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RU 1969 12; FF 1968 I 445

Traduzione1

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria
sulla sicurezza sociale

Conchiusa in Salisburgo il 15 novembre 1967
Approvata dall'Assemblea federale il 1° ottobre 19682
Entrata in vigore il 1° gennaio 1969

(Stato 1° luglio 1998)

1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 RU 1969 11

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica d'Austria,

animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione, hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituisce quella del 15 luglio 19503 e quella completiva del 20 febbraio 19654 relativa alle assicurazioni sociali, e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Parte prima
Disposizioni generali

Art. 1

Nella presente convenzione le espressioni seguenti significano:

1.
«Austria» la Repubblica d'Austria,
«Svizzera» la Confederazione Svizzera;
2.
«nazionali»
riferita all'Austria,
i suoi cittadini
riferita alla Svizzera
i cittadini svizzeri;
3.
«legislazioni» e «disposizioni legali»
le leggi, le ordinanze e le disposizioni statuari, in vigore in uno Stato contraente, che concernono i rami dell'assicurazione sociale menzionati nell'articolo 2, capoverso 1;
4.5
«autorità competente»
per quanto concerne l'Austria,
i Ministeri federali incaricati dell'applicazione delle disposizioni legali enumerate nell'articolo 2 capoverso 1 numero 1,
per quanto concerne la Svizzera,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
5.6
«frontalieri»
i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di una delle Parti contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano un'attività lucrativa regolare sul territorio dell'altra Parte contraente;»
6.
«assicuratore»
l'istituto o l'autorità competente, in tutto o in parte, per l'esecuzione delle disposizioni legali menzionate nell'articolo 2;
7.
«assicuratore competente»
l'assicuratore competente secondo le disposizioni legali applicabili;
8.
«periodi d'assicurazione»
periodi di contributo e altri periodi equivalenti;
9.
«periodo di contributo»
periodo per cui, secondo le disposizioni legali d'uno Stato contraente, sono pagati i contributi o contano come fossero stati pagati;
10.
«periodi equivalenti»
periodi equiparati a quelli di contributo;
11.
«prestazione pecuniaria», «rendita», pensione»
una prestazione in denaro, rendita o pensione compresi tutti i supplementi e gli aumenti tranne l'indennità di compensazione secondo le prescrizioni legali austriache;
12.7
«assegni familiari»
per quanto concerne l'Austria,
l'assegno familiare,
per quanto concerne la Svizzera,
gli assegni familiari.

5 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. a della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

6 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. b della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

7 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. b della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Art. 2

(1) La presente convenzione si applica:

1.
in Austria, alle disposizioni legali concernenti:
a.
l'assicurazione contro gli infortuni;
b.
l'assicurazione per la pensione, tranne l'assicurazione speciale dei notai;
c.
l'assegno familiare;
d.
l'assicurazione contro le malattie per quanto concerne gli articoli 6 a 10 e 15;8
2.
in Svizzera, alla legislazione federale concernente:
a.
l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
b.
l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
c.
l'assicurazione per l'invalidità;
d.
gli assegni familiari.

(2) La presente convenzione non si applica alle legislazioni che istituiscono un nuovo regime o un nuovo ramo della sicurezza sociale.

(3) Nei rapporti fra gli Stati contraenti non va tenuto conto delle disposizioni legali di accordi internazionali con Stati terzi o fondate sul diritto soprannazionale o, ancora, che servono alla sua applicazione, se non contengono norme concernenti la ripartizione degli oneri assicurativi.

8 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Art. 3

La presente convenzione è applicabile, salvo disposizioni contrarie, ai cittadini degli Stati contraenti ed ai loro familiari e superstiti, in quanto i loro diritti siano fondati sui diritti assicurativi di un cittadino.

Art. 4

(1) Le persone menzionate nell'articolo 3 godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legali di cui all'articolo 2, sempreché la presente convenzione non disponga altrimenti.

(2) Il comma 1 non vale per le disposizioni legali degli Stati contraenti, relative all'eleggibilità degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organismi di autogestione degli assicuratori e delle associazioni e alla loro nomina a membri di tribunali arbitrali.

Art. 5

In quanto la presente convenzione non disponga altrimenti, le disposizioni legali d'uno Stato contraente, secondo le quali l'assegnazione di prestazioni assicurative dipende dalla residenza nel Paese, non sono applicabili alle persone, menzionate nell'articolo 3, che abitano nell'altro Stato contraente.

Art. 69

(1) L'obbligo assicurativo, riservati gli articoli da 7 a 10, è retto dalle disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio è esercitata l'attività lucrativa.

(2) Per determinare l'obbligo assicurativo e l'importo dei contributi dovuti dalle persone alle quali si applicano le disposizioni legali dei due Stati contraenti conformemente al capoverso 1, ogni Stato prende in considerazione unicamente il reddito realizzato sul suo territorio.

9 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Art. 7

(1) Il lavoratore salariato alle dipendenze di un'impresa che si estende dalla zona di confine di uno degli Stati contraenti a quella dell'altro, se non è occupato nel settore in cui l'impresa ha sede, è sottoposto alla legislazione dello Stato contraente in cui essa l'ha.

