14.06.2012 - * / In vigore
23.03.2009 - 13.06.2012
22.02.2006 - 22.03.2009
03.05.2002 - 21.02.2006
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1

Convenzione
sullo statuto dei rifugiati
Conchiusa a Ginevra il 28 luglio 1951
Approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 19542
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 21 gennaio 1955
Entrata in vigore per la Svizzera il 21 aprile 1955 (Stato 10 dicembre 2002) Preambolo

Le Alte Parti Contraenti, considerando che la Carta delle Nazioni Unite3 e la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale hanno affermato il principio che gli uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell'
uomo e delle libertà fondamentali, considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il
suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è preoccupata di garantire
loro l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella maggiore misura possibile, considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere l'applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un nuovo accordo, considerando che dalla concessione del diritto d'asilo possano risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione soddisfacente dei problemi di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza e il
carattere internazionali non può essere conseguita senza solidarietà internazionale, esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e umanitario
del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare che tale problema
divenga una causa di tensione fra Stati, preso atto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è incaricato di
vigilare all'applicazione delle convenzioni internazionali intese a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle misure prese per risolvere
tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati con l'Alto Commissario, hanno convenuto le disposizioni seguenti: RU 1955 469; FF 1954 II 69 ediz. ted. 49 ediz. franc.

1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. frane. della
presente Raccolta.

2

RU 1955 469

3 RS

0.120; FF 2001 1086 0.142.30

Traduzione dai testi originali francese e inglese1

Rifugiati

2

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Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione del termine di «rifugiato» A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è applicabile: 1. a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14
settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo; 2. a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e
non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di
domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Se una persona possiede più cittadinanze, l'espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda ogni Stato di cui questa persona possiede la
cittadinanza. Non sono considerate private della protezione dello Stato di cui
possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un
timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato di cui posseggono la
cittadinanza.

B. 1.

Agli effetti della presente Convenzione, possono essere considerati «avvenimenti anteriori al I` gennaio 1951» nel senso dell'articolo 1, sezione A:
a)

«avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»; b)

«avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o
altrove».

Ciascuno Stato Contraente, all'atto della firma, della ratificazione o
dell'accessione, farà una dichiarazione circa l'estensione che esso intende
attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da esso assunti
in virtù della presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Contraente che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la
definizione della lettera b mediante notificazione al Segretario generale delle
Nazioni Unite.

Convenzione

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C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più
della presente Convenzione: 1.

se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede
la cittadinanza; o

2.

se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o 3.

se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato
di cui ha acquistato la cittadinanza; o 4.

se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato
o in cui non si era più recata per timore d'essere perseguitata; o 5.

se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello
Stato di cui ha la cittadinanza.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per
rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi
gravi fondati su persecuzioni anteriori; 6.

trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato
riconosciuto come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato dei suo
domicilio precedente.

Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per
rifiutare di ritornare nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi
fondati su persecuzioni anteriori.

D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione
delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte
di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni
prese in merito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i
diritti derivanti dalla presente Convenzione.

E. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere
delle autorità competenti dei loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi
di cittadini di detto Stato.

F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di
cui vi sia serio motivo di sospettare che: a)

hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli istrumenti internazionali contenenti
disposizioni relative a siffatti crimini; b)

hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

Rifugiati

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c)

si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni
Unite.


Art. 2

Obblighi generali

Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente
l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per
il mantenimento dell'ordine pubblico.


Art. 3

Divieto delle discriminazioni Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati
senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese d'origine.


Art. 4

Religione

Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un trattamento
almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà di praticare la loro
religione e la libertà d'istruzione religiosa dei loro figli.


Art. 5

Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti e vantaggi
concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.


Art. 6

L'espressione «nelle stesse circostanze» Agli effetti della presente Convenzione, l'espressione «nelle stesse circostanze» significa che l'interessato deve, per l'esercizio di un diritto, adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.


Art. 7

Esenzione dalla condizione della reciprocità 1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il trattamento concesso
agli stranieri in generale.

2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli
Stati Contraenti, dell'esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi
cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata
in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi
tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità
di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità a rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

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5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai
diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.


Art. 8

Esenzione da misure straordinarie Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli Stati Contraenti
non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente cittadini di detto Stato per il
solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli Stati Contraenti che a motivo della loro
legislazione non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo
autorizzano in casi appropriati esenzioni a favore di tali rifugiati.


Art. 9

Misure provvisorie

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato Contraente,
in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato Contraente di
cui si tratta abbia accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo confronto nell'interesse della sicurezza
nazionale.


Art. 10

Continuità della residenza 1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno
forzato é computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato dal territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente
Convenzione per stabilirvi il suo domicilio, il periodo che precede la deportazione e
quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti
i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.


Art. 11

Gente di mare rifugiata Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un
natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo
territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente
sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un
altro paese.

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Capo II

Condizione giuridica

Art. 12

Statuto personale

1. Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del suo paese
di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli
Stati Contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste
dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto
Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un rifugiato.


Art. 13

Proprietà mobiliare e immobiliare Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'acquisto della proprietà
mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e altri
concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare.


Art. 14

Proprietà intellettuale e industriale In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di
disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, e in materia di
protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun rifugiato fruisce
nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione che è concessa ai
cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti,
egli fruisce della protezione che è concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato
in cui ha la sua residenza abituale.


Art. 15

Diritto d'associazione Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.


Art. 16

Diritto di adire i tribunali 1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire liberamente i
tribunali.

2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne

Convenzione

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il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla
cautio judicatum solvi.

3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale, egli
fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento
che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza abituale.

Capo III

Attività lucrativa

Art. 17

Professioni dipendenti 1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse circostanze ai cittadini di
uno Stato estero, per ciò che concerne l'esercizio di un'attività professionale dipendente.

2. In ogni caso, le misure restrittive concernenti gli stranieri o l'assunzione di stranieri prese per la protezione dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai
rifugiati che non vi erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti condizioni: a)

risiedere da tre anni nel paese; b)

avere per coniuge una persona che possegga la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non può far valere tale disposizione se ha abbandonato
il suo coniuge;

c)

avere uno o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza.

3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure
intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di rifugiati
che sono entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di
mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.


Art. 18

Professioni indipendenti Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze agli stranieri in generale,
per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura,
nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure per la costituzione di
società commerciali e industriali.


Art. 19

Professioni liberali

1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto

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Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il trattamento più favorevole
possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso,
nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni internazionali.

Capo IV

Benessere sociale

Art. 20

Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo
insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno
trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.


Art. 21

Alloggio

In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto problema
sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più
favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello
concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.


Art. 22

Educazione pubblica

1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie,
segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio,
di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione delle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati il
trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.


Art. 23

Assistenza pubblica

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso
ai loro cittadini.


Art. 24

Legislazione del lavoro e sicurezza sociale 1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro
territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

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a)

la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte
della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il
tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro,
sempreché tali problemi siano disciplinati dalla loro legislazione o siano di
competenza delle autorità amministrative; b)

la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro,
di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e
di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti
gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti
da un sistema di sicurezza sociale), con riserva:
(i)

di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative; (ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni
pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione
di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato Contraente.

3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli accordi conchiusi o
che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza sociale, sempreché i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini dei Paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.

Capo V

Provvedimenti amministrativi

Art. 25

Assistenza amministrativa 1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia
dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale.

2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto
il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno
straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

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3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a
prova del contrario.

4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse; queste
devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai cittadini dello
Stato di cui si tratta per servizi analoghi.

5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.


Art. 26

Diritto di libero passaggio Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul
suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse
circostanze, in generale.


Art. 27

Documenti d'identità

Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti i rifugiati che risiedono
sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.


Art. 28

Titoli di viaggio

1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine
pubblico; le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione sono applicabili a
siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa
natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno
con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non
sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza
regolare.

2. I titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori
dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.


Art. 29

Oneri fiscali

1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o diritti di
qualsiasi genere, diversi o d'importo superiore a quelli riscossi dai loro cittadini in
circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non vietano l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e ordinanze concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio
di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

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Art. 30

Trasferimento di averi 1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente alle sue
leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con benevolenza le domande di rifugiati
che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro loro avere necessario
alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.


Art. 31

Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante 1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata
o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell'articolo 1,
per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi
la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.

2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati soltanto nella misura
necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo fintanto che lo statuto di
questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato regolato o essi siano riusciti a farsi
ammettere in un altro paese. Gli Stati Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il permesso d'entrata in un altro paese.


Art. 32

Espulsione

1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul
loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti
di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un'autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.

3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese.

Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne
che reputano necessarie.


Art. 33

Divieto d'espulsione e di rinvio al confine 1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se
per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in

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cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o
un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.


Art. 34

Naturalizzazione

Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di
naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

Capo VI

Disposizioni esecutive e transitorie

Art. 35

Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite 1. Gli Stati Contraenti s'impegnano a cooperare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e a facilitare in particolare il suo
compito di sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Allo scopo di permettere all'Alto Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle
Nazioni Unite che dovesse succedergli di presentare rapporti agli organi competenti
delle Nazioni Unite, gli Stati Contraenti s'impegnano a fornire loro, nella forma appropriata, le informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa: a)

lo statuto dei rifugiati; b)

l'esecuzione della presente Convenzione, e c)

le leggi, le ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto
concerne i rifugiati.


Art. 36

Informazioni circa la legislazione interna Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo
delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l'applicazione della presente
Convenzione.


Art. 37

Rapporto con le convenzioni anteriori Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, la presente Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio 1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30 luglio 1935, come pure
le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 19464.

4

[CS 11 749]. La Svizzera non partecipava agli altri atti menzionati in questo articolo.

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Capo VII

Disposizioni finali

Art. 38

Regolamento delle contestazioni Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra le Parti
della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua applicazione
saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate, alla Corte internazionale
di Giustizia.


Art. 39

Firma, ratificazione e accessione 1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Essa
potrà essere firmata presso l'Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31
agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere firmata alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro Stato non membro invitato
alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, o da
qualsiasi Stato che l'Assemblea generale abbia invitato a firmare. Essa dev'essere
ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L'adesione avviene con il deposito
di uno strumento di accessione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.


