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429.11

Ordinanza
sulla meteorologia e la climatologia

(OMet)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet),

ordina:

Sezione 1:
Autorità d'esecuzione, collaborazione nazionale e internazionale e contributi a programmi internazionali

Art. 1 MeteoSvizzera

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.

Art. 2 Collaborazione nazionale

Nell'adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell'Amministrazione federale e con altre organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, nonché con i Cantoni.

Art. 3 Collaborazione internazionale

1 MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima.

2 Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.

Art. 4 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima (Global Climate Observing System, GCOS)

1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima.

2 A tale scopo possono essere sostenuti:

a.
serie di misure di variabili climatiche in Svizzera;
b.
centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere;
c.
progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS.

3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

Art. 5 Contributo al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre (Global Atmosphere Watch, GAW)

1 Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre.

2 A tale scopo possono essere sostenuti:

a.
l'esercizio di centri di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d'implementazione GAW;
b.
l'esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione nei Paesi in sviluppo di competenze tecniche e scientifiche;
c.
l'esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
d.
l'esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
e.
lo sviluppo, l'esercizio operativo e l'analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d'implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
f.
progetti di ricerca che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione GAW.

3 MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

Sezione 2: Prestazioni dell'offerta di base e loro utilizzazione

Art. 6 Prestazioni dell'offerta di base

1 Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di informazioni e dati meteorologici e climatologici per il pubblico, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia.

2 Le prestazioni dell'offerta di base comprendono in particolare:

a.
osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento;
b.
modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali;
c.
ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b.

3 Rientrano nelle prestazioni dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di elevata qualità, nonché le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono essere fornite segnatamente come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, prestazioni per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici.

Art. 7 Utilizzazione delle prestazioni dell'offerta di base

1 Le prestazioni di MeteoSvizzera soggette a emolumento possono essere utilizzate soltanto con il consenso di MeteoSvizzera.

2 Un consenso preliminare di MeteoSvizzera è inoltre necessario se le prestazioni richieste:

a.
sono pubblicate nel contesto di prodotti propri o nel quadro di pubblicazioni scientifiche;
b.
sono messe a disposizione di terzi nel quadro e per la durata di un incarico o di un progetto di ricerca; l'invio diretto a terzi, sia gratuitamente sia a pagamento, non è ammesso.

3 Il consenso di MeteoSvizzera assume la forma di un contratto.

4 Non sottostanno alle presenti disposizioni sull'utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale.

Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell'offerta di base

Art. 11 Prestazioni gratuite

1 MeteoSvizzera può pubblicare gratuitamente prestazioni dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di gran parte della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche particolari in meteorologia e climatologia. La pubblicazione avviene in particolare attraverso i media elettronici.

2 Le allerte riguardanti fenomeni meteorologici pericolosi sono gratuite.

Art. 12 Prestazioni soggette a emolumenti

Sono soggette a emolumenti:

a.
tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell'articolo 11;
b.
le prestazioni di consulenza;
c.
l'utilizzazione di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera;
d.
la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti supplementari per l'approntamento.
Art. 13 Definizioni per il calcolo degli emolumenti

Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni:

a.
dati puntiformi: dati delle misure, dati di modelli o dati da essi derivati rilevati in un punto geografico sulla superficie della Terra o nell'atmosfera;
b.
dati su griglia: insieme di dati calcolati sui punti di una griglia che ricopre una superficie di territorio;
c.
grafico: rappresentazione figurativa dei dati puntiformi o dei dati su griglia;
d.
parametro: grandezza meteorologica quale la temperatura dell'aria, la quantità di precipitazioni, la velocità del vento, la durata del soleggiamento, la pressione atmosferica e l'umidità dell'aria;
e.
località: stazioni di misura o altri punti geograficamente localizzabili, per i quali sono indicati parametri meteorologici;
f.
livello: altitudine a cui sono misurati o calcolati i dati puntiformi o i dati su griglia (p. es. altitudine dal suolo, altitudine indicata come superficie isobarica);
g.
frequenza: numero di valori al giorno;
h.
fattore di adattamento: fattore applicato per ridurre le grandi differenze di quantità nei dati puntiformi e nei dati su griglia dei modelli di previsione;
i.
periodo di fornitura: durata di una fornitura regolare, espressa in giorni;
j.
durata della previsione: intervallo di tempo coperto da una previsione, espresso in ore;
k.
corsa: risultati di un ciclo di calcolo di un modello meteorologico.
Art. 14 Emolumenti per dati internazionali

Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:

a.
della Convenzione dell'11 ottobre 19734 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine;
b.
della Convenzione del 24 maggio 19835 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat).
c.
dell'accordo ECOMET del 1° maggio 20006 (Formation Agreement).

4 RS 0.420.514.291

5 RS 0.425.43

6 Agreement for the formation of an economic interest grouping (Formation Agreement), sottoscritto il 12 dic. 1995, entrato in vigore per la Svizzera il 6 lug. 2000; la versione aggiornata del testo dell'Acc. può essere consultata sul sito Internet di MeteoSvizzera (www.meteosvizzera.admin.ch).

