Art. 1
1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.
2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:
Mattatoio: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo.
Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del mattatoio fino ai locali o agli spiazzi di macellazione.
Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del mattatoio.
Immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento.
Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale.
Macello: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo, stordimento e lo scannamento, salvo le eccezioni previste al capitolo III della presente Convenzione.