Art. 40

Campo d'applicazione territoriale 1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione e dell'accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante
notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite
avrà ricevuto la notificazione oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione
per detto Stato se quest'ultima data è posteriore.

3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o dell'accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere il più presto possibile le misure necessarie
per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei Governi di tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

Rifugiati

14

0.142.30


Art. 41

Clausola federale

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le seguenti disposizioni: a)

per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale
sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi; b)

per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che
compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale
comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere
favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni; c)

uno Stato federativo che è Parte della presente Convenzione, comunica, a
domanda di qualsiasi altro Stato Contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un'esposizione della legislazione e della prassi in
vigore nella Federazione e nei suoi singoli Stati per ciò che concerne l'una o
l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposizione dev'essere indicato
in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un
atto legislativo o in altro modo.


Art. 42

Riserve

1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'accessione, ciascuno Stato può fare
riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16
(1), 33, 36 a 44 compreso.

2. Ciascuno Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione
scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Art. 43

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito
dei sesto strumento di ratificazione o di accessione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il
deposito del sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore
novanta giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di accessione da parte di detto Stato.


Art. 44

Disdetta

1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni tempo
mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale delle Nazioni
Unite.

2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno dopo la data in cui è stata
ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Convenzione

15

0.142.30

3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente
all'articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni
Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si
tratta un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.


Art. 45

Revisione

1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al
Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite propone, se è il caso, le misure che
devono essere prese circa siffatta domanda.


Art. 46

Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle
Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 39: a)

le dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell'articolo 1; b)

le firme, ratificazioni e accessioni previste nell'articolo 39; c)

le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 40; d)

le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 42; e)

la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'
articolo 43;

f)

le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 44; g)

le domande di revisione previste nell'articolo 45.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome
dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant'uno, in un solo esemplare, i
cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà depositato negli archivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; copie certificate conformi saranno mandate
a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati
nell'articolo 39.

(Seguono le firme)

Rifugiati

16

0.142.30

Allegato

Paragrafo 1

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della Convenzione dev'essere conforme al modello unito5.

2. Esso dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua
inglese o francese.

Paragrafo 2

Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, eccezionalmente, di un altro rifugiato
adulto.

Paragrafo 3

Le tasse riscosse per il rilascio dei titolo di viaggio non devono essere superiori alla
tassa minima prevista per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero
possibile di paesi.

Paragrafo 5

La durata di validità dei titolo è di un anno o di due anni, a scelta dell'autorità che lo
rilascia.

Paragrafo 6

1. Per il rinnovamento del titolo o il prolungamento della sua validità è competente
l'autorità che l'ha rilasciato fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in
un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.

2. I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati, possono
prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio
rilasciati dai loro Governi.

3. Gli Stati Contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di
prolungare la validità dei titoli di viaggio o di rilasciare nuovi titoli ai rifugiati che
non risiedono più regolarmente sul loro territorio se essi non possono ottenere un
titolo di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

Paragrafo 7

Gli Stati Contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle
disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

5

Non pubblicato nella RU.

Convenzione

17

0.142.30

Paragrafo 8

Le autorità competenti del paese nel quale il rifugiato desidera recarsi devono, se
sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio del
rifugiato, sempreché un visto sia necessario.

Paragrafo 9

1. Gli Stati Contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.

2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare
il rifiuto di un visto agli stranieri in generale.

Paragrafo 10 Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la
tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

Paragrafo 11 Se un rifugiato cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio
di un altro Stato Contraente, il rilascio di un nuovo titolo conformemente all'articolo
28 della Convenzione spetta all'autorità competente di detto territorio; il rifugiato
può presentarle una domanda in questo senso.

Paragrafo 12 L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato se nel documento scaduto è specificato che il titolo
dev'essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

Paragrafo 13 1. Ciascuno Stato Contraente s'impegna a permettere al titolare di un titolo di viaggio rilasciato da detto Stato conformemente all'articolo 28 della Convenzione di ritornare sul suo territorio in ogni tempo durante la validità dei titolo.

2. Con riserva delle disposizioni del numero 1, uno Stato Contraente può esigere
che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere
imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.

3. Gli Stati Contraenti si riservano la possibilità, in casi eccezionali o quando il
permesso di soggiorno dei rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare, all'atto del rilascio del titolo, il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare nel paese; tale periodo non può tuttavia essere inferiore a tre mesi.

Paragrafo 14 Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente
allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi e i regolamenti che disciplinano,
nei territori degli Stati Contraenti le condizioni d'entrata, di transito, di soggiorno,
di domicilio e d'uscita.

Rifugiati

18

0.142.30

Paragrafo 15 Il rilascio dei titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano
ne pregiudicano lo statuto del detentore, in particolare per quanto concerne la sua
cittadinanza.

Paragrafo 16 Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce
a questi rappresentanti un diritto di protezione.

Convenzione

19

0.142.30

Campo di applicazione della convenzione il 3 maggio 2002 Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
Successione (S)

Entrata in vigore

Albaniab

18 agosto

1992 A

16 novembre

1992

Algeriab

21 febbraio

1963

3 luglio

1962

Angolaa b

23 giugno

1981 A

21 settembre

1981

Antigua e Barbudab

7 settembre

1995 A

6 dicembre

1995

Argentinab

15 novembre

1961 A

13 febbraio

1962

Armeniab

6 luglio

1993 A

4 ottobre

1993

Australia b d

22 gennaio

1954 A

22 aprile

1954

Isola di Norfolk

22 gennaio

1954 A

22 gennaio

1954

Nauru

22 gennaio

1954 A

22 gennaio

1954

Austriaa b

1° novembre

1954

31 gennaio

1955

Azerbaigianb

12 febbraio

1993 A

13 maggio

1993

Bahamasa

b

15 settembre

1993 A

14 dicembre

1993

Belarusb

23 agosto

2001 A

21 novembre

2001

Belgioa b c

22 luglio

1953

22 aprile

1954

Belize b

27 giugno

1990 A

25 settembre

1990

Benin b

4 aprile

1962

1° agosto

1960

Bolivia b

9 febbraio

1982 A

10 maggio

1982

Bosnia e Erzegovinab 1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswanaa b

6 gennaio

1969 A

6 aprile

1969

Brasilea b

16 novembre

1960

14 febbraio

1961

Bulgariab

12 maggio

1993 A

10 agosto

1993

Burkina Faso b

18 giugno

1980 A

16 settembre

1980

Burundi b

19 luglio

1963 A

17 ottobre

1963

Cambogia

15 ottobre

1992 A

13 gennaio

1993

Camerun b

23 ottobre

1961

1° gennaio

1960

Canadaa b

4 giugno

1969 A

2 settembre

1969

Ciad b

19 agosto

1981 A

17 novembre

1981

Cilea b

28 gennaio

1972 A

27 aprile

1972

Cinaa b

24 settembre

1982 A

23 dicembre

1982

Cina-Macaob 6

3 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Ciproa b

16 maggio

1963

16 agosto

1960

Colombia b

10 ottobre

1961

8 gennaio

1962

Congo (Brazzaville)b 15 ottobre

1962

15 agosto

1960

Congo (Kinshasa) b

19 luglio

1965 A

17 ottobre

1965

Corea (Sud)a b

3 dicembre

1992 A

3 marzo

1993

Costa Rica b

28 marzo

1978 A

26 giugno

1978

6

Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Convenzione era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In
virtù della dichiarazione cinese del 3 dic. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla
RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Rifugiati

20

0.142.30

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
Successione (S)

Entrata in vigore

Côte d'Ivoire b

8 dicembre

1961

7 agosto

1960

Croazia b

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarcaa b d

4 dicembre

1952

22 aprile

1954

Groenlandia

4 dicembre

1952 A

4 dicembre

1952

Dominicab

17 febbraio

1994 A

18 maggio

1994

Ecuadora b

17 agosto

1955 A

15 novembre

1955

Egittoa b

22 maggio

1981 A

20 agosto

1981

El Salvador b

28 aprile

1983 A

27 luglio

1983

Estoniaa

b

10 aprile

1997 A

9 luglio

1997

Etiopiaa b

10 novembre

1969 A

8 febbraio

1970

Figia

12 giugno

1972

10 ottobre

1970

Filippine b

22 luglio

1981 A

20 ottobre

1981

Finlandiaa

10 ottobre

1968 A

8 gennaio

1969

Franciaa b c d

23 giugno

1954

21 settembre

1954

Colonie, i paesi protetti e i territori dipendenti dal
Ministero francese delle
colonie

23 giugno

1954 A

23 giugno

1954

Gabon b

27 aprile

1964 A

26 luglio

1964

Gambiaa b

7 settembre

1966

18 febbraio

1965

Georgiaa

b

9 agosto

1999 A

7 novembre

1999

Germania b c

1° dicembre

1953

22 aprile

1954

Ghana b

18 marzo

1963 A

16 giugno

1963

Giamaicaa b

30 luglio

1964

6 agosto

1962

Giappone b

3 ottobre

1981 A

1° gennaio

1982

Gibuti b

9 agosto

1977 S

27 giugno

1977

Greciaa b

5 aprile

1960

4 luglio

1960

Guatemalaa b

22 settembre

1983 A

21 dicembre

1983

Guinea b

28 dicembre

1965

2 ottobre

1958

Guinea-Bissau b

11 febbraio

1976 A

11 maggio

1976

Guinea equatoriale b 7 febbraio

1986 A

8 maggio

1986

Haiti b

25 settembre

1984 A

24 dicembre

1984

Hondurasa b

23 marzo

1992 A

21 giugno

1992

Irana b

28 luglio

1976 A

26 ottobre

1976

Irlandaa b

29 novembre

1956 A

27 febbraio

1957

Islanda b

30 novembre

1955 A

28 febbraio

1956

Israelea b

1° ottobre

1954

30 dicembre

1954

Italiab c

15 novembre

1954

13 febbraio

1955

Jugoslaviab

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Kasakstanb

15 gennaio

1999 A

15 aprile

1999

Kenya b

16 maggio

1966 A

14 agosto

1966

Kirghizistanb

8 ottobre

1996 A

6 gennaio

1997

Lesotho b

14 maggio

1981 A

12 agosto

1981

Lettoniaa

b

31 luglio

1997 A

29 ottobre

1997

Convenzione

21

0.142.30

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
Successione (S)