Art. 15 Calcolo della quantità richiesta di dati puntiformi e di dati su griglia

1 Gli emolumenti per i dati puntiformi e i dati su griglia sono calcolati in base alla quantità di dati richiesta. Quest'ultima è espressa in unità.

2 Per i dati puntiformi, il numero di unità è dato dal numero di località moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura.

3 Per i dati su griglia, il numero di unità è dato dal numero di superfici richieste moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura.

4 Per i dati su griglia, la superficie più piccola possibile corrisponde all'area che racchiude la Svizzera in un rettangolo. Se la superficie richiesta è più grande, il valore è moltiplicato per 2.

5 Per i dati puntiformi dei modelli e i dati su griglia dei modelli, il calcolo tiene conto delle seguenti particolarità:

a.
il numero di livelli è limitato a 3 anche se vengono richiesti più di 3 livelli;
b.
il valore è inoltre moltiplicato per un fattore di adattamento; quest'ultimo è di 5 per i dati puntiformi dei modelli e di 0,5 per i dati su griglia dei modelli;
c.
la frequenza è sostituita dal numero di corse moltiplicato per la durata della previsione in ore;
d.
il numero di corse è limitato a 4 anche se vengono richieste più di 4 corse.
Art. 16 Emolumenti per dati puntiformi e dati su griglia

1 Si applicano le seguenti tariffe:

a.
per i dati puntiformi: 0,10 franchi per 1000 unità;
b.
per i dati su griglia: 0,10 franchi per 1 unità.

2 Per i grafici, l'emolumento è diviso per 2.

3 Per i dati puntiformi e i dati su griglia, l'emolumento minimo è di 10 franchi.

4 Per anno di fornitura, il limite superiore dell'emolumento è di 20 000 franchi per ciascuna delle prestazioni seguenti:

a.
dati delle stazioni al suolo e dati delle osservazioni visuali;
b.
dati dei profili verticali dell'atmosfera e dati delle radiosonde;
c.
dati climatici su griglia e dati climatici puntiformi;
d.
dati di base dei radar;
e.
dati dei radar elaborati ulteriormente;
f.
dati del modello numerico deterministico ad alta risoluzione;
g.
dati del modello numerico probabilistico ad alta risoluzione;
h.
grafici basati su dati;
i.
previsioni a breve termine fornite da sistemi di nowcasting;
j.
previsioni puntiformi post-elaborate;
k.
immagini di videocamere;
l.
tabelle mensili e bollettini delle precipitazioni.

5 Per le previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell'emolumento è di 12 000 franchi per anno di fornitura.

Art. 18 Emolumenti per l'utilizzazione di piattaforme e programmi informatici

Gli emolumenti per l'accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l'utilizzazione di un programma informatico sviluppato da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o del programma informatico e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.

Art. 19 Offerte su base forfetaria

1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:

a.
comprendenti più prestazioni;
b.
fornite regolarmente a un ampio gruppo di utenti; e
c.
per le quali non è possibile determinare la quantità di prestazioni effettivamente richieste.

2 Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.

Art. 20 Emolumenti per le consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari

1 Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d'infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all'articolo 21.

2 L'emolumento per il trattamento e l'elaborazione di dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine.

3 In caso di forniture regolari, per l'invio elettronico è riscosso ogni anno un emolumento supplementare per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L'emolumento è calcolato come segue:

a.
per invii da una volta al giorno a una volta al mese:

0,15 franchi per messaggio e canale di fornitura;

b.
per invii più frequenti (più di una volta al giorno):

0,015 franchi per messaggio e canale di fornitura.

4 All'emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi.

Art. 21 Calcolo degli emolumenti in base al dispendio di tempo

Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d'infrastruttura. Si applicano le seguenti tariffe:

Classe di stipendio

Importo orario in franchi

24 e superiore

200.-

18-23

165.-

fino alla 17

130.-

Art. 23 Scienza e settore pubblico

1 Per le prestazioni utilizzate unicamente ai fini dell'insegnamento e della ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati.

2 Ai Cantoni e ai Comuni, nonché ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti di cui all'articolo 16 per i dati necessari all'adempimento dei loro compiti pubblici.

3 Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari conformemente all'articolo 20 se l'importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico.

Art. 24 Organizzazioni di intervento e servizi di protezione della popolazione

1 Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e ai servizi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell'offerta di base necessarie alla loro attività.

2 Le stesse condizioni si applicano ai servizi di un'organizzazione di diritto pubblico o privato che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune per proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali.

Sezione 4: Diritto di ricorso per proteggere le infrastrutture

Art. 25

1 Conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.

2 MeteoSvizzera può chiedere ai Cantoni la notifica delle disposizioni e delle decisioni ai sensi del capoverso 1.

Sezione 5: Disposizioni finali