01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.09.2022
30.11.2021 - 31.12.2021
01.04.2020 - 29.11.2021
16.04.2019 - 31.03.2020
11.12.2018 - 15.04.2019
01.06.2018 - 10.12.2018
24.04.2018 - 31.05.2018
01.01.2018 - 23.04.2018
01.04.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.03.2017
01.01.2016 - 31.07.2016
16.11.2015 - 31.12.2015
04.02.2014 - 15.11.2015
15.07.2010 - 03.02.2014
01.01.2009 - 14.07.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.09.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.08.2007
01.08.2005 - 31.12.2005
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2005 - 31.07.2005
01.07.2003 - 31.12.2004
01.03.2000 - 30.06.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)1 del 16 dicembre 1985 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione
dell'ambiente (legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

Scopo della presente ordinanza è di proteggere l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell'aria dannosi o molesti.

2

Essa regola:

a. la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l'articolo 7 della legge che inquinano l'aria; abis 3 le modalità per bruciare i rifiuti all'aperto; b. le esigenze in materia di carburanti e di combustibili; c. il carico inquinante massimo ammissibile per l'aria (valori limite d'immissione);

d. la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.


Art. 2

Definizioni 1 Sono considerati impianti stazionari: a. le opere edili e gli altri dispositivi fissi; b. le modificazioni del terreno; c. gli apparecchi e le macchine; d. gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell'ambiente come aria di scarico.

2

Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.

RU 1986 208

1

RU 1986 835

2

RS 814.01

3

Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

814.318.142.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.318.142.1 3

Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell'ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.

4

Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:

a. a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni o b. le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.

5

Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione ai sensi dell'allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando: a. mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;

b. sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione; c. danneggiano le costruzioni; d. pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.

6

...4

Capitolo 2: Emissioni Sezione 1: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi

Art. 3

Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4 1

Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d'emissione fissate nell'allegato 1.

2

Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie: a. per gli impianti speciali secondo l'allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;

b. per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l'allegato 3; c.5 per gli impianti a combustione ai sensi dell'articolo 20: le esigenze di cui all'allegato 4

4

Abrogato dal n. I dell'O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

Inquinamento atmosferico 3

814.318.142.1

Art. 4

Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell'autorità 1

L'autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d'emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.

2

Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che: a. sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero o

b. sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.

3

Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un'azienda media della rispettiva categoria.


Art. 5

Limitazione più severa delle emissioni da parte dell'autorità 1

Se c'è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni.

2

La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.


Art. 6

Captazione ed evacuazione delle emissioni6 1

Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.7 2 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.

3

Per i camini industriali vale l'allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l'autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.318.142.1 Sezione 2: Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti

Art. 7

Limitazione preventiva delle emissioni Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.


Art. 8

Obbligo di risanamento 1

L'autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.

2

Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l'articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell'attività o la disattivazione dell'impianto.8 3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l'impianto entro il termine di risanamento.


Art. 9

Limitazione più severa delle emissioni 1

Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l'autorità decide limitazioni completive o più severe.

2

La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.

3

Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all'articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l'autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell'attività o la disattivazione dell'impianto.

4

Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.


Art. 10


9

Termini di risanamento 1

Il termine normale di risanamento è di 5 anni.

2

Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se: a. il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti; b. le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni, o c. le immissioni provocate dall'impianto sono eccessive.

8

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

9

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 nov. 1991 (RU 1992 124) e del 15 dic. 1997 (RU 1998 223) alla fine del presente testo.

Inquinamento atmosferico 5

814.318.142.1 3

Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se: a. le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate e b. sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.

4

Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l'articolo 32.


Art. 11

Agevolazioni

1

Su domanda, l'autorità accorda agevolazioni al titolare dell'impianto, se il risanamento ai sensi degli articoli 8 e 10 è sproporzionato, in particolare non possibile dal punto di vista tecnico o dell'esercizio o non sopportabile economicamente.

2

Come agevolazione l'autorità può concedere in primo luogo termini più lunghi. Se la concessione di termini più lunghi non basta, l'autorità fissa limitazioni più blande delle emissioni.

Sezione 3: Controllo degli impianti stazionari

Art. 12

Dichiarazione delle emissioni 1

Chi gestisce o intende costruire un impianto10, che causa inquinamenti atmosferici, deve fornire all'autorità informazioni su: a. il genere e la quantità delle emissioni; b. il luogo dell'espulsione, l'altezza rispetto al suolo e le variazioni nel tempo; c. ulteriori condizioni d'espulsione, se sono necessarie ai fini della valutazione delle emissioni.

2

La dichiarazione delle emissioni può essere allestita in base a misurazioni o al bilancio quantitativo delle sostanze.


Art. 13

Controlli e misurazioni delle emissioni 1

L'autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire.

2

La prima misurazione o il primo controllo è effettuato, se possibile, entro 3 mesi, al più tardi però 12 mesi dopo l'entrata in funzione dell'impianto nuovo o risanato.

3

Di regola la misurazione o il controllo sono da ripetere ogni due anni per gli impianti a combustione, ogni tre anni per gli altri impianti.11 Restano salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2 e 3.12 10

RU 1986 835

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

12

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.318.142.1 4

Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l'autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d'esercizio che permetta il controllo delle emissioni.


Art. 14

Esecuzione delle misurazioni 1

Le misurazioni tengono conto delle fasi d'esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l'autorità fissa il genere e l'estensione delle misurazioni e le fasi d'esercizio importanti.

2

Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) raccomanda i metodi di misurazione idonei.13 3 Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.

4

I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d'esercizio dell'impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.


Art. 15

Valutazione delle emissioni 1

I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell'allegato 1 cifra 23.

2

Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l'autorità può stabilire un'altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.

3

Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.

4

In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell'arco dell'anno civile: a. nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d'emissione; b. il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite e

c. nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.

5

Le emissioni durante le fasi d'avviamento e di arresto dell'impianto sono valutate dall'autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.

13

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Inquinamento atmosferico 7

814.318.142.1

Art. 16

Condotte di aggiramento e disturbi d'esercizio 1

Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell'autorità.

2

Se l'impiego di condotte di aggiramento o disturbi d'esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l'autorità stabilisce le misure da prendere.

Sezione 4: Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti

Art. 17

Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.


Art. 18

Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti Per le infrastrutture per i trasporti l'autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.


Art. 19

Misure contro le immissioni eccessive del traffico Se è accertato o se c'è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.

Sezione 5:14 Messa in commercio degli impianti a combustione

Art. 20


15

Premesse per la messa in commercio 1

I seguenti impianti a combustione possono essere messi in commercio soltanto se ne è provata la conformità con le esigenze ai sensi dell'allegato 4 (art. 20a): a. i bruciatori ad aria soffiata, alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» o con gas, con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW;

b. le caldaie per i bruciatori ad aria soffiata ai sensi della lettera a, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest'ultima è limitata a 110 °C; c. le caldaie ai sensi della lettera b con bruciatore ad aria soffiata in combinazione fissa (monoblocco) (Unit);

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

15

Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 23 giu. 2004 alla fine del presente testo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.318.142.1 d. le caldaie e i generatori di calore a circolazione con bruciatore atmosferico a gas con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest'ultima è limitata a 110 °C; e. le caldaie e i generatori di calore a circolazione ai sensi della lettera d con bruciatore a vaporizzazione d'olio alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero»; f.

gli scaldacqua a gas ad accumulazione (boiler), con una capienza superiore a 30 litri d'acqua e con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW; g. gli scaldacqua ad azione istantanea a gas, con una potenza termica da 35 a 350 kW.

2

Per messa in commercio s'intende il trasferimento o la cessione gratuita o contro pagamento degli impianti. Alla messa in commercio è equiparata la prima messa in servizio da parte dell'utente finale.

3

I Cantoni possono autorizzare, per un periodo massimo di due anni, la prova pratica, in numero limitato, di impianti privi di dichiarazione di conformità. Gli impianti, che allo scadere di detto termine sono ancora privi di una dichiarazione di conformità devono essere messi fuori servizio.

a Prova di conformità

1

La prova di conformità di un impianto a combustione comprende: a. un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 199516 sugli ostacoli tecnici al commercio, secondo il quale il tipo soddisfa le esigenze ai sensi dell'allegato 4 (certificato di conformità); b. una dichiarazione del fabbricante o dell'importatore, secondo cui l'impianto a combustione che deve essere messo in commercio corrisponde al tipo esaminato (dichiarazione di conformità), corredata dalle seguenti indicazioni:

1. il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore; 2. la descrizione dell'impianto a combustione; 3. le disposizioni ai sensi dell'allegato 4 che sono state applicate; 4. il nome e l'indirizzo dell'organismo di valutazione della conformità e il numero del certificato di conformità; 5. il nome e la funzione della persona che sottoscrive la dichiarazione di conformità per il fabbricante o l'importatore.

2

Il fabbricante o l'importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla messa in commercio dell'impianto.

16 RS

946.51

Inquinamento atmosferico 9

814.318.142.1 Sezione 6: Combustibili

Art. 21

Esigenze

Per i combustibili valgono le esigenze dell'allegato 5.


Art. 22

Dichiarazione

Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all'acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All'importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.


Art. 23

Obbligo di notifica

1

Chi si procura combustibili di qualità B (allegato 5) per l'esercizio di un impianto a combustione o chi ne fornisce al gestore di un tale impianto è tenuto a notificarlo all'autorità del Cantone nel quale si trova l'impianto.

2

Devono essere indicati: a. la quantità di combustibile; b. il nome e l'indirizzo del fornitore; c. il nome e l'indirizzo del destinatario.

Sezione 7: Carburanti

Art. 24

Esigenze

Per i carburanti valgono le esigenze dell'allegato 5.


Art. 25

Dichiarazione

Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all'acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All'importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.


Art. 26

Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori 1

Gli impianti destinati alla benzina senza piombo per motori, come serbatoi per il deposito e il trasporto, veicoli cisterna e pompe di distribuzione, devono essere chiaramente contrassegnati con la scritta «senza piombo».

2

Se per la benzina senza piombo viene usato un impianto che aveva contenuto benzina con piombo, il titolare deve dapprima procedere alla pulizia approfondita dell'impianto o, mediante altre misure, provvedere che non siano rimasti residui eccessivi di piombo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.318.142.1 Sezione 8:17 Modalità per bruciare i rifiuti
a 1 Se si bruciano o distruggono termicamente rifiuti, ciò può avvenire soltanto negli impianti ai sensi dell'allegato 2 cifra 7.

2

Fanno eccezione:

a. la combustione di rifiuti ai sensi dell'allegato 2 cifra 11; b. i rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti. Possono essere bruciati all'aperto se producono solo poco fumo. In determinate regioni i Cantoni possono limitare o vietare tali fuochi all'aperto se sono prevedibili immissioni eccessive.

Capitolo 3: Immissioni Sezione 1: Determinazione e valutazione

Art. 27

Determinazione delle immissioni 1

I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell'inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l'entità delle immissioni.

