01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
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2002-1540

1

Ordinanza sull'energia
(OEn)

del 7 dicembre 1998 (Stato 24 settembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull'energia (legge,
LEne);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a.

produttori indipendenti: i titolari d'impianti per la produzione d'energia ai
quali le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia
partecipano per il 50 per cento al massimo e che producono energie di rete:
1.

principalmente per il proprio fabbisogno, o 2.

principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza
mandato pubblico;

b.

energie di rete: l'elettricità, il gas, il calore prodotto a distanza; c.

aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia: imprese di
diritto pubblico o privato cui è affidato un mandato di approvvigionamento
energetico della collettività; d.

energia eccedentaria: l'energia generata dal produttori indipendenti che eccede il proprio fabbisogno nel luogo dello stabilimento di produzione; e.

proprio fabbisogno: energia per la copertura del consumo del produttore indipendente nonché dei terzi che deve approvvigionare contrattualmente; f.

energie rinnovabili: la forza idraulica, l'energia solare, la geotermia, il calore ambientale, l'energia eolica e la biomassa (segnatamente il legno, ma
senza i rifiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche); g.

calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non
possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti), RU 1999 207

1

RS 730.0

2

RS 946.51

730.01

Energia

2

730.01

eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti
sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; h.3 abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, in turbine a vapore, in motori a combustione interna, in pile a combustibile e altri
impianti termici. Eccettuati gli impianti di abbinamento forza-calore che utilizzano energie rinnovabili e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, a seconda del tipo, gli impianti devono presentare un grado di rendimento annuo
minimo del 60-80 per cento, comprovabile con misurazioni; i.

procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; k.

valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d'energia determinati
mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; l.

impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i
corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che
permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m.

impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi,
nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che
permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione; n.

organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese
di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche.

Capitolo 2: Produttori indipendenti

Art. 2

Esigenze generali

1 I produttori indipendenti e le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico
in energia stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (p. es. i costi di
raccordo, la retribuzione).

2 Le condizioni di raccordo non devono discriminare i produttori indipendenti in
paragone con gli utenti senza propri impianti di produzione.

3 Determinando le condizioni di raccordo, occorre prendere in considerazione le
condizioni temporali e l'affidabilità delle immissioni di energia di tutti i produttori
indipendenti all'interno di un settore della rete.

4 Il produttore indipendente è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti per
evitare effetti perturbatori e pericolosi nella rete.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

3

730.01

5 Quando le condizioni previste nel capoverso 4 sono soddisfatte, le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia sono tenute a raccordare gli impianti dei produttori indipendenti alla rete, in modo da permettere l'immissione e il
prelievo di energia. I costi per la costruzione delle condotte di raccordo necessarie a
tal fine sono a carico del produttore indipendente.

6 I produttori indipendenti fanno periodicamente un rapporto sull'energia autoprodotta e sull'energia immessa nella rete all'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia e all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale).


Art. 3

Energia eccedentaria e energia regolarmente prodotta 1 È considerata energia eccedentaria l'energia generata da un produttore indipendente per la quale non vi è un proprio fabbisogno sul luogo dello stabilimento di
produzione.

2 L'energia offerta dai produttori indipendenti è considerata prodotta regolarmente
quando è possibile prevedere, entro una fascia adeguata, la quantità d'energia immessa, la frequenza e la durata dell'immissione o quando queste tre caratteristiche
sono oggetto di un contratto tra il produttore indipendente e l'azienda interessata,
incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia.


Art. 4

Prezzi d'acquisto orientati sul mercato 1 La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che l'azienda incaricata
dell'approvvigionamento pubblico in energia avrebbe dovuto consentire per acquistare energia dello stesso valore.

2 Le prestazioni richieste dal sistema (in particolare la regolazione della rete, incluso
l'adeguamento al consumo) devono essere indennizzate dal produttore indipendente.
Se quest'ultimo immette corrente di bassa o media tensione, la sua retribuzione
aumenta proporzionalmente alla spesa che l'azienda incaricata dell'approvvigionamento pubblico in energia può così evitare.


