01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 29.02.2024
01.01.2020 - 31.12.2022
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.06.2013 - 31.12.2013
01.03.2013 - 31.05.2013
01.09.2011 - 28.02.2013
01.01.2009 - 31.08.2011
01.01.2007 - 31.12.2008
01.05.2004 - 31.12.2006
01.01.2001 - 30.04.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
sui fondi di investimento
(LFI)

del 18 marzo 1994 (Stato 3 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31quater, 31sexies capoverso 1, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19923, decreta:

Capitolo 1: Scopo, definizione e campo d'applicazione

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di tutelare gli investitori.


Art. 2

Definizioni

1

Il fondo di investimento è costituito dagli apporti effettuati dagli investitori in seguito ad un appello pubblico in vista di un investimento collettivo ed è gestito da
una direzione, per conto degli investitori, di norma4 secondo il principio della ripartizione dei rischi.

2

Si considera pubblico qualsiasi appello che indipendentemente dalla sua forma non si rivolge unicamente ad una cerchia ristretta di persone. La clientela di un'impresa
non è considerata a priori una cerchia ristretta di persone.


Art. 3

Campo d'applicazione

1

Sottostanno alla presente legge i fondi gestiti da contratti collettivi di investimento.

2

I fondi gestiti in un'altra forma, in particolare quella prevista dal diritto delle società, non sottostanno alla presente legge.

3

Qualunque sia la loro forma giuridica, i fondi di investimento stranieri le cui quote sono vendute in Svizzera sottostanno alle pertinenti disposizioni della presente legge.

RU 1994 2523 1

[CS 1 3; 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 98, 122 e 123
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 27 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272).

3

FF 1993 I 137

4

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

2

951.31

4

Il Consiglio federale può assoggettare totalmente o parzialmente alla legge i portafogli collettivi analoghi ai fondi di investimento, oppure esentare totalmente o parzialmente fondi che vi sono sottoposti, purché lo scopo tutelare della legge non ne
sia pregiudicato.


Art. 4

Portafogli collettivi interni delle banche 1

Le banche sono autorizzate a istituire portafogli collettivi in vista della gestione collettiva di averi detenuti dai loro clienti.

2

Esse non sono autorizzate a rivolgere inviti al pubblico per questi portafogli collettivi.

3

Esse possono fare partecipare i loro clienti ad un portafoglio collettivo interno soltanto sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale. Non possono emettere certificati.

4

Se la banca è dichiarata in fallimento, gli averi del portafoglio collettivo sono separati dalla massa a favore degli investitori.

5

Il Consiglio federale può dichiarare talune prescrizioni della presente legge applicabili ai portafogli collettivi interni delle banche, in particolare quelle che si riferiscono alle modificazioni del contratto, al diritto di disdetta, alla revisione, al rendiconto, all'informazione e alle pubblicazioni.


Art. 5

Protezione della denominazione È vietato utilizzare le denominazioni «fondo di investimento», «fondo di collocamento» o qualsiasi altra denominazione analoga che potrebbe indurre in errore o
prestarsi a confusione per i fondi che non sottostanno alla presente legge o per i portafogli collettivi interni delle banche.

Capitolo 2: Disposizioni generali Sezione 1: Contratto di investimento collettivo

Art. 6

Definizione

1

Il contratto di investimento collettivo è un contratto mediante il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore ad un fondo di investimento proporzionalmente alle quote acquistate e a gestire tale fondo di investimento in modo
autonomo conformemente alle disposizioni del regolamento e della legge.

2

La banca depositaria è parte contraente conformemente ai compiti che le sono conferiti dalla legge e dal regolamento.

Fondi di investimento - LF 3

951.31


Art. 7

Regolamento

1

Le direzione stabilisce il regolamento d'intesa con la banca depositaria e lo sottopone per approvazione all'autorità di vigilanza5.

2

Il regolamento definisce i diritti e gli obblighi della direzione, della banca depositaria e degli investitori.

3

Esso contiene in particolare disposizioni concernenti: a.

la denominazione del fondo di investimento, la ragione sociale e la sede
della direzione e della banca depositaria; b.

le direttive che disciplinano la politica di investimento; se tale politica comporta rischi particolari, essi devono essere menzionati espressamente ed essere riconoscibili per l'investitore; c.

il calcolo del prezzo di emissione e di riscatto delle quote; d.

l'utilizzazione del reddito6 netto e dei guadagni di capitale realizzati in seguito all'alienazione di averi; e.

la natura e il calcolo di tutte le rimunerazioni versate alla direzione e alla
banca depositaria, comprese le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le commissioni o le spese speciali che possono essere imputate al fondo; f.

l'esercizio annuale; g.

i servizi presso i quali il prospetto, il regolamento ed il rapporto annuale
sono depositati e possono essere ottenuti; h.

gli organi di pubblicazione (Foglio ufficiale svizzero di commercio e almeno
un quotidiano o settimanale), nonché la forma delle pubblicazioni concernenti il fondo di investimento; i.

la durata del fondo di investimento e il termine di disdetta che devono osservare la direzione e la banca depositaria; k.

la suddivisione del fondo in segmenti; l.

l'unità di conto del fondo di investimento; m.

il termine di disdetta applicabile ai fondi immobiliari e ai fondi ipotecari; n.

le condizioni che disciplinano il termine di rimborso delle quote.

4

La denominazione del fondo di investimento non deve indurre in errore né prestarsi a confusione.


Art. 8

Modificazione del regolamento 1

L'autorità di vigilanza esamina le modificazioni del regolamento su richiesta congiunta della direzione e della banca depositaria.

5

Termine rettificato nell'intera legge dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC
- RS 171.11).

6

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

4

951.31

2

La direzione deve pubblicare anticipatamente a due riprese negli organi di pubblicazione del fondo e una sola volta nel rapporto annuale o semestrale ogni progetto di
modificazione del regolamento. Nel contempo indica agli investitori che possono far
valere le loro obiezioni presso l'autorità di vigilanza nei 30 giorni successivi all'ultima pubblicazione o esigere il pagamento in contanti delle loro quote.

