01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.04.2020 - 31.12.2022
01.01.2018 - 31.03.2020
01.11.2014 - 31.12.2017
15.07.2013 - 31.10.2014
15.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 14.05.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
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01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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01.06.2003 - 31.05.2004
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Ordinanza

sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) del 21 maggio 2003 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell'8 ottobre 19991
sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge), ordina: Capitolo 1: Lavoratori distaccati Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Retribuzione minima

Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)2 che disciplinano: a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita; b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi; c. le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi; d. le indennità di vacanza proporzionalmente accordate; e. il 13° salario proporzionalmente accordato; f.

i giorni festivi e i giorni di riposo pagati; g. il salario in caso d'impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l'articolo 324a CO; h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l'articolo 324 CO.


Art. 2

Periodi di lavoro e di riposo Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s'intende: RU 2003 1380

1 RS

823.20

2 RS

220

823.201

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.201

a. la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro; b. le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi;

c. i periodi di riposo e le pause; d. il tempo di viaggio e di attesa.


Art. 3

Lavori di esigua entità 1

Per lavori di esigua entità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s'intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi.

2

Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero.


Art. 4

Assemblaggio e prima installazione 1

Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s'intendono i lavori: a. che durano meno di otto giorni; b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l'importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti; c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura o di un suo subappaltatore.

2

L'assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall'impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.


Art. 5

Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell'edilizia 1

Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell' edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori: 1. scavo; 2. sterro; 3. costruzione in senso stretto; 4. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 5. installazione o equipaggiamento; 6. trasformazione;

Lavoratori distaccati - O 3

823.201

7. rinnovo; 8. riparazione; 9. smantellamento; 10. demolizione; 11. manutenzione; 12. mantenimento: lavori di pittura e pulitura; 13. risanamento.

Sezione 2: Procedura di notifica

Art. 6

3 Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.

2

Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:

a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza; e. commercio ambulante a norma dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20014 sul commercio ambulante.

3

In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.

4

La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:

a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro; b. data d'inizio dei lavori e presumibile durata; c. genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavoratore;

d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati; 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

4 RS

943.1

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

823.201

e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all'estero della persona di contatto del datore di lavoro.

5

Per i lavoratori distaccati non cittadini dell'Unione europea o dell'AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.

6

Su richiesta del datore di lavoro l'autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.

7

È applicabile l'articolo 19 dell'ordinanza del 23 novembre 19945 sul Registro centrale degli stranieri.

8

È applicabile l'articolo 18 dell'ordinanza del 12 aprile 20066 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).7


Art. 7

Eccezioni all'obbligo di notifica 1

Il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge, se l'entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera.

2

In questo caso l'autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all'autorità cantonale competente per ricevere la notifica.

Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all'estero

Art. 8

Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei suoi lavoratori se: a. un controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge ha accertato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro di tutti o parte dei suoi obblighi; b. il datore di lavoro non soddisfa spontaneamente o soddisfa solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge; c. altri elementi fanno sorgere nell'autorità il dubbio sul mancato rispetto della legge da parte del datore di lavoro.

5

RS 142.215

6 RS

142.513

7

Introdotto dal n. 11 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

Lavoratori distaccati - O 5

823.201

Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche8
a9 Contributi alle spese di controllo e alle spese d'esecuzione I datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenuti a versare i contribuiti alle spese di controllo e d'esecuzione imposti ai datori di lavoro e ai lavoratori dal contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale. Essi sono debitori nei confronti degli organi paritetici istituiti dal CCL dell'importo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Art. 9

Indennità degli interlocutori sociali10 1

1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un CCL di obbligatorietà generale hanno diritto a un'indennità per le spese causate dall'applicazione della legge in aggiunta all'esecuzione abituale del CCL.11 2 L'indennità è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.

3

L'importo e le modalità del diritto all'indennità sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone.

Capitolo 3: Commissioni tripartite Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 10

Nomina La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO12).


Art. 11

Compiti delle commissioni tripartite 1

Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti: a. valutare la documentazione, le informazioni e le statistiche esistenti relative ai salari e alla durata del lavoro; 8

Originario avanti l'art. 9.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

12 RS

220

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

823.201

b. partecipare alla determinazione dei salari usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, ciò che implica la ricerca di documenti e informazioni necessari presso la Confederazione e i Cantoni; c. osservare il mercato del lavoro e accertare gli abusi ai sensi degli articoli 360a capoverso 1 e 360b capoverso 3 CO13 e dell'articolo 1a della legge federale del 28 settembre 195614 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo;

d. esaminare i casi individuali e cercare un accordo con il datore di lavoro, conformemente all'articolo 360b capoverso 3 CO;

e. proporre alle autorità cantonali e federali l'approvazione di un contratto normale di lavoro e la dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro, nonché l'abrogazione o la modifica di tali atti; f.

controllare il rispetto dei salari minimi fissati dai contratti normali di lavoro, conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge; g. collaborare con altri organi di controllo, conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge;

h. notificare le infrazioni, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge;

i.

esaminare le possibilità di abuso e d'infrazione, quali i falsi indipendenti, i soggiorni inferiori a tre mesi, ecc.; j.

collaborare con la Confederazione e le altre autorità; k. redigere un rapporto annuale di attività all'attenzione della Direzione del lavoro del Seco.

