01.09.2023 - * / In vigore
01.02.2023 - 31.08.2023
23.01.2023 - 31.01.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.08.2020 - 31.12.2021
01.11.2015 - 31.07.2020
01.03.2014 - 31.10.2015
01.03.2012 - 28.02.2014
01.03.2010 - 29.02.2012
05.12.2008 - 28.02.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
04.09.2006 - 31.12.2007
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1

Ordinanza

sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) del 20 settembre 2002 (Stato 4 luglio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 3, 4 capoverso 3, 5 capoverso 2, 9 e 15 della legge
del 22 giugno 20011 sui documenti d'identità (LDI), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Tipi di documenti d'identità Esistono i seguenti tipi di documenti d'identità: a. passaporto; b. carta d'identità.


Art. 2

Tipi di

passaporto

Esistono i seguenti tipi di passaporto: a. passaporto

ordinario;

b. passaporto

provvisorio;

c. passaporto diplomatico ordinario; d. passaporto di servizio ordinario; e. passaporto diplomatico provvisorio; f.

passaporto di servizio provvisorio.

a2 Passaporti biometrici

I passaporti ordinari, i passaporti diplomatici ordinari e i passaporti di servizio ordinari possono essere muniti di un microchip. In tal caso sono denominati «passaporti biometrici». Essi sono rilasciati nel quadro del progetto pilota di cui all'articolo 58a.

RU 2002 3151 1 RS

143.1

2

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

143.11

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

143.11


Art. 3

Passaporto provvisorio

1

Un passaporto provvisorio è rilasciato in casi urgenti, se: a. non vi è sufficiente tempo per rilasciare un passaporto ordinario; b. non è momentaneamente possibile reperire o presentare un documento d'identità valido;

c. un documento d'identità valido non soddisfa le esigenze del paese di destinazione.

2

Un passaporto provvisorio può essere rilasciato se altrimenti il rientro in Svizzera non è possibile.


Art. 4

Forma ed edizione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce la forma e l'aspetto dei documenti d'identità e ne cura l'edizione.


Art. 5

Validità 1 Il passaporto ordinario e le carte d'identità sono rilasciati per: a. dieci anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto 18 anni;

b. cinque anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto 3 anni ma non ancora 18; c. tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno ancora compiuto 3 anni.

1bis

Il passaporto biometrico è rilasciato per: a.

cinque anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto 3 anni; b.

tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno ancora compiuto 3 anni.3 2

Il passaporto provvisorio è rilasciato per la durata del soggiorno all'estero, eventualmente per la durata richiesta dal paese di soggiorno, in ogni caso però per un massimo di 12 mesi.

3

In caso di perdita nell'arco di cinque anni di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a 2 anni, sempre che la persona dia motivo di ritenere che non si tratti di un abuso.

4

La validità di un documento d'identità non è prorogabile.

5

Se per un lungo periodo non è possibile produrre nuovi passaporti, i passaporti ancora validi possono essere prorogati di 3 anni al massimo e i passaporti provvisori possono essere rilasciati per 3 anni. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

3

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 3

143.11

Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione Sezione 1: Autorità richiedente

Art. 6

Documenti d'identità ordinari e passaporto biometrico4 1

L'autorità richiedente in Svizzera è il Comune di domicilio e, se del caso, uno o più altri servizi designati dal Cantone.

2

L'autorità richiedente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata.

3

Le persone che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, chiedono il documento d'identità all'autorità richiedente del loro luogo di dimora attuale.

4

In casi motivati, anche l'autorità del luogo di dimora può accettare, previo accordo con la competente autorità richiedente, una domanda di rilascio di un documento d'identità.5

Art. 7

Passaporti provvisori

1

Il passaporto provvisorio va chiesto alla competente autorità richiedente (art. 6).

...6.

2

Le persone che presentano una notifica di perdita di un documento d'identità oppure il cui documento d'identità scade prima della fine del viaggio possono, in casi urgenti, chiedere un passaporto provvisorio all'autorità competente del loro luogo di dimora attuale. Previa intesa con la competente autorità richiedente, l'autorità del luogo di dimora può accettare anche la domanda di un passaporto ordinario (art. 6).

3

...7

a8 Eccezione Non è ammesso richiedere documenti d'identità ordinari o passaporti biometrici in un aeroporto.


Art. 8

Conflitti di competenza In caso di dubbio o controversia sull'autorità competente, decide l'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

6

Per. abrogato dal dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, con effetto dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

7

Abrogato dal dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, con effetto dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

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Sezione 2: Procedura di richiesta

Art. 9

Condizioni per la richiesta Chi intende chiedere un documento d'identità deve presentarsi personalmente all'autorità richiedente, fornire la prova della propria identità e munirsi di una foto formato passaporto. Le esigenze concernenti la foto sono stabilite dall'Ufficio federale.


Art. 10

Eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente 1

In casi eccezionali, l'autorità richiedente può esonerare l'interessato dall'obbligo di presentarsi personalmente se l'identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo.

