1 Gli impiegati nelle classi di stipendio 1-30 sono valutati periodicamente dai loro
superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.

2 I superiori allestiscono un rapporto sul metodo di lavoro, la capacità di adempiere
le funzioni, la competenza sociale, la competenza specializzata generale e la competenza direzionale (rapporto di valutazione del potenziale).

Ordinanza del DFAE

5

172.220.111.343.3 Capitolo 3: Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro Sezione 1: Condizioni di assunzione per i servizi di carriera

Art. 13

In generale
(art. 24 OPers)

1 Il candidato ai servizi di carriera deve: a.

avere meno di trent'anni al momento in cui conclude l'esame di ammissione;
la DRRE può prevedere eccezioni; b.

avere l'esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica
pubblica;

c.

essere incensurato; d.

avere la cittadinanza svizzera; e.

dichiararsi disposto ad adempiere l'obbligo di trasferimento.

2 Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al
capoverso 1, deve avere una licenza o un dottorato di un'università svizzera o una
formazione equivalente.

3 Il candidato al servizio consolare, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso 1, deve avere una formazione specializzata riconosciuta a livello federale, un
certificato di maturità o una formazione equivalente.

4 Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio
diplomatico.

5 Il direttore della DRRE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 3 per
assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio
consolare.


Art. 14

Esame medico e controllo di sicurezza
(art. 24 OPers)

Il candidato ai servizi di carriera deve sottoporsi a un esame da parte del servizio
medico dell'Amministrazione federale e al controllo di sicurezza conformemente
all'ordinanza del 19 dicembre 20014 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.


Art. 15

Altre cittadinanze
(art. 24 OPers)

L'organo competente conformemente all'articolo 4 (autorità di assunzione) può
assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che: 4

RS 120.4

Personale federale

6

172.220.111.343.3 a.

ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o b.

non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita
secondo la legislazione dello Stato interessato.

Sezione 2: Assunzione nei servizi di carriera

Art. 16

Concorso di ammissione
(art. 24 OPers)

1 L'assunzione a tempo indeterminato nei servizi di carriera ha luogo, fatto salvo
l'articolo 13 capoversi 4 e 5, dopo aver superato il concorso di ammissione. Quest'ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un
esame finale.

2 Nel concorso di ammissione vengono esaminate l'idoneità generale, la personalità
e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.


Art. 17

Commissioni di ammissione
(art. 24 OPers)

1 Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l'ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.

2 Le commissioni si compongono di 20 membri al massimo.

3 Valutano i candidati in occasione dell'esame di ammissione per quanto concerne
l'idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione
interna e dopo l'esame finale in merito all'assunzione a tempo indeterminato nel
servizio diplomatico o consolare.


Art. 18

Ammissione alla formazione
(art. 24 OPers)

L'autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell'esame di ammissione da
parte della competente commissione di ammissione in merito all'ammissione dei
candidati alla formazione.


Art. 19

Assunzione a tempo determinato
(art. 25 OPers)

1 I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata
della formazione.

2 Il periodo di prova è di tre mesi.

3 Lo stipendio iniziale è stabilito come segue: a.

nel quadro della classe di stipendio 20 per i candidati al servizio diplomatico; b.

nel quadro della classe di stipendio 12 per i candidati al servizio consolare.

Ordinanza del DFAE

7

172.220.111.343.3

Art. 20

Assunzione a tempo indeterminato
(art. 25 OPers)

L'autorità di assunzione decide in merito all'assunzione a tempo indeterminato dei
candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle
competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell'esame finale.


Art. 21

Contratto di lavoro
(art. 25 OPers)

Il contratto di lavoro disciplina in particolare: a.

l'appartenenza al servizio; b.

l'obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali; c.

la classe di stipendio attuale.

Sezione 3:
Pensionamento anticipato per gli impiegati soggetti all'obbligo
di trasferimento e per il personale soggetto a rotazione


Art. 22

Campo di applicazione
(art. 34 OPers)

L'articolo 34 OPers sul pensionamento anticipato vale anche per gli impiegati non
più soggetti all'obbligo di trasferimento se tra la loro assegnazione al personale non
soggetto all'obbligo di trasferimento e il loro pensionamento anticipato ci sono
meno di cinque anni. L'autorità di assunzione decide d'intesa con l'Ufficio federale
del personale (UFPER).


Art. 23

Indicizzazione dei luoghi d'impiego
(art. 34 OPers)

1 La DRRE determina d'intesa con il DFF i criteri da considerare nell'assegnazione
dei punti ai luoghi d'impiego all'estero e la loro ponderazione.

2 Determina annualmente le condizioni di vita nei luoghi d'impiego e allestisce un
indice nel quale le condizioni di vita nella città di Berna costituiscono il valore di
riferimento con 100 punti. Rende noto l'indice.

3 Pone in vigore i valori dell'indice al 1° gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali può procedere a un adeguamento anticipato.

Personale federale

8

172.220.111.343.3

Art. 24

Ponderazione dei luoghi d'impiego e degli anni di soggiorno
(art. 34 OPers)

1 Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers
sono computati i punti per gli anni di soggiorno in luoghi d'impiego con condizioni
di vita difficili o molto difficili. L'allegato 1 contiene i particolari.

2 Vale come anno di soggiorno un soggiorno di almeno 270 giorni per anno civile.


Art. 25

Numero di trasferimenti
(art. 34 OPers)

Per il pensionamento anticipato conformemente all'articolo 34 capoverso 2 OPers,
dopo la decima assegnazione a un nuovo luogo d'impiego è accreditato un abbuono
di 50 punti.

Capitolo 4: Stipendio e prestazioni sociali Sezione 1:
Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera


Art. 26

Principio
(art. 39 OPers)

1 L'evoluzione dello stipendio nei servizio di carriera è basata: a.

sulla valutazione delle prestazioni; b.

su eventuali promozioni.

2 Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a
eventuali promozioni nell'ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3 Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell'assunzione
della nuova fascia di funzione.


Art. 27

Promozioni

1 È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.

2 Gli impiegati possono essere promossi nell'ambito di una fascia di funzione o in
una fascia di funzione superiore conformemente all'allegato 2.

3 Una promozione ha luogo al più presto dopo: a.

due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio 20; b.

tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio
22 o in una classe superiore.

Ordinanza del DFAE

9

172.220.111.343.3 4 Se l'ultima promozione non era valida per l'inizio di un anno, la durata minima di
cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo.

5...5


Art. 28

Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni
(art. 39 OPers)

1 La base di calcolo per l'evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell'esperienza è data dall'importo massimo del livello di valutazione A
della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.

2 Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono
un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell'attuale e nella nuova classe di stipendio.


Art. 29

Premi di riconoscimento
(art. 49 OPers)

1 Se l'evoluzione dello stipendio conformemente all'articolo 28 raggiunge l'importo
massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio più elevata della fascia
di funzione applicabile, può essere versato un premio di riconoscimento qualora le
prestazioni corrispondano al livello di valutazione A+ o A++.
2 Non può essere versato alcun premio di riconoscimento per promozioni all'interno
di una fascia di funzione.


Art. 30

Condizioni di promozione 1 Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull'idoneità degli impiegati.

2 L'idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base: a.

alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio 30; b.

alla valutazione delle prestazioni; c.

ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.

3 Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a
lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore. Sussistono
inoltre se queste funzioni devono probabilmente essere assegnate nel prossimo
futuro a impiegati in classi di stipendio inferiori.

4 Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei
posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli
impiegati più idonei.

5

Abrogato dal n. I dell'O del DFAE dell'8 apr. 2003 (RU 2003 1019).

Personale federale

10

172.220.111.343.3

Art. 31

Decisione di promozione Prima di decidere, l'organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all'impiegato promosso.


Art. 32

Commissioni di promozione 1 Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione: a.

la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e
per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26
o in una classe di stipendio superiore; b.

la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.

2 Il DFAE disciplina l'organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.


Art. 33

Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento 1 Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all'obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.

2 Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione
inferiore all'attuale e il cui stipendio attuale supera l'importo massimo giustificato in
base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale
e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per
quattro anni, se l'assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni
o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valutazione delle prestazioni e all'assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.

3 In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3-5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L'indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a
cadere con il trasferimento a un nuovo posto.

Ordinanza del DFAE

11

172.220.111.343.3 Sezione 2:
Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi
di carriera


Art. 34

Valutazione della funzione
(art. 52 OPers)

1 Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e
ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell'ambito di una
fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell'allegato 2.

2 Il DFAE stabilisce d'intesa con il DFF un contingente di posti per ognuna delle
fasce di funzione 3-6 del servizio diplomatico.


Art. 35

Organi di valutazione
(art. 53 OPers)

Gli organi di valutazione delle funzioni dei servizi di carriera sono: a.

il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 35-38, conformemente
all'articolo 53 OPers; b.

il DFAE d'intesa con il DFF per le funzioni delle classi di stipendio 32-34; c.

la DRRE per le funzioni delle classi di stipendio 1-31.

Sezione 3: Supplementi di stipendio per gli impiegati in servizio
all'estero


Art. 36

1 La DRRE, su proposta della rappresentanza estera e d'intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di
servizio di impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento o in servizio all'estero,
persone di accompagnamento e figli in luoghi d'impiego nei quali a seguito di eventi
straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della
vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l'integrità personale.

2 Il supplemento corrisponde al massimo al valore di 10 punti secondo l'articolo 23.
È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del
100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del 60 per
cento.

3 Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può
essere prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.

Personale federale

12

172.220.111.343.3 Sezione 4: Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all'estero

Art. 37

Prestazioni in caso di infortunio professionale
(art. 63 OPers)

1 In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di
menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l'interessato ha diritto: a.

al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all'articolo 63
capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte; b.

alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d'invalidità
secondo la legge federale del 20 marzo 1981 6 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.

2 Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, il
datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.


Art. 38

Altre prestazioni
(art. 63 OPers)

1 Il datore di lavoro paga le spese di cura dell'impiegato in servizio all'estero
secondo i principi della LAINF e le spese del rito funebre secondo l'articolo 26
capoverso 4 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 7 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli
che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad
assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.

2 Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso 1, l'articolo 27
O-OPers-DFF si applica per analogia.


Art. 39

Infortuni professionali
(art. 63 OPers)

Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all'estero in
particolari gli infortuni: a.

in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti; b.

durante o a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c.

durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per
motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del
rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile; d.

in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.

