Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza
1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»).
2. Ai sensi del presente Trattato, reato significa:
- a)
- in Canada: qualsiasi violazione di una legge emanata dal Parlamento o dall'assemblea legislativa di una Provincia;
- b)
- in Svizzera: ogni reato che può essere perseguito secondo il Codice penale svizzero o un'altra legge federale o cantonale.
3. L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un'indagine o di un procedimento, in particolare:
- a)
- l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora;
- b)
- l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni;
- c)
- la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i documenti di prova;
- d)
- lo scambio di informazioni;
- e)
- il disbrigo di domande la cui esecuzione richiede misure coercitive;
- f)
- la notificazione di documenti;
- g)
- la consegna di detenuti.
4. Le disposizioni del presente Trattato non accordano alcun diritto a una parte privata di assumere, scartare o escludere mezzi di prova nello Stato richiedente.