2

Sono casi eccezionali: a. gravi infermità fisiche o psichiche; b. all'estero: tragitti inesigibili perché troppo lunghi o disagevoli.


Art. 11

Consenso del rappresentante legale 1

Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, è sufficiente la firma di uno dei due.

2

Se le circostanze non permettono di presumerlo con certezza, il consenso dell'altro genitore va richiesto.


Art. 12

Compilazione del modulo di richiesta 1

L'autorità richiedente compila il modulo di richiesta in base alle indicazioni del registro delle famiglie, o del registro elettronico dello stato civile, e lo firma.

2

In Svizzera queste indicazioni possono essere dedotte anche dall'atto d'origine o dal registro degli abitanti, tenuto in base agli atti d'origine.

3

All'estero è determinante il registro d'immatricolazione.

4

La persona richiedente deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.


Art. 13

Trasmissione del modulo di richiesta 1

L'autorità richiedente invia all'autorità di rilascio il modulo di richiesta integralmente compilato.

2

Nei casi urgenti la persona richiedente può essere autorizzata a consegnare direttamente all'autorità di rilascio il modulo di richiesta di un passaporto provvisorio.

Documenti d'identità - O 5

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Art. 14

Contenuto del documento d'identità 1

I dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-e LDI sono quelli indicati nel registro delle famiglie o nel registro elettronico dello stato civile.9 La persona richiedente può tuttavia domandare l'iscrizione del proprio cognome d'affinità.10 2 Se ha più luoghi d'origine, la persona richiedente può scegliere liberamente quale iscrivere nel documento d'identità. L'autorità richiedente registra nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) al massimo tre ulteriori luoghi d'origine.

3

La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. Tale indicazione può pure essere omessa per le persone permanentemente in sedia a rotelle. 4 I bambini di età inferiore a 7 anni nonché le persone che non sanno o non possono scrivere non firmano il modulo di richiesta.

5

Chi desidera un'iscrizione aggiuntiva giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI deve renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d'arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione su questa richiesta spetta all'autorità di rilascio.

6

Sulla carta d'identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari secondo l'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome d'affinità.11
a12 Contenuto del passaporto biometrico 1

Il passaporto biometrico contiene: a. i dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-h nonché j-m LDI; b. una fotografia digitale del viso; e c. un microchip munito di antenna.

2

L'articolo 14 si applica per analogia.

3

I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b sono inoltre registrati sul microchip. Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.

4

Sono applicabili il regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 del Consiglio, che fissa le norme per gli elementi di sicurezza e gli elementi biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi membri, e le pertinenti disposizioni esecutive.

b13 Accesso al contenuto del microchip di un passaporto biometrico Per accedere al contenuto del microchip, la zona leggibile elettronicamente del passaporto biometrico dev'essere posta su un lettore apposito.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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Sezione 3: Procedura di rilascio

Art. 15

Autorità di rilascio all'estero L'autorità di rilascio all'estero è una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.


Art. 16

Controllo e registrazione dei dati figuranti nei documenti d'identità 1

L'autorità di rilascio controlla la completezza delle richieste e la qualità della foto.

2

Essa registra i dati in ISA. I dati e in particolare la cittadinanza svizzera sono verificati in base al registro delle famiglie o con il registro elettronico dello stato civile.

3

Se non è possibile effettuare il controllo mediante il registro elettronico dello stato civile, in caso di dubbio sull'esattezza dei dati personali l'autorità di rilascio procede a un confronto con le informazioni contenute nel registro delle famiglie.

4 Se i dati sono inesatti o incompleti, l'autorità di rilascio ne informa l'autorità richiedente. Quest'ultima lo comunica senza indugio al richiedente.14

Art. 17

Ulteriori controlli e decisione di rilascio 1

L'autorità di rilascio esamina se: a. sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d'identità; b. esiste già un altro documento d'identità valido dello stesso tipo; c. la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un delitto; se del caso, essa consulta l'autorità che ha emesso la segnalazione; d. esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI.

2

Per l'esame di cui al capoverso 1 lettere b-d essa si basa su ISA e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL.

3

Essa notifica alla persona richiedente un'eventuale decisione di rifiuto con l'indicazione dei rimedi giuridici. L'autorità richiedente è informata del diniego.

a15 Procedura complementare per i passaporti biometrici 1

La persona che richiede il rilascio di un passaporto biometrico deve recarsi in un centro per la registrazione dei dati biometrici (art. 58 cpv. 4) entro 30 giorni lavorativi, ma non prima di 5 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta. La richiesta è annullata se la persona non adempie tale obbligo entro il termine stabilito di 30 giorni lavorativi.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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2

In casi giustificati, l'autorità di rilascio che funge anche da centro per la registrazione dei dati biometrici può rilevare immediatamente i dati biometrici. Il risparmio di tempo non costituisce di per sé un motivo di giustificazione sufficiente.