Entrata in vigore

Liberia b

15 ottobre

1964 A

13 gennaio

1965

Liechtensteina b

8 marzo

1957

6 giugno

1957

Lituania

b

28 aprile

1997 A

27 luglio

1997

Lussemburgoa b c

23 luglio

1953

22 aprile

1954

Macedoniab

18 gennaio

1994 S

17 settembre

1991

Madagascara b

18 dicembre

1967 A

17 marzo

1968

Malawia b

10 dicembre

1987 A

9 marzo

1988

Mali b

2 febbraio

1973

22 settembre

1960

Maltaa b

17 giugno

1971 A

15 settembre

1971

Marocco b

7 novembre

1956

2 marzo

1956

Mauritania b

5 maggio

1987 A

3 agosto

1987

Messicoa

b

7 giugno

2000 A

5 settembre

2000

Moldaviaa

b

31 gennaio

2002 A

1° maggio

2002

Monacoa b

18 maggio

1954 A

16 agosto

1954

Mozambicoa b

16 dicembre

1983 A

15 marzo

1984

Namibiaa

b

17 febbraio

1995 A

18 maggio

1995

Nicaragua b

28 marzo

1980 A

26 giugno

1980

Niger b

25 agosto

1961

3 agosto

1960

Nigeria b

23 ottobre

1967 A

21 gennaio

1968

Norvegiaa b

23 marzo

1953

22 aprile

1954

Nuova Zelandaa b

30 giugno

1960 A

28 settembre

1960

Paesi Bassia b c d

3 maggio

1956

1° agosto

1956

Aruba7

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Panama b

2 agosto

1978 A

31 ottobre

1978

Papua-Nuova Guineaa b 17 luglio

1986 A

15 ottobre

1986

Paraguay b

1° aprile

1970 A

30 giugno

1970

Perù b

21 dicembre

1964 A

21 marzo

1965

Poloniaa b

27 settembre

1991 A

26 dicembre

1991

Portogallo a b

22 dicembre

1960 A

22 marzo

1961

Regno Unitoa b d

11 marzo

1954

9 giugno

1954

Isola di Man

11 marzo

1954 A

11 marzo

1954

Isole Falkland

25 ottobre

1956 A

25 ottobre

1956

Isole del Canale

11 marzo

1954 A

11 marzo

1954

Maurizio

25 ottobre

1956 A

25 ottobre

1956

Montserrat

4 settembre

1968 A

4 settembre

1968

Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da
Cunha)

25 ottobre

1956 A

25 ottobre

1956

Santa-Lucia

4 settembre

1968 A

4 settembre

1968

Rep. Centrafricana b 4 settembre

1962

13 agosto

1960

7 Il

1° gen 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha acquisito la sua autonomia interna nel seno del Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento concerne
soltanto il funzionamento delle relazioni costituzionali interne al seno del Regno.

Rifugiati

22

0.142.30

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
Successione (S)

Entrata in vigore

Repubblica Cecab

11 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana b 4 gennaio

1978 A

4 aprile

1978

Romania b

7 agosto

1991 A

5 novembre

1991

Ruandaa b

3 gennaio

1980 A

2 aprile

1980

Russia b

2 febbraio

1993 A

3 maggio

1993

Saint Kitts e Nevisb 1° febbraio

2002 A

2 maggio

2002

Salomon, Isoleb

28 febbraio

1995 A

29 maggio

1995

Samoa b

21 settembre

1988 A

20 dicembre

1988

San Vincenzo e Grenadineb 3 novembre

1993 A

1° febbraio

1994

Santa Sedea b

15 marzo

1956

13 giugno

1956

Sao Tomé e Principe b 1° febbraio

1978 A

2 maggio

1978

Seicelle b

23 aprile

1980 A

22 luglio

1980

Senegal b

2 maggio

1963

20 giugno

1960

Sierra Leonea b

22 maggio

1981 A

20 agosto

1981

Slovacchia b

4 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia b

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia b

10 ottobre

1978 A

8 gennaio

1979

Spagnaa b

14 agosto

1978 A

12 novembre

1978

Sudafricab

12 gennaio

1996 A

11 aprile

1996

Sudana b

22 febbraio

1974 A

23 maggio

1974

Surinam b

29 novembre

1978 S

25 novembre

1975

Sveziaa b

26 ottobre

1954

24 gennaio

1955

Svizzerab

21 gennaio

1955

21 aprile

1955

Swazilandb

14 febbraio

2000 A

14 maggio

2000

Tagikistanb

7 dicembre

1993 A

7 marzo

1994

Tanzania b

12 maggio

1964 A

10 agosto

1954

Togo b

27 febbraio

1962

27 aprile

1960

Trinidad e Tobagob

10 novembre

2000 A

8 febbraio

2001

Tunisia b

24 ottobre

1957

20 marzo

1956

Turchiaa b

30 marzo

1962

28 giugno

1962

Turkmenistanb

2 marzo

1998 A

31 maggio

1998

Tuvalua

7 marzo

1986 S

1° ottobre

1978

Ugandaa b

27 settembre

1976 A

26 dicembre

1976

Ungheriab

14 marzo

1989 A

12 giugno

1989

Uruguay b

22 settembre

1970 A

21 dicembre

1970

Yemen b

18 gennaio

1980 A

17 aprile

1980

Zambiaa b

24 settembre

1969

24 ottobre

1964

Zimbabwea b

25 agosto

1981 A

23 novembre

1981

a

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso b

Dichiarazione secondo l'articolo 1 lettera B c

Obiezioni, vedi qui appresso d

Estensione dell'applicazione territoriale, vedi qui appresso.

Convenzione

23

0.142.30

Dichiarazioni fatte secondo l'articolo 1 lettera B della Convenzione L'espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 » sarà interpretata come
segue:

a.

«Avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa»: Congo

Madagascar

Malta

Monaco

Turchia

Ungheria

b.

«Avvenimenti accaduti anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa
o altrove» da:

Albania

Algeria

Angola

Antigua et Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Belarus

Belgio

Belize

Benin

Bolivia

Bosnia e Erzegovina Botswana

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Canada

Ciad

Cile

Cina

Cina-Macao

Cipro

Colombia

Corea(Sud)

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croazia

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Estonia

Etiopia

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibuti

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Honduras

Iran

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Jugoslavia

Kasakstan

Kenya

Kirghizistan

Lesotho

Lettonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Malawi

Rifugiati

24

0.142.30

Mali

Marocco

Mauritania

Messico

Moldavia

Mozambico

Namibia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Panama

Papua-Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Rep. Centrafricana

Rep. Dominicana

Romania

Ruanda

Russia

Saint Kitts e Nevis Salomon, Isole

Samoa

San Vincenzo e
Grenadine

Santa Sede

Sao Tomé e Principe Seicelle

Senegal

Sierra Leone

Slovacchia

Slovenia

Somalia

Spagna

Sudafrica

Sudan

Surinam

Svezia

Svizzera

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Togo

Trinidad eTobago

Tunisia

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Ungheria

Uruguay

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Altre dichiarazioni e riserve Angola

Il Governo della Repubblica popolare d'Angola dichiara che le disposizioni della
presente convenzione saranno applicate in Angola a condizione che non siano né
contrarie alle disposizioni costituzionali e legislative in vigore nella Repubblica popolare d'Angola, né incompatibili con esse, segnatamente per quanto concerne gli
articoli 7,13, 15, 18 e 24 della convenzione. Queste disposizioni non possono essere
interpretate come se conferissero a una qualsiasi categoria di stranieri residenti in
Angola diritti più estesi di quelli di cui fruiscono i cittadini angolani.

Il Governo della Repubblica popolare d'Angola considera inoltre che le disposizioni
degli articoli 8 e 9 della convenzione non possono essere interpretate come limitative del suo diritto di prendere verso un rifugiato o un gruppo di rifugiati provvedimenti che ritiene necessari per la salvaguardia degli interessi nazionali e il rispetto
della sovranità nazionale, ciò ogni qualvolta le circostanze lo esigano.

Convenzione

25

0.142.30

Articolo 17: Il Governo della Repubblica popolare d'Angola accetta le disposizioni
dell'articolo 17 con riserva che: a.

il paragrafo 1 del presente articolo non sia interpretato come conferente ai
rifugiati gli stessi privilegi che sono eventualmente accordati ai cittadini di
paesi con i quali la Repubblica popolare d'Angola avrà conchiuso accordi di
cooperazione speciali; b.

il paragrafo 2 del presente articolo sia interpretato come una raccomandazione e non come un obbligo.

Articolo 26: Il Governo della Repubblica popolare d'Angola si riserva il diritto di
designare, trasferire o delimitare il luogo di residenza per certi rifugiati o gruppi di
essi, come pure di limitarne gli spostamenti, qualora ciò sia necessario per ragioni
d'ordine nazionale o internazionale.

Austria

La ratificazione è data: a.

con la riserva che la Repubblica d'Austria riconosce unicamente come raccomandazioni e non come obblighi imperativi le disposizioni stabilite all'
articolo 17 paragrafi 1 e 2 a, eccettuate però, in quest'ultimo paragrafo, le
parole «che non vi erano già sottoposti dallo Stato contraente interessato alla
data dell'entrata in vigore della presente convenzione, o... »; e b.

restando inteso che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 non saranno applicabili all'istituzione e all'amministrazione di scuole private che
svolgono il programma d'insegnamento obbligatorio; che il trattamento in
materia «d'assistenza e di soccorsi pubblici » di cui all'articolo 23 comprenderà unicamente le prestazioni d'assistenza pubblica (soccorso agli indigenti) e, infine, che i « documenti o gli attestati »giusta i paragrafi 2 e 3
dell'articolo 25 designeranno unicamente i certificati d'identità previsti nella
convenzione relativa ai rifugiati del 30 giugno 1928.

Bahamas

Fintanto che non avranno acquistato lo statuto di Bahamiani, i rifugiati e le persone
a loro carico saranno normalmente sottoposti alle stesse leggi e agli stessi regolamenti che disciplinano in genere l'impiego di non Bahamiani nel Commonwealth
delle Bahamas.

Belgio

1. In tutti i casi in cui la convenzione conferisce ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di un paese straniero, tale norma non sarà interpretata
dal governo belga come se essa accordasse lo stesso trattamento dei cittadini dei
paesi con i quali il Belgio ha conchiuso accordi regionali, di natura doganale, economica o politica; 2. L'articolo 15 della convenzione non sarà applicabile al Belgio; i rifugiati che regolarmente risiedono nel territorio belga beneficeranno, quanto al diritto d'associazione, del trattamento concesso agli stranieri in generale.