Art. 5

Centrali idroelettriche 1 Il limite di potenza di 1 MW per le centrali idroelettriche, previsto nell'articolo 7
capoverso 4 della legge, si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile
l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 19164 sulle forze idriche.

2 Parecchie piccole centrali idroelettriche di un produttore indipendente che formano
un'unità economica e geografica sono considerate un solo impianto.

3 La retribuzione dell'elettricità prodotta mediante centrali idroelettriche con una
potenza lorda superiore a 1 MW si conforma ai prezzi del mercato per un'energia
equivalente (art. 4).

4

RS 721.80

Energia

4

730.01


Art. 6

Commissione

1 L'Ufficio federale nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori indipendenti.

2 Essa consiglia l'Ufficio federale e i Cantoni sulle questioni concernenti le condizioni di raccordo dei produttori indipendenti. L'Ufficio federale disciplina i particolari.

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7

Procedura di omologazione energetica 1 Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici,
che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.5 2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti: a.

i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b.

i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica; c.

i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d.

le esigenze tecniche per l'omologazione; e.

il contenuto del rapporto d'omologazione; f.

i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

3 I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione
all'attenzione del richiedente.


Art. 8

Servizi di omologazione e di valutazione della conformità 1 I servizi di omologazione e di valutazione della conformità che stendono rapporti o
rilasciano attestati devono: a.

essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 19966 sull'accreditamento e sulla designazione; b.

essere riconosciuti in Svizzera nel quadro di accordi internazionali; o c.

essere abilitati in altro modo dal diritto federale.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

6

RS 946.512

Ordinanza

5

730.01

2 Chi si avvale dei documenti di un servizio che non è quello del capoverso 1 deve
rendere verosimile che le procedure applicate e le qualifiche di questo servizio soddisfano alle esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).


Art. 9

Valori limite di consumo 1 I valori limite di consumo degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso
1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere superati, figurano nelle appendici 2.1 segg.

2 Chi costruisce o importa gli impianti, i veicoli e gli apparecchi designati nelle appendici 2.1 segg. presenta periodicamente all'Ufficio federale o al servizio designato
dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione
del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall'Ufficio federale o dal servizio
designato dal Dipartimento.


Art. 10

Esigenze per la commercializzazione 1 Le esigenze per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite
nelle appendici 1.1 segg.

2 Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 1.1 segg. deve: a.

poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le
esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute; b.

tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'Ufficio federale
di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

3 La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una
lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra
lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

4 La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati
durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In
caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione
dell'ultimo esemplare.


Art. 11

Indicazione del consumo di energia e delle emissioni di CO27 1 Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla
procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Per le automobili devono inoltre essere indicate le
emissioni di CO2.8

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

Energia

6

730.01

2 Il consumo di energia e le emissioni di CO2 sono indicati in modo uniforme e
comparabile per i modi di funzionamento determinanti.9 I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

3 Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene
(art. 8 cpv. 2).

Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Misure

Art. 12

Informazione e consulenza 1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e
nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica
energetica della Confederazione e dei Cantoni.

2 In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'Ufficio
federale elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza,
segnatamente raccomandazioni: a.

sul calcolo e la determinazione della retribuzione pagata ai produttori indipendenti (art. 7 cpv. 2-4 LEne); b.

sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori indipendenti
(art. 2 cpv. 1).


Art. 13

Formazione e perfezionamento 1 La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla
legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a.

per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai
Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e
la presente ordinanza; b.

per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'Ufficio federale.

2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i
livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a.

elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; b.

preparazione di materiali di insegnamento; c.

perfezionamento degli insegnanti; d.

sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

9

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

Ordinanza

7

730.01

3 La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante
borse di studio) è esclusa.


Art. 14

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1 La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo
affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 198310 sulla ricerca.

