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Traduzione2

Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra Svizzera e Canada

Concluso il 7 ottobre 1993
Approvato dall'Assemblea federale il 12 giugno 19953
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 17 novembre 1995
Entrato in vigore il 17 novembre 1995

1 RU 1996 318; FF 1995 I 585

2 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

3 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 12 giu. 1995 (RU 1996 317).

La Svizzera
e
il Canada,

in seguito «gli Stati contraenti»,

nell'intento di concludere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e pertanto di cooperare più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repressione di reati,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I:
Disposizioni generali

Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza

1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»).

2. Ai sensi del presente Trattato, reato significa:

a)
in Canada: qualsiasi violazione di una legge emanata dal Parlamento o dall'assemblea legislativa di una Provincia;
b)
in Svizzera: ogni reato che può essere perseguito secondo il Codice penale svizzero o un'altra legge federale o cantonale.

3. L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un'indagine o di un procedimento, in particolare:

a)
l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora;
b)
l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni;
c)
la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i documenti di prova;
d)
lo scambio di informazioni;
e)
il disbrigo di domande la cui esecuzione richiede misure coercitive;
f)
la notificazione di documenti;
g)
la consegna di detenuti.

4. Le disposizioni del presente Trattato non accordano alcun diritto a una parte privata di assumere, scartare o escludere mezzi di prova nello Stato richiedente.

Art. 2 Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile:

a)
all'estradizione e alle misure ad essa connesse come l'arresto di persone perseguite o condannate penalmente oppure la loro ricerca;
b)
all'esecuzione di sentenze penali;
c)
a indagini o procedimenti inerenti a reati contro le leggi sull'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 3 Motivi per il rifiuto o il differimento dell'esecuzione della domanda

1. L'assistenza giudiziaria può essere negata se:

a)
la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici oppure reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale;
b)
lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri importanti interessi del proprio Paese definiti dalle autorità federali competenti;
c)
la domanda si riferisce al perseguimento di una persona o concerne fatti in base ai quali essa è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile e, nel caso sia stata inflitta una pena, questa sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda pregiudica un'indagine o un procedimento in corso in detto Stato.

3. Prima di negare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:

a)
comunica immediatamente allo Stato richiedente il motivo del rifiuto o del differimento dell'assistenza, e
b)
verifica se l'assistenza può essere accordata alle condizioni che esso giudica necessarie. In tal caso, le condizioni imposte devono essere rispettate nello Stato richiedente.
Art. 4 Stato terzo

1. Se, nell'ambito di un'indagine o di un procedimento, un cittadino o un abitante di uno Stato contraente è obbligato da un atto giudiziario di uno Stato terzo a un'azione o ad un'omissione sul territorio dell'altro Stato contraente che sia in contrasto con la legge o la politica vigenti di quest'altro Stato, gli Stati contraenti avviano trattative per convenire con quali mezzi la controversia possa essere eliminata o ridotta al minimo.

2. Le Parti contraenti possono convenire reciprocamente, in comune o singolarmente, con lo Stato terzo in merito all'applicazione dei mezzi di cui nel capoverso 1 del presente articolo.

Titolo II:
Ottenimento dei mezzi di prova

Art. 6 Misure coercitive

1. Le misure coercitive richieste, segnatamente la perquisizione di persone e locali, il sequestro, la deposizione di testimoni o l'abolizione del segreto bancario non possono essere sostituite da misure di altro tipo se lo Stato richiedente non le ha preventivamente approvate.

2. L'esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso.

Art. 7 Uso limitato

1. Le informazioni ottenute per assistenza giudiziaria non possono essere utilizzate nello Stato richiedente come mezzi di prova in procedimenti relativi a un atto per cui non è ammessa l'assistenza giudiziaria né per indagini. Per qualsiasi altro uso di informazioni è necessario l'assenso preventivo dell'Autorità centrale dello Stato richiesto.

2. Sottostà alle medesime condizioni l'autorizzazione di consultare incarti per uno Stato terzo che è parte lesa in un procedimento penale in uno degli Stati contraenti.

Art. 8 Presenza di persone che partecipano al procedimento

1. Su richiesta espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo istruisce in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all'esecuzione soltanto se lo Stato richiesto acconsente.

2. In casi eccezionali, se in una domanda è richiesto che una persona deponga o testimoni nello Stato richiesto, la persona toccata dal procedimento o dall'indagine nello Stato richiedente, come anche il suo rappresentante legale e le autorità competenti dello Stato richiedente possono assistere all'esecuzione della domanda e porre domande secondo le prescrizioni procedurali dello Stato richiesto se è stabilito che:

a)
l'elemento di prova cercato non sarebbe altrimenti ammissibile secondo il diritto dello Stato richiedente; o
b)
lo Stato richiesto ritiene che la presenza di queste persone faciliti l'esecuzione della domanda.
Art. 9 Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono uditi secondo il diritto dello Stato richiesto. Tuttavia essi possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente.