6

RS 832.20

7

RS 172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

13

172.220.111.343.3

Art. 40

Malattie professionali
(art. 63 OPers)

1 Per gli impiegati in servizio all'estero sono considerate malattie professionali
equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie: a.

dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d'impiego; b.

durante e a causa di un viaggio all'estero pagato dal datore di lavoro; c.

durante il viaggio di ritorno dell'impiegato giunto alla quiescenza se per
motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del
rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio
medico dell'Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al
nesso causale.

Capitolo 5: Tempo di lavoro Sezione 1:
Tempo di lavoro alla centrale


Art. 41

Orario di lavoro flessibile
(art. 64 OPers) 1 Alla centrale vige di regola l'orario di lavoro flessibile.

2 Se l'onere di lavoro lo richiede, i superiori possono ordinare in alcuni giorni un
orario di lavoro obbligatorio.


Art. 42

Rilevamento dell'orario
(art. 64 OPers)

Il tempo di lavoro prestato è rilevato sui supporti di dati stabiliti dalla DRRE.


Art. 43

Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso
(art. 64 OPers)

1 In caso di orario di lavoro flessibile le ore dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 sono
considerate orario di lavoro fisso.

2 Per motivi di servizio il direttore o il segretario generale possono ordinare orari di
lavoro fissi per alcuni settori, gruppi di personale o impiegati.


Art. 44

Servizio di picchetto
(art. 13 O-OPers-DFF)

Il servizio di picchetto può essere ordinato dal direttore, dal segretario generale e
dagli addetti alla sicurezza.

Personale federale

14

172.220.111.343.3

Art. 45

Orario di lavoro flessibile
(art. 64 OPers)

La DRRE è competente dell'approvazione dell'orario di lavoro flessibile.


Art. 46

Congedo sabbatico per gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento (art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFF) 1 Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe di
stipendio 24 se serve a un perfezionamento professionale nell'interesse del servizio.

2 Se si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia, ogni anno possono essere
accreditate fino a 100 ore agli impiegati sul conto del congedo sabbatico.

Sezione 2: Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all'estero

Art. 47

Orario settimanale del lavoro
(art. 64 OPers)

1 La DRRE stabilisce l'orario settimanale per ogni rappresentanza all'estero in base
all'indice di cui all'articolo 23.

2 La riduzione del tempo di lavoro rispetto all'orario settimanale del lavoro di cui
all'articolo 64 capoverso 2 OPers ammonta: a.

da 100 a 83 punti dell'indice: 2 ore;

b.

da 82 a 63 punti dell'indice: 4 ore;

c.

sotto i 63 punti dell'indice: 6 ore.

3 Le disposizioni di cui all'articolo 64 capoverso 2 OPers sui giorni di compensazione si applicano per analogia.


Art. 48

Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso
(art. 64 OPers)

I capi delle rappresentanze all'estero stabiliscono gli orari di lavoro fissi e a scelta
nei loro settori, d'intesa con la DRRE. In casi motivati possono autorizzare deroghe
per alcuni impiegati.


Art. 49

Servizio di picchetto
(art. 13 O-OPers-DFF)

1 In tempi normali, i capi delle rappresentanze all'estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d'intesa con la DRRE.

2 In tempi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di
picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DRRE.

3 Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza sia sempre
raggiungibile.

Ordinanza del DFAE

15

172.220.111.343.3

Art. 50

Orari di lavoro flessibili
(art. 64 OPers e art. 30-33 O-OPers-DFF) 1 Fatti salvi accordi divergenti, a partire dalla classe di stipendio 24 si applica l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

2 Le forme di durata del lavoro flessibile come il modello con diverse varianti di
durata del lavoro, la durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno, l'orario del lavoro effettuato in gruppo e il telelavoro non sono applicabili.

3 I capi delle rappresentanze all'estero approvano gli orari di lavoro flessibili d'intesa con la DRRE.


Art. 51

Congedo sabbatico
(art. 64 OPers e art. 34 O-OPers-DFF) 1 Può essere concordato un congedo sabbatico con gli impiegati a partire dalla classe
di stipendio 24 o con impiegati in una classe inferiore ai quali sono affidate funzioni
di gestione e che hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche relazioni conformemente all'articolo 103, se si applica l'orario di lavoro basato sulla
fiducia e serve a un perfezionamento professionale nell'interesse del servizio.

2 Nei casi di cui al capoverso 1, agli impiegati possono essere accreditate complessivamente fino a 100 ore l'anno sul conto del congedo sabbatico.

3 Gli impiegati in servizio all'estero prendono congedi sabbatici in occasione dei
trasferimenti. In casi particolari, la DRRE può autorizzarli a prendere questi congedi
in un altro momento.

4 L'accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di 41 ore.
5 È fatto salvo l'articolo 34 O-OPers-DFF8 capoversi 3-5.

6 Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo
d'impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento
può, in casi motivati, chiedere alla DRRE che il DFAE assuma gli eventuali costi
fissi al luogo d'impiego per la durata del congedo.


Art. 52

Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario
(art. 65 OPers)

1 Si è in presenza di lavoro straordinario quando è superato l'orario settimanale del
lavoro secondo l'articolo 47 per un posto di lavoro a tempo pieno.

2 Si è in presenza di lavoro aggiuntivo quando gli impiegati assunti a tempo parziale
lavorano più dell'orario settimanale del lavoro corrispondente al loro tasso di occupazione ma meno dell'orario settimanale del lavoro per un posto a tempo pieno.

3 Il lavoro straordinario o aggiuntivo ordinato dal superiore o riconosciuto successivamente deve essere rilevato per scritto e vistato dal superiore.

8 RS

172.220.111.31

Personale federale

16

172.220.111.343.3 4 Nell'ambito dell'orario di lavoro basato sulla fiducia il lavoro straordinario e il
lavoro aggiuntivo non sono rilevati.

5 Nell'anno di trasferimento il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo effettuati
nel precedente posto d'impiego devono essere compensati. Non devono essere trasferiti al nuovo posto d'impiego.


Art. 53

Giorni di libero
(art. 66 OPers)

1 Gli impiegati hanno diritto al massimo a 68 giorni di riposo. Sono considerati
giorni di riposo le domeniche, i giorni della settimana usualmente equiparati alla
domenica nel luogo all'estero e i giorni festivi generali.

2 Su proposta del capo della rappresentanza all'estero e in considerazione degli usi
nel luogo d'impiego e delle esigenze di servizio, la DRRE può: a.

stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica; b.

stabilire un numero di giorni festivi fino al massimo di cui al capoverso 1.

3 Se conformemente al capoverso 2 risultano meno di 63 giorni di riposo per la rappresentanza all'estero, il numero di giorni di riposo è aumentato di conseguenza.

4 Se conformemente al capoverso 2 risultano più di 63 giorni per la rappresentanza
all'estero, il numero di giorni di compensazione conformemente all'articolo 64
capoverso 2 OPers è ridotto di conseguenza.

5 Se per motivi di servizio non possono essere concessi giorni di libero, essi devono
essere compensati con tempo libero di uguale durata.

6 I capi delle rappresentanze all'estero decidono sul periodo della compensazione.
Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento.

Capitolo 6: Vacanze e congedi Sezione 1: Autorizzazione

Art. 54

Alla centrale
(art. 67 e 68 OPers)

1 Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze: a.

il capo del Dipartimento per il segretario generale e per i direttori; b.

il segretario generale e i direttori per gli impiegati loro direttamente subordinati; c.

negli altri casi i capi degli impiegati loro direttamente subordinati.

2 La competenza per la concessione di congedi si basa sull'articolo 9.

Ordinanza del DFAE

17

172.220.111.343.3

Art. 55

All'estero
(art. 67 e 68 OPers)

1 Sono competenti per l'approvazione del piano delle vacanze: a.

la DRRE d'intesa con la Direzione politica per i capimissione; b.

i capimissione per i capiposto; c.

i capi delle rappresentanze all'estero per gli impiegati loro subordinati.

2 La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati si basa sull'articolo 9. Può essere delegata ai capi di queste rappresentanze.

Sezione 2:
Vacanze degli impiegati all'estero soggetti all'obbligo di trasferimento


Art. 56

Diritto
(art. 67 OPers)

1 Gli impiegati all'estero soggetti all'obbligo di trasferimento hanno diritto a
vacanze di:

a.

sei settimane fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d'età; b.

sette settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età; c.

otto settimane a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

2 Per gli impiegati in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle
vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall'indice di cui all'articolo 23.

3 Se nell'indice di cui all'articolo 23 il luogo d'impiego ha al massimo 55 punti nel
settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma
non deve essere superato il massimo per i luoghi d'impiego con condizioni di vita
molto difficili.

4 Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d'impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell'impiego nei diversi luoghi d'impiego.


Art. 57

Per viaggi di servizio e impieghi all'estero di lunga durata
(art. 67 OPers)

Se un viaggio di servizio o un impiego fuori dal luogo d'impiego vero e proprio
durano più di 30 giorni per anno civile, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni 30 giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.

Personale federale

18

172.220.111.343.3

Art. 58

Per interruzione prematura delle vacanze
(art. 67 OPers) Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di
vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo
pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.


Art. 59

Per il servizio militare o civile
(art. 67 OPers)

Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all'estero rispetto al diritto alle
vacanze in Svizzera.

Sezione 3:
Congedo degli impiegati all'estero soggetti all'obbligo di trasferimento


Art. 60

1 Gli impiegati all'estero soggetti all'obbligo di trasferimento possono ricevere un
congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell'allegato 3.

2 Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente
all'articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF9 il congedo può esser prolungato per la
durata del viaggio di quattro giorni al massimo.

Capitolo 7:
Altre prestazioni del datore di lavoro agli impiegati all'estero soggetti
all'obbligo di trasferimento
Sezione 1: Rimborso dei viaggi di servizio

Art. 61

Definizioni
(art. 72 OPers)

1 Sono considerati viaggi di servizio: a.

i viaggi ordinati o autorizzati nell'interesse del Dipartimento; b.

i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo
di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.

2 Non sono considerati viaggi di servizio: a.

i viaggi per impieghi di lunga durata; b.

i viaggi di trasferimento; c.

i viaggi pagati per le vacanze in Svizzera; 9

RS 172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

19

172.220.111.343.3 d.

le visite dei figli; e.

i viaggi nelle vicinanze del luogo d'impiego se l'impiegato riceve un'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni; f.

i viaggi in caso di lutto; g.

i viaggi a scopo di trattamento medico; h.

i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione; i.

i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione.