2 Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia
vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se: a.

favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di
energie rinnovabili;

b.

il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono
sufficientemente grandi; c.

il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e d.

i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.


Art. 15

Impiego dell'energia e del calore perduto 1 Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché
l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno
se:

a.

sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione; b.

hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o c.

sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

2 Il sostegno è accordato soltanto se una misura: a.

corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della
tecnica;

b.

riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia; c.

non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e d.

non è redditizia senza sostegno.

3 Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali
idroelettriche con una potenza lorda fino a 1 MW (art. 5 cpv. 1).

10

RS 420.1

Energia

8

730.01

4 L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione,
all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname,
legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

5 Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di
sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16

Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo
l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e a.

la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza
per la politica energetica della Confederazione; o b.

il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.


Art. 17

Contributi globali

1 Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione
delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione a.

possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme
all'articolo 13 della legge; b.

stanzia un credito finanziario corrispondente; e c.

non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

2 ...11

3 Contributi globali sono accordati anche ai Cantoni che si associano ad altri nell'esecuzione di un programma comune.

4 I Cantoni indirizzano all'Ufficio federale per il 31 marzo dell'anno seguente al più
tardi, un rapporto sul programma eseguito.12 Danno informazioni appropriate su: a.

i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la
quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia; b.

gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute; c.

l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della
Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e
precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati; 11

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

9

730.01

d.

gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

5 All'Ufficio federale vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

Sezione 3: Procedura

Art. 18

Tenore delle richieste 1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche,
economiche e d'esercizio, segnatamente: a.

il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b.

la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c.

la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d.

i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

2 Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indicazioni e documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente: a.

una descrizione del programma promozionale cantonale e indicazione delle
corrispondenti basi giuridiche; b.13 l'importo del credito cantonale autorizzato o proposto e del contributo globale atteso dalla Confederazione;

c.

la cerchia dei beneficiari degli aiuti finanziari e importo della quota degli
aiuti finanziari riservati alla promozione di misure di privati; d.

una breve descrizione delle attese ripercussioni energetiche e politico-economiche del programma (risparmi di energia, produzione di energia, investimenti
ecc.).


Art. 19

Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'Ufficio
federale due mesi almeno prima dell'inizio della costruzione, rispettivamente dell'esecuzione del progetto.

2 Le richieste di contributi globali vanno presentate all'Ufficio federale entro il
31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

3 L'Ufficio federale sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di
vista politico o tecnico.

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Energia

10

730.01


Art. 20

Decisione

1 L'Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi
dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa
giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

2 Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi
globali, l'Ufficio federale può istituire una commissione consultiva e ricorrere a
periti.

3 La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma
promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincolata. Fissa la forma dell'aiuto finanziario, il tasso, l'importo massimo, i costi eventualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti
gli interessi e il rimborso.

4 L'Ufficio federale notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel
caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.

5 Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia

Art. 21

Esecuzione

1 I Cantoni eseguono, con il sostegno dell'Ufficio federale, gli articoli 2-5.

2 L'Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella
misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di
omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei
veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

3 I Cantoni e l'Ufficio federale coordinano l'esecuzione.


Art. 22

Controlli successivi e provvedimenti 1 L'Ufficio federale controlla se gli impianti e gli apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. Effettua a questo scopo indagini per campionatura e esamina le indicazioni fondate secondo le quali un impianto o
un apparecchio non corrisponde alle prescrizioni.

2 L'Ufficio federale è autorizzato a domandare i documenti e le informazioni necessari per comprovare la conformità, a prelevare campioni e a ordinare test.

3 L'Ufficio federale può ordinare un'omologazione energetica se una persona che
commercializza impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato il prodotto sostiene i costi.

Ordinanza

11

730.01

4 Se risulta dal controlli o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'Ufficio federale decide le misure adeguate. Può vietare l'ulteriore
commercializzazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca nonché pubblicare
le misure che ha preso.