2. Nella misura in cui il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Se fa valere un diritto di rifiutare la testimonianza, il testimonio non può, per tale ragione, essere esposto ad alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 10 Consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova

1. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

2. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, il più tardi però alla chiusura del procedimento.

Art. 11 Incarti amministrativi

1. Lo Stato richiesto consegna copie di documenti pubblici e incarti di ministeri, dipartimenti e organismi governativi.

2. Lo Stato richiesto può mettere a disposizione copie di tutti i documenti, atti e incarti non pubblici di un ministero, dipartimento od organismo governativo nella stessa maniera con cui li ha trasmessi alle proprie autorità giudiziarie e ai propri organismi esecutivi.

Art. 12 Incarti di tribunali e di procedura istruttoria

Lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, alle stesse condizioni e nella stessa misura come avviene per le proprie autorità.

Art. 13 Casellario giudiziale

Lo Stato richiesto trasmette, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in casi simili, gli estratti del casellario giudiziale o qualsiasi informazione relativa chiesti dallo Stato richiedente.

Art. 14 Denuncia in vista di perseguimento o sequestro

1. Ciascuno Stato contraente può trasmettere all'altro Stato una denuncia in vista del perseguimento o del sequestro di beni provenienti da un reato.

2. A ciascuna denuncia devono essere allegati i pertinenti mezzi di prova che lo Stato richiedente ha raccolto.

3. Lo Stato contraente cui è inviata la denuncia prende le misure idonee. All'occorrenza trasmette una copia della decisione presa.

Titolo III:
Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie -
Comparizione di testimoni, esperti e persone perseguite

Art. 15 Consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede alla consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli saranno trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. La consegna può essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la consegna in una delle forme previste nella sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La prova della consegna avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la consegna è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la consegna non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.

4. La domanda per la consegna di una citazione a comparire per una persona perseguita o accusata che si trova sul territorio dello Stato richiesto deve giungere all'Autorità centrale di detto Stato il più tardi 30 giorni prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 16 Comparizione di testimoni o esperti nello Stato richiedente

1. Ogni persona che si trova nello Stato richiesto può essere chiamata a comparire in qualità di testimonio o esperto in un'indagine o in un procedimento in corso nello Stato richiedente se detta persona non è oggetto di detta indagine o di detto procedimento.

2. Il destinatario è invitato a dar seguito alla domanda. Lo Stato richiesto fa avere senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario.

3. Il destinatario che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 17 Non comparizione e indennità

1. Il testimonio o l'esperto che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata sollecitata la consegna, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

2. Le indennità da versare nonché le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al testimonio o all'esperto dallo Stato richiedente sono calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 18 Salvacondotto

1. Nessun testimonio o esperto, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di questo Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente affinché risponda di fatti per i quali è oggetto di perseguimento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. Una persona, di qualsiasi cittadinanza, che su richiesta si reca nello Stato richiedente per prestare il suo contributo in un'indagine o in un procedimento non può essere:

a)
oggetto di un atto di notificazione di diritto civile in merito a fatti o sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto;
b)
obbligata a testimoniare nello Stato richiedente in procedimenti diversi da quelli menzionati nella richiesta.

4. L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando la persona in questione, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondimeno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Art. 19 Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. Una persona che compare su richiesta nello Stato richiedente non può rifiutare la testimonianza o la produzione di mezzi di prova appellandosi al diritto dello Stato richiesto.

2. L'articolo 7 capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 20 Consegna di detenuti

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimonio, per un confronto o ai fini di indagini, è consegnata temporaneamente sul territorio dello Stato richiedente nel quale deve avvenire l'audizione, a condizioni che sia riconsegnato nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, nella misura in cui possano essere applicate.

2. La consegna può essere rifiutata se:

a)
la persona detenuta non vi acconsente;
b)
la sua presenza è necessaria in un'indagine o in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;
c)
la consegna è suscettibile di prolungare la sua detenzione o
d)
altre considerazioni imperative si oppongono alla sua consegna nel territorio dello Stato richiedente.

3. La persona consegnata deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la rimessa in libertà.

Titolo IV:
Procedura

Art. 21 Autorità centrali

1. Per l'applicazione del presente Trattato, l'Autorità centrale in Canada è il Ministero federale di giustizia e in Svizzera l'Ufficio di giustizia4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande d'assistenza giudiziaria di cui nel presente Trattato per conto dei tribunali o delle autorità.

