15.04.2023 - * / In vigore
01.01.2021 - 14.04.2023
01.04.2018 - 31.12.2020
01.03.2014 - 31.03.2018
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1

Ordinanza

sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (Ordinanza sulle compresse allo iodio) del 1° luglio 1992 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 20 e 47 della legge federale del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione,2 ordina: Sezione 1: Obiettivo

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina l'approvvigionamento della popolazione con compresse contenenti sale iodurato (compresse allo iodio) nel caso di evento che possa costituire un pericolo per la popolazione in seguito all'emissione di iodio radioattivo.

2

L'approvvigionamento comprende l'acquisto, la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna a titolo preventivo delle compresse.

Sezione 2: Acquisto e distribuzione delle compresse

Art. 2

Acquisto

La Farmacia dell'esercito3 provvede affinché: a. le compresse siano acquistate per tutta la popolazione; b. il quantitativo necessario di compresse venga messo a disposizione degli organi responsabili della distribuzione, del magazzinaggio e della consegna a titolo preventivo; c. vi sia sempre una riserva di compresse sufficiente.

RU 1992 1421 1 RS

814.50

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405).

3

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 121). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

814.52

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.52


Art. 3


4

Consegna a titolo preventivo nelle zone 1 e 2 1

Nelle zone 1 e 2 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza 20 ottobre 20105 sulla protezione d'emergenza, la Farmacia dell'esercito provvede6 affinché le compresse siano consegnate a titolo preventivo e in quantità sufficiente per tutte le persone che soggiornano regolarmente in queste zone, in imballaggio standard di sicurezza per i bambini, a tutte le economie domestiche come pure ai responsabili delle aziende, delle scuole, delle amministrazioni e delle altre istituzioni pubbliche e private.

2

Su domanda, i Cantoni e i Comuni notificano alla Farmacia dell'esercito gli indirizzi dei luoghi di distribuzione secondo il capoverso 1, necessari per la consegna a titolo preventivo, indicando il numero delle persone interessate.

3

I Cantoni e i Comuni delle zone 1 e 2 provvedono affinché i nuovi residenti siano provvisti di compresse entro un termine di quattro settimane.

a7 Distribuzione delle compresse nelle zone 1 e 2 in caso di evento grave Nelle zone 1 e 2 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 20108 sulla protezione d'emergenza, oltre alla consegna a titolo preventivo secondo l'articolo 3, la Farmacia dell'esercito provvede all'immagazzinamento di un quantitativo ulteriore di compresse presso le farmacie e le drogherie per garantire che, in caso di evento grave, la popolazione abbia la possibilità di ritirare personalmente tali compresse.


Art. 4

Distribuzione e consegna delle compresse nella zona 3 in caso di evento grave 1

Nella zona 3 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 20109 sulla protezione d'emergenza, i Cantoni devono garantire una distribuzione decentralizzata adeguata e un magazzinaggio di un quantitativo sufficiente di compresse in imballaggi standardizzati, in modo da consentire l'approvvigionamento della totalità della loro popolazione.10 2 Nell'eventualità di un evento grave, essi predispongono la consegna delle compresse in modo che, conformemente all'articolo 10, nelle 12 ore che seguono l'ordine di distribuzione possano essere consegnate alla popolazione.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405).

5 RS

732.33

6

Nuovo testo della prima parte del per. giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405). Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

8 RS

732.33

9 RS

732.33

10 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 121).

Distribuzione di compresse allo iodo alla popolazione 3

814.52

3

Essi si procurano le compresse in quantità necessaria presso la Farmacia dell'esercito.12


Art. 5


13

Notifica da parte dei Cantoni Su domanda, i Cantoni notificano alla Farmacia dell'esercito i luoghi di immagazzinamento e le riserve di compresse immagazzinate.

Sezione 3: Magazzinaggio delle compresse

Art. 6

Condizioni di magazzinaggio Le compresse devono essere conservate come i medicamenti (al riparo dal calore e dall'umidità, fuori della portata dei bambini).