Art. 23

Organizzazioni private 1 Le organizzazioni private chiamate, dopo aver sentito i Cantoni, a collaborare
secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue
competenze d'esecuzione, l'Ufficio federale può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe
dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.

2 Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici,
temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

3 L'Ufficio federale esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni
private incaricate.


Art. 24

Contenuto del mandato di prestazioni 1 Con il mandato di prestazioni, il Dipartimento assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

2 Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare: a.

le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato; b.

la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c.

i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi; d.

i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e.

il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti; f.

il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare
al Dipartimento;

g.

le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 25

Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento
del mandato di prestazioni 1 Il Dipartimento esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le
prestazioni fornite.

2 Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la
situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

Energia

12

730.01

3 Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di
prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni
quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la
loro responsabilità.

4 Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il
Dipartimento, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso
il mandato di prestazioni.


Art. 26

Analisi d'efficacia

1 Il Dipartimento indirizza al Consiglio federale, almeno ogni sei anni, un rapporto
sulle ripercussioni delle misure promozionali, segnatamente dei contributi finanziari,
proponendo, se necessario, i cambiamenti richiesti.

2 L'Ufficio federale può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia
delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

3 I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

Capitolo 6: Emolumenti e disposizione penale

Art. 27

Emolumenti

1 Per la decisione di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e apparecchi (art. 22), l'Ufficio federale riscuote un emolumento in funzione del tempo
impiegato (90/120 fr./ora).

2 Gli esborsi (spese, fotocopie, ecc.) vengono fatturati in più.


Art. 28


14

Disposizione penale

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b.15 trascura di indicare o indica in modo illecito il consumo di energia di impianti, di veicoli e di apparecchi e, per le automobili, le emissioni di CO2
(art. 11).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

Ordinanza

13

730.01

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29

Disposizioni transitorie 1 Le parti a contratti esistenti che reggono le condizioni di raccordo dei produttori
indipendenti, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, possono
domandare un adeguamento del loro contratto alle esigenze dell'articolo 7 della legge e della presente ordinanza.

2 Entro il 31 dicembre 2001, sono versati anche aiuti finanziari a destinazione vincolata secondo l'articolo 16 se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15
e il Cantone di ubicazione interessato non riceve alcun contributo globale della
Confederazione (art. 15 LEne).


Art. 30

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199216; b.

l'ordinanza del 18 dicembre 199517 sulla riduzione del consumo specifico di
carburante delle automobili.


Art. 31

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio
1999.

2 L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

16

[RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64] 17

[RU 1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10]

Energia

14

730.01

Appendice 1.1 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. c, 10 cpv. 1-3 e 11 cpv. 1 e 3) Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua,
serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore
1 Campo d'applicazione 1.1 Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità
da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.

1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al punto 1.1.

2 Esigenze per la commercializzazione 2.1 Gli impianti e apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso: Capacità nominale
in litri a)

Perdite di calore massime
ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale
(litri)

Perdite di calore massime
ammesse (kWh per 24 h) 30

0.75

700

4.1

50

0.90

800

4.3

80

1.1

900

4.5

100

1.3

1000

4.7

120

1.4

1100

4.8

150

1.6

1200

4.9

200

2.1

1300

5.0

300

2.6

1500

5.1

400

3,1

2000

5.2

500

3.5

600

3.8

a) Per le capacità intermedie, procedere a un'interpolazione lineare.

La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5%.

2.2 I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore
possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.

Ordinanza

15

730.01

2.3 Si procede alle misurazioni alle seguenti condizioni: a.

la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C; b.

la temperatura ambiente dev'essere di 20°C; c.

non va fatto alcun prelievo d'acqua; d.

l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3 Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a.

nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in
Svizzera;

b.

descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o
dell'accumulatore di calore; c.

dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate
nel numero 2;

d.

nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per
il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti tecnici I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a.

una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; b.

progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di
montaggio e circuiti di commutazione; c.

descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e
piani, nonché funzionamento del prodotto; d.

lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del
numero 2;

e.

risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 Contrassegno Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a.

fabbricante e impresa di distribuzione; b.

designazione del modello; c.

capacità nominale in litri; d.

perdite di calore in kWh/24h.

