01.01.2013 - * / In vigore
01.08.2006 - 31.12.2012
01.04.2004 - 31.07.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (Lcart - Ordinanza sugli emolumenti) del 25 febbraio 1998 (Stato 23 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 53a della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart);
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,3 ordina:

Art. 1

Campo di

applicazione

1

La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Commissione della concorrenza e del suo segretariato per:

a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26-30 LCart; b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l'articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart; c. l'esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32-38 LCart;

d. le perizie e altre prestazioni di servizi.4 2

Gli emolumenti per sanzioni penali secondo gli articoli 54 e 55 LCart si conformano alle disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 19745 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.


Art. 2

Obbligo di pagare gli emolumenti 1

È tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo 1.

2

Se l'emolumento è a carico di diverse imprese, esse ne rispondono solidalmente.6 RU 1998 919

1 RS

251

2 RS

611.010

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

5 RS

313.32

6

Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

251.2

Cartelli

2

251.2


Art. 3

Esenzione dagli emolumenti 1

Le autorità della Confederazione e, nel caso del diritto di reciprocità, dei Cantoni e dei Comuni non pagano alcun emolumento. Sono fatti salvi emolumenti per perizie.

2

Inoltre non pagano alcun emolumento: a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemente agli articoli 26-30 LCart;

b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza; c. gli interessati che abbiano occasionato un'inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.7

Art. 4

Calcolo degli

emolumenti

1

L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

2

Varia tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.8 3

Per l'esame preliminare di cui all'articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.9 4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia nell'emolumento pro rata temporis sia nell'emolumento forfettario.10

Art. 5

11 Esborsi Oltre agli emolumenti secondo l'articolo 4, l'interessato deve rimborsare gli esborsi della Commissione della concorrenza e del suo segretariato, in particolare: a. le spese di viaggio; b. i costi occasionati dall'acquisizione delle prove, da particolari provvedimenti di indagine o dall'acquisizione di documenti; c. i costi di lavori allestiti da periti o altri incaricati.


Art. 6

Condono degli

emolumenti

Per la fornitura di prestazioni di servizio di scarsa entità l'emolumento può essere condonato.


Art. 7

Anticipo In casi fondati (p. es. domicilio all'estero, morosità, offerte di prova di notevole entità, ecc.), il segretariato può domandare un adeguato anticipo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

3

251.2


Art. 8

Abrogazione del diritto previgente L'ordinanza del 17 giugno 199612 sugli emolumenti per le perizie della Commissione della concorrenza è abrogata.


Art. 9


13



Art. 10

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

Disposizione finale della modifica del 12 marzo 200414 Se al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell'entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

12 [RU

1996 1806]

13 Abrogato dal n. I dell'O del 12 mar. 2004 (RU 2004 1391).

14 RU

2004 1391

Cartelli

4

251.2