3

Se gli investitori sollevano obiezioni, l'autorità di vigilanza trasmette gli atti al giudice competente. Negli altri casi statuisce come istanza unica.

4

L'autorità di vigilanza o il giudice pubblicano la loro decisione negli organi di pubblicazione del fondo.

Sezione 2: Direzione del fondo

Art. 9

Organizzazione

1

La direzione deve essere una società anonima con sede e amministrazione centrale in Svizzera. Il suo scopo sociale deve consistere esclusivamente in attività inerenti al
fondo.

2

Essa deve disporre di un capitale minimo. Il Consiglio federale ne fissa l'importo.

3

Il capitale azionario è diviso in azioni nominative.

4

La direzione deve disporre di un'organizzazione che le consenta di svolgere i compiti che le incombono.

5

Il personale dirigente deve godere di buona reputazione e disporre della formazione e dell'esperienza necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

6

Il personale dirigente deve essere indipendente dalla7 banca depositaria e viceversa.


Art. 10

Obbligo di autorizzazione e di notificazione 1

La direzione può iniziare la sua attività soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorizzazione è accordata se sono adempite le esigenze
in materia di organizzazione, di fondi propri e di qualifiche professionali.

2

La direzione comunica all'autorità di vigilanza il nome delle persone fisiche e giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una determinata8 quota minima
del capitale e dei diritti di voto o che potrebbero influenzare direttamente o indirettamente la sua attività.


Art. 11

Compiti

1

La direzione gestisce in modo indipendente e in proprio nome il fondo per conto degli investitori; essa decide in particolare l'emissione di quote e gli investimenti, 7

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

8

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Fondi di investimento - LF 5

951.31

stabilisce il prezzo di emissione e di riscatto delle quote nonché la distribuzione degli utili ed esercita tutti i diritti del fondo di investimento.

2

Essa può delegare le decisioni in materia di investimento nonché altri compiti parziali per assicurare una gestione oculata9 . È responsabile degli atti dei suoi mandatari come se si trattasse dei suoi propri atti.


Art. 12

Dovere di lealtà

1

La direzione ed i suoi mandatari perseguono esclusivamente gli interessi degli investitori.

2

In caso di acquisto o di alienazione di averi per conto del fondo, la direzione non deve accettare alcuna retrocessione o altro vantaggio patrimoniale per sé stessa o a
favore di terzi, fatte salve le rimunerazioni previste dal regolamento.

3

La direzione e le persone che agiscono in suo nome nonché le persone fisiche e giuridiche che le sono prossime possono acquistare per loro proprio conto investimenti dal fondo oppure cederli al fondo soltanto al valore di mercato. L'acquisizione
o la cessione di valori immobiliari sono vietate.


Art. 13

Fondi propri

1

La direzione deve mantenere un proporzione adeguata tra l'ammontare dei suoi fondi propri ed il patrimonio totale dei fondi di investimento che gestisce. Il Consiglio federale stabilisce questa proporzione.

2

La direzione non può investire i suoi propri fondi obbligatori in quote dei fondi che essa stessa emette, né prestarli agli azionisti o alle persone fisiche e giuridiche
che le sono prossime.


Art. 14

Diritti

1

La direzione ha il diritto di ricevere le rimunerazioni previste dal regolamento, di essere liberata dagli impegni assunti nell'esercizio regolare del contratto di investimento collettivo e di essere rimborsata delle spese effettuate per adempiere questi
impegni.

2

I crediti della direzione sono addebitati al fondo di investimento; è esclusa la responsabilità personale degli investitori.


Art. 15

Cambiamento di direzione 1

I diritti e gli obblighi della direzione possono essere ripresi da un'altra direzione.

2

Per essere valido, il contratto di ripresa tra la vecchia e la nuova direzione deve essere concluso per scritto, approvato dalla banca depositaria e autorizzato dall'autorità di vigilanza.

3

L'autorità di vigilanza autorizza il cambiamento di direzione se le prescrizioni legali sono adempite e se la continuazione del fondo è nell'interesse degli investitori.

9

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

6

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4

Prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, la direzione in carica notifica il progetto di cambiamento mediante pubblicazione a due riprese negli organi di pubblicazione del fondo e una sola volta nel rapporto annuale o semestrale.
Nel contempo indica agli investitori che possono far valere le loro obiezioni presso
l'autorità di vigilanza nei 30 giorni successivi all'ultima pubblicazione o esigere il
pagamento in contanti delle loro quote.

5

Se gli investitori sollevano obiezioni, l'autorità di vigilanza trasmette gli atti al giudice competente. Negli altri casi statuisce definitivamente.

6

L'autorità di vigilanza o il giudice pubblicano la loro decisione negli organi di pubblicazione del fondo.


Art. 16

Distrazione dal patrimonio del fondo 1

In caso di fallimento della direzione, gli averi del fondo di investimento sono separati dalla massa a favore degli investitori. Sono fatti salvi i crediti della direzione
(art. 14).

2

I debiti della direzione che non derivano dal contratto di investimento collettivo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

Sezione 3: Banca depositaria

Art. 17

Organizzazione

1

La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio10.

2

Essa deve disporre di un'organizzazione che le consenta di svolgere i compiti che le incombono.


Art. 18

Obbligo di autorizzazione La banca depositaria può iniziare la sua attività soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. L'autorizzazione è accordata se sono adempite
le esigenze in materia di organizzazione (art. 17).


Art. 19

Compiti

1

La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo. Essa è autorizzata ad effettuare depositi presso terzi, in Svizzera o all'estero. In questi casi non è liberata
dalla sua responsabilità.

2

Essa veglia affinché la direzione rispetti in particolare le disposizioni della legge e del regolamento relative: a.

alle decisioni in materia di investimenti; 10

RS 952.0

Fondi di investimento - LF 7

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b.

al calcolo del valore delle quote; c.

all'utilizzazione del risultato economico11.

