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744.10

Legge federale
sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada

(LPTS)

del 20 marzo 20091 (Stato 1° gennaio 2016)

1 All. 2 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visti il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053
e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20074,

decreta:

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada.

2 È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6-8 della legge del 20 marzo 20095 sul trasporto di viaggiatori.

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

a.
professione di trasportatore di viaggiatori su strada: professione esercitata mediante un'impresa i cui servizi siano offerti al pubblico o a talune categorie di utenti e che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti e destinati, per costruzione ed attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista; il trasporto di viaggiatori con autoveicoli esclusivamente per fini non professionali e il trasporto di propri impiegati da parte di un'impresa non occupata nel settore dei trasporti non rappresentano un'attività ai sensi della presente definizione;
b.6
professione di trasportatore di merci su strada: professione esercitata mediante un'impresa che trasporta merci a titolo professionale per mezzo di autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione;
c.
autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19587 sulla circolazione stradale;
d.8
gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

7 RS 741.01

8 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 3 Autorizzazione

1 L'esercizio delle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada sottostà ad autorizzazione.

2 L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

3 Ogni veicolo dell'impresa deve essere munito di una copia autenticata dell'autorizzazione.

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo d'autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 19999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).10

9 RS 0.740.72

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 3a11 Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

1 Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri12, convenzioni sul trasporto internazionale a titolo professionale di viaggiatori e di merci, ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera.

2 In tali convenzioni il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.

11 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

12 RS 0.740.72

Art. 413 Condizioni

1 Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:

a.
affidabilità (art. 5);
b.
capacità finanziaria (art. 6); e
c.
capacità professionale (art. 7).

2 Se il richiedente dell'autorizzazione è un'impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che:

a.
ha un rapporto d'impiego o di mandato con l'impresa; e
b.
ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera.

3 Se è una persona fisica, il richiedente dell'autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti.

4 I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall'impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta.

5 Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero massimo di imprese o di veicoli.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 5 Affidabilità

1 Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:

a.
non è stata condannata per aver commesso un crimine;
b.
non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
1.
alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti,
2.
alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale,
3.
alle disposizioni sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.

2 Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa in dubbio.

3 Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all'affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.14

14 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 6 Capacità finanziaria

1 La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero di veicoli.

2 Il Consiglio federale determina gli importi di base.

Art. 7 Capacità professionale

1 Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività; chi supera l'esame ottiene un attestato di capacità.15

2 Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

3 L'autorità o l'ente incaricato di organizzare l'esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all'autorità federale competente. Il regolamento d'esame disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell'esame.

4 L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall'attestato di capacità o dal diploma.

516

6 Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall'esame.

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

16 Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 8 Ritiro e revoca dell'autorizzazione

1 L'UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

1bis Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d'autorizzazione non sono più adempite, l'UFT ne informa l'impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell'adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l'impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L'UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.17

2 L'UFT ritira o revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita o se l'impresa o la sua direzione ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.

17 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 918 Registro delle imprese di trasporto su strada

1 L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto di viaggiatori su strada e delle imprese di trasporto di merci su strada.

2 Il registro indica:

a.
il nome e la sede dell'impresa;
b.
il tipo di autorizzazione;
c.
il nome del gestore dei trasporti;
d.
il numero di veicoli.

3 Il registro è accessibile al pubblico.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 9a19 Registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti

1 L'UFT tiene un registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti.

2 Nel registro l'UFT tratta i dati seguenti:

a.
dati necessari all'identificazione della persona interessata;
b.
condanne per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;
c.
misure amministrative per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1;
d.
motivi per cui l'affidabilità possa essere messa in dubbio secondo l'articolo 5 capoverso 2;
e.
constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non soddisfa più i requisiti relativi all'affidabilità;
f.
ritiro o revoca dell'autorizzazione dell'impresa di trasporto su strada interessata.

3 L'UFT comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a, e ed f, su richiesta e in conformità degli accordi applicabili, alle autorità degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

4 L'UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

5 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a.
le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo;
b.
l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona interessata;
c.
le esigenze in materia di sicurezza dei dati;
d.
i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

6 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati secondo il capoverso 3.

19 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 1120 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione la professione di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'autorizzazione.

4 Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 12 Competenza e procedura

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 competono all'UFT.

2 La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.

Sezione 4: Disposizioni finali22

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

Art. 12a23 Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014

1 Le autorizzazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

2 Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sono considerate gestori dei trasporti le persone fisiche che:

a.
esercitano la professione di trasportatore su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 del diritto anteriore24;
b.
esercitano una funzione direttiva in un'impresa di trasporto su strada e adempiono le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 del diritto anteriore25.

3 Le imprese di trasporto su strada il cui gestore dei trasporti non adempie le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 devono notificare all'UFT, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, una persona che adempie tali condizioni.

4 Per il trasporto di merci con veicoli con un peso totale tra 3,5 e 6 tonnellate, per due anni dall'entrata in vigore della presente modifica non è necessaria l'autorizzazione.

23 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

24 RU 2009 5651

25 RU 2009 5651

Art. 13 Esecuzione26

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 201027

26 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3191; FF 2013 6175).

27 DCF del 4 nov. 2009 (RU 2009 5629).