2

A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L'Ufficio federale raccomanda loro procedimenti idonei.


Art. 28

Previsione delle immissioni 1

Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un'infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l'autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni.

2

La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite.

3

Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo.


Art. 29

Sorveglianza di singoli impianti L'autorità può esigere dal titolare dell'impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.

17

Introdotta dal n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Inquinamento atmosferico 11

814.318.142.1

Art. 30

Valutazione delle immissioni L'autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).

Sezione 2: Provvedimenti contro le immissioni eccessive

Art. 31


18

Allestimento di un piano dei provvedimenti L'autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l'articolo 44a della legge se è accertato o se c'è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da: a. un'infrastruttura per i trasporti; b. più impianti stazionari.


Art. 32


19

Contenuto del piano dei provvedimenti 1

Il piano dei provvedimenti indica: a. le fonti delle emissioni all'origine delle immissioni eccessive; b. l'importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;

c. i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive; d. l'effetto dei singoli provvedimenti; e. le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti; f.

i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti; g. le autorità competenti per l'esecuzione dei provvedimenti.

2

Sono provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c: a. per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;

b. per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l'esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.


Art. 33


20

Attuazione del piano dei provvedimenti 1

Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.318.142.1 2

In prima urgenza l'autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.

3

I Cantoni verificano regolarmente l'efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.


Art. 34

Proposte dei Cantoni

1

Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte.

2

Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l'autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali.21 Capitolo 4: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 35

Esecuzione da parte dei Cantoni Fatto salvo l'articolo 36, l'esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.


Art. 36

Esecuzione da parte della Confederazione 1

La Confederazione esegue le prescrizioni sul controllo successivo degli impianti a combustione (art. 37) e sul controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell'importazione (art. 38).22 Essa procede a rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell'inquinamento atmosferico sull'insieme del territorio svizzero (art. 39).

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.23 3 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni24 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:

a. i metodi di controllo, di misurazione e di calcolo; b. le prove di omologazione; c. i camini.

21

RU 1986 835

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

23 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

24 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Inquinamento atmosferico 13

814.318.142.1

Art. 37


25

Controllo successivo degli impianti a combustione (sorveglianza del mercato) 1

L'Ufficio federale controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio degli impianti a combustione, in particolare della veridicità dei contenuti della dichiarazione di conformità. Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

2

Se gli impianti controllati non sono conformi ai requisiti, l'Ufficio federale ordina i necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l'ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l'adeguamento di quelli già in commercio.


Art. 38

Combustibili e carburanti 1

Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall'Ufficio federale oppure li analizzano esse stesse.26 2 Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all'Ufficio federale.27 3

Se constata a più riprese che i combustibili o i carburanti di un importatore non soddisfano le esigenze di qualità, l'Ufficio federale notifica il fatto alle autorità doganali e all'autorità cantonale competente per l'azione penale.28

Art. 39

Rilevamenti sull'inquinamento atmosferico 1

L'Ufficio federale esegue i rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell'inquinamento atmosferico sull'insieme del territorio svizzero.

2

Il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf gestisce, per incarico dell'Ufficio federale, la Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL).

Sezione 2: Modificazione e abrogazione del diritto vigente

Art. 40

Modificazione del diritto vigente L'ordinanza del 23 dicembre 197129 sul divieto di sostanze tossiche è modificata come segue: 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

29

RS 813.39. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

3

Abrogato

Numero II (disposizioni transitorie della modificazione del 10 dicembre 198430) Abrogato

Art. 41

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 10 dicembre 198431 sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.

Sezione 3: Disposizione transitoria

Art. 42

1 Gli impianti per i quali è necessaria l'autorizzazione di costruzione o l'approvazione dei piani sono considerati nuovi se, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, nessuna decisione avente autorità di cosa giudicata è stata presa in merito all'autorizzazione di costruzione o all'approvazione dei piani.

2

L'autorità emana le decisioni di risanamento ai sensi degli articoli 8 e 9 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, se possibile per tutti gli impianti, in ogni caso però per i casi più urgenti.

3

I piani dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 31 concernenti immissioni eccessive già in atto devono essere allestiti entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 43

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.

30

[RU 1984 1521] 31

[RU 1984 1516]

Inquinamento atmosferico 15

814.318.142.1 Disposizioni finali della modificazione del 20 novembre 199132 1

Gli impianti per i quali è necessaria l'autorizzazione di costruzione o l'approvazione dei piani, e per i quali non esiste ancora una decisione in proposito passata in giudicato, devono adempire le esigenze del nuovo diritto.

2

In deroga all'articolo 10, l'autorità accorda un termine di risanamento di cinque a dieci anni per gli impianti che devono essere risanati in virtù della modificazione del 20 novembre 1991, ma che già rispettano le limitazioni preventive delle emissioni sulla base delle attuali disposizioni dell'ordinanza33. Restano salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

3

Gli impianti ai sensi dell'articolo 20, che hanno superato la prova di omologazione sulla base delle attuali disposizioni dell'ordinanza34, possono essere ancora messi in commercio fino al 31 dicembre 1992.

Disposizioni finali della modificazione del 15 dicembre 199735 1

Gli impianti per i quali è necessaria l'autorizzazione di costruzione o l'approvazione dei piani devono adempire le esigenze del nuovo diritto se, al momento dell'entrata in vigore delle presente modifica, non esiste già una decisione in proposito passata in giudicato.

2

Per gli impianti per i quali in virtù della modifica del 15 dicembre 1997 nasce l'obbligo di risanamento, ma che adempiono già le limitazioni preventive delle emissioni secondo le attuali disposizioni dell'ordinanza, l'autorità concede, in deroga all'articolo 10, un termine di risanamento da cinque a dieci anni. Restano salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni finali della modificazione del 25 agosto 199936 1

La benzina per motori che soddisfa le attuali esigenze dell'ordinanza per quanto attiene al tenore di benzene può essere prodotta e messa in commercio in Svizzera sino al 30 giugno 2000.

2

L'olio diesel e la benzina per motori senza piombo che soddisfano le attuali esigenze dell'ordinanza, possono essere messi in commercio, a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell'esercito sino al 31 dicembre 2004.

32

RU 1991 124

33

RU 1986 208

34

RU 1986 208

35 RU

1998 223

36 RU

1999 2498

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.318.142.1 Disposizioni finali della modifica del 30 aprile 200337 1

Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un'approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell'entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.

2

In deroga all'articolo 10, l'autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 200438 1

Per gli impianti che in virtù della modifica del 23 giugno 2004 devono essere risanati, ma che adempiono già alle limitazioni preventive delle emissioni previste dalle disposizioni anteriori, l'autorità concede, in deroga all'articolo 10, un termine di risanamento da sei a dieci anni. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

2

Gli impianti ai sensi dell'articolo 20 che hanno superato la prova di omologazione sulla base delle disposizioni anteriori della presente ordinanza39, possono ancora essere messi in commercio.

3

La benzina per motori e l'olio diesel che soddisfano le esigenze anteriori dell'allegato 5 della presente ordinanza40 possono essere messi in commercio a partire dalle scorte ammesse, dalle scorte obbligatorie o dalle scorte di proprietà dell'esercito sino al 31 dicembre 2008.

37 RU

2003 1345

38 RU

2004 3561

39 RU

1998 223

40 RU

1999 2498

Inquinamento atmosferico 17

814.318.142.1 Allegato 141

(art. 3 cpv. 1)

Limitazione preventiva generale delle emissioni 1 Campo

d'applicazione 1

Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.

2

Restano salve le disposizioni completive o derogatorie: a. per gli impianti speciali secondo l'allegato 2; b. per gli impianti a combustione secondo l'allegato 3; c. per la prova di omologazione degli impianti a combustione secondo l'allegato 4.

2 Definizioni 21 Gas di

scarico

L'aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.

22 Emissioni L'entità delle emissioni è espressa in: a. concentrazione:

massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]); b. flusso di massa:

massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all'ora [g/h]); c. fattore

d'emissione:

rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]); 41

Aggiornato dai n. II delle O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561) e dal n. II 10 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.318.142.1 d. tasso

d'emissione:

rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell'impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]); e. indice di fuliggine: grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell'indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.

23

Grandezza di riferimento per le concentrazioni d'emissione

1

I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell'umidità (secco).

2

I valori limite d'emissione espressi in concentrazioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

3

Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d'emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.

24 Potenza

termica

La potenza termica indica l'energia termica fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell'impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.

3 Disposizioni generali

31 Limitazione delle

emissioni

1

In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni: a. per la polvere: secondo la cifra 4; b. per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere: secondo la cifra 5; c. per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore: secondo la cifra 6;

d. per le sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato: secondo la cifra 7; e. per le sostanze cancerogene: secondo la cifra 8.

Inquinamento atmosferico 19

814.318.142.1 2

Le sostanze che non figurano nelle cifre 5 a 8 vengono assegnate alla categoria di sostanze con la quale hanno più somiglianze sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente. Allo scopo si terrà particolarmente conto della capacità di dette sostanze a degradarsi o ad accumularsi, della loro tossicità, degli effetti dei processi di degradazione o dei prodotti secondari nonché dell'intensità degli odori.

32

Limitazione delle emissioni in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto 1

Se ci sono più fonti d'emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell'impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l'autorità stabilisce quali fonti d'emissione costituiscono insieme un unico impianto.

2

Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d'emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni: a. contengono essenzialmente le stesse o simili sostanze nocive, o b. possono essere ridotte con lo stesso procedimento tecnico.

3

Nella determinazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto non si tiene conto delle parti che entrano in funzione esclusivamente in caso di guasto.

4

I valori limite d'emissione, fissati in funzione di un determinato flusso di massa, sono validi solo se:

a. detto flusso di massa è raggiunto o superato durante più di 5 ore alla settimana, o

b. durante un tempo più breve viene raggiunto o superato il doppio di detto flusso di massa.

4 Polvere 41 Valore limite per la polvere totale Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,5 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.

42

Limitazione delle emissioni per le sostanze contenute nella

polvere

Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.318.142.1 43

Misure applicabili a operazioni di trattamento, d'immagazzinamento, di trasbordo e di trasporto 1

Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.

2

In caso di immagazzinamento e di trasbordo all'aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.

3

In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l'insorgere di emissioni considerevoli di polvere.

4

Se la circolazione sull'area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.

5

Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere 51 Valori

limite

1

La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti:

a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h 0,2 mg/m3

b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3

c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3 2

I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.