(2) Il lavoratore salariato distaccato da uno Stato contraente nell'altro Stato, per i primi 24 mesi di lavoro in quest'ultimo rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se lavorasse sul suo territorio.

(3) Il lavoratore salariato alle dipendenze di un'impresa di trasporto con sede in uno degli Stati contraenti, se lavora nell'altro Stato, rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se vi lavorasse; ove l'impresa abbia una succursale in quest'ultimo Stato, la sua legislazione è applicabile ai lavoratori salariati dipendenti da detta succursale.

(4) Il lavoratore salariato alle dipendenze di un'impresa di trasporti aerei con sede in uno degli Stati contraenti, anche se è distaccato temporaneamente o stabilmente nell'altro Stato rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se vi lavorasse.

(5) I commi da 1 a 4 s'applicano ai lavoratori salariati senza distinzione di cittadinanza.

Art. 8

Gli articoli 6 e 7 si applicano analogicamente alle persone che, giusta le legislazioni menzionate nell'articolo 2, sono assimilate ai lavoratori salariati.

Art. 9

(1) Il cittadino d'uno Stato contraente alle dipendenze di quest'ultimo o d'un altro datore di lavoro ufficiale di detto Stato che lavora nell'altro Stato contraente è sottoposto alla legislazione del primo Stato.

(2) Il cittadino austriaco che risiede abitualmente in Svizzera e lavora presso una rappresentanza consolare o diplomatica austriaca, è sottoposto alla legislazione svizzera. Il cittadino svizzero che risiede abitualmente in Austria e lavora presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, è sottoposto alla legislazione austriaca. Entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione il lavoratore salariato può optare per l'applicazione della legislazione dello Stato contraente di cui è cittadino. Egli è allora considerato occupato nel luogo in cui ha sede il Governo di detto Stato. L'opzione deve essere comunicata al datore di lavoro. La legislazione per cui si è optato è applicabile a contare dalla data della comunicazione.

(3) Il comma 2 è applicabile per analogia ai cittadini d'uno Stato contraente occupati nell'altro Stato al servizio personale d'un membro d'una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato.

(4) I commi da 1 a 3 non si applicano agli impiegati d'un console onorario.

Art. 10

A comune richiesta dei lavoratori salariati e dei datori di lavoro interessati, oppure a richiesta delle persone ad essi assimilate giusta l'articolo 8, l'autorità competente dello Stato contraente di cui si dovrebbe applicare la legislazione conformemente agli articoli da 6 a 9, può rinunciare all'applicazione di detta legislazione, se le persone interessate sono sottoposte a quella dell'altro Stato contraente. Per tale decisione, va tenuto conto della natura e delle circostanze dell'occupazione. Prima di decidere occorre chiedere il parere dell'altro Stato contraente. Qualora il lavoratore salariato non fosse occupato nello Stato alla cui legislazione va sottoposto, lo si considera come occupato in detto Stato.

Art. 1110

(1) Se, durante l'esercizio di un'attività lucrativa in uno Stato contraente, per una persona sono applicabili le disposizioni legali dell'altro Stato contraente ai sensi degli articoli 7 a 10, tale regolamentazione è valida anche per il coniuge e i figli che dimorano con la persona summenzionata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non esercitino personalmente un'attività lucrativa.

(2) Se, ai sensi del comma 1, sono applicabili le disposizioni legali svizzere per il coniuge e per i figli, essi sono assicurati nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

10 Abrogato dall'art. 1 n. 3 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457). Nuovo testo giusta l'art. I n. 1 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053).

Parte seconda
Disposizioni speciali

Capo primo
Assicurazione infortuni

Art. 12

(1) Qualora la legislazione d'uno Stato contraente, per accertare il grado di diminuzione della capacità lucrativa in seguito a infortunio (malattia) professionale, preveda che debbano essere considerati gl'infortuni (malattie) professionali avvenuti anteriormente, bisogna tener conto anche degli infortuni (malattie) professionali precedenti, avvenuti sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato. Sono parificati agli infortuni (malattie) gli eventi considerati infortuni o che danno diritto a risarcimento conformemente alle disposizioni del diritto pubblico, dell'altro Stato.

(2) L'assicuratore competente, per assumersi l'evento assicurato realizzatosi successivamente, stabilisce la prestazione secondo il grado di diminuzione della capacità lucrativa dovuta all'infortunio (malattia) professionale che va considerato conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

(3) Non sono applicabili le disposizioni legali concernenti la determinazione di rendite globali.

Art. 1311

Se una malattia professionale dovesse essere presa a carico secondo le legislazioni d'entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale un lavoro suscettibile di provocare una tale malattia è stato esercitato per ultimo.

11 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

Art. 14

(1) Per quanto concerne le prestazioni in natura ...12, l'articolo 5 si applica alle persone che trasferiscono la residenza nell'altro Stato contraente, durante la cura medica, soltanto col previo consenso al trasferimento da parte dell'assicuratore competente. L'autorizzazione può essere negata unicamente per ragioni inerenti alle condizioni di salute dell'assicurato. Essa può essere concessa successivamente, qualora l'assicurato non l'abbia chiesta prima per legittimi motivi.

(2) Il comma 1 non è applicabile ai frontalieri.