3

Se la persona presenta la richiesta presso una rappresentanza svizzera all'estero che funge da centro per la registrazione dei dati biometrici, quest'ultima può rilevare immediatamente i dati biometrici se non vi è alcun dubbio circa l'identità del richiedente.

4

Il centro per la registrazione dei dati biometrici effettua una fotografia digitale del viso del richiedente e la registra in ISA.


Art. 18

Preparazione dei passaporti provvisori I passaporti provvisori sono preparati dall'autorità di rilascio e consegnati alla persona richiedente.


Art. 19

Conservazione del modulo di richiesta 1

L'autorità di rilascio conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge.

1bis

I moduli di richiesta per un passaporto biometrico sono conservati sei mesi.16 2

Se la decisione su una richiesta dipende dall'esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla pronuncia.

Sezione 4: Passaporti sostitutivi

Art. 20

Presupposto 1 Un passaporto sostitutivo di un passaporto esistente può essere rilasciato se altrimenti un viaggio divenisse difficoltoso o impossibile.

2

La richiesta per un passaporto sostitutivo dev'essere motivata per scritto.


Art. 21

Deposito 1 Se è stato rilasciato un passaporto sostitutivo, uno dei due passaporti va depositato presso un'autorità di rilascio.

2

L'autorità può eccezionalmente permettere un altro tipo di deposito, sempre che sia esclusa ogni possibilità di abuso.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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Sezione 5: Perdita

Art. 22

Definizione Per perdita s'intende qualsiasi scomparsa del documento d'identità, in particolare per furto, smarrimento o distruzione completa.


Art. 23

Denuncia di perdita e notifica 1

La perdita di un documento d'identità dev'essere immediatamente denunciata alla polizia locale dal suo titolare.

2

Gli Svizzeri all'estero che perdono un documento d'identità all'estero lo notificano a una rappresentanza diplomatica o consolare. Questa notifica la perdita all'Ufficio federale per l'iscrizione nella ricerca d'oggetti RIPOL.

3

Gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero e non vi richiedono alcun documento d'identità sostitutivo, dopo il rientro in Svizzera notificano inoltre la perdita del documento d'identità a un ufficio di polizia svizzero.

4

Chi richiede un documento d'identità sostitutivo deve presentare la denuncia di perdita:

a. di un ufficio di polizia svizzero, se è in Svizzera; b. dell'ufficio di polizia straniero competente, se è all'estero.


Art. 24


17

Documenti d'identità persi e documenti d'identità ritrovati 1

La perdita di un documento d'identità ai sensi dell'articolo 22 comporta il suo annullamento. Il documento d'identità non è più utilizzabile.

2

I documenti d'identità ritrovati non sono restituiti al loro titolare ma consegnati a un'autorità di rilascio. Essa li rende inutilizzabili.

Sezione 6: Restituzione e annullamento

Art. 25

Principio 1 Il vecchio documento d'identità è consegnato all'autorità presso cui è inoltrata la richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inservibile prima di trasmettere la richiesta. 2 Se al momento della richiesta il vecchio documento d'identità non può essere consegnato, perché ad esempio serve ancora per un atto giuridico, lo scambio dei documenti d'identità può essere effettuato da un'altra autorità, come un ufficio di stato civile o un tribunale.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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3

Su richiesta e se non siano da temere abusi, il documento d'identità reso inservibile può essere lasciato al titolare o, se di una persona deceduta, al parente.

4

L'Ufficio federale può esigere la consegna di vecchi documenti d'identità inalterati a fini di controllo e di valutazione.18

Art. 26

Restituzione dei passaporti provvisori 1

I passaporti provvisori vanno restituiti all'autorità di rilascio dopo il rientro in Svizzera 2

In casi motivati un passaporto provvisorio può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza della validità.

Sezione 7: Consegna, controllo e trattamento19

Art. 27

Consegna20

1

Il servizio preposto alla stesura consegna il documento d'identità direttamente all'indirizzo di consegna indicato sul modulo della richiesta.

2

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti d'identità all'estero.

3

I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di rilascio. Questa li conserva per 12 mesi dalla data di consegna dopo di che li distrugge.

4

Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto alla stesura dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto biometrico.21
a22 Controllo 1 Il destinatario controlla subito che il documento d'identità consegnatogli non contenga errori e non sia danneggiato.

2

Il titolare di un passaporto biometrico deve poter verificare il suo buon funzionamento e accedere al contenuto del microchip presso un punto di controllo dei dati biometrici (art. 58 cpv. 4).

3

Il servizio preposto alla stesura dei documenti informa il titolare: a. dell'obbligo di controllare il documento d'identità secondo il capoverso 1; b. dell'obbligo di trattare il documento d'identità con cura secondo l'articolo 27b; e

18 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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c. della possibilità di verificare il buon funzionamento del passaporto biometrico secondo il capoverso 2.

b23 Trattamento dei documenti d'identità I documenti d'identità devono essere trattati con cura.

Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 28

Scopi ISA serve in particolare per: a.24 verificare l'identità asserita in base al documento presentato o ai dati biometrici;

b. controllare documenti d'identità esistenti validi e non validi; c. impedire il rilascio e la modifica illeciti di documenti d'identità; d. decidere il ritiro di documenti d'identità non validi o utilizzati illecitamente; e. evadere le domande d'assistenza giudiziaria in relazione all'impiego abusivo di documenti d'identità; f. impedire il rilascio di documenti d'identità usati per sottrarre una persona al perseguimento penale; g. verificare l'autenticità dei documenti; h. amministrare i documenti in bianco e i documenti campione.


Art. 29

Contenuto 1 In ISA sono elaborati i dati delle persone a cui è rilasciato un documento d'identità in base alla LDI, nonché dati amministrativi e altri dati.

2

Per impedire abusi e il rilascio multiplo non autorizzato, i dati delle persone a cui non è ancora stato rilasciato alcun documento d'identità secondo la LDI possono essere elaborati in relazione: a. al blocco del documento d'identità; b. al deposito di un documento d'identità; c. al ritiro di un documento d'identità; 23 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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d. alle misure di protezione per minorenni o interdetti secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera g LDI; e. alla perdita della cittadinanza per legge o per decisione dell'autorità.

Sezione 2: Elaborazione dei dati

Art. 30

Diritti d'accesso

1

L'accesso a ISA da parte delle autorità coinvolte e l'estensione dei loro diritti sono disciplinati nell'allegato 1.

2

La consultazione dei dati ISA per la verifica dell'identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d'identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d'identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consultazione per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.25

Art. 31

Comunicazione dei dati per scopi amministrativi I dati di ISA sono periodicamente trasmessi elettronicamente alle autorità di rilascio per la fatturazione e per scopi amministrativi e statistici.


Art. 32

Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita 1

Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d'identità nel sistema informatizzato di ricerca RIPOL.

2

ISA mette a disposizione un'interfaccia affinché gli uffici cantonali possano trasferire da ISA al loro sistema cantonale i dati di cui hanno bisogno per preparare la registrazione RIPOL.


Art. 33

Comunicazione dei dati all'estero In singoli casi l'Ufficio federale comunica i dati personali alle autorità straniere che ne fanno debita richiesta, sempre che una convenzione internazionale lo preveda.


Art. 34

Elaborazione dati off line 1

Se non è possibile una trasmissione on line dei dati, l'Ufficio federale decide in merito ad altre possibilità per la registrazione dei dati in ISA.

2

Se sopraggiungono difficoltà presso le rappresentanze all'estero, in particolare per l'elaborazione elettronica dei dati, l'Ufficio federale stabilisce una regolamentazione previa consultazione del DFAE.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

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Art. 35

Rettifica e riunione dei dati 1

L'autorità di rilascio rettifica i dati supplementari di cui all'articolo 11 capoverso 1 LDI.

2

Se, a causa di un cambiamento del nome, in ISA la medesima persona figura su record diversi, questi vengono riuniti dall'autorità di rilascio in maniera tale che la loro connessione sia visibile. 3 Se il cambiamento di nome è dovuto ad adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono riunite.


Art. 36

Esattezza dei dati

1

Tutte le autorità coinvolte provvedono nel loro settore affinché i dati personali siano elaborati conformemente alle prescrizioni.

2

Ogni persona che elabora dati personali deve accertarsi che i dati che immette nel sistema o che comunica alle autorità competenti siano completi, esatti e aggiornati.


Art. 37

Archiviazione e distruzione dei dati 1

I dati memorizzati in ISA per un documento d'identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell'Archivio federale. L'Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

2

I dati relativi al blocco e al deposito del documento d'identità sono distrutti il giorno stesso in cui perviene la decisione di revoca.

Sezione 2a:26 Sistema d'informazione dei servizi di controllo dei dati biometrici
a 1 L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione relativo ai punti di controllo dei dati biometrici. Il sistema serve a registrare i risultati dei controlli dei passaporti biometrici previsti dall'articolo 27a capoverso 2.

2

Il sistema contiene: a. il luogo e la data del controllo; b. i numeri dei passaporti biometrici controllati; c. le indicazioni relative al controllo (esame completo del funzionamento del microchip e verifica dell'identità del titolare mediante il confronto con i dati biometrici che figurano sul microchip).

26 Introdotta dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

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3

Sono autorizzati a consultare online i dati del sistema: a. l'Ufficio

federale;

b. le autorità di rilascio; c. i centri per la registrazione dei dati biometrici.

4

I dati del sistema sono cancellati cinque anni dopo il controllo.

5

Il sistema può essere integrato in ISA. Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo

Art. 38

Requisiti dei terminali 1

I terminali previsti per l'uso esterno alla Confederazione corrispondono alle norme tecniche per le attrezzature informatiche della Confederazione.

2

L'Ufficio federale disciplina i dettagli.


Art. 39

Cifratura La trasmissione dei dati è effettuata interamente in forma cifrata.