Rifugiati

26

0.142.30

Botswana

...è sottoposto a una riserva degli articoli 7, 17, 26, 31, 32 e 34 e del paragrafo 1
dell'articolo 12 di detta convenzione.

Avendo simultaneamente aderito alla Convenzione e al Protocollo (sullo statuto dei
rifugiati, conchiuso a Nuova York il 31 gennaio 1967) il 6 gennaio 1969 e considerato che il Protocollo prevede, al paragrafo 2 dell'articolo 1, che «il termine «rifugiato» ... indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell'articolo 1
della Convenzione, come se le locuzioni « ... per causa di avvenimenti anteriori al 1°
gennaio 1951 » e « ... in seguito a tali avvenimenti » non fossero recepite nel numero
2 lettera A, dell'articolo 1 », e che, pertanto, le disposizioni dell'articolo 1 della
Convenzione sono modificate, il Governo del Botswana ritiene di non essere tenuto,
visto quanto sopra, a fare una dichiarazione separata ai sensi dell'articolo 1. B 1)
della Convenzione.

Brasile

Il governo brasiliano esclude dall'applicazione della convenzione gli articoli 15 e
17.

Depositando, il 7 aprile 1972, il proprio strumento d'adesione al protocollo sullo
statuto dei rifugiati8, il governo brasiliano ha ritirato le sue riserve agli articoli 15 e
17 paragrafi 1 e 3 della convenzione e ha dichiarato che i « rifugiati fruiranno dello
stesso trattamento concesso ai cittadini di Paesi stranieri in generale, ad eccezione
dei cittadini portoghesi ai quali è accordato il trattamento preferenziale sancito dal
trattato d'amicizia e di consultazione del 1953 e dall'articolo 199 dell'emendamento
n. 1 del 1969 alla costituzione brasiliana ».

Canada

Il Canada interpreta l'espressione « residenti regolarmente » come applicantesi soltanto ai rifugiati autorizzati a risiedere sul territorio canadese in modo permanente; i
rifugiati autorizzati a risiedere sul territorio canadese a titolo temporaneo fruiranno,
per quanto concerne le questioni contemplate agli articoli 23 e 24, dello stesso trattamento concesso ai visitatori in generale.

Cile

1) Con la riserva che per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 34, il governo cileno non potrà accordare ai rifugiati facilitazioni più ampie di quelle accordate agli stranieri in generale, considerato il carattere liberale delle proprie leggi
sulla naturalizzazione.

2) Con la riserva che il termine di residenza menzionato nel capoverso a, del paragrafo 2 dell'articolo 17 è portato, per quanto concerne il Cile, da tre a dieci anni.

3) Con la riserva che l'applicazione dei capoverso c dei paragrafo 2 dell'articolo 17
sarà limitata ai rifugiati vedovi di un congiunto cileno.

8

RS 0.142.301

Convenzione

27

0.142.30

4) Con la riserva che il Governo cileno non può accordare, per l'esecuzione di un
ordine di espulsione, un termine superiore a quello accordato, dalle leggi cilene, agli
altri stranieri in generale.

Cina

La Cina ha formulato riserve all'articolo 14 ultimo periodo e all'articolo 16 paragrafo 3.

Cipro

Il Governo cipriota dichiara di confermare le riserve espresse al momento in cui il
Regno Unito ha esteso l'applicazione della Convenzione a Cipro. (Il testo delle riserve è identico a quello concernente « Isole Falkland » riprodotto qui di seguito
nelle riserve e dichiarazioni notificate per l'applicazione territoriale).

Corea (Sud)

La Repubblica di Corea dichiara, in conformità dell'articolo 42 della Convenzione,
di non essere vincolata dall'articolo 7 secondo cui dopo un soggiorno di tre anni
tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esonero della
reciprocità legislativa.

Danimarca

L'articolo 14 non vincola la Danimarca.

L'obbligo istituito nel paragrafo 1 dell'articolo 17 di accordare ad ogni rifugiato regolarmente risiedente sul territorio danese, il trattamento più favorevole concesso ai
cittadini di un paese straniero, quanto al diritto di esplicare un'attività professionale
retribuita, non sarà interpretato come se esso conferisse ai rifugiati il diritto ai privilegi accordati, a tale riguardo, ai cittadini della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia.

Ecuador

Per quanto concerne l'articolo 1, che tratta della definizione dei termine di « rifugiato », il Governo ecuadoriano dichiara che la sua adesione alla convenzione sullo
statuto dei rifugiati non significa che esso riconosce le convenzioni non espressamente firmate e ratificate dall'Ecuador.

Per quanto concerne l'articolo 15, l'Ecuador dichiara inoltre di ricusare le disposizioni ivi contenute soltanto nella misura in cui esse sono incompatibili con le norme
costituzionali e legislative vigenti circa il divieto per gli stranieri e, di conseguenza,
per i rifugiati d'appartenere ad organizzazioni politiche.

Egitto

L'Egitto ha formulato riserve sull'articolo 12 paragrafo 1, sugli articoli 20 e 22 paragrafo 1 e sugli articoli 23 e 24.

Rifugiati

28

0.142.30

Estonia

1) ad articoli 23 e 24: La Repubblica d'Estonia considera le disposizioni degli articoli 23 e 24 come semplici raccomandazioni e non come norme giuridicamente vincolanti.

2) ad articolo 25: La Repubblica d'Estonia non sarà tenuta a far rilasciare un certificato da un'autorità
estoniana, in luogo delle autorità di un Paese estero, se i documenti che giustificano
il rilascio di un tal certificato non esistono nella Repubblica d'Estonia.

3) ad articolo 28 paragrafo 1: Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la Repubblica
d'Estonia non sarà tenuta a rilasciare i titoli di viaggio di cui all'articolo 28.

Etiopia

Le disposizioni degli articoli 8, 9, 17 (2) e 22 (1) della convenzione sono considerate semplici raccomandazioni e non enunciati di obblighi giuridicamente vincolanti
le parti.

Figi

1) Il Governo di Figi considera che gli articoli 8 e 9 non debbano impedirgli, in caso di guerra o d'altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere adeguati provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell'interesse della
sicurezza nazionale. Le disposizioni dell'articolo 8 non devono impedire al Governo
di Figi l'esercizio dei suoi diritti sui beni o sugli interessi acquisiti o che potrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi
accordo o convenzione per ristabilire la pace, che è stato o potrà essere conchiuso
dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 8 non incideranno sull'ordinamento applicabile ai beni o agli interessi che, alla data dell'entrata
in vigore della convenzione per Figi erano sottoposte al controllo del Governo del
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord o del Governo di Figi, rispettivamente, conseguentemente ad uno stato di guerra esistente o che ha esistito tra detti
Governi ed un altro Stato.

2) Il Governo di Figi non è in misura d'impegnarsi ad adempiere gli obblighi menzionati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 e può impegnarsi ad applicare le disposizioni dei paragrafo 3 solamente nei limiti concessi dalla legge.

Commento: Non vigono a Figi delle disposizioni relative all'aiuto amministrativo
previsto dall'articolo 25, e non si è ritenuto necessario adottare analoghe disposizioni in favore dei rifugiati. Ove fossero necessari dei documenti o certificati menzionati nel paragrafo 2 del detto articolo, essi verranno sostituiti da attestazioni sotto
giuramento.

Finlandia

1. Una riserva generale secondo cui l'applicazione delle disposizioni della convenzione accordanti ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso agli stranieri non

Convenzione

29

0.142.30

deve essere pregiudicata dal fatto che diritti e vantaggi particolari sono già stati o
potranno essere accordati dalla Finlandia ai cittadini di Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia; 2. Una riserva all'articolo 7 paragrafo 2, secondo cui la Finlandia non intende esonerare, in generale, i rifugiati che soddisfano la condizione di risiedere ivi durante
tre anni, dalla reciprocità legale che il diritto finlandese può aver stabilito come esigenza posta ad uno straniero affinché sia autorizzato a fruire dello stesso diritto o
vantaggio;

3. Una riserva all'articolo 8, secondo cui questo articolo non vincolerà la Finlandia; 4. Una riserva all'articolo 12 paragrafo 1, secondo cui la Convenzione non deve
modificare il diritto internazionale privato finlandese attualmente in vigore, fintantoché esso prescrive che lo statuto personale di un rifugiato è retto dalla sua legislazione nazionale; 5. Una riserva all'articolo 24 paragrafi 1b e 3, secondo cui tali disposti non vincolano la Finlandia; 6. Una riserva all'articolo 25, secondo cui la Finlandia non reputa d'essere tenuta a
far rilasciare da una sua autorità, al posto di un'autorità straniera, dei certificati per
la cui consegna non sussista in Finlandia una documentazione sufficiente; 7. Una riserva concernente le disposizioni contemplate nel paragrafo 1 dell'articolo
28. La Finlandia rifiuta le obbligazioni ivi definite, pur essendo disposta a riconoscere i titoli di viaggio rilasciati, in base al detto disposto, da altri Stati contraenti.

Francia

Al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, il Governo della Repubblica francese, prevalendosi delle disposizioni dell'articolo 42 della convenzione, formula la dichiarazione seguente: a.

considera che il paragrafo 2 dell'articolo 29 non si oppone all'applicazione,
sul territorio francese, della legge del 7 maggio 1934, che autorizza la riscossione dei diritto « Nansen» a favore delle opere d'assistenza, di dimora e di
soccorso per i rifugiati; b.

l'articolo 17 non può opporsi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti
determinanti la proporzione dei salariati stranieri che i datori di lavoro sono
autorizzati a occupare in Francia e agli obblighi loro ingiunti al momento
dell'assunzione di manodopera straniera.

Gambia

Il Governo della Gambia dichiara di confermare le riserve espresse al momento in
cui il Regno Unito ha esteso l'applicazione della Convenzione alla Gambia. (Il testo
delle riserve è identico a quello concernente «Isole Falkland» riprodotto qui di seguito nelle «Riserve e dichiarazioni fatte durante le notificazioni concernenti
l'applicazione territoriale»).