12 Cancellato dall'art. 1 n. 5 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

Art. 15

(1) Se un avente diritto risiede nell'altro Stato contraente, le prestazioni in natura, eccettuata la riformazione professionale, sono assegnate:

in Austria
dalla cassa malattia regionale (Gebietskrankenkasse13) competente secondo il luogo di residenza,
in Svizzera
dall'INSAI.

(2) Le prestazioni in natura sono fornite conformemente alla legislazione applicabile e all'assicuratore del luogo di residenza.

(3) Un istituto d'assicurazione contro gli infortuni può assegnare prestazioni in luogo e vece dell'assicuratore austriaco designato nel comma 1.

(4) La concessione di protesi e d'altre prestazioni in natura importanti è subordinata, tranne nei casi d'assoluta urgenza, all'autorizzazione dell'assicuratore competente. Vi è urgenza assoluta ove la prestazione non possa essere differita senza pregiudicare gravemente la vita o la salute dell'assicurato.

(5) A richiesta dell'assicuratore competente, quello designato nel comma 1 paga la prestazione pecuniaria, eccettuata la rendita e l'indennità per spese funerarie.

(6) I commi da 1 a 5 s'applicano ai lavoratori salariati, conformemente all'articolo 7, commi da 1 a 4, senza distinzione di cittadinanza.

13 Termine giusta l'art. 1 n. 4 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Art. 16

(1) L'assicuratore competente rifonde a quello del luogo di residenza gli importi pagati in applicazione dell'articolo 15, tranne le spese d'amministrazione.

(2) Su proposta degli assicuratori interessati, le autorità competenti possono convenire, per semplificare il procedimento amministrativo, di effettuare il rimborso globale delle spese, sia per il complesso dei casi, sia per un loro gruppo determinato.

Capo secondo
Assicurazione pensioni (rendite)

Art. 1714

(1) Se il diritto all'assicurazione facoltativa o l'acquisto del diritto alle prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento di periodi d'assicurazione, l'assicuratore competente in Austria, se necessario, deve prendere in considerazione i periodi d'assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti ai sensi delle disposizioni legali da lui applicate.

(2) Se la concessione di determinate prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento dei periodi d'assicurazione in una professione per la quale esiste un sistema speciale o in una determinata professione oppure in una determinata attività, per la concessione di tali prestazioni i periodi d'assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera sono presi in considerazione soltanto se essi sono stati compiuti in un sistema corrispondente o, se quest'ultimo non esiste, nella stessa professione o nella stessa attività.

(3) Se, conformemente alla legislazione austriaca, i periodi della concessione della pensione prolungano il lasso di tempo in cui i periodi d'assicurazione devono essere compiuti, tale lasso di tempo si prolunga anche per mezzo di periodi corrispondenti della concessione della pensione ai sensi della legislazione svizzera.

14 Nuovo testo giusta l'art. I n. 2 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053).

Art. 1815

(1) Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni anche in assenza dell'applicazione dell'articolo 17, l'assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d'assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca.

(2) Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni solo mediante l'applicazione dell'articolo 17, l'assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d'assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca e tenuto conto delle disposizioni seguenti:

a)
Le prestazioni o le parti di prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi d'assicurazione compiuti sono versate nella misura del rapporto esistente tra i periodi d'assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione e 30 anni, al massimo però fino all'ammontare della prestazione completa.
b)
Se, al momento del calcolo delle prestazioni in caso di invalidità o per superstiti, devono essere presi in considerazione i periodi esistenti dopo l'insorgenza del caso assicurato, tali periodi devono essere presi in considerazione soltanto nella misura del rapporto esistente tra i periodi d'assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione e i due terzi dei mesi civili completi a partire dal compimento del 16° anno d'età della persona interessata fino all'insorgenza del caso assicurato, tuttavia al massimo fino alla durata completa dei periodi d'assicurazione.
c)
La lettera a non è applicabile:
i)
per quanto riguarda le prestazioni di un'assicurazione completiva,
ii)
per quanto riguarda le prestazioni o parti di prestazioni dipendenti dal reddito per garantire un reddito minimo.

(3) Se i periodi d'assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione non raggiungono in totale i dodici mesi e se, in base a tali periodi d'assicurazione, non esiste alcun diritto alla prestazione conformemente alla legislazione austriaca, non si deve concedere alcuna prestazione ai sensi di tale legislazione.

15 Nuovo testo giusta l'art. I n. 3 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053). Il par. 1 entra in vigore il 1° gen. 1994 (art. II di detta Conv.).

Art. 2217

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti che esercitano un'attività lucrativa possono pretendere i provvedimenti di riformazione professionale (integrazione) conformemente alla legislazione dell'altro Stato finché risiedono sul suo territorio e se sottostavano a contribuzione secondo le disposizioni legali dello Stato interessato, immediatamente prima della considerazione di tali provvedimenti.

(2) I cittadini austriaci che, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, non erano soggetti all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma erano affiliati a tale assicurazione, beneficiano di provvedimenti d'integrazione se sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima che tali provvedimenti risultino necessari, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. I figli minorenni beneficiano inoltre di tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e se vi sono nati invalidi o vi risiedono in modo ininterrotto dalla nascita.18

(3) Il comma 1 è applicabile per analogia ai frontalieri a condizione che, prima della considerazione dei provvedimenti d'integrazione, abbiano esercitato un'attività permanente a tempo pieno.