Art. 40

Verbalizzazione 1 Ogni elaborazione dei dati è verbalizzata.

2

I verbali sono conservati per un anno e in forma adeguata alle esigenze della revisione.


Art. 41

Vigilanza della

Confederazione

1

L'Ufficio federale vigila sull'elaborazione dei dati personali da parte di uffici terzi.

Coordina la sua attività con le autorità coinvolte in ISA. 2 Emana un regolamento per gli utenti.

3

Sorveglia il rispetto della presente ordinanza e delle istruzioni emanate in base ad essa.

Sezione 4: Diritti delle persone interessate

Art. 42

Diritto d'informazione e diritto di rettifica 1

Chiunque può domandare per scritto all'Ufficio federale se sono elaborati dati a suo riguardo.

2

L'informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati memorizzati nel sistema d'informazione sul richiedente.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 14

143.11

3

Per rifiutare, limitare o differire l'informazione è applicabile l'articolo 9 della legge del 19 giugno 199227 sulla protezione dei dati.

4

Chiunque può esigere che i dati inesatti sul suo conto siano rettificati.


Art. 43

Altri diritti delle persone interessate Gli altri diritti delle persone interessate sono retti dall'articolo 25 della legge del 19 giugno 199228 sulla protezione dei dati.

Sezione 5: Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

Art. 44

1 La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale.

2

I Cantoni assumono i costi d'istallazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio.

3

I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi d'acquisto e di gestione dei loro apparecchi, sempre che questi non siano parte integrante dei pacchetti d'equipaggiamento prefinanziati dalla Confederazione.

4

L'acquisto degli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici incombe alla Confederazione. L'acquisto di siffatti apparecchi sottostà al diritto federale in materia di acquisti pubblici.29 5 Le autorità cantonali o federali responsabili dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei punti di controllo dei dati biometrici si procurano gli apparecchi di cui al capoverso 4 esclusivamente presso la Confederazione.30 6 Le autorità che gestiscono i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici assumono i costi di gestione e i costi per la sostituzione degli apparecchi.31 Capitolo 4: Emolumenti

Art. 45


32

Emolumenti per i documenti d'identità Chi richiede un documento d'identità versa un emolumento.

27 RS

235.1

28 RS

235.1

29 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 15

143.11


Art. 46

Emolumenti per altre prestazioni 1

Per le seguenti altre prestazioni sono riscossi emolumenti: a. iscrizioni aggiuntive giusta l'articolo 2 capoverso 4 LDI; b. rilascio di passaporti provvisori presso le autorità di rilascio, al di fuori delle fasce orarie normali di lavoro nonché di sabato, di domenica e in un giorno festivo legale; c. rilascio di passaporti provvisori in un aeroporto.

2

Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti: a.33 ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario, di un passaporto biometrico o di un passaporto provvisorio secondo gli articoli 6 capoverso 4, 7 capoverso 2 o 17a capoverso 2 o 3;

b. ritiro di un documento d'identità; c. restituzione di un documento d'identità ritirato; d. richiesta di documenti supplementari e trasmissione di documenti.


Art. 47

Tariffe applicabili

Le tariffe figurano nell'allegato 2.


Art. 48

Adeguamento degli emolumenti 1

Il Consiglio federale adegua gli emolumenti se: a. rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre il 5 per cento;

b. rispetto all'ultimo adeguamento degli emolumenti il rincaro degli elementi di costo variabili del materiale e dei salari, secondo l'indice usuale nel ramo, è variato di oltre il 5 per cento.

2

Gli emolumenti sono arrotondati ai cinque franchi superiori o inferiori.


Art. 49

Spese 1 Le spese sono calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Esse sono riscosse assieme agli emolumenti.

2

Sono spese tutti i costi supplementari dovuti alle singole prestazioni di servizio: a. le spese di porto, di telefono e di fax in Svizzera e all'estero; b. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi; c. le spese di materiale e di distribuzione.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 16

143.11


Art. 50

Riscossione 1 Gli emolumenti per i documenti d'identità sono versati contemporaneamente alla presentazione della richiesta all'ufficio competente.

1bis

In caso di richiesta di un passaporto biometrico, la persona richiedente versa direttamente al centro per la registrazione dei dati biometrici la quota di emolumento che gli spetta.34 2 In caso di richiesta di un passaporto provvisorio, l'ufficio competente riscuote solo la quota dei suoi emolumenti; il resto è riscosso dall'autorità di rilascio.

3

Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all'autorità che fornisce il servizio.

4

All'estero gli emolumenti e le spese sono pagati nella valuta nazionale locale. Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE.


Art. 51

Rimborso spese nel caso di documenti d'identità rifiutati Se il documento d'identità richiesto non può essere rilasciato, l'autorità richiedente restituisce la quota per la produzione in base all'allegato 3, sempre che il documento non sia già stato prodotto.