3

La banca depositaria emette e riscatta le quote del fondo e garantisce il servizio di pagamento e di incasso per conto del fondo di investimento.

4

Il regolamento può imporre ulteriori obblighi alla banca depositaria.


Art. 20

Dovere di lealtà

1

La banca depositaria ed i suoi mandatari perseguono esclusivamente gli interessi degli investitori.

2

In caso di acquisto o di alienazione di averi per conto del fondo la banca depositaria non deve accettare alcun vantaggio patrimoniale per sé stessa o a favore di terzi,
fatte salve le rimunerazioni previste dal regolamento.

3

La banca depositaria e le persone che agiscono in suo nome nonché le persone fisiche e giuridiche che lo sono prossime possono acquistare per loro proprio conto
investimenti dal fondo oppure cederli al fondo soltanto al valore di mercato. L'acquisto o la cessione di valori immobiliari sono vietati.


Art. 21

Cambiamento di banca depositaria 1

I diritti e gli obblighi della banca depositaria possono essere ripresi da un'altra banca depositaria.

2

Per essere valido, il contratto di ripresa tra la vecchia e la nuova banca depositaria deve essere concluso per scritto, approvato dalla direzione e autorizzato dall'autorità
di vigilanza.

3

L'autorità di vigilanza autorizza il cambiamento di banca depositaria se le prescrizioni legali sono adempite e se la continuazione del fondo è nell'interesse degli investitori.

4

Prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, la direzione notifica il progetto di cambiamento di banca depositaria mediante pubblicazione a due riprese
negli organi di pubblicazione del fondo e una sola volta nel rapporto annuale o semestrale. Nel contempo indica agli investitori che possono far valere le loro obiezioni presso l'autorità di vigilanza nei 30 giorni successivi all'ultima pubblicazione o
esigere il pagamento in contanti delle loro quote.

5

Se gli investitori sollevano obiezioni, l'autorità di vigilanza trasmette gli atti al giudice competente. Negli altri casi statuisce definitivamente.

6

L'autorità di vigilanza o il giudice pubblicano la loro decisione negli organi di pubblicazione del fondo.

11

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

8

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Sezione 4: Distributori

Art. 22

Obbligo di autorizzazione 1

Chiunque offre o distribuisce a titolo professionale quote di fondi di investimento senza appartenere alla direzione o alla banca depositaria abbisogna a tale scopo dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze per il rilascio dell'autorizzazione.

3

Esso può in particolare far dipendere il rilascio dell'autorizzazione da sufficienti garanzie finanziarie e professionali da parte del distributore.

4

Il Consiglio federale può liberare dall'obbligo dell'autorizzazione i distributori che sottostanno già ad un'altra sorveglianza dello Stato.

Sezione 5: Investitori

Art. 23

Acquisto di quote

1

Con il suo versamento l'investitore acquista crediti nei confronti della direzione ai fini della sua partecipazione al patrimonio e ai redditi del fondo.

2

Se il fondo comporta più segmenti, l'investitore ha diritto unicamente al patrimonio e ai redditi del segmento nel quale ha operato l'investimento.

3

Il prezzo di emissione delle quote corrisponde al valore venale del patrimonio del fondo al momento dell'emissione, diviso per il numero di quote in circolazione.

4

L'investitore può esigere la consegna di un certificato.


Art. 24

Diritto di disdetta

1

L'investitore può disdire in qualsiasi momento il contratto di investimento collettivo ed esigere dal fondo il pagamento in contanti delle sue quote. Se gli sono stati
consegnati certificati, deve restituirli.

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al diritto di disdetta per i fondi difficilmente valutabili o di limitato accesso al mercato.

3

Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali il regolamento può prevedere nell'interesse di tutti gli investitori una dilazione per il rimborso delle quote.

4

In caso di circostanze straordinarie l'autorità di vigilanza può accordare alla direzione, nell'interesse di tutti gli investitori, una dilazione per il rimborso delle quote.

5

Il prezzo di riscatto è calcolato il giorno del rimborso secondo i principi applicabili al prezzo di emissione.

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Art. 25

Diritto di disdetta applicabile ai fondi ipotecari 1

In deroga all'articolo 24, il diritto di disdetta di quote12 dei fondi ipotecari può essere escluso dal regolamento. Questa condizione deve figurare nella pubblicità, nel
regolamento e nel prospetto.

2

Le quote dei fondi ipotecari devono essere quotate in borsa; in caso contrario la direzione o la banca depositaria devono comunicare regolarmente i corsi ai quali si
impegnano ad acquistarle o ad alienarle.


Art. 26

Diritto di informazione 1

La direzione del fondo è tenuta a fornire in ogni momento all'investitore le informazioni necessarie sulle basi di calcolo del prezzo di emissione e di riscatto delle
quote. Ove l'investitore faccia valere un interesse legittimo a informazioni più dettagliate su singole operazioni concernenti gli esercizi precedenti, la direzione del
fondo deve parimenti fornirgliele in ogni momento.

2

Il giudice può ordinare che l'organo di revisione o un altro perito esamini i punti controversi e faccia rapporto all'investitore.


Art. 27

Diritto all'adempimento del contratto 1

Se la direzione o la banca depositaria non adempiono i loro compiti contrattuali o li adempiono in modo inadeguato, l'investitore può proporre un'azione di adempimento del contratto, anche se il relativo giudizio può esplicare effetti su tutti gli investitori.

2

Se la direzione, la banca depositaria, le persone che agiscono in loro nome o le persone fisiche e giuridiche che sono loro prossime hanno distolto averi del fondo di
investimento oppure si sono riservate vantaggi patrimoniali illeciti o hanno causato
un danno di altra natura al fondo, l'azione dell'investitore ha per oggetto il risarcimento in favore del fondo.


Art. 28

Rappresentante della comunità degli investitori 1

Il giudice può nominare un rappresentante della comunità degli investitori se sono rese verosimili pretese di risarcimento a favore del fondo.

