01.03.2023 - * / In vigore
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sul promovimento della ginnastica e dello sport
del 21 ottobre 1987 (Stato 17 ottobre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove
la ginnastica e lo sport, ordina:

Capo primo: Educazione fisica nella scuola Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

Art. 1


2

Principio

1 I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle
scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

2 Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in
funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

3 I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

4 L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro
emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

a3 Computo delle attività sportive complementari 1 Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo
della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

2 Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al
giorno al massimo.

RU 1987 1703 1

RS 415.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000
2427).

3

Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

415.01

Ginnastica e sport

2

415.01

3 La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di
due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori.
In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

4 Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state
previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare
nell'orario delle lezioni scolastiche.


Art. 2

Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.


Art. 3

Insegnamento, mezzi didattici 1

Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

2

La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.4 All'uopo
consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.


Art. 4


5

Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella
scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con
gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali

Art. 5

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 19766 sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

Sezione 3: Sport scolastico facoltativo

Art. 6

1

I Cantoni provvedono affinché complementarmente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

6

RS 415.022

O

3

415.01

2

La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.7 Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante

Art. 7

Formazione dei docenti di scuola elementare 1

I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

2

I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.


Art. 8

Formazione di insegnanti di educazione fisica 1

I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati
dalla Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM)8, secondo l'ordinanza del
21 ottobre 19879 concernente la formazione degli insegnanti di educazione fisica
nelle università.

2

L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.


Art. 9

Formazione continua

1

La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti
di educazione fisica:

a.

corsi centrali per monitori di corsi, b.

corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali, c.

corsi centrali per il personale insegnante, d.

riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

2

Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e
diplomati di detti istituti.

3

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.10 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

8

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990
(RU 1990 981). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

9

RS 415.023

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

Ginnastica e sport

4

415.01

4

La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

Capitolo secondo: «Gioventù + Sport» Sezione 1: In generale

Art. 10

Definizione

«Gioventù + Sport» (G + S) comprende la formazione della gioventù in corsi di discipline sportive e in manifestazioni singole, nonché la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri.


Art. 11

Discipline sportive

1

G+S comprende le discipline sportive che, se praticate, contribuiscono a migliorare le attitudini fisiche soprattutto nel quadro dello sviluppo generale dei giovani, fermo
restando che:

a.

i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono restare in limiti
accettabili;

b.

la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono essere posti in pericolo; c.

l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere
alle basi etiche della società.11 2

Il Dipartimento, dopo consultazione della CFS, designa le discipline sportive, i corsi di formazione e gli esami.12

Art. 12

Gestione e direzione

1

I Cantoni designano un ufficio competente per G + S.

2

La direzione di G + S è affidata alla SFSM13. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

13

Nuova sigla giusta il n. I dell'O del 16 mag. 1990, in vigore dal 1° dic. 1990 (RU 1990
981). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

O

5

415.01

Sezione 2: Partecipanti, monitori e quadri

Art. 13

Partecipanti

1

Possono partecipare ai corsi di discipline sportive, i giovani svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera, di entrambi i sessi, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il decimo anno e fino al compimento del ventesimo anno di età.14 2

Altre persone possono partecipare a G + S, ma non beneficiano di prestazioni della Confederazione.


Art. 14

Monitori e quadri

1

Sono ammessi come monitori gli svizzeri, come anche gli stranieri con domicilio o permesso di soggiorno in Svizzera, di entrambi i sessi, che vantano una formazione
appropriata e una buona reputazione. La SFSM può accordare eccezioni per altri
stranieri.

2

La formazione dei monitori è garantita dai quadri. Sono considerati quadri i periti, gli istruttori e i consulenti.

3

Il Dipartimento determina i compiti e regola la formazione e il perfezionamento dei quadri e dei monitori, come pure la revoca e il venir meno del riconoscimento delle
funzioni di monitore G+S. Regola inoltre la responsabilità disciplinare dei monitori e
dei quadri della SFSM che non sono sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30
giugno 192715.16

Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

Art. 15

Contributi per corsi di discipline sportive17 1

La Confederazione accorda agli organizzatori di corsi di discipline sportive i contributi seguenti:

a.

costi di corso per i corsi di disciplina sportiva; b.

costi di corso e sussidio di campo per i corsi di discipline sportive comprendenti uno o più pernottamenti.18 2

I costi di corso sono calcolati in funzione del numero e della categoria dei monitori, del numero dei partecipanti come anche della durata della formazione e delle attività
complementari autorizzate.

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

15

RS 172.221.10 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

Ginnastica e sport

6

415.01

3

Il sussidio di campo dipende dal numero dei partecipanti e dalla durata della manifestazione.19

4

...20

a21 Contributo ai Cantoni per il promovimento di G+S 1

La Confederazione assegna ai Cantoni un contributo per il promovimento di G+S.