Art. 52


35

Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi 1

Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o danneggiato, le viene gratuitamente fornito un documento d'identità sostitutivo se segnala il difetto: a. entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di un passaporto biometrico rilasciato in Svizzera;

b. entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di un passaporto biometrico rilasciato all'estero;

c. entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di qualsiasi altro documento d'identità.

2

In Svizzera il termine di consegna del documento d'identità è di 15 giorni lavorativi dalla richiesta. All'estero il termine di consegna è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La rappresentanza all'estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo.

3

Il termine di consegna dei passaporti biometrici decorre dal giorno in cui i dati biometrici della persona richiedente sono registrati presso un centro per la registrazione dei dati biometrici. Esso è di 30 giorni lavorativi in Svizzera e di 60 giorni lavorativi all'estero. In casi motivati, ad esempio in caso di problemi tecnici, il 34 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 17

143.11

Dipartimento può decidere un termine più lungo. La proroga del termine è pubblicata sul Foglio federale.

4

Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro 5 giorni. In questo caso ha diritto gratuitamente ad un nuovo documento d'identità. Se il tempo per ricevere un documento d'identità ordinario non è sufficiente, l'autorità di rilascio, se necessario, rilascia gratuitamente anche un passaporto provvisorio.

5

Se la responsabilità per gli errori nel documento d'identità o per il ritardo nella consegna incombe al servizio preposto alla stesura, l'autorità richiedente, l'autorità di rilascio o il centro per la registrazione dei dati biometrici gli consegnano i documenti che giustificano la stesura gratuita del documento d'identità.

6

In caso di divergenza fra l'autorità di rilascio, il centro per la registrazione dei dati biometrici e il servizio preposto alla stesura, decide l'Ufficio federale.


Art. 53

Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

1

La Confederazione effettua il conteggio degli emolumenti con i Cantoni.

2

La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell'allegato 3.

Capitolo 5: Rimedi giuridici

Art. 54

1 Contro le decisioni delle autorità cantonali competenti può essere interposto ricorso conformemente al diritto cantonale. Le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

2

L'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero è l'Ufficio federale.

3

I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Capitolo 6: Passaporti diplomatici e di servizio

Art. 55

Persone autorizzate

1

I passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati: a. alle persone attive presso il DFAE, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori;

b. alle persone che esercitano una funzione ufficiale presso un'autorità federale o un'organizzazione parastatale, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori; c. alle persone in missione ufficiale all'estero, per la durata della missione;

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 18

143.11

d. a determinati collaboratori di alto livello attivi presso organizzazioni internazionali;

e. ai membri del Consiglio federale, compreso il cancelliere della Confederazione, in carica o in pensione, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro accompagnatori;

f.

ai presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e alle persone che esercitano una funzione in seno alle Camere federali e che viaggiano all'estero nell'ambito di una commissione parlamentare.

2

Essi possono essere consegnati all'avente diritto per una durata limitata o illimitata.36 3

Il passaporto diplomatico biometrico e il passaporto di servizio biometrico sono tuttavia rilasciati per una durata massima di: a. cinque

anni;

b. tre anni alle persone che al momento della domanda non hanno ancora compiuto 3 anni.37

4

Il DFAE disciplina i dettagli.38

Art. 56

39 Particolarità 1 Il DFAE disciplina le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio secondo i capitoli 1-5 della presente ordinanza.

2

Gestisce un centro per la registrazione dei dati biometrici per il rilascio e il controllo dei passaporti biometrici. Può inoltre gestire un punto di controllo dei dati biometrici.


Art. 57

Decisioni Le decisioni e gli ordini di servizio del DFAE relativi al rilascio e alla consegna nonché al ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio non sono decisioni soggette all'ordinaria procedura di ricorso.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 19

143.11

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58

40 Esecuzione 1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.

2

Esso emana le istruzioni relative ai documenti d'identità necessarie all'esecuzione della presente ordinanza.

3

Durante il progetto pilota di cui dall'articolo 58a e dopo aver consultato i Cantoni, esso fissa il numero e l'ubicazione dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei punti di controllo dei dati biometrici. Il Dipartimento tiene conto delle peculiarità geografiche e linguistiche della Svizzera. Dopo aver consultato il DFAE, fissa il numero e l'ubicazione dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei servizi di controllo dei dati biometrici all'estero.

4

I Cantoni gestiscono i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici situati sul loro territorio. La Confederazione gestisce i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici situati all'estero nonché il centro per la registrazione e il punto di controllo di cui all'articolo 56.

a41 Progetto pilota e rapporto di valutazione 1

Le disposizioni della presente ordinanza concernenti i passaporti biometrici sono applicate nell'ambito di un progetto pilota.

2

Il progetto pilota dura al massimo cinque anni. Il suo scopo è quello di preparare l'introduzione definitiva dei documenti d'identità biometrici.

3

Nel corso del progetto pilota, la produzione annuale di passaporti biometrici è limitata a 100 000 esemplari. Raggiunta questa cifra, il Dipartimento può sospendere, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di richiedere un passaporto biometrico. Può anche aumentare la capacità di produzione annuale massima. Le comunicazioni a questo proposito sono pubblicate sul Foglio federale.