Art. 62

Ordine e autorizzazione
(art. 72 OPers) Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro
subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i
figli di questi impiegati: a.

il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione; b.

i capi delle rappresentanze all'estero.


Art. 63

Rimborso di viaggi in treno all'estero
(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) Per viaggi di servizio all'estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1a classe.


Art. 64

Rimborso di viaggi in aereo all'estero
(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) 1 Per i viaggi di servizio in aereo all'estero l'articolo 47 O-OPers-DFF10 si applica
per analogia.

2 Per i viaggi pagati conformemente all'articolo 61 capoverso 2 lettere f-i è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi la
DRRE può eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.


Art. 65

Rimborso dell'utilizzazione di veicoli a motore privati all'estero
(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers) In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio,
l'indennità chilometrica ammonta a 60 centesimi per un'automobile e a 25 centesimi
per un motoveicolo o una motoretta. Il capo della rappresentanza all'estero è competente dell'autorizzazione.

10 RS 172.220.111.31

Personale federale

20

172.220.111.343.3

Art. 66

Rimborso di pernottamenti in Svizzera
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFF) 1 Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al
massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.

2 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
30 franchi.


Art. 67

Rimborso di pernottamenti e pasti all'estero
(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF) 1 La DRRE fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all'estero in
base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

2 Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la rappresentanza all'estero competente ha prenotato il pernottamento.

3 Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
30 franchi.

Sezione 2:
Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro


Art. 68

Rimborso di spese di candidati esterni o di partecipanti esterni
a concorsi di ammissione
(art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers-DFF) Su richiesta, la DRRE può rimborsare alle persone esterne che si candidano per un
posto di lavoro o partecipano a un concorso di ammissione le spese legate alla presentazione o all'esame di ammissione. Il rimborso si basa sugli articoli 43-45
O-OPers-DFF11 e sull'articolo 67 della presente ordinanza.


Art. 69

Rimborso di spese di partecipanti interni a concorsi di ammissione Agli impiegati del Dipartimento possono essere rimborsati i costi legati alla partecipazione a concorsi di ammissione.

Sezione 3:
Rimborso di spese particolari dovute a impieghi di lunga durata
all'estero


Art. 70

Impieghi di lunga durata all'estero Sono considerati impieghi di lunga durata gli impieghi temporanei di lavoro fuori
dal luogo d'impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare 11 RS

172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

21

172.220.111.343.3 temporaneamente il personale, installare o effettuare la manutenzione di impianti
tecnici e per scopi analoghi.


Art. 71

Rimborso di spese particolari in caso di impieghi di lunga durata
all'estero
(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 In caso di impieghi di lunga durata all'estero agli impiegati spettano i diritti di cui
agli articoli 43-48 O-OPers-DFF12 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.

2 Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l'equipaggiamento e le
visite sono indennizzati in modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 4: Rimborso di spese in relazione a viaggi d'ispezione

Art. 72

1 Sono considerati viaggi d'ispezione i viaggi degli impiegati dell'ispettorato diplomatico o dell'ispettorato consolare e delle finanze per effettuare ispezioni di rappresentanze all'estero.

2 Per i viaggi d'ispezione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43-38
O-OPers-DFF13 e agli articoli 63-67 della presente ordinanza.

3 L'indennità d'ispezione e il rimborso delle spese di convocazione sono stabiliti in
modo adeguato nell'ambito della presente ordinanza.

Sezione 5: Indennità di uscita per gli impiegati della DSC

Art. 73

1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le indennità di cui all'articolo 19
capoverso 2 della legge del 24 marzo 200014 sul personale federale possono essere
versate agli impiegati della DSC se: a.

il loro rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno 20 anni con
unità amministrative conformemente all'articolo 1 OPers; o b.

hanno compiuto il 50° anno d'età; o c.

hanno esercitato un'attività professionale presso la DSC per la quale c'è
poca richiesta sul mercato del lavoro.

2 La base di calcolo per l'indennità di uscita è data dallo stipendio di Berna (senza
indennità di soggiorno all'estero).

12 RS

172.220.111.31 13 RS

172.220.111.31 14 RS

172.220.1

Personale federale

22

172.220.111.343.3 Capitolo 8:
Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all'estero
e in organizzazioni internazionali
Sezione 1: In generale

Art. 74

Indennità per servizio militare e servizio civile
(art. 81 segg. OPers)

1 Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene
computato alle vacanze, le indennità all'estero (indennità di soggiorno all'estero) nel
luogo d'impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.

2 I costi fissi nel luogo d'impiego sono considerati adeguatamente per la durata
dell'assenza dovuta al servizio militare o civile.


Art. 75

Indennità di residenza
(art. 43, 81 segg. OPers) L'indennità di residenza non viene versata.


Art. 76

Compensazione del rincaro
(art. 44, 81 segg. OPers) La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all'estero
ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.


Art. 77

Indennità per il lavoro domenicale
(art. 45 OPers)

1 È considerato lavoro domenicale il lavoro: a.

svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d'impiego corrisponde alla domenica; b.

svolto in nove giorni festivi generali stabiliti dalla DRRE conformemente
all'articolo 53 capoverso 2.

2 L'indennità per il lavoro domenicale si basa sull'articolo 12 capoverso 1 O-OPersDFF15.


Art. 78

Prestazioni in caso di malattia e infortunio
(art. 81 segg. OPers)

1 In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto
alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d'impiego.

2 In caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi, la DRRE può ridurre totalmente
o in parte le prestazioni di cui agli articoli 80-89 OPers.

15 RS

172.220.111.31

Ordinanza del DFAE

23

172.220.111.343.3 3 Se in caso di malattia o infortunio l'impiegato rimane nel luogo d'impiego, i costi
fissi sono compensati adeguatamente.


Art. 79

Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale
(art. 38, 81 segg. OPers) 1 Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell'indennità per inconvenienti
connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni che corrispondono al loro tasso di occupazione.

2 Se il tasso di occupazione è inferiore all'80 per cento, nei seguenti casi le indennità
sono ridotte della differenza tra l'80 per cento e il tasso di occupazione: a.

spese accessorie durante il trasferimento (art. 90); b.

spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90); c.

spese di formazione (art. 128 segg.); d.

viaggi pagati per le vacanze (art. 96 segg.); e.

visite pagate dei figli (art. 98 seg.); f.

spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100); g.

risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).

Sezione 2: Indennità per inconvenienti connessi al lavoro

Art. 80

Diritto
(art. 81 OPers)

A titolo di compensazione delle difficili condizioni di vita, agli impiegati soggetti
all'obbligo di trasferimento è versata un'indennità per inconvenienti connessi al
lavoro se il loro luogo d'impiego è valutato con meno di 95 punti nell'indice di cui
all'articolo 23.


Art. 81

Ammontare
(art. 81 OPers)

Per ogni punto inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d'impiego sorge un
diritto a un importo di 572 franchi l'anno.


Art. 82

Supplemento di vecchiaia
(art. 81 OPers)

L'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata: a.

del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 40° anno d'età;

b.

del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 45° anno d'età;

Personale federale

24

172.220.111.343.3 c.

del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato
compie il 50° anno d'età; d.

del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 55° anno d'età.


Art. 83

Riduzione
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per
ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3: Indennità per mobilità

Art. 84

Ammontare
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità ammonta a 5723 franchi l'anno.


Art. 85

Supplemento di vecchiaia
(art. 81 OPers)

L'indennità per mobilità è aumentata: a.

del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 40° anno d'età;

b.

del 10 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 45° anno d'età;

c.

del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell'anno in cui l'impiegato
compie il 50° anno d'età; d.

del 20 per cento a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui l'impiegato compie
il 55° anno d'età.


Art. 86

Riduzione
(art. 81 OPers)

Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'indennità per mobilità è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo.
La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Ordinanza del DFAE

25

172.220.111.343.3 Sezione 4:
Risarcimento forfettario delle spese per la gestione dell'economia
domestica


Art. 87

Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Le spese supplementari per la gestione dell'economia domestica sono indennizzate
a titolo forfettario a partire dal giorno d'inizio del lavoro nel luogo d'impiego
all'estero.

2 L'importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.

3 Se la persona di accompagnamento fa valere l'importo forfettario a causa del suo
rapporto d'impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio
superiore tra i due e viene corrisposto un supplemento per persone di accompagnamento conformemente all'articolo 120.


Art. 88

Ammontare
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) L'importo forfettario si compone di un importo di base di 6262 franchi l'anno e di
un supplemento pari all'8 per cento dello stipendio annuo.


Art. 89

Riduzione
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d'impiego, l'importo forfettario è
ridotto del 20 per cento rispetto all'importo iniziale per ogni anno successivo. La
riduzione è applicabile il 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 5: Rimborso delle spese di trasferimento

Art. 90

Spese di viaggio e di trasferimento
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Gli impiegati assegnati a un altro luogo d'impiego hanno diritto per sé, le persone
di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DRRE al rimborso: a.

delle spese di viaggio; b.

delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio; c.

delle spese di deposito, trasporto e assicurazione degli effetti e mobili; d.

delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio; e.

delle spese accessorie durante il trasferimento; f.

delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.

Personale federale

26

172.220.111.343.3 2 Le spese di cui al capoverso 1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario.
L'importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla
classe di stipendio dell'impiegato, sulla grandezza dell'economia domestica e sul
grado di mobilio del nuovo alloggio.


Art. 91

Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d'impiego o poco
dopo l'arrivo al nuovo luogo d'impiego devono sostenere spese per pernottamenti e
spese supplementari per pasti, per un massimo di 30 giorni prima della partenza e di
90 giorni dopo l'arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese.
Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.


Art. 92

Locazione a vuoto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se a causa di un trasferimento gli impiegati devono lasciare il loro alloggio prima
del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo
d'impiego nell'interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi
dopo la decisione di trasferimento e al più tardi fino al successivo termine di disdetta
possibile o fino alla data di entrata nell'alloggio viene loro versato un contributo
adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.


Art. 93

Separazione temporanea delle economie domestiche
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) Se in occasione di un trasferimento gli impiegati sono costretti per motivi seri a
lasciare le persone di accompagnamento o i figli al precedente luogo d'impiego o
devono mandarle anticipatamente al nuovo luogo d'impiego, per al massimo un
anno viene loro concesso un contributo forfettario per le spese supplementari legate
alla separazione delle economie domestiche.