2

Il contributo per il promovimento di G+S si calcola in funzione dei contributi pagati agli organizzatori nel Cantone, in virtù dell'articolo 15, nonché in funzione della capacità finanziaria del Cantone. Il contributo ammonta alla metà dell'importo computabile.


Art. 16

Contributi alla rimunerazione dei consulenti La Confederazione versa ai Cantoni contributi per la rimunerazione dei consulenti
che valutano, discutono e visitano manifestazioni di G + S.


Art. 17

Contributi per corsi di monitori e di quadri 1

La Confederazione si assume i costi dei corsi federali di monitori e versa un'indennità ai partecipanti.

2

Essa partecipa ai costi dei corsi di monitori e di quadri organizzati dai Cantoni, dalle federazioni e da altre istituzioni. Questi contributi sono calcolati in funzione del
numero dei partecipanti e della durata dei corsi.


Art. 18

Indennità delle commissioni consultive La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 12
capoverso 2.


Art. 19

Ammontare dei contributi e procedura 1

Il Dipartimento stabilisce l'ammontare dei contributi d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e disciplina le modalità d'assegnazione.

2

Esso versa un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive cui la SFSM concede soltanto prestazioni ridotte.

3

Sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi del 5 ottobre 199022.23 19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

20

Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

21

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

22

RS 616.1

23

Introdotto dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

O

7

415.01


Art. 20

Assicurazione

1

...24

2

In manifestazioni nazionali autorizzate dalla SFSM, la Confederazione copre la responsabilità dei partecipanti nei confronti di terzi al medesimo titolo come un assicuratore di responsabilità civile. È fatta salva la legge sulla responsabilità25.


Art. 21


26

D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni27, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione
assume la metà o la totalità dei costi di viaggio e il materiale in prestito per il quale
essa rimborsa le spese di trasporto.


Art. 22


28

Altre prestazioni

1

Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale e di carte topografiche destinati a G+S, la messa a disposizione degli accantonamenti della truppa nonché la consegna di derrate alimentari e di veicoli a motore dell'esercito.

2

Il deposito, il ripristino e la spedizione del materiale in prestito sono effettuati dagli arsenali federali e cantonali, a carico dell'Ufficio federale delle intendenze delle
Forze terrestri.


Art. 23

Insegne, stampati e distinzioni La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni e delle organizzazioni le insegne, gli stampati e le distinzioni necessari. La SFSM stabilisce, di caso in caso, la
parte dei costi a carico del destinatario. È salva la partecipazione dell'Ufficio centrale
federale degli stampati e del materiale alla consegna di stampati.

24

Abrogato dal n. I dell'O del 6 giu. 1994 (RU 1994 1392).

25

RS 170.32

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 apr. 1995, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995
1392).

27

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicaro del 19 dic. 1997.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

Ginnastica e sport

8

415.01

Capitolo 3:
Associazione olimpica svizzera
29, federazioni di ginnastica e di sport e
altre organizzazioni sportive
Sezione 1: Contributi federali

Art. 24

Condizioni

1

La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)30 e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che: a.

contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al
mantenimento di una buona attitudine fisica generale; b.

i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali; c.

garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

2

Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.


Art. 25

Impiego e ripartizione 1

Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore
dello sport.

2

L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle
prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per
coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

3

I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono
forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori
e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

4

Ove la formazione e il perfezionamento dei monitori e dei quadri sono conformi alle condizioni di G + S, le prestazioni sono accordate conformemente agli articoli 17
capoverso 2, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1.

5

Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

29

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

30

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

O

9

415.01

Sezione 2: Altre misure di promovimento

Art. 26

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa
può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti
e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche

Art. 27

Ricerca scientifica nell'ambito sportivo 1

La SFSM si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia
sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Essa partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla
legge del 7 ottobre 198331 sulla ricerca.

2

A complemento dei lavori di ricerca della SFSM, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70 per
cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili: a.

la rimunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario; b.

i costi per l'allestimento dei rapporti; c.

i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.


Art. 28

Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva;
sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive

Art. 29

1

La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che: a.

le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia
nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il funzionamento; b.

la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti; 31

RS 420.1

Ginnastica e sport

10

415.01

c.

le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro
nome;

d.

le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

2

I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per la
Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

Art. 30

Domande di contributi 1

Le domande di contributi devono essere inviate alla SFSM prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

2

Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completiva.


Art. 31

Decisione

1

Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide la concessione di una garanzia di deficit per le
manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.32 2

Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:33

a.

alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive; b.

alle attrezzature sportive; c.

al perfezionamento degli insegnanti; d.

ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

3

La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.34

Art. 32

Pagamento dei contributi 1

A progetto ultimato, deve essere inviato alla SFSM un conteggio particolareggiato.

2

Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, la SFSM versa il contributo.

3

In casi debitamente motivati, la SFSM può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

33

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

O

11

415.01


Art. 33

Annullamento e obbligo di rimborso 1

Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

2

Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente rimunerato d'interesse se:

a.

un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata; b.

il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

Capitolo 7: Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM)

Art. 34

Sede La SFSM ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) le è aggregato.