4

All'entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione s'incarica di acquistare e installare due apparecchi di registrazione per ogni centro per la registrazione dei dati biometrici. S'incarica inoltre di acquistare e installare un apparecchio di controllo dei dati biometrici per ogni centro per la registrazione dei dati biometrici in Svizzera, fatto salvo il centro di cui all'articolo 56 capoverso 2.

5

Al più tardi due anni dopo l'inizio del progetto pilota, l'Ufficio federale presenta un rapporto al Consiglio federale. Tale rapporto valuta le esperienze fatte durante il progetto pilota e costituisce la base per eventuali adeguamenti delle basi legali applicabili ai passaporti biometrici.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 20

143.11


Art. 59

Abrogazione del diritto previgente Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 17 luglio 195942 concernente il passaporto svizzero; 2. Ordinanza del 18 maggio 199443 relativa alla carta d'identità svizzera.


Art. 60

Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 27 ottobre 1999 44

sugli emolumenti in materia di stato civile Allegato 1, n. 2.1 ...

Allegato 4, n. 3.1-3.1.2 Abrogati 2. Ordinanza del 17 novembre 1999 45 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia Art. 11 cpv. 4 ...

3. Ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 46

4. Ordinanza del 30 gennaio 198547 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere Art. 14 Abrogato

Art. 61

Disposizioni transitorie

1

Le perdite di documenti d'identità rilasciati prima del 1° gennaio 2003 non possono essere registrate in ISA.

42 [RU

1959 583, 1969 81 n. II lett. C n. 1] 43 [RU

1994 1412]

44 RS

172.042.110. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

45 RS

172.213.1. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

46 RS

172.213.61. La modificazione qui apresso è stata inserita nel testo menzionato.

47 [RU

1985 294, 1988 1910, 1989 220 n. II, 1996 2976, 1999 3480 art. 17 n. 2, 2000 1480, 2001 1370. RU 2004 815 art. 16]

Documenti d'identità - O 21

143.11

2

Per impedire i rilasci multipli non autorizzati, le autorità di rilascio consultano la banca dati della Confederazione sulla carta d'identità 95 e il loro registro cantonale, fintantoché vi si trovano registrazioni su documenti d'identità validi. A questo scopo possono comparare i dati ISA con il loro registro valido.

bis 48 Nuovo documento d'identità con cognome d'affinità 1

Chi ha ricevuto o ordinato un documento d'identità sul quale non figuri il cognome d'affinità può chiedere, a un prezzo ridotto della quota della Confederazione (quota per la produzione e quota della Confederazione in senso stretto; allegato 3), un documento d'identità nuovo sul quale figuri detto cognome. La presente disposizione non si applica ai passaporti provvisori. 2 La presente regolamentazione vige fino al 31 luglio 2004.


Art. 62

Entrata in

vigore

1

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

2

Gli articoli 59 e 60 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2003 (RU 2003 2195).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 22

143.11

Allegato 149 (art. 30 cpv. 1)

Autorizzazione per l'elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA A = consultazione; E = entrata e consultazione Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

Terzi

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Cgcf

Cant. A. rilascio UPP

Uff. pol. CID chiarimenti Uff. pol. perdita S. stesura

Record

doc.

d'id.

+

banca

dati

I.

Dati

del

documento

d'identità

Cognome ufficiale, art. 2 cpv. 1 lett. a LDI o cognome d'affinità E A E E A E E A A

Nome(i),

lett.

b

E A E E A E E A A

Sesso, lett. c

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Data di nascita, lett. d E

A

E

E

A

E

E

A

A

Luogo d'origine, lett. e E

A

E

E

A

E

E

A

A

Nazionalità, lett. f E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Statura,

lett.

g

E A E E A E E A A

Firma, lett. h

E

A

E

E

A

E

E

A

A

Fotografia, lett. i /fotografia digitale (art. 14a cpv. 1, ODI) E A E E A E E A A E

Autorità di rilascio, lett. j E

A

E

E

A

E

E

A

A

Data di rilascio, lett. k E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Data di scadenza della validità, lett.

l E A E E A E E A A E Numero del documento, lett. m E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Tipo di documento, lett. m E

A

E

E

A

E

E

A

A

49 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 23

143.11

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

Terzi

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Cgcf

Cant. A. rilascio UPP

Uff. pol. CID chiarimenti Uff. pol. perdita S. stesura

Zona leggibile elettronicamente, art. 2 cpv. 2 LDI

E A E E A E E A A E Limitazione della validità, cpv.