Rifugiati

30

0.142.30

Georgia

Conformemente all'articolo 40 paragrafo 1 della Convenzione, fino al pieno ripristino dell'integrità territoriale della Georgia la Convenzione si applica soltanto al
territorio su cui la Georgia esercita la propria giurisdizione.

Giamaica

Il Governo della Giamaica ha notificato al Segretario generale di confermare e mantenere le riserve formulate al momento in cui il Regno Unito ha esteso alla Giamaica
l'applicazione della convenzione. (Il testo delle riserve è identico a quello concernente «Isole Falkland» riprodotto qui di seguito nelle riserve e dichiarazioni notificate per l'applicazione territoriale).

Gran Bretagna (i) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord considera che gli articoli 8
e 9 non debbano impedirgli, in caso di guerra o d'altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere adeguati provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua
nazionalità, nell'interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell'articolo 8
non devono impedire al Governo Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
l'esercizio dei suoi diritti sui beni o sugli interessi acquisiti o che potrà acquisire
come Potenza alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi accordo
o convenzione per ristabilire la pace, che è stato o potrà essere conchiuso dopo la
seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 8 non incideranno sul
sistema applicabile ai beni o agli interessi che, alla data dell'entrata in vigore della
convenzione nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, saranno sottoposti al controllo del Governo britannico, conseguentemente ad uno stato di guerra
esistente o esistito tra detto Governo e un altro Stato.

(ii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord accetta il
paragrafo 2 dell'articolo 17 con riserva che le parole «quattro anni» siano sostituite
alle parole «tre anni» della lettera a e che la lettera e sia abolita.

(iii) Per quanto concerne i problemi menzionati alla lettera b del paragrafo 1
dell'articolo 24, che sono di competenza dei Servizio nazionale dell'igiene pubblica,
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può impegnarsi
ad applicare le disposizioni di detto paragrafo solo nei limiti concessi dalla legislazione; lo stesso vale per le norme contenute nel paragrafo 2 dello stesso articolo.

(iv) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord non può
assumere l'obbligo di soddisfare i requisiti dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25; per
quanto concerne le disposizioni del paragrafo 3, esso si obbliga ad applicarle unicamente nel quadro della sua legislazione.

Grecia

Il Governo dell'ellenico si riserva, qualora ritenga che il caso o le circostanze giustificano, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, l'esecuzione di una procedura eccezionale, di derogare agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 26.

Convenzione

31

0.142.30

Guatemala

L'espressione «trattamento più favorevole», in tutti gli articoli della Convenzione e
del Protocollo nei quali ricorre, non include i diritti che, per legge o per trattato, sono accordati o saranno accordati dalla Repubblica del Guatemala ai cittadini di Paesi
dell'America centrale o ai cittadini di Paesi con i quali essa ha concluso o concluderà accordi di carattere regionale.

La Repubblica del Guatemala aderisce alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e
al relativo Protocollo, con la riserva che non applicherà le disposizioni dei suddetti
istrumenti per le quali la Convenzione ammette riserve, quando dette disposizioni
sono contrarie alle norme costituzionali del Paese o a regole d'ordine pubblico proprie del diritto interno.

Honduras

Il Governo della Repubblica dell'Honduras, in conformità dell'articolo 42 della
Convenzione e dell'articolo VII del Protocollo, formula le seguenti riserve: a) riguardo

all'articolo 7: il Governo honduregno interpreta detto articolo nel senso che è tenuto ad accordare ai rifugiati i vantaggi e il trattamento che
giudica adeguati, in virtù del proprio potere discrezionale e delle necessità
economiche e sociali del Paese come anche delle esigenze in materia di democrazia e di sicurezza; b) riguardo

all'articolo 17: il presente articolo non può in nessun modo essere interpretato come se imponesse limiti all'applicazione della legislazione del
lavoro e dell'istituzione del Servizio civile dei Paese, segnatamente per
quanto concerne le esigenze, i contributi e le condizioni di lavoro imposte
agli stranieri che svolgono un'attività professionale salariata; c) riguardo

all'articolo 24: il Governo honduregno si conformerà al presente articolo nella misura in cui non contravviene ai principi costituzionali che
sono alla base della legislazione del lavoro, del diritto amministrativo e del
regime di sicurezza sociale in vigore nel Paese; d) riguardo agli articoli 26 e 31: il Governo della Repubblica dell'Honduras si riserva il diritto di fissare, spostare o circoscrivere il luogo di residenza di
taluni rifugiati o gruppi di rifugiati nonché di limitare la loro libertà di movimento per motivi d'ordine nazionale o internazionale; e) riguardo

all'articolo 34: il Governo della Repubblica dell'Honduras non è tenuto ad accordare ai rifugiati facilitazioni di naturalizzazione oltre a quelle
applicabili agli stranieri in generale, conformemente alle leggi del Paese.

Iran

1. In tutti i casi in cui, giusta le disposizioni della presente convenzione, i rifugiati
beneficiano del trattamento più favorevole accordato ai cittadini di uno Stato straniero, il Governo dell'Iran si riserva il diritto di non accordare ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini degli Stati con i quali l'Iran ha conchiuso accordi regionali di dimora, o di natura doganale, economica e politica.

Rifugiati

32

0.142.30

2. Il Governo dell'Iran considera unicamente come raccomandazioni le stipulazioni
di cui agli articoli 17, 23, 24 e 26.

Irlanda

1. Il Governo irlandese considera che, nel testo inglese della convenzione, le parole
«public order » di cui al paragrafo 1 dell'articolo 32 e le parole « in accordance with
due process of law » indicate al paragrafo 2 dell'articolo 32, significano, rispettivamente, «public policy» e «in accordance with a procedure provided by law ».

2. Per quanto concerne l'articolo 17, il Governo irlandese non si obbliga ad accordare ai rifugiati, riguardo all'esercizio di un'attività professionale salariata, dei diritti
più favorevoli di quelli di cui beneficiano gli stranieri in generale.

3. Il Governo irlandese si obbliga ad applicare le disposizioni dell'articolo 25 soltanto nella misura in cui può ed è autorizzato a farlo in virtù della legislazione irlandese.

4. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 29, il Governo irlandese non si
obbliga ad accordare ai rifugiati, nell'ambito dell'imposta sul reddito (compresa la
soprattassa), un trattamento più favorevole di quello concesso agli stranieri in generale.

Israele

1. Gli articoli 8 e 12 non sono applicabili a Israele.

2. L'articolo 28 si applica a Israele con riserva delle restrizioni derivanti dall'articolo 6 della legge 5712-1952 concernente i passaporti, in virtù dei quale il Ministro
ha facoltà di:

a.

negare il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto o di prorogarne la
validità;

b.

sottoporre a determinate condizioni il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto o la proroga della loro validità; c.

annullare un passaporto o un salvacondotto o ridurne la durata di validità e
ordinarne la restituzione; d.

limitare, sia innanzi, sia dopo il rilascio di un passaporto o di un salvacondotto, il numero dei Paesi per i quali essi sono validi.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 30 sono concesse dal Ministro delle finanze
secondo il suo apprezzamento.

Lettonia

Conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di
Lettonia dichiara di non considerarsi vincolata dalle disposizioni degli articoli 8 e 34
della Convenzione.

Conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di
Lettonia, per quanto concerne l'articolo 26 della Convenzione, si riserva il diritto di
designare uno o più luoghi di residenza per i rifugiati ogniqualvolta considerazioni
di sicurezza nazionale o l'ordine pubblico lo giustifichino.

Convenzione

33

0.142.30

Conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di
Lettonia dichiara di considerare come raccomandazioni e norme non vincolanti le
disposizioni dell'articolo 17 paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 24 della Convenzione.

Conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 della Convenzione, la Repubblica di
Lettonia dichiara che, in tutti i casi in cui la Convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole acconsentito ai cittadini di un Paese estero, questa disposizione non sarà interpretata dal Governo lettone come comprendente necessariamente
il regime accordato ai cittadini dei Paesi con cui la Repubblica di Lettonia ha concluso accordi regionali vertenti su questioni doganali, economiche, politiche o di
sicurezza sociale.

Liechtenstein Ad articolo 17: per quanto concerne l'esercizio di una attività lucrativa, i rifugiati
sono giuridicamente parificati agli stranieri in generale, essendo tuttavia convenuto
che le autorità competenti si sforzeranno, nei limiti delle loro possibilità, di applicare, nei loro riguardi, le disposizioni previste nell'articolo suddetto.

Ad articolo 24 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 3: ai rifugiati sono applicabili le
prescrizioni disciplinanti gli stranieri in generale nel campo della formazione e del
tirocinio professionale, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Riguardo a quest'ultima, i rifugiati residenti nel
Liechtenstein (compresi i loro superstiti, ove essi siano considerati rifugiati) hanno
però già diritto alle rendite ordinarie di vecchiaia o di superstite, dopo aver pagato i
contributi complessivamente durante almeno un anno intero, purché abbiano abitato
nel Liechtenstein durante dieci anni, di cui cinque immediatamente e ininterrottamente innanzi l'attuazione dell'evento assicurato. Inoltre, la riduzione di un terzo
delle rendite, per gli stranieri e gli apolidi, prescritta nell'articolo 74 della legge sull'
assicurazione vecchiaia e superstiti non è applicabile ai rifugiati. Ai rifugiati abitanti
il Liechtenstein che, dopo l'attuazione dell'evento assicurato, non hanno diritto a
una rendita di vecchiaia o di superstite sono rimborsati i loro contributi, nonché
quelli degli eventuali datori di lavoro.

Lussemburgo

In tutti i casi in cui la convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole
concesso ai cittadini di un Paese straniero, tale clausola non va interpretata come se
conferisse il trattamento concesso ai cittadini dei paesi con i quali il Granducato del
Lussemburgo ha conchiuso accordi regionali, doganali, economici o politici.

Madagascar

Le disposizioni dei paragrafo 1 dell'articolo 7 non saranno interpretate come se accordassero il trattamento concesso ai cittadini dei paesi con cui la Repubblica malgascia ha conchiuso convenzioni concernenti la dimora o accordi di cooperazione.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non sono interpretate nel senso che vietino al Governo malgascio di prendere, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, determinati provvedimenti riguardo a un rifugiato a cagione della sua nazionalità, nell'interesse della sicurezza nazionale.