2

Il giudice pubblica la nomina del rappresentante negli organi di pubblicazione del fondo.

3

Il rappresentante ha i medesimi diritti degli investitori.

4

Gli investitori non possono più proporre azioni individuali se il rappresentante introduce un'azione di risarcimento a favore del fondo.

5

Le spese del rappresentante sono a carico del fondo, a meno che la sentenza non disponga altrimenti.

12

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

10

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Sezione 6: Scioglimento del fondo di investimento

Art. 29

Cause di scioglimento 1

Il fondo di investimento è sciolto: a.

se la durata è indeterminata: su disdetta del contratto da parte della direzione
o della banca depositaria. Il termine di disdetta è di un mese al minimo; b.

se la durata è determinata: alla data prestabilita oppure, per gravi motivi, per
decisione dell'autorità di vigilanza che pronuncia lo scioglimento anticipato
su richiesta della direzione o della banca depositaria; c.

per decisione dell'autorità di vigilanza, se alla direzione o alla banca depositaria viene revocata l'autorizzazione d'esercizio e non viene istituita una
nuova direzione o banca depositaria.

2

La direzione del fondo rende noto lo scioglimento negli organi di pubblicazione.


Art. 30

Divieto di riscatto e di emissione di nuove quote Nessuna nuova quota può essere emessa o riscattata se: a.

la direzione o la banca depositaria hanno disdetto il contratto; b.

lo scioglimento del fondo è stato deciso; c.

l'autorizzazione di esercitare l'attività è stata revocata alla direzione o alla
banca depositaria.

Capitolo 3: Prescrizioni in materia di investimento Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31

La direzione non può pagare direttamente o indirettamente mediante quote del fondo
di investimento gli investimenti che effettua per conto dello stesso.

Sezione 2: Fondi in valori mobiliari

Art. 32

Investimenti autorizzati 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire soltanto in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione
(diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2

Il Consiglio federale può autorizzare i fondi in valori mobiliari ad effettuare altri investimenti, in particolare se autorizzati dalla legislazione della Comunità europea
in materia di fondi in valori mobiliari.

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3

La direzione può detenere in quantità limitata altre cartevalori e altri diritti valori, nonché liquidità adeguate.


Art. 33

Ripartizione degli investimenti 1

La direzione di un fondo in valori mobiliari deve rispettare il principio della ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti. Di norma può investire soltanto una
quota massima determinata del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o
presso la medesima impresa.

2

I diritti di voto acquisiti in virtù di cartevalori o di diritti valori presso un debitore o un'impresa non devono superare una determinata quota massima.


Art. 34

Tecniche e strumenti di investimento 1

Gli investimenti effettuati sotto forma di quote in altri fondi di investimento, siano essi gestiti dalla stessa direzione o da un'altra direzione, sono autorizzati sino a concorrenza di un limite massimo determinato.

2

La direzione:

a.

può prestare soltanto a determinate condizioni investimenti facenti parte del
patrimonio del fondo;

b.

non può effettuare vendite a scoperto per conto del fondo; c.

può ricorrere al credito soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di
un limite massimo determinato; d.

può gravare il patrimonio del fondo con pegni o fornire cauzioni garantite
con il patrimonio del fondo soltanto entro l'ambito della gestione ordinaria e
sino a concorrenza di un limite massimo determinato; e.

può ricorrere alle tecniche e agli strumenti speciali di investimento soltanto
entro l'ambito della gestione ordinaria.

Sezione 3: Altri fondi di investimento

Art. 35

1

Si considerano altri fondi ai sensi della presente sezione i fondi di investimento che non sono fondi in valori mobiliari (sezione 2) né fondi immobiliari (sezione 4).

2

Le direzioni di siffatti fondi possono effettuare investimenti anche in valori di accesso limitato al mercato, con forti fluttuazioni del corso, di limitata ripartizione dei
rischi o di difficile valutazione.

3

Sono in particolare autorizzati gli investimenti sotto forma di metalli preziosi, di prodotti di base (commodities), di opzioni, di contratti a termine, di certificati di altri
fondi e di altri diritti.

4

Le direzioni degli altri fondi devono essere qualificate in funzione degli investimenti prospettati.

Credito

12

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5

Il Consiglio federale designa i tipi d'investimento ammissibili e stabilisce le condizioni che risultano dalle loro particolarità13.

6

Ove gli investimenti degli altri fondi comportino un rischio particolare che non possa essere confrontato con quello dei fondi in valori mobiliari, tale rischio va indicato nel prospetto e nella pubblicità unitamente alla designazione del fondo. Le
quote di questi fondi possono essere vendute soltanto mediante un contratto scritto,
che ne rammenti il rischio particolare.

Sezione 4: Fondi immobiliari

Art. 36

Investimenti autorizzati 1

La direzione di un fondo immobiliare investe i suoi averi in valori immobiliari nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Il Consiglio federale può autorizzare investimenti all'estero se il valore può essere stimato in modo soddisfacente.

2

Per valori immobiliari si intendono: a.

gli immobili e i loro accessori; essi sono iscritti nel registro fondiario al
nome della direzione, con una menzione che precisa la loro appartenenza al
fondo immobiliare;

b.

le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo
esclusivo consiste nell'acquisto, nella vendita, nella locazione e nell'affitto di
propri immobili, a condizione che il fondo disponga di almeno due terzi del
loro capitale e dei loro diritti di voto.

3

La comproprietà di immobili è ammissibile sotto forma di valori immobiliari14 a condizione che la direzione sia in grado di esercitare un influsso preponderante.

4

Per garantire i suoi impegni, la direzione del fondo deve conservare un quota adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve termine a interesse fisso o in liquidità disponibili a breve scadenza.


Art. 37

Ripartizione degli investimenti La direzione del fondo immobiliare deve ripartire i suoi investimenti, in particolare
per oggetti, loro destinazione, età, valore intrinseco delle costruzioni e ubicazione.