Sezione 6:
Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all'estero per lutti
o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico


Art. 94

Per lutti
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione al funerale
della persona di accompagnamento, di un figlio, di un genitore, di un fratello o di
una sorella, di un cognato o di una cognata, del suocero o della suocera, di una nuora o di un genero e se del caso anche le spese di viaggio della persona di accompagnamento e dei figli.

Ordinanza del DFAE

27

172.220.111.343.3 2 Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio, in
caso di viaggi in aereo alla tariffa più bassa in classe economica, dal luogo
d'impiego fino all'aeroporto in Svizzera o fino al confine svizzero e ritorno.

3 Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio
effettive fino all'importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.


Art. 95

Per viaggi a scopo di trattamento medico
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Per un viaggio dell'impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli a
scopo di trattamento medico, raccomandato dal servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione, sono rimborsate le spese.

2 Per viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese, in caso di viaggi in aereo alla
tariffa più bassa in classe economica, dal luogo d'impiego fino all'aeroporto in Svizzera o fino al confine svizzero e ritorno.

3 Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all'importo
massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.

4 Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea
da utilizzare.

Sezione 7: Rimborso di viaggi per vacanze

Art. 96

Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento hanno diritto al rimborso di un
viaggio di vacanza in Svizzera per anno di soggiorno nel luogo d'impiego all'estero.
Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e i figli.

2 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro
un anno. Tra due viaggi per vacanze pagati devono trascorrere almeno tre mesi.

3 Se si beneficia di un viaggio per vacanze pagato, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.

4 Il viaggio per vacanze pagato può essere compensato con viaggi di trasferimento,
viaggi di servizio in Svizzera e viaggi in Svizzera pagati dal DFAE a scopo di trattamento medico.


Art. 97

Importi forfettari
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso del viaggio per vacanze è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRRE d'intesa con il DFF.

Personale federale

28

172.220.111.343.3 2 L'importo forfettario deve: a.

essere restituito totalmente se il viaggio non ha avuto luogo entro un mese
dopo la data di partenza notificata; b.

essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento
in cui termina il rapporto di lavoro dell'impiegato trascorrono meno di sei
mesi.

Sezione 8: Rimborso di visite dei figli

Art. 98

Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Per i figli degli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento che non risiedono
nel suo luogo d'impiego possono essere rimborsate le spese per: a.

fino a due visite l'anno nel luogo d'impiego fino alla fine dell'anno in cui i
figli hanno compiuto il 18° anno d'età; b.

una visita l'anno nel luogo d'impiego a partire dalla fine dell'anno in cui i
figli hanno compiuto il 18° anno d'età e fino alla fine dell'anno in cui hanno
compiuto il 25° anno d'età.

2 Invece del viaggio di cui al capoverso 1 un genitore del figlio che vive nel luogo
d'impiego può recarsi al suo luogo di residenza. In questo caso sono rimborsate solo
le spese che sarebbero sorte per il viaggio del figlio.

3 Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un
anno dall'insorgere dello stesso.

4 Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o
famigliari particolari.


Art. 99

Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario
stabilito annualmente per ogni luogo d'impiego dalla DRRE d'intesa con il DFF.

2 Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al
massimo fino all'importo forfettario di cui al capoverso 1.

3 L'importo forfettario deve: a.

essere restituito totalmente se il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la
data di partenza notificata; b.

essere restituito a metà se tra il momento in cui sorge il diritto e il momento
in cui termina il rapporto di lavoro dell'impiegato trascorrono meno di sei
mesi.

Ordinanza del DFAE

29

172.220.111.343.3 Sezione 9: Contributo alla locazione di alloggi

Art. 100

1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno
all'estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi.

2 Il capo della rappresentanza all'estero stabilisce nel singolo caso fino a quale
importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese
accessorie di locazione e si orienta al riguardo in base ai valori di riferimento fissati
di regola annualmente dalla DRRE.

3 In caso di divergenze di opinione tra l'impiegato e il capo delle rappresentanze
all'estero la DRRE funge da mediatore e decide, anche se vanno rispettate le vie di
servizio.

4 La DRRE stabilisce d'intesa con il DFF la quota assunta dalla Confederazione.
Essa si basa sulla grandezza dell'economia domestica, l'entità dello stipendio e le
spese di locazione medie di un'economia domestica equiparabile nella città di Berna.

Sezione 10: Rimborso delle spese di rappresentanza

Art. 101

Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati all'estero
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1

Agli impiegati sono rimborsate le spese di rappresentanza effettuate con l'autorizzazione dei capi delle rappresentanze all'estero.

2 L'entità e il tipo di compiti di rappresentanza degli impiegati e delle persone di
accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra i capi delle rappresentanze
all'estero e gli impiegati.


Art. 102

Rimborso delle spese di rappresentanza agli impiegati
presso missioni multilaterali a Ginevra
(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1 Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di rappresentanza sono rimborsate le relative spese.

2 La DRRE stabilisce su proposta dei capi delle missioni a quali impiegati sono affidati compiti di rappresentanza.

3 Stabilisce l'entità del rimborso delle spese di rappresentanza in base alla funzione
e ai compiti di rappresentanza degli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle
persone di accompagnamento.

Personale federale

30

172.220.111.343.3 Sezione 11: Importo forfettario per attività di pubbliche relazioni

Art. 103

Diritto
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) Gli impiegati che devono svolgere attività di pubbliche relazioni ricevono un
importo forfettario per le relative spese.


Art. 104

Importo forfettario ridotto
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell'ambito di attività di pubbliche relazioni fanno inviti fuori casa con carattere di servizio.

2 Con l'importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all'interno
della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le
spese accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.


Art. 105

Importo forfettario integrale
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell'ambito di
attività di pubbliche relazioni fanno inviti a casa con carattere di servizio.

2 Con l'importo forfettario integrale sono rimborsate le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappresentanze all'estero), il maggior fabbisogno di guardaroba, le attrezzature interne supplementari e le spese
accessorie legate alle attività di pubbliche relazioni.


Art. 106

Categorie e classi di funzione
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 La DRRE suddivide i luoghi d'impiego in quattro categorie secondo le priorità del
DFAE nella cura delle relazioni esterne e in considerazione delle strutture di costo.
L'importo forfettario per le attività di pubbliche relazioni dei capi delle rappresentanze all'estero si basa su questa ripartizione. L'allegato 4 contiene gli importi.

2 Su proposta dei capi delle rappresentanze all'estero, assegna gli impiegati incaricati di attività di pubbliche relazioni a una delle 13 classi di funzione conformemente all'allegato 4.


Art. 107

Riduzione e restituzione
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 L'importo forfettario per attività di pubbliche relazioni è ridotto totalmente o in
parte e deve essere restituito totalmente o in parte se le attività di pubbliche relazioni
non sono prestate nell'ambito dell'accordo preso in conformità dell'articolo 101
capoverso 2.

2 Il diritto all'importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi
dal luogo d'impiego.

Ordinanza del DFAE

31

172.220.111.343.3 Sezione 12: Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 108

In generale
(art. 83 OPers)

1 Sottostanno all'adeguamento al potere d'acquisto: a.

a seconda del paniere il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44-51 OPers; b.

l'80 per cento delle prestazioni di cui agli articoli 81 e 82 capoverso 3 lettere
a e c OPers.

2 Un potere d'acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui
al capoverso 1.


Art. 109

Verifica dei prezzi
(art. 83 OPers)

La DRRE fissa l'adeguamento al potere d'acquisto in base a verifiche periodiche dei
prezzi a Berna e nei luoghi d'impiego d'intesa con l'UFPER.


Art. 110

Indicizzazione
(art. 83 OPers)

1 La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d'impiego e nella città di Berna è
espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell'indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.

2 In caso di divergenze dal valore dell'indice della città di Berna, il potere d'acquisto deve essere compensato conformemente all'allegato 5.


Art. 111

Modifiche
(art. 83 OPers)

1 Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell'indice per il luogo
d'impiego degli impiegati, il potere d'acquisto è adeguato nel seguente modo: a.

in caso di aumento del valore dell'indice retroattivamente all'inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi; b.

in caso di diminuzione del valore dell'indice all'inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.

2 Tra gli adeguamenti periodici il potere d'acquisto è adeguato con l'aggiornamento
dei cambi e dell'evoluzione dei prezzi.

Personale federale

32

172.220.111.343.3 Sezione 13: Esenzione fiscale

Art. 112

Calcolo globale
(art. 84 OPers)

1 I minori costi dovuti all'esenzione fiscale degli impiegati all'estero soggetti all'obbligo di trasferimento sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di
deduzione globale applicate dall'amministrazione delle contribuzioni del Cantone di
Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di
Berna.

2 La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie: a.

impiegato solo senza figli; b.

impiegato solo con fino a sei figli; c.

impiegato senza figli con persona di accompagnamento; d.

impiegato con persona di accompagnamento con fino a sei figli.

3 Se la persona di accompagnamento dell'impiegato fa parte del personale in servizio all'estero, la deduzione per i minori costi è calcolata in base al reddito dell'economia domestica e dedotta proporzionalmente in base al tasso di occupazione e
all'entità del reddito.

4 La deduzione globale per i minori costi ammonta al 70 per cento dell'importo calcolato secondo il capoverso 1.


Art. 113

Calcolo individuale
(art. 84 OPers)

1 Se l'importo della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale conformemente all'articolo 112 capoverso 4 risulta più elevato dell'importo che gli
impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.

2 Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale ha
luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell'imposta
federale diretta per l'anno civile in questione (postnumerando).

Sezione 14: Prestiti

Art. 114

Concessione
(art. 85 OPers)

1 In occasione di un trasferimento all'estero, agli impiegati soggetti all'obbligo di
trasferimento possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l'arrivo nel luogo
d'impiego su richiesta motivata per:

Ordinanza del DFAE

33

172.220.111.343.3 a.

equipaggiamenti e attrezzature; b.

deposito della pigione; c.

lavori di ripristino; d.

acquisto di un'autovettura.

2 I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la
Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell'anno in questione
per gli averi depositati.


Art. 115

Restituzione
(art. 85 OPers)

1 I prestiti devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.

2 In caso di vendita dell'oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito
residuo diventa immediatamente esigibile.

3 In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un
prestito per il deposito della pigione, il debito residuo diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.

4 In caso di decesso, la DRRE può eccezionalmente rinunciare alla restituzione del
debito residuo e degli interessi maturati.

Capitolo 9: Persone di accompagnamento Sezione 1: Dichiarazione di convivenza

Art. 116

Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento e i loro conviventi consegnano
una dichiarazione scritta alla DRRE nella quale confermano la loro convivenza.

