1
Ordinanza
sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (Lcart - Ordinanza sugli emolumenti) del 25 febbraio 1998 (Stato 23 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart);
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,3 ordina:
Art. 1
Campo di
applicazione
1
La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:
a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26-30 LCart; b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart; c. l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32-38 LCart;
d. le perizie e altre prestazioni di servizi.4 2
Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 19745 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Art. 2
Obbligo di pagare gli emolumenti 1
È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo 1.
2
Se l'emolumento è a carico di diverse imprese, esse ne rispondono solidalmente.6 RU 1998 919
1 RS
251
2 RS
611.010
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
5 RS
313.32
6
Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
251.2
Cartelli
2
251.2
Art. 3
Esenzione dagli emolumenti 1
Le autorità della Confederazione e, nel caso del diritto di reciprocità, dei Cantoni e dei Comuni non pagano alcun emolumento. Sono fatti salvi emolumenti per perizie.
2
Inoltre non pagano alcun emolumento: a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26-30 LCart;
b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza; c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.7
Art. 4
Calcolo degli
emolumenti
1
L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
2
Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.8 3
Per l'esame preliminare di cui all'articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.9 4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.10
Art. 5
11 Esborsi Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi della Commissione della concorrenza e del suo segretariato, in particolare: a. le spese di viaggio; b. i costi occasionati dall'acquisizione delle prove, da particolari provvedimenti di indagine o dall'acquisizione di documenti; c. i costi di lavori allestiti da periti o altri incaricati.
Art. 6
Condono degli
emolumenti
Per la fornitura di prestazioni di servizio di scarsa entità l'emolumento può essere condonato.
Art. 7
Anticipo In casi fondati (p. es. domicilio all'estero, morosità, offerte di prova di notevole entità, ecc.), il segretariato può domandare un adeguato anticipo.
7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
3
251.2
Art. 8
Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 17 giugno 199612 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.
Art. 9
13
Art. 10
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Disposizione finale della modifica del 12 marzo 200414 Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.
12 [RU
1996 1806]
13 Abrogato dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).
14 RU
2004 1391
Cartelli
4
251.2