3

Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

52

Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere Sostanza

Indicata

come

Classe

Antimonio1

e i suoi composti

Sb

3

Arsenico1

e i suoi composti tranne l'arsina As

2

Cianuri2

CN

3

Inquinamento atmosferico 21

814.318.142.1 Sostanza

Indicata

come

Classe

Cobalto1

e i suoi composti

Co

2

Cromo1

e i suoi composti

Cr

3

Fluoruri2

se in polvere

F

3

Manganese

e i suoi composti

Mn

3

Mercurio

e i suoi composti

Hg

l

Nichel1

e i suoi composti

Ni

2

Palladio

e i suoi composti

Pd

3

Piombo

e i suoi composti

Pb

3

Platino

e i suoi composti

Pt

3

Quarzo in polvere

se sotto forma di polvere cristallina SiO2 3

Rame

e i suoi composti

Cu

3

Rodio

e i suoi composti

Rh

3

Selenio

e i suoi composti

Se

2

Stagno

e i suoi composti

Sn

3

Tallio

e i suoi composti

Tl

1

Tellurio

e i suoi composti

Te

2

Vanadio

e i suoi composti

V

3

1

Se non figura come composto cancerogeno alla cifra 8 2

Se è facilmente solubile.

6

Sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore

61 Valori

limite

La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h 1 mg/m3

b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h 5 mg/m3

c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h 30 mg/m3

d. sostanze della classe 4 con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h 250 mg/m3

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.318.142.1 62

Tabella delle sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o di vapore Sostanza

Classe

Acido cianidrico

2

Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca 3

Arsina 1 Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico 2

Cloro 2 Clorocianuro 1 Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico
3

Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico 2

Fosfina 1 Fosgene 1 Idrogeno solforato 2

Ossidi d'azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d'azoto 4

Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa 4

7

Sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato 71 Valori

limite

1

La concentrazione d'emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti:

a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h 20 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h 100 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h 150 mg/m3 2

In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.

Inquinamento atmosferico 23

814.318.142.1 3

Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.

4

Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.

5

Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno42, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.

6

Per le sostanze che, secondo l'allegato 1.4 dell'ordinanza del 18 maggio 200543 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.

72

Tabella delle sostanze organiche che si presentano sotto forma di gas, vapore o particolato Sostanza Formula

chimica

Classe

Acetaldeide C2H4O 1 Acetone C3H6O 3 Acido acetico C2H4O2 2

Acido acrilico

C3H4O2 1

Acido cloroacetico

C2H3ClO2 1

Acido formico

CH2O2 1

Acido propionico

C3H6O2 2

Acroleina (v. 2-propenal) Alcani, tranne metano 3

Alcheni, tranne 1,3-butadiene 3

Alcool furfurilico

C5H6O6 2

Alcooli alchilici

3

Aldeide butirrica

C4H8O 2

42

Sono segnatamente considerate sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno le sostanze che figurano nella sezione III (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu Besorgnis geben, aber aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt werden können) della lista «MAK- und BAT-Werte-Liste» della «Deutsche Forschungsgemeinschaft».

Fonte: VCH Verlags-AG, Casella postale, 4020 Basilea.

43 RS

814.81

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

Aldeide propionica

C3H6O 2

Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C 1

Anidride maleinica

C4H2O3 1

Anilina C6H7N 1

Bifenile C12H10 1 Bromuro di metano CH3Br 1

Butilacetati C6H12O2 3 2-butanone C4H8O 3 2-butossietanolo C6H14O2 2 CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C 1

Cicloesanone C6H10O 1 Cloroacetaldeide C2H3ClO 1 Clorobenzolo C6H5Cl 2 Cloroetano C2H5Cl 1 Cloroformio (v. triclorometano) Clorometano CH3Cl 1 2-cloroprene 2-cloropropano C3H7Cl 2 Cloruro di metilene (v. diclorometano) Composti alchilici di piombo 1

Cresoli C7H8O 1 Cumolo (v. isopropilbenzolo) Di-(2-etilesil)-ftalato C24H38O4 2 Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone) Dibutiletere C8H18O 3 1,2-diclorobenzolo C6H4Cl2 1 1,1-dicloroetano C2H4Cl2 2 1,1-dicloroetilene C2H2Cl2 1 1,2-dicloroetilene C2H2Cl2 3 Diclorofenolo C6H4Cl2O 1

Inquinamento atmosferico 25

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

Diclorometano CH2Cl2 1 Dietanolammina C4H11NO2 2 Dietilammina C4H11N 1 Dietiletere C4H10O 3 Difenile (v. bifenile) Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one) Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) Diisopropiletere C6H14O 3 Dimetilammina C2H7N 1 2,6-dimetileptano-4-one C9H18O 2 Dimetiletere C2H6O 3 N,N-dimetilformammide C3H7NO 2 1,4-diossano C4H8O2 1 Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato) Estere butilico dell'acido acetico (v. butilacetato) Estere di-(2-etilesil) dell'acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) Estere diottilico dell'acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) Estere etilico dell'acido acetico (v. etilacetato) Estere etilico dell'acido acrilico (v. etilacrilato) Estere metilico dell'acido acetico (v. metilacetato) Estere metilico dell'acido acrilico (v. metilacrilato) Estere metilico dell'acido benzoico (v. Metilbenzoato) Estere metilico dell'acido metacrilico (v. metilmeta-crilato) Estere vinilico dell'acido acetico (v. vinilacetato) Etanolo (v. alcooli alchilici) Etere (v. dietiletere) Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo) Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo) Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo) Etilacetato C4H8O2 3 Etilacrilato C5H8O2 1

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

Etilammina C2H7N 1 Etilbenzolo C8H10 1 Etilcloruro (v. cloroetano) Etilene C2H4 1 Etilglicolo (v. 2-etossietanolo) Etilmetilchetone (v. 2-butanone) 2-etossietanolo C4H10O2 2 Fenolo C6H6O 1 Formaldeide CH2O 1 2-furaldeide C5H4O2 1 Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide) furfurilalcol C5H6O2 2 Glicole (v. glicole etilenico) Glicole butilico (v. 2-butossietanolo) Glicole etilenico

C2H6O2 3

Glicole etilico (v. 2-etossietanolo) Glicole metilico (v. 2-metossietanolo) HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C 1

HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C 1

Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene 3

Idrocarburi paraffinici, tranne metano 3

4-idrossi-4-metil-2-pentanone C6H12O2 3 2,2'-imminodietanolo C4H11NO2 1 Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) Isopropenilbenzolo C9H10 2 Isopropilbenzolo C9H12 2 Mercaptani (v. tioalcooli) MetanoIo (v. alcooli alchilici) Metilacetato C3H6O2 2 Metilacrilato C4H6O2 1

Inquinamento atmosferico 27

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

Metilammina CH5N 1 Metilbenzoato C8H8O2 3 Metilcicloesanone C7H12O 2 Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano) Metilcloruro (v. clorometano) Metilencloruro (v. diclorometano) Metiletilchetone (v. 2-butanone) Metilformiato C2H4O2 2 Metilglicolo (v. 2-metossietanolo) Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) Metilmetacrilato C5H8O2 2 4-metil-2-pentanone C6H12O 3 4-metil-m-fenilendiisocianato C9H6N2O2 1

N-metilpirrolidone C5H9NO 3 2-metossietanolo C3H8O2 2 Naftalina C10H8 1 Nitrobenzolo C6H5NO2 1 Nitrocresolo C7H7NO3 1 Nitrofenolo C6H5NO3 1 Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluolo C7H7NO2 l

Olefine (v. alcheni) Paraffine (v. alcani) Percloroetilene (v. tetracloroetilene) Pinene C10H16 3 Piridina C5H5N 1 Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia) l

2-propenal C3H4O l

Solfuro di carbonio CS2 2

Stirolo C8H8 2

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

1,1,2,2-tetracloroetano C2H2Cl4 1 Tetracloroetilene C2Cl4 l Tetraclorometano CCl4 l Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano) Tetraidrofurano C4H8O 1 Tioalcooli 1

Tioeteri

1

Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) Toluolo C7H8 2 1,1,1-tricloroetano C2H3Cl3 1 1,1,2-tricloroetano C2H3Cl3 1 Tricloretilene C2HCl3 1 Triclorofenolo C6H3OCl3 1 Triclorometano CHCl3 1 Trietilammina C6H15N 1 Trimetilbenzolo C9H12 2 Vinilacetato C4H6O2 1 Xilenoli, tranne 2,4-xilenolo C8H10O 1

2,4-xilenolo C8H10O 2 Xilolo C8H10 2

8 Sostanze

cancerogene

81 Definizione Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell'Elenco dei valori limite d'esposizione sui posti di lavoro44 dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

44

Fonte: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI, Casella postale, 6002 Lucerna.

Inquinamento atmosferico 29

814.318.142.1 82

Limitazione delle emissioni 1

Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d'emissione non superino i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3

c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m3 3

Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.

83

Tabella delle sostanze cancerogene Sostanza Formula

chimica

Classe

Acrilnitrile C3H4N 3 Triossido d'antimonio (in forma respirabile), indicato come Sb Sb

2

Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine 1

Benzo(a)pirene C20N12 1 Benzolo C6H6 3 Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come Be Be

1

Bromuro d'etano

C2H7Br 3

1,3-butadiene C4H6 3 Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come Cd
Cd

1

1-cloro-2,3-epossipropano C3H5ClO 3 alfa-clorotoluolo C7H7Cl 3

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa- diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile

3

2-cloro-1,3-butadiene C4H5Cl 3 Cloruro di vinile C2H3Cl 3

Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come Co
Co

2

Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come Cr
Cr

2

Dibenzo(a,h)antracene C22H14 1

1,2-dibromoetano C2H4Br2 3 3,3-diclorobenzidina C12H10N2Cl2 2 1,4-diclorobenzolo C6H4Cl2 3 1,2-dicloroetano C2H4Cl2 3 Fuliggine di diesel 3

Sulfato di dietilene C4H10O4S 2

Dimetilsolfato C2H6O4S 2 Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano) 1,2-epossipropano C3H6O 3 Etilenimina C2H5N 2 Etilenossido C2H4O 3 Idrazina H4N2 3

2-naftilammina C10H9N 1 Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichel

Ni


2

2-nitrotoluolo C7H7NO2 3 o-toluidina C7H9N 3

Polvere di legno di faggio, in forma respirabile 3

Polvere di legno di quercia, in forma respirabile 3

Inquinamento atmosferico 31

814.318.142.1 Sostanza Formula

chimica

Classe

Triossido e pentossido d'arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come As
As

2

N-Vinyl-2-pyrrolidon C6H9NO 3

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.318.142.1 Allegato 245

(art. 3 cpv. 2 lett. a) Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali Sommario

1

Pietre e terre 11

Forni per cemento e forni per klinker di calcio 12

Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla 13

Vetrerie

2 Chimica 21 Impianti per la produzione di acido solforico 22

Impianti di Claus

23

Impianti per la produzione di cloro 24

Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile 25

...

26

Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari 27

Impianti per la produzione di nerofumo 28

Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione 3 Industria

petrolifera

31

Raffinerie

32

Impianti con grandi serbatoi 33

Impianti per il travaso di benzina 4 Metalli 41

Fonderie

42

Cubilotti

43

Impianti per la produzione di alluminio 44

Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi 45

Impianti per la zincatura 45

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124), il n. II dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223), giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 23 giu. 1999 (RS 916.161) e giusta il n. II dell'O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1345).