Sezione 2: Supplemento per le persone di accompagnamento

Art. 117

Diritto
(art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento hanno diritto a un supplemento
per le persone di accompagnamento su alcuni rimborsi.

2 Il diritto al supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner
sorge al più presto 24 mesi dopo l'estinzione di un precedente diritto e a partire dal
trasferimento successivo. È determinante il momento in cui viene comunicato alla
DRRE lo scioglimento di un matrimonio o di una convivenza notificata.

3 Il diritto viene a cadere se la persona di accompagnamento può far valere un proprio diritto a rimborsi in base a un rapporto d'impiego con la Confederazione.

Personale federale

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172.220.111.343.3 4 Il supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per la
gestione dell'economia domestica conformemente all'articolo 120 è versata anche
agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all'assegno di
custodia per i figli che vivono nella loro economia domestica.


Art. 118

Fine del diritto
(art. 114 cpv. 3 OPers) Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento si estingue all'inizio
del mese successivo allo scioglimento del matrimonio o della convivenza o alla
morte della persona di accompagnamento.


Art. 119

Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per
inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità
(art. 81, 114 cpv. 3 OPers) I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti
connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità
versate conformemente agli articoli 80-86 agli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento.


Art. 120

Supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità
forfettaria per la gestione dell'economia domestica
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 Il supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità forfettaria per la
gestione dell'economia domestica ammonta a 8975 franchi l'anno.

2 La riduzione del supplemento si basa sull'articolo 89.


Art. 121

Supplemento per le persone di accompagnamento sull'indennità
forfettaria per attività di pubbliche relazioni
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento
sull'indennità forfettaria per attività di pubbliche relazioni se le persone di accompagnamento partecipano a tali attività in base a un accordo.

2 L'importo del supplemento è fissato nell'allegato 4.

3 La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull'articolo 107.


Art. 122

Prestazioni in caso di malattia
(art. 86, 114 cpv. 3 OPers) 1 I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all'estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.

2 Le prestazioni dell'assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione
collettiva di cui all'articolo 86 capoverso 2 OPers.

Ordinanza del DFAE

35

172.220.111.343.3 Sezione 3: Partecipazione alle spese per la previdenza professionale

Art. 123

Condizioni
(art. 114 cpv. 3 OPers) Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se: a.

il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera; b.

il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio
in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da
un'altra assicurazione; c.

il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in
caso di invalidità;

d.

il capitale risparmiato o il valore di riscatto (caso di libero passaggio) è versato in Svizzera o all'estero a un organo di previdenza assoggettato alla
vigilanza statale prima che insorga un caso di previdenza.


Art. 124

Entità del contributo
(art. 114 cpv. 3 OPers) 1 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa fino
a 16 800 franchi l'anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 6600 franchi.

2 Se il reddito da attività lucrativa della persona di accompagnamento supera i
44 000 franchi l'anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.

3 Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa compreso tra 16 800 e 44 000 franchi all'anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.


Art. 125

Fine della partecipazione alle spese
(art. 114 cpv. 3 OPers) La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione
alle spese per la previdenza professionale se: a.

l'impiegato si ritira dal servizio di carriera; b.

l'impiegato si dimette dal DFAE; c.

la persona di accompagnamento raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

Personale federale

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172.220.111.343.3 Sezione 4: Risarcimento di danni

Art. 126

Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di
cui all'articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 10: Figli Sezione 1:
Supplemento per i figli sul rimborso forfettario per la gestione
dell'economia domestica


Art. 127

1 Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento ricevono per i propri figli un
supplemento sul rimborso forfettario per la gestione dell'economia domestica di
1252 franchi per anno e per figlio.

2 Il supplemento per i figli secondo il capoverso 1 è versato soltanto una volta per
economia domestica.

Sezione 2: Contributi alle spese di formazione

Art. 128

In generale
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 Il DFAE accorda agli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento i contributi: a.

alle spese dell'istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell'orientamento professionale; b.

ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione
professionale basata su un apprendistato; c.

ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia
per assolvere una formazione.

2 La DRRE, d'intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l'entità dei contributi alle spese di
formazione.


Art. 129

Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) 1 I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall'inizio dell'istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l'anno in cui il figlio compie il
4° anno di età.

2 I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della
maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione profes

Ordinanza del DFAE

37

172.220.111.343.3 sionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione
professionale basata sull'apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del
25° anno d'età.


Art. 130

Diritto ai contributi alle spese di formazione in caso di trasferimento
in Svizzera
(art. 82 cpv. 3 lett. a, 114 cpv. 3 OPers) Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento che sono trasferiti in Svizzera
possono continuare a ricevere i contributi alle spese di formazione se il livello di
formazione e i bisogni scolastici dei figli lo esigono.

Sezione 3: Risarcimento di danni

Art. 131

Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all'articolo 87
OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.

Capitolo 11: Obblighi degli impiegati in servizio all'estero Sezione 1: In generale

Art. 132

Obbligo di trasferimento
(art. 25 cpv. 4 OPers) 1 Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all'estero.

2 Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d'impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un
altro luogo d'impiego.

3 La durata minima di soggiorno è calcolata come segue: a.

per luoghi d'impiego con meno di 45 punti: 2 anni; b.

per luoghi d'impiego con meno di 60 punti: 3 anni; c.

per luoghi d'impiego con meno di 65 punti: 4 anni.

4 Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l'esperienza e l'idoneità per la funzione
prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato
di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.


Art. 133

Comportamento nel luogo d'impiego 1 Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima
delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intratten

Personale federale

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172.220.111.343.3 gono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi
dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica
delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.

2 Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non
pregiudichino l'esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della
Svizzera.


Art. 134

Privilegi e immunità

1 Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità
diplomatiche o consolari e non ne abusano.

2 Essi sono responsabili dell'uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai
membri della loro economia domestica.


Art. 135

Vacanze e lavoro straordinario 1 La DRRE può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze: a.

in occasione di viaggi di servizio; b.

in occasione di viaggi di trasferimento che attraversano la Svizzera; c.

in occasione di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico.

2 Il lavoro straordinario può essere compensato soltanto quando sono state prese le
vacanze annuali.


Art. 136

Alloggio di servizio

Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati
loro nel luogo d'impiego e a osservarne il regolamento interno.


Art. 137

Alloggio privato

1 L'impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l'articolo 136 può
sceglierlo liberamente.

2 I capi delle rappresentanze all'estero possono, in casi motivati, limitare la scelta
dell'alloggio oppure rifiutarlo se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati.


Art. 138

Versamento dello stipendio in valuta locale 1 La DRRE può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all'estero
concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d'impiego.

2 Gli impiegati devono cambiare il loro stipendio al tasso di cambio comunicato alla
DRRE dalla rappresentanza all'estero.

Ordinanza del DFAE

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172.220.111.343.3

Art. 139

Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene
rapporti diplomatici

I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso
alla DRRE prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.

Sezione 2: Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale

Art. 140

Dati personali degli impiegati 1 Gli impiegati previsti per un impiego all'estero notificano al servizio del personale
competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la
loro idoneità personale.

2 Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati
summenzionati insorte durante l'impiego.

3 Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.


Art. 141

Dati personali delle persone di accompagnamento 1 Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un
impiego all'estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a
tale scopo.

2 Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.

3 Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell'impiego.


Art. 142

Obbligo di notifica
(art. 95 OPers)

Gli impiegati notificano: a.

la loro appartenenza a un'associazione con sede all'estero; b.

le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all'estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera
della Svizzera o l'attività del DFAE; c.

l'abbandono dello Stato di residenza.


Art. 143

Accettazione di regali
(art. 93 OPers)

Gli impiegati notificano i regali il cui valore supera i 200 franchi o altri vantaggi
ricevuti nell'ambito della loro funzione per sé o per i membri della loro economia
domestica al servizio competente. Quest'ultimo decide sulla procedura da seguire.

Personale federale

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172.220.111.343.3

Art. 144

Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere 1 Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità
estere.

2 Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le
insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da
seguire.


Art. 145

Occupazioni accessorie
(art. 91 OPers)

1 Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente l'esercizio di
un'occupazione accessoria.

2 L'esercizio di un'occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo
status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.


Art. 146

Attività lucrativa della persona di accompagnamento
(art. 91 OPers)

1 Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d'impiego.

2 La persona di accompagnamento può svolgere un'attività lucrativa soltanto se è
compatibile con i privilegi e le immunità dell'impiegato come pure con le leggi e gli
usi dello Stato di residenza.


Art. 147

Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo
(art. 91 OPers)

1 Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che
perseguono uno scopo lucrativo.

2 Prima di iniziare un impiego all'estero, essi richiedono l'autorizzazione per poter
mantenere le partecipazioni.


Art. 148

Obbligo di testimoniare
(art. 94 OPers)

Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione
davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all'immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere
un'autorizzazione.

Ordinanza del DFAE

41

172.220.111.343.3 Capitolo 12: Procedura, opposizioni e ricorsi Sezione 1: Procedura di obiezione in caso di trasferimenti

Art. 149

1 Le decisioni di trasferimento secondo l'articolo 112 capoverso 3 OPers possono
essere riesaminate nell'ambito di una procedura di obiezione.

2 Gli impiegati soggetti all'obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide
in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.

3 La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati
in un regolamento emanato dal DFAE.

Sezione 2: Valutazione del personale

Art. 150

Eliminazione delle divergenze 1 Gli impiegati in servizio all'estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l'articolo 6
O-OPers-DFF16 alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.

2 Gli impiegati nelle rappresentanze all'estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra valutati dal capomissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione
del personale:

a.

alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari; b.

alla DSC per il personale ad essa subordinato; c.

alla DRRE per il rimanente personale impiegato all'estero.

3 I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale
al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.


Art. 151

Procedura

Il riesame dell'eliminazione delle divergenze secondo l'articolo 6 capoverso 2
O-OPers-DFF17 è effettuato: a.

dal capo del personale della DSC per il personale ad esso subordinato; b.

il capo della DRRE per i capimissione; c.

il capo del personale della DRRE per il rimanente personale.

16 RS

172.220.111.31 17 RS

172.220.111.31

Personale federale

42

172.220.111.343.3 Sezione 3: Promozioni nei servizi di carriera

Art. 152

Rifiuto di una promozione
(art. 112 OPers)

Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione
personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui
motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all'articolo 5 al più
tardi entro il 31 gennaio.