Rifugiati

34

0.142.30

Le disposizioni dell'articolo 17 non sono interpretate nel senso che esse siano contrarie all'applicazione delle leggi e dei regolamenti che fissano la proporzione dei
salariati stranieri, i quali possono essere occupati dai datori di lavoro a Madagascar,
e agli obblighi imposti a quest'ultimi al momento dell'assunzione di manodopera
estera.

Malawi

Articoli 7, 13, 15, 19, 22, 24. li governo della Repubblica del Malawi considera le
disposizioni degli articoli innanzi citati semplici raccomandazioni e quindi privi di
forza obbligatoria.

Articolo 17. Il Governo della Repubblica del Malawi non si considera obbligato a
concedere ai rifugiati che adempiono una delle condizioni enunciate nei sottoparagrafi a) a c) del paragrafo 2 dell'articolo 17 la dispensa automatica dall'obbligo di
ottenere un permesso di lavoro.

Per quanto concerne l'articolo 17 nel suo insieme, il governo della Repubblica del
Malawi non si impegna a concedere ai rifugiati, riguardo all'esercizio di un'attività
salariata, un trattamento più favorevole di quello concesso agli stranieri in generale.

Articolo 26. Il Governo della Repubblica del Malawi si riserva il diritto di fissare il
luogo o i luoghi di residenza dei rifugiati come anche di limitarne la libertà di circolazione per ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale.

Articolo 34. Il Governo della Repubblica del Malawi non è tenuto a concedere ai
rifugiati facilitazioni maggiori di quelle concesse, di norma, agli altri stranieri, in
conformità delle leggi e regolamenti del Paese in materia di naturalizzazione.

Dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 1 lettera B della Convenzione. L'obbligo
di fare una dichiarazione che precisi la portata che uno Stato contraente intende
conferire all'espressione di cui all'articolo 1 B 1) circa gli obblighi assunti dal medesimo, in virtù della Convenzione, è stato invalidato dalle disposizioni dell'articolo
1 del Protocollo del 31 gennaio 19679 sullo statuto dei rifugiati. Peraltro la data limite di cui è menzione nell'articolo 1 B 1) della Convenzione renderebbe nulla
l'adesione del Malawi.

Per conseguenza, gli obblighi assunti dal Governo della Repubblica del Malawi, che
aderisce contemporaneamente al detto Protocollo, non sono limitati né dalla data
limite menzionata né dalla limitazione geografica che l'accompagna.

Mediante la propria dichiarazione, formulata in merito alla sezione B dell'articolo 1
della Convenzione, il Governo della Repubblica del Malawi intendeva e intende
tuttora applicare la Convenzione e il relativo Protocollo nel senso ampio dato dall'
articolo 1 del Protocollo, senza essere vincolato dalle limitazioni geografiche o dalle
date precisate nella Convenzione.

Il Governo della Repubblica del Malawi, ritenendo statica la formula utilizzata nella
Convenzione, ha semplicemente voluto, con la propria dichiarazione, contribuire
allo sviluppo graduale del diritto internazionale in questo settore, analogamente a
quanto operato in merito al Protocollo del 1967. Il Governo della Repubblica del 9

RS 0.142.301

Convenzione

35

0.142.30

Malawi ritiene pertanto la propria dichiarazione conforme alle finalità della Convenzione e che essa implica l'assunzione di obblighi più estesi di quelli imposti dalla
Convenzione e relativo Protocollo, tuttavia assolutamente conformi a questi ultimi.

Malta

L'articolo 23 non sarà applicabile a Malta, e gli articoli 11 e 34 saranno applicabili a
Malta in maniera compatibile con i problemi che gli son propri, nonché con la propria situazione e caratteristiche particolari.

Messico

Dichiarazioni interpretative Il Governo messicano si riserva sempre il diritto di determinare e di accordare lo
statuto di rifugiato, conformemente alle proprie disposizioni legislative in vigore e
impregiudicata la definizione del termine rifugiato di cui all'articolo 1 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo.

Conformemente alla propria legislazione nazionale, il Governo messicano ha il potere di dare ai rifugiati, in vista della loro naturalizzazione e della loro assimilazione,
agevolazioni più estese di quelle concesse agli stranieri in generale nel quadro della
sua politica demografica e in particolare della sua politica in materia di rifugiati.

Riserve

Il Governo messicano è convinto che sia importante che tutti i rifugiati abbiano la
possibilità di accedere a un impiego rimunerato per assicurarsi la propria sussistenza
e s'impegna ad accordare loro, conformemente alla legge, un trattamento simile a
quello accordato agli stranieri in genere, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti
che determinano la percentuale di lavoratori stranieri che i capi impresa sono autorizzati ad assumere in Messico, e senza che si deroghi agli obblighi padronali per
quanto concerne l'impiego di manodopera estera.

Tuttavia, dato che non può garantire ai rifugiati che soddisfanno le condizioni di cui
alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione l'esenzione
automatica dagli obblighi che si devono adempiere per l'ottenimento di un permesso
di lavoro, il Governo messicano formula di conseguenza una riserva esplicita in merito a tali disposizioni.

Il Governo messicano si riserva il diritto di decidere, conformemente alla propria
legislazione nazionale, il luogo o i luoghi di residenza dei rifugiati e di fissarne le
condizioni di circolazione sul territorio nazionale e formula di conseguenza una riserva esplicita in merito agli articoli 26 e 31.2 della Convenzione.

In virtù dell'applicazione dell'articolo 33 della Costituzione politica degli Stati Uniti
del Messico, il Governo messicano emette una riserva esplicita in merito
all'articolo 32 della Convenzione, impregiudicato il rispetto del principio del non
respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione.

Moldavia

1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, la Repubblica
di Moldavia dichiara che, fino al ripristino completo della sua integrità territoriale,

Rifugiati

36

0.142.30

le disposizioni della Convenzione si applicano soltanto al territorio sul quale la Repubblica di Moldavia esercita la propria giurisdizione.

2. La Repubblica di Moldavia applica le disposizioni della Convenzione senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al Paese d'origine, come stipulato
nell'articolo 3 della Convenzione.

3. Ai fini della Convenzione, per «residenza» s'intende il domicilio permanente e
legale.

4. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 42 della Convenzione, la Repubblica
di Moldavia si riserva il diritto di non interpretare le disposizioni della Convenzione
in virtù delle quali i rifugiati ricevono un trattamento non meno favorevole di quello
accordato agli stranieri in genere come un obbligo di offrire ai rifugiati un regime
analogo a quello accordato ai cittadini degli Stati con cui la Repubblica di Moldavia
a firmato trattati regionali doganali, economici, politici o relativi alla sicurezza sociale.

5. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 42 della Convenzione, la Repubblica
di Moldavia si riserva il diritto di considerare le disposizioni dell'articolo 13 come
raccomandazioni e non come obblighi.

6. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 42 della Convenzione, la Repubblica
di Moldavia si riserva il diritto di considerare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17 come raccomandazioni e non come obblighi.

7. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 42 della Convenzione, la Repubblica
di Moldavia interpreta le disposizioni dell'articolo 21 come non implicanti l'obbligo
di fornire un alloggio ai rifugiati.

8. La Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di applicare le disposizioni
dell'articolo 24 in modo da non pregiudicare le disposizioni legislative costituzionali e interne concernenti il diritto al lavoro e la protezione sociale.

9. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 42 della Convenzione, per l'applicazione dell'articolo 26 la Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di determinare il
luogo di residenza di certi rifugiati o gruppi di rifugiati nell'interesse dello Stato e
della società.

10. La Repubblica di Moldavia applica le disposizioni dell'articolo 31 della Convenzione a decorrere dalla data d'entrata in vigore della legge sullo statuto di rifugiato.

Monaco

Con la riserva che le disposizioni contenute negli articoli 7 (paragrafo 2), 15, 22 (paragrafo 1), 23 e 24 sono provvisoriamente considerate come raccomandazioni e non
come obblighi giuridici.

Mozambico

Per quanto concerne gli articoli 13 e 22:
il Governo dei Mozambico considera tali disposizioni semplici raccomandazioni che
non lo vincolano a concedere ai rifugiati, in materia di scuola primaria e di proprietà, lo stesso trattamento concesso ai suoi cittadini.

Convenzione

37

0.142.30

Per quanto concerne gli articoli 17 e 19:
il Governo del Mozambico ritiene che tali disposizioni non lo vincolano a concedere
dispense dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro.

Per quanto concerne l'articolo 15:
il Governo del Mozambico non è tenuto a concedere ai rifugiati o gruppi di rifugiati
residenti sul suo territorio un trattamento più favorevole di quello concesso ai suoi
cittadini per quanto concerne il diritto d'associazione e si riserva la facoltà di limitare l'esercizio di tale diritto nell'interesse della sicurezza nazionale.

Per quanto concerne l'articolo 26:
il Governo del Mozambico si riserva il diritto di designare il luogo o i luoghi di residenza principale dei rifugiati o di limitare la loro libertà di circolazione ogni qualvolta considerazioni di sicurezza nazionale lo giustifichino.

Per quanto concerne l'articolo 34:
il Governo dei Mozambico non si ritiene vincolato a concedere ai rifugiati, per
quanto concerne la legislazione in materia di naturalizzazione, facilitazioni più favorevoli di quelle concesse, in generale, alle altre categorie di stranieri.

Namibia

Con la seguente riserva in merito all'articolo 26: Il Governo della Namibia si riserva il diritto di designare il luogo o i luoghi d'accoglienza e di residenza principale per i rifugiati o di limitarne la libertà di movimento
qualora necessario o auspicabile per ragioni di sicurezza nazionale.

Norvegia

L'obbligo convenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 17 di accordare a ogni rifugiato,
regolarmente residente sul territorio delle parti contraenti, il trattamento più favorevole concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese straniero riguardo
all'esercizio di un'attività professionale salariata non è interpretato come se esso
conferisse ai rifugiati la facoltà di beneficiare degli accordi che la Norvegia potesse
conchiudere con la Danimarca, la Finlandia, la Islanda e la Svezia o uno di questi
paesi, per istituire condizioni speciali riguardo agli scambi di manodopera.

Nuova Zelanda Il Governo neozelandese può assumere l'obbligo di applicare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24 della convenzione solo nella misura in cui la legislazione
neozelandese lo consente.

Paesi Bassi

Questa firma è apposta con la riserva che in tutti i casi in cui la Convenzione accorda ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso ai cittadini di un paese estero, tale clausola non sarà interpretata come se conferisse il trattamento concesso ai
cittadini dei paesi con cui i Paesi Bassi hanno conchiuso accordi regionali, doganali,
economici o politici.