Energia

16

730.01

6 Servizio d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 8 cpv. 1 lett. c) qualora tale servizio: a.

sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che
potrebbe influenzare negativamente i risultati; b.

disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c.

disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d.

gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e.

garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disciplinamento transitorio 7.1 Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199218.

7.2 L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

18

[RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

Ordinanza

17

730.01

Appendice 1.219 (art. 7 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1 lett. c, 10 cpv. 1-4 e 11 cpv. 1) Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori
domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni
1 Campo d'applicazione 1.1 Questa appendice si applica ai refrigeranti e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (detti qui di seguito refrigeranti e congelatori) e alle loro combinazioni.

1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione Le condizioni di commercializzazione corrispondono alla direttiva 96/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 199620 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

3 Procedura di omologazione energetica Il consumo d'energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

4 Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a.

il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in
Svizzera;

b.

una descrizione dell'apparecchio; c.

la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2; d.

il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità
per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

19

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

20

GUCE n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36.
Il testo della direttiva può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse
UCFSM (RS 172.041.11) o al Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

18

730.01

5 Documenti tecnici I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a.

una descrizione generale dell'apparecchio; b.

i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi
di montaggio e circuiti di commutazione; c.

le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e
piani, nonché del funzionamento del prodotto; d.

un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e.

i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 8 cpv. 1 lett. c) qualora tale servizio: a.

sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che
potrebbe influenzare negativamente i risultati; b.

impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato; c.

disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d.

gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e.

garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo d'energia e caratterizzazione 7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a.

alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199221 concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e b.

la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 199422 che stabilisce
modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici,
dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

21

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
Il testo della direttiva può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

22

GUCE n. L 045 del 17.2.1994, pag. 1.
Il testo della direttiva può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

19

730.01

7.2 Chiunque commercializza refrigeranti e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi,
sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

8 Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Energia

20

730.01

Appendice 2.123 23

Abrogato dal n. II cpv. 1 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

Ordinanza

21

730.01

Appendice 2.2 e 2.324 24

Abrogate dal n. II cpv. 2 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Energia

22

730.01

Appendice 3.125 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia delle lavatrici
domestiche

1 Campo d'applicazione 1.1 Le lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica:

a.

gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia; b.

gli apparecchi senza centrifuga; c.

gli apparecchi con compartimenti di lavatura e di centrifugazione separati (p.
es. le macchine con doppio compartimento).

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a.

alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199226 concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed indicazioni uniformi relative ai prodotti;
e

b.

la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 199527 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 199628.

2.2 Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi,
sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso,
ecc.).

25

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

26

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

27

GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

28

GUCE n. L 338 del 28.12.1996, pag. 85.
Il testo delle direttive può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

23

730.01

3 Omologazione energetica Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

4 Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Energia

24

730.01

Appendice 3.229 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia delle asciugabiancheria
domestiche

1 Campo d'applicazione 1.1 Le asciugabiancheria elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura d'omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a.

alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199230 concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e b.

alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 199531 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso
domestico.

2.2 Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi,
sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso,
ecc.).

3 Procedura di omologazione energetica Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

4 Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

29

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

30

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

31

GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 28.
Il testo delle direttive può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

25

730.01

Appendice 3.332 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia delle lampade
domestiche (fonti di luce)
1 Campo d'applicazione 1.1 Le lampade domestiche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), nonché le lampade fluorescenti
domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico, sono sottoposte alla procedura di omologazione energetica.

1.2 Le lampade seguenti non sono sottoposte ad alcuna procedura di omologazione energetica:

a.

le lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm); b.

le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c.

le lampade con riflettore; d.

le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre
fonti di energia, come le pile; e.

le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (da 400 a 800 lm); f.

le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione
principale non è l'illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta,
per esempio in quanto pezzo di ricambio, si applica la presente appendice.