2

È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.


Art. 12

Periti La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.


Art. 13

Collaborazione, coordinamento e formazione 1

Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.

2

La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio.

3

La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione.

13 RS

220

14 RS

221.215.311

Lavoratori distaccati - O 7

823.201

4

La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.

Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite

Art. 14

Commissioni tripartite dei Cantoni 1

Ogni Cantone assume i costi generati dall'esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l'indennità degli interlocutori sociali.

2

Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi.


Art. 15

Commissione tripartita della Confederazione 1

La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.

2

La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.

Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione

Art. 16

Organizzazione 1 All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione.

2

La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di 6 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 6 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 4 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni.

3 Essa è presieduta da un membro della Direzione del lavoro del Seco. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia.

Sezione 4:15 Ispettori
a Entità dell'attività d'ispezione L'entità dell'attività d'ispezione secondo l'articolo 7a della legge è determinata in base ai seguenti elementi: 15 Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

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823.201

a. numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro; b. quota di manodopera straniera presente sul mercato cantonale del lavoro; c. settori rappresentati sul mercato cantonale del lavoro ed eventuale assoggettamento di tali settori a un CCL di obbligatorietà generale;

d. distribuzione geografica delle imprese; e. relazioni transfrontaliere;

f. collaborazione esistente tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un'esecuzione comune della legge e dell'osservazione della situazione sul mercato del lavoro secondo l'articolo 360b capoverso 3 CO16; g. collaborazione esistente in seno al Cantone tra varie autorità.

b Convenzione sulle prestazioni 1

La convenzione sulle prestazioni è conclusa tra il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e i singoli Cantoni in virtù dell'articolo 7a capoverso 3 della legge.

2

La convenzione sulle prestazioni precisa in particolare: a. l'entità

dell'attività

d'ispezione;

b. il finanziamento da parte della Confederazione; c. l'attuazione degli obiettivi d'esecuzione della legge; d. le condizioni quadro applicabili agli organi d'esecuzione; e. l'obbligo di presentare un rapporto; f.

la durata della convenzione e la denuncia.

3

La convenzione sulle prestazioni può inoltre stabilire indicatori a cui riferirsi per valutare le prestazioni e i risultati.

c Compiti ispettivi

L'attività d'ispezione comprende i seguenti compiti: a. verifica delle notifiche ricevute; b. trasmissione delle notifiche; c. richiesta, analisi e trattamento dei documenti necessari all'attività di controllo;

d. controllo delle condizioni lavorative sul posto di lavoro dei lavoratori o nei locali amministrativi del datore di lavoro; e. controllo dei libri paga; f.

esame dei casi dubbi, segnatamente mediante: 16 RS

220

Lavoratori distaccati - O 9

823.201

1. raccolta di documenti supplementari, 2. contatti con i datori di lavoro, gli istituti svizzeri o esteri delle assicurazioni sociali e altre autorità;

g. valutazione dei risultati dei controlli; h. preparazione di decisioni all'attenzione delle autorità competenti.

d Finanziamento dell'attività

d'ispezione

1

La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali occasionati dall'attività d'ispezione prevista dalla convenzione sulle prestazioni e sostenute dal Cantone per adempiere il compito di cui all'articolo 16c, compreso il contributo del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. Le spese per attrezzature e infrastruttura non sono invece prese in considerazione.

2

Il capoverso 1 si applica anche nel caso in cui sia stata stabilita una collaborazione tra le autorità cantonali e gli interlocutori sociali.

Capitolo 4: Autorità federali competenti

Art. 17

1 L'autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro del Seco.

2

La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO17.

a18 Elenco dei datori di lavoro sanzionati 1

Il Segretariato di Stato dell'economia rende accessibile, mediante procedura di richiamo, un elenco dei datori di lavoro che sono stati oggetto di una delle seguenti sanzioni: a. multe; b. divieto temporaneo di offrire i propri servizi in Svizzera.

2

Le sanzioni sono cancellate dall'elenco cinque anni dopo essere state pronunciate.

17 RS 220

18 Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).

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Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto previgente

Art. 18

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 23 novembre 199419 sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Art 2 cpv. 1 lett. e ...

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 19

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.

2

Gli articoli 1-9 e 17-18 entrano in vigore il 1° giugno 2004.

19 [RU

1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 n. 3, 2004 1569 n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321. RU 2006 1945 art. 23] 20 RS

142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

Lavoratori distaccati - O 11

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Allegato21

21 Abrogato dal n. 11 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, con effetto dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

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