Art. 38

Doveri speciali della direzione 1

Fatte salve le disposizioni imperative del diritto delle società, la direzione è responsabile nei confronti degli investitori dell'osservanza della presente legge e del
regolamento da parte delle società immobiliari che appartengono al fondo di investimento.

13

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

14

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

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2

Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, direzione e personale sono imputate sulle rimunerazioni che spettano alla direzione in
virtù del regolamento.


Art. 39

Periti incaricati delle stime 1

La direzione del fondo nomina con l'accordo dell'autorità di vigilanza periti permanenti e indipendenti.

2

La direzione deve far stimare da almeno un perito il valore degli immobili che intende acquistare o alienare. Essa deve indicare all'ufficio di revisione il motivo delle
alienazioni al di sotto del valore di stima e degli acquisti al di sopra di questo valore.

3

In caso di progetti di costruzione, la direzione fa verificare se i costi sono adeguati e conformi al mercato.

4

Alla chiusura dell'esercizio annuale la direzione fa verificare dai periti il valore venale di tutti gli immobili appartenenti al fondo. Se allibra un altro valore nella sua
contabilità, deve indicarne i motivi all'ufficio di revisione.

5

Il perito incaricato della stima deve motivare il suo metodo di stima nei confronti dell'ufficio di revisione.

6

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze applicabili ai periti incaricati delle stime e alle stime del valore venale.


Art. 40

Competenze speciali della direzione 1

Se il regolamento lo prevede esplicitamente, per costituire investimenti la direzione può fare costruire edifici per conto del fondo di investimento.

2

In questo caso, durante il periodo di preparazione e di costruzione essa può accreditare al conto dei profitti e delle perdite del fondo di investimento un interesse intercalare con l'aliquota del mercato per i fondi edificabili e per l'edificio in costruzione; il costo dell'investimento non deve tuttavia superare il valore venale di stima.

3

La direzione può costituire in pegno gli immobili; l'ammontare dei pegni non deve tuttavia superare in media la metà del valore venale di tutti gli immobili.


Art. 41

Emissione e riscatto delle quote 1

La direzione deve offrire in priorità ai vecchi investitori le nuove quote.

2

L'investitore può chiedere il rimborso delle sue quote per la fine di un esercizio annuale con preavviso di dodici mesi. Per il rimanente è fatto salvo l'articolo 24 capoverso 4.


Art. 42

Trattamento in borsa e fuori borsa La banca depositaria provvede al regolare trattamento in borsa o fuori borsa delle
quote dei fondi immobiliari.

Credito

14

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Sezione 5: Disposizioni di esecuzione

Art. 43

1

Il Consiglio federale stabilisce e completa le prescrizioni di investimento applicabili alle diverse categorie di fondi. A tale scopo tiene conto del principio della ripartizione dei rischi, nonché della sicurezza e della liquidità degli investimenti.

2

L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli in via di ordinanza.

3

Le prescrizioni di investimento applicabili ai fondi in valori mobiliari devono adempire le esigenze della legislazione della Comunità europea.

Capitolo 4: Fondi di investimento esteri

Art. 44

Definizione

1

Per fondi di investimento esteri si intendono: a.

i fondi costituiti sulla base di un contratto di investimento collettivo o di un
contratto di altro tipo che esplica i medesimi effetti e che sono gestiti da una
direzione con sede e amministrazione centrale all'estero; b.

le società con sede e amministrazione centrale all'estero che hanno per scopo
l'investimento collettivo e presso le quali l'investitore può chiedere il pagamento delle sue quote da parte della società stessa o di una società che le è
prossima.

2

Gli altri fondi o società esteri sottoposti nel loro Paese d'origine alla sorveglianza sui fondi di investimento sottostanno alle disposizioni della presente legge in materia di distribuzione delle quote in Svizzera.


Art. 45

Autorizzazione

1

Chi intende proporre o distribuire a titolo professionale quote di fondi di investimento esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

2

L'autorizzazione è accordata se nel Paese della sede della direzione o della banca depositaria il fondo di investimento sottostà ad una sorveglianza pubblica destinata
alla protezione degli investitori e se l'organizzazione e la politica di investimento
sono paragonabili alle disposizioni della presente legge dal profilo della protezione
degli investitori.

3

L'autorizzazione è accordata alle persone fisiche e giuridiche con sede in Svizzera (rappresentante). Il Consiglio federale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione
a sufficienti garanzie finanziarie e professionali.

4

L'autorizzazione è accordata soltanto se la denominazione del fondo di investimento non induce in errore né porta a confusione e se per i certificati distribuiti in
Svizzera l'ufficio di pagamento, il luogo d'adempimento e il foro sono stati stabiliti
presso la sede del rappresentante.

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5

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati fondati sul riconoscimento reciproco di norme e misure equivalenti, in virtù dei quali i fondi di investimento di
uno Stato contraente non necessitano alcuna autorizzazione, ma devono unicamente
annunciare all'autorità di vigilanza la loro intenzione di distribuire quote in
Svizzera.

6

I fondi di investimento esteri che non sottostanno nel loro Paese d'origine ad una sorveglianza paragonabile a quella della Svizzera e che hanno ottenuto prima del
31 dicembre 1991 l'autorizzazione d'esercizio non devono ottenere l'autorizzazione
ai sensi del presente articolo.


Art. 46

Obblighi del rappresentante 1

Il rappresentante del fondo di investimento estero lo rappresenta in Svizzera nei confronti dell'investitore e dell'autorità di vigilanza. La facoltà di rappresentanza non
può essere limitata.

2

Il luogo d'esecuzione e il foro rimangono presso la sede del rappresentante anche dopo il ritiro dell'autorizzazione o lo scioglimento del fondo di investimento estero.

3

Il rappresentante è responsabile delle pubblicazioni e della pubblicità in Svizzera.

La sua identità è menzionata in tutte le pubblicazioni.

Capitolo 5: Rendiconto e obblighi di pubblicazione

Art. 47

Obbligo di tenere una contabilità 1

La direzione deve tenere una contabilità separata per ognuno dei fondi di investimento che gestisce.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obbligo di tenere una contabilità. Esso può delegare in tutto o in parte tale competenza all'autorità di vigilanza.