Art. 153

Comunicazione dei motivi del rifiuto
(art. 112 OPers)

La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene: a.

per le persone secondo l'articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE; b.

per gli altri impiegati mediante una decisione della DRRE.


Art. 154

Diritto di ricorso
(art. 112 OPers)

1 La decisione secondo l'articolo 153 lettera b è impugnabile mediante ricorso
interno secondo l'articolo 155. L'atto di ricorso deve contenere i motivi che, dal
punto di vista degli impiegati interessati, parlano a favore di una loro promozione.

2 Il DFAE decide dopo aver preso atto della raccomandazione della Commissione di
promozione competente, che è consultata dall'istanza di ricorso nell'ambito
dell'istruzione di ricorso.

Sezione 4: Ricorso interno

Art. 155

1 Il ricorso interno secondo l'articolo 35 della legge del 24 marzo 200018 sul personale federale va presentato al servizio dei ricorsi del DFAE, alla segreteria generale.

2 Gli impiegati assoggettati alla segreteria generale presentano i loro ricorsi al servizio giuridico della DRRE.

18

RS 172.220.1

Ordinanza del DFAE

43

172.220.111.343.3 Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Istruzioni

Art. 156

Direzione delle risorse e rete esterna (DRRE) La DRRE emana istruzioni nei seguenti settori: a.

valutazione del personale (art. 10 segg.); b.

concorso di ammissione (art. 16 segg.); c.

indicizzazione dei luoghi d'impiego (art. 23); d.

indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36); e.

orario di lavoro flessibile (art. 41 e 43); f.

orario settimanale del lavoro (art. 47); g.

servizio di picchetto (art. 44 e 49); h.

vacanze e congedi (art. 54 segg.); i.

rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2); j.

rimborso di pernottamenti e pasti all'estero (art. 67); k.

spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69); l.

rimborso in caso di impieghi di lunga durata all'estero e di viaggi d'ispezione (art. 70 segg.); m. stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all'estero (art. 74 e 78); n.

rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.); o.

rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi per vacanze pagati, viaggi a
scopo di trattamento medico e visite dei figli (art. 94 segg.); p.

contributo alla locazione di alloggi (art. 100); q.

rimborso delle spese di rappresentanza (art. 101 segg.); r.

importo forfettario per attività di pubbliche relazioni (art. 103 segg.); s.

determinazione e aggiornamento dell'adeguamento al potere d'acquisto
(art. 108 segg.);

t.

calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione
fiscale (art. 113);

u.

prestiti (art. 114 segg.); v.

contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.); w. contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.); x.

regolamento interno e responsabilità civile per l'utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).

Personale federale

44

172.220.111.343.3 Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione

Art. 157

Sono abrogati i seguenti regolamenti: a.

il regolamento d'esecuzione I del 21 dicembre 200119; b.

il regolamento d'esecuzione II del 6 aprile 197620; c.

il regolamento d'esecuzione V del 1° gennaio 200221; d.

il regolamento d'esecuzione VII del 1° gennaio 200222.

2 I seguenti regolamenti sono modificati come segue: a.

b.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 158

Computo dei luoghi d'impiego in caso di pensionamento anticipato
(art. 24)

1 Gli anni di soggiorno trascorsi prima del 1° gennaio 2002 in luoghi d'impiego
dalle condizioni di vita difficili o molto difficili sono computati in caso di pensionamento anticipato.

2 Il computo dei luoghi d'impiego prima del 1998 e dal 1998 al 2001 avviene sulla
base delle tabelle che riportano i punti assegnati ai singoli luoghi d'impiego contenute nell'allegato 1.

19

Non pubblicato nella RU 20

Non pubblicato nella RU 21

Non pubblicato nella RU 22

Non pubblicato nella RU 23

Non pubblicato nella RU 24

Non pubblicato nella RU

Ordinanza del DFAE

45

172.220.111.343.3

Art. 159

Mantenimento della classe di stipendio in corso
(art. 33)

1 Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio,
fatto salvo l'articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro
funzione descritta nell'allegato 2 riceve una valutazione inferiore.

2 Impiegati del servizio consolare, che all'entrata in vigore della presente ordinanza
rientrano nelle classi di stipendio 10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio
fino alla promozione successiva.


Art. 160

Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale all'estero
(art. 79)

1 Le prestazioni del datore di lavoro agli impiegati a tempo parziale dei servizi di
carriera trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computate secondo il
diritto previgente fino al trasferimento successivo.

2 I contributi del datore di lavoro alle spese di locazione e alle spese accessorie di
locazione a carico degli impiegati a tempo parziale dei servizi di carriera trasferiti
all'estero prima del 1° gennaio 2002 sono computati secondo il diritto previgente
fino al cambiamento d'indirizzo successivo.


Art. 161

Presa in considerazione dell'esenzione fiscale per tutti
gli impiegati soli con figli
(art. 112 cpv. 2)

Agli impiegati soli con figli trasferiti all'estero prima del 1° gennaio 2002 la deduzione per i minori costi dovuti all'esenzione fiscale è calcolata secondo l'articolo
112 capoverso 2 lettera d fino al successivo trasferimento in Svizzera.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 162

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.

2 Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso 1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in
vigore il 1° gennaio 2003.

3 L'articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l'articolo 9 del
regolamento d'esecuzione III del 1° aprile 1997 e l'articolo 10.1 capoverso 3 del
regolamento d'esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio
2003.

Personale federale

46

172.220.111.343.3 Allegati

Allegato 1:

Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno
(art. 24) e computo dei luoghi d'impiego precedenti (art. 158) Allegato 2:

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei
servizi di carriera (art. 27 e 34) Allegato 3:

Congedo pagato all'estero (art. 60) Allegato 4:

Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni (art. 106 e 121) Allegato 5:

Adeguamento al potere d'acquisto (art. 110)

Ordinanza del DFAE

47

172.220.111.343.3 Allegato 1

(art. 24 e 158)

Pensionamento anticipato: ponderazione degli anni di soggiorno
e computo dei luoghi d'impiego precedenti
Parte 1: Ponderazione degli anni di soggiorno 1.

12 anni di soggiorno ponderati danno il diritto al pensionamento anticipato
massimo di 36 mesi.

2.

I valori limite corrispondono ai seguenti punteggi: Numero di punti

Designazione del valore limite 95 punti

Città di Berna

82 punti

Condizioni di vita difficili 62 punti

condizioni di vita molto difficili 3.

Per il computo di 12 anni ponderati, la differenza di punti tra i valori limite
«condizioni di vita molto difficili» (62 punti) e «Città di Berna» (95 punti),
vale a dire 33 punti, viene moltiplicata per 12 (=anni). Il risultato di 396
punti corrisponde a 12 anni di soggiorno ponderati.

4.

I punti compresi tra 198 e 396 danno diritto al pensionamento anticipato
secondo la seguente tabella: Numero di punti

Diritto al pensionamento anticipato 396 e oltre

36 mesi

380-395

35 mesi

369-379

34 mesi

358-368

33 mesi

347-357

32 mesi

336-346

31 mesi

325-335

30 mesi

314-324

29 mesi

303-313

28 mesi

292-302

27 mesi

281-291

26 mesi

270-280

25 mesi

259-269

24 mesi

248-258

23 mesi

237-247

22 mesi

226-236

21 mesi

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48

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Personale federale

50

172.220.111.343.3 Parte 3: Computo dei luoghi d'impiego 1998-2001 Punti per impieghi tra il 1998 e il 2001: Condizioni di vita molto difficili Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

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60

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Abuja

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Accra

56

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57

Addis Abeba

43

42

40

43

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43

43

46

50

Alma-Ata

46

44

42

43

Antananarivo

42

41

41

42

Baghdad

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0

0

30

Beirut

54

54

56

57

Belgrado

54

34

39

43

Bombay

69

55

53

55

Dacca

60

46

43

42

Dakar

62

60

60

59

Damasco

55

54

53

54

Dar es Salaam

44

41

41

44

Gidda

53

56

55

54

Guatemala

58

57

58

60

Hanoi

54

49

48

52

Islamabad

63

62

59

60

Giacarta

65

59

56

59

Karachi

60

58

52

54

L'Avana

43

44

45

47

Pechino

61

60

59

60

Khartoum

33

33

32

31

Kiev

53

57

57

58

Kinshasa

36

43

36

37

Kuwait

55

62

64

59

La Paz

62

62

60

62

Lagos

44

41

39

42

Maputo

39

39

40

39

Messico

71

68

59

59

Mosca

50

54

54

56

Nairobi

71

64

63

59

Nuova Delhi

64

46

46

49

Port-au-Prince

40

46

44

44

Pristina

31

31

31

34

Riyadh

52

55

55

54

S. Pietroburgo

52

52

55

56

Sarajevo

36

43

46

50

Shanghai

62

60

60

61

Skopje

58

57

57

59

Ordinanza del DFAE

51

172.220.111.343.3 Condizioni di vita molto difficili Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

Tashkent

45

44

43

43

Tbilisi

0

0

0

32

Teheran

51

55

49

48

Tirana

53

52

52

53

Tripoli

40

39

45

46

Yaoundé

54

48

48

48

Condizioni di vita difficili Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

Abu Dhabi

64

71

70

71

Amman

65

65

67

68

Ankara

80

80

77

75

Asunción

72

72

71

71

Atene

85

80

77

77

Bangkok

66

67

66

67

Brasilia

73

73

73

72

Bratislava

73

72

73

75

Bucarest

67

68

71

69

Caracas

69

66

66

65

Città del Capo

82

83

80

80

Colombo

72

71

68

68

Dubai

64

72

71

73

Gerusalemme Est

75

75

75

72

Harare

73

73

71

69

Il Cairo

66

70

69

70

Istanbul

80

80

77

76

Johannesburg

79

80

78

80

Kingston

62

62

63

63

Kuala Lumpur

83

80

76

80

Lima

62

67

67

69

Manila

76

74

70

70

Nicosia

83

81

80

79

Panmunjeom

69

69

66

66

Pretoria

79

80

78

80

Quito

71

70

66

68

Rabat

69

69

69

71

Riga

62

76

78

76

Rio de Janeiro

70

71

70

71

San José

72

73

73

72

Santa Fé de Bogotà

63

66

64

63

Santiago del Cile

72

72

72

74

Santo Domingo

59

68

68

67

Personale federale

52

172.220.111.343.3 Condizioni di vita difficili Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

São Paulo

72

73

71

71

Seoul

76

76

72

72

Sofia

71

72

72

71

Taipei

78

77

74

75

Tel Aviv

79

82

80

79

Tunisi

78

78

76

77

Varsavia

78

80

80

79

Zagabria

67

68

70

71

Condizioni di vita normali Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

Amburgo

98

98

97

97

Amsterdam

99

100

98

99

Atlanta

96

96

94

93

Barcellona

91

92

90

93

Berlino

95

96

97

98

Bonn

97

98

95

97

Bordeaux

96

98

97

97

Boston

92

93

92

93

Bruxelles

99

100

98

99

Budapest

82

85

87

88

Buenos Aires

84

85

83

83

Canberra

94

94

93

92

Chicago

92

91

90

92

Copenaghen

100

100

100

100

Dresda

95

96

86

89

Dublino

95

95

96

96

Düsseldorf

99

99

98

99

Francoforte

97

98

98

100

Genova

92

91

91

92

Helsinki

99

99

98

99

Hong Kong

83

84

83

84

Houston

90

89

87

88

L'Aia

99

100

98

99

Las Palmas G.C.