(4) Sono riservate le prescrizioni più favorevoli di ciascuno Stato contraente.

17 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 11 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595 1594; FF 1978 II 1457).

18 Nuovo testo giusta l'art. I n. 5 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053).

Art. 2319

Nella misura in cui il diritto a una rendita ordinaria dipenda, giusta la legislazione svizzera, dall'esistenza di un rapporto d'assicurazione nel momento in cui si realizza l'evento assicurato, sono parimenti assimilate agli assicurati, conformemente alla legislazione svizzera, le persone seguenti:

a)
i cittadini austriaci costretti ad abbandonare la loro attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia, la cui invalidità è tuttavia stata accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall'interruzione del lavoro con susseguente invalidità, essi devono continuare a versare contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
b)
i cittadini austriaci che beneficiano di provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dopo aver interrotto l'esercizio dell'attività lucrativa; essi sono soggetti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c)
i cittadini austriaci per cui le lettere a e b non sono applicabili e che sono affiliati all'assicurazione-pensioni austriaca nel momento in cui insorge l'evento assicurato;
d)
le persone per cui le lettere a e b non sono applicabili, che sono state occupate in Svizzera come frontalieri e che hanno pagato contributi in base alla legislazione svizzera durante almeno dodici mesi nei 3 anni immediatamente precedenti l'insorgenza dell'evento assicurato conformemente alla legislazione svizzera.

19 Nuovo testo giusta l''art. I n. 6 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053).

Art. 24

(1) I cittadini austriaci possono pretendere le rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera finché hanno il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del mese in cui chiedono la rendita, vi hanno risieduto ininterrottamente durante 10 anni, quando trattasi di una rendita di vecchiaia, e 5 anni di una rendita d'invalidità, di superstiti o d'una di vecchiaia sostitutiva di quest'ultime.

(2) Le rendite ordinarie d'invalidità, per gli assicurati invalidi meno del 50 per cento, sono assegnate ai cittadini austriaci soltanto ove conservino il domicilio in Svizzera.

(3) I mezzi ausiliari in favore dei beneficiari di rendite di vecchiaia sono assegnati unicamente ad aventi diritto domiciliati in Svizzera. 20

20 Introdotto dall'art. 1 n. 6 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Capo terzo
Assegni familiari

Art. 2521

(1) Il salariato, occupato in uno Stato contraente e domiciliato o abitualmente dimorante nell'altro Stato, ha diritto agli assegni familiari, conformemente alla legislazione del primo Stato, come il salariato che ha il suo domicilio o la sua dimora abituale in tale Stato.

(2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina il diritto agli assegni familiari al compimento di una determinata durata d'impiego o d'esercizio di una professione, si deve conto dei periodi assimilati compiti nell'altro Stato contraente.

(3) Qualora le disposizioni legali di uno Stato contraente fanno dipendere il diritto agli assegni familiari dalla condizione che i figli dimorino abitualmente in tale Stato, si tiene anche conto dei figli che dimorano abitualmente nell'altro Stato come se dimorassero abitualmente nel primo Stato.

(4) Se un salariato è trasferito temporaneamente da uno Stato contraente nell'altro, è applicabile la legislazione dello Stato in cui ha il domicilio o la sede il datore di lavoro.

(5) Qualora tenendo conto delle disposizioni della presente convenzione, le condizioni poste all'apertura del diritto agli assegni familiari giusta la legislazione dei due Stati contraenti siano adempite per un figlio, gli assegni familiari predetti sono pagati esclusivamente in applicazione della legislazione dello Stato nel quale il figlio dimora abitualmente.

(6) La persona che, nel corso di un mese, è sottoposta successivamente alla legislazione di uno e dell'altro Stato contraente, ha diritto agli assegni familiari di tale mese solo secondo la legislazione del primo Stato.

(7) Per figli, secondo il presente capitolo, s'intendono le persone per le quali gli assegni familiari sono previsti giusta la legislazione applicabile.

21 Nuovo testo giusta l'art.1 n. 13 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

Parte terza
Disposizioni applicative

Capo primo
Collaborazione amministrativa e giuridica

Art. 26

(1) Gli assicuratori, le federazioni d'assicuratori, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti collaborano all'applicazione delle legislazioni menzionate nell'articolo 2, comma 1, e della presente convenzione come se si trattasse d'applicare la propria legislazione. La collaborazione è gratuita, eccettuate le spese.

(2) La prima frase del comma 1 si applica anche alle visite mediche. Le spese risultanti da quest'ultime, quelle di viaggio, d'alloggio per osservazione medica e le altre (perdita di guadagno, indennità giornaliera ecc.) tranne però le spese di porto, devono essere rimborsate dall'assicuratore richiedente. Le spese non sono rifuse se la visita medica è fatta nell'interesse degli assicuratori competenti dei due Stati contraenti.