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a.

alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199233 concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e 32

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

33

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
Il testo della direttiva può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

26

730.01

b.

alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199834 che
stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

2.2 Chiunque commercializza lampade domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3 Procedura di omologazione energetica Il consumo di energia degli apparecchi designati nel numero 1 è misurato conformemente alla norma europea EN 153.

4 Disposizione transitoria Le lampade domestiche non conformi alla presente appendice devono essere ritirate
dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

34

GUCE n. L 071 del 10.3.1998, pag. 1.
Il testo della direttiva può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

27

730.01

Appendice 3.435 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia
delle lavastoviglie domestiche
1 Campo d'applicazione 1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicate conformemente: a.

alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199236 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e b.

alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 199737 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della
Commissione del 26 febbraio 199938.

2.2 Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi,
sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso,
ecc.).

3 Procedura di omologazione energetica Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella direttiva 92/75/CEE.

4 Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

35

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

36

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

37

GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

38

GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46.
Il testo delle direttive può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

28

730.01

Appendice 3.539 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia delle lavasciugatrici
domestiche

1 Campo d'applicazione 1.1 Le lavasciugatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1 Il consumo d'energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a.

alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199240 concernente
l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e b.

alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199641 recante
modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga
biancheria domestiche.

2.2 Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi,
sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso,
ecc.).

3 Procedura di omologazione energetica Le norme applicabili alla procedura di omologazione energetica figurano nella direttiva 92/75/CEE.

4 Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

39

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

40

GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

41

GUCE n. L 266 del 18.10.1996, pag. 1.
Il testo delle direttive può essere domandato all'UFCL, diffusione delle pubblicazioni,
3003 Berna, alle condizioni previste dall'O del 21 dic. 1994 sulle tasse UCFSM (RS
172.041.11) o al Centro svizzero di informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

29

730.01

Appendice 3.642 (art. 7 cpv. 1 e 2; 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante
e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili
1

Campo d'applicazione La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che: a.

hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e b.

possono funzionare esclusivamente con carburanti fossili.

2

Contenuto dei dati 2.1

Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di
carburante in litri per 100 chilometri e le emissioni di CO2 in grammi per
chilometro conformemente agli allegati I e IV della direttiva 1999/94/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 199943, relativa alla
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione
di autovetture nuove (direttiva 1999/94/CE).

2.2

Deve inoltre essere indicata la categoria relativa al consumo di carburante.
Quest'ultima è data da un coefficiente di valutazione. Il coefficiente di valutazione è calcolato come segue: P

*

9

4000

C

*

400

65

ne

valutazio

di

te

coefficien

+

=

di cui: C: consumo di carburante del veicolo in kg/100 km P: peso a vuoto del veicolo secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV44 in
kg

42

Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005).

43

GU L12 del 18.1.2000, pag. 16.
Il testo delle direttive può essere richiesto all'Euro Info Center Schweiz, OSEC,
Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurigo (Internet: www.osec.ch/eics). Il testo può essere
consultato sul sito della banca dati ufficiale UE www.europa.eu.int/eur-lex.

44

RS 741.41

Energia

30

730.01

La suddivisione in categorie si presenta come segue: Categoria

Coefficiente di valutazione A

≤ 20.3

B

> 20.3 e

≤ 22.1

C

> 22.1 e

≤ 23.9

D

> 23.9 e

≤ 25.7

E

> 25.7 e

≤ 27.5

F

> 27.5 e

≤ 29.3

G

> 29.3

La base per la determinazione della categoria D è costituita dal consumo
medio di carburante in chilogrammi per 100 chilometri per peso a vuoto medio di tutte le automobili nuove commercializzate in Svizzera. In seguito, le
categorie sono determinate in modo che non più di un settimo rientri nella
categoria A. La concentrazione utilizzata per convertire i litri in chilogrammi
a 15° C ammonta a 745 kg/m3 per la benzina45, 829 kg/m3 per il diesel46 o
680 kg/m3 per il gas naturale47.