Art. 7

Garanzia dell'approvvigionamento e della qualità14 1

I Comuni delle zone 1 e 2 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 201015 sulla protezione d'emergenza devono immagazzinare una riserva sufficiente di compresse per essere in grado di approvvigionare i nuovi residenti e le truppe stazionate temporaneamente in tempo di pace e di compensare le perdite.16 2 La Farmacia dell'esercito provvede affinché lo stato delle compresse immagazzinate dai Cantoni e dai Comuni sia controllato periodicamente.17 3

Nell'ambito della prova annuale di funzionamento delle sirene d'allarme, la popolazione delle zone 1 e 2 è invitata a controllare se sono disponibili le compresse distribuite alle economie domestiche.18

Sezione 4: Scambio, sostituzione ed eliminazione delle compresse

Art. 8

1 Quando le compresse hanno raggiunto la data di scadenza, la Farmacia dell'esercito si incarica di farle sostituire tempestivamente e di mettere a disposizione nuove compresse conformemente all'articolo 2.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405).

15 RS

732.33

16 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 121).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 2003 (RU 2003 405). Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.52

2

La Farmacia dell'esercito si occupa della ripresa e dell'eliminazione adeguata delle compresse che sono diventate inutilizzabili.

Sezione 5: Ordine di consegna e di assunzione delle compresse

Art. 9

19 I criteri decisionali per ordinare l'assunzione delle compresse sono stabiliti nella strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 20 ottobre 201020 sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN).


Art. 10

Competenza decisionale

1

In caso di un evento con aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale competente in materia di eventi NBCN secondo l'articolo 5 dell'ordinanza sugli interventi NBCN21 ordina:22 a. in quali regioni della zona 3 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 201023 sulla protezione d'emergenza devono essere consegnate le compresse alla popolazione;

b. in quali regioni delle zone 1, 2 e 3 e per quale durata le compresse devono essere predisposte e quando devono essere assunte.24 2

Se la comunicazione con l'organizzazione di intervento menzionata nel capoverso 1 è perturbata, la competenza passa ai governi cantonali.


Art. 11

Dosaggio

La Farmacia dell'esercito fissa il dosaggio delle compresse ed emana le direttive relative alla loro somministrazione.

Sezione 6: Informazione e finanziamento

Art. 12

Informazione

1

La Farmacia dell'esercito mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni i documenti necessari per la pianificazione e l'attuazione della profilassi con lo iodio.

19 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).

20 RS

520.17

21 RS

520.17

22 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 2 all'O del 20 ott. 2010 sugli interventi NBCN, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5395).

23 RS

732.33

24 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

Distribuzione di compresse allo iodo alla popolazione 5

814.52

2

Provvede affinché gli specialisti e la popolazione siano informati della prevenzione. Il termine «specialista» indica il personale medico e farmaceutico e coloro che, in caso di catastrofe, sono responsabili dei provvedimenti urgenti.


Art. 13

Finanziamento

1

Gli esercenti degli impianti nucleari si assumono la totalità dei costi nelle zone 1 e 2 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 20 ottobre 201025 sulla protezione d'emergenza e la metà dei costi nella zona 3 per l'acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l'eliminazione delle compresse che hanno raggiunto la data di scadenza come pure per l'informazione della popolazione e degli specialisti. Essi versano un'indennità forfettaria ai Cantoni e ai Comuni per i costi di distribuzione, di magazzinaggio e di consegna delle compresse nelle zone 1 e 2.26 2 La Confederazione sopporta i costi relativi alla zona 3 che non sono coperti dagli esercenti degli impianti nucleari per l'acquisto a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l'eliminazione delle compresse come pure per l'informazione della popolazione e degli specialisti.27 3 I Cantoni e i Comuni sostengono le spese relative alla zona 3 per la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna delle compresse a titolo preventivo.28 4 La Farmacia dell'esercito fissa gli importi forfettari conformemente al capoverso 1 in funzione del quantitativo di compresse messo a disposizione e del sistema di distribuzione scelto. La soluzione adottata deve essere economica e i costi di distribuzione, magazzinaggio e consegna devono essere inferiori all'importo dei costi di acquisto delle compresse. La Farmacia dell'esercito regola le modalità di finanziamento.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1992.

25 RS

732.33

26 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

27 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

28 Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.52

Allegato29

29 Abrogato dall'art. 20 n. 5 dell'O del 20 ott. 2010 sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5191).