91

92

90

94

Lione

96

98

97

97

Lisbona

90

91

90

91

Londra

94

95

94

94

Los Angeles

89

88

87

90

Lubiana

0

0

0

83

Lussemburgo

99

99

98

99

Madrid

93

93

94

94

Ordinanza del DFAE

53

172.220.111.343.3 Condizioni di vita normali Rappresentanze

1998

1999

2000

2001

Manchester

91

92

91

93

Marsiglia

96

98

97

97

Melbourne

94

95

93

93

Milano

92

91

91

92

Monaco

99

100

99

100

Montevideo

84

85

85

85

Montreal

96

96

95

96

Mulhouse

96

98

97

97

Napoli

89

90

88

87

New York

92

92

90

91

Osaka

89

88

87

88

Oslo

98

99

98

99

Ottawa

96

96

95

96

Parigi

97

98

97

97

Praga

82

84

84

85

Roma

89

90

88

89

San Francisco

92

91

91

93

Singapore

94

94

93

94

Stoccarda

99

100

99

100

Stoccolma

97

98

97

99

Strasburgo

96

98

97

97

Sydney

94

94

93

94

Tokyo

90

90

89

90

Toronto

98

98

95

95

Vancouver

98

98

97

99

Venezia

92

91

91

92

Vienna

100

100

99

100

Washington

94

94

92

93

Wellington

93

92

91

92

Personale federale

54

172.220.111.343.3 Allegato 2

(art. 27 e 34)

Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio
nei servizi di carriera
A

Servizio diplomatico A1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio diplomatico: Compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano
politico, economico, culturale o altro presso la centrale o una rappresentanza e nel
settore della gestione delle risorse diplomatiche presso la centrale.
A1.1

Terzo segretario di ambasciata
Collaboratore diplomatico
classe di stipendio 20 Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d'ammissione per
il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro
formazione.

A1.2

Secondo segretario di ambasciata
Collaboratore diplomatico
classe di stipendio 22 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un'attività di almeno due anni e otto
mesi nella classe di stipendio 20, adempiono autonomamente e in modo efficiente
compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A1.3

Primo segretario di ambasciata
Collaboratore diplomatico
classe di stipendio 24 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe
di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l'adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici.

A23

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Compiti dirigenziali di medio livello nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o una rappresentanza e nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.

Ordinanza del DFAE

55

172.220.111.343.3 Compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi
diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o in
rappresentanze multilaterali.
A2.1

Consigliere di ambasciata
Caposezione
Aggiunto diplomatico
classe di stipendio 26 Impiegati del servizio diplomatico incaricati, dopo almeno un'attività triennale nella
classe di stipendio 24, di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in determinati
casi, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche
in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi.
Sono annoverati gli impiegati che: esercitano la funzione di sostituto del capomissione

dirigono un'importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione

adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici in rappresentanze multilaterali o presso la centrale

assumono la direzione di un'importante sezione incaricata di compiti di
tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente
presso la centrale

esercitano la funzione di sostituti del capo di un'importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un'unità organizzativa equivalente presso la centrale

in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.

A2.2

Consigliere di ambasciata
Caposezione
Aggiunto diplomatico
classe di stipendio 28 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe
di stipendio 26:

si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità
nell'adempimento di compiti secondo il numero A2.1 assumono, in determinati casi, la direzione di una rappresentanza consolare
o la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.

Personale federale

56

172.220.111.343.3 A2.3

Consigliere di ambasciata
Caposezione
Consigliere diplomatico
classe di stipendio 30 Impiegati del servizio diplomatico che, dopo almeno tre anni di attività nella classe
28, sono di regola considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze ed esperienza professionali, competenza sociale e dirigenziale.

A2.4

Consigliere di ambasciata
con indennità di funzione
classe di stipendio 30 Impiegati del servizio diplomatico, che dopo almeno tre anni di attività nella classe
di stipendio 30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze ed esperienza professionali, competenza sociale e dirigenziale e
sono altresì impiegati quali primi collaboratori nelle seguenti missioni: Pechino,
Berlino, missione di Bruxelles, missione ONU di Ginevra, Londra, Mosca, New
York ONU, Parigi, Roma, Tokyo, Washington, Vienna (bil.).

A3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche e alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse alla
centrale.

A3.1

Capomissione
Capodivisione
Vicedirettore

classe di stipendio 32 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nelle
classi di stipendio 30 o 31, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Abu Dhabi, Bratislava, CG HongKong, Kuwait, Ljubljana, Lussemburgo, Montevideo, Parigi UNESCO, Pristina, Tripoli, Wellington

funzioni presso la centrale: vicedirettore DRRE, vicedirettore DDIP.

A4

Fascia di funzione 4 Direzione di piccole rappresentanze diplomatiche con numerosi accreditamenti
speciali o con considerevoli compiti di politica estera particolarmente importanti
per la Svizzera e alti compiti dirigenziali nell'ambito della tutela degli interessi
diplomatici o della gestione delle risorse presso la centrale.

Ordinanza del DFAE

57

172.220.111.343.3 A4.1

Capomissione
Capodivisione
Direttore supplente
classe di stipendio 33 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nella
classe di stipendio 32, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Abuja, Addis-Abeba, Accra, Algeri,
Amman, Beirut, Bogotà, Colombo, Dakar, Damas, Dar es Salam, Dublino,
Guatemala, Hanoi, Harare, L'Avana, Kinshasa, Kuala Lumpur, Lima,
Manila, Maputo, Quito, Rabat, Riga, San José, Santiago, Sarajevo, Singapore, Skopje, Tashkent, Tiflis, Tirana, Tunisi, Zagabria funzioni presso la centrale: direttore supplente DRRE, direttore supplente
DDIP, capo del protocollo, capo CAP, ambasciatore gestione dei conflitti,
capo PRS, capo CIPS, Disarmo Ginevra, Centro per la politica di sicurezza
Ginevra, segretario generale supplente.

A5

Fascia di funzione 5 Direzione di grandi rappresentanze diplomatiche con un ampio spettro di attività di
politica estera rilevanti per la Svizzera e altissimi compiti dirigenziali nell'ambito
della tutela degli interessi diplomatici o della gestione delle risorse presso la centrale.
A5.1

Capomissione
Capodivisione
Direttore supplente
classe di stipendio 34 Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nelle
classi di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Abidjan, Ankara, Atene, Bangkok,
Belgrado, Brasilia, Bruxelles (bil./NATO), Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Canberra, Caracas, Copenhagen, Helsinki, Islamabad, Giacarta, Kiev,
L'Aia, Il Cairo, Lisbona, Madrid, Messico, Nairobi (bil./ONU), Nuova Delhi, CG New York, Oslo, Ottawa, Parigi, OCSE, Praga, Pretoria, Riad, Seul,
Sofia, Stoccolma, Strasburgo, CE, Teheran, Tel Aviv, Varsavia, Vienna
(OSCE /ONU)

funzioni presso la centrale: capo DP I, capo DP II Africa, capo DP II America, capo DP II Asia, capo DP III, capo DP IV, capo DP V, capo
dell'ispettorato diplomatico.

A6

Fascia di funzione 6 Direzione delle rappresentanze diplomatiche più grandi con un ampio spettro di
attività di politica estera rilevanti per la Svizzera.

Personale federale

58

172.220.111.343.3 A6.1

Capomissione classe di stipendio 34
con indennità di
funzione

Impiegati del servizio diplomatico ai quali, dopo un'attività almeno triennale nelle
classi di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni quadro: direzione di una delle missioni seguenti: Pechino, Berlino, missione di Bruxelles, Ginevra missione ONU, Londra, Mosca, New York ONU, Parigi, Roma,
Tokyo, Washington, Vienna (bil.) funzioni presso la centrale: capo BI

B

Servizio consolare B1

Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d'ammissione per il servizio consolare: Compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione nonché in caso di supplenza. B1.1

Segretario di consolato
Collaboratore consolare
classe di stipendio 12 Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d'ammissione per il
servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati
nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione, conformemente alla loro
formazione.

B1.2

Segretario di consolato
Collaboratore consolare
classe di stipendio 14 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni e tre mesi
nella classe di stipendio 12, hanno acquisito conoscenze approfondite nel settore dei
servizi consolari e dell'amministrazione e svolgono autonomamente i compiti specializzati corrispondenti.

B1.3

Segretario di consolato
Collaboratore consolare
classe di stipendio 16 Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un'attività di almeno due anni nella
classe di stipendio 14, è affidato un ampio spettro di compiti specializzati nell'ambito dei servizi consolari e dell'amministrazione, che svolgono autonomamente.

Ordinanza del DFAE

59

172.220.111.343.3 B1.4

Viceconsole
Segretario di consolato
Collaboratore consolare
classe di stipendio 18 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 16: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità
nell'adempimento di compiti secondo il numero B1.3 fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria o assumono la direzione di un importante ramo di servizio consolare di una grande cancelleria.

B1.5

Viceconsole
Segretario di consolato
Collaboratore consolare
classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18: si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità,
nell'adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell'amministrazione si sono distinti fungendo da sostituti nella direzione di una cancelleria o di
un importante ramo di servizio consolare di una grande cancelleria.

B2

Fascia di funzione 2 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Gestione delle attività presso una rappresentanza e direzione amministrativa alla
centrale;

In determinati casi: compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi
diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso la centrale o le
rappresentanze.