3. Le autorità centrali dei due Stati comunicano direttamente fra di loro.

4 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 22 Contenuto della domanda

1. Una domanda deve contenere i seguenti dati:

a)
l'autorità che conduce l'indagine o il procedimento nello Stato richiedente;
b)
l'oggetto e il motivo della domanda;
c)
se possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo della persona oggetto dell'indagine o del procedimento al momento della presentazione della domanda;
d)
il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente, la ragione principale della domanda delle prove o delle informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che nello Stato richiedente sono motivo di indagine o di procedimento, eccettuato se si tratta di domande di consegna ai sensi dell'articolo 15.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

a)
in caso di consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie (art. 15), il nome e l'indirizzo del destinatario;
b)
in caso di domanda implicante misure coercitive (art. 6) una dichiarazione dalla quale risulti perché si suppone che un mezzo di prova si trovi sul territorio dello Stato richiesto, a meno che queste informazioni non siano altrimenti accertabili dal contenuto della domanda o non appaiano nel corso dell'esecuzione della domanda;
c)
in caso di domanda di perquisizione di persone e locali o di sequestro, un attestato dell'autorità competente dello Stato richiedente da cui risulti che una simile misura è permessa soltanto se vi si trova l'oggetto della domanda;
d)
in caso di domanda di deposizione di testimoni (art. 9) o di altre dichiarazioni, il soggetto su cui deve essere udita la persona, compreso, all'occorrenza, l'elenco delle domande da porre;
e)
in caso di domanda di consegna di un detenuto (art. 20), la sua identità e la designazione delle persone incaricate della custodia durante il trasporto, quella del luogo verso il quale è trasferito e la durata massima del periodo di consegna;
f)
qualsiasi precisazione procedurale o esigenza auspicata dallo Stato richiedente.

3. Fatto salvo l'articolo 14 capoverso 2 del presente Trattato, lo Stato richiesto può esigere che la domanda sia corredata di elementi di prova formali.

Art. 23 Esecuzione della domanda

1. In casi urgenti l'Autorità centrale dello Stato richiesto presenta la domanda all'autorità competente prima del ricevimento della domanda formale.

2. Se una domanda non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne dà avviso senza indugio all'Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modificazione o un complemento della domanda.

3. Se una domanda sembra conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente.

4. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette l'originale della domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti all'Autorità centrale dello Stato richiesto. L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia eseguita in modo completo e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

Art. 24 Riservatezza

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale:

a)
lo Stato richiesto tratta con riservatezza la domanda e le informazioni contenutevi;
b)
lo Stato richiedente tratta con riservatezza le informazioni e i mezzi di prova trasmessi dallo Stato richiesto.
Art. 26 Esenzione dalla legalizzazione e ammissibilità dei mezzi di prova

1. Gli oggetti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.

2. Se il diritto dello Stato richiedente esige che gli atti, le copie o gli oggetti consegnati dallo Stato richiesto siano corredati di certificati, dichiarazioni o attestati per essere ammessi in un procedimento dello Stato richiedente, lo Stato richiesto esamina se può accogliere la domanda su questo punto.

Art. 27 Lingua

Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lingua ufficiale dell'autorità incaricata dell'esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali e decisioni giudiziarie conformemente all'articolo 15 capoverso I.

Art. 28 Spese d'esecuzione

1. Su domanda dello Stato richiesto lo Stato richiedente rimborsa per l'esecuzione della domanda unicamente le seguenti spese e esborsi:

a)
costi di traduzione e interpretariato;
b)
indennità, spese di viaggio e esborsi per testimoni ed eventuali loro patrocinatori;
c)
spese relative alla consegna di detenuti;
d)
onorari, costi di viaggio e esborsi per esperti.

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni può essere accordata l'assistenza giudiziaria.

Titolo V:
Disposizioni finali

Art. 29 Altre convenzioni e accordi

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano la continuazione dell'assistenza giudiziaria che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi oppure che potrebbero risultare da una prassi confermata tra le loro autorità competenti.

Art. 30 Consultazioni

Nei casi di cooperazione in materia di diritto penale a cui non è applicato il presente Trattato, le autorità centrali si consultano per trovare una soluzione di comune intesa.

Art. 31 Scambio di opinioni e componimento delle controversie

1. Le autorità centrali, se lo ritengono utile, procedono a scambi d'opinione verbalmente o per scritto sull'applicazione o l'esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.

2. Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente Trattato non composte dalle autorità centrali, possono essere oggetto di colloqui o trattative tra gli Stati contraenti.

3. Le controversie non composte conformemente ai capoversi 1 e 2 del presente articolo, sono sottoposte, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, a un tribunale arbitrale, a meno che gli Stati contraenti non convengano altrimenti.

4. In caso di procedura arbitrale ciascuno Stato contraente designa un arbitro. 1 due arbitri nominano un presidente. Se entro tre mesi dalla data della richiesta tendente a sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale, uno Stato contraente non ha nominato il proprio arbitro, questi è nominato, su domanda di uno dei due Stati contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Se entro due mesi a contare dalla loro nomina i due arbitri non si sono ancora accordati sulla scelta del presidente, questi è nominato, su domanda di uno dei due Stati contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per gli Stati contraenti.

5. Il componimento di una controversia conformemente al capoverso 4 del presente articolo non inficia comunque la validità della decisione governativa o giudiziaria di ultima istanza di uno Stato contraente in merito a una domanda che ha dato avvio alla controversia.

Art. 32 Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati non appena possibile.

2. Il presente Trattato entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratificazione.

3. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altro Stato contraente. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.

Firme

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 7 ottobre 1993 in due esemplari, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la Svizzera:

Per il Canada:

Arnold Koller

Jacques S. Roy