Art. 1
Nella presente convenzione le espressioni seguenti significano:
- 1.
- «Austria» la Repubblica d'Austria,
«Svizzera» la Confederazione Svizzera; - 2.
- «nazionali»
riferita all'Austria,
i suoi cittadini
riferita alla Svizzera
i cittadini svizzeri; - 3.
- «legislazioni» e «disposizioni legali»
le leggi, le ordinanze e le disposizioni statuari, in vigore in uno Stato contraente, che concernono i rami dell'assicurazione sociale menzionati nell'articolo 2, capoverso 1; - 4.5
- «autorità competente»
- per quanto concerne l'Austria,
i Ministeri federali incaricati dell'applicazione delle disposizioni legali enumerate nell'articolo 2 capoverso 1 numero 1, - per quanto concerne la Svizzera,
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali; - 5.6
- «frontalieri»
i cittadini che dimorano abitualmente sul territorio di una delle Parti contraenti o di uno Stato terzo e che esercitano un'attività lucrativa regolare sul territorio dell'altra Parte contraente;» - 6.
- «assicuratore»
l'istituto o l'autorità competente, in tutto o in parte, per l'esecuzione delle disposizioni legali menzionate nell'articolo 2; - 7.
- «assicuratore competente»
l'assicuratore competente secondo le disposizioni legali applicabili; - 8.
- «periodi d'assicurazione»
periodi di contributo e altri periodi equivalenti; - 9.
- «periodo di contributo»
periodo per cui, secondo le disposizioni legali d'uno Stato contraente, sono pagati i contributi o contano come fossero stati pagati; - 10.
- «periodi equivalenti»
periodi equiparati a quelli di contributo; - 11.
- «prestazione pecuniaria», «rendita», pensione»
una prestazione in denaro, rendita o pensione compresi tutti i supplementi e gli aumenti tranne l'indennità di compensazione secondo le prescrizioni legali austriache; - 12.7
- «assegni familiari»
- per quanto concerne l'Austria,
l'assegno familiare, - per quanto concerne la Svizzera,
gli assegni familiari.
5 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. a della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).
6 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. b della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595, 1594; FF 1978 II 1457).
7 Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 lett. b della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall'Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437, 2436; FF 1988 III 1157).