Rifugiati

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0.142.30

1. Per quanto concerne l'articolo 26 della presente convenzione, il Governo olandese si riserva la facoltà di designare, per certi rifugiati o taluni gruppi
di essi, un luogo di residenza principale per motivi d'ordine pubblico; 2. Il Governo olandese, nelle notificazioni concernenti i territori d'oltremare giusta l'articolo 40 paragrafo 2 della presente convenzione, si riserva la facoltà di fare, riguardo a questi territori, una dichiarazione nel senso dell'articolo 1, sezione B, e di esprimere riserve, conformemente all'articolo 42 della
convenzione.

Dichiarazione: Depositando l'istrumento di ratificazione della convenzione
sullo statuto dei rifugiati, dichiaro, in nome dei Governo olandese, che
quest'ultimo non considera gli Amboinesi portati nei Paesi Bassi dopo il 27
dicembre 1949, giorno del trasferimento della sovranità dai Paesi Bassi alla
Repubblica degli Stati Uniti d'Indonesia, come rifugiati nel senso dell'articolo 1 di detta convenzione.

Papuasia-Nuova Guinea Conformemente all'articolo 42 paragrafo 1 della convenzione, il Governo della Papuasia-Nuova Guinea formula riserve sulle disposizioni degli articoli 17 (1), 21, 22
(1), 26, 31, 32 e 34 della convenzione e non accetta gli obblighi in essi contenuti.

Polonia

La Repubblica di Polonia non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo
24 paragrafo 2 della Convenzione.

Portogallo

In tutti i casi in cui, giusta i termini della convenzione, ai rifugiati è accordato lo
statuto della persona più favorita, concesso ai cittadini di un Paese straniero, tale
clausola non va interpretata come designante lo statuto accordato dal Portogallo ai
cittadini del Brasile.

Ruanda

Riserva all'articolo 26: Per ragioni d'ordine pubblico, la Repubblica Ruandese si riserva il diritto di fissare
una residenza e limiti di spostamento ai rifugiati.

Santa Sede

La Santa Sede, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 42
della Convenzione, esprime la riserva che l'applicazione di quest'ultima sia praticamente compatibile con la natura particolare dello Stato del Vaticano e non pregiudichi le norme che ivi disciplinano l'accesso della Città e la dimora.

Sierra Leone Per quanto concerne l'articolo 17 paragrafo 2, il Governo di Sierra Leone dichiara
che non si considera obbligato ad accordare ai rifugiati i diritti fissati nel suddetto
paragrafo.

Convenzione

39

0.142.30

Inoltre, per quanto concerne l'articolo 17 in generale, il Governo di Sierra Leone
dichiara di considerare le disposizioni in esso contenute come raccomandazioni e
non come obblighi.

Il Governo di Sierra Leone dichiara che non si considera vincolato dalle disposizioni
dell'articolo 29 e si riserva il diritto di assoggettare gli stranieri a imposte speciali
conformemente alle disposizioni della Costituzione.

Spagna

a) L'espressione «il trattamento più favorevole», in tutti gli articoli nei quali ricorre,
non include i diritti che per legge o per trattato, sono accordati ai cittadini portoghesi, andorrani, filippini o di paesi latino-americani o ai cittadini di Paesi con i
quali la Spagna ha concluso accordi internazionali di carattere regionale.

b) Il Governo spagnolo non conferisce all'articolo 8 carattere obbligatorio ma lo
considera come una raccomandazione.

c) Il Governo spagnolo si riserva l'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 12. Il
paragrafo 2 dell'articolo 12 è interpretato come riferentesi esclusivamente ai diritti
acquisiti da un rifugiato prima della data alla quale egli ha ottenuto, in qualsiasi paese, lo statuto di rifugiato.

d) L'articolo 26 della convenzione va interpretato come non ostacolante l'adozione
di misure speciali quanto al luogo di residenza di taluni rifugiati, conformemente
alla legislazione spagnola.

Sudan

Il Sudan ha formulato una riserva all'articolo 26.

Svezia

Riserve: Da un lato, una riserva generale secondo cui l'applicazione delle disposizioni della convenzione accordanti ai rifugiati il trattamento più favorevole concesso
ai cittadini di un Paese straniero non deve essere pregiudicata dal fatto che diritti e
vantaggi particolari sono già stati o potranno essere accordati dalla Svezia ai cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda e della Norvegia o ai cittadini di
uno di questi paesi e, dall'altro, le seguenti riserve: all'articolo 7 paragrafo 2: la
Svezia non intende esonerare, in generale, i rifugiati, che soddisfano la condizione
di risiedere in Svezia durante tre anni, dalla reciprocità legale che il diritto svedese
può aver stabilito come esigenza posta ad uno straniero affinché sia autorizzato a
fruire di qualsiasi diritto o vantaggio; all'articolo 8: questo articolo non vincolerà la
Svezia; all'articolo 12 paragrafo 1: la convenzione non deve modificare il diritto
internazionale privato svedese, attualmente in vigore, laddove esso prescrive che lo
statuto personale di un rifugiato è retto dalla sua legislazione nazionale; all'articolo
17 paragrafo 2: la Svezia non si considera tenuta ad esonerare automaticamente
dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro il rifugiato che soddisfa l'una o l'altra
delle condizioni indicate alle lettere da a a c; all'articolo 24 paragrafo 1, b: derogando alla norma del trattamento nazionale concesso ai rifugiati, la Svezia non è tenuta ad offrire loro il trattamento concesso ai propri cittadini per quanto concerne le
possibilità di fruire della pensione nazionale giusta le disposizioni della Legge

Rifugiati

40

0.142.30

sull'Assicurazione pubblica; quanto al diritto a una pensione completiva, prevista da
detta legge, e al calcolo di siffatta pensione osservando determinati criteri, le norme
applicabili ai cittadini svedesi saranno più favorevoli di quelle applicabili agli altri
assicurati; all'articolo 24 paragrafo 3: le disposizioni ivi inserite non vincolano la
Svezia; all'articolo 25: la Svezia non reputa d'essere tenuta a far rilasciare da una
sua autorità, al posto di un'autorità straniera, dei certificati per la consegna dei quali
non sussiste in Svezia una documentazione sufficiente.

Turchia

Firmando la convenzione, il Governo della Repubblica turca dichiara, riguardo agli
obblighi assunti in virtù della convenzione, che l'espressione «avvenimenti anteriori
al lo gennaio 1951» menzionata all'articolo 1 sezione A è intesa come riferita agli
avvenimenti accaduti innanzi il 1° gennaio 1951 in Europa. Esso non intende pertanto assumere nessun obbligo inerente ad avvenimenti insorti fuori dell'Europa.

Il Governo turco considera inoltre che l'espressione «avvenimenti anteriori al 1°
gennaio 1951» si riferisce all'inizio degli stessi. Conseguentemente, continuando a
sussistere la pressione esercitata sulla minoranza turca in Bulgaria (cominciata innanzi il V gennaio 1951) i rifugiati bulgari d'origine turca, obbligati ad abbandonare
la Bulgaria, che, non potendo immigrare in Turchia, si stabilissero sul territorio di
un'altra parte contraente dopo il 1° gennaio 1951, devono parimente fruire delle disposizioni della convenzione.

Il Governo turco si riserva di esprimere al momento della ratificazione le riserve
concesse giusta l'articolo 42 della convenzione.

Riserve e dichiarazioni fatte al momento della ratificazione: Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come se
conferisse ai rifugiati maggiori diritti di quelli riconosciuti ai cittadini turchi in Turchia; A. Il Governo della Repubblica turca non è partecipe degli accordi del 12 maggio
1926 e del 30 giugno 1928, menzionati all'articolo 1 sezione A della presente convenzione. Inoltre, poiché le 150 persone di cui all'accordo del 30 giugno 1928 hanno beneficiato di un'amnistia in virtù della legge n. 3527, le disposizioni previste in
detto accordo non sono più applicabili rispetto alla Turchia. Conseguentemente il
Governo della Repubblica turca considera la convenzione del 28 luglio 1951 indipendentemente dagli accordi suddetti.

B. Per il Governo della Repubblica turca, quanto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l'espressione «avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951», menzionata alla sezione B dell'articolo 1, significa « avvenimenti anteriori al 1° gennaio
1951 in Europa ».

C. Parimente, per il Governo della Repubblica turca, l'azione intesa a ridomandare
e riacquistare menzionata nel paragrafo C dell'articolo 1 della convenzione, ossia
l'espressione «se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui
possiede la cittadinanza; o se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa»,
non è unicamente subordinata alla domanda dell'interessato ma anche al consenso
dello Stato in questione.

Convenzione

41

0.142.30

Uganda

1) Articolo 7. Il Governo della Repubblica dell'Uganda considera che questa disposizione non conferisce, ai rifugiati trovantisi a un dato momento sul suo territorio,
alcun diritto di natura giuridica, politica o altro di cui possano legalmente prevalersi.
Conseguentemente, il Governo della Repubblica dell'Uganda accorderà ai rifugiati
le agevolazioni e il regime che, nella sua libertà di valutazione sovrana, giudicherà
appropriati, tenuto conto della sua sicurezza e dei suoi bisogni economici e sociali.

2) Articoli 8 e 9. Il Governo della Repubblica dell'Uganda dichiara di riconoscere
nelle disposizioni degli articoli 8 e 9 solamente il valore della raccomandazione.

3) Articolo 13. li Governo della Repubblica dell'Uganda si riserva il diritto di limitare l'applicazione di questa disposizione senza adire i tribunali giudiziari o i tribunali arbitrali, nazionali o internazionali, qualora ritenesse che tale restrizione è
d'interesse pubblico.

4) Articolo 15. Il Governo della Repubblica dell'Uganda avrà la libertà, nell'interesse pubblico, di ritirare ad ogni rifugiato sul suo territorio, totalmente o parzialmente i diritti conferitigli in virtù di detto articolo.

5) Articolo 16. Il Governo della Repubblica dell'Uganda considera che i paragrafi 2
e 3 del detto articolo non l'obbligano ad accordare ai rifugiati bisognosi d'assistenza
un trattamento più favorevole di quello normalmente concesso, in circostanze analoghe, ai cittadini di un Paese straniero.