3

E A E E A E E A A

Registrazione su domanda del richiedente, cpv. 4

E A E E A E E A A

Rappresentanti legali dei minorenni, cpv. 5

E A E E A E E A A

II. Dati supplementari nella banca dati

Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1 lett. a LDI

E A E E A E E A A

Numero

della

richiesta

E A E E A E E A A

Data

della

richiesta

E A E E A E E A A

Data

della

registrazione

E E E E E

Servizio

di

produzione

E E E E E E

Stato della produzione E

A

E

E

A

E

E

A

A

E

Numero

dell'invio

E E E E A E

Codice

della

lingua

E A E E A E E A A

Data

dell'incarico

E E E E E

Tipo di emolumento

E

E

E

E

E

Conferma

della

produzione

E E E E E

Conferma

dell'invio

E E E E E

Indirizzo

dell'invio

E E E E E

Luogo di nascita, lett. b E

A

E

E

A

E

E

A

A

Altri luoghi d'origine, lett. c E

E

E

E

E

Cognome, cognome prima del matrimonio e nome(i) dei genitori, lett. d E A E E A E E A A

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 24

143.11

Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni

Terzi

Fedp

ol D

oc. id

Fedp

ol Pol

DFAE A. est. rilascio DFAE A. int. rilascio Cgcf

Cant. A. rilascio UPP

Uff. pol. CID chiarimenti Uff. pol. perdita S. stesura

Data del primo e del nuovo rilascio, lett. e

E A E E A E E A A

Modifiche dei dati contenuti nel documento

E A E E A E E A A

Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f E

E

E

E

A

Deposito di un documento E

A

E

E

A

E

A

A

A

Rifiuto

E A E E E A

Notifica o revoca della perdita E

E

E

E

A

E

Ritiro

E A E E A E A A A

Misure di protezione di minorenni o interdetti, lett. g

E E E E A

Firma/e del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni, lett. h E E E E E

Perdita e revoca della cittadinanza, lett.

i E E E E A

Particolarità dei documenti d'identità diplomatici e consolari, lett. j (campo particolare)

A

E

Statuto

del

documento

E A E E A E A A A

Abbreviazioni: Fedpol doc. id.: Ufficio federale di polizia, sezione Documenti d'identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) Fedpol Pol:

Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) DFAE A. est. rilascio: Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d'identità, i passaporti provvisori e i passaporti biometrici all'estero (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze svizzere all'estero compresi i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo di cui all'articolo 56 ODI.

Documenti d'identità - O 25

143.11

DFAE A. int. rilascio: Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici, passaporti di servizio e passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cgcf:

Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI) Cant. A. rilascio:

Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) compresi i centri per la registrazione dei dati biometrici UPP:

Autorità di rilascio per passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Uff. pol. CID chiarimenti: Uffici di polizia designati dai Cantoni per chiarimenti sull'identità (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) Uff. pol. perdita:

Uffici di polizia designati dai Cantoni per ricevere le notifiche di perdita (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) S. stesura:

Servizio preposto alla stesura dei documenti d'identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI) e dei passaporti biometrici

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 26

143.11

Allegato 250 (art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45) CID fr.

Pass. fr.

Pass. + CID assieme fr. Pass. provv. Fr.

Pass. biometrico fr.

Bambini* 30.55.- 63.-

100.-** 180.-***

Adulti* 65.- 120.128.- 100.-**

250.-***

*

Per il passaporto biometrico, bambini = persone che non hanno ancora compiuto 3 anni; adulti = tutte le persone che hanno compiuto 3 anni ** di cui una parte è riscossa dal servizio competente (art. 50 cpv. 2) *** di cui 50 franchi sono riscossi da un centro per la registrazione dei dati biometrici (art. 50 cpv. 1bis)

Emolumenti per altre prestazioni (art. 46) Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1): Fr.

a. registrazioni successive presso un'autorità di rilascio; 20.b. rilascio di un passaporto provvisorio:

al di fuori degli ordinari orari d'ufficio,

25.-

il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali, 50.c. rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto.

50.Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2):

a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario, di un passaporto biometrico o di un passaporto provvisorio: tempo di lavoro/tariffa oraria.

80.b. ritiro di un documento;

40.c. restituzione di un documento;

40.d. richiesta di documenti e trasmissione di documenti:

- emolumento

di

base,

20.-

spese giusta l'articolo 49.

Secondo i costi effettivi 50 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006 (RU 2006 2611).

Documenti d'identità - O 27

143.11

Allegato 351 (art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni Documenti Confederazione Cantoni

o

rappresentanze

svizzere all'estero Centri per la

registrazione dei

dati biometrici

Quota per la

produzione

fr.

Quota della

Confederazione in

senso stretto

fr.

fr.

Quota del centro

fr.

CID

Bambini

3.80

2.40

23.80

Adulti

8.25

5.15

51.60

Passaporto

Bambini

17.20

3.40

34.40

Adulti

37.50

7.50

75.Pass. e CID assieme

Bambini

25.20

3.40

34.40

Adulti

45.50

7.50

75.Pass. provvisorio

30.-

0.-

70.-

Pass.

biometrico

Bambini fino a 3 anni 57.20

38.40

34.40

50.Altre

persone

77.50

47.50 75.- 50.51 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 17 mar. 2006, in vigore dal 4 set. 2006

(RU 2006 2611).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 28

143.11