Inquinamento atmosferico 33

814.318.142.1 46

Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 47

Forni per il trattamento termico 5

Agricoltura e generi alimentari 51

Allevamenti

52

Impianti per affumicare 53

Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l'essiccazione di materie fecali 54

Impianti per l'essiccazione di foraggio fresco 55

...

56

Impianti di torrefazione del caffè e del cacao.

6

Verniciatura e stampa 61

Impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche 7 Rifuti 71

Impianti d'incenerimento di rifiuti urbani e speciali 72

Impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili 73

Impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa 8 Altri

impianti

81

Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione 82

Motori a combustione stazionari 83

Turbine a gas

84

Impianti per la produzione di truciolati 85

Pulitura di prodotti tessili 86

Forni crematori

87

Impianti per il trattamento della superficie 88

Cantieri edili

89

Strumenti di lavoro con motori a combustione

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.318.142.1 1

Pietre e terre 11

Forni per cemento e forni per klinker di calcio 111 Combustibili e

rifiuti

1

La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.

2

I rifiuti possono essere riciclati o trattati nei forni per cemento soltanto se sulla base del loro tipo, della loro quantità e della loro composizione si prestano a tali operazioni. L'Ufficio federale emana direttive.

112 Ossidi

d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 800 mg/m3.

113

Ossidi di zolfo Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 500 mg/m3.

12

Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di

argilla

121 Grandezza di

riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).

122 Composti del

fluoro

1

I valori limite d'emissione di composti del fluoro secondo l'allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.

2

Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.

123 Ossidi

d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è

Inquinamento atmosferico 35

814.318.142.1 pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.

124 Sostanze organiche

1

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2

Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.

125

Applicabilità della cifra 81 Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

13 Vetrerie 131 Campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all'anno.

132

Grandezze di riferimento I valori limite d'emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico: a. nei forni di fusione riscaldati con fiamma 8 per cento (% vol) b. nei forni a crogioli riscaldati con fiamma 13 per cento (% vol) 133 Ossidi

d'azoto

1

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

2

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti: a. vetro soffiato 2,5 kg per tonnellata di vetro prodotto; b. altro vetro 6,5 kg per tonnellata di vetro prodotto.

Protezione dell'equilibrio ecologico 36

814.318.142.1 134 Polvere

1

La limitazione delle emissioni totali di polvere secondo la cifra 41 dell'allegato non vale.

2

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 0,4 kg per tonnellata di vetro prodotto.

135

Ossidi di zolfo Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.

136

Applicabilità della cifra 81 Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

2 Chimica 21 Impianti per la produzione di acido solforico 211 Campo

d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.

212 Anidride solforosa

1

La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.

213 Triossido di

zolfo

Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.

Inquinamento atmosferico 37

814.318.142.1 22 Impianti

di

Claus

221 Zolfo

Il grado d'emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite: Negli impianti con una capacità di produzione di

Valore limite

in per cento

(% massa)

meno di 20 t/giorno 3,0

da 20 a 50 t/giorno 2,0

più di 50 t/giorno

0,5

222 Idrogeno solforato

1

I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.

2

Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.

23

Impianti per la produzione di cloro 231 Cloro

1

Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.

2

Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.

232 Mercurio Nell'elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1,5 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.

24

Impianti per la produzione di 1,2-dicloroetano e di cloruro di

vinile

1

I gas di scarico devono essere depurati.

2

Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l'allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

Protezione dell'equilibrio ecologico 38

814.318.142.1 25 ...

26

Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari 1

Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all'Ufficio cantonale della protezione dell'ambiente.

2

L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l'articolo 4; l'allegato 1 cifra 41 non è applicabile.

27

Impianti per la produzione di nerofumo Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.

28

Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione 281 Sostanze

organiche

1

Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282-284.

2

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

282

Miscelamento e formatura Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.

283 Combustione 1

Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.

2

Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.

284 Impregnazione Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l'impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.

Inquinamento atmosferico 39

814.318.142.1 285

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

3 Industria

petrolifera

31 Raffinerie 311 Definizione e campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.

312 Forni

di

raffinerie

312.1

Grandezze di riferimento 1

I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).

2

Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.

312.2

Ossidi di zolfo Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d'emissione: a. 350

mg/m3 per una potenza termica pari o inferiore a 300 MW; b. 100

mg/m3 per una potenza termica superiore a 300 MW.

312.3 Ossidi d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare 300 mg/m3.

313 Deposito 1

Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure

Protezione dell'equilibrio ecologico 40

814.318.142.1 analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un'impermeabilizzazione efficace del bordo.

2

I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se: a. i serbatoi contengono liquidi che, in condizioni di deposito, possono emettere sostanze della classe 1 ai sensi della cifra 7 dell'allegato 1 o sostanze ai sensi della cifra 8 dell'allegato 1 e

b. le emissioni previste superano i flussi di massa indicati nell'allegato 1.

314

Altre fonti d'emissione 1

I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per: a. i dispositivi di scarico della pressione e di svuotamento; b. gli impianti di produzione; c. la rigenerazione dei catalizzatori; d. le ispezioni e i lavori di pulizia; e. la fase di avviamento e di arresto degli impianti; f. il travaso di prodotti greggi, intermedi o finiti che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar.

2

I dispositivi di scarico della pressione in caso di catastrofe o d'incendio non devono essere raccordati a un sistema di raccolta dei gas.

315 Idrogeno solforato

1

I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:

a. tenore volumetrico in idrogeno solforato più dello 0,4 per cento b. flusso di massa dell'idrogeno solforato più di 2 t/giorno

2

Le emissioni di idrogeno solforato nei gas che non vengono ulteriormente trattati non devono superare 10 mg/m3.

316

Acque di processo e acque di lavaggio reflue 1

Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.

2

I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.

Inquinamento atmosferico 41

814.318.142.1 32

Impianti con grandi serbatoi 321

Definizione e campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3 per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.

322 Deposito Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.

33

Impianti per il travaso di benzina 1

Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.

2

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.

3

I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che: a. i gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto (ricupero dei vapori); il sistema per il ricupero dei vapori e l'impianto allacciato non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante il loro funzionamento normale; b. durante l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone normalizzato46 del serbatoio vengano emesse al massimo il 10 per cento delle sostanze organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempita quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona conformemente alle norme.

4

Le disposizioni del capoverso 3 lettera b non sono applicabili per il rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione.

46

Norma US SAE 1140

Fonte: SAE European Office, 27-29 Knowl Piece, Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 OSX, England.

Protezione dell'equilibrio ecologico 42

814.318.142.1 4 Metalli 41 Fonderie 411 Ammine Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.

412

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

42 Cubilotti 421 Polvere 1

La limitazione delle emissioni totali di polvere secondo la cifra 41 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare, per tonnellata di ferro fuso, i valori limite seguenti: Impianti con una capacità di fusione

Valore limite

inferiore a 4 t/h

150 g/t

da 4 a 8 t/h

120 g/t

superiore a 8 t/h

90 g/t

422

Monossido di carbonio Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.

423 Applicabilità della

cifra

81

Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

Inquinamento atmosferico 43

814.318.142.1 43

Impianti per la produzione di alluminio 431 Composti

del

fluoro

1

La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.

3

Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.

432

Valutazione delle emissioni Per valutare se i valori d'emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d'esercizio di un mese.

44

Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi 441 Sostanze

organiche

1

La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

442

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

45

Impianti per la zincatura 451 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.

452

Disposizioni completive per gli impianti di zincatura a

caldo

1

I valori limite d'emissione si riferiscono ad una quantità d'aria espulsa di 3000 m3 all'ora per ogni m2 di superficie del bagno di zinco.

2

Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell'80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.

Protezione dell'equilibrio ecologico 44

814.318.142.1 3

Le emissioni si misurano solo durante il periodo d'immersione. Il periodo d'immersione inizia al primo e finisce all'ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.

46

Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 461 Piombo

1

I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.

2

Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.

462

Vapori di acido solforico 1

I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.

2

Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.

463 Applicabilità della

cifra

81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

47

Forni per il trattamento termico 471 Campo

d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 4 lettere a-c.

472

Grandezze di riferimento I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

473 Ossidi

d'azoto

Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:

Inquinamento atmosferico 45

814.318.142.1 474 Misurazioni Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all'80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d'esercizio è al massimo.

475

Applicabilità della cifra 81 Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.

5

Agricoltura e generi alimentari 51 Allevamenti 511 Campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l'allevamento tradizionale e per quelli per l'allevamento intensivo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 46

814.318.142.1 512 Distanze

minime

1

Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle regole riconosciute in zootecnia. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni della Stazione di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale47.

2

Le distanze minime possono essere ridotte, se l'aria di scarico maleodorante viene purificata.

513

Impianti di ventilazione Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle48.

52

Impianti per affumicare 521 Campo

d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.

522

Produzione di fumo Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.

523 Sostanze organiche

1

La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori: a. per l'affumicatura a caldo: con un flusso di massa di 50 g/h o più 50 mg/m3

b. per l'affumicatura a freddo: con un flusso di massa da 50 a 300 g/h 120 mg/m3

c. per l'affumicatura a freddo: con un flusso di massa superiore a 300 g/h 50 mg/m3

47

Ottenibile presso la Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricola, 8355 Tänikon.

48

Ottenibile presso l'Istituto delle scienze degli animali da reddito, Centro PF, 8092 Zurigo.

Inquinamento atmosferico 47

814.318.142.1 53

Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l'essicazione di materie fecali 531

Definizione e campo d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per: a. gli stabilimenti che trattano le carcasse di animali; b. le installazioni nelle quali le carcasse di animali, loro parti o prodotti di origine animale sono raccolti e depositati in vista del trattamento o dell'eliminazione in uno stabilimento che tratta le carcasse di animali; c. gli impianti per la fusione del grasso animale; d. gli impianti per la produzione di gelatina, di emoglobina e di mangime; e. gli impianti per l'essiccazione di materie fecali.

532

Esigenze in materia di costruzione e d'esercizio 1

Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.

2

I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.

3

I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.

533

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

54

Impianti per l'essiccazione di foraggio fresco 541 Campo

d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.

542 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.

Protezione dell'equilibrio ecologico 48

814.318.142.1 543 Applicabilità della

cifra

81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

55 ...

56

Impianti di torrefazione del caffè e del cacao 561 Sostanze

organiche

1

La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all'ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti: a. impianti con una capacità di torrefazione fino a 750 kg/h 150 mg/m3

b. impianti con una capacità di torrefazione superiore a 750 kg/h 50 mg/m3 562 Applicabilità della

cifra

81

Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

6

Verniciatura e stampa 61

Impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche 611 Campo

d'applicazione 1

Le disposizioni della presente cifra valgono: a. per gli impianti per l'applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche come colori, vernici o sostanze plastiche; b. gli impianti per l'impregnazione.