Art. 27

(1) Se gli atti o altri documenti da presentare agli assicuratori o alle autorità, menzionati nell'articolo 26, comma 1, sono completamente o parzialmente esenti da diritti di bollo o tasse, compresi gli emolumenti dei consolati e le tasse amministrative, l'esenzione vale anche per gli atti e i documenti che vanno presentati, in applicazione delle legislazioni menzionate nell'articolo 2, comma 1, a un assicuratore o un'autorità corrispondente dell'altro Stato contraente.

(2) Gli atti che in applicazione delle legislazioni menzionate all'articolo 2, comma 1, devono essere presentati a un assicuratore o un'autorità designati nell'articolo 26, comma 1, sono dispensati dal visto di legalizzazione per la loro presentazione a un assicuratore o a un'autorità dell'altro Stato.

Art. 28

(1) Per l'applicazione delle legislazioni menzionate nell'articolo 2, comma 1, e della presente convenzione, gli assicuratori e le autorità precisati nell'articolo 26, comma 1, possono corrispondere reciprocamente o con le persone interessate o i loro rappresentanti, sia direttamente sia mediante gli organismi accentratori dell'articolo 30.

(2) Gli assicuratori, le autorità e i tribunali d'uno Stato contraente non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Art. 29

(1) Una domanda per una prestazione conforme alle disposizioni legali d'uno Stato contraente è considerata presentata all'assicuratore competente quando sia stata depositata presso assicuratori o autorità dell'altro Stato, competenti per ricevere una domanda di prestazione analoga dovuta secondo le disposizioni legali ad essa applicabili. Questa disposizione s'applica analogicamente alle altre domande, alle dichiarazioni e ai rimedi giuridici.

(2) Una domanda per una prestazione conforme alle disposizioni legali d'uno Stato contraente, e depositata presso assicuratori o autorità competenti del medesimo Stato, è considerata concernere una prestazione di natura analoga, secondo la legislazione dell'altro Stato, se tale prestazione rientra nell'ambito della presente convenzione; il disposto non è applicabile se il richiedente domanda espressamente che lo stabilimento di una prestazione di vecchiaia, acquisita in virtù della legge d'una delle Parti, sia differita.22

(3) L'assicuratore o l'autorità cui sono stati indirizzati domande, dichiarazioni o atti di ricorso, deve trasmetterli senz'indugio all'assicuratore o all'autorità dell'altro Stato.

22 Ultima parte di periodo introdotta dall'art. 1 n. 5 della prima Conv. completiva del 17 mag. 1973, approvata dall'Ass. fed. il 4 mar. 1974 e in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 1168 1167; FF 1973 II 61).

Capo secondo
Applicazione e interpretazione della convenzione

Art. 30

(1) Le autorità competenti possono emanare, mediante accordi, i provvedimenti amministrativi necessari all'applicazione della presente convenzione.

(2) Le autorità competenti si scambiano informazioni sui provvedimenti presi in applicazione della presente convenzione e sulle modificazioni e revisioni delle proprie legislazioni che potessero pregiudicarne l'applicazione.

(3) Allo scopo di agevolare l'applicazione della presente convenzione e, segnatamente per semplificare e accelerare le comunicazioni fra le istituzioni interessate dei due Stati, le autorità competenti istituiscono organi di collegamento.23

23 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 14 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

Art. 31

(1) Quando un assicurato può chiedere prestazioni, giusta la legislazione di una Parte, per avere, sul territorio dell'altra Parte, subito un danno di cui, in conformità della legislazione di questa, può chiedere a terzi il risarcimento, l'assicuratore della prima Parte è surrogato nel diritto al risarcimento secondo le disposizioni legali a lui applicabili. ...24

(2) Se gli assicuratori d'ambedue gli Stati hanno diritto al risarcimento per prestazioni della stessa natura, dovute per il medesimo evento assicurato il diritto trasferito conformemente al comma 1 può essere estinto dal terzo mediante il pagamento all'uno o all'altro degli assicuratori. Questi ultimi sono tenuti a dividere tra loro gli importi ricevuti, in proporzione delle prestazioni da ciascuno dovute.

24 Seconda frase abrogata dall'art. 1 n. 7 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).

Art. 32

Le prestazioni pecuniarie, con effetto liberatorio, possono essere pagate dall'assicuratore d'uno Stato contraente a una persona abitante sul territorio dell'altro Stato nella valuta di quest'ultimo. Nei rapporti fra l'assicuratore e l'avente diritto è determinate il saggio di cambio del giorno in cui è avvenuto il trasferimento delle prestazioni. I pagamenti d'un assicuratore all'assicuratore dell'altro Stato va fatto nelle valute di quest'ultimo.

Art. 33

Se un assicuratore d'uno Stato ha concesso un anticipo, esso può dedurne l'equivalente dalla liquidazione della prestazione per il periodo in questione, giusta la legislazione dell'altro Stato contraente. Se l'assicuratore d'uno Stato ha versato una prestazione maggiore di quella dovuta per un periodo in cui l'assicuratore dell'altro Stato deve pagare retroattivamente una prestazione corrispondente, l'eccedenza è assimilata a un anticipo giusta la prima frase.

Art. 34

(1) Le vertenze circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.

(2) Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d'una Parte, ad un tribunale arbitrale.

(3) Il tribunale arbitrale, costituito per ogni singola vertenza, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali propongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all'altra l'intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.

