04.12.2023 - * / In vigore
01.09.2012 - 03.12.2023
15.10.2010 - 31.08.2012
01.08.2008 - 14.10.2010
01.04.2008 - 31.07.2008
01.01.2005 - 31.03.2008
01.01.2004 - 31.12.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.12.2002 - 30.11.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari
e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
1 del 18 marzo 1988 (Stato 26 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2;
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 19883, decreta:


Art. 1


4

Principio

1 Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla
Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

2 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.


Art. 2


5

Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.


Art. 3


6

Diaria

Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione,
del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni
giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

RU 1988 1162 1

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

2

[CS 1 3]

3

FF 1988 II 765 4

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

5

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

6

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

171.21

Assemblea federale

2

171.21

a7 Indennità per spese di personale e di materiale Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese
di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.


Art. 4

Vitto e pernottamento Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.


Art. 5


8

Indennità per spese di viaggio Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati
all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.


Art. 6

Indennità di percorso Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a
Berna riceve un'indennità di percorso.


Art. 7


9

Indennità di previdenza Il parlamentare riceve un contributo vincolato per la propria previdenza privata.


Art. 8

Infortunio

Durante la sua attività parlamentare, il parlamentare è assicurato contro gli infortuni.


Art. 9

Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori 1

Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le
brevi sedute durante le sessioni.

2

Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.


Art. 10

Indennità speciale

1

Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti
voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

2

L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

7

Introdotto dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

8

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997
(RU 1997 539 540; FF 1996 III 129 140).

Indennità parlamentari - LF 3

171.21


Art. 11

Assegno di presidenza e di vicepresidenza I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.


Art. 12

Contributi ai gruppi parlamentari I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle
loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni
membro.


Art. 13

Spese di rappresentanza e periti Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno
ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre
persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.


Art. 14


10

Esecuzione della legge 1 L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea
federale.

2 All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza
dell'Assemblea federale.

3 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.


Art. 15

Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 17 marzo 197211 sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197212 sono abrogati.


Art. 16

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

10

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
(RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

11

[RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940] 12

[RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

Assemblea federale

4

171.21