Art. 48

Rapporto annuale

1

Per ognuno dei fondi di investimento che gestisce, la direzione pubblica un rapporto annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio; il rapporto annuale contiene in
particolare le seguenti indicazioni e spiegazioni: a.

il conto annuale, composto da un conto patrimoniale al valore venale e da un
conto economico15, come pure indicazioni relative all'utilizzazione del risultato economico16 ; b.

il numero delle quote riscattate e emesse durante l'esercizio, come pure il numero di quote in circolazione alla fine dell'esercizio; 15

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

16

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

16

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c.

l'inventario del patrimonio del fondo al valore venale, come pure il valore
calcolato su questa base (valore d'inventario) di ogni quota del fondo l'ultimo giorno dell'esercizio contabile; d.

un elenco delle compere e delle vendite effettuate dalla direzione durante
l'esercizio per conto del fondo di investimento; e.

gli uffici di deposito; f.

i nomi delle persone alle quali sono delegate competenze decisionali in materia di investimento; g.

indicazioni sugli affari di speciale importanza economica o giuridica dei
quali la direzione si è occupata durante l'esercizio, in particolare quelli concernenti modificazioni del regolamento o questioni essenziali di interpretazione della legge o del regolamento; h.

un breve rapporto dell'ufficio di revisione sulle indicazioni di cui sopra e,
nel caso dei fondi immobiliari, sulle indicazioni di cui all'articolo 49.

2

Nei due mesi successivi al primo semestre dell'esercizio, la direzione pubblica un rapporto semestrale. Questo rapporto contiene un conto patrimoniale e un conto
economico17 non riveduti nonché le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c e d.

3

La direzione invia al più tardi al momento della pubblicazione il rapporto annuale e il rapporto semestrale all'autorità di vigilanza. Essa li tiene gratuitamente a disposizione degli interessati per una durata di dieci anni.


Art. 49

Rapporto annuale dei fondi immobiliari 1

Il conto annuale dei fondi immobiliari consta di un conto consolidato del patrimonio e del risultato economico18 del fondo di investimento e delle società immobiliari
che gli appartengono.

2

Gli immobili devono essere allibrati nel conto patrimoniale al loro valore venale.

3

Nell'inventario del patrimonio del fondo devono essere indicati il prezzo di costo, il valore assicurativo e il valore venale stimato di ogni immobile.

4

Il rapporto annuale dei fondi immobiliari contiene l'identità dei periti incaricati delle stime, nonché indicazioni sui metodi di stima e sulle aliquote di capitalizzazione utilizzate.

5

Nell'elenco delle compere e delle vendite, i singoli valori immobiliari sono indicati separatamente.


Art. 50

Prospetto

1

La direzione pubblica un prospetto per ognuno dei fondi di investimento che gestisce. Il prospetto contiene il regolamento del fondo nonché le indicazioni supplementari prescritte dal Consiglio federale in virtù della legislazione della Comunità
europea.

17

Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

18

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

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2

La direzione mette gratuitamente a disposizione dell'investitore il prospetto prima della conclusione del contratto. La pubblicità del fondo deve rinviare al prospetto e
menzionare19 dove può essere ottenuto.

3

La direzione invia spontaneamente all'autorità di sorveglianza il prospetto e le relative modificazioni.


Art. 51

Prezzo d'emissione e di riscatto La direzione pubblica simultaneamente e a intervalli regolari il prezzo di emissione
e di riscatto delle quote.

Capitolo 6: Revisione e sorveglianza Sezione 1: Revisione

Art. 52

Ufficio di revisione

1

Un ufficio di revisione indipendente e riconosciuto dall'autorità di vigilanza verifica ogni anno tutti i fondi di investimento gestiti da una stessa direzione, nonché l'attività di quest'ultima. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze del riconoscimento.

2

La direzione notifica all'autorità di vigilanza la nomina e il cambiamento dell'ufficio di revisione. Se i diritti degli investitori appaiono pregiudicati, l'autorità di vigilanza può esigere la nomina di un altro ufficio di revisione o il mantenimento in carica di quello attuale.

3

La rimunerazione della revisione ordinaria può essere addossata al fondo di investimento.


Art. 53

Doveri dell'ufficio di revisione 1

L'ufficio di revisione verifica se la direzione e la banca depositaria adempiono le prescrizioni legali e le disposizioni del regolamento; esso controlla in particolare: a.

il conto annuale del fondo di investimento e delle società immobiliari che gli
appartengono;

b.

le altre informazioni che vengono pubblicate, per esempio il prospetto; c.

il conto annuale della direzione.

2

L'ufficio di revisione allestisce un rapporto dettagliato sulle verifiche effettuate e lo sottopone alla direzione, alla banca depositaria e all'autorità di vigilanza.

3

Se constata infrazioni alla legge o al regolamento oppure irregolarità, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza.

4

L'autorità di vigilanza disciplina l'esecuzione della revisione e l'allestimento del rapporto di revisione.

19

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

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Art. 54

Segreto di revisione

1

L'ufficio di revisione ha il divieto di fornire agli investitori o a terzi le informazioni che gli sono state rivelate o delle quali è venuto a conoscenza nell'ambito della sua
attività.

2

Sono fatte salve le disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di testimoniare e di informare nei confronti delle autorità.


Art. 55

Obbligo di informazione della direzione e della banca depositaria 1

La direzione e la banca depositaria come pure le società immobiliari che appartengono al fondo di investimento devono tenere a disposizione dell'ufficio di revisione i
libri contabili, i giustificativi, nonché i rapporti dei periti incaricati della stima e fornirgli tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della sua verifica.

2

L'ufficio di controllo della banca depositaria collabora con quello della direzione.

Sezione 2: Sorveglianza

Art. 56

Autorità di vigilanza 1

La Commissione federale delle banche è l'autorità di vigilanza sui fondi di investimento.