3

Forma e collocazione delle indicazioni 3.1

Le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere
apposte in modo ben visibile sull'autovettura o nelle sue vicinanze. La figura 1 stabilisce l'impostazione e le dimensioni (297 × 210 mm) (DIN A4). Se
le indicazioni devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i
dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l'impostazione è data dalla figura 2. In tal caso, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 devono presentare le stesse dimensioni del carattere utilizzato nella figura 1.

3.2

Nei testi promozionali, il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e la
categoria devono essere indicati conformemente al numero 2.2, qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Tali indicazioni
devono inoltre essere presentate sui listini dei prezzi specifici per Paese e
sulle liste con informazioni tecniche.

45

Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per
l'Ufficio dell'energia.

46

Misurazione effettuata nel 1998 dal Laboratorio federale di prova dei materiali per
l'Ufficio dell'energia 1998.

47

Secondo la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Ordinanza

31

730.01

4

Procedura di omologazione energetica Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati
conformemente all'articolo 97 capoverso 5 OETV48.

5

Informazione fornita dall'Ufficio federale 5.1

L'Ufficio federale informa i consumatori in merito al consumo di carburante
e alle emissioni di CO2 di cui al numero 2. L'allegato 2 della direttiva
1999/94/CE49 si applica per analogia. Esso valuta inoltre annualmente il
consumo specifico di carburante del parco delle automobili nuove e informa
sulla relativa evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi.

5.2

Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all'Ufficio federale o
all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 maggio del precedente
anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili neo-immatricolate:
a.

numero e categoria, per marca, tipo e modello; b.

genere di carburante; c.

peso a vuoto, cilindrata e potenza; d.

il consumo specifico di carburante, in litri per 100 km, arrotondato al
primo decimale;

e.

emissioni di CO2 in grammi per chilometro.

5.3

Il Controllo federale dei veicoli del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport comunica all'Ufficio federale o
all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno,
il numero delle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente,
suddivise per marca, tipo e genere di carburante.

5.4

L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell'Ufficio federale o
dell'organo incaricato dall'Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell'approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle
merci e per completare la valutazione.

6

Disposizioni transitorie 6.1

Entro tre mesi al più tardi dall'entrata in vigore della presente appendice le
nuove automobili devono essere munite delle indicazioni di cui al numero 2.

6.2

I testi promozionali menzionati nel numero 3.2 devono essere muniti delle
indicazioni di cui al numero 2 al più tardi entro cinque mesi dall'entrata in
vigore della presente appendice.

48

RS 741.41

49

GU L12 del 18.1.2000, pag. 16.

Energia

32

730.01

Figura 1

Efficienza energetica del veicolo Marca

XXX

Tipo

XXX

Carburante

XXX

Cambio

XXX

Peso

XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri/100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi/km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto
serra, principale responsabile
del surriscaldamento della terra Consumo relativo
Consumo di carburante riferito a tutti
i tipi di veicoli commercializzati Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2,
compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono
disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet
www.energie-schweiz.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche
dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.

Validità della dichiarazione: 6. 2004 B [verde chiaro] C [verde-giallo] D [giallo]

E [giallo-arancione] F [arancione]

G [rosso]

[giallo-arancione]

E

A [verde scuro]

Ordinanza

33

730.01

Figura 2

Parte in cui l'impostazione non è vincolante: informazioni generali, dati tecnici e prezzi.

Deve contenere almeno il consumo di carburante, le emissioni di CO2 (secondo l'esempio) e il peso a vuoto.

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi/km Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del
surriscaldamento della terra Efficienza energetica del veicolo Consumo relativo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2,
compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono
disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet
www.energie-schweiz.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche
dallo stile di guida, come pure da altri fattori non tecnici.

Validità della dichiarazione: 6. 2004 A [verde scuro] B [verde chiaro] C [verde-giallo] D [giallo]

E [giallo-arancione] F [arancione]

G [rosso]

[giallo-arancione]

E

34