Art. 35

Compiti generali

1

La SFSM incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre essa insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

2

Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e agli sport.

Dirige il movimento G + S. In collaborazione con lo Stato maggiore dell'Aggruppamento dell'istruzione organizza l'esame delle attitudini fisiche dei reclutandi e delle
candidate al servizio femminile dell'esercito.

2bis

Essa propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.35 3

Garantisce il segretariato, assume compiti amministrativi della CFS e collabora nelle sottocommissioni in qualità di organo tecnico.36 4

Essa tratta per l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento
dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

5

Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.


Art. 36

Centro di formazione e di corsi 1

La SFSM organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

35

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

Ginnastica e sport

12

415.01

a.

corsi di monitori e quadri per G+S; b.

un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di
diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma; c.

corsi d'allenatori; d.

corsi nel campo delle scienze sportive; e.

congressi nazionali o internazionali; f.

corsi di quadri per lo sport militare.37 2

La SFSM elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito
come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

3

La SFSM mette le proprie istallazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali
titolari e di rincalzo.

4

La SFSM tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i
centri sportivi regionali.


Art. 37

Studi di diploma nello sport38 1

La SFSM organizza, nel quadro del ciclo federale di studi universitari professionali, studi di diploma triennali per formare specialisti nei diversi settori dello sport. 39 2

La SFSM può rilasciare un brevetto di specializzazione in una disciplina sportiva specifica alle persone che: a.

dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita ad
esercitare un'attività di formazione nella disciplina in questione; e b. 40 hanno concluso almeno il primo anno degli studi di cui al capoverso 1 e hanno superato il primo esame propedeutico.41 3

Il Dipartimento disciplina l'ammissione agli studi di diploma, il contenuto dell'insegnamento e gli esami. 42

4

Agli studenti della scuola universitaria professionale (SUP) che terminano con successo gli studi di diploma nello sport, sono conferiti i titoli protetti seguenti:

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

40

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU 1995 4424).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

O

13

415.01

a.

maestro di sport SUP; b.

manager sportivo SUP.43 5

Al titolo protetto è consentito aggiungere la menzione «diplomato». Il titolo può anche essere completato con l'indicazione della specializzazione. 44

Art. 38

Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza La SFSM assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel
campo della ginnastica e dello sport.


Art. 39

Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni della SFSM.

Capitolo 8: Commissione federale dello sport

Art. 40


45

Composizione, nomine e subordinazione 1

La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come
anche di altre personalità competenti.

2

Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. La CFS designa i delegati e forma le sottocommissioni.

3

La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.


Art. 41

Compiti quale organo tecnico 1

La CFS46, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

a.

presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti
la ginnastica e gli sport; b.

segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero, partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e
sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

2

La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione
importante.

43

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

44

Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

46

Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ginnastica e sport

14

415.01


Art. 42


47

Compiti della CFS quale organo di sorveglianza e consulenza
della SFSM

1

La CFS esercita la sorveglianza sulla SFSM. Effettua presso quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

2

La CFS è un organo di consulenza della SFSM. Essa deve essere consultata per questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento.


Art. 43


48

Sorveglianza su G+S

1

La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

2

Essa nomina specialisti per G+S che fanno regolarmente rapporto alla sottocommissione.


Art. 44

Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti
d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta
l'ordinanza del 21 ottobre 198749 sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di
sport nelle università.


Art. 45


50

Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la
CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.


Art. 46

Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare e media 1

La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS).51 2

Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

3

Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari sportivi.

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

49

RS 415.023

50

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

O

15

415.01


Art. 47

Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente
con la Conferenza universitaria svizzera.


Art. 48


52

Organizzazione

1

La CFS designa specialisti, membri o non membri della Commissione, per formare le sottocommissioni seguenti: a.

sottocommissione per la scuola e la formazione; b.

sottocommissione per la ricerca; c.

sottocommissione per lo sport degli adulti; d.

sottocommissione per Gioventù+Sport.

2

Le sottocommissioni preparano le pratiche per la CFS.

3

La CFS può designare delegati e gruppi addetti ai progetti per compiti speciali.

Capitolo 9: Giurisdizione

Art. 49

1

Le decisioni di prima istanza pronunciate dalla SFSM possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

2

Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 50

Abrogazione del diritto anteriore Sono abrogate:

1.

l'ordinanza del 26 giugno 197253 concernente la legge federale che promuove
la ginnastica e lo sport; 2.

l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 197254 concernente l'educazione fisica
nella scuola;

3. l'ordinanza del 20 dicembre 197255 sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996
3018).

53

[RU 1972 1181, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 n. I 51, 1983 1055 art. 3 lett. a] 54

[RU 1973 323, 1978 38, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a] 55

[RU 1973 185, 1977 2273 n. I 52, 1983 1055 art. 3 lett. b]

Ginnastica e sport

16

415.01

4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 197356 concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.


Art. 51

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

56

[RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]