(4) Se i termini di cui al comma 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell'uomo di procedere alle nomine necessarie. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, tocca al vicepresidente provvedere alla nomina. Qualora anche quest'ultimo sia cittadino d'una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro di rango più elevato della Corte, che non sia cittadino di una Parte.

(5) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese della presidenza e gli altri esborsi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire una diversa ripartizione delle spese. Esso, inoltre, stabilisce la propria procedura.

Parte quarta
Disposizioni transitorie e finali

Art. 3525

(1) La presente convenzione è parimente applicabile agli eventi assicurati verificatisi innanzi la sua entrata in vigore. Essa s'applica pure ai periodi di assicurazione compiuti anteriormente all'entrata in vigore, in quanto debbano essere ritenuti per la nascita e l'estensione del diritto a prestazioni come anche per la determinazione del diritto d'adesione all'assicurazione continuata.

(2) I periodi per i quali furono trasferiti i contributi, giusta l'articolo 6, comma 3, della convenzione del 15 luglio 1950, menzionata nell'articolo 39, sono parificati ai periodi di contribuzione compiuti, secondo le disposizioni legali austriache, in virtù di un'attività lucrativa sottoposta ad obbligo assicurativo.

(3) Il comma 1 non giustifica alcun diritto a prestazioni per periodi trascorsi innanzi l'entrata in vigore della presente convenzione.

(4) Nei casi di cui al comma 1, prima frase, sono applicabili le disposizioni seguenti:

a.
le pensioni (rendite) pagate prima dell'entrata in vigore della presente convenzione possono, su richiesta, essere riesaminate secondo le disposizioni della stessa; possono anche essere riesaminate d'ufficio;
b.
su domanda, le pensioni (rendite) che potevano essere acquisite secondo il diritto precedente qualora ne fosse stata fatta tempestiva domanda, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. La data a contare dalla quale va pagata la prestazione è stabilita secondo la legislazione nazionale;
c.
le pensioni (rendite) cui si ha diritto soltanto in virtù delle nuovo disposizioni, sono versate, su domanda dell'avente diritto, a contare dalla entrata in vigore della presente convenzione purché tale domanda sia stata presentata entro un anno a contare da questa data; trascorso il termine il pagamento va fatto dal giorno stabilito dalla legislazione nazionale.

(5) Se la revisione giusta il comma 4, lettera a, implica la riduzione delle prestazioni calcolate, per lo stesso evento assicurato, a un importo inferiore alla prestazione austriaca pagata alla vigilia dell'entrata in vigore della presente convenzione, l'assicuratore austriaco deve assegnare, a titolo di prestazione parziale, la nuova prestazione aumentata della differenza fra i due importi da comparare.

(6) Nei casi di cui al comma 4, lettera a, l'articolo 33 s'applica per analogia.

(7) L'apertura della procedura di revisione da parte dell'assicuratore austriaco conformemente al comma 4, lettera a, deve essere considerata dall'assicuratore svizzero come una domanda iniziale di concessione della prestazione.

(8) Ove si abbia derogato, innanzi l'entrata in vigore della presente convenzione, a disposizioni della convenzione del 15 luglio 195026 menzionata nell'articolo 39, la situazione non è mutata, con riserva del comma 4, lettera a, in quanto le deroghe erano necessarie per tener conto delle modificazioni della legislazione nazionale a contare dall'entrata in vigore della convenzione menzionata nell'articolo 39 o dei principi fondamentali della presente convenzione.

(9) La forza di legge acquisita da disposizioni precedenti non si oppone alla revisione.

25 I commi 4 e 9 sono applicabili per analogia all'assicurazione per le pensioni austriache e all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Nei casi previsti dal comma 4 lettera a , la competenza in materia di prestazioni dell'assicurazione per le pensioni austriache rimane invariata (art. 3 cpv. 4 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977 - RU 1979 1595).

26 [RU 1951 787]

Art. 35a27

I diritti spettanti secondo le disposizioni legali austriache a una persona che per motivi politici, religiosi o di origine ha subito un pregiudizio nei suoi rapporti con il diritto della sicurezza sociale non sono toccati dalla presente convenzione.

27 Introdotto dall'art. 1 n. 5 della prima Conv. completiva del 17 mag. 1973, approvata dall'Ass. fed. il 4 mar. 1974 (RU 1974 1168, 1167; FF 1973 II 61).Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 15 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).

Art. 36

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.

Art. 37

(1) La presente convenzione va ratificata; gli istrumenti saranno scambiati a Berna, il più presto possibile.

(2) Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Art. 38

(1) La presente convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato Ciascun Stato contraente può denunciarla con un preavviso di 3 mesi.

(2) Ove la convenzione cessi di produrre i suoi effetti per denunzia, le disposizioni convenzionali continueranno ad applicarsi ai diritti a prestazioni già acquisiti; rimangono senza effetto, per i diritti acquisiti, le disposizioni legali restrittive concernenti la soppressione d'un diritto o la sospensione oppure il ritiro di prestazioni, in caso di soggiorno all'estero.

Art. 39

Con l'entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate, con riserva del numero 13 del protocollo finale:

La convenzione del 15 luglio 195028 fra la Repubblica d'Austria e la Confederazione Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e la convenzione completiva del 20 febbraio 196529.