2

Esse valgono sia per i reparti nei quali si procede all'applicazione e all'evaporazione sia per i relativi impianti d'essiccazione e di cottura.

Inquinamento atmosferico 49

814.318.142.1 612 Polvere

Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti: a. per la verniciatura a spruzzo 5 mg/m3

b. per la verniciatura a polverizzazione 15 mg/m3 613

Emissioni dovute ai solventi 1

La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell'allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell'allegato 1.

2

Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.

3

Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3 per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.

614

Gas di scarico di impianti d'essiccazione e di cottura 1

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l'essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.

2

Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti: a. 20

mg/m3 per le macchine tipografiche per stampa offset a rulli; b. 50

mg/m3 per le altre macchine.

615

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

7 Rifiuti 71 Impianti d'incenerimento di rifiuti urbani e speciali 711

Campo d'applicazione e definizioni 1

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d'incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli

Protezione dell'equilibrio ecologico 50

814.318.142.1 impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).

2

Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di: a. rifiuti di giardino; b. rifiuti di mercato; c. rifiuti di strada; d. rifiuti d'ufficio, imballaggi e rifiuti di cucina dell'industria alberghiera; e. rifiuti urbani pretrattati; f.

carcasse di animali e rifiuti di macellazione; g. fanghi delle stazioni di depurazione delle acque usate domestiche; h. gas di rifiuto ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 capoverso 2; i.

rifiuti ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 2 lettera b.

3

Sono considerati rifiuti speciali quelli che sono menzionati nell'ordinanza del 12 novembre 198649 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS).

712 Applicabilità dell'allegato

1

1

Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2

Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.

713

Grandezze di riferimento e valutazione delle emissioni 1

I valori limite d'emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:

a. 3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti liquidi; b. 3 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti gassosi da soli o insieme a rifiuti liquidi; c. 11 per cento (% vol) per gli impianti in cui si bruciano rifiuti solidi da soli o insieme a rifiuti liquidi o gassosi.

2

Per la valutazione delle emissioni sono determinanti le medie dei valori misurati su un periodo d'esercizio di parecchie ore.

49

RS 814.610

Inquinamento atmosferico 51

814.318.142.1 714 Valori

limite

d'emissione

1

Le emissioni non devono superare i valori seguenti: a. Polvere

10

mg/m3

b. Piombo e zinco nonché i loro composti, indicati come metalli, in totale 1 mg/m3

c. Mercurio e cadmio nonché i loro composti, indicati come metalli, ciascuno 0,1 mg/m3

d. Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 50 mg/m3 e. Ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h 80 mg/m3

f.

Composti gassosi inorganici del cloro, indicati come acido cloridrico 20 mg/m3

g. Composti gassosi inorganici del fluoro, indicati come acido fluoridrico 2 mg/m3

h. Ammoniaca e composti dell'ammoniaca, indicati come ammoniaca 5 mg/m3

i.

Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale 20 mg/m3

k. Monossido di carbonio 50 mg/m3

2

Per gli impianti con un tenore di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, nel gas grezzo, pari o superiore a 1000 mg/m3, l'autorità può stabilire, in deroga al capoverso 1 lettera h, un valore limite d'emissione dell'ammoniaca e dei composti dell'ammoniaca meno severo.

715 ...

716 Sorveglianza 1

Si devono continuamente misurare e registrare: a. la temperatura dei gas di scarico sia nella zona di consunzione sia nel camino;

b. il tenore di ossigeno nei gas di scarico all'uscita della zona di consunzione; c. il tenore di monossido di carbonio nei gas di scarico.

2

Il funzionamento dell'impianto di depurazione dei gas di scarico deve essere sorvegliato in modo continuo mediante misurazione di un valore d'emissione o di un altro parametro idoneo dell'esercizio come la temperatura dei gas di scarico, la caduta di pressione o il flusso d'acqua del depuratore dei gas combusti.

Protezione dell'equilibrio ecologico 52

814.318.142.1 717 Deposito

I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L'aria di scarico deve essere aspirata e depurata.

718

Divieto di bruciare rifiuti in piccoli impianti 1

I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

2

Il divieto non è applicabile per l'incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.

719

Incenerimento di rifiuti particolarmente pericolosi per

l'ambiente

1

Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l'ambiente, il titolare dell'impianto deve determinare, mediante prove d'incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all'autorità competente.

2

Sono considerate particolarmente pericolose per l'ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.

72

Impianti d'incenerimento di legno, carta e rifiuti simili 721 Campo

d'applicazione 1

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell'allegato 5:

a. legname di scarto ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 2 lettera a; b. carta e cartone: c. altri rifiuti della combustione dei quali si producono emissioni simili a quelle prodotte dai rifiuti secondo le lettere a e b.

2

Se tali rifiuti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alla cifra 711, valgono le disposizioni della cifra 71.

3

Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili per i forni per cemento (cifra 11).

Inquinamento atmosferico 53

814.318.142.1 722

Grandezze di riferimento I valori d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell'11 per cento (% vol).

723 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.

724 Piombo

e

zinco

Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.

725 Sostanze organiche

1

Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2

Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.

726 Monossido di

carbonio

Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.

727 Regolazione della

combustione

L'impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.

728

Divieto di bruciare rifiuti nei piccoli impianti I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.

Protezione dell'equilibrio ecologico 54

814.318.142.1 73

Impianti d'incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa 731

Ossidi di zolfo 1

La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell'allegato 1 non vale.

2

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.

732 Valutazione delle

emissioni

Per valutare se i valori limite d'emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d'esercizio di 24 ore.

8 Altri

impianti

81

Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione 1

Si possono impiegare solo i combustibili secondo l'allegato 5.

2

Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili l'allegato 1 cifra 6 non vale. Se si impiegano combustibili di qualità B, le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando i rispettivi combustibili di qualità A, senza ridurne le emissioni.

3

Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l'allegato 1 cifra 6.

82

Motori a combustione stazionari 821

Grandezze di riferimento I valori limite d'emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).

822 Combustibili e

carburanti

I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti ai sensi dell'allegato 5.

823 Particelle solide

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.

Inquinamento atmosferico 55

814.318.142.1 824

Ossidi d'azoto e monossido di carbonio 1

Le emissioni dei motori a combustione stazionari con una potenza termica superiore a 100 kW non devono superare i seguenti valori limite:

a. per il monossido di carbonio 650 mg/m3

b. per gli ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto: 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze
400 mg/m3

2. in caso di alimentazione con altri combustibili 250 mg/m3

2

Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d'emergenza che vengono fatti funzionare al massimo per 50 ore all'anno, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4. Il capoverso 1 e l'allegato 1 non sono applicabili.

825 Banchi

di

collaudo

Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 821-824 non sono applicabili.

83

Turbine a gas 831 Grandezza

di

riferimento

I valori limite d'emissione si riferiscono all'esercizio con potenza nominale e a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 15 per cento (% vol.).

832 Combustibili Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili ai sensi dell'allegato 5.

833 Indice

di

fuliggine

Le emissioni di fuliggine non devono superare i seguenti indici di fuliggine (allegato 1 cifra 22): a. per una potenza termica fino a 20 MW indice di fuliggine 4 b. per una potenza termica superiore a 20 MW indice di fuliggine 2

Protezione dell'equilibrio ecologico 56

814.318.142.1 834

Monossido di carbonio Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite: a. per una potenza termica pari o inferiore a 40 MW 240 mg/m3

b. per una potenza termica superiore a 40 MW 120 mg/m3

835

Ossidi di zolfo Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.

836 Ossidi

d'azoto

Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare i seguenti valori limite: a. per una potenza termica pari o inferiore a 40 MW: 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 lettere d ed e, se l'impianto è fatto funzionare per almeno l'80 per cento all'anno con tali sostanze
150 mg/m3

2. in caso di alimentazione con altri combustibili 120 mg/m3

b. per una potenza termica superiore a 40 MW: 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 50 mg/m3

2. in caso di alimentazione con altri combustibili 120 mg/m3

837

Banchi di collaudo e gruppi elettrogeni d'emergenza 1

Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 831-836 non sono applicabili.

2

Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d'emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all'anno, l'autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l'articolo 4; l'allegato 1 e l'allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.

84

Impianti per la produzione di truciolati 841 Campo

d'applicazione Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i truciolati vengono prodotti con un procedimento a secco.

Inquinamento atmosferico 57

814.318.142.1 842 Polvere

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti: a. nel gas di scarico di essiccatori di trucioli 50 mg/m3

b. nei gas di scarico di levigatrici 10 mg/m3

843 Sostanze organiche

1

Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2

Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, misurate a una temperatura di 150 °C, vanno indicate come carbonio totale.

3

Dette emissioni devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; esse non devono comunque superare 350 g per tonnellata di legno impiegato (assolutamente secco).

844

Applicabilità della cifra 81 Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.

85

Pulitura di prodotti tessili 1

Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.

2

Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.

3

La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all'interno della macchina.

4

Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.

5

Se l'aria che si trova all'interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.

6

L'aria dei locali d'esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.

Protezione dell'equilibrio ecologico 58

814.318.142.1 86 Forni

crematori

861 Sostanze organiche

1

Le limitazioni d'emissione secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

2

Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.

862

Monossido di carbonio Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.

87

Impianti per il trattamento della superficie 1

Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150°C.

2

Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue: a. gli oggetti e i prodotti devono essere trattati in una cappa che, fatta eccezione delle aperture che servono all'aspirazione dei gas di scarico, è chiusa; b. un dispositivo automatico di bloccaggio deve impedire che si possano togliere gli oggetti e i prodotti prima che la concentrazione di sostanze organiche alogenate sia pari o inferiore a 1 g/m3 nell'area dalla quale vengono tolti;

c. i gas di scarico aspirati devono essere lavati in un separatore. Le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell'allegato 1 cifra 72 non devono superare un flusso di massa di 100 g/h e le emissioni di sostanze organiche alogenate ai sensi dell'allegato 1 cifra 83 non devono superare un flusso di massa di 25 g/h. Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili; d. al momento di introdurre nell'impianto o di togliere da esso sostanze organiche alogenate, le emissioni devono essere ridotte mediante un sistema di ricupero dei gas o provvedimenti equivalenti.

3

Se in un impianto le esigenze di cui al capoverso 2 lettere a e b non possono essere rispettate perché gli oggetti e i prodotti trattati sono ingombranti, le emissioni devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come l'incapsulamento, la chiusura ermetica, la separazione dall'aria di scarico dell'impianto, camere di separazione o l'aspirazione.

88 Cantieri

edili

Inquinamento atmosferico 59

814.318.142.1 1

Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante limitazioni delle emissioni delle macchine e degli apparecchi impiegati nonché mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l'ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L'Ufficio federale emana direttive.

2

I valori limite delle emissioni secondo l'allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.