6) Articolo 17. L'obbligo stipulato all'articolo 17 e attinente al trattamento da accordare ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio, non potrà essere interpretato
come conferente anche ai rifugiati il trattamento preferenziale concesso ai cittadini
degli Stati beneficianti di privilegi speciali, in virtù di trattati esistenti o futuri, tra
l'Uganda e i medesimi, in particolare gli Stati della Comunità est africana e dell'
Organizzazione dell'unità africana, giusta le pertinenti disposizioni che regolano
dette associazioni.

7) Articolo 25. Il Governo della Repubblica dell'Uganda considera che detto articolo l'obbliga a sopportare le spese di un aiuto amministrativo ai rifugiati unicamente qualora detto aiuto gli venga richiesto e le pertinenti spese gli siano rimborsate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o da qualsiasi altra
organizzazione delle Nazioni Unite che potrebbe sostituirlo.

8) Articolo 32. Senza dover adire l'autorità giudiziaria, il Governo della Repubblica
dell'Uganda avrà, nell'interesse pubblico, il diritto assoluto d'espellere un rifugiato
dal suo territorio e potrà in ogni momento applicare le misure d'ordine interno che
giudicherà opportune, considerate le circostanze. Rimane nondimeno inteso che le
misure così adottate dal Governo della Repubblica dell'Uganda non s'opporranno
alle disposizioni dell'articolo 33 della Convenzione.

Tuvalu

Il Governo di Tuvalu ha confermato che ritiene la convenzione applicabile con le
riserve a suo tempo formulate dal Governo britannico circa la colonia delle Isole
Gilbert e Ellice.

Rifugiati

42

0.142.30

Zambia

Articolo 17 (2). Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 17, al Governo della
Repubblica di Zambia importa dichiarare che non si considera obbligato ad accordare a un rifugiato, soddisfacente una delle condizioni enunciate ai capoversi a a c,
l'automatico esonero dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro.

Inoltre, per quanto attiene all'articolo 17 nel suo insieme, la Zambia non vorrebbe
obbligarsi ad accordare ai rifugiati, quanto all'esercizio di una professione salariata,
un trattamento più favorevole di quello generalmente concesso agli stranieri.

Articolo 22 (1). Al Governo della Repubblica di Zambia importa dichiarare che considera l'articolo 22 (1) come una raccomandazione e non come obbligo giuridico di
concedere ai rifugiati lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne l'insegnamento primario.

Articolo 26. Al Governo della Repubblica di Zambia importa dichiarare che si riserva la facoltà di designare uno o più luoghi di residenza per i rifugiati.

Articolo 28. Per quanto concerne l'articolo 28, al Governo della Repubblica di
Zambia importa di dichiarare che non si considera tenuto a rilasciare titoli di viaggio
comportanti una clausola di ritorno nel caso in cui un paese di secondo asilo ha ammesso o comunicato d'essere disposto a ricevere un rifugiato proveniente dalla
Zambia.

Zimbabwe

1. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe dichiara che non si considera vincolato dalle riserve sulla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati formulate,
prima del suo accesso all'indipendenza, dal Governo dei Regno Unito.

2. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe dichiara, per quanto concerne
l'articolo 17 paragrafo 2, che non si considera obbligato ad accordare a un rifugiato,
che soddisfa una delle condizioni enunciate ai paragrafi a) a c), l'automatico esonero
dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro. Inoltre, per quanto attiene all'articolo 17 nel suo insieme, la Repubblica dello Zimbabwe non intende obbligarsi ad
accordare ai rifugiati, quanto all'esercizio di una professione salariata, un trattamento più favorevole di quello generalmente concesso agli stranieri.

3. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe tiene a dichiarare che considera
l'articolo 22 paragrafo 1 come una raccomandazione e non come un obbligo di concedere ai rifugiati lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne l'insegnamento elementare.

4. Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe considera gli articoli 23 e 24 solo
come raccomandazioni.

5. Per quanto concerne l'articolo 26, il Governo della Repubblica dello Zimbabwe
tiene a dichiarare che si riserva il diritto di designare uno o più luoghi di residenza
per i rifugiati.

Convenzione

43

0.142.30

Obiezioni

Belgio

Il Governo belga ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala in
termini tanto generici e che rinvia per l'essenziale al diritto interno non permette alle
altre Parti di valutarne la portata e risulta, quindi, inaccettabile; di conseguenza esso
formula una obiezione a detta riserva.

Francia

Stessa obiezione del Belgio.

Germania

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva espressa
dalla Repubblica del Guatemala è formulata in termini così generici che la sua applicazione potrebbe privare d'ogni effetto le disposizioni della Convenzione e del
Protocollo. Di conseguenza tale riserva è inaccettabile.

Italia

Il Governo italiano formula una obiezione formale alla riserva espressa dalla Repubblica del Guatemala. Ritiene, infatti, questa riserva inaccettabile poiché, essendo
formulata in termini assai generici, rinviando per l'essenziale al diritto interno e lasciando alla discrezione del Governo Guatemalteco l'applicazione di numerosi
aspetti della Convenzione, non permette alle altre Parti di valutarne la portata.

Lussemburgo

Il Granducato del Lussemburgo ritiene che la riserva espressa dalla Repubblica del
Guatemala concernente la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
non tange gli obblighi del Guatemala derivanti da tali atti.

Paesi Bassi

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è dell'opinione che la riserva formulata dalla
Repubblica del Guatemala in termini tanto generici e concernente unicamente il diritto interno non è auspicabile vista la sua portata poco chiara.

Rifugiati

44

0.142.30

Estensione dell'applicazione territoriale della Convenzione Notificazione del:

Ricevimento della
notificazione

Estensione a:

Australia

22 gennaio

1954

Isola di Norfolk, Nauru Danimarca

4 dicembre

1952

Groenlandiaa

Francia

23 giugno

1954

Tutti i territori che la Francia
rappresenta sul piano internazionale.

Regno Unito

11 marzo

1954

Isole Anglo-Normandea
e Isola di Mana

25 ottobre

1956

Isole Falklanda, Isole Gilberta,
Maurizioa, Sant'Elenaa 4 settembre

1968

Santa Lucia, Monserrat a Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Riserve e dichiarazioni fatte durante l'estensione dell'applicazione
territoriale della Convenzione
Groenlandia

Rimangono in vigore le riserve fatte al momento della ratificazione della Danimarca
(vedi capitolo precedente « Altre dichiarazioni e riserve »).

Isole Anglo-Normande e Isola di Man (i) li Governo dei Regno Unito dì Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord considera che
gli articoli 8 e 9 non infirmano il suo diritto di prendere, in tempo di guerra o in altre
circostanze gravi e eccezionali, nell'Isola di Man e nelle Isole Anglo-Normande, dei
provvedimenti rispetto a un rifugiato, a cagione della sua nazionalità, nell'interesse
della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell'articolo 8 non impediscono al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord di esercitare i suoi
diritti sui beni o sugli interessi che ha acquisito o che porrà acquisire come Potenza
alleata o associata, in virtù di un trattato di pace o di qualsiasi altro accordo o convenzione per il ristabilimento della pace, che è stato conchiuso o che potrà essere
conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 8
non incidono sul disciplinamento applicabile ai beni o agli interessi che, al momento
dell'entrata in vigore della convenzione nell'Isola di Man e nelle Isole Anglo Normande, verranno sottoposti al controllo del Governo dei Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cagione di uno stato di guerra, esistente o esistito, tra il
Governo suddetto e un altro Stato.

(ii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ammette che
le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17 siano applicate all'Isola di Man e alle

Convenzione

45

0.142.30

Isole Anglo-Normande, con la riserva però che, alla lettera a, le parole « quattro anni
» siano sostituite alle parole « tre anni » e che la lettera c sia abolita.

(iii) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può obbligarsi ad applicare, alle Isole Anglo-Normande, le disposizioni della lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 24 e quelle del paragrafo 2 del detto articolo soltanto nei limiti
autorizzati dalla legge; inoltre, le disposizioni di detta lettera concernenti le questioni di competenza del Servizio sanitario dell'Isola di Man e quelle del paragrafo 2
del medesimo articolo potranno essere applicate all'Isola di Man solo nei limiti autorizzati dalla legge.

(iv) Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non è in grado di obbligarsi ad esigere l'applicazione all'Isola di Man e alle Isole AngloNormande delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 e può impegnarsi a
garantire l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 all'Isola di Man e alle Isole
Anglo-Normande unicamente nei limiti autorizzati dalla legge.

Isole Falkland, Isole Gilbert, Maurizio (i) Il Regno Unito considera che le disposizioni degli articoli 8 e 9 non vietano a
detti territori di prendere, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi e eccezionali, dei provvedimenti rispetto a un rifugiato a cagione della sua nazionalità,
nell'interesse della sicurezza nazionale. Le disposizioni dell'articolo 8 non impediscono al Governo dei Regno Unito d'esercitare tutti i diritti sui beni o sugli interessi
che ha acquisito o che potrà acquisire come Potenza alleata o associata, in virtù di
un trattato di pace o di qualsiasi altro accordo o convenzione per il ristabilimento
della pace, che è stato conchiuso o che potrà essere conchiuso dopo la seconda guerra mondiale. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 8 non modificano il trattamento
applicabile ai beni o agli interessi, di qualunque natura essi siano, che, al momento
dell'entrata in vigore della convenzione rispetto ai territori suindicati, risultino sotto
il controllo del Governo dei Regno Unito a cagione dello stato di guerra, esistente o
esistito, tra di loro e qualsiasi altro Stato.

(ii) Il Governo del Regno Unito ammette che le disposizioni del paragrafo 2 dell'
articolo 17 siano applicate ai territori suindicati a condizione che, nella lettera a, le
parole «quattro anni » siano sostituite alle parole «tre anni» e che la lettera c sia
abolita.

(iii) Il Governo del Regno Unito può impegnarsi ad applicare ai territori suindicati
le disposizioni della lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 24 e del paragrafo 2 dei
medesimo articolo soltanto nei limiti concessi dalla legge.

(iv) Il Governo del Regno Unito non può assumere l'impegno di assicurare l'applicazione, nei territori suindicati, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo
25; esso può impegnarsi a assicurarvi l'applicazione delle disposizioni del paragrafo
3 del medesimo articolo soltanto nei limiti concessi dalla legge.

Sant'Elena

Con le riserve indicate alle lettere (i), (iii) e (iv) concernenti «Isole Falkland».

Rifugiati

46

0.142.30