Firme

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Salisburgo, il 15 novembre 1967, in due esemplari.

(Si omettono le firme)

Protocollo finale30

30 Aggiornato giusta l'art. 1 n. 8 della prima Conv. completiva del 17 mag. 1973, approvata dall'Ass. fed. il 4 mar. 1974 (RU 1974 1168, 1167; FF 1973 II 61), l'art. 1 n. 16 a 24 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457), l'art. 1 n. 8 a 15 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157) e l'art. I n. 7 a 11 della quarta Conv. completiva dell'11 dic. 1996, approvata dall'Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442, 2441; FF 1997 III 1053).

All'atto della sottoscrizione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno constatato il loro accordo circa i seguenti punti:

1.
Articolo 2 della convenzione:
... la convenzione è parimenti applicabile alle disposizioni legali svizzere in materia d'infortuni non professionali.
2.
Articolo 3 della convenzione:
a.
La convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195131 e al Protocollo del 31 gennaio 196732 sullo statuto dei rifugiati, come pure agli apolidi, qualora dimorino abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti. Essa è applicabile, alle stesse condizioni, ai loro familiari e superstiti, in quanto quest'ultimi fondano i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi.
b.
Giusta la convenzione, sono ritenuti cittadini austriaci le persone che, l'11 luglio 1953, il 1° gennaio 1961 o il 27 novembre 1961, risiedevano in Austria non soltanto a titolo temporaneo e che, alla data considerata, appartenevano alla comunità linguistica tedesca ed erano apolidi o di nazionalità indeterminata.
3.
Articolo 4 della convenzione:
a.
Sono riservate le convenzioni internazionali relative alla ripartizione degli oneri assicurativi conchiuse, con altri Stati, dagli Stati contraenti.
b.
Sono riservate le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961 relativa ai diritti acquisiti, in seguito ad un'attività svolta all'estero, nell'ambito dell'assicurazione pensioni (rendite) e contro gli infortuni, come pure le disposizioni relative al computo dei periodi d'attività lucrativa svolti, in qualità di lavoratore autonomo, sul territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica ma al di fuori di quello della Repubblica d'Austria.
c.
Sono riservate le legislazioni degli Stati contraenti riguardanti l'assicurazione delle persone occupate da un rappresentante ufficiale di uno degli Stati contraenti in un terzo Stato o dei membri di una tale rappresentanza.
d.
La parità di trattamento..., prevista al comma 1, non è applicabile alle condizioni cui gli assicurati devono personalmente soddisfare, giusta la legislazione austriaca, per il computo dei periodi di servizio militare di guerra e di quelli assimilati.
e.
La parità di trattamento fra i cittadini dei due Stati non è applicabile alla legislazione svizzera sull'assicurazione facoltativa degli svizzeri all'estero.
f.
La parità di trattamento fra cittadini austriaci e cittadini svizzeri non è applicabile alle disposizioni legali svizzere sulle prestazioni di soccorso concesse ai cittadini svizzeri residenti all'estero.
4.
Articolo 5 della convenzione:
a.
Le indennità di compensazione previste dalla legislazione austriaca non sono versate ai titolari di pensioni dimoranti in Svizzera.
b.
Sono riservate le disposizioni legali svizzere riguardanti il diritto agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
5.
Articolo 6 della convenzione: I cittadini austriaci che, giusta il tenore del momento dell'accordo internazionale sulla sicurezza sociale dei battellieri del Reno33, sono occupati come battellieri su navi appartenenti ad imprese aventi la sede in Svizzera, sono considerati, per quanto riguarda l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, occupati in Svizzera, se non vi hanno il loro domicilio; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto concerne il diritto alle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.
6.
Articolo 9 della convenzione:
a.
Le persone che hanno la nazionalità dei due Stati contraenti soggiacciono alla legislazione dello Stato ove sono occupate.
b.
La disposizione del comma 1 è applicabile al delegato commerciale austriaco ed ai collaboratori tecnici assegnatigli dalla Camera federale dell'artigianato e dell'industria (Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft), nonché agli impiegati dell'Ufficio nazionale austriaco del turismo (Fremdenverkehrswerbung), nel limite in cui dette persone, in seguito alla loro occupazione in Svizzera, soggiacciano alla legislazione austriaca.
c.
Gli impiegati di nazionalità svizzera, al servizio dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo, trasferiti in Austria sono equiparati alle persone occupate nei servizi ufficiali svizzeri.
d.
Se in virtù del comma 2 per un cittadino austriaco è applicabile la legislazione svizzera, egli è assicurato nell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
7.
Articolo 15 della Convenzione:
I commi da 1 a 5 si applicano ai fanciulli in età scolare giusta il disposto del numero 16 del presente protocollo finale, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
8.
...
8a.
Articolo 22 della convenzione:
a)
A complemento del comma 1, i cittadini austriaci che non esercitano un'attività lucrativa, ma che al momento dell'insorgenza dell'invalidità sottostanno all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, beneficiano di provvedimenti d'integrazione ai sensi della legislazione svizzera finché soggiornano in Svizzera. L'articolo 23 comma I lettera a della convenzione è applicabile per analogia.
b)