89

Strumenti di lavoro con motori a combustione 1

Le emissioni provenienti da strumenti di lavoro quali seghe a catena o falciatrici devono essere ridotte nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico mediante provvedimenti come interventi tecnici sui motori, l'impiego di carburanti adeguati e il trattamento dei gas di scarico. L'Ufficio federale emana direttive.

2

Le limitazioni delle emissioni ai sensi dell'allegato 1 non sono applicabili.

Protezione dell'equilibrio ecologico 60

814.318.142.1 Allegato 350

(art. 3 cpv. 2 lett. b) Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione 1 Campo

d'applicazione 1

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi: a. riscaldamento di locali; b. produzione di calore di processo; c. produzione di acqua calda o surriscaldata; d. produzione di vapore.

2

Non sono applicabili agli impianti a combustione nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione.

2 Disposizioni generali

21 Combustibili Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell'allegato 5.

22

Controllo degli impianti a combustione I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3: a. gli impianti a combustione che vengono fatti funzionare per meno di 100 ore durante l'anno civile; b. gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW che servono unicamente a riscaldare locali singoli; c. i generatori di calore ad azione istantanea per il riscaldamento dell'acqua potabile, con una potenza termica pari o inferiore a 35 kW; d. gli scaldacqua a riscaldamento diretto, con una capienza pari o inferiore a 30 litri, che servono esclusivamente alla preparazione dell'acqua calda; 50

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 1991 (RU 1992 124). Aggiornato giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 223) e giusta il n. II dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

Inquinamento atmosferico 61

814.318.142.1 e. gli impianti a combustione alimentati con carbone, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW; f. gli impianti a combustione alimentati con legna, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, se viene impiegata unicamente legna da ardere allo stato naturale ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a o b.

23

Misurazione e valutazione delle emissioni 1

Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l'impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d'esercizio.

2

Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.

24 Contrassegno Gli impianti ai sensi dell'articolo 20 devono essere muniti, in un posto ben visibile, di una targhetta d'identificazione sulla quale devono figurare almeno i dati seguenti: a. il nome e la sede sociale del fabbricante; b. la designazione commerciale e la categoria tipologica usate per commercializzare l'apparecchio;

c. il numero del fabbricante e l'anno di fabbricazione; d. la potenza termica o nominale o il campo di potenza in kW; e. la classe NOx dell'apparecchio, seguita, fra parentesi, dal valore massimo d'emissione relativo a tale classe, espresso in mg/kWh; f.

il rendimento di combustione.

3

Prescrizioni particolari per gli impianti a combustione a

più

focolari

1

Se più focolari formano un'unità d'esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell'intera unità d'esercizio (potenza termica totale).

2

La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell'unità d'esercizio.

Protezione dell'equilibrio ecologico 62

814.318.142.1 3

Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sono applicabili: a. ai singoli focolari con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW, nella misura in cui un altro o altri focolari della medesima unità d'esercizio siano alimentati con lo stesso combustibile; b. ai singoli focolari con una potenza termica pari o inferiore a 5 MW, nella misura in cui nessun altro focolare della medesima unità d'esercizio sia alimentato con lo stesso combustibile.

4

Impianti a combustione alimentati con olio 41

Impianti a combustione alimentati con olio «extra

leggero»

411

Valori limite d'emissione 1

Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i valori seguenti: Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» - Grandezze di riferimento: i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3% vol

- Indice di fuliggine a. impianti con bruciatore ad aria soffiata 1

b. impianti con bruciatore a vaporizzazione 2

- Monossido di carbonio (CO): a. impianti con bruciatore ad aria soffiata 80 mg/m3

b. impianti con bruciatore a vaporizzazione e ventilatore 150 mg/m3

- Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2): a. impianti ai sensi dell'articolo 20 120 mg/m3

b. impianti con una potenza termica superiore a 350 kW - con temperatura del vettore calorico pari o inferiore a 110 °C 120 mg/m3

- con temperatura del vettore calorico superiore a 100 °C 150 mg/m3

- Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 30 mg/m3

1

Osservazione: La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2

Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l'allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.

Inquinamento atmosferico 63

814.318.142.1 412

Disposizioni completive sulle emissioni di ossidi d'azoto 1

Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d'emissione di ossidi d'azoto di 150 mg/m3 conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.

2

I valori limite d'emissione degli ossidi d'azoto si riferiscono ad un tenore d'azoto legato organicamente nel combustibile pari a 140 mg/kg. Se il tenore in azoto è più elevato, le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, possono essere superiori di 0,2 mg/m3 per ogni mg di azoto contenuto nel combustibile; se il tenore in azoto è meno elevato, le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, devono essere inferiori di 0,2 mg/m3 per ogni mg di azoto contenuto nel combustibile.

3

In deroga al capoverso 2, l'Ufficio federale può stabilire una procedura di valutazione semplificata per la prima misurazione di impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 come pure per il controllo periodico di impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW.

413

Particelle d'olio non completamente combuste 1

I gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono contenere particelle d'olio non completamente combuste.

2

Normalmente i gas di scarico sono da considerare privi di particelle d'olio non completamente combuste, se nell'ambito dei controlli periodici dell'impianto i valori limite d'emissione del monossido di carbonio secondo la cifra 411 sono rispettati. In presenza di odori, l'autorità può procedere ad un test supplementare dell'olio mediante solventi.

414 Esigenze energetiche

1

Le perdite di calore delle caldaie attraverso i gas di scarico non devono superare i valori seguenti: a. per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i bruciatori a vaporizzazione d'olio 7 per cento

b. per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità 1. nella prima velocità 6 per cento

2. nella seconda velocità 8 per cento

2

Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie nelle quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

Protezione dell'equilibrio ecologico 64

814.318.142.1 42

Impianti a combustione alimentati con olio «medio» e

«pesante»

421

Valori limite d'emissione 1

Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» e «pesante» non devono superare i valori seguenti:

Potenza

termica

da 5

a 50 MW

da 50

a 100 MW

oltre

100 MW

Olio da riscaldamento «medio» e «pesante» - Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di %vol

3

3

3

- Particelle solide in totale: olio di qualità A

mg/m3

80

50

50

olio di qualità B

mg/m3

50

50

50

- Monossido di carbonio (CO) mg/m3

170

170

170

- Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2) mg/m3

1700

1700

400

- Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2) mg/m3

450

300

150

- Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 mg/m3

30

30

30

1

Osservazione: La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2

Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3 è considerato rispettato se nell'olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l'1 per cento (% massa).

422

Impiego degli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d'esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.

Inquinamento atmosferico 65

814.318.142.1 5

Impianti a combustione alimentati con carbone o legna 51

Impianti a combustione alimentati con carbone 511 Valori

limite

d'emissione

1

Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i valori seguenti: Potenza

termica

da 20 a

70 kW

da 70 a

1 MW

da 1 a

5 MW

da 5 a

50 MW

da 50 a

100 MW

oltre

100 MW

Carbone,

mattonelle

di

carbone,

coke

- Grandezza di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico di %vol

7

7

7

7

7

7

- Particelle solide in totale mg/m3150

150

50

50

50

- Monossido di carbonio (CO) mg/m3 4000 1000

2501 250

250

250

- Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2)

mg/m3

-

2000

2000

2000

400

Tasso

d'emissione

dello

zolfo

- focolare a griglia/a carbone polverizzato

% - - - -15

- focolare a turbolenza %

-

25

25

25

15

- Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2)

mg/m3

-

500

500

400

200

- Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca2 mg/m3

30

30

30

30

30

30

Osservazioni: Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, nè nell'allegato 3

nè nell'allegato 1.

Negli impianti per i quali è prescritta una limitazione del tasso d'emissione dello zolfo

devono essere rispettati contemporaneamente sia il valore limite d'emissione degli ossidi di zolfo, sia la limitazione del tasso d'emissione dello zolfo.

1

Per gli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 2,5 MW detto valore vale soltanto per il funzionamento a pieno carico.

2

La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2

L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l'articolo 4; l'allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l'allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.

3

Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite d'emissione di 2000 mg/m3 è considerato rispettato se l'impianto è alimentato con carbone, mattonelle di carbone o coke di qualità A ai sensi dell'allegato 5.

Protezione dell'equilibrio ecologico 66

814.318.142.1 512

Controlli e misurazioni Negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola si considera che il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è rispettato se l'impianto, per quanto riguarda il combustibile e le modalità di funzionamento, viene fatto funzionare in conformità alle istruzioni del fabbricante. Se esiste il sospetto che le immissioni, per quanto concerne il fumo o l'odore, siano eccessive, l'autorità può far procedere ad una misurazione complementare del monossido di carbonio.

513

Impiego di carbone di qualità B Il carbone, le mattonelle di carbone o il coke di qualità B non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d'esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.

52

Impianti a combustione alimentati con legna 521

Tipi di impianto e di combustibile 1

La legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 può alimentare soltanto gli impianti idonei al rispettivo tipo di legna.

2

Negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW che si caricano a mano e nei caminetti si possono inoltre bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, e i rami secchi e le pigne ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettera a.

522

Valori limite d'emissione 1

Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:

Inquinamento atmosferico 67

814.318.142.1 Potenza

termica

da 20 a

70 kW

da 70 a

200 kW

de 200

kW à

500 kW

da 500 a

1 MW

da 1 a

5 MW

oltre

5 MW

Legna

da

ardere

- Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di % vol

13

13

13

13

11

11

- Particelle solide in totale mg/m3150

150

150

150

50

Monossido

di

carbonio

(CO):

- per legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. a e b mg/m3

40001

2000

1000

500

250

250

- per legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. c mg/m3

1000

1000

800

500

250

250

- Ossidi d'azoto (NOx) indicati come diossido d'azoto (NO2)

mg/m3

2

2

2

2

2

2

- Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C)

mg/m3

-

-

50

50

- Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3 mg/m3

-

-

30

30

Osservazioni: Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, nè nell'allegato 3

nè nell'allegato 1.

1

Non è applicabile alle stufe per riscaldamenti centrali.

2

Si veda l'allegato l cifra 6, valore limite dell'ossido d'azoto.

3

La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

2

Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523 relative ai nuovi impianti a combustione da caricare a mano.

3

L'autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle, secondo l'articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l'allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l'allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

523

Esigenze particolari relative agli impianti a combustione da caricare a mano Se funzionando al 30 per cento della potenza nominale non sono in grado di rispettare i valori limite d'emissione secondo la cifra 522, le nuove caldaie con carica manuale devono essere munite di un accumulatore di calore in grado di assorbire almeno la metà dell'energia termica fornita alla potenza nominale da ogni carica.

Protezione dell'equilibrio ecologico 68

814.318.142.1 524 Misurazioni e

controlli

1

Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è considerato rispettato, se è accertato che l'impianto vien fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere ai sensi dell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 lettere a e b. Se esiste il sospetto che le immissioni, per quanto concerne il fumo o l'odore, siano eccessive, l'autorità può far procedere ad una misurazione complementare del monossido di carbonio.