2

Essa sorveglia l'osservanza della presente legge e del regolamento.

3

Essa non verifica l'opportunità delle decisioni della direzione in materia di gestione.

4

L'autorità di vigilanza pubblica per mezzo di circolari la sua prassi in materia di interpretazione della legge.


Art. 57

Revoca dell'autorizzazione 1

L'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione se il titolare viola gravemente i suoi obblighi legali e contrattuali.

2

Le autorizzazioni decadono in caso di fallimento del titolare.

3

Decaduta l'autorizzazione, la direzione perde il suo diritto di disposizione sugli averi e sui diritti del fondo di investimento.


Art. 58

Altri provvedimenti

1

Se constata violazioni delle legge o del regolamento oppure irregolarità, l'autorità di vigilanza prende i provvedimenti necessari al ripristino dell'ordine legale.

2

L'autorità di vigilanza può prescrivere alla direzione di un fondo non autorizzato di trasformarlo in una delle forme previste dalla presente legge oppure pronunciarne lo
scioglimento.

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3

Se i diritti degli investitori appaiono pregiudicati, l'autorità di vigilanza può imporre alla direzione, alla banca depositaria e al rappresentante del fondo di investimento straniero la prestazione di garanzie.

4

In casi giustificati, essa può fare stimare il valore degli immobili dei fondi immobiliari da altri periti (art. 39). Essa può revocare i periti permanenti.

5

Se viene a conoscenza di un'infrazione punibile ai sensi della presente legge, l'autorità di vigilanza la denuncia al Dipartimento federale delle finanze. Se viene a conoscenza di altri reati, ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.


Art. 59

Nomina di un osservatore 1

L'autorità di vigilanza può imporre un osservatore alla direzione se i diritti degli investitori appaiono seriamente minacciati.

2

L'osservatore sorveglia le attività della direzione e in particolare l'esecuzione dei provvedimenti ordinati dall'autorità di vigilanza. Esso fa regolarmente rapporto all'autorità di vigilanza.

3

L'osservatore ha il diritto di consultare tutti i libri della società sottoposta a sorveglianza e di chiedere tutte le informazioni necessarie. Esso non esercita alcuna attività di gestione.

4

La società oggetto della sorveglianza assume le spese dell'osservatore. Essa non può addossarle al fondo di investimento.


Art. 60

Nomina di un gerente

1

L'autorità di vigilanza nomina un gerente al posto della direzione o della banca depositaria incapaci d'agire. Essa ne pubblica la nomina negli organi di pubblicazione
del fondo di investimento.

2

Entro il termine di un anno il gerente propone all'autorità di vigilanza la designazione di una nuova direzione o di una nuova banca depositaria oppure lo scioglimento del fondo di investimento.

3

L'autorità si pronuncia sulle rimunerazione dovuta al gerente e decide se ed in quale misura la direzione o la banca depositaria devono rimborsare detta rimunerazione al fondo di investimento.


Art. 61

Diritto di essere informato 1

L'autorità di vigilanza può chiedere alle persone e alle società sottoposte alla legge tutte le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento del suo compito. Essa
può ordinare revisioni straordinarie.

2

Se è dato motivo di ritenere che certe persone esercitano senza autorizzazione un'attività disciplinata dalla presente legge, l'autorità di vigilanza può chiedere loro
informazioni e documenti come se si trattasse di persone sottoposte alla legge.

3

I tribunali comunicano gratuitamente all'autorità di vigilanza il testo completo delle loro decisioni nelle controversie civili tra una persona o una società sottoposta alla
presente legge e un investitore.

Credito

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Art. 62

Procedura di ricorso

1

La procedura dinnanzi all'autorità di vigilanza è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa20.

2

Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 63

Cooperazione con le autorità estere di vigilanza 1

L'autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui fondi di investimento le informazioni e i documenti necessari all'applicazione della presente
legge.

2

Essa può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui fondi di investimento informazioni e documenti non accessibili al pubblico a condizione che queste autorità:

a.

utilizzino dette informazioni esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta
dei fondi di investimento; b.

siano vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio; e c.21 queste informazioni non vengano trasmesse a autorità competenti e a organismi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico senza il consenso dell'autorità svizzera di vigilanza o in virtù di un'autorizzazione generale fondata su un trattato internazionale ai sensi del capoverso 4. La trasmissione di informazioni alle autorità penali non è ammessa quando l'assistenza internazionale in materia penale è esclusa. L'autorità di vigilanza decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia.

3

La legge federale sulla procedura amministrativa22 è applicabile se le informazioni che devono essere trasmesse dall'autorità di vigilanza concernono singoli investitori.

4

Il Consiglio federale può concludere trattati di cooperazione con le autorità estere di vigilanza entro i limiti previsti dal capoverso 2.

Capitolo 7: Rapporto delle direzioni alla Banca nazionale svizzera

Art. 64

1

Il Consiglio federale può imporre alle direzioni l'obbligo di fare periodicamente rapporto alla Banca nazionale svizzera sull'evoluzione dei fondi di investimento che
gestiscono.

2

Esso può obbligare i rappresentanti di fondi di investimento esteri a fare rapporto alla Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dei loro fondi.

20

RS 172.021

21

Testo dell'intera lettera rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC RS 171.11).

22

RS 172.021

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Capitolo 8: Responsabilità

Art. 65

Principio

1

La direzione, la banca depositaria, il distributore, il rappresentante di un fondo di investimento estero, l'ufficio di revisione, il perito incaricato della stima, il rappresentante della comunità degli investitori, il liquidatore, l'osservatore o il gerente di
un fondo di investimento che violano i loro obblighi sono responsabili nei confronti
degli investitori dei danni che ne derivano, a meno che provino che nessuna colpa è
loro imputabile.

2

La responsabilità si estende parimenti ai loro ausiliari nonché alle persone da essi incaricati.

3

È esclusa qualsiasi limitazione di questa responsabilità.