A complemento del comma 2 secondo periodo, i figli che sono nati invalidi in Austria e la cui madre vi ha soggiornato prima del parto durante al massimo due mesi sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. Nel caso di un'infermità congenita del figlio, l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume anche i costi insorti in Austria durante i primi tre mesi dalla nascita, nella proporzione in cui avrebbe concesso tali prestazioni in Svizzera. II primo e il secondo periodo sono applicabili per analogia ai figli che sono divenuti invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi solo se i provvedimenti devono essere eseguiti immediatamente a causa dello stato di salute del bambino.
c)
I cittadini austriaci residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono il loro soggiorno in Svizzera ai sensi del comma 2.
9.
Articolo 23 della convenzione:
a.
Ai fini dell'applicazione della lettera c, le seguenti persone sono assimilate agli assicurati:
aa.
quelle che sono al beneficio di una pensione (rendita) della propria assicurazione per le pensioni (rendite);
bb.
quelle che beneficiano di indennità per malattia o maternità in virtù di un'assicurazione legale;
cc.
quelle che beneficiano delle cure ospedaliere a carico di un assicuratore:
dd.
quelle che ricevono una prestazione pecuniaria dell'assicurazione disoccupazione in seguito a disoccupazione.
b.
...
c.
...
10.
Articolo 24 della convenzione:
a.
Se il soggiorno fuori di Svizzera non eccede la durata di 3 mesi nel corso dell'anno civile, la durata della residenza non è ritenuta interrotta.
b.
I periodi di esenzione dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera non sono considerati per il calcolo della durata della residenza.
11.
Articolo 25 della convenzione:
a.
Un'attività indipendente conferisce diritto agli assegni familiari soltanto se essa non contravviene alle disposizioni legali.
b.
Un diritto agli assegni familiari austriaci esiste soltanto se un'occupazione è svolta per almeno un mese.
c.
Il comma 6 non esclude la concessione di assegni familiari secondo la legislazione svizzera per periodi inferiori a un mese.
12.
Articolo 26 della Convenzione: Il comma 1 non si estende alla collaborazione in materia di esecuzione forzata.
13.
Articolo 35 della convenzione:
a.
...
b.
Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono concesse, giusta la presente convenzione, solamente se l'evento assicurato si è verificato dopo il 31 dicembre 1959 e se i contributi non sono stati trasferiti o rimborsati giusta l'articolo 6, comma 3 della convenzione del 15 luglio 1950, citata all'articolo 39 della presente convenzione. Il diritto dei cittadini austriaci alle prestazioni, per eventi assicurati verificati prima di tale data, sono sempre determinati in virtù dell'articolo 6 della sopraccitata convenzione.
c.
I periodi di cui al comma 2 non sono considerati per la formazione della base di determinazione.
d.
Il comma 4 non si applica ai diritti alle prestazioni dell'assicurazione infortuni che sono stati liquidati prima dell'entrata in vigore della convenzione.
14.
II passaggio dall'assicurazione malattia di uno degli Stati in quella dell'altro è facilitato nel modo seguente:
a)
Se una persona che trasferisce il domicilio o l'attività lucrativa dall'Austria in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per l'indennità giornaliera nei tre mesi seguenti l'uscita dall'assicurazione obbligatoria esistente a causa di una attività lucrativa nell'assicurazione malattia legale austriaca, i periodi assicurativi compiuti da tale persona nell'assicurazione austriaca summenzionata sono presi in considerazione per l'acquisto del diritto alle prestazioni.
b)
Riguardo all'indennità giornaliera in caso di maternità si prendono in considerazione i periodi assicurativi ai sensi della lettera a) solo se l'assicurata è affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
c)
Se un cittadino di uno degli Stati contraenti esce dall'assicurazione svizzera per le cure mediche e farmaceutiche, per determinare l'inizio dell'assicurazione personale nell'assicurazione malattie legale austriaca e l'adempimento di un termine d'attesa, i periodi d'assicurazione compiuti presso l'assicurazione svizzera sono presi in considerazione come se l'obbligo assicurativo fosse stato adempiuto presso l'assicurazione legale austriaca.
d)
Le disposizioni delle lettere a-c sono applicabili indipendentemente dalla cittadinanza della persona interessata.
15.
Allorché, in ospedali di Cantoni limitrofi con l'Austria, sono prestate cure ospedaliere ad abitanti del Vorarlberg, ad esse legittimati dal diritto austriaco, il competente istituto austriaco d'assicurazione-malattie deve concedere il rimborso delle spese, purché abbia approvato tali cure. La somma rimborsabile all'assicurato sarà, al massimo, pari al triplo delle spese che l'istituto avrebbe dovuto assumere qualora il trattamento fosse avvenuto nell'ospedale pubblico viciniore, idoneo per genere ed entità di impianti e prestazioni.
Questa disposizione si applica indipendentemente dalla cittadinanza delle persone interessate.
16.
I fanciulli in età scolare residenti nel Vorarlberg che adempiono l'obbligo scolastico generale frequentando in Svizzera una scuola che corrisponde ai criteri di una scuola speciale austriaca vengono considerati alunni giusta le disposizioni legali austriache sull'assicurazione contro gli infortuni. Questa disposizione si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei fanciulli considerati.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo finale e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Salisburgo, il 15 novembre 1967.

(Si omettono le firme)