2

Per gli impianti a combustione con una potenza termica da 70 kW a 1 MW, di regola, nell'ambito dei controlli periodici, i valori limite della polvere sono considerati rispettati, se è accertato che il valore limite del monossido di carbonio è rispettato, che rispetto alla prima misurazione esistono condizioni d'esercizio paragonabili e che, in occasione della prima misurazione, sia il valore limite della polvere sia quello del monossido di carbonio erano rispettati.

3

Le emissioni vanno misurate quando l'impianto ha raggiunto la temperatura d'esercizio. Di solito la misurazione inizia con la messa in funzione dell'alimentazione di combustibile.

4

Nei focolari da caricare a mano, con combustione inferiore o superiore, in deroga al capoverso 3, la misurazione deve iniziare cinque minuti dopo che la massima quantità di combustibile, indicata dal fabbricante, sia stata messa sopra uno strato di brace sufficiente per l'accensione.

5

Determinante per la valutazione è la media delle emissioni misurate su un periodo di trenta minuti.

6

Impianti a combustione alimentati con gas 61

Valori limite d'emissione Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori: Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi - Grandezza di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico di 3 % vol

- Monossido di carbonio (CO): a. negli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a-d: 100 mg/m3

b. negli impianti con una potenza termica superiore a 350 kW: 100 mg/m3

- Ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2): a. negli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a-d: - bruciatori atmosferici con una potenza termica pari o inferiore a 12 kW 120 mg/m3 - altri impianti

80 mg/m3

Inquinamento atmosferico 69

814.318.142.1 b. negli impianti con una potenza termica superiore a 350 kW: - con temperatura del vettore termico inferiore o pari a 110 °C 80 mg/m3

- con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C 110 mg/m3

- Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 30 mg/m3

1

Osservazione: La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

62

Disposizioni completive concernenti le emissioni di ossidi d'azoto

1

Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d'emissione di ossidi d'azoto di 110 mg/m3 ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d'esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.

2

In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d'azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell'allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell'allegato 3 cifra 411.

3

Per gli impianti ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere f e g, non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d'azoto secondo l'allegato 1 cifra 6 e secondo l'allegato 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l'articolo 4.

63 Esigenze

energetiche

1

Le perdite di calore delle caldaie attraverso i gas di scarico non devono superare i valori seguenti: a. per i bruciatori ad aria soffiata ad una sola velocità e i bruciatori atmosferici 7 per cento

b. per i bruciatori ad aria soffiata a due velocità 1. nella prima velocità 6 per cento

2. nella seconda velocità 8 per cento

2

Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d'esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l'autorità può fissare valori limite meno severi, per le caldaie nelle quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.

Protezione dell'equilibrio ecologico 70

814.318.142.1 7

Impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi ai sensi dell'allegato 5 cifra 15 1

Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi ai sensi dell'allegato 5 cifra 15 valgono le esigenze secondo la cifra 41.

2

Gli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW non possono essere alimentati con combustibili ai sensi dell'allegato 5 cifra 15.

8

Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli

o

misti

81

Impianti a combustione alimentati con combustibili multipli

Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.

82

Impianti a combustione alimentati con combustibili misti 1

Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d'emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.

2

Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:

Gm = G1 ×

E

Etot

1 + G2 ×

E

B

E

B

tot

2

1

2

21

21

(

)

(

)

+ ... + Gn ×

E

B

E

B

n

tot

n

(

)

(

)

21

21

1

dove: Gm

= valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1 G1, G2 ... Gn = valore limite d'emissione dei diversi combustibili51 E1, E2 ... En = energia fornita all'ora dai singoli combustibili Etot

= E1 + E2 + ... + En B1, B2 ... Bn = grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d'emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili).

51

Osservazione: Come valori limite d'emissione per gli ossidi di zolfo valgono: a. per l'olio da riscaldamento «extra leggero»: G = 330 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol);

b.

per

il

gas:

G = 38 mg/m3, riferito ad un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 3 per cento (% vol).

Inquinamento atmosferico 71

814.318.142.1 3

Per calcolare il tasso d'emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.

Protezione dell'equilibrio ecologico 72

814.318.142.1 Allegato 452

(art. 3 cpv. 2 lett. c) Esigenze per gli impianti a combustione 1 Campo

d'applicazione Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1.

2 Esigenze

d'igiene

dell'aria

Gli impianti a combustione devono soddisfare le esigenze d'igiene dell'aria previste dalle norme europee determinanti come pure le esigenze particolari in materia di ossidi d'azoto e monossido di carbonio previste nella tabella seguente.

Tipo d'impianto

Norma europea

determinante53

Esigenze particolari (valori limite d'emissione) per gli ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2), e per il monossido di carbonio (CO)

Bruciatore ad aria soffiata alimentato con olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. a) EN 267

Valori limite d'emissione per la classe EN 3

Bruciatore automatico ad aria soffiata per combustibili gassosi (art. 20 cpv. 1 lett. a) EN 676

Per il gas di test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh

Caldaia con bruciatore ad aria soffiata per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. c) EN 303 e 304

I valori limite d'emissione per bruciatori alimentati con olio della classe EN 3 Caldaia con bruciatori ad aria soffiata per combustibili gassosi

(art. 20 cpv. 1 lett. c) EN 303 e 304

Per il gas di test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh

52

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

53 Le norme riportate nella tabella sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Inquinamento atmosferico 73

814.318.142.1 Tipo d'impianto

Norma europea

determinante53

Esigenze particolari (valori limite d'emissione) per gli ossidi d'azoto (NOx), indicati come diossido d'azoto (NO2), e per il monossido di carbonio (CO)

Caldaia e generatore di calore a circolazione per combustibili gassosi con bruciatore

atmosferico (art. 20 cpv. 1 lett. d) EN 297, EN 483

EN 625, EN 656

EN 677

Per il gas di test G20: NOx: 80 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh Per il gas di test G31: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 100 mg/kWh

Caldaia e generatore di calore a circolazione con bruciatori a vaporizzazione d'olio

per olio da riscaldamento «extra leggero» (art. 20 cpv. 1 lett. e) EN 1, EN 303

e 304

Per impianti con una potenza termica inferiore o pari a 30 kW:

NOx: 120 mg/kWh;

CO: 150 mg/kWh; Per impianti con una potenza termica superiore a 30 kW: NOx: 120 mg/kWh;

CO: 60 mg/kWh;

Scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas (boiler) (art. 20 cpv. 1

lett. f)

EN 89

Generatore di calore ad azione istantanea (art. 20 cpv. 1 lett. g) EN 26

3 Esigenze

energetiche

Le caldaie devono avere almeno il rendimento di combustione seguente: a. con i bruciatori ad aria soffiata a due velocità: 1. nella prima velocità 94 per cento

2. nella seconda velocità 92 per cento

b. altri tipi di caldaie 93 per cento

Protezione dell'equilibrio ecologico 74

814.318.142.1 Allegato 554

(art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti 1

Oli da riscaldamento e altri combustibili liquidi 11

Tenore in zolfo degli oli da riscaldamento 1

Il tenore in zolfo dell'olio da riscaldamento «extra leggero» non deve superare lo 0,2 per cento (% massa).

2

Il tenore in zolfo dell'olio da riscaldamento «medio» e «pesante» di qualità A non deve superare l'1,0 per cento (% massa).

3

Il tenore in zolfo dell'olio da riscaldamento «medio» e «pesante» di qualità B non deve superare il 2,8 per cento (% massa).

12

Ulteriori esigenze per gli oli da riscaldamento 1

Agli oli da riscaldamento è vietato aggiungere additivi che contengono composti alogenati o di metalli pesanti (composti del ferro esclusi).

2

Inoltre all'olio da riscaldamento «extra leggero» è vietato aggiungere additivi che contengono sostanze, come i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell'indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio.

3

È vietato aggiungere oli esausti agli oli da riscaldamento.

13

Altri combustibili liquidi 131 Definizione Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l'olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze della cifra 15255.

54

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124), il n. I dell'O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2498) ed il n. II dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).

55 Ora: cifra 132.

Inquinamento atmosferico 75

814.318.142.1 132 Esigenze

1

Gli altri combustibili liquidi, bruciando, non devono produrre né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze nocive rispetto alle emissioni prodotte dalla combustione dell'olio da riscaldamento «extra leggero».

2

Il tenore di sostanze nocive nel combustibile non deve superare i valori seguenti: Cenere 50

mg/kg

Cloro 50

mg/kg

Bario

5 mg/kg

Piombo

5 mg/kg

Nichel

5 mg/kg

Vanadio 10

mg/kg

Zinco

5 mg/kg

Fosforo

5 mg/kg

Idrocarburi aromatici policlorurati (p. es. PCB)

1 mg/kg

133

Applicabilità dell'allegato 2, cifra 71 Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 15256 sono considerati rifiuti speciali.

2

Carbone, mattonelle di carbone e coke 1

Il tenore in zolfo del carbone, delle mattonelle di carbone e del coke di qualità A non deve superare l'1,0 per cento (% massa).

2

Il tenore in zolfo del carbone, delle mattonelle di carbone e del coke di qualità B non deve superare il 3,0 per cento (% massa).

3 Legna

da

ardere

1

Sono considerati legna da ardere: a. la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, p. es. sotto forma di ciocchi o di bricchette senza leganti, nonché i rami secchi e le pigne; b. la legna allo stato naturale, non in pezzi, p. es. sotto forma di pezzetti minuti, trucioli, segatura, polvere di levigatrice o sotto forma di corteccia; 56 Ora: cifra 132.

Protezione dell'equilibrio ecologico 76

814.318.142.1 c. gli scarti di legno provenienti dall'industria della lavorazione del legno o da cantieri edili, alla condizione di non essere stati né impregnati con un procedimento a getto né ricoperti con un rivestimento contenente composti organo-alogenati.

2

Non sono considerati legna da ardere: a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, quello costituito da imballaggi o mobili di legno usati, come pure quello frammisto a legna da ardere ai sensi del capoverso 1; b. tutte le altre sostanze di legno, come: 1. il legname di scarto impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati; 2. il legname di scarto trattato in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo;

3. tali legnami di scarto impregnati, ricoperti o trattati se sono frammisti a legna da ardere ai sensi del capoverso 1 o a legname di scarto ai sensi della lettera a.

4

Combustibili e carburanti gassosi 41 Definizione 1

Sono considerati combustibili e carburanti gassosi: a. il gas naturale, il gas di petrolio e il gas di città che sono forniti dalle aziende pubbliche del gas;

b. il gas liquido costituito da propano o butano o da una miscela dei due; c. l'idrogeno; d. i gas assimilabili al gas naturale, al gas di petrolio o al gas di città come il biogas d'origine agricola o il gas proveniente dagli impianti di depurazione delle acque; e. i gas provenienti dalle discariche nella misura in cui il tenore in composti organici e inorganici del fluoro e del cloro, indicati come acido fluoridrico e acido cloridrico, non supera, insieme, 50 mg/m3.