Art. 66

Solidarietà e regresso 1

Se più persone sono responsabili per lo stesso danno, ognuna è responsabile solidalmente nella misura in cui il danno può esserle imputato personalmente a causa
della sua colpa e delle circostanze.

2

Il giudice stabilisce il diritto di regresso fra i singoli partecipanti tenendo conto di tutte le circostanze.


Art. 67

Prescrizione

L'azione di risarcimento si prescrive in dieci anni a contare dal giorno in cui il danno
si è verificato, e in ogni caso in un anno a contare dal giorno del riscatto delle quote.

Capitolo 9:23 ...

Art. 68

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 69

Delitti

1

È punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa sino a 200 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

esercita le funzioni di direzione, di banca depositaria, di distributore o di
rappresentante di un fondo di investimento senza essere titolare di un'autorizzazione o crea un fondo di investimento senza che ne sia stato approvato
il regolamento;

23

Abrogato dal n. 27 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Credito

22

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b.

fornisce indicazioni false o ingannevoli nella pubblicità per un fondo di investimento; c.

fornisce indicazioni false nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel
prospetto e in altre informazioni o sottace fatti importanti; d.

fornisce informazioni false o non comunica le informazioni richieste all'ufficio di revisione, all'osservatore o all'autorità di vigilanza; e.

svolge altre attività nell'esercizio della sua funzione di direzione di un fondo
di investimento;

f.

viola gravemente gli obblighi che gli sono imposti in qualità di ufficio di revisione riconosciuto, in particolare fornendo indicazioni false o sottacendo
fatti importanti nel rapporto di revisione, omettendo di effettuare le notificazioni previste all'autorità di vigilanza o divulgando segreti di revisione; g.

viola gravemente gli obblighi che gli incombono in qualità di perito incaricato della stima.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 100i000 franchi.


Art. 70

Contravvenzioni

1

È punito con l'arresto o con la multa sino a 100i000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.

non tiene una contabilità regolare o non conserva i libri contabili, i giustificativi e i documenti conformemente alle disposizioni applicabili; b.

non fornisce nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale o nel prospetto
tutte le indicazioni prescritte oppure non le pubblica o non le pubblica nei
termini previsti;

c.

non si sottopone alla decisione che gli è stata intimata dall'autorità di vigilanza con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo; d.

non presenta alla Banca nazionale svizzera i rapporti prescritti o fornisce in
questi rapporti indicazioni contrarie alla verità.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 50 000 franchi.


Art. 71

Rapporto con il diritto penale amministrativo 1

È applicabile la legge federale sul diritto penale amministrativo24. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità competente in materia di perseguimento penale e di
giudizio.

2

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni. In caso di interruzione della prescrizione, il termine della stessa non può essere prolungato di più
della metà25.

24

RS 313.0

25

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

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Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 72

Prescrizioni applicabili ai fondi ipotecari Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla struttura dei fondi ipotecari.


Art. 73

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

la legge federale del 1° luglio 196626 sui fondi d'investimento; b.

l'ordinanza del 13 gennaio 197127 sui fondi d'investimento stranieri.


Art. 74

Modificazione del diritto vigente La legge federale sull'esecuzione e il fallimento28 è modificata come segue:

Art. 219

cpv. 4, terza classe, lett. f ...29


Art. 75

Disposizioni transitorie 1

Fatte salve le disposizioni che seguono, la presente legge è applicabile a contare dalla sua entrata in vigore ai nuovi fondi di investimento e ai fondi di investimento
esistenti.

2

Le prescrizioni procedurali si applicano parimenti ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le domande di modificazione del regolamento presentate al giudice civile prima dell'entrata in vigore della presente legge
sono giudicate secondo la procedura anteriore.

3

Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge: a.

le direzioni devono convertire le azioni al portatore in azioni nominative
(art. 9 cpv. 3);

b.

le direzioni devono comunicare all'autorità di vigilanza i nomi del personale
dirigente30 (art. 9 cpv. 5); c.

le direzioni devono comunicare all'autorità di vigilanza i nomi degli azionisti
sottoposti all'obbligo della notifica come pure i nomi delle altre persone che
potrebbero influenzare la loro attività (art. 10 cpv. 2); d.

i distributori devono presentare la loro domanda di autorizzazione all'autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1); 26

[RU 1967 117, 1971 809 n. III 3, 1974 1857 all. n. 21] 27

[RU 1971 145] 28

RS 281.1

29

Testo inserito nella L menzionata.

30

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RS 171.11).

Credito

24

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e.

le direzioni dei fondi immobiliari devono sottoporre all'autorità di vigilanza
le proposte di nomina dei periti incaricati della stima (art. 39 cpv. 1).

4

L'autorizzazione di rivolgere inviti al pubblico per un fondo di investimento estero spira entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle presente legge se nessuna domanda di autorizzazione ai sensi delle pertinenti disposizioni è stata presentata e se nessun rappresentante è stato designato (art. 45 segg.). L'autorizzazione di
rivolgere inviti al pubblico accordata in virtù del diritto previgente è mantenuta fintantoché la domanda di autorizzazione non è stata oggetto di una decisione.

5

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge: a.

le banche devono concludere contratti scritti di gestione patrimoniale per i
loro portafogli collettivi interni (art. 4); b.

gli istituti che non hanno lo statuto di banca devono liquidare i loro portafogli collettivi interni (art. 4); c.

le direzioni devono fare approvare la revisione dei loro regolamenti (art. 7); d.

le direzioni devono pubblicare un prospetto per ogni fondo di investimento
(art. 50).

6

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge le direzioni devono essere separate dalle banche depositarie (art. 9 e 17).

7

Il rapporto annuale deve essere allestito secondo le nuove prescrizioni al termine dell'esercizio annuale successivo all'entrata in vigore della nuova legge (art. 48
e 49).

8

In casi particolari l'autorità di vigilanza può prorogare i termini stabiliti dal presente articolo.


Art. 76

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199531 31

DCF del 19 ott. 1994 (RU 1994 2546).