B2.1

Console
Collaboratore consolare
classe di stipendio 20 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, per la prima volta: assumono la direzione di una cancelleria

fungono da sostituti nella direzione di una grande cancelleria o assumono la
direzione di un importante ramo di servizio consolare di una delle cancellerie più grandi assumono la direzione di un servizio amministrativo alla centrale o fungono
da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo

Personale federale

60

172.220.111.343.3 in determinati casi, svolgono i compiti degli impiegati conformemente al
numero A1.1, in base alla loro attitudine nella tutela degli interessi diplomatici.

B2.2

Console
Collaboratore consolare
classe di stipendio 22 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe
di stipendio 20:

hanno acquisito un'ampia esperienza nello svolgere i compiti della gestione
delle attività e dell'amministrazione conformemente al numero B2.1 in determinati casi, adempiono i compiti degli impiegati conformemente al
numero A1.2, in base alla loro attitudine nella tutela degli interessi diplomatici.

B2.3

Console
Collaboratore consolare
classe di stipendio 24 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe
di stipendio 22:

si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità,
nello svolgere compiti di direzione delle attività e dell'amministrazione
secondo il numero B2.1 in determinati casi, adempiono i compiti degli impiegati secondo il numero
A1.3, grazie alla loro attitudine nella tutela degli interessi diplomatici.

B3

Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di una rappresentanza consolare e compiti dirigenziali di media entità
nell'ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico,
culturale o altro presso una rappresentanza;
Direzione delle attività presso rappresentanze grandi e molto grandi e compiti dirigenziali di alto livello nel settore della gestione delle risorse alla centrale; In determinati casi: compiti specializzati altamente qualificati nel settore della
tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro
presso la centrale o rappresentanze multilaterali.

Ordinanza del DFAE

61

172.220.111.343.3 B3.1

Aggiunto di consolato generale
Console
Caposezione
Aggiunto diplomatico
classe di stipendio 26 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe
di stipendio 24:

esercitano la funzione di sostituto del capo di una rappresentanza consolare

assumono la direzione di una grande cancelleria

fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria molto grande

assumono presso la centrale la direzione di una sezione incaricata della
tutela degli interessi consolari, fungono da sostituti nella direzione di un'importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o la direzione
di un importante servizio amministrativo hanno dimostrato un'attitudine generale nella tutela degli interessi e adempiono presso le rappresentanze i compiti degli impiegati conformemente al
numero A2.1.

B1.4

Console generale
Console
Capodivisione
Caposezione
Aggiunto diplomatico
classe di stipendio 28 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno tre anni nella classe
di stipendio 26:

sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo

assumono la direzione di una cancelleria molto grande

assumono presso la centrale la direzione di una divisione amministrativa
della DRRE o la direzione di un'importante sezione incaricata della tutela
degli interessi consolari svolgono presso le rappresentanze compiti di tutela degli interessi diplomatici come gli impiegati conformemente al numero A2.1 e si sono distinti per
efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità.

B1.4

Console generale
Console
Capodivisione
Caposezione

classe di stipendio 30 Impiegati del servizio consolare che, dopo un'attività di almeno due anni nella classe di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di
responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al numero B3.2.

Personale federale

62

172.220.111.343.3 C

Servizio di segreteria e specializzato 25

C1

Classe di funzione 1 Compiti di segretariato e facili compiti di cancelleria. C1.1

Segretario amministrativo classe di stipendio 5 C1.2

Segretario amministrativo classe di stipendio 7 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 5, hanno acquisito maggiori conoscenze ed esperienza professionali nell'ambito del segretariato e ai quali sono affidati compiti di
segretariato corrispondenti alla loro formazione.

C1.3

Segretario amministrativo classe di stipendio 10 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segretariato e lavorano autonomamente.

C1.4

Segretario amministrativo classe di stipendio 12 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 10, svolgono autonomamente compiti di segretariato più impegnativi e sbrigano semplici lavori di cancelleria.

C1.5

Segretario amministrativo classe di stipendio 13 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al
numero C1.4.

C2

Classe di funzione 2 Compiti di assistenza per i lavori specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o del lavoro di cancelleria più impegnativo. 25

Il DFAE non assume più nuovi collaboratori del servizio di segreteria e specializzato nei
servizi di carriera.

Ordinanza del DFAE

63

172.220.111.343.3 C2.1

Team assistant classe di stipendio 14 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nelle classi di stipendio 12 o 13, svolgono in modo autonomo un impegnativo lavoro di segretariato per capimissione e capiposto o per titolari di funzioni alla
centrale oppure, sotto la guida di superiori, collaborano in occasione di semplici
compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o di importanti lavori di
cancelleria.

C2.2

Team assistant classe di stipendio 15 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al
numero C2.1.

C2.3

Team assistant classe di stipendio 16 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nelle classi di stipendio 14 o 15, svolgono in modo autonomo un impegnativo lavoro di segretariato per capimissione di rappresentanze grandi e molto grandi
o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale oppure collaborano, sotto la guida
di superiori, in occasione di importanti compiti specializzati nel settore della tutela
degli interessi o di importanti lavori di cancelleria.

C2.4

Team assistant classe di stipendio 17 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento di compiti conformemente al
numero C2.3.

C3

Classe di funzione 3 Presa a carico, in modo autonomo, di compiti specializzati nell'ambito della tutela
degli interessi e dei lavori di cancelleria impegnativi.
C3.1

Impiegato specialista classe di stipendio 18 (Il DFAE non promuove più collaboratori del servizio di carriera da funzioni del
servizio di segreteria a funzioni del servizio specializzato.) C3.2

Impiegato specialista classe di stipendio 19 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento in modo autonomo di semplici
compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o importanti lavori di
cancelleria.

Personale federale

64

172.220.111.343.3 C3.3

Impiegato specialista classe di stipendio 20 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, adempiono autonomamente importanti
compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi o impegnativi lavori di
cancelleria.

C3.4

Impiegato specialista classe di stipendio 21 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
tre anni nella classe di stipendio 20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al
numero C3.3.

C3.5

Impiegato specialista classe di stipendio 22 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
tre anni nelle classi di stipendio 20 o 21, svolgono autonomamente impegnativi
compiti specializzati nell'ambito della tutela degli interessi.

C3.6

Impiegato specialista classe di stipendio 23 Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che, dopo un'attività di almeno
tre anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell'adempimento dei compiti conformemente al
numero C3.5.

Ordinanza del DFAE

65

172.220.111.343.3 Allegato 3

(art. 60)

Congedo pagato all'estero Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Decessi

Decesso del coniuge,
del convivente, di un
genitore o di un figlio 3 giorni

Per impiegati il cui luogo di
servizio è all'estero la durata
del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo due giorni.

Malattia grave e
improvvisa di un
membro della famiglia o di una
persona di accompagnamento Per la cura di un membro della famiglia colpito improvvisamente
da una malattia grave o
vittima di un infortunio Fino a 2 giorni
per ogni evento

Per impiegati il cui luogo di
servizio è all'estero la durata
del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo quatto giorni.

Famiglie monoparentali con luogo di servizio
all'estero

Disbrigo di affari inderogabili (ad es. accompagnamento dei figli dal
medico, a scuola, ecc.) Fino a 5 giorni
per anno civile

.

Trasloco con
cambiamento del
luogo di servizio
all'interno dello
stesso Paese (trasferimento in
Svizzera o
all'estero)

Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza per
il nuovo luogo di servizio 2 giorni

Ricerca di un nuovo
alloggio

Fino a 3 giorni

Sopralluogo dell'abitazione di servizio assegnata Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera
ammobiliate in seguito
ad avvenuto trasferimento 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera
non ammobiliate se il
trasloco avviene entro
due anni

2 giorni

Trasloco in occasione del trasferimento in un altro Paese Sistemazione degli affari personali e preparazione della partenza Fino a 3 giorni

Ricerca di un nuovo
alloggio

Fino a 3 giorni

Personale federale

66

172.220.111.343.3 Motivo

Più precisamente

Diritto a

Osservazioni

Sopralluogo
dell'abitazione di servizio assegnata Fino a 1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera
ammobiliate

1 giorno

Trasloco in un'abitazione o in una camera
non ammobiliate

3 giorni

Deposito e ritiro dei
mobili ed effetti traslocati in Svizzera Fino a 2 giorni

Partecipazione a
concorsi di ammissione Partecipazione a concorsi di ammissione Per la durata del
concorso di ammissione Per impiegati il cui luogo di
servizio è all'estero la durata
del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di
al massimo due giorni.

Trasferimento
con l'auto

Viaggio di trasferimento con l'auto Da 1 a 3 giorni

Impiegati che si servono
dell'auto per il trasferimento.

Ordinanza del DFAE

67

172.220.111.343.3 Allegato 4

(art. 106 e 121)

Importi forfettari per attività di pubbliche relazioni Ammontare delle indennità forfettarie Classe di funzione

Impiegato

Supplemento per persone di accompagnamento Capi delle rappresentanze Importi
forfettari
ridotti

Importi forfettari
totali
(con inviti a casa)

Importi
forfettari
ridotti

Importi forfettari
totali
(con inviti a casa)

1 - cat. I

24 004

4 000

14 500

1 - cat. II

20 873

4 000

12 500

1 - cat. III

18 785

3 500

11 000

1 - cat. IV

17 221

3 500

10 000

Collaboratori
2

20 193

34 962

3 500

11 000

3

17 533

30 695

3 500

10 500

4

16 024

27 135

3 500

10 000

5

13 332

22 891

3 000

9 500

6

11 937

19 308

3 000

9 000

7

11 667

18 265

3 000

8 500

8

10 090

16 176

2 500

8 000

9

9 388

14 611

2 500

7 500

10

8 410

12 523

2 500

7 000

11

7 724

10 436

2 500

6 000

12

6 418

8 349

2 500

5 000

13

5 114

6 262

2 500

4 000

Personale federale

68

172.220.111.343.3 Allegato 5

(art. 110)

Adeguamento al potere d'acquisto Indice comparativo L'adeguamento al potere d'acquisto (APA) da applicare dipende dall'indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente
aggiornato. L'APA è stabilito come segue: Indice

APA determinante

75.1*

80.0

-20

80.1

85.0

-15

85.1

90.0

-10

90.1

95.0

- 5

95.1

102,4

0

102,5

107,4

+5

107,5

112,4

+10

112,5

117.4*

+15

* Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non
esiste alcuna limitazione né verso il basso né
verso l'alto.