2

Tutti gli altri gas sono considerati rifiuti; la loro eliminazione mediante combustione deve dunque rispettare le esigenze secondo la cifra 71 dell'allegato 2. Ciò vale segnatamente per i gas provenienti dalle discariche, qualora tali gas non soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 lettera e.

42 Esigenze

Nei gas secondo la cifra 41 lettere a e b, il tenore in zolfo non deve superare il valore di 190 mg/kg.

Inquinamento atmosferico 77

814.318.142.1 5 Benzine

1

Dal 1° gennaio 2005, la benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:

Parametro Unità

Minimo1 Massimo1 Metodo di misurazione2

Benzina per motori - Numero di ottano ricerca (RON) 953

- EN

25164

- Indice di ottano motore (MON) 853

- EN

25163

- Tensione di vapore (metodo Reid): - periodo estivo

kPa

60,04

EN 12

- Distillazione:

- evaporato a 100°C - evaporato a 150°C

% (vol)

46,0

75,0

-

EN-ISO 3405

- Analisi degli idrocarburi: - olefinici

- aromatici

- benzene

% (vol)

-

18,0

35,0

1,0

ASTM D1319

- Tenore in ossigeno % (massa)2,7

EN 1601

- Ossigenati:

- metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti

- etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti - alcole isopropilico - alcole butilico terziario - alcole isobutilico

- eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola % (vol)

% (vol)

% (vol)

% (vol)

% (vol)

% (vol)

-

-

-

3

5

10

7

10

15

EN 1601

- Altri ossigenati5 % (vol)

10

EN

1601

- Tenore in zolfo

mg/kg

50

EN-ISO 14596

- Tenore in piombo

g/l

0,005

EN 237

Osservazioni: 1 I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma n. 4259 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova» dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

2 Norme

(comuni)

determinanti per la misurazione: - EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), - ISO: norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), - ASTM: norma dell'American Society for Testing and Materials.

Le norme succitate sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

3

In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81.

4

Vale per le benzine utilizzate dal 1° maggio al 30 settembre.

5

Altri monoalcoli, il cui punto di ebollizione non supera il punto finale d'ebollizione giusta la norma EN 228.

Protezione dell'equilibrio ecologico 78

814.318.142.1 2

Dal 1° gennaio 2009, la benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore di zolfo ammonta a un massimo di 10 mg/kg.

3

La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l'1 per cento (% vol). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.

6 Olio

diesel

1

Dal 1° gennaio 2005, l'olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze: Parametro Unità

Minimo1 Massimo1 Metodo di misurazione2

Olio

diesel

- Numero di cetano

51,03

- EN-ISO

5165

- Densità a 15°C

kg/m3845 EN-ISO

3675

- Ebollizione: 95%

°C

360

EN-ISO 3405

- Idrocarburi aromatici policiclici % (massa)11

IP 391

- Tenore in zolfo

mg/kg

50

EN-ISO 14596

Osservazioni: 1 I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma n. 4259 «Prodotti petroliferiDeterminazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»

dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

2 Norme

(comuni)

determinanti per la misurazione: IP:

norma

dell'Institute of Petroleum, Londra, - EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN), - ISO: norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), - ASTM: norma dell'American Society for Testing and Materials.

Le norme succitate sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

3

In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corrispondere almeno alle esigenze giusta le norme EN 590 e SN 181 160-1

2

Dal 1° gennaio 2009, l'olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se il tenore di zolfo ammonta a un massimo di 10 mg/kg.

Inquinamento atmosferico 79

814.318.142.1 Allegato 657

(art. 6 cpv. 3)

Altezza minima dei camini industriali 1 Campo

d'applicazione Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti nei quali il rapporto Q/S è superiore a 5, dove: Q = flusso di massa dell'inquinante atmosferico emesso in g/h; S = valore secondo la cifra 9.

2 Procedimento per

il

calcolo

1

L'altezza del camino è calcolata secondo le cifre 3 a 6.

2

Se sono emessi più inquinanti atmosferici, l'altezza del camino deve essere calcolata in base alla sostanza con il rapporto Q/S più alto.

3 Parametro

H0

31 Determinazione di

H0 secondo il diagramma 1 1

Il parametro H0 tiene conto degli influssi di breve durata di un inquinante atmosferico emesso da un singolo impianto. Viene determinato mediante il diagramma 1.

2

I fattori Q e F dipendono dalle condizioni d'emissione dell'impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori a pieno carico, assumendo per il combustibile e le emissioni le condizioni più sfavorevoli dal profilo della protezione dell'aria.

3

Il fattore S limita ad un valore determinato (= valore S) le immissioni massime di breve durata provocate da un impianto. Per il calcolo di H0 si prendono i valori S secondo la cifra 9.

32 Determinazione di

H0 nei singoli casi 1

Il parametro H0 è determinato nei singoli casi secondo le regole di calcolo riconosciute per l'altezza dei camini e la diffusione dei gas di scarico, se:

a. i valori Q/S o F non sono compresi nel diagramma 1 oppure b. la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C.

57 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Protezione dell'equilibrio ecologico 80

814.318.142.1 2

Anche se la temperatura dei gas di scarico è inferiore a 55 °C, il parametro H0 non può assumere un valore inferiore a quello indicato nel diagramma 1 per una temperatura di 55 °C.

4

Altezza minima in una zona piana senza ostacoli 1

L'altezza minima del camino in una zona piana senza ostacoli è: H1 = f × H0 Il fattore di correzione f tiene conto degli influssi di lunga durata, dovuti all'incanalamento del vento.

2

Ad f si attribuiscono valori compresi fra 1,0 e 1,5 secondo i criteri seguenti: f = 1,00 per luoghi senza una direzione prevalente dei venti; f = 1,25 per luoghi con una situazione intermedia; f = 1,50 per valli con vento canalizzato in modo marcato.

3

A seconda dell'ubicazione dell'impianto, f può assumere anche valori intermedi.

5

Determinazione della maggiorazione dell'altezza nelle zone edificate e boschive Si deve tener conto degli ostacoli elevati (come costruzioni o boschi) in prossimità di camini industriali mediante una maggiorazione dell'altezza I1: I1 = g × I dove: I = altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante nella sfera d'influsso dell'impianto. Per I si prendono valori compresi fra 0 (nessun ostacolo)
e 30 metri (p. es. bosco).

g = fattore di correzione con valori che variano da 0 a 1 secondo il diagramma 2.

6

Altezza di costruzione del camino L'altezza di costruzione H del camino risulta dalla seguente formula: H = H1 + I1 7 Esigenze

più

severe

In casi giustificati l'autorità esige camini più alti, per esempio quando: a. l'edificio presenta una forma particolare; b. le condizioni meteorologiche di diffusione sono particolarmente sfavorevoli;

Inquinamento atmosferico 81

814.318.142.1 c. la situazione topografica è particolare, come in caso di valle angusta, pendio o conca del terreno.

8 Simboli

H (m)

= altezza di costruzione del camino H0 (m)

= parametro per la determinazione di H1 H1 (m)

= altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli I

(m)

= altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante I1 (m)

= maggiorazione dell'altezza in zona edificata o boschiva f

(-)

= fattore di correzione, che tiene conto degli influssi di lunga durata dovuti all'incanalamento del vento g

(-)

= fattore di correzione per zone edificate e boschive Q (g/h)

= flusso di massa dell'inquinante atmosferico emesso; le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido) sono indicate come diossido d'azoto Rn (m3/h) = flusso volumetrico del gas di scarico in condizioni standard (0 °C, 1013 mbar)

t

(°C)

= temperatura del gas di scarico allo sbocco del camino Δt (°C) = t-10

°C

F (m4/s3) = flusso ascensionale; F = 3,18 × 10-6 × Rn × Δt S (µg/m3) = valore S (cfr. cifre 3 e 9) 9 Valori

S

Sostanza nociva

S (µg/m3)

Polvere in sospensione (PM10)1 50

Acido cloridrico, indicato come HCl 100

Cloro

150

Acido fluoridrico e composti inorganici gassosi del fluoro, indicati come HF 1

Monossido di carbonio 8000

Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 100

Idrogeno solforato

5

Ossidi d'azoto, indicati come diossido d'azoto 100

Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 5: - della classe 1

0,5

- della classe 2

2

- della classe 3

5

Protezione dell'equilibrio ecologico 82

814.318.142.1 Sostanza nociva

S (µg/m3)

Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 7: - della classe 1

50

- della classe 2

200

- della classe 3 1000 Sostanze secondo l'allegato 1 cifra 8: - della classe 1

0,1

- della classe 2

1

- della classe 3

10

1

Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm.

Inquinamento atmosferico 83

814.318.142.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 84

814.318.142.1 Diagramma 2:

Determinazione del fattore di correzione g in zone edificate e boschive I = altezza del più alto fattore d'ostacolo determinante (cifra 5) H1 = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli (cifra 4)

Inquinamento atmosferico 85

814.318.142.1 Allegato 758

(art. 2 cpv. 5)

Valori limite d'immissione Sostanza nociva

valore limite d'immissione Definizione statistica

Anidride solforosa (SO2) 30 µg/m3

Valore annuo medio

(media aritmetica)

100

µg/m3

95% dei valori medi su ½ h di un anno

≤ 100 µg/m3

100

µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Diossido d'azoto (NO2) 30 µg/m3

Valore medio annuo

(media aritmetica)

100

µg/m3

95% dei valori medi su ½ h di un anno

≤ 100 µg/m3

80 µg/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Monossido di carbonio (CO) 8 mg/m3 1

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Ozono (O3) 100

µg/m3

98% dei valori medi su ½ h di un mese

≤ 100 µg/m3

120

µg/m3

Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Polvere in sospensione (PM10)2 20 µg/m3 Valore

medio

annuo

(media aritmetica)

50 ng/m3

Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all'anno

Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10) 500 µg/m3

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10) 1,5 ng/m3

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Ricaduta di polvere in totale 200 mg/m2

× giorno

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Piombo (Pb) nella ricaduta di polvere

100 µg/m2

× giorno

Valore medio annuo

(media aritmetica)

58 Aggiornato giusta il n. II dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Protezione dell'equilibrio ecologico 86

814.318.142.1 Sostanza nociva

valore limite d'immissione Definizione statistica Cadmio (Cd) nella ricaduta di polvere

2 µg/m2

× giorno

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Zinco (Zn) nella ricaduta di polvere

400 µg/m2

× giorno

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Tallio (Tl) nella ricaduta di polvere

2 µg/m2

× giorno

Valore medio annuo

(media aritmetica)

Osservazioni: mg = milligrammo; 1 mg = 0,001 g

µg = microgrammo; 1 µg = 0,001 mg ng = nanogrammo;

1 ng = 0,001 µg

Il segno «

≤» significa «inferiore o uguale».

1 RU

1988 1404

2

Sostanze finemente disperse in sospensione con una velocità di caduta inferiore a 10 cm/s.